CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 264
presentata dai Consiglieri regionali
LIORI - MURGIA - BIGGIO - CARLONI - CORDA - DIANA - FRAU - LOCCI - SANNA Noemi - USAI
il 16 ottobre 2001
Istituzione del servizio idrico integrato e regolazione ottimale delle risorse idriche
RELAZIONE DEI PROPONENTI
La Regione Sardegna per l'attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, aveva emanato la legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, mediante la quale era stato delimitato un unico ambito territoriale ottimale comprendente tutta l'isola.
Venivano inoltre stabilite le norme per la costituzione della "Autorità d'ambito" ed i relativi ordinamenti e competenze, rinviandosi però l'avvio della procedura di costituzione alla predisposizione, entro sei mesi, da parte della Giunta regionale del relativo schema di statuto. Tale schema non è stato predisposto.
Veniva altresì rinviata ad apposita legge, che avrebbe dovuto essere approvata pure entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge regionale n. 29 del 1997, la disciplina delle forme e modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del personale di cui all'articolo 12, comma 3, della Legge n. 36 del 1994. Questa legge non è stata approvata.
La legge regionale n. 29 del 1997 nulla dispone in merito all'adozione della "Convenzione tipo" e relativo disciplinare, da adottare a norma dell'articolo 11 della Legge n. 36 del 1994; non detta i criteri per la predisposizione del programma degli interventi, come stabilito al comma 3 dell'articolo 11 della stessa Legge n. 36; non definisce i criteri per la concessione della "salvaguardia" a norma del comma 4 dell'articolo 9.
Essendo trascorsi ben oltre tre anni dalla entrata in vigore della Legge regionale n. 29 senza che la medesima abbia trovato applicazione ed in considerazione del grande interesse pubblico alla istituzione del servizio idrico integrato, stanti le ricadute che a ciò conseguiranno sia in termini di qualità della vita che di occupazione, conseguente quest'ultima agli investimenti, sia pubblici che privati, che verranno movimentati, è necessaria l'emanazione di una nuova legge, sostitutiva della n. 29 manifestatasi palesemente inadeguata.
Nella formazione della presente proposta di legge è stato tenuto conto delle esperienze maturate nelle altre regioni, della evoluzione della legislazione italiana in materia di servizi pubblici locali nel frattempo intervenuta, nonché dello sviluppo delle normative europee nella medesima materia - particolarmente nel settore dell'acqua - e quindi della Comunicazione della Commissione n. 0477 del 26 luglio 2000, in materia di politiche di tariffazione per una gestione più sostenibile delle riserve idriche, e della Direttiva del Parlamento Europeo n. 60 del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.
La proposta di legge si compone di cinque Capi.
Nel Capo I sono indicati anzitutto, all'articolo 1, l'oggetto e le finalità, definiti in armonia con la lettera e lo spirito della Legge 5 gennaio 1994, n. 36.
Vengono poi delimitati, con l'articolo 2, in luogo dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) unico stabilito nella legge regionale n. 29 del 97, quattro ambiti, corrispondenti alle quattro province isolane. La scelta di riferire gli ambiti ai confini provinciali, peraltro adottata in altre regioni - come la Calabria, la Sicilia, la Lombardia, trova la propria logica nel fatto che, come si vedrà in seguito, le condizioni geomorfologiche ed idrologiche della Sardegna impongono la creazione di un gestore regionale della risorsa idrica e dei grandi trasferimenti d'acqua. A questo punto, la costituzione di ATO provinciali presenta tutti i vantaggi derivanti dalla semplificazione della composizione dell'Autorità d'ambito, facilitata anche, come suggerisce la comparazione con altre regioni, dall'esistenza di consolidati rapporti fra i comuni e la Provincia che svolge i compiti organizzatori.
Vi è inoltre da rilevare che ciascuna Provincia, operando singolarmente, risulta facilitata nei rapporti con la Cassa depositi e prestiti, la quale potrà anticipare, senza fideiussione, i finanziamenti sul Fondo della progettualità, da utilizzare per la ricognizione e per la redazione del programma degli interventi (questi finanziamenti, ottenibili in poche settimane dalla domanda, hanno scadenza quinquennale e non sono gravati da interessi; la restituzione avverrà a cura dell'Autorità d'Ambito (AATO), utilizzando pro quota il canone dovuto dal gestore del SII a compenso della concessione d'uso delle infrastrutture). I confini delle AATO possono comunque essere modificati su richiesta congiunta delle Province interessate.
L'articolo 3 detta, quale forma della AATO, il Consorzio costituito fra tutti gli enti locali; lo schema di statuto è contenuto nell'allegato "A" alla proposta di legge.
Alla AATO viene conferita personalità giuridica di diritto pubblico.
Il termine della costituzione di ciascuna AATO è stabilito in quattro mesi decorrenti dalla entrata in vigore della presente legge, pena l'attivazione di poteri sostitutivi mediante Commissario ad acta.
L'articolo 4 definisce le funzioni e le competenze della AATO, secondo la Legge n. 36 del 1994.
E' aggiunto, peraltro, il compito di diffondere la cultura per il corretto uso dell'acqua.
Nel Capo II sono definite anzitutto, all'articolo 5, le funzioni regionali di programmazione e controllo.
Con l'articolo 6 è stabilita la costituzione di una società a prevalente capitale pubblico, nella quale la Regione avrà la maggioranza relativa, per la gestione delle grandi strutture di captazione e accumulo, nonché dei relativi trasferimenti della risorsa.
Questa società corrisponde alla necessità dell'utilizzo della risorsa in una visione regionale, imposta dalle particolari condizioni strutturali, geologiche, idrologiche e climatiche dell'isola, nonché dall'ovvia necessità tecnica della gestione unitaria (e del completamento) delle grandi infrastrutture di produzione, trattamento, accumulo e trasferimento.
In questa società è prevista, a fianco dell'utilizzo dell'Ente Autonomo del Flumendosa, l'immissione di imprese private opportunamente individuate a mezzo gara.
Il Capo III concerne la gestione del servizio idrico integrato.
Nell'articolo 7 sono dettate le disposizioni per l'organizzazione della gestione del SII, stabilendo, in particolare, i criteri per l'eventuale "salvaguardia" delle aziende pubbliche esistenti in ciascun ATO. Tale salvaguardia è comunque limitata a cinque anni, anche se in altre regioni, come la Toscana o l'Umbria, il corrispondente termine è triennale.
Le concessioni affidate dopo l'entrata in vigore della legge 36, e quindi in violazione della medesima, decadono con l'istituzione del servizio idrico integrato nell'ATO.
L'articolo 8 stabilisce il termine di sei mesi per l'affidamento della gestione del SII, pena la nomina di un Commissario regionale straordinario con poteri di surroga.
L'articolo 9, - Tariffe, in sintesi, stabilisce:
- sino all'attuazione del SII le tariffe vengono determinate secondo le norme C.I.P.E;
- con l'istituzione del SII, la tariffa è determinata, modulata ed aggiornata annualmente dall'AATO;
- la tariffa all'ingrosso che applicherà la società regionale di cui all'articolo 6 nei confronti dei gestori sarà determinata in base ai costi reali.
Il Capo IV comprende unicamente l'articolo 10 - Trasferimento del personale.
In esso si tiene conto del disposto dell'articolo 12.3 della Legge n. 36, nel quale era stabilito il termine del 31 dicembre 1992, ma anche del grande tempo trascorso dalla entrata in vigore della Galli.
Si tiene conto altresì della necessità tecnico, economica di non gravare le strutture del gestore con personale eccedente l'organico ottimale.
Le disposizioni formulate contemperano tutte queste esigenze.
Nel Capo V, costituito dal solo articolo 11, è preso in considerazione l'Ente Autonomo del Flumendosa, ente strumentale della Regione, per il quale la concessione della salvaguardia comporterebbe, alla scadenza del quinquennio, la liquidazione.
Le capacità presenti in esso ne impongono invece l'utilizzo sine die nella gestione degli accumuli, delle captazioni, della potabilizzazione e dei grandi trasferimenti. L'Ente del Flumendosa, pertanto, verrà conferito dalla Regione nella società di cui all'articolo 6, il cui atto costitutivo e statuto definiranno il miglior utilizzo delle strutture e di tutto il personale.
L'ultimo Capo è il VI, contenete le norme finali e transitorie.
L'articolo 12 demanda al Consiglio di costituire, su disegno della Giunta, un organo di garanzia a tutela degli utenti. Il medesimo potrà assumere la forma di un "Garante", ovvero di una Commissione, ovvero altra struttura da definire comunque entro un anno.
L'articolo 13 indirizza le AATO all'utilizzo dei convenientissimi finanziamenti della Cassa DD.PP. e stabilisce un finanziamento regionale di lire 1.000.000.000.
L'articolo 14 contiene l'abrogazione della legge regionale n. 29 del 1997.
L'articolo 15 contiene l'entrata in vigore.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
CAPO I
AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E AUTORITÀ D'AMBITOArt. 1
Oggetto e finalità1. In attuazione delle disposizioni della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, la presente legge:
a) delimita gli ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio idrico integrato;
b) disciplina la cooperazione tra gli enti locali ricadenti in ciascun ambito ottimale;
c) adotta la Convenzione tipo e relativo disciplinare, ai quali dovranno attenersi le autorità d'ambito per regolare i propri rapporti con i soggetti gestori del servizio idrico integrato;
d) detta i criteri e gli indirizzi per la predisposizione, da parte delle Autorità d'ambito, del programma degli interventi e relativi piano finanziario e connesso modello gestionale ed organizzativo, per assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge;
e) stabilisce i criteri per la valutazione della efficienza, efficacia ed economicità delle capacità gestionali degli organismi esistenti, ai quali dovranno attenersi le Autorità d'ambito ai fini della concessione della salvaguardia, stabilita al comma 4 dell'articolo 9 della Legge n. 36 del 1994. Tale salvaguardia non potrà comunque eccedere la durata di anni cinque;
f) dispone la costituzione di una società a prevalente capitale regionale per la gestione dei grandi trasferimenti idrici nella regione e per garantire su tutto il territorio regionale l'equilibrio del bilancio idrico e la gestione della risorsa secondo criteri di solidarietà e di difesa dell'ambiente, in attuazione della Legge n. 36 del 1994 e della Legge n. 183 del 1989.
2. La gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di adduzione e di distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, è affidata ad un unico gestore per ambito, salvo quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, e dall'articolo 10, comma 3, della legge n. 36 del 1994.
Art. 2
Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali - Interferenze fra gli ATO1. In applicazione dell'articolo 8, comma 1, della Legge n. 36 del 1994 e in attuazione di quanto previsto all'articolo 1, comma 1, lettera a), il territorio regionale è delimitato in quattro Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), i cui confini territoriali coincidono con quelli delle Province e sono denominati:
a) ATO n. 1, denominato "Cagliari";
b) ATO n. 2, denominato "Nuoro";
c) ATO n. 3, denominato "Oristano";
d) ATO n. 4, denominato "Sassari".
2. Su istanza congiunta delle amministrazioni provinciali interessate, i confini degli ATO possono essere modificati, con provvedimento della Giunta regionale, al fine di ottimizzare la gestione del servizio.
3. Eventuali interferenze tra i servizi idrici di ATO diversi, con particolare riguardo all'uso comune di infrastrutture, sono regolate da apposite convenzioni tra le Autorità d'ambito interessate, sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta regionale.
Art. 3
Costituzione delle Autorità d'ambito1. In esecuzione del disposto dell'articolo 9, comma 3, della Legge n. 36 del 1994, le forme e i modi della cooperazione fra gli enti locali ricadenti in ciascun ATO sono disciplinati come segue:
a) la Provincia e i comuni costituenti ciascun ATO, entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, costituisco un Consorzio denominato "Autorità d'ambito";
b) i compiti di organizzazione della Autorità d'ambito sono demandati al Presidente della Provincia, al quale compete la definizione dell'Atto costitutivo e dello Statuto - sulla base dello schemaallegato sub "A" alla presente legge - e la convocazione dell'Assemblea dei sindaci;
c) il Consorzio verrà costituito non appena i Consigli Comunali della maggioranza numerica dei Comuni compresi nell'ATO lo avranno approvato, fermo restando l'obbligo di partecipazione al Consorzio di tutti i Comuni compresi nell'ATO;
d) trascorsi quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge senza che l'Autorità d'ambito sia stata costituita, a ciò provvederà un Commissario ad acta, nominato dal Presidente della Regione. Le spese per il commissariamento e per l'attività del Commissario saranno a carico del bilancio della Autorità d'ambito interessata. Anche nei confronti dei Comuni che, nello stesso termine di 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, non avranno approvato lo statuto del Consorzio - Autorità d'ambito, si procederà mediante Commissario ad acta nominato dal Presidente della Regione.
2. Il Consorzio - Autorità d'ambito è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.
CAPO II
FUNZIONI REGIONALI - GRANDI TRASFERIMENTI DI ACQUAArt. 4
Competenze delle Autorità d'ambito1. L'Autorità d'ambito svolge tutte le funzioni di programmazione, organizzazione, tariffazione e controllo dei servizi affidati al gestore del servizio idrico integrato.
2. Tali funzioni riguardano in particolare:
a) l'organizzazione della ricognizione delle infrastrutture di acquedotto, fognatura e depurazione esistenti. La ricognizione è effettuata con la finalità di consentire la messa a punto della Convenzione di gestione e relativo disciplinare, sulla base della Convenzione tipo allegata alla presente legge sub "B";
b) la predisposizione, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati nell'allegato "C", del programma degli interventi necessari per assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti nella presente legge. Il programma degli interventi è accompagnato dal piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo;
c) la determinazione e l'aggiornamento annuale - sulla base del disposto dell'articolo 13 della Legge n. 36 del 1994 e della tariffa di riferimento approvata con Decreto del Ministro dei lavori pubblici 1° agosto 1996 - della tariffa d'ambito, provvedendo alla relativa modulazione per fasce economiche e per categorie di utenza;
d) la scelta della forma di gestione fra quelle ammissibili contemplate all'articolo 113 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 2000;
e) l'affidamento del servizio idrico integrato, secondo le leggi vigenti e sulla base del piano d'ambito predisposto;
f) l'aggiornamento periodico del programma degli interventi, prendendo anche in considerazione le proposte avanzate dal gestore;
g) il controllo sulle attività affidate al gestore, con verifica, in particolare, dei livelli dei servizi e della realizzazione del Programma degli interventi, che debbono essere conformi al contenuto della convenzione e relativo disciplinare.
3. Svolge iniziative per la diffusione della cultura su un uso delle acque indirizzato al risparmio e al rinnovo delle risorse, per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geo-morfologici e gli equilibri idrologici.
Art. 5
Funzioni regionali1. La Regione esercita funzioni di programmazione sulla base degli indirizzi stabiliti nelle norme regionali di sviluppo e nei piani di utilizzo delle acque.
2. La Regione esercita altresì funzioni di controllo attenenti alla compatibilità dei programmi di interventi predisposti dalle Autorità d'ambito con gli obiettivi stabiliti dalla Regione medesima.
3. Per permettere lo svolgimento delle funzioni di programmazione e controllo, le Autorità d'ambito forniscono di propria iniziativa alla Regione tutti i dati necessari, o comunque da quest'ultima richiesti.
4. La Regione coordina l'attività dei privati concessionari di acque pubbliche per usi civili ed industriali con l'attività della società di cui all'articolo 6.
Art. 6
Società di gestione dei grandi trasferimenti idrici1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire una società a prevalente capitale pubblico, per garantire su tutto il territorio dell'isola l'equilibrio del bilancio idrico e la corretta priorità negli usi, in attuazione di quanto previsto nelle Leggi nn. 1775 del 1933, 36 del 1994 e 183 del 1989. Questa società verrà costituita entro il termine di sei mesi decorrente dall'entrata in vigore della presente legge.
2 . Alla società di cui al comma 1 sarà affidata la gestione di tutte le infrastrutture acquedottistiche all'uopo individuate a mezzo di ricognizione effettuata dall'Ente Autonomo del Flumendosa nel termine di 90 giorni decorrente dall'entrata in vigore della presente legge, nonché la realizzazione e gestione delle relative ulteriori opere idriche di produzione, ivi compresa l'esecuzione ed il completamento di invasi, di adduttori e di ogni altra opera connessa.
3. Alla società di cui al comma 1 partecipano:
a) la Regione, con quota di maggioranza relativa;
b) le Autorità d'ambito, con quote paritetiche, stabilite in modo che la quota della Regione, sommata a quelle delle Autorità d'ambito, risulti almeno pari al 51% del capitale sociale;
c) per la residua parte, imprenditori privati del settore idrico, individuati mediante procedura concorsuale tra soggetti idonei, assicurante parità di condizioni a tutti i concorrenti. La procedura di gara a tal fine potrà essere - in via analogica - quella di cui all'emanando decreto interministeriale contemplato all'articolo 20 della Legge n. 36 del 1994.
4. Compete alla Giunta regionale di definire lo statuto della società di cui al comma 1 e di svolgere le procedure per la sua costituzione.
5. La società di cui al punto 1 deve ripartire le risorse idriche disponibili ai quattro ambiti territoriali ottimali secondo criteri di equità e con l'applicazione di tariffe di fornitura ai gestori del servizio idrico integrato eguali per tutti.
CAPO III
GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATOArt. 7
Organizzazione della gestione del servizio idrico integrato1. L'Autorità d'ambito affida a soggetti in possesso dei necessari requisiti professionali la ricognizione delle infrastrutture esistenti e la redazione del programma degli interventi e del piano d'ambito nel rispetto delle norme vigenti sull'affidamento pubblico di servizi e secondo gli indirizzi rispettivamente contenuti negli allegati "C" ed "D" alla presente legge.
2. In applicazione dell'articolo 10, comma 1, della Legge n. 36 del 1994, le aziende speciali, gli enti ed i consorzi pubblici esercenti i servizi, anche in economia, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a gestire i servizi loro affidati fino all'organizzazione ed affidamento del servizio idrico integrato al nuovo gestore unico, a termini della presente legge.
3. Le società e le imprese consortili concessionarie di servizi alla data di entrata in vigore della presente legge n. 36 del 1994 ne mantengono invece la gestione sino alla scadenza della relativa concessione.
4. A' termini del comma 4 dell'articolo 9 della Legge n. 36 del 1994, le aziende pubbliche affidatarie di servizi idrici al momento di entrata in vigore della presente legge, possono chiedere di essere salvaguardate per un periodo comunque non superiore ai cinque anni. Sulle domande di salvaguardia decide l'Autorità d'ambito in base al principio che l'ammissione alla salvaguardia medesima non deve comportare né l'abbassamento dei livelli di servizi sul territorio, né l'aggravio delle tariffe. La decisione in materia di salvaguardia è adottata dall'Autorità d'ambito con esclusivo riferimento ad obiettive valutazioni di carattere tecnico - economico ed indicatori di efficienza ed efficacia in grado di comprovare le capacità gestionali dei soggetti richiedenti ed i livelli di servizio effettivamente assicurati rispetto ai limiti qualitativi, quantitativi e di costo stabiliti nella Convenzione tipo di cui al comma 1 ed espressi dal Piano d'ambito. Non possono essere comunque salvaguardate le gestioni esistenti qualora dalla ricognizione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), risulti uno stato di obsolescenza e di inefficienza impiantistica derivante dalla mancanza di adeguati interventi di manutenzione ed ammodernamento o qualora il livello qualitativo del servizio erogato sia risultato ricorrentemente non corrispondente alle vigenti prescrizioni concernenti la qualità delle acque destinate al consumo umano. Non posso altresì essere salvaguardate le gestioni esistenti che non risultino comprovatamente in grado di portare a pareggio i propri bilanci mediante l'incasso delle quote di tariffa d'ambito corrispondenti ai segmenti di servizio da esse effettuati.
5. Le gestioni esistenti ammesse a salvaguardia sono sottoposte al coordinamento del nuovo gestore unico del servizio idrico integrato, secondo le norme stabilite nella Convenzione di gestione.
6. Alla scadenza del termine massimo quinquennale di salvaguardia, i soggetti salvaguardati, a meno che non svolgano altri servizi oltre quello idrico, sono posti in liquidazione.
7. Le concessioni affidate ad aziende pubbliche ed a società private dopo l'entrata in vigore della Legge n. 36 del 1994 decadono al momento dell'affidamento del servizio idrico integrato a norma della presente legge.
8. L'Autorità d'Ambito dichiara sia la eventuale salvaguardia di gestori pubblici che la decadenza delle concessioni affidate dopo l'entrata in vigore della Legge n. 36 del 1994 nel contesto della Convenzione di gestione. Altrettanto per le concessioni di cui al comma 3.
9. Nel caso della presenza nell'ATO di gestioni salvaguardate o di gestioni tutelate, il compito di coordinamento del servizio è affidato al nuovo gestore del servizio idrico integrato. L'Autorità d'ambito (AATO) adotta all'uopo ogni misura di organizzazione e di integrazione delle funzioni fra la pluralità dei soggetti gestori.
Art. 8
Affidamento della gestione del servizio idrico integrato1. L'Autorità d'ambito, entro sei mesi decorrenti dalla propria costituzione, provvede all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato nella forma scelta a? termini dell'articolo 4, comma 2, lettera e).
2. Ai fini del comma 1, l'ente d'ambito procede alla stipula, con il soggetto individuato a norma di legge, di apposita Convenzione e relativo Disciplinare definiti sulla base della convenzione - tipo e del disciplinare - tipo allegati alla presente legge sotto la lettera "B".
3. Qualora l'AATO non adempia ai compiti di cui al comma 1 del presente articolo, la Regione, previa diffida, provvede in via sostitutiva per mezzo di un Commissario straordinario nominato dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente, entro i 30 giorni successivi alla scadenza della diffida.
Art. 9
Tariffe1. Sino all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato al nuovo gestore, le tariffe sono determinate dai soggetti gestori attuali, in applicazione delle vigenti direttive del C.I.P.E., e riscosse dai medesimi.
2. La tariffa unica d'ambito, determinata e modulata dall'Autorità d'ambito come stabilito all'articolo 4, punto 2, lettera c), è riscossa dal soggetto gestore del SII. In presenza di gestioni salvaguardate ai sensi del comma 4 dell'articolo 9, ovvero tutelate ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 della Legge n. 36 del 1994, il gestore provvede al successivo riparto entro 30 giorni dalla riscossione. Il riparto delle spese di riscossione tra il gestore ed i gestori da esso coordinati è regolato da apposita convenzione, sottoposta al controllo della Regione.
3. La tariffa di fornitura dell'acqua all'ingrosso da parte della società di cui all'articolo 6 ai gestori, viene determinata sulla base di criteri oggettivi basati sui costi d'investimento e di esercizio, nei limiti comunque consentiti dalle delibere del C.I.P.E.
CAPO IV
TRASFERIMENTO DEL PERSONALEArt. 10
Trasferimento del personale1. In attuazione dell'articolo 12, comma 3, della Legge n. 36 del 1994, il trasferimento ai nuovi gestori del servizio idrico integrato del personale appartenente alle amministrazioni comunali, dei consorzi, delle aziende speciali e di altri enti pubblici già adibito ai servizi idrici di acquedotto, fognatura e depurazione è disciplinato come in appresso.
2. Il personale soggetto al trasferimento ai nuovi gestori è quello in servizio alla data di entrata in vigore nella presente legge e risultante dalla ricognizione effettuata, in ciascun ATO, da ciascun ente e certificata dal legale rappresentante. In tale ricognizione viene specificato per ciascun dipendente se l'assunzione del medesimo alle dipendenze dell'Ente ricognitore è avvenuta prima o dopo il 31 dicembre 1992, data definita nella Legge n. 36 del 1994.
3. L'Autorità d'ambito trasferisce il personale individuato al nuovo gestore nei limiti di posti e di qualifiche stabiliti nell'organico previsto dal modello gestionale e organizzativo facente parte del Piano d'ambito, con le seguenti specificazioni:
a) il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1992 è soggetto al trasferimento al nuovo gestore nel numero e nelle qualifiche risultanti dagli atti di ricognizione di cui al comma 2;
b) il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1992 che non intenda essere trasferito è tenuto a presentare domanda motivata all'Autorità d'ambito entro il termine, adeguatamente pubblicizzato presso le Organizzazioni sindacali, stabilito dalla medesima;
c) il personale entrato in servizio a partire dal 1 gennaio 1993 è trasferito a domanda, da presentarsi all'Autorità d'ambito entro lo stesso termine di cui alla lettera precedente, ma solo in presenza di disponibilità di posti nell'organico di cui al comma 3;
d) qualora i posti delle qualifiche nell'organico di cui al comma 2 non risultino coperti dopo l'espletamento delle procedure di cui alle lettere a), b), e c), si procede al trasferimento del personale di cui alla lettera b), nei limiti dei posti vacanti, tenendo prioritariamente conto dell'anzianità di servizio.
4. Il personale non trasferito è assorbito dagli enti di appartenenza, che ne assicureranno l'impiego prioritariamente in mansioni attinenti alla specifica professionalità di ciascuno ed altrimenti mediante l'attivazione di processi di riqualificazione professionale.
5. Nel caso di aziende salvaguardate, al termine del periodo di salvaguardia il personale in forza è trasferito al soggetto gestore subordinatamente alle disponibilità nell'organico vigente al momento.
6. I trasferimenti decorrono dalla data di affidamento del servizio al nuovo gestore.
CAPO V
DISPOSIZIONI PER L'ENTE AUTONOMO DEL FLUMENDOSA E PER L'ESAFArt. 11
Disposizioni per l'Ente autonomo del Flumendosa e per l'ESAF1. Fino all'affidamento da parte di ciascuna Autorità d'ambito del servizio idrico integrato al nuovo gestore, l'Ente autonomo del Flumendosa e l'Ente Sardo Acquedotti e Fognature proseguono nelle gestioni loro affidate in ciascun ATO.
2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, l'Ente Autonomo del Flumendosa, ente strumentale della Regione, viene conferito "in natura" nella quota della Regione all'interno del capitale della costituenda società prevista all'articolo 6.
3. Il personale dell'Ente Flumendosa passerà alle dipendenze, con le medesime funzioni, il medesimo trattamento economico ed il medesimo inquadramento, della costituenda società prevista all'articolo 6, fin dal momento in cui la medesima sarà operativa.
4. Il personale dell'ESAF verrà trasferito ai gestori del servizio idrico integrato di ciascun ATO in funzione del rispettivo comune di residenza, salvo diversa domanda dell'interessato.
Art. 12
Organo di garanzia1. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su disegno della Giunta, conformemente a quanto previsto nel comma 5 dell'articolo 21 della Legge n. 36 del 1994, costituisce un organo di garanzia a tutela degli utenti. Per definire il suo disegno, la Giunta sente le Organizzazioni dei consumatori e, ove esistano, le Organizzazioni degli utenti dei servizi idrici.
CAPO VI
NORME FINALI E TRANSITORIEArt. 13
Disposizioni finanziarie1. In attesa dell'organizzazione dei servizi idrici integrati, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della Legge n. 36 del 1994, le spese per la costituzione e per il funzionamento dell'Autorità d'ambito, non coperte dai mutui assentiti dalla Cassa depositi e prestiti sul Fondo della progettualità, gravano in via provvisoria sui comuni ricadenti nel medesimo ATO, in proporzione all'entità della popolazione residente. Tali spese anticipate verranno recuperate da ciascun comune utilizzando pro quota il canone gravante sul gestore del servizio idrico integrato a compenso della concessione d'uso delle infrastrutture a termini dell'articolo 12, comma 1, della medesima Legge n. 36 del 1994.
2. La regione contribuisce all'attuazione della presente legge con una quota annua complessiva di lire 1.000.000.000.
3. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2001-2002-2003 sono apportate le seguenti modifiche.
03 - BILANCIO
UPB S03.006
Cap. 03016
Fondo nuovi oneri legislativi
2001 lire 1.000.000.000
2002 lire 1.000.000.000
2003 lire 1.000.000.000
E' ridotta di pari importo la riserva prevista nella voce 3 della tabella A allegata alla L.R. 24 aprile 2001 n. 46 (legge finanziaria).
08 - LAVORI PUBBLICI
UPB S08.053 (NI)
Cap. 08053-01 (N.I.)
Spese per il funzionamento del Servizio Idrico Integrato (art. 7 della presente legge)
2001 lire 1.000.000.000
2002 lire 1.000.000.000
2003 lire 1.000.000.000
Art. 14
Abrogazione della legge regionale n. 29 del 19971. La legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, è abrogata.
Art. 15
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.