CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 482/A

presentata dai Consiglieri regionali

DORE - FADDA - GRANELLA - SANNA Gian Valerio - SELIS

il 3 novembre 2003

Normativa regionale in materia di abusivismo edilizio


RELAZIONE DEI PROPONENTI

La Sardegna, com'è unanimemente riconosciuto, dispone di un complesso di beni paesistici ed ambientali di straordinario valore, che probabilmente non ha eguali nell'intero bacino del Mediterraneo e che ha contribuito in modo determinante a caratterizzare la cultura e le tradizioni dell'Isola. Tenuto conto delle loro particolarità e del loro inestimabile valore è evidente che si tratta di beni che appartengono all'umanità intera e che, non potendo essere riprodotti, devono essere gelosamente custoditi e preservati nella loro integrità per la salvaguardia della cultura e delle tradizioni della Sardegna, per garantirne lo sviluppo futuro e per le generazioni che verranno.

Va altresì sottolineato che si tratta di beni tutelati dalla vigente Costituzione, anche in funzione della tutela dei beni primari del paesaggio, dell'ambiente, della salute e della qualità della vita (art.9 e 32) e dalla stessa normativa comunitaria ( cfr. articoli 2, 3 e 6 del Trattato istitutivo e articoli 174, 175 e176 del Titolo XVI° dello stesso Trattato, come modificato dal Trattato di Amsterdam, che hanno posto al centro della politica comunitaria la tutela dell'ambiente ed il perseguimento dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile).

In dipendenza del loro inestimabile valore i beni paesaggistico-ambientali della Sardegna sono ormai da tempo oggetto di mire speculative e sono stati spesso oggetto di vere e proprie aggressioni concretatesi nella realizzazione di costruzioni abusive che hanno deturpato le coste, le campagne ed i centri abitati.

La normativa sul condono edilizio, voluta dal Governo nazionale nel quadro della manovra finanziaria e concretatasi nell'approvazione del decreto legge n. 269 del 29 settembre 2003, convertito in legge con modifiche il 31 ottobre 2003, anziché determinare la riduzione dell'abusivismo edilizio, con ogni probabilità lo farà aumentare, com'è del resto avvenuto in occasione dell'approvazione delle precedenti sanatorie del 1984 e del 1994. Senza contare che l'attuale provvedimento prevede la possibilità di sanare opere edili di grandi dimensioni e cubature, addirittura di interi palazzi che, inevitabilmente, determinano un pesantissimo impatto sul territorio e sull'ambiente, e perfino di opere realizzate sui beni demaniali e sui beni patrimoniali indisponibili dello Stato.

Di fronte a questo ennesimo disastro urbanistico-ambientale annunciato, la Sardegna che, non solo -come del resto le altre regioni- in base al nuovo testo dell'art. 117 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001) vanta competenza legislativa concorrente (e prevalente) in materia di governo del territorio, ma - grazie alla previsione dell'art. 3 dello Statuto regionale- vanta altresì competenza legislativa esclusiva in materia edilizia e urbanistica, non può restare inerte, ma ha il diritto-dovere di far valere le proprie prerogative per tutelare i beni più preziosi di cui dispone. Del resto e , sia pure "ad abundantiam", va osservato che lo stesso decreto legge n. 269/2003, al comma 4 dell'art. 32 fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale -ivi compresa quindi anche la Sardegna- e delle Province autonome.

Da qui la presente proposta di legge che esclude la possibilità di sanare le opere edilizie abusive realizzate nel territorio della Sardegna e delle isole minori che ad essa fanno capo nel periodo successivo a quello coperto dalle precedenti sanatorie.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE ASSETTO GENERALE DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE - URBANISTICA - VIABILITA' E TRASPORTI - NAVIGAZIONE E PORTI - EDILIZIA - LAVORI PUBBLICI

composta dai Consiglieri 

TUNIS Marco Fabrizio, Presidente e relatore - MORITTU, Vice Presidente - MASIA, Segretario - BIANCAREDDU - CARLONI - DORE - LADU - PIRISI - RANDAZZO - SANNA Noemi - SATTA

pervenuta il 14 gennaio 2004

La Quarta Commissione consiliare permanente ha approvato all'unanimità, nella seduta del 13 gennaio 2004, il testo unificato PP.LL. 482-496-507-D.L. 502/A contenente la "Normativa regionale in materia di abusivismo edilizio - Recepimento in Sardegna del decreto legge 29 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni in Legge 31 ottobre 2003, n. 326".

La Commissione, dopo un attento ed approfondito esame delle proposte e del disegno di legge presentati e dopo una disamina delle attuali contingenze istituzionali e politiche, ha individuato in una celere e rapida normativa regionale di recepimento della disciplina statale, lo strumento più opportuno e politicamente praticabile per dare risposte certe, efficaci e tempestive ai cittadini sardi. La Commissione ha, infatti, avvertito il pericolo che un'ulteriore rinvio dell'approvazione di una normativa di recepimento, anche se giustificata dalla volontà di un apprezzabile sforzo di approfondimento, aggiornamento ed adeguamento della vigente normativa, avrebbe realisticamente impedito l'esercizio, per i sardi, di quelle possibilità di adire le procedure di sanatoria a cui possono accedere tutti gli altri cittadini italiani. Con un evidente, iniquo ed ingiustificato trattamento di sfavore.

Pertanto la contingente situazione istituzionale, stretta tra l'approvazione dei complessi strumenti di programmazione economica e finanziaria e la fase conclusiva della legislatura, e i termini stringenti previsti dalla normativa statale per la presentazione della domanda di permesso di costruire e di autorizzazione in sanatoria - fissato nel 31 marzo 2004 - hanno indotto la Commissione ad imboccare l'unica soluzione concretamente ed efficacemente praticabile, qual'è quella contenuta nella normativa approvata. Ciò nella piena consapevolezza che il disegno di legge proposto dalla Giunta regionale - completo ed organico nella riscrittura ed adeguamento della vigente disciplina regionale alle modifiche statali che sono state introdotte negli ultimi tempi - avrebbe rappresentato, in una differente contingenza politica e istituzionale, il testo base su cui articolare la nuova ed organica disciplina del controllo dell'attività urbanistico-edilizia in Sardegna, innovando una legislazione che è ormai datata alla metà degli anni ottanta.

Questa consapevolezza e la volontà di non rinviare decisioni politiche di notevole rilevanza per la Sardegna hanno - ripetiamo - determinato l'assunzione della decisione di adottare un testo di recepimento della normativa nazionale, i cui punti salienti sono:

a) sono espressamente recepite tutte le disposizioni contenute nell'articolo 32 del decreto legge n. 269/2003, convertito nella Legge n. 326/2003 che introducono le varie ipotesi di ammissibilità, limiti, condizioni della sanatoria delle opere abusive;

b) non viene utilizzata la possibilità concessa dal medesimo articolo 32 di applicare una maggiorazione degli oneri concessori. Tale misura, giustificata dalla volontà del legislatore nazionale di dotare i comuni di maggiori risorse per la realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione, non è stata introdotta nella consapevolezza della piena congruità delle tariffe contenenti la misura dell'oblazione e degli oneri concessori. Si è voluto, in definitiva, evitare di aggravare una procedura di sanatoria già onerosa per i cittadini;

c) il procedimento di presentazione della domanda e di rilascio del titolo edilizio in sanatoria è disciplinato dalla vigente legislazione regionale, di cui viene riconfermata l'efficacia;

d) viene indicato in novanta giorni, a decorrere dalla pubblicazione della legge, il termine perentorio per la presentazione della domanda;

e) si sottolinea l'assoluta esclusione del condono per le opere realizzate nelle zone di rilevante interesse paesistico e ambientale disciplinate dall'articolo 10 bis della legge regionale n. 45 del 1989.

La Commissione, pertanto, in considerazione delle generali aspettative che tale normativa suscita nei cittadini sardi, ne auspica un rapidissimo esame ed approvazione da parte dell'Assemblea consiliare.

Il testo della Commissione è stato unificato con le Proposte di legge n. 496 - n. 507 e il Disegno di legge n. 502

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Titolo: Normativa regionale in materia di abusivismo edilizio - Recepimento in Sardegna del decreto legge 29 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni in Legge 31 ottobre 2003, n. 326.

Art. 1
Finalità della legge

Con la presente legge la Regione autonoma della Sardegna, avvalendosi della competenza legislativa esclusiva attribuitale dall'articolo 3 dello Statuto regionale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, intende tutelare l'integrità del territorio, del paesaggio e dell'ambiente, che rappresentano i beni principali di cui dispone, anche nella prospettiva del proprio sviluppo futuro.

 

Art. 1
Finalità

1. Le disposizioni che estendono la normativa in materia di condono edilizio di cui alla Legge 28 febbraio 1985, n. 47 alle opere abusive ultimate entro il 31 marzo 2003, introdotte dall'articolo 32 del decreto legge 29 settembre 2003, n. 269  convertito con modifiche dalla Legge 31 ottobre 2003, n. 326, si applicano su tutto il territorio della Sardegna.

Art. 2
Divieto di sanatoria opere edilizie abusive

Per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, non è ammessa la sanatoria delle opere edilizie che siano state realizzate, sul territorio della Sardegna e delle isole minori che ad essa fanno capo, in assenza dei necessari titoli abilitativi, o in difformità dai medesimi, ovvero con variazioni essenziali e che siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti.

 

Art. 2
Norme applicative

1. Per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, la Regione Autonoma della Sardegna, nel recepimento del decreto legge n. 269 del 2003, non applica nessuna maggiorazione sugli oneri concessori.

2. Ai fini della presentazione della domanda di permesso o di autorizzazione in sanatoria e per il rilascio del titolo edilizio in sanatoria, si fa riferimento alle disposizioni contenute nella legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 e successive modifiche e integrazioni.

3. Il termine di novanta giorni per la presentazione della domanda di permesso di costruire o di autorizzazione in sanatoria e gli altri termini previsti nel procedimento decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3
Eccezioni al divieto

Sono escluse dal divieto di cui all'articolo 2 le opere edilizie abusive che siano state ultimate entro il 31 dicembre 1993 e in ordine alle quali sia stata tempestivamente presentata domanda di rilascio del titolo edilizio in sanatoria in base alle disposizioni di cui alla legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 e successive modificazioni ed alla Legge 23 dicembre 1994, n. 724.

 

Art. 3
Divieto

1. Non sono in ogni caso suscettibili di condono le opere abusive realizzate in violazione delle norme di cui all'art. 10 bis della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 4
Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

 

Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.