CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 502/A

presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore degli enti locali, INTERIM del Presidente Masala

il 16 dicembre 2004

Norme di riordino in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico, di sanatoria di insediamenti ed opere abusive e di snellimento ed accelerazione delle procedure amministrative in materia edilizia


RELAZIONE DELLA GIUNTA

Come noto, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 24 novembre 2003, n. 326 di conversione del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, è stato introdotto, ai sensi dell'articolo 32, l'istituto del condono edilizio per le opere abusivamente edificate alla data del 31 marzo 2003.

Tale istituto si collega, sotto il profilo ordinamentale, ai precedenti di cui alle Leggi n. 47/85 e n. 724/94, dalle quali riprende essenzialmente i termini in ordine ai requisiti ed ai presupposti con alcune significative innovazioni in merito alle tipologie ammissibili. 

La norma soprarichiamata ha una struttura assai complessa in quanto comprende anche disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali, prevedendo ipotesi di scioglimento dei consigli comunali inadempienti sotto il profilo della pianificazione urbanistica, inserendo norme in materia di demanio, nonché introducendo procedure di snellimento amministrativo e di privatizzazione collegate alle ipotesi di sanatoria edilizia.

Le disposizioni in materia di condono prevedono l'estensione del termine già posto con la precedente normativa (portandolo al 31 marzo 2004) e quindi riattivando le procedure di sanatoria già previste, con alcune significative innovazioni che, tra l'altro, riguardano:

- l'ulteriore limite, per ciascun edificio interessato da più istanze di sanatoria, pari a 3000 mc (comma 25 dell'art. 32);

- la differenziazione tra le varie tipologie di abuso, prevedendo per le prime tre la loro immediata operatività e subordinando le ultime tre dell'allegato 1 della legge in oggetto, all'emanazione di specifica disciplina regionale (comma 26 dell'art. 32);

- l'introduzione di ulteriori ipotesi di non suscettibilità di sanatoria (comma 27 dell'art. 32);

- la fissazione del limite massimo d'incremento degli oneri concessori relativi alle opere in sanatoria che non può superare il tetto del 100 per cento;

- la sostituzione del comma 4 dell'art. 29 della Legge 47/85, con cui si dà facoltà anche ai privati alla proposizione di piani di recupero (risanamento) urbanistico per le aree interessate da fenomeni di abusivismo diffuso.

A fronte di tali disposizioni la Giunta regionale ha ritenuto che esse, per essere applicabili e quindi riversare i propri effetti nell'ordinamento urbanistico regionale, necessitano di una specifica disposizione legislativa regionale. Ciò in quanto la Regione Sardegna ha competenza primaria ed esclusiva in materia di urbanistica ed edilizia.

Nel considerare tale problematica occorre tenere conto che gli effetti della disciplina del condono hanno duplice efficacia: sotto il profilo penalistico nulla questio; è ovvio, infatti, che la disciplina sia immediatamente operativa ed applicabile anche nel territorio regionale in virtù del fatto che la Regione non ha alcuna competenza al riguardo; sotto il profilo amministrativo, invece, le norme sulla disciplina del condono edilizio contrastano con le previsioni poste dalle leggi regionali in materia.

Le ipotesi di condono non sono, infatti, contemplate dalle norme regionali disciplinanti le procedure sanzionatorie in materia edilizia ed urbanistica per cui, in forza della competenza esclusiva della Regione in materia, non possono trovare automatica applicazione nell'ordinamento regionale a meno che non intervenga una specifica legge regionale al riguardo.

La Regione, infatti, per espressa previsione dell'art. 3 dello Statuto, confermata anche dalle disposizioni del Titolo V della Costituzione, ha competenza esclusiva e primaria in materia urbanistica ed edilizia.

Tale competenza non può essere incisa dalla legislazione nazionale in materia, anche perché non sussiste più il limite delle riforme economiche e sociali ed è la Legge n. 326/2003 stessa a prevedere, al comma 4 dell'art. 32, che sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale.

A tale conclusione non osta la previsione dell'art. 57 dello Statuto che, pur prescindendosi dal suo carattere transitorio, non è applicabile nel caso di specie per due ordini di considerazioni.

Primo, trattandosi di competenza esclusiva, la Regione potrebbe ben decidere di non legiferare in materia, ritenendo valide le disposizioni vigenti al riguardo, oppure ritenendo che la materia non abbisogni di regolamentazione legislativa.

Secondo, la previsione dell' art. 57 presuppone un vuoto legislativo regionale nella disciplina della materia che, nel caso di specie, non sussiste. La materia delle sanzioni edilizie e delle relative procedure trovasi infatti regolata dalla legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 e successive modifiche e integrazioni, e che dispone per tutti i casi di abusivismo edilizio. 

La conclusione che si è tratta è nel senso che le norme statali sul condono edilizio non possono trovare applicazione nella Regione Sardegna, a meno che non si provveda con espressa disposizione di legge, come, d'altronde, è stato operato in passato. Non a caso alle precedenti leggi statali in materia di condono edilizio hanno fatto seguito la legge regionale n. 23 del 1985 e la legge regionale n. 6 del 1986.

 L'opportunità di procedere in via legislativa e quindi contemplare la possibilità dell'introduzione dell'istituto del condono nell'ordinamento regionale, trova motivazione a partire dalla considerazione della consistenza del fenomeno dell'abusivismo in Sardegna, così come si evince dai dati in possesso dell'amministrazione regionale e rilevati in tutti i Comuni della Sardegna sulla base dei procedimenti sanzionatori in corso; tali dati sono stati raccolti in uno specifico report già illustrato e consegnato alla competente Commissione consiliare.

Come è rilevabile dal report citato, infatti, le dimensioni del fenomeno abusivismo al 25 settembre 2003, per il periodo intercorrente dal 1985, ammontano a circa 18.000 casi di cui un numero imprecisato riferibile a posizioni oggetto dei precedenti condoni edilizi ed ancora non perfezionate. Da qui si deduce la considerazione che il fenomeno assume ormai una dimensione decrescente incentrata su quelle tipologie di abuso che, pur in assenza di concessione, configurano interventi di media-bassa entità, consistenti soprattutto nella chiusura di verande e/o di balconi e nella realizzazione di modesti ampliamenti di superficie.

E' da evidenziare, inoltre, come un notevole numero di abusi sia riconducibile ad interventi soggetti ad autorizzazione, e quindi di modesta entità. A ciò aggiungasi che un numero significativo di abusi è costituito da fattispecie non riconducibili alle previsioni di legge e derivanti, presumibilmente, da incertezze applicative e/o interpretative della norma da parte degli uffici tecnici locali, specie dei piccoli comuni.

Se si considera, infatti, la somma degli abusi per opere soggette ad autorizzazione e di quelli per i quali si ha incertezza definitoria si raggiunge il numero di oltre 5000 casi, che rappresentano il 30 per cento del totale degli abusi. Se, poi, a questi si aggiungono i mutamenti di destinazione d'uso e gli altri casi minori si giunge alla percentuale del 50 per cento.

La cifra rappresentativa della valenza del fenomeno abusivismo è data dal numero delle lottizzazioni abusive che sono solo 3 in tutta la Sardegna. Ciò sta a dimostrare come il fenomeno non assuma dimensioni speculative di una qualche rilevanza.

La conclusione che si può trarre è che gli uffici regionali e comunali hanno operato con positivi risultati nell'azione di contrasto del fenomeno, anche se si deve rilevare come la non conclusione dei procedimenti sanzionatori sia indice di una difficoltà di tipo decisionale che discende dal perdurare di inefficienze organizzative strutturali dei singoli Comuni.

Si è, pertanto, ritenuto opportuno che, a fronte di tali prospettabili situazioni, del problema si dovesse fare carico il legislatore regionale, con la formulazione di una proposta che nel praticare il recepimento, con integrazioni e limitazioni, della disciplina statale sul condono edilizio provveda, nel contempo, alla riforma delle procedure sanzionatorie vigenti nella legislazione regionale in materia di illeciti urbanistici ed edilizi in maniera tale da prevedere anche casi ed esimenti straordinarie che possano ricondursi alle ipotesi di condono edilizio.

Il disegno di legge, nel dare attuazione ai disposti di cui all'art. 32 della Legge n. 326 del 2003, disciplina le ipotesi dì condono edilizio ammissibili nel territorio regionale e provvede alla semplificazione dei procedimenti amministrativi riguardanti il rilascio delle concessioni edilizie ed il perseguimento degli abusi provvedendo ad un riordino delle disposizioni regionali vigenti in materia di abusivismo già contenute nella legge regionale n. 23 del 1985.

Detto disegno di legge costituisce di fatto norma sostitutiva del capo primo e terzo della legge regionale n. 23 del 1985, e successive modifiche ed integrazioni, nonché della legge regionale 16 maggio 2003, n. 5.

Esso si articola quindi in tre capi che trattano distintamente, della disciplina degli abusi, delle procedure di condono e piani di risanamento e di disposizioni diverse.

Nel primo capo, si recepisce l'innovazione introdotta con il Testo Unico sull'Edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per cui la concessione edilizia viene sostituita dal permesso di costruire. L'impianto della disciplina resta sostanzialmente immutato, inserendo nel contesto previgente le innovazioni sulla dichiarazione di inizio attività introdotta con la legge regionale n. 5 del 2003.

Le innovazioni introdotte sul quadro sanzionatorio riguardano l'individuazione di nuove tipologie di abuso edilizio mediante la riscrittura delle fattispecie relative alla variazioni essenziali che, in questo modo, vengono adattate alle specificità della situazione edilizia regionale.

In particolare si è specificata l'ampiezza della nozione di variazione essenziale, prevedendo il caso in cui si sia proceduto a modificare l'opera assentita con concessione o permesso di costruire, mediante l'alterazione dei requisiti fondiari posti alla base del provvedimento rilasciato.

Ciò al fine di considerare i casi di infittimento edilizio soprattutto nelle aree agricole periurbane derivanti da frazionamenti successivi dei lotti tali da alterare l'indice fondiario posto a presupposto del provvedimento di rilascio del titolo abilitativo.

Si è provveduto, inoltre, a rimodulare il ruolo della Regione nelle procedure di controllo e di verifica dell'attività edilizia abusiva, prevedendo una partecipazione attiva degli uffici regionali di supporto e collaborazione con gli uffici comunali.

Il nuovo secondo capo del disegno di legge prevede una più puntuale articolazione delle procedure di condono e di sanatoria edilizia, provvedendo al riordino della materia previgente in maniera coerente ed organica.

Vengono quindi individuati criteri più restrittivi in ordine ai requisiti necessari per accedere al condono e quindi, al rilascio del permesso di costruire e dell'autorizzazione in sanatoria. In particolare si prevede che il requisito volumetrico per singolo intervento abusivo passi dai 750 metri cubi previsti dalla norma nazionale a soli 450 metri cubi per le nuove costruzioni, mentre per gli ampliamenti il limite è posto a 350 metri cubi.

In tal modo si riducono i limiti nazionali del 40 per cento per le nuove costruzioni abusive e di oltre il 50 per cento per gli ampliamenti.

Ciò è stato dettato dall'esigenza di rispettare le peculiarità e la qualità paesistica ed ambientale del territorio isolano che non consente, proprio per questo, interventi di una portata così ampia, quale quella prevista dalla normativa nazionale.

Con le stesse motivazioni si è proceduto alla riduzione dei limiti volumetrici previsti dalla normativa nazionale per i complessi edificati con più interventi abusivi che passano dai 3000 metri cubi a 1800, con una riduzione, anche in questo caso, pari al 40 per cento.

In tal modo si ritiene possibile contemperare le esigenze poste a fondamento della disciplina di condono con quelle derivanti dalla tutela dei caratteri salienti del territorio isolano, nella considerazione, inoltre, che in Sardegna - come già evidenziato dal report sopraccitato - non sussistano, se non in casi isolati, fenomeni di abusivismo di una tale significanza.

I requisiti posti dalla norma nazionale sul condono vengono quindi ridimensionati in una misura che si ritiene necessaria ed opportuna per la salvaguardia ambientale e paesistica del territorio.

Non a caso tra le cause di inammissibilità alla sanatoria viene previsto il contrasto con le disposizioni in materia di tutela della fascia costiera poste con l'articolo 10/bis della legge regionale n. 45 del 1989.

Altra causa di inammissibilità, motivata da ragioni di tutela ambientale, è quella posta per le costruzioni abusivamente realizzate su suoli demaniali, compresi quelli del demanio marittimo.

I limiti posti all' ammissibilità al condono pongono una serie di problemi per quei casi in cui si superino i limiti previsti dal disegno di legge pur restando all'interno di quelli posti dalla disciplina statale. In tal caso, le disposizioni previste nel disegno di legge prevedono l'applicazione delle ordinarie sanzioni per quelle partizioni delle opere abusive che risultano in eccesso rispetto ai limiti posti all'ammissibilità al condono, fermi restando gli effetti prodotti sul piano penaI-processuale dal pagamento dell'oblazione.

Per quei casi in cui l'opera abusiva superi i limiti posti per l'ammissibilità alla sanatoria e non si possa procedere all'applicazione parziaria delle sanzioni in abbinamento con la sanatoria, e ciò dipenda da ragioni oggettivamente fondate che dimostrino l'impossibilità di procedere alla demolizione delle opere abusive in eccesso sui limiti citati, viene previsto che l'intera opera abusiva possa conseguire la sanatoria attraverso un aggravio dell'entità dei contributi, pari a tre volte l'entità degli oneri contributivi ordinariamente dovuti.

Una tale previsione deriva dal fatto che in tali casi opera, comunque, l'esimente penale connessa alla disposizione della legge statale sul condono e quindi la possibilità della sanzione di demolizione va valutata anche a prescindere dall'ipotesi di acquisizione specie se connessa ad un'opera abusiva sanabile.

Le procedure sul condono sono state articolate nel senso di consentire nel più breve tempo possibile, l'acquisizione, a favore dei Comuni, degli oneri dovuti, quali contributi per le opere di urbanizzazione e costo di costruzione.

L'iter della procedura, così come delineata, deve infatti concludersi obbligatoriamente nel termine di due anni ed entro tale termine debbono essere pagate le somme dovute ai Comuni, da parte dei singoli titolari di opere soggette a condono.

Innovazioni significative vengono, invece, previste per quanto riguarda la perimetrazione, la redazione e l'attuazione dei piani di risanamento urbanistico, per i quali sono stati individuati diversi parametri urbanistici ed edilizi a seconda che ricadano in ambito urbano, periurbano o extraurbano.

Ciò potrà consentire l'utilizzo dello strumento del piano per conseguire un risanamento edilizio ed urbanistico-infrastrutturale, finalizzato alla riqualificazione non solo delle aree urbane ma anche e soprattutto, di quelle periurbane ed agricole.

In questo modo si potranno disciplinare quei fenomeni di abusivismo diffuso che hanno interessato le aree agricole prossime ai centri abitati, prefigurando un riordino urbanistico di tali ambiti territoriali.

 Ciò viene favorito anche dalla esplicita previsione che i piani di risanamento possono essere promossi da tutti i soggetti interessati, comprendendo tra questi sia i titolari di opere abusive ammesse a sanatoria, sia i proprietari di aree ovvero di edifici regolarmente assentiti che ricadano all'interno delle aree interessate dai fenomeni di abusivismo.

In tal modo i piani di risanamento vanno ad assumere una funzione di riordino complessivo delle aree interessate da fenomeni di abusivismo, consentendo il ricongiungimento funzionale tra queste ed il resto del tessuto urbano.

Inoltre, in sintonia con quanto previsto dall'art. 32, commi 6 e 9, della Legge n. 326 del 2003, viene previsto che i privati possano procedere non solo all'attuazione (come originariamente stabilito con la legge regionale n. 23 del 1985), ma anche alla redazione di detti piani di risanamento.

L'iter delineato prevede dunque che, dopo la perimetrazione, effettuata dal Comune, degli ambiti interessati da significativi fenomeni di abusivismo, secondo i parametri soprarichiamati e specificatamente indicati all'art. 34 del disegno di legge, sia il Comune che i privati possano procedere alla redazione dei piani ed alla loro successiva attuazione.

Fra l'altro, è stato previsto che le amministrazioni comunali dovranno adottare i piani di risanamento urbanistico entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge, dopo che, entro novanta giorni, avranno provveduto alla individuazione ed alla perimetrazione degli areali.

Vale la pena di rimarcare come il fenomeno dell'abusivismo, specie quello di necessità, si intrecci con l'incompletezza del disegno di espansione urbana di molti centri, specie di quelli più in rapida crescita nel corso degli ultimi lustri. Si pone quindi l'esigenza non solo di risanare le aree interessate dall' abusivismo ma anche e soprattutto - si pensi alle periferie di città importanti come Sassari e Nuoro - di integrare gli insediamenti abusivi con il contesto urbanizzato che risulta ancora incompiuto nella sua strutturazione funzionale, nella sua articolazione spaziale e nella dotazione di servizi.

Il piano di risanamento viene quindi ad assumere una funzione di chiusura del quadro programmatorio urbano in tutte quelle realtà caratterizzate da una precarietà insediativa non più sostenibile, originata da costruzioni in aree agricole periurbane che risultano prive della dotazione minima di servizi urbani. In tali aree risulta altresì impossibile un riequilibrio strutturale e funzionale in termini di dotazione di servizi, se non attraverso una loro piena trasformazione in aree urbane con conseguente incremento della volumetria insediativa e relativo snaturamento dei caratteri agricoli e naturalistici delle stesse.

Il piano di risanamento si pone quindi l'obiettivo di conseguire - insieme - un riordino delle edificazioni abusive e delle edificazioni regolari, ubicate in agro che, per la loro densità abitativa, richiedono un ampliamento della dotazione infrastrutturale ed un potenziamento dei servizi resi ai cittadini.

Quello che si vuole sottolineare, da ultimo, è la forte dotazione di servizi che si prevede per queste aree, non solo per garantirne il carattere di urbanità ma anche per mantenere quella particolare identità urbana che hanno assunto le edificazioni contermini ai centri abitati.

Il piano di risanamento previsto nel disegno di legge si configura quindi come uno strumento con un largo spettro d'azione e d'intervento, uno strumento duttile che può essere utilizzato dalle Amministrazioni comunali per risolvere problemi la cui annosità è ormai insostenibile.

 Anche in virtù di questa prospettiva che si apre, viene confermata quindi la disciplina delle agevolazioni finanziarie e degli aiuti ai comuni che procedano alla riqualificazione urbanistica ed ambientale mediante l'adozione dei piani di risanamento.

 Tali finanziamenti hanno carattere essenzialmente di anticipazione a favore dei comuni per cui l'onere a carico della Regione è limitato all'erogazione dei contributi per la redazione ed attuazione dei piani di risanamento.

Nel terzo capo del disegno di legge, dedicato a disposizioni varie, si segnala quanto previsto in materia di espropri, al fine di consentire la realizzazione delle opere pubbliche, specie quelle programmate da parte degli enti pubblici sovracomunali, in maniera tale da superare le problematiche applicative derivanti dalle previsioni di cui all'articolo 8 del Testo Unico in materia di espropri.

 

Le altre disposizioni ripetono in gran parte quanto già previsto nella precedente legge regionale n. 23 del 1985, per quanto attiene alle norme transitorie e finali, oltre che a quelle finanziarie.

 

Si prevede, infine, l'abrogazione di quelle parti della legislazione regionale oggetto del riordino operato con il presente disegno di legge.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE ASSETTO GENERALE DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE - URBANISTICA - VIABILITA' E TRASPORTI - NAVIGAZIONE E PORTI - EDILIZIA - LAVORI PUBBLICI

composta dai Consiglieri 

TUNIS Marco Fabrizio, Presidente e relatore - MORITTU, Vice Presidente - MASIA, Segretario - BIANCAREDDU - CARLONI - DORE - LADU - PIRISI - RANDAZZO - SANNA Noemi - SATTA

pervenuta il 14 gennaio 2004

La Quarta Commissione consiliare permanente ha approvato all'unanimità, nella seduta del 13 gennaio 2004, il testo unificato PP.LL. 482-496-507-D.L. 502/A contenente la "Normativa regionale in materia di abusivismo edilizio - Recepimento in Sardegna del decreto legge 29 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni in Legge 31 ottobre 2003, n. 326".

La Commissione, dopo un attento ed approfondito esame delle proposte e del disegno di legge presentati e dopo una disamina delle attuali contingenze istituzionali e politiche, ha individuato in una celere e rapida normativa regionale di recepimento della disciplina statale, lo strumento più opportuno e politicamente praticabile per dare risposte certe, efficaci e tempestive ai cittadini sardi. La Commissione ha, infatti, avvertito il pericolo che un'ulteriore rinvio dell'approvazione di una normativa di recepimento, anche se giustificata dalla volontà di un apprezzabile sforzo di approfondimento, aggiornamento ed adeguamento della vigente normativa, avrebbe realisticamente impedito l'esercizio, per i sardi, di quelle possibilità di adire le procedure di sanatoria a cui possono accedere tutti gli altri cittadini italiani. Con un evidente, iniquo ed ingiustificato trattamento di sfavore.

Pertanto la contingente situazione istituzionale, stretta tra l'approvazione dei complessi strumenti di programmazione economica e finanziaria e la fase conclusiva della legislatura, e i termini stringenti previsti dalla normativa statale per la presentazione della domanda di permesso di costruire e di autorizzazione in sanatoria - fissato nel 31 marzo 2004 - hanno indotto la Commissione ad imboccare l'unica soluzione concretamente ed efficacemente praticabile, qual'è quella contenuta nella normativa approvata. Ciò nella piena consapevolezza che il disegno di legge proposto dalla Giunta regionale - completo ed organico nella riscrittura ed adeguamento della vigente disciplina regionale alle modifiche statali che sono state introdotte negli ultimi tempi - avrebbe rappresentato, in una differente contingenza politica e istituzionale, il testo base su cui articolare la nuova ed organica disciplina del controllo dell'attività urbanistico-edilizia in Sardegna, innovando una legislazione che è ormai datata alla metà degli anni ottanta.

Questa consapevolezza e la volontà di non rinviare decisioni politiche di notevole rilevanza per la Sardegna hanno - ripetiamo - determinato l'assunzione della decisione di adottare un testo di recepimento della normativa nazionale, i cui punti salienti sono:

a) sono espressamente recepite tutte le disposizioni contenute nell'articolo 32 del decreto legge n. 269/2003, convertito nella Legge n. 326/2003 che introducono le varie ipotesi di ammissibilità, limiti, condizioni della sanatoria delle opere abusive;

b) non viene utilizzata la possibilità concessa dal medesimo articolo 32 di applicare una maggiorazione degli oneri concessori. Tale misura, giustificata dalla volontà del legislatore nazionale di dotare i comuni di maggiori risorse per la realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione, non è stata introdotta nella consapevolezza della piena congruità delle tariffe contenenti la misura dell'oblazione e degli oneri concessori. Si è voluto, in definitiva, evitare di aggravare una procedura di sanatoria già onerosa per i cittadini;

c) il procedimento di presentazione della domanda e di rilascio del titolo edilizio in sanatoria è disciplinato dalla vigente legislazione regionale, di cui viene riconfermata l'efficacia;

d) viene indicato in novanta giorni, a decorrere dalla pubblicazione della legge, il termine perentorio per la presentazione della domanda;

e) si sottolinea l'assoluta esclusione del condono per le opere realizzate nelle zone di rilevante interesse paesistico e ambientale disciplinate dall'articolo 10 bis della legge regionale n. 45 del 1989.

La Commissione, pertanto, in considerazione delle generali aspettative che tale normativa suscita nei cittadini sardi, ne auspica un rapidissimo esame ed approvazione da parte dell'Assemblea consiliare.

Il testo della Commissione è stato unificato con le Proposte di legge n. 482 - n. 496 - n. 507

TESTO DEL PROPONENTE

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TESTO DELLA COMMISSIONE

Titolo: Normativa regionale in materia di abusivismo edilizio - Recepimento in Sardegna del decreto legge 29 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni in Legge 31 ottobre 2003, n. 326.

Art. 1
Finalità

1. Con la presente legge si provvede al riordino della disciplina in materia di edilizia ed urbanistica per le seguenti finalità:

a) controllo dell'attività urbanistico - edilizia e snellimento delle relative procedure;

b) risanamento urbanistico e riqualificazione degli ambiti territoriali interessati da fenomeni di abusivismo edilizio;

c) requisiti e procedure per la sanatoria delle opere abusive.

 

Art. 1
Finalità

1. Le disposizioni che estendono la normativa in materia di condono edilizio di cui alla Legge 28 febbraio 1985, n. 47 alle opere abusive ultimate entro il 31 marzo 2003, introdotte dall'articolo 32 del decreto legge 29 settembre 2003, n. 269  convertito con modifiche dalla Legge 31 ottobre 2003, n. 326, si applicano su tutto il territorio della Sardegna.

Art. 2
Campo di applicazione

1. Le norme di cui alla presente legge prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi comunali.

 

Art. 2
Norme applicative

1. Per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, la Regione Autonoma della Sardegna, nel recepimento del decreto legge n. 269 del 2003, non applica nessuna maggiorazione sugli oneri concessori.

2. Ai fini della presentazione della domanda di permesso o di autorizzazione in sanatoria e per il rilascio del titolo edilizio in sanatoria, si fa riferimento alle disposizioni contenute nella legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 e successive modifiche e integrazioni.

3. Il termine di novanta giorni per la presentazione della domanda di permesso di costruire o di autorizzazione in sanatoria e gli altri termini previsti nel procedimento decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3
Opere soggette a permesso a costruire

1L'esecuzione di opere comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale è soggetta, salvo quanto previsto negli articoli seguenti, al rilascio del permesso di costruire, previa corresponsione degli oneri ad esso relativi, costituiti da un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.

 

Art. 3
Divieto

1. Non sono in ogni caso suscettibili di condono le opere abusive realizzate in violazione delle norme di cui all'art. 10 bis della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, e successive modifiche e integrazioni.

CAPO I
CONTROLLO DELL'ATTIVITA' URBANISTICO - EDILIZIA E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 4
Opere eseguite in totale difformità dal permesso di costruire

1. Sono opere eseguite in totale difformità dal permesso di costruire quelle che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planivolumetriche,  o di utilizzazione da quello oggetto del permesso di costruire stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio, o parte di esso, con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.

 

Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

Art. 5
Variazioni essenziali

1. Per variazioni essenziali rispetto al progetto approvato si intendono quelle che si realizzano quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

a) mutamento della destinazione d'uso incompatibile con la destinazione di zona, o che implichi variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti dalle direttive regionali di cui all'art. 5 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 salvo che l'interessato non ceda ulteriori aree ad integrazione della quota prevista in rapporto alla  mutata destinazione d'uso;

b) violazione dei parametri presupposti dal titolo abilitativo conseguito, tale da provocare un incremento superiore al 10 per cento dell'indice fondiario previsto dallo strumento urbanistico comunale per la zona omogenea su cui insiste l'opera;

c) aumento superiore al 10 per cento della cubatura prevista dal progetto approvato;

d) traslazione del fabbricato superiore al sessanta per cento rispetto all'area di sedime prevista dal permesso di costruire.

2. Non possono ritenersi, comunque, variazioni essenziali quelle che incidono sull'entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna dei singoli immobili.

 

 

Art. 6
Sanzioni per le opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale

difformità o con variazioni essenziali

1. Le opere realizzate in assenza di permesso di costruire, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, sono di diritto acquisite gratuitamente al patrimonio indisponibile del comune, previa diffida a demolire.

2. La diffida di cui al comma 1 è disposta dal responsabile dell'ufficio comunale competente con apposita ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi o della destinazione d'uso originaria, cui dovrà ottemperarsi entro il termine perentorio di novanta giorni.

3.  Detta ordinanza, obbligatoriamente, deve:

a) contenere un'analitica indicazione degli abusi da eliminare;

b) individuare l'area di pertinenza utilizzando i parametri della zona omogenea del piano urbanistico entro la quale ricade l'immobile e, laddove necessario, anche le aree adiacenti di proprietà degli stessi titolari, necessarie per garantire un funzionale accesso alla medesima area di pertinenza.

4. Il responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, qualora accerti la prosecuzione dei lavori da parte del proprietario dell'opera abusivamente iniziata, nonostante l'ordinanza di sospensione, può disporre d'ufficio la demolizione e il ripristino dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso.

5. In caso contrario, alla scadenza del termine di cui al comma 2, e con effetto da tale data, ove vi sia stata inottemperanza all'ordinanza predetta, l'opera abusivamente costruita e la relativa area di sedime sono, di diritto, acquisite gratuitamente al patrimonio del comune.

6. Sono altresì, di diritto, contestualmente acquisite al patrimonio del comune le aree adiacenti di proprietà degli stessi titolari dell'area abusivamente edificata occorrenti a garantire un funzionale accesso all'area medesima, nonché una pertinenza di superficie pari ad almeno tre volte l'area di sedime che garantisca attorno alla costruzione una fascia larga metà dell'altezza dell'opera, e comunque non inferiore a cinque metri.

7. Qualora la parte residua di area non risulti funzionalmente utilizzabile dal privato, può essere acquisita in tutto, o in parte, dietro corresponsione di una somma pari all'indennità di esproprio, su richiesta del proprietario.

8. L'accertamento dell'inottemperanza dell'ingiunzione a demolire, nei termini indicati nei precedenti commi, costituisce titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari.

9. Il responsabile dell'ufficio tecnico comunale accerta l'avvenuta acquisizione e dispone l'immissione nel possesso degli immobili acquisiti al patrimonio del comune con la contestuale redazione, da parte dei tecnici incaricati, dello stato di consistenza degli immobili, previi gli adempimenti e con le modalità di cui all'articolo 3, terzo e quarto comma, della Legge 3 gennaio 1978, n. 1.

10. Il responsabile dell'ufficio tecnico comunale dispone la pubblicazione del predetto provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, Parte III; lo notifica agli interessati nelle forme previste per gli atti processuali civili e ne chiede la trascrizione nei registri immobiliari, corredandolo del verbale di immissione in possesso e dello stato di consistenza, non appena espletate tali ultime formalità.

11. Il responsabile dell'ufficio tecnico comunale richiede, quindi, all'Ufficio tecnico erariale le conseguenti volturazioni catastali.

12. Il consiglio comunale, qualora le opere acquisite non contrastino con rilevanti interessi urbanistici od ambientali, e sussistano prevalenti interessi pubblici alla conservazione e all'utilizzazione, ne definisce la destinazione d'uso.

13. Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 12, le opere abusive sono demolite a cura e a spese dell'amministrazione comunale.

14. Qualora l'amministrazione comunale non provveda agli adempimenti di cui ai commi 9 e seguenti del presente articolo entro novanta giorni, il Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia della Regione, o un suo delegato, adotta, previa diffida, i provvedimenti sostitutivi fino al completamento della procedura.

15. Negli interventi di ampliamento e di sopraelevazione realizzati in assenza di permesso di costruire, e che comunque non costituiscano parziale difformità ai sensi dell'articolo 7, si dà luogo all'acquisizione solo nel caso in cui il fabbricato sia dotato delle pertinenze necessarie ad una destinazione ad uso pubblico, e il consiglio comunale ne abbia individuato la destinazione entro sessanta giorni dall'accertamento di inottemperanza, entro i termini di legge, all'ordinanza di demolizione; in caso contrario il responsabile dell'ufficio tecnico comunale attiva le procedure per la demolizione d'ufficio.

16. Negli interventi di chiusura balconi e verande, realizzati in assenza di permesso di costruzione, e che comunque non costituiscano parziale difformità ai sensi dell'articolo 7, il responsabile dell'ufficio tecnico comunale, in seguito all'accertamento dell'inottemperanza, entro i termini di legge, all'ordinanza di demolizione, attiva le procedure per la demolizione d'ufficio a spese dei responsabili dell'abuso.

17. Per le opere abusivamente eseguite su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si attua, di diritto, a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi. Nell'ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si attua a favore del patrimonio del comune.

 

 

Art. 7
Opere eseguite in parziale difformità

1. Le opere eseguite in parziale difformità dal permesso di costruire, durante il periodo di efficacia dello stesso, che non costituiscono variazioni essenziali, sono demolite a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine fissato dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale con propria ordinanza.

2. In caso di inottemperanza all'ordinanza predetta, il responsabile dell'ufficio tecnico comunale ordina la demolizione d'ufficio delle opere a spese del responsabile dell'abuso, ovvero applica una sanzione pecunaria pari al doppio del valore delle parti abusive, qualora queste ultime non possano essere demolite senza pregiudizio della parte eseguita in conformità.

3. L'accertamento del valore di cui al comma 2 è effettuato, entro novanta giorni, dall'ufficio tecnico comunale o da periti incaricati dall'amministrazione comunale, sulla base del costo di produzione stabilito con legge, per gli interventi di edilizia residenziale, o sulla base del valore venale delle opere qualora si tratti di edifici adibiti ad usi diversi da quello residenziale.

4. Le spese per l'accertamento del valore sono a carico del responsabile dell'abuso e vengono determinate secondo tariffe stabilite in sede comunale, sentiti gli Ordini professionali.

5. La relazione d'accertamento del valore è trasmessa all'Ufficio tecnico erariale per un parere di congruità.

6. Qualora l'Ufficio tecnico erariale non si pronunci entro sessanta giorni dalla data della richiesta comunale, il responsabile dell'ufficio tecnico comunale applica la sanzione pecuniaria sulla base del valore determinato dall'amministrazione comunale.

 

 

Art. 8
Annullamento del permesso di costruire

1. In caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il responsabile dell'ufficio tecnico comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, accertato secondo le disposizioni di cui ai commi 3 e seguenti dell'articolo 7 della presente legge.

 

 

Art. 9
Opere eseguite su suoli di proprietà dello Stato, della Regione o di enti pubblici

1. Qualora soggetti diversi dalle amministrazioni statali abbiano eseguito, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato, della Regione o di enti pubblici, opere in assenza di permesso di  costruire, o in totale o parziale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, il responsabile dell'ufficio tecnico comunale, previa diffida non rinnovabile al responsabile dell'abuso, ordina la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo.

  2. La demolizione è eseguita a cura del comune, a spese dei responsabili dell'abuso.

 

 

Art. 10
Interventi di ristrutturazione edilizia

1. Le opere di ristrutturazione edilizia, come definite dalla lettera d) del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, eseguite in assenza di permesso di costruire o in totale difformità da esso, sono demolite, ovvero rimosse, e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi entro il termine stabilito dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura dell'amministrazione comunale a spese dei responsabili dell'abuso.

2. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il  responsabile dell'ufficio irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere.

3. L'accertamento del valore di cui al comma 2 è effettuato secondo le disposizioni di cui ai commi 3 e seguenti dell'articolo 7.

4. E' comunque dovuto il contributo di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

5. Quando le opere vengono eseguite senza permesso di costruire su immobili comunque vincolati da leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, il responsabile dell'ufficio tecnico, su parere vincolante dell'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, e irroga una sanzione pecuniaria da mille a diecimila euro, oltre a quella di cui al comma 2 del presente articolo.

6. Qualora l'amministrazione competente a vigilare nell'osservanza del vincolo non si pronunci entro 120 giorni dall'acquisizione dell'istanza, il responsabile dell'ufficio provvede direttamente.

 

 

Art. 11
Mutamenti di destinazione d'uso

1. I mutamenti di destinazione d'uso contestuali alla realizzazione di opere sono subordinati al rilascio dello stesso titolo abilitativo previsto dalla normativa vigente per quella specifica tipologia d'intervento.

2. Il mutamento della destinazione d'uso è soggetto ad autorizzazione nel caso di variazione da residenza ad altre destinazioni, ovvero quando riguarda edifici siti in zone vincolate ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, o in quelle altre parti del territorio comunale motivatamente indicate dal consiglio comunale.

3. Non sono consentiti mutamenti di destinazione d'uso che implichino variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti dalla direttiva emessa ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, o che siano in contrasto con la normativa comunale prevista dai regolamenti edilizi e dalle norme di attuazione dei piani urbanistici, salvo che l'interessato non ceda ulteriori aree ad integrazione della quota prevista in rapporto alla mutata destinazione d'uso.

4. Con autorizzazione del responsabile dell'ufficio tecnico comunale, previa deliberazione del consiglio comunale, sono comunque possibili i mutamenti di destinazione d'uso che per le loro particolari caratteristiche siano motivatamente giudicati compatibili con le zone in cui si trovano gli edifici interessati; in tal caso il mutamento è subordinato alla corresponsione dell'importo, determinato dall'amministrazione comunale, in misura corrispondente all'eventuale maggiore valore acquisito dall'immobile a seguito della variazione stessa.

5. Nei casi non previsti dai precedenti commi i mutamenti di destinazione possono avvenire con l'invio al Comune di una relazione predisposta ai sensi dell'articolo 15.

 

 

Art. 12
Sanzioni per illegittimo mutamento della destinazione d'uso

 1. Se viene attuato un mutamento della destinazione d'uso in casi nei quali, secondo le disposizioni di cui all'articolo 11, non è consentito, il responsabile dell'ufficio tecnico comunale, qualora non venga rispettata la diffida a  ripristinare entro novanta giorni la destinazione originaria, ne dispone l'esecuzione d'ufficio; in caso di impossibilità irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio all'incremento di valore dell'immobile conseguente al mutamento di destinazione d'uso.

2. L'accertamento di tale incremento di valore è effettuato dall'Ufficio tecnico comunale o da periti incaricati dall'amministrazione comunale.

3. Nei casi in cui il mutamento di destinazione d'uso sia consentito, la mancata richiesta dell'autorizzazione comporta, oltre alla corresponsione dell'eventuale contributo dovuto ai sensi del comma 2 dell'articolo 13, l'applicazione di una pena pecuniaria che, nei casi di autorizzazione onerosa, corrisponde al medesimo contributo e comunque non può essere inferiore a 1.000 euro. Nelle ipotesi di autorizzazione gratuita si applica una sanzione da 1.000 a 2.000 euro.

 

 

Art. 13
Opere soggette ad autorizzazione e a denuncia di inizio di attività

1. Sono soggette ad autorizzazione comunale i seguenti interventi:

a) le opere di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo;

b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

c) muri di cinta con o senza cancellate;

d) aree destinate ad attività sportive e ricreative senza creazione di volumetria;

e) le opere costituenti pertinenza urbanistica;

f) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili sulla base di nuove disposizioni;

g) varianti a permessi di costruire che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non mutano la destinazione d'uso, la categoria edilizia, non alterino la sagoma ed inoltre non violino le prescrizioni poste con il permesso rilasciato;

h) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato preesistente;

i) le opere di demolizione, i reinterri, gli scavi non superficiali finalizzati all'edificazione;

l) le vasche di accumulo ed approvvigionamento idrico aventi capacità superiore ai 40 metri cubi;

m) le opere oggettivamente precarie e temporanee;

n) i pergolati ed i grigliati non destinati all'attività agricola;

o) le occupazioni stabili di suolo a titolo espositivo o di stoccaggio a cielo aperto;

p) le installazioni di palloni pressostatici anche a carattere stagionale.

2. L'autorizzazione è gratuita; nei casi in cui le opere creino un aumento della superficie o della cubatura deve essere corrisposto un contributo da determinarsi secondo tabelle stabilite dal consiglio comunale.

3. Le opere soggette ad autorizzazione possono essere realizzate, decorso il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, salvo espresso divieto notificato dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale al richiedente, esclusi i casi di immobili vincolati ai sensi del titolo I del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

4. L'inizio dei lavori deve essere comunicato al Comune e deve essere accompagnato dal contestuale versamento del contributo minimo nel caso di autorizzazione onerosa.

5. E' data facoltà di attivare gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, con esclusione di quelli di cui alle lettere i), o) e p), anche con denuncia di inizio di attività alle condizioni e secondo le modalità e le prescrizioni di cui alla normativa statale vigente.

6. La facoltà di procedere con denuncia di inizio di attività non si applica agli immobili vincolati ai sensi del titolo I del decreto legislativo n. 490 del 1999, salvo preventiva acquisizione del prescritto nulla-osta rilasciato dalle competenti autorità preposte alla tutela del vincolo.

 

 

Art. 14
Opere eseguite senza autorizzazione o denuncia di inizio di attività

1. L'esecuzione di opere in assenza di autorizzazione, di denuncia di inizio di attività, o in difformità da esse, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e, comunque, in misura non inferiore a cinquecento euro.

2. Quando le opere vengono eseguite senza autorizzazione su immobili comunque vincolati da leggi statali e regionali nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni  previste da norme vigenti, si applica una sanzione pecuniaria da 1.000 a 20.000 euro.

3. Qualora l'opera, realizzata in assenza di titolo autorizzatorio, sia conforme allo strumento urbanistico, ed il responsabile dell'abuso abbia provveduto a presentare richiesta di autorizzazione in sanatoria prima dell'emissione dell'ingiunzione di pagamento delle sanzioni di cui ai commi precedenti, le stesse sono ridotte di un terzo.

4. Qualora le opere siano eseguite in assenza di autorizzazione in dipendenza di calamità naturali o di avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale la sanzione non è dovuta.

5. Le sanzioni pecuniarie di cui ai commi precedenti si applicano sempre che le opere eseguite non contrastino con prevalenti interessi pubblici. La valutazione è di competenza dell'amministrazione comunale, su parere vincolante dell'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo nei casi di cui al comma 3.

6. Nel caso in cui le opere eseguite senza autorizzazione, che non riguardino lavori di manutenzione, contrastino con prevalenti interessi pubblici, il responsabile dell'ufficio tecnico comunale ne ordina la demolizione e rimessa in pristino a cura  e spese del responsabile dell'abuso.

7. L'accertamento del valore di cui al precedente primo comma è effettuato secondo le disposizioni di cui ai commi 3 e seguenti dell'articolo 7.

 

 

Art. 15
Opere non soggette a titolo abilitativo

1. Non sono soggette a titolo abilitativo tutte le opere non esplicitamente soggette a permesso di costruire, autorizzazione o dichiarazione d'inizio attività, ai sensi delle norme della presente legge. Sono comunque escluse le opere di manutenzione ordinaria, le opere di adattamento e di arredo di aree di pertinenza di edifici esistenti, il posizionamento di tende a servizio di edifici esistenti, manufatti occorrenti per l'installazione dei cantieri temporanei finalizzati all'esecuzione di lavori da realizzare legittimamente, le recinzioni da realizzare senza opere murarie e le opere interne.

2. Sono opere interne quelle realizzate in costruzioni esistenti che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, che non comportino modifiche della sagome, né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone territoriali omogenee classificate "A" dal decreto assessoriale 20 dicembre 1983, n. 2266/U, rispecchino le originarie caratteristiche costruttive.

3. Nei casi di cui al comma 2, contestualmente all'inizio dei lavori, il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al comune una relazione a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza, delle norme igienico - sanitarie vigenti e delle prescrizioni  di cui al comma 2.

4. Il mancato invio della relazione di cui al comma 3 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 200 a 1.000 euro.

 

 

Art. 16
Accertamento di conformità

1. Le opere realizzate in assenza di permesso di costruire, in totale o parziale difformità, con variazioni essenziali, possono ottenere la concessione in sanatoria, quando siano conformi agli strumenti urbanistici generali o attuativi approvati, e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'opera che al momento della presentazione della domanda.

2. A tal fine, il responsabile dell'abuso deve presentare apposita richiesta al comune prima della scadenza dei termini di cui agli articoli 6, comma 2, e 7, comma 1, della presente legge.

3. La richiesta si intende respinta qualora il comune non si pronunci entro sessanta giorni.

4. Il rilascio del permesso a sanatoria è subordinato al pagamento, oltre quanto dovuto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, dei contributi commisurati all'incidenza degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, come previsti dalla normativa vigente al momento del suo rilascio.

5. In caso di gratuità del permesso di costruire deve essere comunque pagata una somma pari al 50 per cento di quella prevista al comma 2 dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

 

 

Art. 17
Lottizzazioni abusive

1. Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengano iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche, quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione, o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denunciano in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

 

 

Art. 18
Sanzioni per le lottizzazioni abusive

1. Nel caso in cui il responsabile dell'ufficio tecnico comunale accerti l'effettuazione di lottizzazioni abusive di terreni a scopo edificatorio ne dispone la sospensione con ordinanza, da trascriversi nei registri immobiliari e da notificare ai proprietari delle aree.

2. Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma 1, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio del comune con effetto dalla data del provvedimento di sospensione.

3. Il responsabile dell'ufficio tecnico comunale rende noto l'elenco delle aree acquisite e dispone  l'immissione in possesso.

4. Per l'ulteriore procedimento si applicano le norme contenute nei commi 10, 11 e 12 dell'articolo 6.

5. Ove richiesto, il certificato di destinazione urbanistica contenente tutte le prescrizioni urbanistiche relative all'area interessata, quando esso riguardi aree situate in zona omogenea "C", "D", "F" o "G" deve precisare l'esistenza o meno di uno strumento attuativo approvato.

 

 

Art. 19
Ritardato o omesso versamento del contributo

1. Il mancato versamento, nei termini di legge, del contributo di cui all'articolo 16 del decreto del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, comporta:

a) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento, qualora il versamento sia effettuato nei successivi centoventi giorni;

b) l'aumento del contributo in misura pari al 50 per cento, qualora il versamento sia effettuato nei sessanta giorni successivi al termine di cui alla lettera a);

c) l'aumento del contributo in misura pari al 100 per cento, qualora il versamento sia effettuato nei sessanta giorni successivi al termine di cui alla lettera b).

2. Le misure d'incremento di cui alle lettere precedenti non si cumulano.

3. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al comma 1 si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.

4. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c), del comma 1, il comune provvede alla riscossione coattiva con ingiunzione emessa dal competente ufficio a norma delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

 

 

Art. 20
Vigilanza e controllo sull'attività urbanistico - edilizia

1. Il Comune esercita la vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia nell'ambito del proprio territorio.

2. L'accertamento delle opere abusive è effettuato, di norma, dai funzionari degli uffici tecnici comunali e dagli agenti di polizia municipale e/o locale.

3. L'accertamento di cui sopra può essere effettuato anche dalla Regione attraverso i competenti Servizi decentrati sul territorio, che lo effettuano anche in collaborazione con il personale di cui al comma 2.

4. Il verbale di accertamento di opere abusive deve essere inviato al comune interessato, all'autorità giudiziaria competente per territorio ed alla Direzione generale della pianificazione urbanistica e territoriale e della vigilanza edilizia, per i rispettivi provvedimenti di competenza.

5. Nel verbale di accertamento devono essere indicati il proprietario o legittimo possessore dell'immobile, l'assuntore dei lavori, il progettista ed il direttore dei lavori.

6. I responsabili degli uffici comunali preposti alla vigilanza ed all'accertamento segnalano, inoltre, i nomi del progettista e del direttore dei lavori ai competenti ordini e collegi professionali, ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari.

7. Gli stessi organi di cui al comma 6 segnalano, altresì, le imprese responsabili di costruzione abusiva all'Assessorato regionale dei lavori pubblici, che provvede all'assunzione dei provvedimenti sanzionatori di propria competenza.

8. Qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali, l'inosservanza delle norme di legge e di regolamento, delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e delle modalità esecutive fissate nel titolo abilitativo, il responsabile dell'ufficio ordina l'immediata sospensione dei lavori che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi, da adottare e notificare entro 45 giorni dall'ordine di sospensione dei lavori.

9. Nei casi in cui il comune debba provvedere alla demolizione di opere abusive, i relativi lavori sono affidati anche a trattativa privata.

10. Nel caso di impossibilità di affidamento dei lavori, conseguente alla non positiva conclusione della gara per l'identificazione dell'impresa a cui commissionare detti lavori, il sindaco ne dà notizia all'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, il quale adotta i necessari provvedimenti sostitutivi.

11. Il rifiuto ingiustificato di eseguire i lavori da parte di imprese iscritte all'albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche comporta la sospensione dall'albo per un anno, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 27 aprile 1984, n. 13.

 

 

Art. 21
Competenze dell'Amministrazione regionale in materia di vigilanza in materia edilizia

1. L'Amministrazione regionale, in materia di vigilanza sull'attività edilizia, esercita i seguenti compiti:

a)      vigilanza sull'attività edilizia e sulla corretta attuazione dei piani urbanistici;

b) rilevamento, accertamento e censimento delle opere abusive, in collaborazione con i comuni interessati, anche avvalendosi di collaborazioni esterne mediante la stipula di convenzioni a tempo determinato;

c) realizzazione di rilevamenti aerofotogrammetrici o di telerilevamenti, con particolare riguardo alle zone costiere, alle aree umide, alle aree soggette a vincolo ai sensi del decreto legislativo n. 490 del 1999, ad uso civico, ai centri abitati, ai centri storici ed alle aree contermini ai centri urbani di maggiore rilevanza;

d) promozione della conoscenza diffusa delle norme urbanistiche che regolano l'attività edilizia, la disciplina e l'uso del territorio;

e) attività istruttoria degli atti di competenza relativi alla repressione degli abusi edilizi;

f) ogni altra attività inerente la prevenzione e la repressione dell'abusivismo edilizio;

g) indirizzo e coordinamento dell'attività degli enti e delle amministrazioni pubbliche in materia di edilizia e di urbanistica.

 

 

Art. 22
Adempimenti regionali

1. All'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica competono gli adempimenti regionali in materia di disciplina e controllo dell'attività urbanistico - edilizia e di coordinamento nell'applicazione delle relative sanzioni da parte delle amministrazioni comunali.

2. Al medesimo Assessore compete, altresì, l'annullamento dei permessi di costruire illegittimamente rilasciati dai competenti uffici comunali, che potrà intervenire entro e non oltre la data di conclusione dei lavori.

 

 

CAPO II
PIANI DI RISANAMENTO URBANISTICO E SANATORIA DELLE OPERE ABUSIVE

Art. 23
Sanatoria delle opere abusive

1. Il presente capo definisce le norme per il rilascio del permesso di costruire o dell'autorizzazione in sanatoria per le opere abusive di cui sia stato completato l'ingombro volumetrico con la realizzazione delle murature perimetrali e della copertura per gli edifici, ovvero siano state completate funzionalmente negli altri casi, entro la data del 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria e, comunque, non superiore a 350 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione per le opere abusive realizzate nel termine di cui sopra, relative a nuove unità immobiliari residenziali non superiori a 450 metri cubi, e, nel caso di più unità immobiliari insistenti in uno stesso fabbricato, fermo restando il limite di 450 metri cubi per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, non superino i 1800 metri cubi complessivi. I predetti limiti di cubatura non trovano applicazione nel caso di annullamento del permesso di costruire.

2. Le costruzioni abusive aventi volumetrie non superiori, rispettivamente, a 750 e 3000 mc, possono essere oggetto di sanatoria qualora le parti eccedenti i limiti di cui al comma 1 non  possano essere demolite senza pregiudizio di quelle sanabili ai sensi di quanto stabilito nel medesimo comma.

3. Il permesso di costruire o l'autorizzazione in sanatoria è rilasciata al proprietario dell'opera abusiva, ovvero a coloro che hanno titolo ai sensi della normativa vigente, nonché ad ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria medesima.

 

 

Art. 24
Opere ammesse a sanatoria

1. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le seguenti tipologie d'abuso:

a) opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici anche, quando siano tali da provocare una alterazione dell'indice fondiario previsto dallo strumento urbanistico comunale per la zona omogenea su cui insistono;

b) opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;

c) opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio.

2. Sono altresì suscettibili di sanatoria edilizia su tutto il territorio regionale le seguenti opere:

a) opere di cui ai precedenti articoli 11 e 13 realizzate senza titolo autorizzatorio o in difformità dallo stesso;

b) opere di cui al precedente articolo 15 realizzate senza invio della relazione di asseveramento a firma di professionista abilitato.

 

 

Art. 25
Opere abusive escluse dalla sanatoria

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere di cui all'articolo precedente non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora:

a) insistano sugli ambiti territoriali di cui all'articolo 10/bis della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, con le eccezioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia;

b) non sia data la disponibilità di concessione onerosa dell'area di proprietà dello stato o degli enti pubblici territoriali, con le modalità e le condizioni di cui all'articolo 32 della Legge n. 47 del 1985;

c) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, qualora non venga acquisito il nulla osta da parte del soggetto che ha imposto il vincolo, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima dell'esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;

d) siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge, o dichiarati di interesse particolarmente rilevante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 490 del 1999.

2. Non possono conseguire il rilascio del permesso di costruire o dell'autorizzazione in sanatoria le opere abusive, realizzate dopo l'apposizione del vincolo, che si trovino:

a) in contrasto con le prescrizioni urbanistiche che prevedano la destinazione delle aree su cui insistono a sede viaria pubblica o a spazi, edifici e servizi pubblici;

b) in contrasto con le norme poste a salvaguardia del nastro stradale o ferroviario. Qualora le opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico, la sanatoria è ammessa sentito il parere dell'amministrazione competente;

c) in zone soggette a vincoli posti a tutela di preminenti interessi pubblici, ovvero su aree di proprietà dello Stato o di enti pubblici, a meno che l'amministrazione competente dichiari il non pregiudizio degli interessi pubblici tutelati, ovvero conceda l'uso del suolo.

3. Non possono, altresì, conseguire il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria le opere relative a manufatti produttivi industriali, commerciali e direzionali, e le opere connesse, anche quando siano situate nelle zone agricole, a meno che sia garantita l'autonomia funzionale del complesso, nel rispetto di tutte le norme di legge, ed assicurata la compatibilità con la destinazione prevalente del territorio limitrofo.

4. Non è comunque ammessa la sanatoria edilizia qualora le volumetrie siano superiori ai limiti di cui all'articolo 23, comma 2. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6.

5. Alle opere abusive non ammissibili a sanatoria si applicano le sanzioni amministrative previste dal Capo I della presente legge

 

 

Art. 26
Opere eseguite sui suoli di proprietà dello Stato, della Regione o di enti pubblici

1. Qualora soggetti diversi dalle amministrazioni statali abbiano eseguito, sui suoli del demanio e del patrimonio dello stato, della Regione o di enti pubblici, opere in assenza di concessione, o in totale o parziale difformità dalla medesima, ovvero con variazioni essenziali, possono conseguire la concessione in sanatoria previo nulla osta rilasciato dall'ente proprietario. In assenza si applicano le disposizioni previste dall'articolo 9.

 

 

Art. 27
Procedimento per la sanatoria

1. La domanda di permesso o di autorizzazione in sanatoria deve essere presentata entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per le costruzioni ed altre opere ultimate entro il 31 marzo 2003, la cui licenza, concessione od autorizzazione venga annullata, ovvero dichiarata decaduta o inefficace successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il termine di presentazione della domanda è fissato in centoventi giorni dalla notificazione o comunicazione alla parte interessata del relativo provvedimento.

3. Alla domanda, corredata della prova dell'eseguito pagamento degli importi, previsti dalle vigenti disposizioni, dovranno essere allegati:

a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con allegata la documentazione fotografica, dalla quale risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori;

b) elaborati tecnici contenenti almeno una corografia in scala 1:10.000 e le planimetrie riferite alla situazione antecedente e successiva all'intervenuto abuso edilizio, con identificazione quantitativa sia in termini superficiali che volumetrici delle opere oggetto di domanda di condono;

c) detti documenti tecnici dovranno essere prodotti sia su supporto cartaceo che informatico;

d) qualora l'opera abusiva superi i 300 metri cubi, da una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite;

e) il progetto delle opere di completamento e di adeguamento statico, eventualmente necessario;

f) la prova dell'avvenuta presentazione all'ufficio del catasto della documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento;

g) un certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura, di data non anteriore a tre mesi, da cui risulti la sede dell'impresa, un eventuale atto di notorietà dal quale risulti che l'attività di impresa è esercitata nei locali per i quali si chiede la concessione in sanatoria, nel caso in cui questi ultimi non coincidano con la sede dell'impresa;

h) il parere delle competenti amministrazioni statali o regionali nel caso in cui gli immobili siano gravati da vincoli imposti da leggi statali o regionali. Qualora non ancora espresso, il parere è sostituito da copia della domanda presentata all'amministrazione interessata;

i) un atto di notorietà dal quale risulti il tempo in cui la costruzione è stata iniziata ed ultimata, qualora non risulti altrimenti;

4. Gli atti di notorietà di cui ai precedenti punti f) ed h) possono essere contestuali.

5. L'eventuale documentazione integrativa dovrà essere richiesta da parte del Comune entro sei mesi dalla presentazione della domanda.

6. Entro un anno dalla data di presentazione della domanda, ovvero entro i sei mesi successivi alla richiesta di integrazione documentale di cui al comma 5, l'interessato dovrà presentare, a pena di improcedibilità, tutta la documentazione prevista o richiesta, fatta salva l'interruzione dei termini derivante dall'acquisizione dei pareri delle autorità preposte alla tutela dei vincoli in cui eventualmente ricada l'opera abusiva.

7. Le opere di completamento e di adeguamento statico, eventualmente necessarie, di cui alla lettera b) del comma 3, potranno essere eseguite successivamente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria.

8. Il richiedente la sanatoria, quando sia pendente un procedimento giurisdizionale avverso provvedimenti sanzionatori emessi dal comune o dalla Regione, deve darne atto nella domanda precisando, contestualmente, se intende rinunziare al ricorso in caso di rilascio del provvedimento di sanatoria richiesto.

9. Il Comune dovrà procedere, entro sessanta giorni dall'intervenuto deposito della domanda di sanatoria, all'inoltro all'Osservatorio dell'abusivismo edilizio, istituito presso l'Assessorato regionale competente in materia urbanistica, di copia del supporto informatico di cui alla lettera b) del comma 3 per le successive attività di monitoraggio e di raccolta delle informazioni relative al fenomeno dell'abusivismo edilizio.

 

 

Art. 28
Oneri per il rilascio del permesso o dell'autorizzazione in sanatoria

1. Il beneficiario della sanatoria deve corrispondere al comune gli oneri di concessione secondo le modalità di calcolo di cui ai successivi commi.

2. Il costo convenzionale base per la determinazione degli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 5 del D.A. 31 gennaio 1978, n. 70/U è incrementato dagli interessi legali computati a far data dall'1 febbraio 1978, fermi restando i parametri correttivi di cui alle tabelle allegate al richiamato D.A. 31 gennaio 1978, n. 70/U.

3. Il suddetto costo convenzionale è moltiplicato rispettivamente per il coefficiente 1,2 per i comuni della classe III, 1,4 per i comuni della classe II e 1,6 per i comuni della classe I, così come individuati dall'articolo 2 del D.A. 20 dicembre 1983, n. 2266/U.

4. Ai fini dell'applicazione della presente legge le frazioni, con esclusione di quelle residenziali turistiche, sono assimilate ai comuni di pari popolazione massima insediabile prevista dallo strumento urbanistico.

5. Il termine finale per il computo degli interessi legali viene individuato nella data di entrata in vigore della presente legge.

6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione in sanatoria per le opere di cui al precedente articolo 24, comma 3, si applicano le corrispondenti sanzioni, ridotte del trenta per cento, di cui agli articoli 12, 14 e 15 della presente legge.

 

 

Art. 29
Condizioni di sanatoria per la prima casa

1. Nel caso di rateizzazione degli oneri di urbanizzazione non trovano applicazione gli interessi legali in riferimento alle seguenti categorie:

a) il richiedente la sanatoria in possesso dei requisiti per l'assegnazione di un alloggio di edilizia economica e popolare, che abbia realizzato un alloggio convenzionabile ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

b) coloro che siano in possesso del solo requisito soggettivo per l'assegnazione di un alloggio di edilizia economica e popolare, che abbiano realizzato un alloggio di superficie superiore di non oltre il trenta per cento rispetto a quella stabilita come convenzionabile;

c) coloro che siano in possesso del requisito oggettivo richiesto per l'edilizia convenzionata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, ed il cui reddito non superi il limite previsto per l'accesso all'edilizia agevolata.

 

 

Art. 30
Pagamento dei contributi afferenti la sanatoria

 1. Entro la data di presentazione della domanda di cui all'articolo 29, deve essere versata al comune la prima rata pari ad un terzo dell'acconto del trenta per cento della somma calcolata sulla base dell'Allegato 1 della tabella D di cui alla Legge 24 novembre 2003, n. 326, relativa agli oneri di urbanizzazione.

2. La restante parte dell'acconto deve essere corrisposta in due distinte rate, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, al 30 settembre 2004 e 31 dicembre 2004.

3. Entro sessanta giorni dal completamento della documentazione relativa all'istanza di sanatoria, di cui al comma 6 dell'articolo 27, il Comune procede alla determinazione definitiva degli oneri di urbanizzazione dovuti, calcolati sulla base delle modalità stabilite dal precedente articolo 28, ed alla determinazione del conguaglio.

4. Il conguaglio relativo agli oneri di urbanizzazione da corrispondere al Comune, può essere rateizzato per un periodo non superiore ai due anni, con relativa applicazione degli interessi legali. La rateizzazione decorre dalla data di determinazione definitiva degli oneri di cui al comma 3.

5. Il mancato versamento nei termini previsti comporta la riscossione, da parte del Comune, mediante l'ingiunzione, ovvero l'iscrizione a ruolo delle relative somme, come previsto dalle vigenti norme.

6. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni dovranno determinare la modalità di calcolo degli oneri concessori per quelle zone dello strumento urbanistico per le quali, in tutto o in parte, non sono previste specifiche tabelle di riferimento.

7. Le somme percepite dai Comuni ai sensi della presente legge sono destinate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare, nonché, nel limite massimo del trenta per cento, agli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio edilizio comunale.

 

 

Art. 31
Maggiorazioni del contributo per il permesso di costruire

1. Qualora ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 23, comma 2 della presente legge, per le opere relative alle nuove unità immobiliari che superino i 450 metri cubi, ovvero per i complessi edilizi superori i 1.800 metri cubi, gli oneri di urbanizzazione sono moltiplicati per tre.

2. Qualora l'opera oggetto di sanatoria sia localizzata nella fascia dei 300 metri dal mare, e sia ammissibile ai sensi del comma 2 dell'articolo 10 bis della legge regionale n. 45 del 1989, gli oneri di urbanizzazione dovranno essere ulteriormente incrementati del venti per cento.

 

 

Art. 32
Sospensione dei procedimenti e mancata presentazione della domanda

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, e sino alla scadenza del termine di cui al comma 1 dell'articolo 27, sono sospesi i procedimenti amministrativi per l'applicazione delle sanzioni e la loro esecuzione.

2. La presentazione della domanda di sanatoria proroga la sospensione di cui al comma precedente sino al rilascio, ovvero al diniego, del permesso di costruire o dell'autorizzazione in sanatoria.

3. Le disposizioni di cui al commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano alle opere abusive non ammesse a sanatoria ai sensi dell'articolo 25 della presente legge.

 

 

Art. 33
Certificato di agibilità

1. A seguito del rilascio del permesso, o autorizzazione in sanatoria, viene altresì rilasciato il certificato di agibilità anche in carenza degli ulteriori requisiti fissati da norme regolamentari, sempre che le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica e di prevenzione degli infortuni.

2. Il certificato di agibilità di cui al comma 1, si intende rilasciato decorsi novanta giorni dalla richiesta dell'interessato con cui sia documentata la sussistenza delle condizioni di cui allo stesso comma precedente attraverso la relazione di un professionista abilitato alla progettazione.

 

 

Art. 34
Piani di risanamento urbanistico

1. Qualora un insediamento edilizio sia stato realizzato in tutto o in  parte abusivamente, il rilascio del permesso in sanatoria per le opere in esso comprese è subordinato all'approvazione di un piano di risanamento urbanistico, di iniziativa pubblica e/o privata, che può essere adottato anche in variante allo strumento urbanistico generale.

2. I proprietari di immobili abusivi, in tutto o in parte, e i proprietari di superfici territoriali non edificate ricadenti all'interno della perimetrazione degli insediamenti abusivi individuati con le modalità di cui al comma 4, possono riunirsi in consorzio volontario per partecipare alla redazione ed all'attuazione, anche parziale, dei piani di risanamento urbanistico; tale partecipazione deve essere definita, per gli aspetti tecnico-urbanistici e finanziari derivanti dalla presente legge, attraverso apposita convenzione da stipularsi con il comune nei modi previsti per i piani attuativi di iniziativa privata.

3. La redazione e l'attuazione dei piani di risanamento urbanistico possono essere assegnate in concessione ad imprese, o ad associazioni di imprese, o a loro consorzi; tale concessione è accompagnata da apposita convenzione nella quale sono, tra l'altro, precisati i contenuti economici e finanziari degli interventi di recupero urbanistico.

4. Si considera insediamento edilizio, ai fini del comma 1, l'ambito territoriale comprendente l'insieme di unità immobiliari la cui densità, calcolata sulla base delle volumetrie presenti, sia uguale o superiore all'indice territoriale di 0,40 mc/mq per gli ambiti urbani, di 0,20 mc/mq per gli ambiti periurbani immediatamente a ridosso di quelli urbani e, di 0,10 per gli ambiti extra urbani, ai quali va associata una dotazione in termini di standard pubblici e/o di uso pubblico non inferiore a 60 mq per cento metri cubi insediabili, per gli ambiti urbani e periurbani, ed una dotazione di 100 mq per cento metri cubi insediabili, per gli ambiti extraurbani.

5. In ogni caso l'indice territoriale risultante dai piani non può essere superiore a quello della relativa zona omogenea per gli ambiti urbani, al rapporto di 0,35 mc/mq per gli ambiti periurbani ed al rapporto di 0,20 mc/mq per quelli extraurbani.

6. Nel caso in cui il piano ricada in tutto o in parte, in zona omogenea "F" turistica, compresa nella fascia dei due chilometri dal mare, l'indice territoriale massimo ammissibile è pari a 0,20 mc/mq.

 

 

Art. 35
Contenuto ed efficacia dei piani di risanamento urbanistico

1. I piani di risanamento di iniziativa pubblica o privata hanno contenuto, valore ed efficacia di piano attuativo.

2. I piani di risanamento devono prevedere le aree per gli standards urbanistici, le quali, nel caso che dette aree non siano interamente reperibili all'interno dell'insediamento abusivo, devono essere individuate nelle immediate adiacenze.

3. I piani di risanamento debbono altresì contenere le previsioni di spesa relative alle opere di urbanizzazione primaria necessaria e quelle occorrenti per l'acquisizione delle aree per standards urbanistici per l'attuazione dei servizi collettivi.

4. Gli oneri finanziari di cui sopra devono essere ripartiti proporzionalmente alla volumetria da autorizzare in sanatoria, ed a quella  ancora da realizzare fra tutti i proprietari interessati, secondo i criteri e le modalità indicate nei successivi articoli.

5. Nei casi in cui l'attuazione dei piani di risanamento è prevista a carattere pluriennale, deve essere predisposto un programma finanziario articolato per fasi di intervento.

6. In caso di piani di risanamento urbanistico di iniziativa privata, qualora non sia possibile ai proponenti reperire in tutto o in parte le aree di cessione per standards urbanistici, esse potranno essere sostituite da un corrispettivo monetario pari al valore delle aree da espropriare. Detto importo è stabilito nelle previsioni di spesa allegate al piano di risanamento nella misura prevista dalle disposizioni vigenti in materia di indennità espropriativa.

7. Qualora i piani proposti non prevedano per intero le aree per i  servizi, l'amministrazione comunale provvede, in sede di approvazione, all'integrazione.

8 I piani particolareggiati approvati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, e finalizzati al recupero del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente, conservano la loro validità, e le opere abusive in essi ricomprese possono conseguire la concessione o l'autorizzazione in sanatoria secondo le modalità previste dalla presente legge.

 

 

Art. 36
Termini per l'adozione dei piani di risanamento

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i comuni devono provvedere:

a) entro novanta giorni all'individuazione e perimetrazione degli  insediamenti da assoggettare a risanamento urbanistico;

b) entro nove mesi all'adozione dei piani di risanamento urbanistico.

 

 

Art. 37
Anticipazioni e mutui regionali ai comuni

1. L'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica è autorizzato a concedere contributi per l'abbattimento degli interessi sui mutui contratti per il pagamento degli oneri di cui ai commi 3 e 4 del precedente articolo 35, determinati nella misura dei costi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie.

2. Il contributo potrà consentire l'abbattimento fino a quattro punti di percentuale sugli interessi dei mutui contratti, per un periodo non superiore ai dieci anni.

3. L'Assessorato competente provvederà a stipulare apposite convenzioni con gli istituti di credito, individuati attraverso gli strumenti previsti dalla normativa regionale o statale, che propongano le forme di mutuo più convenienti.

4. Nell'erogazione del contributo avranno priorità, nell'ordine:

a) i consorzi volontari costituiti fra tutti i lottisti insediati nel piano di risanamento urbanistico (P.R.U.);

b) i consorzi volontari parziali, costituiti fra lottisti insediati in zone del P.R.U. idonee ad individuare stralci funzionali ai sensi dell'art. 3, comma terzo, della legge regionale 1 luglio 1991, n. 20;

c) i singoli lottisti, solo nell'ipotesi che non sia possibile costituire il consorzio volontario.

5. All'erogazione di detti contributi può procedersi in unica soluzione previa attualizzazione delle rispettive quote annuali.

 

 

Art. 38
Facoltà ed obblighi dei comuni

1. In luogo della indennità di esproprio, i proprietari di lotti di  terreno vincolati a destinazioni pubbliche a seguito dei piani di risanamento urbanistico di cui agli articoli 34 e 35, possono chiedere che vengano loro assegnati equivalenti lotti disponibili dei piani di zona di cui alla Legge 18 aprile 1962, n. 167, per costruirvi, singolarmente o riuniti in cooperativa, la propria prima abitazione.

2. I proprietari degli edifici per i quali è prevista la demolizione possono chiedere l'assegnazione di un lotto nell'ambito dei piani di zona di cui alla Legge 18 aprile 1962, n. 167, per costruirvi la propria prima  abitazione.

 

 

Art. 39
Programmi di riequilibrio e recupero urbanistico

1. La Regione provvede all'elaborazione di programmi di intervento e di coordinamento dei piani di risanamento di cui all'articolo 34, ai fini della erogazione dei finanziamenti a favore dei Comuni, anche a valere sui programmi nazionali di intervento, rivolti alla riqualificazione di ambiti territoriali caratterizzati da rilevante degrado determinato dai fenomeni di abusivismo edilizio.

2. Per il riequilibrio ed il recupero urbanistico delle zone compromesse sono destinati, oltre agli stanziamenti statali aventi tale finalità, anche fondi regionali.

3. Gli stanziamenti regionali sono adeguati di anno in anno tenendo conto delle esigenze finanziarie derivanti dai piani di recupero urbanistico approvati e concretamente realizzati, con particolare riferimento a quelli di iniziativa, o con significativa partecipazione, dei privati.

 

 

Art. 40
Piani di lottizzazione non convenzionati

1. Le opere realizzate in assenza del permesso di costruire, in conformità a piani di lottizzazione, relativi a zone omogenee classificate "B", "C" o "D", ai sensi del decreto assessoriale 20 dicembre 1983, n. 2266/U, già approvati dal consiglio comunale e muniti di nulla osta regionale, ma non convenzionati, possono essere sanate purché la domanda venga presentata e la relativa convenzione stipulata entro centoventi giorni dalla data di  entrata in vigore della presente legge.

2. Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria è subordinato al pagamento degli oneri di urbanizzazione, in conformità a quanto previsto in convenzione, e della quota del costo di costruzi one

3. Le somme da corrispondere al comune sono aggiornate degli interessi legali maturati dalla data del decreto regionale di nulla osta a quella di entrata in vigore della presente legge.

 

 

Art. 42
Norme in materia di espropriazioni

1. Il vincolo preordinato all'esproprio, ai fini della localizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, può essere apposto, su iniziativa dell'amministrazione competente ad approvare il progetto, mediante apposita conferenza di servizi cui partecipa l'amministrazione comunale interessata. Tale apposizione costituisce automatica variante allo strumento urbanistico, senza la necessità della verifica di coerenza regionale, per i soli fini di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

 

 

Art. 43
Norma finanziaria

1. Nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2003 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento

04- ENTI LOCALI

U.P.B. S04.072

(Cap. 04228-01 - Anticipazioni e mutui ai comuni per la formazione dei piani di risanamento urbanistico

2004                 euro                    800.000  

U.P.B. S04.07

(Cap. 04231-00) - Anticipazioni e mutui ai comuni per l'attuazione dei piani dei risanamento urbanistico

2004                 euro                 2.000.000

 

 

Art. 44
Abrogazione di norme e rinvio a norme statali

1. Sono abrogate le disposizioni contenute nei capi I e III della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni.

2. E' abrogata la legge regionale 16 maggio 2003, n. 5.

3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella legislazione statale e regionale vigente.

 

 

Art. 45
Norma transitoria

1. Tutti i procedimenti ed i provvedimenti avviati con le norme di cui al Capo I ed al Capo III della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, a richiesta degli interessati, possono essere conclusi secondo le previsioni di cui alla presente legge.

2. In assenza di quanto stabilito nel precedente comma, gli stessi procedimenti e provvedimenti vengono conclusi sulla base delle medesime norme di cui al Capo I ed al Capo III della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23.

 

 

Art. 46
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.