CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 350/A
presentata dai Consiglieri regionali
FLORIS - TUNIS - BUSINCO
il 30 settembre 2002
Nuove norme sul sistema di rappresentanza e sull'elezione degli organi di governo della Comunità autonoma di Sardegna
ARTICOLI DAL N. 65 AL N. 87
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
TITOLO: Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione e forma di governo della Regione
Art. 65
Ultimazione delle operazioni1. Le operazioni di cui all'articolo 58 e, successivamente, quelle di scrutinio e di cui all'articolo 63, devono essere iniziate subito dopo la chiusura della votazione, proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore 14 del giorno seguente.
2. Se per causa di forza maggiore l'Ufficio non possa ultimare le anzidette operazioni nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 14 del martedì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la cassetta contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l'urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un plico le schede residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta o dell'urna, le liste indicate nel comma 2 dell'articolo 57 e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali.
3. Alla cassetta, all'urna ed al plico devono apporsi le indicazioni del collegio e della sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio e quello dei rappresentanti dei candidati nel collegio uninominale e di lista che vogliano aggiungere il proprio, nonché le firme del presidente e di almeno due scrutatori.
4. La cassetta, l'urna ed il plico, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito portati nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione e consegnate al cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile.
5. In caso di inadempimento, si applica la disposizione del comma 7 dell'articolo 67.
. . Art. 66
Verbale delle operazioni1. Il verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione è redatto dal segretario in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio e dai rappresentanti dei candidati nel collegio uninominale e delle liste presenti.
2. Nel verbale dev'essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge e deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano stati o non attribuiti provvisoriamente alle liste o ai candidati) e delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli.
3. Il verbale é atto pubblico.
. . Art. 67
Risultato1. Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, del quale fa compilare un estratto, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito alla presidenza della Regione ed alla Prefettura, tramite il comune. Il verbale è poi immediatamente chiuso in un plico, che dev'essere sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti dei candidati nel collegio uninominale e delle liste presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente.
2. Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e i documenti di cui al quarto comma dell'articolo 63 al sindaco del comune, il quale provvede al sollecito inoltro alla cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione.
3. La cancelleria del tribunale provvede all'immediato inoltro alla cancelleria della Corte d'appello di Cagliari dei plichi e dei documenti previsti dal comma 2, nonché delle cassette, delle urne, dei plichi e degli altri documenti di cui all'articolo 64.
4. L'altro esemplare del suddetto verbale è depositato, nella stessa giornata, nella Segreteria del comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della regione ha diritto di prenderne conoscenza.
5. Il plico delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo 64, commi 2, 3 e 4, viene subito portato, da due membri almeno dell'Ufficio della sezione, al cancelliere del tribunale, il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo del tribunale e la propria firma e redige verbale della consegna.
6. Le persone incaricate del trasferimento degli atti e documenti di cui ai commi 2, 3 e 4 e 5 sono personalmente responsabili del recapito di essi; è vietato ogni stazionamento o tramite non previsto dalle citate disposizioni.
7. Qualora non si sia adempiuto a quanto prescritto nei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, il presidente del tribunale, ovvero il presidente della Corte d'appello di Cagliari, può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino.
8. Le spese tutte per le operazioni indicate in questo e negli articoli precedenti sono anticipate dal comune e rimborsate dall'amministrazione regionale.
. . Art. 68
Operazioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale1. L'Ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai termini dell'articolo 12, procede, entro quarantotto ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:
a) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità dell'articolo 65, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 51, 52, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65 e 66 ;
b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.
2. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo - viene allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 4 dell'articolo 71.
3. Un estratto del verbale contenente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione.
. . Art. 69
Collegi uninominali e cifre elettorali1. L'Ufficio elettorale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 68, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
a) determina, in conformità ai risultati accertati, la cifra elettorale individuale di ciascun candidato alla carica di presidente della Regione, avendo cura di sommare i voti riportati da ciascuno in ogni sezione della circoscrizione e calcolati nei modi di cui all'articolo 63;
b) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;
c) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto, ai sensi della lettera a), un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, semprechè tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto;
d) determina, ai fini di cui all'articolo 73, la cifra individuale di ogni candidato di ciascuna lista della circoscrizione, disponendo le cifre individuali così ottenute in ordine decrescente;
e) determina, ai fini di cui all'articolo 84, comma 2, la cifra individuale di ogni candidato presentatosi in uno dei collegi uninominali della circoscrizione e non proclamato eletto ai sensi del numero 1) del presente comma. Tale cifra viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti nel collegio uninominale;
f) determina la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali non proclamati eletti collegati ai sensi della lettera b) del presente articolo, alla medesima lista, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età;
g) comunica all'Ufficio elettorale regionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale individuale di ciascun candidato alla carica di presidente della Regione, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista, la cifra individuale di ogni candidato nonché, ai fini di cui all'articolo 72, il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista.
. . Art. 70
Pronunce dell'Ufficio elettorale circoscrizionale1. L'Ufficio centrale circoscrizionale pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri.
2. Ad eccezione di quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 68, circa il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, è vietato all'Ufficio elettorale circoscrizionale di deliberare, o anche di discutere, sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste e gli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza.
3. Non può essere ammesso nell'aula dove siede l'Ufficio elettorale circoscrizionale l'elettore che non presenti ogni volta la tessera elettorale che ne comprovi l'iscrizione nelle liste del collegio.
4. Nessun elettore può entrare armato.
5. L'aula dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo: il compartimento in comunicazione immediata con la porta d'ingresso è riservato agli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'Ufficio elettorale circoscrizionale ed ai rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e delle liste dei candidati.
6. Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli può, inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, ferme le disposizioni del comma 2 dell'articolo 25, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e delle liste dei candidati.
. . Art. 71
Verbale dell'Ufficio elettorale circoscrizionale1. Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale, si deve redigere in triplice esemplare il processo verbale che, seduta stante, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista presenti.
2. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, nonché tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale alla segreteria del Consiglio regionale, la quale ne rilascia ricevuta.
3. Il secondo esemplare è immediatamente inviato all'Ufficio elettorale regionale, per il tramite del cancelliere della Corte d'appello di Cagliari, che ne rilascia ricevuta.
4. Il terzo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.
. . Articolo 72
Adempimenti dell'Ufficio regionale1. L'Ufficio elettorale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici elettorali circoscrizionali, facendosi assistere dal cancelliere e, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
a) determina la cifra elettorale individuale regionale di ciascun candidato alla carica di presidente della Regione. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali individuali conseguite da ciascun candidato nelle singole circoscrizioni;
b) proclama eletto presidente della Regione il candidato che in seguito alle operazioni di cui alla lettera a) ha conseguito la maggiore cifra elettorale individuale regionale;
c) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate alla medesima candidatura alla carica di presidente della Regione. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno ovvero dal medesimo gruppo di liste;
d) individua quindi le liste o i gruppi di liste collegate alla medesima candidatura alla carica di presidente della Regione che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi;
e) tra le liste e i gruppi di liste di cui alla lettera d) procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali regionali delle liste e dei gruppi di liste di cui alla lettera d) per il numero di seggi da attribuire in ragione proporzionale, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte razionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista o gruppo di liste ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista o gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste o gruppi di liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste o gruppi di liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
f) nei limiti dei seggi attribuiti a ciascuna lista o gruppo di liste, proclama in primo luogo eletti consiglieri regionali i candidati alla presidenza della Regione, non risultati eletti, collegati ad una o più liste le quali abbiano avuto attribuito almeno un seggio. In caso di gruppi di liste collegate, il seggio attribuito al candidato alla presidenza non eletto è sottratto dai seggi complessivamente assegnati al gruppo di liste medesimo;
g) nell'ambito di ciascun gruppo di liste, i seggi complessivamente restanti a seguito delle operazioni di cui alla lettera f) sono ripartiti fra esse dividendo la cifra elettorale regionale del gruppo di liste per il numero dei seggi attribuitigli, ottenendo così il quoziente di ripartizione, per il quale non si tiene conto dell'eventuale parte frazionaria. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera dell'ulteriore quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
h) proclama quindi eletti consiglieri regionali i capilista delle liste che abbiano avuto assegnato almeno un seggio;
i) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi così assegnati e restanti alle varie liste, a seguito delle operazioni di cui alle lettere precedenti. A tal fine si procede in primo luogo alla assegnazione dei seggi in ogni circoscrizione attribuendo a ciascuna lista tanti seggi quanti quozienti circoscrizionali interi essa abbia conseguito in quella circoscrizione. Il quoziente circoscrizionale è dato dalla divisione tra la somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nella circoscrizione dalle liste ammesse al riparto proporzionale dei seggi e il numero dei seggi da assegnare nella circoscrizione in ragione proporzionale. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista sino alla attribuzione di tutti i seggi spettanti alla circoscrizione. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla circoscrizione di minore dimensione demografica. Nella assegnazione dei seggi non si prendono più in considerazione le liste che abbiano già ottenuto tutti i seggi ad esse spettanti in base ai calcoli di cui alle precedenti lettere. Al termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente rimangano ancora da assegnare ad una lista sono attribuiti alla lista stessa nelle circoscrizioni ove essa abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non abbiano già dato luogo alla attribuzione di seggi.
2. L'Ufficio elettorale regionale provvede a comunicare ai singoli Uffici elettorali circoscrizionali il numero dei seggi restanti assegnati a ciascuna lista.
3. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale invia attestato al presidente della Regione ed ai consiglieri regionali proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale del Consiglio regionale nonché alla Presidenza della Regione.
4. Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale del Consiglio regionale la quale ne rilascia ricevuta, l'altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte d'appello.
. . Art. 73
Adempimenti dell'Ufficio elettorale circoscrizionale1. Il presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio elettorale regionale le comunicazioni di cui all'articolo 72, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo l'ordine progressivo decrescente di cifra elettorale individuale. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 69, primo comma, lettera b), proclama eletti i candidati che lo seguono in graduatoria.
2. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale invia attestato ai consiglieri regionali proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale del Consiglio regionale nonché alla Presidenza della Regione.
. . TITOLO VII
DELLE NORME FINALIArt. 74
Vacanza, elezioni suppletive e surroghe1. Quando, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, resti vacante il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 69, comma 1, lettera b), il presidente del Consiglio regionale ne dà immediata comunicazione al presidente della Regione perché si proceda ad elezioni suppletive nel collegio interessato. I comizi sono convocati con decreto del presidente della Regione, su deliberazione della Giunta regionale, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura. Le elezioni suppletive sono indette entro sessanta giorni dalla data della vacanza, dichiarata dall'organo di verifica dei poteri.
2. Il consigliere regionale eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza naturale prevista dalla presente legge o con l'anticipato del Consiglio regionale.
3. Il seggio attribuito ai sensi degli articoli 72, comma 1, lettere f) ed h), e 73, comma 1, che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della relativa circoscrizione al candidato che nella lista ha riportato la più alta cifra individuale, salvo il disposto dell'articolo 72, comma 1, lettera h).
. . Art. 75
Convalida degli eletti1. Al Consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Esso pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente.
2. I voti delle sezioni, le cui operazioni siano annullate, non hanno effetto.
3. Le proteste e i reclami non presentati agli Uffici delle sezioni o all'Ufficio centrale devono essere trasmessi alla Segreteria del Consiglio regionale entro il termine di quindici giorni dalla proclamazione fatta dall'Ufficio elettorale. La Segreteria ne rilascia ricevuta.
4. Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione.
. . Art. 76
Dimissioni1. E' riservata al Consiglio regionale la facoltà di ricevere e accettare le dimissioni dei propri membri.
. . Art. 77
Rinuncia indennità1. Non è ammessa rinuncia o cessione dell'indennità spettante ai consiglieri regionali a norma dell'articolo 26 dello Statuto speciale per la Sardegna.
. . Art. 78
Ufficio di Presidenza provvisorio1. In relazione al disposto dell'articolo 19 dello Statuto speciale per la Sardegna, la costituzione dell'Ufficio provvisorio di Presidenza del Consiglio regionale ha luogo in conformità alle norme del regolamento interno del Consiglio medesimo.
. . Art. 79
Straordinario del personale1. Il personale dell'Amministrazione regionale adibito agli adempimenti connessi allo svolgimento delle elezioni regionali può essere autorizzato, previa deliberazione della Giunta regionale, in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di ottanta ore mensili e comunque non oltre la concorrenza di ottomila ore complessive nel periodo compreso tra i sessanta giorni antecedenti il giorno in cui possono essere indette le consultazioni elettorali e i trenta giorni successivi al giorno delle consultazioni stesse.
. . Art. 80
Norma di rinvio1. Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.
. . Art. 81
Abrogazione di norme1. La legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale) è abrogata.
. . TITOLO VIII
DELLA FORMA DI GOVERNOArt. 82
Organi della Regione1. Il Consiglio regionale è il depositario della volontà dei cittadini e del potere sovrano della Comunità autonoma della Sardegna, che per essi esercita nel rispetto delle prerogative attribuitegli dallo Statuto.
2. Ad esso spettano le funzioni legislative e regolamentari della Regione, nonché l'indirizzo generale della politica regionale e il controllo sull'attività dell'organo esecutivo.
3. Il Presidente della Regione, la Giunta regionale e gli Assessori sono organi esecutivi della Comunità autonoma della Sardegna.
4. Al presidente spetta la conduzione politica della Regione, entro i limiti delle competenze ad esso attribuite dalla legge regionale, avvalendosi di dodici Assessori, da lui nominati entro quindici giorni dalla sua elezione, preposti ciascuno ad un ramo dell'amministrazione.
. . Art. 83
Competenze degli organi di governo1. Con apposita legge il Consiglio regionale provvede ad attribuire le rispettive competenze al Presidente della Regione, alla Giunta regionale e agli Assessori, stabilendo le modalità di esercizio delle loro funzioni.
. . Art. 84
Mozioni di sfiducia individuali e collettive1. Il Consiglio regionale può, con apposita mozione motivata, a maggioranza dei propri componenti, sfiduciare uno o più Assessori.
2. In tal caso il Presidente della Regione deve provvedere alla sostituzione degli Assessori sfiduciati entro quindici giorni dall'approvazione della mozione.
. . Art. 83
Competenze degli organi di governo1. Con apposita legge il Consiglio regionale provvede ad attribuire le rispettive competenze al Presidente della Regione, alla Giunta regionale e agli Assessori, stabilendo le modalità di esercizio delle loro funzioni.
. . Art. 84
Mozioni di sfiducia individuali e collettive1. Il Consiglio regionale può, con apposita mozione motivata, a maggioranza dei propri componenti, sfiduciare uno o più Assessori.
2. In tal caso il Presidente della Regione deve provvedere alla sostituzione degli Assessori sfiduciati entro quindici giorni dall'approvazione della mozione.
. . Art. 85
Incompatibilità temporanea1. I consiglieri regionali nominati Assessori cessano temporaneamente dal loro ufficio consiliare per la durata dell'incarico assessoriale.
2. In loro sostituzione, per il detto periodo, subentrano i candidati non eletti nei modi di cui all'articolo 74, comma 3. Per i consiglieri eletti nei collegi uninominali subentra, invece, dalla medesima lista, il primo candidato non eletto della graduatoria formata ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 69.
3. Cessato per qualsiasi ragione l'incarico assessoriale, essi riprendono automaticamente possesso del loro ufficio consiliare e i consiglieri subentrati in loro vece decadono.
. . Art. 86
Sfiducia costruttiva1. Per non più di due volte nell'arco di una legislatura, può essere presentata una mozione di sfiducia costruttiva nei confronti del presidente della Regione.
2. La mozione, motivata e presentata da almeno un terzo dei consiglieri regionali, deve contenere l'indicazione del candidato proposto alla carica di presidente della Regione.
3. In caso la mozione sia approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, il candidato in essa proposto è proclamato eletto Presidente della Regione.
4. Con il medesimo strumento previsto dal presente articolo può procedersi alla sostituzione del Presidente della Regione, che sia stato comunque rimosso, colpito da impedimento permanente, deceduto o che si sia dimesso.
. . Art. 87
Scioglimento del Consiglio regionale1. L'approvazione di una mozione motivata di sfiducia nei confronti del presidente della Regione eletto con le modalità di cui all'articolo 85, comporta la caduta della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale.
2. Le dimissioni contestuali dei tre quarti dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento dello stesso e l'avvio del procedimento elettorale.
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