CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 350/A

presentata dai Consiglieri regionali

FLORIS - TUNIS - BUSINCO

il 30 settembre 2002

Nuove norme sul sistema di rappresentanza e sull'elezione degli organi di governo della Comunità autonoma di Sardegna


ARTICOLI DAL N. 1 AL N. 32


TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO: Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione e forma di governo della Regione

TITOLO I
DEL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 1
Consiglio regionale
(Stamenti Generali di Sardegna)

1. Il Consiglio regionale della Sardegna (Stamenti Generali di Sardegna) è eletto con libere votazioni a suffragio universale, diretto e segreto in un unico turno elettorale.

2. Il Consiglio regionale, composto di ottanta membri, dura in carica cinque anni.

3. Il sessanta per cento (60%) del totale dei seggi è attribuito nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

4. Il quaranta per cento del totale dei seggi è attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 71 e 72 .

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CAPO I
NORME ELETTORALI

Sezione I
Disposizioni generali

Art. 1
Sistema elettorale

1. Il Consiglio regionale è eletto, sulla base dei princìpi statutari di rappresentatività e di stabilità, a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi provinciali, corrispondenti alle province istituite con legge nazionale o regionale, ed in un collegio regionale.

2. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente al Consiglio regionale.

3. Nei collegi provinciali sono ammesse le liste che siano presentate con lo stesso simbolo in tutti i collegi, che contengano candidati di entrambi i sessi e che siano collegate con una lista regionale.

4. La non ammissione o la mancata presentazione di una lista in un collegio provinciale non comporta la decadenza delle liste presentate dal medesimo partito o gruppo politico negli altri collegi provinciali, purché la non ammissione o la mancata presentazione non riguardi più di un quarto dei collegi.

5. Nel collegio regionale le liste sono presentate, anche congiuntamente, esclusivamente dai partiti o gruppi politici ammessi a presentare liste nei collegi provinciali; le liste devono contenere candidati di entrambi i sessi. Ciascuna lista di candidati per il collegio regionale deve essere accompagnata all'atto della presentazione da un documento contenente i punti essenziali del programma politico della lista.

6. Sono candidati alla carica di Presidente della Regione i capilista delle liste presentate nel collegio regionale.

7. La scheda per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale è unica.

8. Ciascun elettore, votando per una lista provinciale, esprime contemporaneamente il voto per il candidato alla carica di Presidente della Regione ad essa collegato. Ciascun elettore può attribuire inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista provinciale da lui votata e per un candidato della lista regionale ad essa collegata.

9. L'elettore può anche votare soltanto per un candidato alla carica di Presidente della Regione, esprimendo eventualmente un voto di preferenza per un candidato della corrispondente lista regionale, senza attribuire un voto ad alcuna lista provinciale.

10. E' nullo il voto espresso contemporaneamente per una lista regionale e per una lista provinciale ad essa non collegata.

11. Sono attribuiti a ciascun candidato a Presidente della Regione i voti espressi per le liste provinciali collegate alla lista regionale di cui è capolista, nonché i voti a lui attribuiti dagli elettori che non hanno espresso un voto per il collegio provinciale.

12. E' eletto Presidente il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti validi.

13. Se nessun candidato ha ottenuto tale maggioranza, si procede la seconda domenica successiva ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati.

14. L'assegnazione di sedici degli ottanta seggi che compongono il Consiglio regionale è effettuata nel collegio regionale, assicurando che la lista che ha espresso il Presidente della Regione ottenga almeno nove seggi, di cui uno è riservato al candidato eletto Presidente. I seggi restanti sono assegnati alla lista seconda in ordine di voti, ovvero alla lista del secondo candidato alla Presidenza qualora si proceda al ballottaggio; uno dei seggi è riservato al capolista.

15. L'assegnazione dei restanti sessantaquattro seggi avviene mediante riparto proporzionale, sulla base dei risultati ottenuti dai gruppi di liste recanti il medesimo contrassegno nell'insieme dei collegi provinciali, assicurando comunque che la lista o coalizione di liste che ha espresso il Presidente della Regione ottenga almeno trentacinque seggi.

16. Al riparto accedono i gruppi di liste recanti il medesimo contrassegno che abbiano raggiunto il 3 per cento dei voti validi nell'insieme dei collegi provinciali, oppure che facciano parte di una coalizione di liste che abbia raggiunto il 10 per cento dei voti validi.

17. Una volta determinato, nel rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti, il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo di liste recanti il medesimo contrassegno, detti seggi sono assegnati ai candidati in modo tale che sia rispettata la ripartizione dei seggi fra i collegi provinciali.

Art. 2
Collegi elettorali

1. Ai fini di cui al precedente articolo il territorio regionale è diviso in quarantotto (48) collegi uninominali come indicati nella tabella A, allegata alla presente legge.

2. Per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale, il territorio della Regione è ripartito in otto (8) circoscrizioni elettorali, corrispondenti rispettivamente alle Province di Cagliari, Gallura, Medio-Campidano, Nuoro, Ogliastra, Oristano, Sassari e Sulcis, alle quali è aggiunta una (1) speciale Circoscrizione denominata "Estero", riservata agli emigrati sardi nei vari continenti del pianeta.

3. Il numero dei seggi spettante a ciascuna circoscrizione elettorale provinciale è calcolato dividendo per trenta (30) la cifra della popolazione residente nella Regione, quale risulta dagli ultimi dati ufficiali dell'Istituto Centrale di Statistica, ed assegnando ad ogni circoscrizione tanti seggi quante volte il quoziente ottenuto sia contenuto nella cifra della popolazione residente nella circoscrizione. I seggi eventualmente rimanenti sono attribuiti alle circoscrizioni elettorali che abbiano i più alti resti.

4. Alla circoscrizione estero sono assegnati, in deroga a quanto stabilito dal comma 3 ed in misura fissa, due (2) seggi.

5. Prima della convocazione dei comizi elettorali, con decreto del presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, viene emanata una apposita tabella contenente la ripartizione dei seggi a livello circoscrizionale.

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Art. 2
Collegi elettorali

1. Il territorio della Regione è ripartito in collegi elettorali provinciali, corrispondenti alle province istituite con legge nazionale o regionale.

2. La ripartizione dei seggi fra i collegi provinciali è stabilita, prima della convocazione dei comizi elettorali, con decreto del Presidente della Regione.

3. Il numero dei seggi spettanti a ciascun collegio provinciale è calcolato dividendo per sessantaquattro la cifra della popolazione residente nella Regione, quale risulta dagli ultimi dati ufficiali dell'Istituto nazionale di statistica, ed assegnando ad ogni collegio provinciale tanti seggi quante volte il quoziente è contenuto nella cifra della popolazione residente nel collegio. I seggi eventualmente rimanenti sono attribuiti ai collegi provinciali che abbiano i più alti resti.

4. E' inoltre istituito un collegio elettorale regionale, al quale spettano sedici seggi.

TITOLO II
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Art. 3
Elezione del presidente

1. Il presidente della Regione è eletto a suffragio universale, contestualmente alla elezione del Consiglio regionale.

2. La circoscrizione per l'elezione del presidente della Regione coincide con il territorio regionale.

3. All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica di presidente della Regione deve dichiarare di collegarsi ad un candidato per ogni collegio elettorale uninominale nonché ad una o più liste di candidati per ogni circoscrizione elettorale provinciale.

4. Le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese, rispettivamente, da ciascun candidato nei collegi elettorali uninominali e dai delegati delle liste interessate per quanto concerne ogni circoscrizione elettorale provinciale.

5. Per la presentazione delle candidature alla carica di presidente della Regione sono sufficienti le sottoscrizioni raccolte, nei modi di cui alla Legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, per la presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali collegati alla medesima candidatura alla carica di presidente della Regione.

6. La dichiarazione di candidatura alla carica di presidente della Regione è depositata presso la Corte d'Appello di Cagliari, unitamente al programma di governo che si intende attuare.

7. L'elezione del presidente della Regione avviene mediante l'utilizzo delle stesse schede per l'elezione del Consiglio regionale. In particolare, la scheda per i collegi uninominali reca, in alto, contenuto in un apposito riquadro, il nome e cognome del candidato alla Presidenza della Regione; in basso, allineato al sovrastante, un ulteriore riquadro con il nome e cognome del candidato al Consiglio regionale ad esso collegato nel singolo collegio; tra i due riquadri, trovano spazio i contrassegni delle liste che accompagnano la candidatura nel collegio uninominale. La scheda per le circoscrizioni provinciali reca, in alto, contenuto in un apposito riquadro, il nome e cognome del candidato alla Presidenza della Regione, al di sotto del quale si trovano i contrassegni di ciascuna lista collegata cui segue l'elenco dei candidati nei modi e per gli effetti di cui agli articoli 18, 52, 68, 70 e 73.

8. A ciascun candidato alla carica di presidente della Regione vengono attribuiti tanti voti quanti quelli risultanti dalla somma dei seguenti addendi:

a) la cifra elettorale personale riportata da ciascun candidato nei collegi uninominali collegato alla sua candidatura alla Presidenza della Regione;

b) la cifra elettorale di ciascuna lista presentata nelle circoscrizioni provinciali ed estero e collegate alla sua candidatura alla Presidenza della Regione.

9. E' proclamato eletto presidente della Regione il candidato che ha ottenuto, ai sensi del comma 8, il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto presidente della Regione il candidato che ha conquistato il maggior numero di collegi uninominali. A parità di collegi uninominali conquistati è proclamato eletto il candidato cui sono collegati il maggior numero di eletti alla carica di consigliere regionale nelle circoscrizioni provinciali. In caso di ulteriore parità è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto, ai sensi del comma 8, il maggior numero di voti, ed alle liste a lui collegate nelle circoscrizioni provinciali è attribuito il sessanta per cento dei seggi.

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Art. 3
Elettorato attivo

1. Sono elettori per il Presidente della Regione e il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 17, primo comma, dello Statuto, gli iscritti nelle liste elettorali di un comune della Sardegna.

2. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione per l'elezione sono disciplinati dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali).

TITOLO III
DELL'ELETTORATO

CAPO I
Dell'elettorato attivo

Art. 4
Esercizio del voto

1. La Regione garantisce e promuove il libero esercizio del voto del popolo sardo. Ogni cittadino elettore dispone di:

a) un voto utile sia per l'elezione del candidato nel collegio uninominale che del candidato alla Presidenza della Regione, da esprimere su apposita scheda recante il nome e cognome di ciascun candidato, accompagnati da uno o più contrassegni ai sensi degli articoli 3, 17 e 51. Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o più contrassegni, deve essere uguale;

b) un voto utile sia per l'elezione del candidato alla Presidenza della Regione che per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale nonché di uno dei candidati della lista prescelta oltre al capolista, al quale viene imputata la cifra elettorale dell'intera lista. Tale voto si esprime su apposita scheda recante nell'ordine il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della Regione, i contrassegni delle liste, il nome e cognome dei capolista, una riga sotto stante a ciascuno di questi ultimi, nella quale è possibile esprimere il voto di preferenza scrivendo il cognome del candidato prescelto. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore al numero dei seggi assegnati alla circoscrizione in cui è presentata.

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Sezione II
Procedimento elettorale preparatorio

Art. 4
Indizione delle elezioni

1. Le elezioni sono indette dal Presidente della Regione, ovvero dal Vicepresidente in caso di rimozione, impedimento permanente, morte o dimissioni del Presidente, ovvero dalla commissione di cui all'articolo 50, comma quarto, dello Statuto nei casi previsti dai commi primo e secondo del medesimo articolo.

2. Il decreto di indizione delle elezioni è emanato nelle forme e nei tempi previsti dall'articolo 18 dello Statuto.

3. Nei casi di svolgimento anticipato delle elezioni, il decreto deve essere pubblicato non prima che siano trascorsi 30 giorni dalla data in cui si è verificato l'evento che dà luogo alle elezioni anticipate e ad almeno quarantacinque giorni dalla data delle elezioni, fermo restando che queste devono svolgersi entro tre mesi dal verificarsi della causa dell'anticipo.

4. In caso di decesso di un candidato a Presidente della Regione, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con decreto del Presidente della Regione. Il rinvio, che non può superare il termine di sessanta giorni, deve consentire in ogni caso l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a Presidente della Regione e a consigliere regionale.

Art. 5
Liste e sezioni elettorali

1. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione per la elezione sono disciplinate, in conformità alla Costituzione della Repubblica, da apposita legge regionale.

2. Nelle more di detta legge, in via transitoria, si applicano le disposizioni di cui al decreto del presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

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Art. 5
Sottoscrizione delle liste

1. Le liste dei candidati per ogni collegio provinciale devono essere sottoscritte:

a) da non meno di 1.750 e non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni del collegio, per i collegi oltre i 500.000 abitanti.

b) da non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni del collegio, per i collegi tra 250.001 e 500.000 abitanti;

c) da non meno di 500 e non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni del collegio, per i collegi tra 100.000 e 250.000 abitanti;

d) da non meno di 350 e non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni del collegio, per i collegi con meno di 100.000 abitanti.

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste di candidati con contrassegni tradizionalmente usati o ufficialmente riconosciuti dai partiti o gruppi politici di carattere nazionale o regionale che abbiano avuto eletto nella legislatura in corso alla data dell'indizione dei comizi un proprio rappresentante nel Consiglio regionale o che abbiano propri rappresentanti in Consiglio regionale o nel Parlamento nazionale alla data di indizione dei comizi elettorali. Nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.

3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione delle liste nel collegio regionale.

CAPO II
Dell'eleggibilità, ineleggibilità, incompatibilità

Art. 6
Requisiti dell'elettorato passivo

1. Sono eleggibili alla carica di presidente della Regione e di consigliere regionale gli elettori, iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni.

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Art. 6
Numero dei candidati

1. Ciascuna lista presentata nei collegi provinciali deve comprendere un numero di candidati non minore di tre quinti del numero dei consiglieri da eleggere nel collegio, con arrotondamento all'unità superiore, e non maggiore del numero dei consiglieri da eleggere nel collegio.

2. Ciascuna lista presentata nel collegio regionale deve comprendere non meno di quattordici e non più di sedici candidati, compreso il capolista candidato alla carica di Presidente della Regione.

Articolo 7
Ineleggibilità

1. Le cause di ineleggibilità alla carica di presidente della Regione e di consigliere regionale sono le medesime di cui alla Legge 23 aprile 1981, n. 154, e successive modificazioni.

2. Non sono eleggibili a consigliere regionale:

a) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei Ministri;

b) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;

c) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;

d) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

e) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della regione, nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;

f) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali nonché i giudici di pace e difensori civici;

g) i dipendenti della regione;

h) i direttori generali delle Aziende sanitarie locali, degli enti strumentali della Regione, di aziende e società comunque da essa partecipate;

i) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della regione;

l) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dalla regione, provincia o comune;

m) i consiglieri regionali in carica in altra regione.

3. Le cause di ineleggibilità previste dalle lettere a), b), c), d), e), f), g), i) e l) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

4. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri h) e m) del comma 2 non hanno effetto se gli interessati cessano rispettivamente dalle funzioni o dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

5. Le rispettive amministrazioni sono tenute ad adottare i provvedimenti di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo entro cinque giorni dalla richiesta. Ove non provvedano, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni si ritiene produttiva di effetti ai sensi dell'articolo 2 della Legge n. 154 del 1981, dal quinto giorno successivo alla presentazione.

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Art. 7
Candidature multiple

1. Nessuno può essere candidato contemporaneamente  in più di una lista provinciale o in più di una lista regionale o in una lista regionale e in una lista provinciale con essa non collegata.

Art. 8
Incompatibilità

1. L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di parlamentare nazionale o europeo, di membro di altro Consiglio regionale, di presidente di Provincia, di sindaco di Comune con popolazione superiore ai diecimila abitanti.

2. L'ufficio di presidente della Regione e di componente della Giunta regionale è incompatibile con qualsiasi altro ufficio pubblico. 

3. Non può altresì ricoprire la carica di consigliere regionale:

a) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza da parte della regione o che da essa riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;

b) colui che, come titolare, amministratore dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse della Regione ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, da essa sovvenzionate in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione;

c) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b) del presente comma;

d) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, con la Regione. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità;

e) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato della Regione, nonché di una provincia o di un comune ovvero di istituto o azienda da essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

f) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la regione, ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

g) colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante la Regione;

h) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nell'articolo 7;

i) colui che ricopra la carica di Ministro e Sottosegretario di Stato, di giudice ordinario della Corte di cassazione, di componente del Consiglio superiore della magistratura, di membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di magistrato del tribunale supremo delle acque, di magistrato della Corte dei conti, di magistrato del Consiglio di Stato, di magistrato della Corte costituzionale.

4. Le ipotesi di cui alle lettere d) e g) del primo comma del presente articolo non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

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Art. 8
Termini per la presentazione delle liste

1. Le liste dei candidati per i collegi provinciali devono essere presentate alla cancelleria del Tribunale presso il quale è costituito l'Ufficio elettorale provinciale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. Nei medesimi termini devono essere presentate alla cancelleria della Corte d'appello di Cagliari le liste dei candidati per il collegio regionale.

Art. 9
Cause sopraggiunte e norme comuni

1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori della Regione, della provincia, del comune in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo.

2. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dalla presente legge importa la decadenza dalla carica di consigliere regionale

3. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalla carica.

4. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 7 della presente legge. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

5. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge il Consiglio regionale gliela contesta. Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

6. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni previsto dal comma 4 decorre dalla data di notificazione del ricorso. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 5 il Consiglio regionale decide definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il consigliere a rimuoverli o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

7. Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni il Consiglio regionale lo dichiara decaduto.

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Art. 9
Pubblicità e controllo delle spese elettorali

1. Con legge regionale ordinaria sono stabilite le norme in materia di pubblicità e controllo delle spese elettorali di ciascun candidato e di ciascun partito, movimento o raggruppamento di candidati, partiti o movimenti che si presenta con una propria lista nelle elezioni per il Consiglio regionale, ivi compresa la determinazione dei limiti massimi di tali spese.

2. Nelle more dell'approvazione di detta legge si applica la legge regionale 27 gennaio 1994, n. 1 (Norme per la disciplina, la trasparenza e il contenimento delle spese per la campagna elettorale nelle elezioni per il Consiglio regionale e abrogazione della legge regionale 16 maggio 1984, n. 32), sostituendo gli importi indicati nell'articolo 1 con quelli di € 30.000 e di € 0,05 e l'importo indicato nell'articolo 2 con quello di € 0,10.

TITOLO IV
DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO

Art. 10
Convocazione dei comizi elettorali

1. I comizi elettorali sono convocati dal presidente della Regione nelle forme e nei tempi previsti dallo Statuto.

2. I Sindaci dei comuni della regione danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con appositi manifesti.

3. Speciali manifesti sono predisposti, a cura della Presidenza della Regione, per l'invio a tutte le ambasciate e i consolati italiani nel mondo, onde favorire il voto degli emigrati sardi.

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Sezione III
Votazione

Art. 10
Durata delle operazioni di voto e di scrutinio

1. Le operazioni di voto si svolgono, sia in occasione del primo turno di votazione, sia in caso di ballottaggio, dalle ore 7 alle ore 22 della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì successivo.

2. Le operazioni di scrutinio devono essere iniziate subito dopo la chiusura della votazione, proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore 14 del giorno seguente.

Art. 11
Ufficio elettorale regionale

1. Presso la Corte d'appello del Capoluogo della Regione è costituito, entro due giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, l'Ufficio elettorale regionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nonché da uno o più esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal presidente della medesima Corte d'Appello.

2. Un cancelliere della Corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di Segretario dell'Ufficio.

3. A detto Ufficio può essere aggregato, con decreto del proprio presidente, altro personale nel numero strettamente necessario per un più sollecito espletamento delle operazioni di competenza.

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Art. 11
Schede per la votazione

1. Le schede per la votazione recano, nell'ordine determinato dalla sorte, per ciascuna lista regionale in un apposito riquadro il contrassegno che la distingue, con a fianco il nome e cognome del capolista candidato alla carica di Presidente della Regione e, al di sotto, il cognome e il nome di ciascuno degli altri candidati della lista regionale, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti, e, in caso di omonimia, il luogo e la data di nascita; alla sinistra del cognome di ciascun candidato è posta una casella che l'elettore ha facoltà di sbarrare qualora intenda esprimere la preferenza per uno dei candidati della lista regionale votata.

2. Sotto il riquadro contenente la lista regionale sono collocati, nell'ordine determinato dalla sorte, distinti riquadri contenenti ciascuno il contrassegno di una delle liste provinciali collegate alla lista regionale e, al di sotto, il cognome e il nome di ciascuno dei candidati della lista provinciale, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti, e, in caso di omonimia, il luogo e la data di nascita; alla sinistra del cognome di ciascun candidato è posta una casella che l'elettore ha facoltà di sbarrare qualora intenda esprimere la preferenza per uno dei candidati della lista provinciale votata.

3. Ciascun riquadro contenente una lista regionale è racchiuso, insieme a quelli contenenti le liste provinciali collegate, in un riquadro più ampio, delimitato da bordi di maggior spessore e avente un distinto colore di fondo.

4. Le schede per l'eventuale secondo turno di votazione recano, nell'ordine della scheda per il primo turno di votazione, due riquadri contenenti i contrassegni che distinguono le liste ammesse al secondo turno, con a fianco il nome e cognome del capolista candidato alla carica di Presidente della Regione.

Art. 12
Uffici elettorali circoscrizionali

1. Presso ciascun tribunale nella cui giurisdizione si trova il comune capoluogo di provincia sono costituiti, entro due giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, gli Uffici elettorali circoscrizionali, composti da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nonché da uno o più esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal presidente del medesimo tribunale.

2. Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio.

3. Ad ogni Ufficio può essere aggregato, con decreto del proprio presidente, altro personale nel numero strettamente necessario per un più sollecito espletamento delle operazioni di competenza.

4. Presso le ex Preture di Carbonia, Iglesias, Siniscola e Sanluri, i Presidenti dei rispettivi tribunali possono costituire, con le medesime modalità dei commi precedenti, un Ufficio elettorale decentrato abilitato a svolgere le funzioni da esse delegategli.

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Art. 12
Verifica del raggiungimento della maggioranza assoluta

1. L'Ufficio elettorale regionale, ricevuti da tutti gli Uffici elettorali provinciali gli estratti dei verbali concernenti i voti ottenuti da ciascuna lista, con l'assistenza del cancelliere e degli esperti compie nell'ordine le operazioni di seguito elencate.

2. Somma i voti di lista validi ottenuti nei collegi provinciali da ciascun gruppo di liste presentate con il medesimo contrassegno, ottenendo per ciascun gruppo la cifra elettorale regionale di gruppo.

3. Per ogni lista regionale somma le cifre elettorali regionali dei gruppi di liste ad essa collegati ed i voti espressi per la sola lista regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 9, ottenendo la cifra elettorale di ciascuna lista regionale.

4. Se la cifra elettorale di una lista regionale supera la metà del totale delle cifre elettorali, procede con le operazioni di cui alla seguente sezione.

5. Altrimenti individua le due liste che hanno riportato le maggiori cifre elettorali e ne dà immediata comunicazione agli uffici competenti per la predisposizione delle schede e dei manifesti occorrenti per il secondo turno di votazione.

6. Nel caso in cui si sia proceduto al secondo turno di votazione, l'Ufficio elettorale regionale, ricevuti da tutti gli Uffici elettorali provinciali gli estratti dei verbali, concernenti i voti, con l'assistenza del cancelliere e degli esperti, calcola la somma dei voti ottenuti in ciascun collegio provinciale dai candidati ammessi al ballottaggio e procede alle operazioni di cui alla seguente sezione.

Art. 13
Contrassegni

1. I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare candidature nei collegi uninominali o liste di candidati, debbono depositare presso la cancelleria della Corte d'appello di Cagliari il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le candidature nei collegi uninominali o le liste medesime nelle singole circoscrizioni. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato.

2. I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo.

3. Non è ammessa la presentazione di contrassegni, sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste, identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti.

4. Ai fini di cui al comma 3 costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento.

5. Non è ammessa, altresì, la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precludere surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso.

6. Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore

7. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

8. I sardi all'estero, che intendono presentare liste di candidati per l'attribuzione dei seggi riservati alla Circoscrizione Estero, possono depositare il contrassegno con il quale dichiarano di voler contraddistinguere le liste medesime, nei modi e nei limiti di cui ai precedenti commi, anche presso le ambasciate italiane nelle capitali degli Stati in cui risultano trovarsi.

9. Con apposita legge saranno disciplinati i tempi e i modi, nonché tutte le norme specifiche per la presentazione delle liste, delle candidature, nonché per l'espressione del voto nella Circoscrizione Estero.

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Sezione IV
Calcolo dei risultati

Art. 13
Proclamazione del Presidente della Regione

1. L'Ufficio elettorale regionale proclama eletto Presidente della Regione il capolista della lista regionale che ha ottenuto la più alta cifra elettorale, ovvero il candidato più votato nel secondo turno di votazione qualora si sia proceduto al ballottaggio; a parità di voti è proclamato eletto il candidato proposto dalla lista che ha ottenuto la più alta cifra elettorale nel primo turno. 

2. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio elettorale regionale invia attestato al Presidente della Regione proclamato eletto e dà immediata notizia al Servizio elettorale dell'Amministrazione regionale, che la porta a conoscenza del pubblico.

Art. 14
Deposito del Contrassegno

1. Il deposito del contrassegno di cui all'articolo 13 deve essere effettuato non prima delle ore 8 del terzo e non oltre le ore 20 del quarto giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, da persona munita di mandato, autenticato da notaio, rilasciato da parte del rappresentante regionale del partito o del gruppo politico organizzato.

2. Agli effetti del deposito, la cancelleria della Corte d'appello di Cagliari rimane aperta, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

3. Il contrassegno deve essere depositato in triplice esemplare di duplice dimensione, contenuto rispettivamente entro una circonferenza di diametro pari a centimetri 2 ed una pari a centimetri 10.

4. La cancelleria accerta l'identità personale del depositante e, qualora si tratti di persona non munita del mandato richiesto dal comma 1, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti. Una copia di detto verbale è immediatamente consegnata al depositante stesso.

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Art. 14
Attribuzione dei seggi del collegio regionale

1. Proclamato eletto il Presidente della Regione, l'Ufficio elettorale regionale proclama eletto consigliere regionale il capolista della lista regionale che ha ottenuto la seconda cifra elettorale in ordine di grandezza, ovvero il candidato a Presidente meno votato nel secondo turno di votazione qualora si sia proceduto al ballottaggio.

2. Indi somma le cifre elettorali delle due liste più votate e divide il risultato per quindici, ottenendo il quoziente del collegio regionale.

3. Divide poi le cifre elettorali delle due liste più votate per il quoziente del collegio regionale ed arrotonda i risultati all'intero più vicino. Se il risultato ottenuto dalla lista del Presidente della Regione è superiore a nove, attribuisce alle due liste un numero di seggi pari ai risultati dalla precedente operazione, altrimenti attribuisce nove seggi alla lista del Presidente della Regione e sette seggi all'altra, comprendendo in tali cifre i seggi già assegnati ai capilista.

4. Determina la cifra individuale di ogni candidato nelle due liste regionali più votate, che è data dalla somma dei voti di preferenza validi ottenuti nelle singole sezioni del collegio regionale, e forma la graduatoria dei candidati di ciascuna lista secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

5. Infine proclama eletti consiglieri regionali, per ciascuna delle due liste regionali più votate, fino alla concorrenza dei seggi ad esse spettanti, i candidati che hanno ottenuto le maggiori cifre individuali.

Art. 15
Accettazione dei contrassegni

1. Nel giorno successivo alla scadenza del termine di deposito tutti i depositanti possono prendere visione dei contrassegni e proporre osservazioni all'Ufficio elettorale regionale avverso l'accettazione dei simboli confondibili con quelli da essi presentato.

2. Nelle ventiquattro ore successive l'Ufficio elettorale regionale, sentiti i depositanti e gli eventuali oppositori, decide in via definitiva sull'accettazione dei contrassegni e comunica ai depositanti le decisioni adottate.

3. I contrassegni ricusati per contrasto con le disposizioni della presente legge possono essere sostituiti dai depositanti entro quarantotto ore dalla notifica della decisione.

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Art. 15
Ripartizione dei seggi dei collegi provinciali fra le liste

1. Attribuiti i seggi del collegio regionale, l'Ufficio elettorale regionale individua i gruppi di liste non appartenenti a coalizioni i cui voti siano superiori al 10 per cento della somma delle cifre elettorali regionali di gruppo e la cui cifra elettorale sia inferiore al 3 per cento di detta somma e li esclude dalle successive operazioni.

2. Indi somma le cifre elettorali regionali dei gruppi di liste non esclusi per effetto del comma 1 e divide la somma per il totale dei seggi da attribuire, che è pari a sessantaquattro, ottenendo il quoziente dei collegi provinciali. Divide poi le cifre elettorali regionali di gruppo per tale quoziente ed arrotonda i risultati all'intero più vicino. I risultati arrotondati rappresentano il numero di seggi attribuito a ciascun gruppo di liste.

3. Verifica che la somma dei risultati arrotondati sia pari al totale di seggi da attribuire. In caso contrario:

a) se la somma è inferiore, divide la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste per il numero di seggi ad esso attribuito aumentato di 0,5 ed assegna un ulteriore seggio alla lista che ottiene il quoziente più alto, ripetendo tale operazione fino a che il totale dei seggi attribuiti sia  pari al numero di seggi da attribuire;

b) se la somma è superiore, divide la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste per il numero di seggi ad esso attribuito diminuito di 0,5 e sottrae un seggio alla lista che ottiene il quoziente più basso, ripetendo tale operazione fino a che il totale dei seggi attribuiti sia  pari al numero di seggi da attribuire.

4. Se la somma dei seggi così attribuiti ai gruppi di liste collegati alla lista regionale che ha espresso il Presidente della Regione è superiore a trentacinque, passa alle operazioni di cui all'articolo 16.

5. Altrimenti ripete le operazioni di cui ai commi 2 e 3 separatamente per i gruppi di liste collegati alla lista del Presidente della Regione, fra i quali ripartisce un totale di trentacinque seggi, e per quelli non collegati, fra i quali ripartisce un totale di ventinove seggi.

Art. 16
Designazione dei rappresentanti

1. All'atto del deposito del contrassegno presso la cancelleria della Corte d'appello i partiti o i gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo, incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio elettorale circoscrizionale, delle candidature nei collegi uninominali e della lista dei candidati e dei relativi documenti. La designazione è fatta con un unico atto, autenticato da notaio.

2. II presidente dell'Ufficio elettorale regionale comunica a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale le designazioni suddette, con i rispettivi contrassegni, entro il nono giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

3. Con le stesse modalità possono essere indicati, entro il giorno antecedente all'ultimo fissato per la presentazione delle candidature nei collegi uninominali e delle liste, altri rappresentanti supplenti, in numero non superiore a due, incaricati di effettuare il deposito di cui al comma 1, qualora i rappresentanti precedentemente designati siano entrambi impediti di provvedervi, per fatto sopravvenuto. II presidente della Corte d'appello ne dà immediata comunicazione all'Ufficio elettorale circoscrizionale cui la nuova designazione si riferisce.

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Art. 16
Proclamazione dei candidati eletti nei collegi provinciali 

1. Una volta determinata la ripartizione definitiva dei sessantaquattro seggi dei collegi provinciali fra i diversi gruppi di liste, l'Ufficio elettorale regionale divide ciascuna cifra elettorale provinciale di ciascun gruppo di liste successivamente per una serie di numeri composta di tanti elementi quanti sono i seggi assegnati al gruppo di liste che ha ottenuto il risultato più alto ed in cui il primo elemento è uguale a uno ed i successivi sono pari ai loro antecedenti aumentati di uno.

2. Collocati i quozienti in un'unica graduatoria decrescente, individua il quoziente più alto ed assegna un seggio al corrispondente gruppo di liste ed al corrispondente collegio.

3. Passa poi al successivo quoziente ed assegna un seggio al corrispondente gruppo di liste ed al corrispondente collegio, a condizione che non siano stati già tutti assegnati né i seggi spettanti al gruppo di liste sulla base delle operazioni di cui all'articolo 15, né i seggi spettanti al collegio sulla base del riparto di cui all'articolo 2. Quando sia rimasto da assegnare un solo seggio, a parità di quoziente precede la lista che ha ottenuto la cifra elettorale più alta; in caso di ulteriore parità, si procede a sorteggio.

4. Ripete le operazioni del comma 3 fino a quando non siano stati attribuiti sessantaquattro seggi.

5. Infine proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali ciascun gruppo di liste ha diritto in ciascun collegio, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate, seguendo le graduatorie predisposte dagli Uffici elettorali provinciali.

6. Quando ad una lista spettino più seggi di quanti siano i suoi candidati in un collegio, il seggio è attribuito alla lista dello stesso gruppo che abbia il quoziente più alto non utilizzato.

7. Dell'avvenuta proclamazione il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale invia attestato ai consiglieri regionali proclamati e dà immediata notizia alla Segreteria del Consiglio regionale nonché al Servizio elettorale dell'Amministrazione regionale, che la porta a conoscenza del pubblico.

Art. 17
Presentazione candidature collegi uninominali

1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali sono collegati a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dalla accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 16, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste.

2. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddiviso il territorio regionale. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale specificando la lista di appartenenza personale sulla quale verrà effettuato l'eventuale scorporo ai sensi dell'articolo 69, comma 1, lettera c), della presente legge.

3. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla.

4. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso la cancelleria della Corte d'appello con cui si intende contraddistinguerlo, nonché la lista alla quale il candidato è collegato ai fini di cui all'articolo 69, comma 1, lettera c).

5. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.

6. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

7. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 300 e da non più di 600 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà.

8. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un Ufficio diplomatico o consolare.

9. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.

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Sezione V
Incompatibilità e ineleggibilità

Art. 17
Condizioni di eleggibilità dei consiglieri regionali

1. Sono eleggibili a consigliere regionale, ai sensi dell'articolo 17, primo comma, dello Statuto, gli iscritti nelle liste elettorali di un comune della Sardegna.

2. Non possono essere eletti consiglieri regionali:

a) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei ministri;

b) il rappresentante del Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni in Sardegna;

c) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato che esercitano il comando in Sardegna;

d) gli ecclesiastici ed i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime in Sardegna e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

e) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della Regione, nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;

f) il difensore civico regionale;

g) i magistrati, anche onorari, addetti alle corti di appello, ai tribunali ed al tribunale amministrativo regionale e i giudici di pace che esercitano le loro funzioni in Sardegna;

h) gli assessori regionali;

i) i capi di gabinetto, i segretari particolari e i consulenti facenti parte degli uffici di gabinetto del Presidente della Regione e degli assessori regionali;

l) i dipendenti della Regione, ivi compresi i dipendenti del Consiglio e degli enti regionali e i dirigenti con contratto a tempo determinato;

m) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della Regione;

n) gli amministratori di enti, istituti, consorzi o aziende dipendenti funzionalmente e finanziariamente dalla Regione, ivi comprese le aziende sanitarie locali;

o) i consiglieri regionali in carica in altra regione;

p) i direttori responsabili e gli editori di carta stampata e di emittenti televisive che occupino nei rispettivi settori almeno il 30 per cento del mercato di vendita o di ascolto.

3. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 2 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni o dalla carica per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il trentesimo giorno antecedente quello fissato per la presentazione delle candidature.

4. Per gli editori di cui alla lettera p) del comma 2 la causa di ineleggibilità non ha effetto se l'interessato adotta misure idonee a determinare l'effettiva cessazione dalla posizione non oltre il trentesimo giorno antecedente quello fissato per la presentazione delle candidature.

5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

7. Non possono essere candidati coloro che si trovino in una delle condizioni ostative previste dall'articolo 15 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 18
Sottoscrizione liste di candidati

1. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 250 e da non più di 750 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti; da almeno 500 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 300.000 abitanti; da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 300.000 di abitanti. La sottoscrizione delle liste può essere effettuata anche dagli stessi sottoscrittori delle candidature nei singoli collegi uninominali, ricompresi nella circoscrizione, collegate alle liste medesime.

2. Nel caso in cui una lista di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale abbia ad essa collegate in via esclusiva candidature in tutti i collegi uninominali del territorio regionale, le medesime sottoscrizioni raccolte per la presentazione di queste ultime si ritengono sufficienti e valide ai fini della presentazione della lista stessa.

3. Le liste sono formate da un numero di candidati non superiore al doppio dei seggi assegnati in ragione proporzionale alla circoscrizione, con arrotondamento all'unità superiore. Della lista possono far parte anche candidati nei collegi uninominali della medesima circoscrizione, collegati alla lista stessa.

4. I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di precedenza, ai fini dell'espressione del voto di preferenza.

5. Al primo posto deve essere indicato il nome del capolista, che è il medesimo per ogni circoscrizione elettorale provinciale.

6. Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione, pena la nullità dell'elezione. Nessun candidato, ad eccezione del capolista, può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di una circoscrizione, pena la nullità dell'elezione.

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Art. 18
Incompatibilità dei consiglieri regionali

1. L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con le cariche:

a) di membro di una delle Camere o di un altro Consiglio regionale;

b) di membro del Parlamento europeo;

c) di ministro e sottosegretario di Stato;

d) di giudice ordinario della Corte di cassazione, di componente del Consiglio superiore della magistratura, di membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di magistrato del Tribunale superiore delle acque pubbliche, di magistrato della Corte dei conti, di magistrato del Consiglio di Stato, di magistrato della Corte costituzionale;

e) di presidente e di assessore provinciale;

f) di presidente e di assessore di comunità montana;

g) di sindaco e di assessore di un comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

2. Non può ricoprire la carica di consigliere regionale:

a) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza da parte della Regione o che dalla stessa riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 10 per cento del totale delle entrate dell'ente;

b) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento, consulente, socio, ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse della Regione, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate dalla Regione;

c) colui che ha lite pendente con la Regione, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità;

d) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato della Regione, ovvero di enti, istituti o aziende da essa dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso la Regione, l'ente, l'istituto o l'azienda e non ha ancora estinto il debito;

e) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Regione, ovvero verso ente, istituto o azienda da essa dipendente, è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, può essere soggetto ad espropriazione forzata, essendo decorsi i termini fissati dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;

f) colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante la Regione.

3. Le ipotesi di cui alle lettere c) e f) del comma 2 non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

4. Non costituiscono cause di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori della Regione, in virtù di una norma di legge, in connessione con il mandato elettivo.

5. Non può ricoprire la carica di consigliere regionale colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste dall'articolo 17.

Art. 19
Presentazione candidature e liste

1. Le candidature nei collegi uninominali e le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria dei rispettivi tribunali indicati nella tabella A, allegata alla presente legge, dalle ore 8 del decimo giorno alle ore 20 dell'undicesimo giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi; a tale scopo, per il periodo suddetto, le cancellerie della Corte d'appello e dei tribunali rimangono aperte quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20. 

2. Insieme con le liste dei candidati o le candidature nei collegi uninominali devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione delle candidature nei collegi uninominali e della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 17.

3. Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per le candidature nei collegi uninominali, la iscrizione nelle liste elettorali di comuni del collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, di sezioni elettorali di tali collegi.

4. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.

5. Deve inoltre essere presentata, sia per le liste dei candidati che per le candidature nei collegi uninominali, apposita dichiarazione, ai sensi del precedente articolo 3, comma 3, di collegamento ad un candidato alla carica di presidente della Regione, convergente con analoga dichiarazione resa da quest'ultimo.

6. La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Le stesse disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali.

7. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati né più di una candidatura di collegio uninominale.

8. Nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati o della candidatura nei collegi uninominali deve essere specificato con quale contrassegno depositato presso la cancelleria della Corte d'appello la lista o la candidatura nei collegi uninominali intenda distinguersi.

9. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 24.

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Sezione VI
Norme finali

Art. 19
Convalida degli eletti

1. Al Consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi 20 giorni dalla proclamazione

2. Il Consiglio regionale decide definitivamente, nelle forme previste dal suo regolamento, sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici elettorali di sezione o provinciali o all'Ufficio elettorale regionale durante la loro attività o posteriormente, nonché sulle proteste e i reclami trasmessi alla segreteria del Consiglio regionale entro il termine di quindici giorni dalla proclamazione degli eletti fatta dall'Ufficio elettorale regionale.

Art. 20
Deposito candidature e liste

1. La cancelleria della Corte d'appello o del tribunale circoscrizionale accerta l'identità personale del depositante e, nel caso in cui si tratti di persona diversa da quelle designate ai sensi dell'articolo 16 ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia è consegnata immediatamente al presentatore.

2. Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione delle candidature nei collegi uninominali, della lista dei candidati presentata e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla cancelleria stessa a ciascuna candidatura nei collegi uninominali e a ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione.

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Art. 20
Decadenza dalla carica di consigliere regionale

1. La perdita delle condizioni di eleggibilità o il verificarsi delle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge, sia esistenti al momento della elezione sia ad essa sopravvenute, importa la decadenza dalla carica di consigliere regionale.

2. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 17.

3. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità sopravvenuta o di incompatibilità.

4. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge il Consiglio regionale la contesta all'interessato.

5. Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenuta o di incompatibilità.

6. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni decorre dalla data di notificazione del ricorso.

7. Entro i dieci giorni successivi il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità sopravvenuta o di incompatibilità, invita il consigliere a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, l'opzione per la carica che intende conservare.

8. Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni il Consiglio lo dichiara decaduto. La deliberazione è notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

9. Contro la deliberazione adottata dal Consiglio è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

10. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

Art. 21
Adempimenti degli Uffici elettorali

1. L'Ufficio elettorale che riceve il deposito delle liste o delle candidature nei collegi uninominali, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle stesse:

a) ricusa le candidature nei collegi uninominali e le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai sensi dell'articolo 16;

b) ricusa le candidature nei collegi uninominali e le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso la cancelleria della Corte d'appello, ai termini degli articoli 13, 14 e 15;

c) verifica se le candidature nei collegi uninominali e le liste siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18, cancellando gli ultimi nomi.

d) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione;

e) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il 180° anno di età al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

f) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione

g) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentati si in altro collegio.

h) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e le liste di candidati che non siano collegate ad un candidato alla carica di presidente della Regione.

2. I delegati di ciascun candidato nei collegi uninominali e di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

3. L'Ufficio elettorale competente si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati dei candidati nei collegi uninominali e delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.

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Art. 21
Surrogazione degli eletti

1. Il seggio che rimanga vacante è attribuito al candidato che, nello stesso collegio e nella stessa lista, segue immediatamente l'ultimo eletto. Si applica l'articolo 16, comma 6.

Art. 22
Ricorsi ed ulteriori operazioni degli Uffici elettorali

1. Le decisioni dell'Ufficio elettorale, di cui all'articolo 21, sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati dei candidati nei collegi uninominali e di lista.

2. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati dei candidati nei collegi uninominali e di lista possono, entro 48 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio elettorale regionale.

3. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella cancelleria della Corte d'appello di Cagliari.

4. Ove il numero dei ricorsi presentati lo renda necessario, il presidente della Corte d'appello aggrega all'Ufficio elettorale regionale, per le operazioni di cui al presente articolo, altri consiglieri.

6. L'Ufficio elettorale regionale decide nei due giorni successivi.

7. Le decisioni dell'Ufficio elettorale regionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici elettorali circoscrizionali.

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Art. 22
Norma di rinvio

1. Sono disciplinate con apposita legge regionale ordinaria, per quanto non disposto dal  presente capo, le norme concernenti:

a) la costituzione e la composizione degli Uffici elettorali provinciali e dell'Ufficio elettorale regionale ed i compensi spettanti ai loro componenti;

b) i contrassegni di lista, le modalità per il loro deposito e le regole per la loro accettazione;

c) la designazione e le funzioni dei rappresentanti di lista;

d) le modalità di accettazione delle candidature, di sottoscrizione e di presentazione delle liste;

e) la verifica, da parte degli Uffici elettorali, del rispetto dei requisiti richiesti per la presentazione delle liste e la disciplina del relativo contenzioso;

f) la formazione degli Uffici elettorali di sezione;

g) le operazioni di votazione;

h) le operazioni degli Uffici elettorali di sezione concernenti lo scrutinio e la verbalizzazione dei risultati;

i) le operazioni degli Uffici elettorali provinciali concernenti lo spoglio delle schede non scrutinate dalle sezioni e il riesame di quelle contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

2. Nelle more dell'approvazione della legge di cui al comma 1 si applicano in via suppletiva, ed in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale), e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 23
Operazioni dell'Ufficio elettorale regionale

1. L'Ufficio elettorale regionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena deliberata la decisione definitiva, compie le seguenti operazioni:

a) stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei candidati nei collegi uninominali e delle liste, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare a ciascun candidato alla carica di presidente della Regione. I candidati alla Presidenza della Regione saranno riportati sulle schede e sui manifesti elettorali di ciascun collegio secondo l'ordine risultato dal sorteggio;

b) attribuisce, per ciascun collegio uninominale, il numero d'ordine da assegnare ad ogni candidato nel rispettivo collegio in relazione al numero d'ordine del candidato alla carica di presidente della Regione. a cui è collegato.

c) stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di cui alla lettera a), il numero d'ordine da assegnarsi ai contrassegni dei candidati e delle liste presentati. I contrassegni di ogni candidato saranno riportati sulle schede di votazione e sui manifesti, sopra al nominativo del candidato stesso, secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio; analogamente si procede per la stampa delle schede e del manifesto delle liste e dei relativi contrassegni;

d) comunica ai delegati di lista e di candidato nei collegi uninominali le definitive determinazioni adottate;

e) trasmette immediatamente alla Prefettura capoluogo della circoscrizione i nominativi dei candidati alla carica di presidente della Regione, dei candidati nei collegi uninominali e le liste ammessi, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso la cancelleria della Corte d'appello ai sensi dell'articolo 13, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui alla lettera f);

f) provvede, per mezzo della Prefettura capoluogo della circoscrizione, alla stampa - su distinti manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni - dei nominativi dei candidati alla carica di presidente della Regione, dei candidati nei singoli collegi uninominali e delle liste nonché alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione: una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione.

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CAPO II
ORGANI DELLA REGIONE

Sezione I
Il Presidente della Regione

Art. 23
Funzioni del Presidente della Regione

1. Il Presidente della Regione esercita le funzioni a lui attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

Art. 24
Rappresentanti di lista

1. Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata nelle forme previste dall'articolo 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, i delegati di cui all'articolo 17 e all'articolo 19, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'Ufficio di ciascuna sezione elettorale ed a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale, due rappresentanti del candidato nel collegio uninominale o della lista, uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere.

2. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdì precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione. 

3. L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla cancelleria del tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.

4. Per lo svolgimento del loro compito i delegati dei candidati nei collegi uninominali e di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla cancelleria del tribunale all'atto del deposito delle candidature nei collegi uninominali e delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle candidature nei collegi uninominali e delle liste.

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Art. 24
Incompatibilità

1. Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto, l'ufficio di Presidente della Regione è incompatibile con qualsiasi altro ufficio pubblico.

2. Si applicano inoltre al Presidente della Regione le ulteriori cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per i consiglieri regionali.

3. La sussistenza di una causa di incompatibilità o ineleggibilità è contestata al Presidente della Regione dal Consiglio regionale con deliberazione approvata a maggioranza assoluta.

4. Il Presidente della Regione ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare la causa di incompatibilità.

5. Entro i dieci giorni successivi il Consiglio delibera definitivamente e, ove a maggioranza assoluta ritenga sussistente la causa di incompatibilità, invita il Presidente della Regione a rimuoverla entro i successivi dieci giorni o, se del caso, ad esprimere entro lo stesso termine l'opzione per la carica che intende conservare.

6. Decorso inutilmente tale termine, la deliberazione è comunicata dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'esercizio del potere di rimozione previsto dall'articolo 50, comma 6, dello Statuto.

Art. 25
Prerogative dei rappresentanti di lista

1. Il rappresentante di ogni candidato nel collegio uninominale e di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'Ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

2. Il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

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Art. 25
Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione deve essere motivata e sottoscritta da almeno un quarto dei componenti il Consiglio; è discussa non prima di tre giorni ed entro dieci giorni dalla presentazione, è votata per appello nominale ed è approvata a maggioranza assoluta.

2. Non è consentita la votazione per parti né la presentazione di ordini del giorno.

Art. 26
Liste elettorali di sezione e tessera elettorale

2. La Commissione elettorale circondariale trasmette al Sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi.

3. In luogo dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, gli elettori, per l'esercizio del voto e l'espletamento delle operazioni ad esso connesse, si avvalgono della tessera elettorale nazionale (Modul. Interno pref. 70 ). Anche per le elezioni regionali, si applicano, pertanto, in quanto compatibili, le norme regolanti l'uso, la consegna, la sostituzione della suddetta tessera.

4. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a cura del sindaco, sono predisposte e consegnate a ciascun elettore apposite etichette autoadesive, da apporre sulla citata tessera elettorale nella sezione intitolata "CIRCOSCRIZIONI E COLLEGI ELETTORLI", contenenti l'indicazione della circoscrizione elettorale provinciale di riferimento, del collegio uninominale, il giorno e la fascia d'orario in cui è possibile esprimere il voto.

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Art. 26
Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica sono presentate dal Presidente della Regione per iscritto al Presidente del Consiglio, che ne dà comunicazione all'Assemblea entro tre giorni.

2. E' in facoltà del Presidente dimissionario rendere dichiarazioni all'Assemblea, che può comunque discutere sulle dimissioni nelle forme previste dal suo regolamento.

3. Le dimissioni del Presidente della Regione diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro comunicazione all'Assemblea.

Art. 27
Uffici elettorali di sezione

1. Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione:

a) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

b) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione;

c) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti, a norma dell'articolo 44;

d) tre copie del manifesto contenente i nominativi dei candidati nel collegio uninominale e tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione: una copia rimane a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;

e) i verbali di nomina degli scrutatori;

f) le designazioni dei rappresentanti dei candidati nel collegio uninominale e di lista, ricevute a norma dell'articolo 24, comma 2;

g) i pacchi delle schede che al sindaco sono stati trasmessi sigillati dalla Prefettura, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;

h) due urne;

i) due cassette o scatole per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;

l) un congruo numero di matite copiative per l'espressione del voto.

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Sezione II
La Giunta regionale

Art. 27
Composizione della Giunta regionale

1. La Giunta regionale è composta dal Presidente della Regione e da dodici assessori espressione di entrambi i sessi.

2. Gli assessori sono nominati e revocati dal Presidente della Regione. Gli atti di nomina e di revoca sono comunicati al Presidente del Consiglio, che ne dà tempestivamente notizia all'Assemblea. Su tali atti il Presidente della Regione può, e, se richiesto da un quarto dei consiglieri regionali, deve rendere dichiarazioni all'Assemblea, che può comunque discutere sull'argomento nelle forme previste dal suo regolamento.

3. Gli assessori che non siano consiglieri regionali prestano giuramento all'atto della nomina nelle forme previste per i consiglieri.

4. Qualora un assessore sia assente o impedito, il Presidente ne assume o ne affida ad altro Assessore, in via provvisoria, le funzioni. Di tale provvedimento e delle eventuali modifiche dà comunicazione al Consiglio.

5. Nel caso che un assessore cessi per qualsiasi motivo dalla carica, il Presidente, in via provvisoria, ne assume o ne affida ad altro assessore le funzioni fino alla nomina del nuovo assessore, che deve avvenire entro un mese dalla cessazione.

Art. 28
Schede

1. Le schede sono di carta consistente, di tipo e colore diverso per i collegi uninominali e per le circoscrizioni provinciali; sono fornite a cura e spese della Presidenza della Regione con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle C e D, allegate alla presente legge e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le candidature nei collegi uninominali e di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni dell'articolo 23.

2. Le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali riportano, contenuti in un apposito riquadro, sotto ad ogni contrassegno il cognome ed il nome del rispettivo candidato e sopra lo stesso contrassegno, anch'esso in apposito riquadro, il cognome e nome del candidato alla carica di presidente della Regione collegato.

3. Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano sopra ogni contrassegno, contenuto in apposito riquadro, il cognome e nome del candidato alla carica di presidente della Regione collegato e sotto, in altro riquadro, il cognome e nome del capolista ed una linea dove l'elettore può esprimere il voto di preferenza per uno dei candidati della medesima lista, scrivendone il cognome.

4. Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali debitamente piegate.

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Art. 28
Prima costituzione della Giunta regionale

1. All'inizio della legislatura, il Presidente della Regione procede alla costituzione della Giunta entro quindici giorni dalla sua proclamazione.

2. Nella seduta immediatamente successiva all'elezione del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di presidenza, il Presidente della Regione presenta all'Assemblea la Giunta regionale ed illustra il suo programma di governo. Sull'argomento l'Assemblea discute nelle forme previste dal suo regolamento.

Art. 29
Bolli e urne

1. I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva conforme al modello descritto nell'allegata Tabella E, sono forniti a cura e spese della Presidenza della Regione, sono di forma circolare, dal diametro di centimetri 3,5 e recano, nella semicirconferenza superiore, la scritta "PRESIDENZA DELLA REGIONE", nella semicirconferenza inferiore, la scritta "SERVIZIO ELETTORALE"; al centro, il gonfalone della Regione sarda e, sotto di esso, il relativo numero progressivo.

2. Le urne sono quelle fornite dal Ministero dell'Interno per l'elezione della Camera dei Deputati, ovvero, in mancanza, conformi ad esse.

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Art. 29
Il vicepresidente della Regione

1. Un assessore designato dal Presidente della Regione assume le funzioni di vicepresidente della Regione, ai sensi dell'articolo 35, comma secondo, dello Statuto. Ove manchi la designazione, le funzioni di vicepresidente sono svolte dall'assessore più anziano di età.

2. Il vicepresidente della Regione sostituisce il Presidente in caso di assenza o di temporaneo impedimento, nonché, fino alla proclamazione del nuovo Presidente, in caso di rimozione, impedimento permanente, morte o dimissioni del Presidente in carica.

Art. 30
Accertamenti

1. Entro venti giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il sindaco od un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta la esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni.

2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, ogni elettore può ricorrere al Prefetto, perché, ove ne sia il caso, provveda a fare eseguire, anche a mezzo di apposito commissario, le operazioni di cui al comma 1.

3. La Prefettura provvede ad inviare ai sindaci, insieme con i pacchi delle schede di votazione, i plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni, non oltre il terzo giorno antecedente quello dell'elezione.

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Art. 30
Incompatibilità degli assessori

1. Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto, l'ufficio di assessore è incompatibile con qualsiasi altro ufficio pubblico.

2. Si applicano inoltre agli assessori le cause di incompatibilità previste per i consiglieri regionali.

3. La sussistenza di una causa di incompatibilità è contestata dal Consiglio regionale al Presidente della Regione, che ne informa l'assessore interessato.

4. L'assessore ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare la causa di incompatibilità.

5. Entro i dieci giorni successivi il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, invita l'assessore a rimuoverla entro i successivi dieci giorni o, se del caso, ad esprimere entro lo stesso termine l'opzione per la carica che intende conservare.

6. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio delibera la decadenza dell'assessore. Si applica l'articolo 27, comma 5.

Art. 31
Composizione e nomina degli Uffici elettorali di sezione

1. In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario.

2. La nomina dei presidenti di seggio deve essere effettuata dal presidente della Corte d'appello di Cagliari entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione fra quei cittadini iscritti all'elenco di cui al successivo comma e che, a giudizio del presidente medesimo, siano idonei all'ufficio, esclusi gli appartenenti alle categorie elencate nell'articolo 32.

3. Presso la cancelleria della Corte d'appello di Cagliari, è tenuto al corrente, in conformità al le norme stabilite dal Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'interno in relazione al procedimento elettorale per il rinnovo della Camera dei Deputati, un elenco di persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

4. Entro il quindicesimo giorno precedente quello della votazione, il presidente della Corte d'appello trasmette ad ogni comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni.

5. In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato.

6. Delle designazioni è data notizia ai magistrati ed ai cancellieri, vice cancellieri e segretari degli Uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici; agli altri designati, mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di pretura o dagli uscieri degli uffici di conciliazione o dai messi comunali.

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Art. 31
Incompatibilità tra gli uffici di assessore e di consigliere

1. L'ufficio di assessore è incompatibile con quello di consigliere regionale.

2. Il consigliere regionale nominato assessore, che non rinunci formalmente alla nomina entro tre giorni dalla sua comunicazione, è sostituito per il periodo del suo mandato dal candidato primo dei non eletti secondo quanto previsto dall'articolo 21.

Art. 32
Requisiti componenti dell'Ufficio elettorale di sezione

1. Gli scrutatori sono nominati secondo le norme di cui all'articolo 6 della Legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni.

2. Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'Ufficio elettorale, dal presidente di esso, fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione superiore.

3. Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;

b) dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;

c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;

d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;

e) i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, nonché i loro parenti affini entro il quarto grado;

f) i dipendenti dell'Amministrazione regionale addetti al servizio elettorale;

g) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

4. L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

5. Lo scrutatore che assume le funzioni di vicepresidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento.

6. Tutti i membri dell'Ufficio, compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

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Art. 32
Funzionamento della Giunta

1. Le deliberazioni della Giunta non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti.

2. Le altre norme sul funzionamento della Giunta sono adottate con legge regionale ordinaria.


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