CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 507/A

presentata dal Consigliere regionale

MORITTU - PIRISI

 il 9 gennaio 2004

  Limiti alla definizione agevolata delle violazioni edilizie


RELAZIONE DEI PROPONENTI

La recente approvazione della Legge 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) contiene una rilevante parte che reintroduce, nel panorama legislativo italiano, l'istituto del c.d. condono edilizio nonostante gli assai poco lusinghieri effetti prodotti da quelli già emanati nel 1985 e nel 1994.

Con tale legge il Governo nazionale, al fine di perseguire l'obiettivo di reperire nuove risorse finanziarie, non si è fatto scrupolo di adottare misure di devastante impatto sull'ambiente, sulla legalità diffusa e sulla coscienza dei cittadini, quasi invogliati a non osservare le disposizioni vigenti nella certezza di un prossimo condono degli illeciti perpetrati. In Sardegna la pericolosità e gravità di tale normativa statale è accresciuta dalle contemporanee pronunce del TAR Sardegna che ha annullato le norme di attuazione dei Piani territoriali paesistici, limitando quindi notevolmente l'ambito delle zone tutelate paesisticamente e, per questo, escluse dal condono edilizio.

Inoltre la disciplina introdotta con il decreto-legge n. 269/2003 si inquadra in un nuovo scenario legislativo e giurisprudenziale profondamente modificato rispetto a quello vigente al tempo delle precedenti normative in materie di condono. Inoltre, proprio la negativa esperienza acquisita nelle precedenti edizioni della sanatoria edilizia, impone un'attenta valutazione e ponderazione della disciplina regionale da introdurre. In estrema sintesi si può affermare:

a) la riforma del Titolo V della Costituzione include la materia del governo del territorio nell'ambito della legislazione concorrente delle Regioni, che devono rispettare i principi fondamenti stabiliti dalla legislazione statale. E' quantomeno controverso che la normativa statale sul condono edilizio rientri tra i principi fondamentali della legislazione concernente il governo del territorio; infatti anche la Corte Costituzionale, nelle sentenze nn. 416 e 427 del 1995, ha ammesso la costituzionalità del condono del 1994 sul presupposto che la sanatoria edilizia fosse una misura del tutto eccezionale, non reiterabile ad libitum del legislatore;

b) sotto il profilo dell'opportunità, le misure che introducono il condono sono congegnate in maniera tale da consentire un'acquisizione di risorse finanziarie in capo allo Stato, mediante l'oblazione, scaricando sugli enti locali il peso amministrativo della realizzazione delle opere di urbanizzazione susseguenti all'acquisita legittimità delle opere; ciò è tanto vero che alcune disposizioni della legge n. 326 assegnano alle Regioni il potere di aumentare l'oblazione e il contributo di concessione.

La presente proposta di legge, sul presupposto dell'estrema gravità e pericolosità della Legge n. 326 del 2003, si propone di inserire l'attuazione di tale disciplina nel quadro normativo regionale vigente, al fine di evitare i fenomeni distorsivi sopra evidenziati. I punti salienti della proposta di legge sono:

a) la Regione opera sulla base della competenza esclusiva riconosciuta dall'articolo 3, lett. f), della Statuto Sardo. In base a ciò esclude l'applicabilità della Legge n. 326 del 2003, al proprio territorio;

b) la Regione si disinteressa dell'aspetto penale e non richiede, pertanto, alcun versamento di oneri concessori e l'eventuale presentazione della domanda determina l'obbligo del rilascio, da parte del comune competente, del certificato che attesti la definizione dell'illecito edilizio. Il decorso del termine di diciotto mesi dalla presentazione della domanda senza che il comune emetta provvedimento negativo, equivale al rilascio del certificato di definizione della pratica sotto il profilo penale che, però, non equivale a condono in senso stretto;

c) essa riconferma, appunto la validità della normativa regionale in vigore che consente la regolarizzazione delle opere eseguite in assenza o in difformità dalla concessione ai sensi del capo I della legge regionale n. 23 del 1985, così come integrata dall'articolo 11 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6. In sostanza sono ammessi a regolarizzazione solamente quelle opere che avrebbero potuto ottenere il valido titolo edilizio, in quanto conformi alla strumentazione urbanistica vigente;

d) modifica il vigente sistema della c.d. doppia conformità di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 23 del 1985, consentendo la regolarizzazione delle opere conformi agli strumenti urbanistici generali o attuativi approvati e non in contrasto con quelli adottati al momento della presentazione della domanda;

e) introduce alcune limitate deroghe per le opere abusive minori (le verande) che siano state ultimate entro il 31 marzo 2003. Per tali opere la domanda di sanatoria deve essere presentata - a pena di decadenza - al competente comune entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e gli oneri di concessione dovuti sono calcolati secondo le modalità di cui all'articolo 27, comma 5 e all'articolo 44, comma 5 della legge regionale n. 23 del 1985, convertiti in euro e aumentati del cinquanta per cento. Essi devono essere interamente versati al momento della presentazione della domanda di sanatoria.

In conclusione, la disciplina proposta da un lato presuppone e riconosce le peculiarità legislative e territoriali della Sardegna, dall'altro riduce alle ipotesi minori l'ammissibilità della nuova e ingiustificata sanatoria edilizia.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE ASSETTO GENERALE DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE - URBANISTICA - VIABILITA' E TRASPORTI - NAVIGAZIONE E PORTI - EDILIZIA - LAVORI PUBBLICI

composta dai Consiglieri 

TUNIS Marco Fabrizio, Presidente e relatore - MORITTU, Vice Presidente - MASIA, Segretario - BIANCAREDDU - CARLONI - DORE - LADU - PIRISI - RANDAZZO - SANNA Noemi - SATTA

pervenuta il 14 gennaio 2004

La Quarta Commissione consiliare permanente ha approvato all'unanimità, nella seduta del 13 gennaio 2004, il testo unificato PP.LL. 482-496-507-D.L. 502/A contenente la "Normativa regionale in materia di abusivismo edilizio - Recepimento in Sardegna del decreto legge 29 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni in Legge 31 ottobre 2003, n. 326".

La Commissione, dopo un attento ed approfondito esame delle proposte e del disegno di legge presentati e dopo una disamina delle attuali contingenze istituzionali e politiche, ha individuato in una celere e rapida normativa regionale di recepimento della disciplina statale, lo strumento più opportuno e politicamente praticabile per dare risposte certe, efficaci e tempestive ai cittadini sardi. La Commissione ha, infatti, avvertito il pericolo che un'ulteriore rinvio dell'approvazione di una normativa di recepimento, anche se giustificata dalla volontà di un apprezzabile sforzo di approfondimento, aggiornamento ed adeguamento della vigente normativa, avrebbe realisticamente impedito l'esercizio, per i sardi, di quelle possibilità di adire le procedure di sanatoria a cui possono accedere tutti gli altri cittadini italiani. Con un evidente, iniquo ed ingiustificato trattamento di sfavore.

Pertanto la contingente situazione istituzionale, stretta tra l'approvazione dei complessi strumenti di programmazione economica e finanziaria e la fase conclusiva della legislatura, e i termini stringenti previsti dalla normativa statale per la presentazione della domanda di permesso di costruire e di autorizzazione in sanatoria - fissato nel 31 marzo 2004 - hanno indotto la Commissione ad imboccare l'unica soluzione concretamente ed efficacemente praticabile, qual'è quella contenuta nella normativa approvata. Ciò nella piena consapevolezza che il disegno di legge proposto dalla Giunta regionale - completo ed organico nella riscrittura ed adeguamento della vigente disciplina regionale alle modifiche statali che sono state introdotte negli ultimi tempi - avrebbe rappresentato, in una differente contingenza politica e istituzionale, il testo base su cui articolare la nuova ed organica disciplina del controllo dell'attività urbanistico-edilizia in Sardegna, innovando una legislazione che è ormai datata alla metà degli anni ottanta.

Questa consapevolezza e la volontà di non rinviare decisioni politiche di notevole rilevanza per la Sardegna hanno - ripetiamo - determinato l'assunzione della decisione di adottare un testo di recepimento della normativa nazionale, i cui punti salienti sono:

a) sono espressamente recepite tutte le disposizioni contenute nell'articolo 32 del decreto legge n. 269/2003, convertito nella Legge n. 326/2003 che introducono le varie ipotesi di ammissibilità, limiti, condizioni della sanatoria delle opere abusive;

b) non viene utilizzata la possibilità concessa dal medesimo articolo 32 di applicare una maggiorazione degli oneri concessori. Tale misura, giustificata dalla volontà del legislatore nazionale di dotare i comuni di maggiori risorse per la realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione, non è stata introdotta nella consapevolezza della piena congruità delle tariffe contenenti la misura dell'oblazione e degli oneri concessori. Si è voluto, in definitiva, evitare di aggravare una procedura di sanatoria già onerosa per i cittadini;

c) il procedimento di presentazione della domanda e di rilascio del titolo edilizio in sanatoria è disciplinato dalla vigente legislazione regionale, di cui viene riconfermata l'efficacia;

d) viene indicato in novanta giorni, a decorrere dalla pubblicazione della legge, il termine perentorio per la presentazione della domanda;

e) si sottolinea l'assoluta esclusione del condono per le opere realizzate nelle zone di rilevante interesse paesistico e ambientale disciplinate dall'articolo 10 bis della legge regionale n. 45 del 1989.

La Commissione, pertanto, in considerazione delle generali aspettative che tale normativa suscita nei cittadini sardi, ne auspica un rapidissimo esame ed approvazione da parte dell'Assemblea consiliare.

Il testo della Commissione è stato unificato con le Proposte di legge n. 482 - n. 496 e il Disegno di legge n. 502

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Titolo: Normativa regionale in materia di abusivismo edilizio - Recepimento in Sardegna del decreto legge 29 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni in Legge 31 ottobre 2003, n. 326.

Art. 1
Ambito di applicazione

1. In attuazione dell'articolo 3, lettera f), della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) ed allo scopo di contribuire alla conservazione e all'equilibrata valorizzazione ed utilizzo del territorio isolano, non è ammessa la sanatoria delle opere edilizie realizzate in assenza dei necessari titoli abilitativi previsti o in difformità o con variazioni essenziali.

2. Resta ferma l'applicazione della normativa contenuta nella legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative) e successive modifiche e integrazioni, e nell'articolo 11 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione -Legge finanziaria 1995).

    3. La domanda di definizione degli eventuali illeciti edilizi, finalizzata al conseguimento dell'oblazione penale, presentata in data successiva al 2 ottobre 2003 secondo le modalità di cui alla Legge 24 novembre 2003, n. 326, non sospende il procedimento per le sanzioni amministrative. La presentazione della richiesta documentazione a supporto di tale domanda - tra cui non è richiesta l'attestazione dell'avvenuto versamento degli oneri concessori - determina l'obbligo del rilascio, da parte del comune competente, del certificato che attesti la definizione dell'illecito edilizio. Il decorso del termine di diciotto mesi dalla presentazione della domanda senza che il comune emetta provvedimento negativo, equivale al rilascio del certificato di definizione.

 

 

Art. 1
Finalità

1. Le disposizioni che estendono la normativa in materia di condono edilizio di cui alla Legge 28 febbraio 1985, n. 47 alle opere abusive ultimate entro il 31 marzo 2003, introdotte dall'articolo 32 del decreto legge 29 settembre 2003, n. 269  convertito con modifiche dalla Legge 31 ottobre 2003, n. 326, si applicano su tutto il territorio della Sardegna.

Art. 2
Deroga

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 23 del 1985 è rilasciato l'accertamento di conformità per le domande presentate entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e relative ad interventi conformi agli strumenti urbanistici generali o attuativi approvati e non in contrasto con quelli adottati al momento della presentazione della domanda.

2. Per la procedura di rilascio dell'accertamento di conformità si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 della legge regionale n. 23 del 1985.

 

Art. 2
Norme applicative

1. Per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, la Regione Autonoma della Sardegna, nel recepimento del decreto legge n. 269 del 2003, non applica nessuna maggiorazione sugli oneri concessori.

2. Ai fini della presentazione della domanda di permesso o di autorizzazione in sanatoria e per il rilascio del titolo edilizio in sanatoria, si fa riferimento alle disposizioni contenute nella legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 e successive modifiche e integrazioni.

3. Il termine di novanta giorni per la presentazione della domanda di permesso di costruire o di autorizzazione in sanatoria e gli altri termini previsti nel procedimento decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3
Sanatorie ammissibili

1. Il divieto di cui all'articolo 1, comma 1, non opera:

a) per le opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993 e per le quali sia stata presentata idonea domanda di rilascio di concessione in sanatoria ai sensi delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 23 del 1985, e successive modifiche e integrazioni, e all'articolo 11 della legge regionale n. 6 del 1995;

b) per le opere abusive di cui agli articoli 3 e 8 della legge regionale 19 febbraio 1986, n. 21 (Modifiche ed integrazioni della L.R. 11 ottobre 1985, n. 23) che siano state ultimate entro il 31 marzo 2003. Per tali opere la domanda di sanatoria deve essere presentata - a pena di decadenza - al competente comune entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e gli oneri di concessione dovuti sono calcolati secondo le modalità di cui all'articolo 27, comma 5, e all'articolo 44, comma 5, della legge regionale n. 23 del 1985, convertiti in euro e aumentati del cinquanta per cento. Essi devono essere interamente versati al momento della presentazione della domanda di sanatoria.

 

Art. 3
Divieto

1. Non sono in ogni caso suscettibili di condono le opere abusive realizzate in violazione delle norme di cui all'art. 10 bis della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

 

Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.