CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

Mozione n. 213

MOZIONE ZUNCHEDDU - URAS - SECHI - CUGUSI - COCCO Daniele Secondo sulle improrogabili scadenze per l'istituzione di zone franche in Sardegna.

***************

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che:
- in data 14 settembre 2012 si è appreso che il Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture, Corrado Passera, ha deciso di rilanciare l'istituto della zona franca, sbloccando i fondi CIPE destinati alla piattaforma logistica del porto di Trieste, nel quale sono stati istituiti cinque punti franchi con il trattato di Parigi;
- dallo stesso quotidiano on line per gli operatori e gli utenti del trasporto, inforMARE, si è appreso che con semplice decreto dell'Agenzia delle dogane del 1° agosto 2003 è stata istituita una zona franca non iterclusa nel porto di Gioia Tauro;
- con il trattato di Parigi del 10 febbraio 1947 i governi delle nazioni sconfitte si impegnarono a prevenire il riemergere di organizzazioni il cui obiettivo fosse quello di privare le persone dei loro diritti democratici, come era accaduto durante il fascismo;
- in quell'occasione, l'Italia fu autorizzata dagli Alleati, vincitori della seconda guerra mondiale, a prevedere l'istituzione di regioni autonome a statuto speciale, nonché alla istituzione di zone franche e punti franchi nelle regioni ultraperiferiche a rischio di spopolamento, istituti (zone franche e punti franchi) considerati come "discrimine positiva atta a compensare i sovra costi di trasporto, e pertanto destinataria di specifici aiuti allo sviluppo posti a tutela della pace sociale";
- con legge costituzionale n. 3 del 1948 fu emanato lo Statuto speciale per la Regione Sardegna, che all'articolo 12 prevedeva l'istituzione di punti franchi anche in Sardegna;
- il decreto di attuazione del suddetto articolo 12 è stato emanato con decreto legislativo n. 75 del 1998, dopo che punti franchi sono stati equiparati alle zone franche ed ai depositi franchi dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1133 del 1069 (Attuazione delle direttive adottate dal Consiglio delle Comunità Europee 69/73/CEE, 69/74/CEE, 69/75/CEE, relative all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo, il regime dei depositi doganali e il regime delle zone franche);

CONSIDERATO che:
- successivamente, il suddetto decreto (decreto del Presidente della Repubblica n. 1133 del 1969) è stato sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, tutt'ora in vigore, che disciplina l'istituzione e il funzionamento dei suddetti istituti giuridici (zone franche) in armonia con il Codice doganale comunitario approvato con regolamento CEE n. 2913/92 (Consiglio) e con regolamento CEE n. 2454/93 (Commissione), regolamenti in base ai quali sono state istituite, ai sensi del decreto legislativo n. 75 del 1998, le zone franche nei porti di Cagliari, Oristano, Porto Torres, Portovesme, Arbatax ed aree industriali ad essi funzionalmente collegate o collegabili;
- con decreto del Presidente della Repubblica n. 250 del 1949 sono state emanate norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna e con la legge regionale 7 maggio 1953, n. 22 (articolo 2), sono state previste delle provvidenze dirette a favorire lo sviluppo delle attività industriali e commerciali nei punti franchi e depositi franchi in Sardegna;

TENUTO CONTO inoltre che:
- l'articolo 1 della legge n. 131 del 2003 prevede che i trattati internazionali sono costitutivi di obblighi e, pertanto, che la potestà legislativa statale sia vincolata dalle norme del diritto internazionale riconosciute dall'articolo 10 della Costituzione e le modalità di gestione delle suddette zone franche devono conformarsi alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute sulle zone franche del mondo;
- la legge n. 84 del 1994 (articolo 8, comma 2, lettera h) prevede che al Presidente dell'Autorità portuale (la cui nomina è di competenza regionale) compete l'amministrazione dei beni e delle aree del demanio marittimo (l'unico demanio rimasto nella titolarità esclusiva dello Stato italiano);
- la legge n. 88 del 2001 (articolo 9, comma 1) ha apportato modifiche all'articolo 105 del decreto legislativo n. 112 del 1998 prevedendo che sono trasferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni non attribuite all'autorità portuale dalla legge n. 84 del 1994;
- la legge n. 42 del 2009 ha trasferito la competenza al rilascio delle concessioni demaniali marittime alle regioni e agli enti locali;

SOTTOLINEATO che:
- si rappresenta l'urgenza di emanare gli atti amministrativi attuativi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 75 del 1998, dal momento che, con il trattato di Lisbona, il valore giuridico della normativa comunitaria è divenuto prevalente rispetto alla normativa degli stati membri, per cui a partire dal 24 giugno 2013, entrando in vigore il nuovo Codice doganale approvato con regolamento (CE) del Consiglio n. 450 del 2008, verranno a cessare gli effetti del decreto legislativo n. 75 del 1998 con il quale sono state istituite le zone franche nei principali porti della Sardegna;
- l'istituzione delle zone franche era contemplata nelle norme del precedente Codice doganale che, ai sensi dell'articolo 167 del regolamento CE n. 2913/92 (Consiglio) e del regolamento CE n. 2454/93 (Commissione), prevedeva che "i paesi aderenti alla Comunità europea che versino in disagio economico causato dallo spopolamento, possano destinare alcune parti di territorio doganale della Comunità a Zone Franche o a Punti Franchi" e che "debba esistere una discrimine positiva a favore delle regioni ultra periferiche a scarsa densità demografica (discrimine positiva) atta a compensare i sovracosti di trasporto e pertanto destinataria di specifici aiuti allo sviluppo economico reso indispensabile per la coesione sociale" (articolo 299, paragrafo 1, del trattato che ha istituito la Commissione europea);
- infatti, nel nuovo Codice doganale approvato con regolamento CE n. 450/2008 (Consiglio) all'articolo 188, paragrafi 1 e 2, è prevista la sostituzione del regolamento CE n. 2454/1993 tramite l'emanazione di un nuovo regolamento attuativo che prevede il divieto di istituzione di nuove zone franche, in quanto le stesse vengono parificate agli aiuti di Stato, vietati dalla normativa comunitaria;
- la Sardegna, già profondamente colpita dalla crisi economica e finanziaria in corso, non può rinunciare ad una così importante occasione di crescita economica e ai vantaggi offerti dall'istituto delle zone franche ai territori svantaggiati come quello sardo;
- se il diritto di istituzione di zona franca fino ad oggi risulta garantito dall'articolo 234 (attuale articolo 307) del trattato di Roma del 25 marzo 1957, dove si prevede che "le disposizioni del presente trattato non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse anteriormente al 1° gennaio 1958" è altrettanto vero che i sardi hanno ottenuto il diritto alla costituzione della zona franca con la legge costituzionale n. 3 del 1948;
- in base a quanto sopra riportato, si può con certezza affermare che il regime della zona franca nei porti della Sardegna, come individuati dal decreto legislativo n. 75 del 1998, è identico a quello previsto attualmente per il territorio dove insiste il Comune di Livigno, che nasce come territorio doganale ed extraterritoriale proprio perché equiparato/assimilato ai punti franchi istituiti in Sardegna dalla legge costituzionale n. 3 del 1948;
- l'esenzione prevista dall'istituto della zona franca riguarda:
a) i tributi doganali (decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973);
b) le accise (decreto legislativo n. 504 del 1995);
c) l'IVA (decreto legislativo n. 18 del 2010);
d) gli altri benefici fiscali previsti dall'articolo 8 della legge n. 3 del 1948 come da ultimo modificata dalla legge n. 296 del 2006, articolo 1, commi 834 e 835;
e) i benefici previsti dalla normativa comunitaria per gli altri punti franchi e zone franche istituite nella Comunità europea;
- in forza del sillogismo giuridico per cui se è vero che il regime fiscale (compreso quello di esenzione) si estende su tutto il territorio italiano e se è vero che il Comune di Livigno attualmente beneficia di un regime fiscale di esenzione da determinati tributi (doganali, accise e IVA) perché il suo territorio è stato assimilato ai punti franchi della Sardegna ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, articolo 2, appare ovvio che lo stesso regime fiscale di cui beneficia il Comune di Livigno competa altrettanto e a maggior ragione ai territori della Sardegna, dove una legge costituzionale ha previsto l'istituzione di punti franchi con le modalità di cui al decreto legislativo n. 75 del 1998,

impegna il Presidente della Regione e l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio affinché

1) in base a quanto sancito dallo Statuto speciale della Sardegna, dalle succitate leggi costituzionali e dalla normativa regionale, italiana ed europea vigente in materia di istituzione di zone franche, e alla luce del profondo disagio economico e sociale che ha messo in ginocchio la Sardegna, si attivino presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico e delle infrastrutture per estendere anche al territorio sardo il regime fiscale di esenzione dai tributi sopra indicati (doganali, accise, IVA) e l'istituzione di punti franchi in base al decreto legislativo n. 75 del 1998;
2) di adottare tutti gli adempimenti necessari in considerazione della scadenza fissata per il 24 giugno 2013, data entro cui, come espresso in premessa, si rappresenta l'urgenza di emanare tutti gli atti amministrativi attuativi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 75 del 1998, in quanto con il trattato di Lisbona il valore giuridico della normativa comunitaria è divenuto prevalente rispetto alla normativa degli stati membri e a partire dalla suddetta data entrerà in vigore il nuovo Codice doganale approvato con regolamento (CE) del Consiglio n. 450/2008, venendo a cessare gli effetti del decreto legislativo n. 75 del 1998 con il quale sono state istituite le zone franche nei principali porti della Sardegna.

Cagliari, 27 settembre 2012