CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 350/A
presentata dai Consiglieri regionali
FLORIS - TUNIS - BUSINCO
il 30 settembre 2002
Nuove norme sul sistema di rappresentanza e sull'elezione degli organi di governo della Comunità autonoma di Sardegna
ARTICOLI DAL N. 33 AL N. 64
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
TITOLO: Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione e forma di governo della Regione
Art. 33
Onorari1. Gli onorari spettanti ai componenti degli uffici elettorali sono quelli stabiliti dalla Legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni e integrazioni.
. Art. 33
Mozione di sfiducia individuale1. La mozione di sfiducia nei confronti di un assessore deve essere motivata e sottoscritta da almeno un quarto dei componenti il Consiglio; è discussa non prima di tre giorni ed entro dieci giorni dalla presentazione, è votata per appello nominale ed è approvata a maggioranza assoluta.
2. Non è consentita la votazione per parti né la presentazione di ordini del giorno.
3. L'approvazione della mozione di sfiducia determina l'immediata cessazione dalla carica dell'assessore e l'obbligo per il Presidente della Regione di sostituirlo nei termini stabiliti dall'articolo 27, comma 5.
Art. 34
Costituzione dell'Ufficio1. Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'Ufficio, chiamando a fame parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e delle liste dei candidati.
2. Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 32.
. Sezione III
Il Consiglio regionaleArt. 34
Il Presidente del Consiglio1. Il Presidente del Consiglio è eletto con votazione a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea.
2. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
3. Il Presidente del Consiglio è eletto per l'intera durata della legislatura.
4. Il Consiglio regionale può, con votazione a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea, rimuovere il Presidente del Consiglio che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o allo Statuto o reiterate e gravi violazioni della legge o del regolamento interno del Consiglio.
TITOLO V
DELLA VOTAZIONEArt. 35
Sala1. La sala delle elezioni deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico.
2. La sala deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.
3. Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'Ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario
4. Il tavolo dell'Ufficio dev'essere collocato in modo che i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista possano girarvi attorno, allorché sia stata chiusa la votazione. Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso e sempre visibili a tutti.
5. Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto.
6. Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.
7. L'estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente le liste dei candidati nonché due copie del manifesto contenente i candidati nei collegi uninominali devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.
. Art. 35
Competenze del Consiglio regionale1. Oltre alle funzioni legislative e regolamentari attribuite dallo Statuto, sono di competenza del Consiglio regionale:
a) l'approvazione degli atti di programmazione finanziaria, economica, sociale e territoriale, riguardanti anche singoli settori, che abbiano ambito regionale e carattere di generalità e pluriennalità;
b) l'approvazione, nelle forme previste dal regolamento interno, di mozioni, ordini del giorno ed altri atti di indirizzo comunque denominati, che il Presidente della Regione è tenuto a rispettare ed applicare; il regolamento interno del Consiglio stabilisce le forme nelle quali si procede alla verifica dello stato di attuazione degli indirizzi formulati dal Consiglio regionale.
Art. 36
Ingresso1. Salvo le eccezioni previste dagli articoli 37, 40, 41, 42, 43 e 44, possono entrare nella sala dell'elezione soltanto gli elettori che presentino la tessera elettorale, che certifica l'iscrizione alla sezione rispettiva.
2. E' assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.
. Art. 36
Inchieste consiliari1. Il Consiglio può disporre inchieste in materie di competenza della Regione.
2. Le inchieste sono svolte da apposite commissioni, composte da consiglieri regionali designati dal Presidente del Consiglio tenendo conto della consistenza dei gruppi consiliari, che devono presentare una relazione scritta sui risultati dell'inchiesta entro un termine che non può essere superiore all'anno.
3. Le commissioni d'inchiesta sono presiedute da un consigliere scelto dal Presidente del Consiglio fra gli appartenenti ai gruppi di opposizione.
4. E' fatto obbligo ai dirigenti dell'Amministrazione e degli enti regionali di presentarsi, se convocati, di fronte alla commissione e di fornire ad essa tutti i dati, i documenti e le informazioni richiesti, senza vincolo di segreto d'ufficio.
5. Il regolamento del Consiglio individua le forme nelle quali è assicurata la più ampia pubblicità dei lavori delle commissioni d'inchiesta.
6. Le commissioni d'inchiesta sono istituite con deliberazioni approvate a maggioranza semplice dal Consiglio regionale.
7. E' inoltre istituita una commissione d'inchiesta allorché un quarto dei consiglieri regionali ne presenti richiesta motivata al Presidente del Consiglio, purché non siano ancora in corso i lavori di altra commissione d'inchiesta precedentemente istituita ai sensi del presente comma.
8. La richiesta si intende motivata quando riguarda atti della Regione o degli enti o aziende da essa dipendenti.
Art. 37
Forza pubblica1. Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.
2. Gli agenti delle forze dell'ordine non possono, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala delle elezioni.
3. In caso di tumulto o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze, tuttavia, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare nella sala delle elezioni e farsi assistere dalle forze dell'ordine.
4. Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione.
5. Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che le forze dell'ordine entrino e restino nella sala dell'elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.
6. Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.
7. Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.
8. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella votazione, o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò è dato atto nel processo verbale.
. Art. 37
Nomine di competenza della Regione1. E' costituito un comitato nomine, composto da un massimo di nove consiglieri regionali, designati dal Presidente del Consiglio tenendo conto della consistenza dei gruppi consiliari, e presieduto da un consigliere scelto dal Presidente del Consiglio fra gli appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il comitato sovrintende al rispetto e alla verifica degli indirizzi e criteri deliberati dal Consiglio regionale sulle nomine o designazioni rientranti nella competenza della Regione.
3. E' fatto obbligo al Presidente della Regione di comunicare al comitato tutte le nomine effettuate dal medesimo, dalla Giunta o da singoli assessori in consigli di amministrazione, comitati ed altri organi amministrativi comunque denominati, indicando le motivazioni della scelta, attestando i titoli posseduti dal nominato e dimostrando il rispetto dei principi e delle norme in materia di pari opportunità tra donne ed uomini.
4. Il Presidente della Regione o l'assessore che ha effettuato la nomina sono tenuti, qualora richiesti, a riferirne al comitato in seduta pubblica.
5. I nominati sono tenuti, qualora richiesti e salvo che rinuncino alla nomina, a presentarsi al comitato in seduta pubblica per rispondere alle domande che verranno loro poste.
6. Se il comitato motivatamente lo richiede, l'organo che ha effettuato una nomina deve riconsiderarla, se del caso con specifica motivazione delle ragioni per cui viene confermata la nomina precedente.
7. L'efficacia delle nomine disciplinate dal presente articolo resta sospesa fino a quando il comitato non esprima parere positivo e comunque per un massimo di 10 giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 3.
Art. 38
Apertura plichi1. Appena accertata la costituzione dell'Ufficio, il presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 27, lettera c), apre il pacco delle schede e ne distribuisce agli scrutatori un numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione, perché procedano alla loro autenticazione.
2. Lo scrutatore appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa.
3. Il presidente, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo. Subito dopo il presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda.
4. Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.
5. Nel processo verbale si fa menzione delle schede firmate da ciascun scrutatore.
6. Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco di cui alla lettera g) dell'articolo 27.
7. Le operazioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 sono compiute prima per le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali e successivamente per le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.
8. Successivamente, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore 6,30 del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della scatola contenente le schede firmate e dei documenti alla forza pubblica.
. Art. 38
Programmazione dei lavori del Consiglio1. Il regolamento interno del Consiglio deve prevedere che, nella programmazione dei lavori dell'Aula e delle Commissioni, sia garantito alle opposizioni almeno un terzo degli argomenti da trattare ovvero del tempo complessivamente disponibile.
Art. 39
Ripresa operazioni elettorali1. Alle ore 6,30 antimeridiane della domenica fissata per l'inizio della votazione il presidente riprende le operazioni elettorali.
2. Il presidente prende nota sulla lista sezionale, a fianco dei relativi nominativi, degli elettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 43, ultimo comma.
3. Successivamente, il presidente dichiara aperta la votazione.
. Art. 39
Applicazione della presente legge1. Le norme recate dalla presente legge, ivi comprese quelle sulle cause di ineleggibilità e incompatibilità e le norme del Capo II sugli organi della Regione, trovano applicazione a decorrere dalle prossime elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Regione.
Art. 40
Votazioni1. Le votazioni hanno luogo nei giorni di domenica, dalle ore 7,00 alle ore 22,00, e lunedì dalle ore 7,00 alle ore 14,00.
2. Ha diritto di votare chi è iscritto nelle liste degli elettori della sezione, salve le eccezioni previste agli articoli 41, 42, 43 e 44.
3. Ha, inoltre, diritto di votare chi presenti una sentenza che lo dichiara elettore della circoscrizione.
. . Art. 41
Voto del personale in servizio1. Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune della regione. I rappresentanti delle liste e dei candidati nei collegi uninominali votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori del collegio. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio uninominale o della circoscrizione provinciale, dove sono proposti, presentando il certificato elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio regionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico. Essi sono ammessi al voto previa esibizione del certificato elettorale.
2. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale.
. . Art. 42
Voto dei militari1. I militari delle Forze armate nonché gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio.
2. Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta.
3. E' vietato ad essi di recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali.
4. La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente.
. . Art. 43
Voto dei naviganti1. I naviganti fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare nel comune ove si trovano.
2. Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del comune stesso, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste, previa esibizione del certificato elettorale, corredato dei seguenti documenti:
a) certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi a votare nel comune di residenza per motivi di imbarco; limitatamente a questi fini, il direttore dell'aeroporto viene considerato autorità certificante;
b) certificato del sindaco del comune, di cui al comma 1, attestante l'avvenuta notifica telegrafica, da parte del comune stesso, non oltre il giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune che ha rilasciato il certificato elettorale, della volontà espressa dall'elettore di votare nel comune in cui si trova per causa di imbarco.
3. I predetti elettori sono iscritti, a cura del presidente della sezione, nella stessa lista aggiunta di cui al comma 2.
4. I sindaci dei comuni che hanno rilasciato i certificati elettorali, sulla base delle notifiche telegrafiche previste dal comma 2, compileranno gli elenchi dei naviganti che hanno tempestivamente espresso la volontà di votare nel comune ove si trovano per causa di imbarco e li consegneranno ai presidenti di seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto; i Presidenti di seggio ne prenderanno nota, a fianco dei relativi nominativi, nelle liste di sezione.
. . Art. 44
Voto dei degenti ospedalieri1. I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero.
2. A tale effetto gli interessati devono fare pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto, ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'Istituto stesso.
3. II sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:
a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni: gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'articolo 27, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).
. . Art. 45
Sezioni ospedaliere1. Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 100 posti letto è istituita una sezione elettorale per ogni 500 letti, arrotondando il numero all'unità superiore in caso di frazioni di cinquecento.
2. Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione, a cura del presidente del seggio: alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione annuale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto che ne facciano domanda.
. . Art. 46
Voto dei detenuti1. I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalità di cui al successivo articolo nel luogo di detenzione.
2. A tale effetto gli interessati devono fare pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto, comprovante la detenzione dell'elettore, ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore stesso.
3. Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:
a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni: gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'articolo 27, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).
4. I detenuti non possono votare se non previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui alla lettera b) del comma 3 che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata alla lista sezionale nello spazio in cui è iscritto il detenuto.
5. Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la Commissione elettorale mandamentale, su proposta del sindaco, entro il secondo giorno antecedente la votazione, ripartisce i detenuti stessi con lo speciale seggio di cui all'articolo 46 tra la sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione ed una sezione contigua.
. . Art. 47
Seggi speciali1. Per le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con meno di 199 posti letto nonché luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi esistenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto da un presidente e da due scrutatori, designati appositamente dal presidente della Corte d'appello di Cagliari.
3. La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata il giorno che precede le elezioni contemporaneamente all'insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione.
4. Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio.
5. Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista e dei candidati, se sono stati designati, che ne facciano richiesta.
6. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.
7. Dei nominativi di tali elettori viene presa nota dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.
8. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.
9. Compiute tali operazioni, i compiti del seggio speciale sono definitivamente cessati.
. . Art. 48
Accompagnatori1. Gli elettori non possono farsi rappresentare né, qualora votino in Sardegna, inviare il voto per iscritto.
2. I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto nel comune.
3. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale ha assolto tale compito.
4. I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.
5. L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.
6. Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.
. . Art. 49
Certificati medici1. I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell'articolo 48 possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.
2. Detti certificati devono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.
. . Art. 50
Identificazione degli elettori1. Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta d'identità o altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica amministrazione, purché munito di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna d'identificazione, sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, sono indicati gli estremi del documento.
2. Ai fini della identificazione degli elettori sono validi anche:
a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione, indicati nel comma 1, scaduti, purché i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante;
b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;
c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini professionali, purché munite di fotografia.
3. In mancanza d'idoneo documento d'identificazione, uno dei membri dell'Ufficio che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identità, apponendo la propria firma nella colonna di identificazione.
4. Se nessuno dei membri dell'Ufficio è in grado di accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del comune, noto all'Ufficio, che ne attesti l'identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dalla legge.
5. L'elettore che attesta l'identità deve apporre la sua firma nella colonna di identificazione.
6. In caso di dubbi sulla identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'articolo 66.
. . Art. 51
Modalità del voto1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalle rispettive cassette o scatole una scheda per l'elezione del candidato del collegio uninominale e una scheda per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e le consegna all'elettore opportunamente piegate insieme alla matita copiativa.
2. L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando, con la matita, sulla scheda per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente i riquadri recanti il cognome e nome del candidato preferito, il cognome e nome del candidato alla carica di presidente della Regione ed il contrassegno o i contrassegni relativi e, sulla scheda per la scelta della lista e di un candidato, un solo segno comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno, il cognome e nome del candidato alla carica di presidente della Regione, il cognome e nome del capolista e scrivendo, nell'apposita riga, il cognome del candidato prescelto.
3. Sono vietati altri segni o indicazioni.
4. L'elettore deve poi piegare le schede secondo le linee in esse tracciate e chiuderle.
5. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione. Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al presidente le schede chiuse e la matita. Il presidente constata la chiusura delle schede e, ove queste non siano chiuse, invita l'elettore a chiuderle, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo e pone le schede stesse nell'urna.
6. Uno dei membri dell'Ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopraindicata.
7. Le schede prive di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.
. . Art. 52
Espressione del voto di preferenza1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo nella riga posta al di sotto del contrassegno di lista e del cognome e nome del capolista, il cognome del candidato prescelto.
2. In caso di omonimia, il voto si esprime scrivendo il cognome ed il nome del candidato
3. L'elettore può manifestare una sola preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. E' inefficace la preferenza per un candidato compreso in una lista diversa da quella votata.
4. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista né ha votato per il candidato alla presidenza, ma ha espresso la preferenza per un candidato, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il preferito ed il candidato alla presidenza collegato alla lista.
5. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, la scheda è nulla. Tuttavia, se i contrassegni segnati sono tutti collegati alla medesima candidatura alla presidenza, il voto per quest'ultima è valido.
6. Se l'elettore ha espresso più di una preferenza, nell'ambito della propria lista, le preferenze sono nulle e rimane valido il voto di lista.
7. Una scheda valida per la scelta della lista e di un candidato rappresenta un voto di lista, un voto individuale per il candidato alla carica di presidente della Regione ad essa collegato ed un voto di preferenza per il candidato, in essa ricompreso, il cui cognome l'elettore abbia scritto nell'apposita riga.
8. Una scheda valida per l'elezione del candidato nel collegio uninominale rappresenta un voto individuale per il candidato medesimo ed uno per il candidato alla carica di presidente della Regione ad esso collegato.
. . Art. 53
Voto all'esterno della cabina1. Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente dell'Ufficio deve ritirare le schede, dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto.
. . Art. 54
Scheda deteriorata1. Se un elettore riscontra che una scheda consegnatigli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può chiederne al presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in un plico, dopo che il presidente vi abbia scritto "scheda deteriorata", aggiungendo la sua firma.
2. Il presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata col bollo e con la firma dello scrutatore.
3. Nell'apposita colonna della lista elettorale autenticata della Commissione elettorale mandamentale, accanto al nome dell'elettore, è annotata la consegna della nuova scheda.
. . Art. 55
Sospensione delle operazioni di voto1. Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 della domenica in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche al termine predetto.
2. Il presidente rinvia quindi la votazione alle ore 7 del giorno successivo e , dopo aver provveduto a sigillare le urne e le scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.
2. Successivamente, fatti uscire dalla sala tutti gli estranei all'Ufficio, il presidente provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi all'interno, vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni apertura e provvede quindi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.
4. Il presidente, infine, affida alla forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.
5. È tuttavia consentito ai rappresentanti della lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.
. . Art. 56
Ripresa delle operazioni di voto1. Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino alle ore 14; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.
2. Indi il presidente dichiara chiusa la votazione ed allontana dalla sala tutti gli estranei al seggio.
. . Art. 57
Pronunce sulle operazioni di voto1. Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'articolo 75, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione.
2. Tre membri almeno dell'Ufficio, fra i quali il presidente o il vicepresidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.
. . TITOLO VI
DELLO SCRUTINIOArt. 58
Accertamenti1. Dichiarata chiusa la votazione e pronunciatosi sulle questioni di cui al precedente articolo, il presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio, procede alle seguenti operazioni:
a) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, dalle liste di cui agli articoli 42, 43, 44 e 47 e dalla lista di cui all'articolo 45. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonché dal presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'Ufficio. Sul plico appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonché i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e delle liste dei candidati che lo vogliano, ed il plico stesso è immediatamente rimesso, per il tramite del comune, al Giudice del mandamento, il quale ne rilascia ricevuta;
b) estrae e conta le schede rimaste nelle rispettive cassette e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, con le stesse norme indicate nella lettera a), sono rimesse al Giudice del mandamento.
2. Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale.
. . Art. 59
Operazioni di scrutinio1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 58, il presidente procede alle operazioni di spoglio.
2. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il cognome e il nome del candidato nel collegio al quale è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato.
3. Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
4. Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto nonché l'eventuale voto di preferenza. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e di ogni candidato.
5. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e di preferenza. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione. Quando la scheda contiene solo l'espressione di voto per la lista ma non per il candidato, sulla riga destinata al voto di preferenza della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
6. E' vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.
7. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.
8. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.
9. La disposizione si applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.
10. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.
. . Art. 60
Validità del voto1. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui all'articolo 61.
. . Art. 61
Voti nulli1. Salve le disposizioni di cui agli articoli 51, 52, 53, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
2. Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte dall'articolo 28, o che non portino la firma o il bollo richiesti dagli articoli precedenti.
. . Art. 62
Decisioni provvisorie1. Il presidente, udito il parere degli scrutatori:
a) pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'articolo 75, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonché sulla nullità dei voti;
b) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista e di preferenza e dei voti per i candidati nel collegio uninominale contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio elettorale circoscrizionale.
2. I voti contestati debbono essere raggruppati, per i singoli candidati nei collegi uninominali o per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti.
3. Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori.
. . Art. 63
Operazioni di calcolo dei voti per i candidati alla presidenza1. Il presidente, quindi, assistito da uno scrutatore e sulla base delle risultanze del verbale, procede a far imputare a ciascun candidato alla carica di presidente della Regione tanti voti quanti quelli delle liste collegate alla sua candidatura nonché i voti riportati dal candidato nel collegio uninominale ad esso collegato.
2. Il segretario, coadiuvato dagli altri scrutatori, procede alle rispettive somme negli appositi moduli allegati alla documentazione della sezione; indi, proclama ad alta voce i voti di ciascun candidato alla carica di presidente della Regione
3. Del compimento e del risultato di tali operazioni, da compiersi nel prescritto ordine, è fatta menzione nel verbale.
. . Art. 64
Formazione dei plichi1. Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio procede alla formazione:
a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste;
b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;
c) del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza bollo o firma dello scrutatore;
d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio e di calcolo dei voti per i candidati alla presidenza.
2. Nei plichi di cui al comma 1 devono essere tenute opportunamente. distinte le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale da quelle per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.
3. I predetti plichi debbono recare l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio, le firme dei rappresentanti dei candidati nel collegio uninominale e di lista presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori.
4. I plichi di cui alle lettere a), b) e c) devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio e di calcolo dei voti per i candidati alla presidenza, al verbale destinato all'Ufficio elettorale circoscrizionale.
5. Il plico di cui alla lettera d) deve essere depositato nella cancelleria del tribunale, ai sensi del comma 5 dell'articolo 67, e conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri.
. .
>