CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 496/A

presentata dal Consigliere regionale

PIANA 

il 26 novembre 2003

 Normativa regionale in materia di abusivismo edilizio - Recepimento in Sardegna del decreto legge 29 settembre 2003, n. 269 convertito in Legge 31 ottobre 2003 - (Condono edilizio 2003)


RELAZIONE DEI PROPONENTI

Nei mesi scorsi il Governo nazionale, nel quadro della manovra finanziaria, ha inserito una normativa su un nuovo condono edilizio, concretatosi nell'approvazione del decreto legge n. 269 del 29 settembre 2003 - convertito in Legge con modifiche il 31 ottobre 2003 e pubblicato nel supplemento della Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2003 - stabilendo i termini per la presentazione delle domande di definizione degli illeciti da presentare al Comune entro la data del 31 marzo 2004.

La possibilità di condonare illeciti edilizi sino alla data del 31 marzo 2003 ha generato in Sardegna una grande aspettativa in modo particolare nelle aree urbane e sub urbane di Sassari - Alghero - Sorso - Nuoro - Cagliari - Oristano - Olbia, dove gli illeciti edilizi riguardano quasi esclusivamente necessità abitative e non speculazioni vere e proprie e in modo particolare piccoli o piccolissimi illeciti.

La Regione Sardegna essendo una Regione a Statuto speciale, in base all'articolo 3 dello stesso, ha competenza primaria e quindi legislativa in materia urbanistica edilizia, pertanto affinché il Decreto Legislativo 269 convertito in Legge (Condono edilizio) possa essere applicato anche in Sardegna è necessario che il Consiglio regionale della Sardegna approvi un proprio provvedimento legislativo di recepimento della stessa legge nazionale.

Da qui la presente proposta di legge che recepisce interamente i contenuti del decreto legge n. 269 (Condono edilizio) per consentire la possibilità di sanare le opere edilizie abusive realizzate nel territorio della Sardegna.  


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE ASSETTO GENERALE DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE - URBANISTICA - VIABILITA' E TRASPORTI - NAVIGAZIONE E PORTI - EDILIZIA - LAVORI PUBBLICI

composta dai Consiglieri 

TUNIS Marco Fabrizio, Presidente e relatore - MORITTU, Vice Presidente - MASIA, Segretario - BIANCAREDDU - CARLONI - DORE - LADU - PIRISI - RANDAZZO - SANNA Noemi - SATTA

pervenuta il 14 gennaio 2004

La Quarta Commissione consiliare permanente ha approvato all'unanimità, nella seduta del 13 gennaio 2004, il testo unificato PP.LL. 482-496-507-D.L. 502/A contenente la "Normativa regionale in materia di abusivismo edilizio - Recepimento in Sardegna del decreto legge 29 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni in Legge 31 ottobre 2003, n. 326".

La Commissione, dopo un attento ed approfondito esame delle proposte e del disegno di legge presentati e dopo una disamina delle attuali contingenze istituzionali e politiche, ha individuato in una celere e rapida normativa regionale di recepimento della disciplina statale, lo strumento più opportuno e politicamente praticabile per dare risposte certe, efficaci e tempestive ai cittadini sardi. La Commissione ha, infatti, avvertito il pericolo che un'ulteriore rinvio dell'approvazione di una normativa di recepimento, anche se giustificata dalla volontà di un apprezzabile sforzo di approfondimento, aggiornamento ed adeguamento della vigente normativa, avrebbe realisticamente impedito l'esercizio, per i sardi, di quelle possibilità di adire le procedure di sanatoria a cui possono accedere tutti gli altri cittadini italiani. Con un evidente, iniquo ed ingiustificato trattamento di sfavore.

Pertanto la contingente situazione istituzionale, stretta tra l'approvazione dei complessi strumenti di programmazione economica e finanziaria e la fase conclusiva della legislatura, e i termini stringenti previsti dalla normativa statale per la presentazione della domanda di permesso di costruire e di autorizzazione in sanatoria - fissato nel 31 marzo 2004 - hanno indotto la Commissione ad imboccare l'unica soluzione concretamente ed efficacemente praticabile, qual'è quella contenuta nella normativa approvata. Ciò nella piena consapevolezza che il disegno di legge proposto dalla Giunta regionale - completo ed organico nella riscrittura ed adeguamento della vigente disciplina regionale alle modifiche statali che sono state introdotte negli ultimi tempi - avrebbe rappresentato, in una differente contingenza politica e istituzionale, il testo base su cui articolare la nuova ed organica disciplina del controllo dell'attività urbanistico-edilizia in Sardegna, innovando una legislazione che è ormai datata alla metà degli anni ottanta.

Questa consapevolezza e la volontà di non rinviare decisioni politiche di notevole rilevanza per la Sardegna hanno - ripetiamo - determinato l'assunzione della decisione di adottare un testo di recepimento della normativa nazionale, i cui punti salienti sono:

a) sono espressamente recepite tutte le disposizioni contenute nell'articolo 32 del decreto legge n. 269/2003, convertito nella Legge n. 326/2003 che introducono le varie ipotesi di ammissibilità, limiti, condizioni della sanatoria delle opere abusive;

b) non viene utilizzata la possibilità concessa dal medesimo articolo 32 di applicare una maggiorazione degli oneri concessori. Tale misura, giustificata dalla volontà del legislatore nazionale di dotare i comuni di maggiori risorse per la realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione, non è stata introdotta nella consapevolezza della piena congruità delle tariffe contenenti la misura dell'oblazione e degli oneri concessori. Si è voluto, in definitiva, evitare di aggravare una procedura di sanatoria già onerosa per i cittadini;

c) il procedimento di presentazione della domanda e di rilascio del titolo edilizio in sanatoria è disciplinato dalla vigente legislazione regionale, di cui viene riconfermata l'efficacia;

d) viene indicato in novanta giorni, a decorrere dalla pubblicazione della legge, il termine perentorio per la presentazione della domanda;

e) si sottolinea l'assoluta esclusione del condono per le opere realizzate nelle zone di rilevante interesse paesistico e ambientale disciplinate dall'articolo 10 bis della legge regionale n. 45 del 1989.

La Commissione, pertanto, in considerazione delle generali aspettative che tale normativa suscita nei cittadini sardi, ne auspica un rapidissimo esame ed approvazione da parte dell'Assemblea consiliare.

Il testo della Commissione è stato unificato con le Proposte di legge n. 482 - n. 507 e il Disegno di legge n. 502

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Titolo: Normativa regionale in materia di abusivismo edilizio - Recepimento in Sardegna del decreto legge 29 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni in Legge 31 ottobre 2003, n. 326.

Art. 1
Recepimento della normativa nazionale

1. Con la presente proposta di legge la Regione autonoma della Sardegna, avvalendosi della competenza legislativa esclusiva attribuitale dall'articolo 3 dello Statuto regionale approvato in Legge costituzionale il 26 febbraio 1948 n. 3, recepisce interamente per tutto il territorio della Sardegna i contenuti del decreto legge 29 settembre 2003, n. 269, convertito in legge con modifiche il 31 ottobre 2003 e pubblicato nel supplemento della Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2003.

 

Art. 1
Finalità

1. Le disposizioni che estendono la normativa in materia di condono edilizio di cui alla Legge 28 febbraio 1985, n. 47 alle opere abusive ultimate entro il 31 marzo 2003, introdotte dall'articolo 32 del decreto legge 29 settembre 2003, n. 269  convertito con modifiche dalla Legge 31 ottobre 2003, n. 326, si applicano su tutto il territorio della Sardegna.

Art. 2
Norme di Applicazione

1. Per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, la Regione autonoma della Sardegna, nel recepimento del decreto legge n. 269 del 2003 non applica nessuna maggiorazione sugli oneri concessori.

2. Per quanto attiene al rilascio del titolo edilizio in sanatoria, si fa riferimento alle disposizioni contenute nella legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, e successive modificazioni.

 

Art. 2
Norme applicative

1. Per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, la Regione Autonoma della Sardegna, nel recepimento del decreto legge n. 269 del 2003, non applica nessuna maggiorazione sugli oneri concessori.

2. Ai fini della presentazione della domanda di permesso o di autorizzazione in sanatoria e per il rilascio del titolo edilizio in sanatoria, si fa riferimento alle disposizioni contenute nella legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 e successive modifiche e integrazioni.

3. Il termine di novanta giorni per la presentazione della domanda di permesso di costruire o di autorizzazione in sanatoria e gli altri termini previsti nel procedimento decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

 

Art. 3
Divieto

1. Non sono in ogni caso suscettibili di condono le opere abusive realizzate in violazione delle norme di cui all'art. 10 bis della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, e successive modifiche e integrazioni.