CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 264

ALLEGATO D

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CRITERI ED INDIRIZZI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
(Legge 5.1.1994, n. 36, art. 11, comma 3)


PREMESSA

Mediante la legge regionale …………………… - sostituiva della L.r. 17 ottobre 1997, n. 29 - sono stabilite le disposizioni per l'istituzione del servizio idrico integrato e per la regolazione ottimale delle risorse idriche, in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36.

Per l'organizzazione della gestione del servizio idrico integrato, l'Autorità d'ambito - a norma del comma 3 dell'art. 11 della Legge 36/94 e del comma 1 dell'art. 7 della L.r……………. - deve affidare a soggetti in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali la predisposizione, sulla base di criteri e di indirizzi fissati dalla Regione, di un "Programma degli interventi" per assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge 36/94.

Tale Programma degli interventi è accompagnato da un Piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Il Piano finanziario indica, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire nonché i proventi da tariffa per il periodo considerato.

In relazione ai compiti sopraddetti, è opportuno stabilire criteri uniformi per la redazione del Programma degli interventi, ai quali dovranno attenersi le Autorità d'ambito.

Va precisato anzitutto che la redazione del Programma degli interventi dovrà essere appaltata nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalto pubblico di servizi ed in particolare del D.L.vo 157/95 e successive modificazioni.

Le risorse finanziarie necessarie per la retribuzione del compenso dovuto al prestatore del servizio, qualora non rientranti fra quelle immediatamente disponibili per l'Autorità d'ambito, dovranno essere richieste alla Cassa Depositi e Prestiti - Fondo per la progettualità. Si rileva che la restituzione di tale mutuo potrà essere effettuata dall'Autorità d'ambito utilizzando pro quota il canone accollato al Gestore a compenso della concessione d'uso delle infrastrutture, a norma del combinato disposto del penultimo capoverso dell'art. 10 della Convenzione di gestione e dell'art. 3 del relativo Disciplinare.

Il presente documento distingue i diversi livelli pianificatori, con riferimento al Programma degli interventi, al Piano finanziario ed al modello gestionale ed organizzativo.

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Il Programma degli interventi è finalizzato  anzitutto al raggiungimento, su tutto il territorio dell'ATO, dei livelli minimi dei servizi prescritti nel D.P.C.M. del 4 marzo 1996.

Tali livelli minimi dovranno essere garantiti a tutta la popolazione dell'ATO, entro un ragionevole termine, non solo per quanto concernente il servizio di acquedotto, ma assicurando altresì il regolare convogliamento fognario dei reflui e la depurazione dei medesimi, prima dello sversamento nei corpi ricettori.

I livelli minimi dei servizi prescritti dovranno essere raggiunti sia sotto il profilo quantitativo  (quantità di acqua giornalmente erogata pro capite, pressione d'esercizio, ecc.) sia sotto il profilo qualitativo (potabilità dell'acqua erogata, livelli di depurazione, ecc.) e della continuità di tutti i segmenti del servizio.

Il superamento dei livelli minimi, fino al soddisfacimento della domanda delle varie categorie di utenza (civili e industriali), verrà programmato in una fase da realizzare secondariamente, tenendo presenti le norme nazionali in materia di tutela della risorsa e della difesa dell'ambiente, nonché le norme contenute nella Direttiva della U. E. n. 60/2000 del 23 ottobre 2000.

Nella redazione del Programma degli interventi dovranno essere tenuti presenti:

- la situazione attuale delle strutture e dei servizi, risultante dalla Ricognizione;

- i livelli qualitativi e quantitativi da raggiungere;

- il tempo nel quale tale livelli dovranno essere raggiunti.

Dal confronto fra la situazione al momento, sia quanto ad infrastrutture che a gestioni, da un lato, ed i livelli qualitativi e quantitativi da raggiungere, dall'altro, si individuano gli interventi da effettuare e l'arco di tempo della loro realizzazione.

Gli interventi da programmare sono comunque schematicamente i seguenti:

- revisione degli schemi acquedottistici (utilizzazione di nuove fonti di approvvigionamento, trasferimenti d'acqua, ecc.);

- manutenzione straordinaria;

- completamento delle opere già iniziate;

- ammodernamento di reti di servizi (distribuzione idrica, fognatura, impianti depurazione);

- ampliamento di impianti e di reti di servizi;

- costruzione di opere nuove per il conseguimento anzitutto dei livelli minimi prescritti e poi per il soddisfacimento completo della domanda.

La scelta delle priorità fra gli interventi individuati deve essere effettuata, prima ancora che prendendo in considerazione il grado di soddisfacimento della domanda, in base ad una valutazione complessiva delle necessità primarie dell'intero ATO e con particolare attenzione alla tutela della risorsa ed alla difesa dell'ambiente, avendo riguardo alle indicazioni e prescrizioni contenute nella Direttiva della Commissione Europea 60/2000.

E' fondamentale comunque programmare la fornitura di acqua potabile - nel rispetto del D.P.R. 236/88 e successive modificazioni - raggiungendo tutta la popolazione dell'ATO, in uno con la realizzazione di adeguate reti fognarie. Queste ultime dovranno recapitare i reflui ad impianti di depurazione corrispondentemente alle disposizioni contenute nel D.L.vo 152/99 integrato dal D.L.vo 258/2000.

Stante il fatto che l'art. 13 della legge 36/94 dispone l'adozione di una tariffa che assicuri la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio, nonché l'adeguata remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, i tempi di realizzazione del Programma degli interventi dovranno essere stabiliti - salvo disponibilità di finanziamenti pubblici - in armonia con la curva tariffaria durante l'intero periodo di affidamento della gestione. E' rilevante che nella formazione del Programma degli interventi e nella determinazione delle tariffe si tenga conto del principio affermato dalla Commissione Europea nella propria Comunicazione 0477/2000 del 26 luglio 2000,  in forza del quale la politica tariffaria di tutti i Paesi aderenti alla Comunità è basata sul principio secondo cui "chi inquina paga".

MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO

Il Modello gestionale ed organizzativo definisce l'organizzazione della gestione del servizio idrico integrato, nell'intero ATO, secondo criteri d'impresa, in maniera da assicurare una gestione efficiente, efficace ed economica.

Per quanto riguarda le infrastrutture ed il loro utilizzo ottimale, il piano tiene conto della condizione iniziale e della evoluzione nel tempo conseguente alla progressiva realizzazione del Programma degli interventi.

In altri termini, il modello gestionale, al quale il Gestore dovrà attenersi secondo le clausole della Convenzione e del relativo Disciplinare, sarà definito con lo scopo di ottenere un livello dei servizi quanto più possibile elevato, in funzione degli strumenti messi a disposizione del Gestore in ogni determinato momento.