CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 540/A
presentata dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, CAPPELLACCI
il 30 marzo 2004
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2004)
PREMESSA
Il presente disegno di legge finanziaria per l'anno 2004 si inserisce nella linea avviata dalla precedente finanziaria e introduce ulteriori elementi per l'attuazione del programma di governo. La manovra finanziaria 2004-2006 si caratterizza per la misura di "ripulitura" dei dati contabili attuata mediante la cancellazione di una considerevole mole di residui di stanziamento e residui formali che non sono retti da una obbligazione perfezionata; da ciò discende un abbattimento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2003.
Fermo, pertanto, il livello d'indebitamento enunciato negli ultimi DPEF e la relativa capacità di ricorso al mercato, l'abbattimento di cui sopra consente di poter procedere ad una nuova autorizzazione alla contrazione di mutui a salvaguardia delle esigenze manifestate dai vari settori: economici, socioassistenziali e sanitari, dei servizi e delle opere pubbliche.
In relazione all'indebitamento si rappresenta che la presente manovra finanziaria si allinea a quella delle altre regioni italiane. Lo stesso, pertanto, risulta essere conforme al dettato di cui all'articolo 37 della legge regionale n. 11 del 1983, e quindi indirizzato non solo alla copertura tipologica di spesa previste dall'articolo 3, comma 18, della Legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria statale 2004), ma anche a copertura di quelle spese relative al finanziamento degli investimenti realizzati dai privati: imprese e/o famiglie.
Inoltre, le trattative aperte col Governo se da un lato interessano il rinvio dell'applicazione della succitata disposizione, dall'altro riguardano l'importante partita di rivisitazione del titolo III dello Statuto finalizzata al recupero di nuove entrate, ed in particolare di quella relativa all'IVA, per la quale
è stato istituito un apposito Tavolo Tecnico che dovrebbe concludersi con un incremento dei decimi di spettanza.
CAPO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO E PROGRAMMATICOL'articolo 1 contiene le disposizioni di carattere finanziario in linea con quanto rappresentato nelle premesse. La norma prevede infatti:
- da un lato, il ricorso a mutui, in parte autorizzati dalla precedente legge finanziaria, 411,32 milioni di euro, e 732 milioni di euro quale nuovo indebitamento.
Prevede, altresì, il risanamento del disavanzo di amministrazione presunto a tutto il 2003 - pari a 1.663,746 milioni mediante la contrazione di mutui o prestiti obbligazionari. Al riguardo è da precisare che il disavanzo è, per la maggior parte, derivante dalla mancata contrazione dei mutui a suo tempo autorizzati, i cui ricavi erano obbligatoriamente destinati ad investimenti di opere di carattere permanente che - come risaputo, impiegano del tempo a convertirsi in effettivi pagamenti. Fino a tutto il 2001, pertanto, la liquidità di cassa è risultata sufficiente ad ottemperare alle esigenze di pagamento. Solo dal 2002 si è dovuto ricorrere alla reale contrazione dei mutui per un importo di circa 750 milioni di euro e ancora nel 2003 per un importo di circa 791 milioni di euro, di cui 172 milioni (relativi al piano lavoro ex L.R. 37/1998) ancora da riscuotere. L'autorizzazione espressa nella norma prevede che la liquidità conseguente alla contrazione dei mutui possa essere realizzata per quote che saranno commisurate alle esigenze di cassa, tenuto conto dei limiti di detenibilità di risorse derivanti dal sistema di Tesoreria unica nonché delle effettive esigenze cassa e del rispetto del Patto di stabilità, in corso di approvazione da parte dello Stato;
- dall'altro, comma 5, il "recupero" dei residui mediante la cancellazione di quelli di stanziamento e l'accertamento delle economie degli impegni assunti a tutto il 2000, salvaguardando la permanenza nel conto dei residui degli stanziamenti destinati a specifiche destinazioni quali ad interventi cofinanziati dallo Stato e/o dall'Unione europea, agli interventi di programmazione negoziata.
L'articolo 2 autorizza, secondo prassi consolidate, il recupero - da parte del servizio competente - di risorse non spese giacenti nei fondi di rotazione e assimilati costituiti, con risorse provenienti sia dalla contabilità ordinaria che dal piano di rinascita, presso i vari istituti di credito convenzionati per la gestione degli stessi.
L'articolo 3 dispone in materia di recupero crediti e rimborsi.
La proposta di abrogazione del comma 14 dell'articolo 10 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7, previsto nel comma 4 discende dall'esigenza di meglio definire i contenuti della materia relativa al recupero dei crediti dell'Amministrazione regionale, attraverso la specificazione dell'oggetto della riscossione coattiva, delle esclusioni, delle modalità di affidamento ai concessionari, della normativa cui i medesimi devono essere vincolati, nonché, oltre alla previsione di una ipotesi di esenzione dalla riscossione per modesto valore del credito (10 euro) anche la sospensione dei pagamenti a favore dei soggetti, escluso lo Stato, che abbiano debiti giunti a scadenza nei confronti della Regione.
La riscossione coattiva riguarda tutti i crediti che hanno causa in atti e provvedimenti amministrativi con efficacia di titolo esecutivo, quali canoni e proventi, ma anche in rapporti di diritto privato ed in atti giurisdizionali costituenti titolo esecutivo; pertanto ogni credito della Regione, escluse le entrate relative all'accertamento e riscossione dei tributi della Regione, viene affidato ai concessionari, attraverso procedure ad evidenza pubblica.
Il comma 7 prevede la possibilità di ricorrere alla definizione del credito mediante compensazione col debito, nell'ambito di competenza della singola direzione generale.
Nei commi 8 e 9, infine, si prevede - al fine di giungere alla disposizione delle posizioni debitorie o della transazione - la rinuncia degli interessi di mora.
L'articolo 4 reca disposizioni di modifica della legge di contabilità regionale (L.R. 11/83) in particolare rilevano:
la lettera a) che prevede la possibilità di effettuare variazioni compensative tra capitoli classificati come spese obbligatorie o d'ordine della medesima Unità Previsionale di Base al fine di evitare l'inutile depauperamento del fondo destinato all'incremento dei suddetti capitoli di spesa in presenza di eccedenze di risorse in capitoli della stessa UPB;
la lett. d) che pone, tra gli strumenti della gestione finanziaria della Regione, il bilancio consolidato regionale quale supporto al processo decisionale di pianificazione e programmazione delle risorse e degli investimenti delle Amministrazioni regionali;
il comma 4 che estende la disciplina del controllo vigente per gli enti strumentali della Regione (ex L.R. 14/95) anche agli E.P.T. e alle aziende di soggiorno.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHEA partire dal capo II le norme sono di carattere settoriale e sono finalizzate a supportare i finanziamenti contenuti nel bilancio aventi carattere innovativo o confermativo.
L'articolo 5 è relativo al settore delle opere pubbliche, tra le quali si evidenziano:
il finanziamento di euro 3.500.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per la realizzazione di completamento di edifici di culto (comma 1);
il finanziamento di euro 10.000.000 nell'anno 2004 per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali (comma 2);
il finanziamento di 1.600.000 euro per la realizzazione di spese nelle zone termali e per il completamento degli stabilimenti termali (comma 3);
la previsione di una dotazione triennale, rispettivamente pari a euro 2.350.000 per il 2004 e a euro 1.250.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 destinate agli interventi relativi a opere idriche (comma 4);
l'autorizzazione nell'anno 2004 delle spese di euro 16.000.000 per la realizzazione di interventi nel settore delle opere e degli impianti di interesse pubblico di cui alla L.R. 6 settembre 1976, n. 45 (comma 6);
la concessione di un contributo di euro 2.150.000 all'Ente Autonomo del Flumendosa per la manutenzione straordinaria delle infrastrutture idriche del sistema Flumendosa Campidano (comma 7).
Si segnalano, inoltre, i commi 13 e 14 concernenti, rispettivamente, l'attivazione di specifiche procedure di monitoraggio delle opere pubbliche da realizzarsi in regime di delega e/o di concessione e l'estensione dell'utilizzo dell'istituto della delega a favore di Enti Locali anche per opere di competenza regionale.
L' articolo 6, relativo al settore dell'agricoltura, prevede:
il finanziamento di euro 100.000 per gli oneri di funzionamento dei comitati comunali dell'agricoltura (L.R. n. 8/1988) (comma 1);
l'autorizzazione di spesa di euro 800.000 a favore del Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna al fine di sopperire alle spese di avviamento dei Consorzi nascenti dalla soppressione del medesimo Consorzio (comma 2);
l'ulteriore stanziamento di euro 3.000.000 per i maggiori oneri derivanti dal divieto di movimentazione dei bovini a causa dell'epidemia di lingua blu (L.R. n. 22/2000) (comma 3);
il finanziamento di euro 2.000.000 per l'abbattimento dei costi energetici sostenuti dai Consorzi di Bonifica (comma 4);
la spesa di euro 250.000 per l'istituzione dell'osservatorio agro-alimentare della Sardegna (comma 5);
L' articolo 7, per il settore industriale, prevede:
un contributo straordinario di euro 1.000.000 al Consorzio per il nucleo di industrializzazione del Sulcis Iglesiente finalizzato a rafforzare il sistema dei servizi a favore delle imprese colpite dalla crisi industriale del medesimo territorio (comma 1);
lo stanziamento di euro 16.000.000 per la ricapitalizzazione della SFIRS ai fini del rafforzamento delle strutture economico finanziarie delle piccole e medie imprese industriali che esportano nel mercato fuori euro e delle piccole e medie imprese del comparto tessile (comma 2);
il finanziamento di euro 66.000.000 a favore dell'EMSA quale copertura finanziaria del fabbisogno delle consorziate ex EMSA per il 2004 (comma 4);
la dotazione di euro 507.000 per la definizione delle procedure di liquidazione della SIPAS S.p.A. (comma 5);
lo stanziamento di euro 250.000 per l'attività svolta dalla Società Consortile Sulcis Iglesiente Sviluppo quale intermediario finanziario per i contratti dell'area Sulcis Iglesiente (comma 8).
L'articolo 8 non modifica nella sostanza la L.R. n. 40/1993, ma consente di rendere più veloce la concessione delle agevolazioni di credito alberghiero eliminando alcuni adempimenti, quali la trasmissione del progetto all'Assessorato all'atto della presentazione della domanda, che rallentano il procedimento amministrativo.
Le notizie utili per l'avvio del procedimento da parte dell'Amministrazione regionale potranno essere acquisite dal modulo di domanda che dovrà essere modificato in tal senso. Si è ritenuto opportuno che detta modulistica possa essere modificata con apposita deliberazione della Giunta regionale evitando di inserirla, come accade attualmente, nelle direttive istruttorie. Si propone inoltre l'abrogazione dell'art. 6 perché non trova applicazione in una legge a sportello come la L.R. n. 40 del 1993.
L'articolo 9, in materia di trasporti, contiene:
la previsione dello stanziamento di euro 83.085.000 destinato a confermare l'attuale livello di provvidenze annuali da corrispondere ai concessionari dei servizi di Trasporto Pubblico di linea al fine di garantire soddisfacenti condizioni di mobilità nell'Isola, escludere forme di isolamento ed abbattere eventuali situazioni di sottosviluppo (comma 1);
Ø l'autorizzazione della spesa di euro 176.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per il completamento del progetto Port Net Med Plus nell'ambito del programma di iniziativa comunitaria Interreg III B (comma 2);
lo stanziamento di euro 3.300.000 quale contributo alle società di gestione degli aeroporti isolani per il completamento e il potenziamento funzionale delle infrastrutture aeroportuali;
la spesa complessiva di euro 950.000 per il triennio 2004/2006 per l'aggiornamento del Piano Regionale dei Trasporti e per la predisposizione di studi di fattibilità di interventi previsti nello stesso Piano (comma 3);
la destinazione dello stanziamento di euro 2.500.000 a valere sul fondo di cui all'art. 83 della L.R. n. 6/95 (Pubblicità istituzionale) per il finanziamento di iniziative di marketing volte alla promozione della Sardegna al di fuori del proprio territorio attraverso le opportunità offerte dai collegamenti aerei (comma 5).
I commi 6, 7 e 8 prevedono la sostituzione dell'Amministrazione Provinciale di Nuoro con il Consorzio di Industrializzazione di Tortolì ed Arbatax quale soggetto attuatore dell'intervento relativo all'adeguamento e completamento dell'aeroporto di Tortolì-Arbatax.
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO, DI ISTRUZIONE E ATTIVITA' CULTURALI E SOCIOSANITARIA
Il capo III reca disposizioni in materia di lavoro, di istruzione e attività culturali e di sanità e assistenza sociale.
L'articolo 10 adegua lo strumento giuridico regionale previsto con gli articoli 14, 15, 16 e 17 della L.R. 37/98, alle nuove esigenze legate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili nel 2004, a seguito della decadenza, definitivamente sancita dalla mancata proroga di vigenza nella Legge Finanziaria dello Stato per il 2004, dell'articolo 10 del D.Lgs. 468/97 e di tutte le disposizioni derogatorie che hanno favorito nel trascorso triennio 2001-2003 il ricollocamento lavorativo di un notevole numero (circa 2.000) di lavoratori socialmente utili.
La legislazione regionale, infatti, faceva specifico e diretto riferimento a quella nazionale, diventando, quindi, praticamente inattuabile e certamente non più rispondente in funzione della stabilizzazione occupazionale dei lavoratori interessati.
Per rispondere a tali esigenze, ed in rapporto ad alcune novità introdotte nel T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, si propone, in sostanza, di "sganciare" la normativa regionale da quella nazionale in modo da poter operare con maggiore flessibilità, sia pure negli stessi ambiti, coinvolgendo tutto il settore degli appalti pubblici (non solo di servizi) e sostenendo gli Enti che avessero volontà di assumere in organico.
Per quanto riguarda la proposta di modifica dell'articolo 16 (incentivi per l'autoimpiego) si intende dare nuovo impulso a tale linea trasformando l'attuale incentivo di euro 30.987,41, affiancato da un finanziamento a tasso agevolato di euro 10.329,14, in un unico contributo per un totale di euro 40.000, eliminando la quota di finanziamento a tasso agevolato.
L'incentivo così configurato si allinea, in termini di spesa, a quello ipotizzato per le altre forme di stabilizzazione, realizzando, in tal modo, un equilibrio degli interventi nel quadro del Programma regionale 2004.
Per motivi di equità, l'incentivo, essendo rivolto direttamente ad iniziative di categorie di lavoratori svantaggiati, potrà essere applicato, in termini di conguaglio, anche ai lavoratori che hanno già fruito dell'intervento negli scorsi anni.
Infine, nella modifica del dispositivo dell'articolo 17 (contributo in favore dei L.S.U. collocati in prepensionamento) si propone di eliminare la previsione di una convenzione con l'INPS, in quanto l'esperienza maturata negli scorsi anni ed una ormai consolidata collaborazione interistituzionale ne rendono superflua l'applicazione.
L'articolo 11 tratta degli interventi nella formazione professionale e nel lavoro, tra i quali si evidenziano:
il comma 1, che prevede la dotazione finanziaria di euro 39.500.000 quale quota da destinare al programma di formazione professionale per l'anno 2004, di cui euro 10.022.000 quale cofinanziamento delle misure incluse nel POR 2000/2006;
il comma 2 si propone di applicare le semplificazioni già adottate per i contributi concessi dall'Assessorato della Pubblica Istruzione in sede di Legge Finanziaria regionale 2003, in quanto applicabili, ai contributi concessi alle organizzazioni di emigrati in base alla Legge Regionale 7/91.
il comma 3 consente la concessione ai Circoli degli emigrati sardi riconosciuti, di contributi straordinari finalizzati non solo al trasloco e/o la ristrutturazione e l'adattamento della sede sociale (già possibili in base al testo vigente della L.R. 7/91), ma anche per l'acquisto della sede medesima, soluzione che permette la valorizzazione delle spese che attualmente sono sostenute per il pagamento dei canoni di locazione.
il comma 4, infine, prevede tra i criteri di priorità, per la concessione dei finanziamenti a favore dell'imprenditoria femminile, la ripartizione delle risorse per aree provinciali.
L'articolo 12, per il settore dell'Istruzione reca disposizioni che costituiscono il supporto autorizzativo di spese che sono finanziate anno per anno, concernenti, tra l'altro, l'organizzazione di manifestazioni folcloristiche e sportive, il finanziamento di corsi universitari dell'Università diffusa, di corsi di musica, di interventi a favore della gioventù, e per il finanziamento di vari Consorzi e Fondazioni.
L'articolo 13 prevede che il teatro "Marialisa De Carolis" di Sassari venga riconosciuto di interesse regionale, attribuendo allo stesso un contributo annuo, determinato per il triennio 2004-2006 in euro 1.200.000
L'articolo 14, relativo al settore della Sanità e dell'Assistenza sociale, contiene diverse disposizioni, tra le quali rilevano:
la compartecipazione regionale del 29 per cento alla spesa sanitaria (comma 1);
il rifinanziamento per euro 10.800.000 dell'intervento a favore dei soggetti in condizione di handicap grave e non autosufficienti, mediante l'istituzione di un apposito fondo a regime (comma 2);
l'erogazione alle A.S.L. di finanziamenti per l'acquisto di sangue ed emoderivati (comma 4).
CAPO IV
DISPOSIZIONI DIVERSEL'articolo 15 contiene disposizioni a favore degli Enti locali, tra le quali si evidenziano:
il comma 1 che prevede il rifinanziamento dei cantieri comunali di cui all'articolo 94 della legge regionale n. 11 del 1988, con una dotazione di euro 30.602.000;
il comma 4 che dispone l'attivazione dell'Osservatorio regionale per il recupero di centri storici, che ha il compito di studio e di ricerca in materia di interventi di recupero dei centri urbani, e ciò al fine di ottimizzare e valorizzare gli interventi medesimi;
il comma 7 che stanzia 1.000.000 di euro per la concessione di finanziamenti ai Comuni da destinare all'erogazione di contributi in conto investimenti per la creazione di nuove iniziative imprenditoriali, al fine di favorire l'inserimento lavorativo di soggetti diversamente abili;
infine, il comma 10, che propone una proroga di quattro mesi per la presentazione dei programmi di spesa ex art. 19, L.R. 37/1998.
L'articolo 16 (Patrimonio regionale), al fine di dare ordine e razionalizzare la gestione del patrimonio immobiliare regionale, anche in relazione alla formulazione del conto del patrimonio, prevede che la Regione succeda nei beni e nei diritti del patrimonio immobiliare degli Enti, Istituti ed Aziende regionali di cui all'articolo 69 della L.R. 31/98.
Gli stessi enti mantengono le competenze per materia relative alla gestione del patrimonio medesimo.
La disposizione, oltre alle finalità di cui sopra, consente all'Amministrazione regionale di economizzare le risorse attualmente impiegate per il pagamento di canoni di locazione a favore dei suddetti enti per l'utilizzazione degli immobili di proprietà degli enti medesimi.
L'articolo 17 riguarda il settore ambientale, in particolare, si evidenziano:
l'istituzione di un fondo pari a euro 500.000 destinato, in attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti e in attesa di una norma organica che regolamenti la complessa materia della bonifica dei siti inquinati, in attuazione dell'art. 17 del D.Lgs n. 22/97, al finanziamento di interventi di bonifica e di messa in sicurezza di siti inquinati che rivestano carattere di urgenza, e nei quali non sia possibile risalire ai soggetti responsabili, ovvero qualora gli stessi non vi provvedano e il Comune o la Regione debbano intervenire in via sostitutiva. Il suddetto fondo sarà alimentato con il rimborso dei soggetti che rispondono in solido con il proprietario e i titolari di diritti reali o personali dell'area oggetto di bonifica o di messa in sicurezza;
l'estensione ai pescatori subacquei professionisti delle indennità compensative previste dalle normative che disciplinano il fermo biologico;
la previsione che l'Igea, società a completo capitale pubblico costituita ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 33/98 di liquidazione dell'Emsa, possa, ai fini dell'ottimizzazione degli interventi di bonifica mineraria e di bonifica ambientale da effettuare a valere sulle risorse attribuite dallo Stato, ai termini dell'art. 1 della L. 426/98 (siti di interesse nazionale), eseguire nelle aree di sua proprietà, anche direttamente, gli interventi in argomento avvalendosi integralmente di risorse pubbliche;
la nomina di un Commissario straordinario per lo svolgimento delle funzioni per le finalità previste da una legge istitutiva di un parco o di un riserva nel caso in cui non sia stato ancora costituito l'Organismo di gestione;
la modifica di alcune competenze dell'Assessorato dell'Ambiente e dell'Assessorato dell'Agricoltura al fine di allocare presso quest'ultimo le competenze inerenti alla lotta contro gli insetti nocivi e contro i parassiti di competenza dei Servizi fitosanitari regionali istituiti con D.Lvo 536/92.
L'articolo 18 prevede norme diversificate, tra le quali si evidenziano:
il comma 1 che prevede, come già avvenuto in passato, l'anticipazione delle annualità previste per gli anni 2005 e 2006 della legge regionale n. 1/2002 - imprenditoria giovanile - all'anno 2004, al fine di consentire l'emanazione di un apposito bando nello stesso anno;
il comma 2, che dispone lo stanziamento dei fondi accordi sindacali (Regione ed Ente Foreste) da destinare a copertura del rinnovo del contratto di lavoro;
il comma 4 che prevede il finanziamento per 5.000.000 di euro da destinare alle progressioni orizzontali del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti di cui all'art. 69 della L.R. 31/1998;
il comma 10 che dispone il trasferimento delle competenze dell'Ufficio speciale per l'occupazione all'Agenzia Regionale del Lavoro.
L'articolo 19 è la norma di copertura finanziaria.
L'articolo 20 è l'entrata in vigore.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE -BILANCIO - CONTABILITA' - CREDITO - FINANZE E TRIBUTI - DEMANIO E PATRIMONIO -PARTECIPAZIONI FINANZIARIE
composta dai Consiglieri
BALLETTO, Presidente e relatore di maggioranza - SECCI, Vice Presidente - CORONA, Segretario - FALCONI, Segretario e relatore di minoranza- CAPPAI - CORDA - COGODI, relatore di minoranza - FLORIS - LADU - MARROCU - MURGIA - OPPI - SCANO - SPISSU - USAI - VARGIU
pervenuta il 21 aprile 2004
La Commissione bilancio nella seduta di giovedì 15 aprile 2004, ha approvato con il voto favorevole dei rappresentanti dei partiti della maggioranza, la manovra finanziaria della Regione per gli anni 2004-2006.
Non hanno partecipato alla discussione sulle varie parti dei provvedimenti e alla votazione finale i rappresentanti dei partiti della minoranza, che non hanno accolto i solleciti, ripetutamente formulati dai componenti della maggioranza, a partecipare attivamente alla discussione dei provvedimenti in esame, a proporre eventuali modifiche e integrazioni e a contribuire perciò fattivamente alla elaborazione di testi più rispondenti alle esigenze che la situazione economica sarda manifesta e al particolare momento politico.
La Commissione nell'esaminare i documenti della manovra ha preso atto, preliminarmente, per la parte concernente gli investimenti sostenibili con il ricorso al credito, che è stato mantenuto il sistema vigente sino al 2003 e che è in corso una trattativa con il governo nazionale per il rinvio della applicazione della nuova normativa, più limitativa, introdotta dal 18° comma dell'articolo 3 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria dello Stato).
Tutto ciò ha causato un ritardo nella presentazione dei DD.LL. sulla manovra finanziaria al Consiglio da parte della Giunta regionale e sulla conseguente approvazione da parte dell'Aula con tutte le conseguenze sul piano economico e politico.
Ma va anche, doverosamente, soggiunto che lo slittamento ha permesso il recupero di entrate - altrimenti non disponibili - per svariate centinaia di milioni di euro, sicchè come si vedrà più avanti, è stato possibile procedere al rifinanziamento di misure e di interventi ritenuti di fondamentale rilevanza per lo sviluppo economico e sociale della nostra regione.
La Commissione ha apprezzato inoltre la linea proposta dalla Giunta di mantenere sostanzialmente immutato il livello della spesa e di evitare, quindi, tagli agli stanziamenti nei settori portanti dello sviluppo che avrebbero potuto incidere negativamente e pesantemente sulla economia isolana. Così operando è stato possibile procedere al rifinanziamento del piano straordinario del lavoro, all'incremento degli stanziamenti a favore del sistema sanitario, al rifinanzamento delle più importanti misure di agevolazione a favore della piccola e media impresa, al finanziamento per un nuovo bando della legge regionale 36 del 1998 sugli sgravi degli oneri sociali, nonché al rifinanziamento per importo corrispondente all'anno 2003 del sistema degli incentivi a valere sulla legge per l'imprenditoria femminile.
Come è facile constatare, sotto questo aspetto, il differimento dei tempi di approvazione della manovra è stato non solo utile ma anche vantaggioso.
La Commissione, inoltre, ha condiviso il drastico ma necessario recupero di risorse dai residui, dai fondi di rotazione e dal recupero dei crediti.
In particolare, relativamente ai residui, la Giunta, ha previsto (art. 1, comma 5) l'accertamento al 31 dicembre 2003 dell'economia degli impegni assunti a tutto il 31 dicembre 2000, nonché l'accertamento dei residui di stanziamento a tutto il 31 dicembre 2003.
Da tale operazione risultano recuperate ad economia risorse per complessivi 1.700.000.000 di euro derivanti, così come affermato dall'Assessore del bilancio in Commissione, per il 50% dalla cancellazione dei residui di stanziamento e per il 50% dalla cancellazione dei residui formali.
La Commissione, anche in considerazione della mancata partecipazione dei gruppi di opposizione all'esame e all'elaborazione del testo oggetto di esame da parte dell'Aula, si è limitata ad alcuni correttivi, già proposti peraltro in sede di discussione generale anche dagli stessi gruppi di opposizione, tra i quali meritano di essere evidenziati la soppressione dell'articolo 3, nella parte relativa al recupero dei crediti, e dell'articolo 16 relativo all'acquisizione al patrimonio regionale degli immobili degli enti.
Per quanto riguarda lo scenario più ampio dell'economia mondiale, nulla o poco è migliorato rispetto alla situazione esistente nel 2003; la recrudescenza del terrorismo non ne ha certamente agevolato un'evoluzione nella direzione prevista ed auspicata.
Relativamente all'analisi dell'economia internazionale, è sempre valido perciò quanto scritto in occasione della manovra finanziaria 2003-2005.
E' vero così che i processi di stagnazione continuano ad influenzare negativamente la crescita di paesi tradizionalmente forti come la Germania e la Francia, dando luogo da parte dell'Unione europea all'adozione di drastiche misure tese non solo al risanamento dei conti pubblici dei Paesi membri, ma anche di adeguate politiche finalizzate alla crescita del "sistema Europa".
Nella persistenza di questo difficile scenario si inserisce, così come per il 2003, anche per il 2004, la manovra finanziaria della Regione.
Le disponibilità finanziarie continuano ad essere insufficienti in relazione alle esigenze che il sistema segnala, per poter incidere positivamente e con determinata rapidità, sullo sviluppo socio-economico della nostra isola.
L'importo complessivo del bilancio ammonta a 7.970.839.000,00 euro; ammontare che non è stato modificato in sede di esame da parte della Commissione, la quale si è limitata a esigue rimodulazioni nell'ambito degli stati di previsione della spesa nella loro originaria previsione.
All'interno dei 7.970.839.000,00 di euro, 1.143.320.000,00 euro derivano dalla autorizzazione alla contrazione di mutui, come stabilito dal comma 1 dell'articolo 1, e 1.663.746.000,00 euro sono invece destinati alla copertura del presunto disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2003.
L'entità dell'indebitamento consiglia un assoluto rigore, in sede di esame dei provvedimenti da parte dell'Aula; occorre, in pratica, evitare la presentazione di emendamenti che comportino nuovi e maggiori oneri, soprattutto se le nuove spese non hanno il requisito della assoluta urgenza e necessità.
Stante la delicatezza della situazione finanziaria, è necessario dare ulteriore impulso alle politiche di risanamento del bilancio, peraltro già avviate dalla maggioranza con il recupero dei residui per i quali non sussistono obbligazioni giuridicamente perfezionate.
Relativamente alle politiche necessarie per il risanamento del bilancio si riafferma in pieno quanto già detto in occasione della manovra finanziaria del 2003.
In particolare si ribadisce la dannosità della prassi del ricorso ai residui di stanziamento che denotano l'insufficienza dell'organizzazione amministrativa e burocratica della Regione che si dimostra, quindi, non sempre in condizione di garantire la coincidenza tra momento dell'impegno e l'effettiva spesa delle risorse finanziarie disponibili.
Nel quadro del risanamento occorre smantellare la così detta "cultura dello stanziamento", assumendo ad insuperabile principio che le risorse finanziarie siano dimensionate esclusivamente sulla reale capacità di impegno (ovviamente secondo il disposto dell'articolo 40 della legge regionale di contabilità) per lo stanziamento di competenza e sulla reale capacità di spesa per quanto attiene allo stanziamento di cassa.
La manovra finanziaria 2004-2006 pur con i problemi enunciati, rappresenta lo strumento più adeguato per fronteggiare il particolare e difficile momento economico e politico della Sardegna.
La Commissione per tutte le considerazioni svolte e in considerazione della limitatezza dei tempi a disposizione ne raccomanda una rapida approvazione da parte dell'Assemblea.
TESTO DEL PROPONENTE
. TESTO DELLA COMMISSIONE
CAPO I
Disposizioni di carattere finanziario e programmaticoArt. 1
Disposizioni di carattere finanziario1. É autorizzata, nell'anno 2004, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, la contrazione di uno o più mutui o, in alternativa, l'emissione di prestiti obbligazionari, dall'Amministrazione regionale esclusivamente garantiti, per un importo di euro 1.143.320.000, di cui euro 411.320.000 quale quota già prevista dall'articolo 1, comma 1, lett. c) della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002) (UPB E03.032 - Cap. 51005).
2. Le spese al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l'autorizzazione di cui al comma 1 sono indicate, a' termini dell'ultimo comma del succitato articolo 37, nella tabella F), allegata alla presente legge.
3. Per la contrazione dei mutui di cui al comma 1 valgono le condizioni e le modalità previste dall'articolo 1, commi 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (legge finanziaria 1997).
4. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 decorre dal 1° gennaio 2005; il relativo onere è valutato in euro 106.458.000 per ciascuno degli anni dal 2005 al 2019 (UPB S03.050 e S03.051).
5. É accertata al 31 dicembre 2003 l'economia degli impegni assunti a tutto il 31 dicembre 2000 e, altresì, accertata l'economia dei residui di stanziamento a tutto il 31 dicembre 2003; sono fatti salvi gli impegni ed i residui di stanziamento destinati: agli interventi finanziati o cofinanziati dall'Unione europea, alla realizzazione di opere pubbliche in esecuzione diretta limitatamente agli importi degli appalti comprensivi delle somme a disposizione per i quali i relativi bandi siano stati pubblicati prima della chiusura dell'esercizio 2003, agli interventi di programmazione negoziata, agli indennizzi per danni subiti dalle aziende agricole per eventi calamitosi, ai Fondi degli accordi sindacali, nonché i residui derivanti dall'applicazione dei commi 4bis, 4ter, 5bis, e 5quater dell'articolo 62 di cui alla legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, e successive modificazioni e integrazioni.
6. Sono fatte salve, altresì, le somme sussistenti nel conto residui non impegnate alla data del 31 dicembre 2003 relative agli stanziamenti di cui alle leggi regionali nn. 12, 13 e 15 del 2003.
7. All'assolvimento delle obbligazioni giuridicamente perfezionate, persistenti in capo all'Amministrazione regionale in conseguenza dell'applicazione del comma 5, si provvede mediante attingimento dai Fondi speciali di cui all'articolo 31 della legge regionale n. 11 del 1983, e con la procedura ivi prevista.
8. L'Amministrazione regionale provvede a dare copertura al disavanzo di amministrazione a tutto il 31 dicembre 2003, stimato in euro 1.663.746.000 (UPB E03.032 - Cap. 51006) e derivante dalla somma algebrica del presunto disavanzo a tutto il 2002 (pari ad euro 3.444.746.000) e il saldo finanziario dell'anno 2003 - calcolato come differenza tra l'ammontare dei mutui contratti e autorizzati nello stesso anno (pari ad euro 81.000.000) e il risultato dell'applicazione del disposto di cui al comma 5 (stimato in euro 1.700.000.000) - mediante ricorso all'indebitamento con le condizioni e le modalità di cui al comma 3 (UPB S03.037); i relativi oneri sono valutati in euro 154.918.000 per ciascuno degli anni dal 2005 al 2019 (UPB S03.050 e UPB S03.051).
9. La Giunta regionale, al fine di cogliere le migliori opportunità sul mercato, è autorizzata ad adottare tutte le iniziative finalizzate alla riduzione dei rischi di tasso e di cambio legati ad operazioni di prestito ed alla riduzione dell'indebitamento, anche mediante la gestione attiva del debito attraverso l'utilizzo di strumenti di finanza derivata, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa nazionale in materia.
10. Nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli anni 2004, 2005, 2006; i relativi stanziamenti sono determinati come segue:
a) fondo speciale per spese correnti (UPB S03.006 - Cap. 03030)
2004 euro 0
2005 euro 0
2006 euro 0
b) fondo speciale per spese in conto capitale (UPB S03.007 - Cap. 03035)
2004 euro 5.165.000
2005 euro 5.165.000
2006 euro 5.165.000
11. A' termini dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 11 del 1983, così come modificato da ultimo dall'articolo 6, comma 6, lett. b bis), della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (legge finanziaria 2003), gli importi da iscrivere negli stati di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2004-2006 relativamente alle spese per le quali le vigenti norme fanno rinvio alla legge finanziaria restano determinati nella misura indicata nell'allegata tabella C.
12. A' termini dell'articolo di cui al comma 11, lett. b ter), gli importi da iscrivere negli stati di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2004-2006, relativamente ad autorizzazioni legislative di spesa per le quali si dispone una riduzione, restano determinati nella misura indicata nell'allegata tabella D.
13. Gli importi da iscrivere negli stati di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2004-2006, relativamente ad autorizzazioni legislative di spesa per le quali si dispone un incremento, restano determinati nella misura indicata nella allegata tabella E.
14. Ai fini della predisposizione dell'allegato tecnico (bilancio amministrativo) di cui all'articolo 12 bis, comma 7, della legge regionale n. 11 del 1983, e successive modificazioni ed integrazioni, le autorizzazioni di spesa disposte con le tabelle di cui ai precedenti commi 11, 12 e 13, fermo restando lo stanziamento autorizzato per Unità previsionale di base, sono comunque fissate nella salvaguardia degli importi impegnati nel corso dell'esercizio provvisorio per effetto dell'applicazione della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 14.
15. Ai fini del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e al rispetto del Patto di stabilità interno da stipularsi con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 29, comma 18, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, determina il livello degli impegni e dei pagamenti entro i limiti previsti nell'accordo medesimo, anche ai sensi dell'articolo 6, comma 7 della legge regionale n. 3 del 2003.
CAPO I
Disposizioni di carattere finanziario e programmaticoArt. 1
Disposizioni di carattere finanziario1. È autorizzata, nell'anno 2004, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, la contrazione di uno o più mutui o, in alternativa, l'emissione di prestiti obbligazionari, dall'Amministrazione regionale esclusivamente garantiti, per un importo di euro 1.143.320.000, di cui euro 411.320.000 quale quota già prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002) (UPB E03.032 - Cap. 51005).
2. Le spese al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l'autorizzazione di cui al comma 1 sono indicate, a' termini dell'ultimo comma del succitato articolo 37, nella tabella F), allegata alla presente legge.
3. Per la contrazione dei mutui di cui al comma 1 valgono le condizioni e le modalità previste dall'articolo 1, commi 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (legge finanziaria 1997).
4. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 decorre dal 1° gennaio 2005; il relativo onere è valutato in euro 106.458.000 per ciascuno degli anni dal 2005 al 2019 (UPB S03.050 e S03.051).
5. È accertata al 31 dicembre 2003 l'economia degli impegni assunti a tutto il 31 dicembre 2000 e, altresì, accertata l'economia dei residui di stanziamento a tutto il 31 dicembre 2003; sono fatti salvi le operazioni finanziarie effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio, gli impegni ed i residui di stanziamento destinati: agli interventi finanziati o cofinanziati dall'Unione Europea, alla realizzazione di opere pubbliche in esecuzione diretta limitatamente agli importi degli appalti comprensivi delle somme a disposizione per i quali i relativi bandi siano stati pubblicati prima della chiusura dell'esercizio 2003, agli interventi di programmazione negoziata, agli indennizzi per danni subiti dalle aziende agricole per eventi calamitosi, ai Fondi degli accordi sindacali, nonché i residui derivanti dall'applicazione dei commi 4 bis, 4 ter, 5 bis, e 5 quater dell'articolo 62 di cui alla legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, e successive modificazioni e integrazioni.
6. Sono fatte salve, altresì, le somme sussistenti nel conto residui non impegnate alla data del 31 dicembre 2003 relative agli stanziamenti di cui alle leggi regionali nn. 12, 13 e 15 del 2003.
7. All'assolvimento delle obbligazioni giuridicamente perfezionate, persistenti in capo all'Amministrazione regionale in conseguenza dell'applicazione del comma 5, si provvede mediante attingimento dai Fondi speciali di cui all'articolo 31 della legge regionale n. 11 del 1983, e con la procedura ivi prevista.
8. L'Amministrazione regionale provvede a dare copertura al disavanzo di amministrazione a tutto il 31 dicembre 2003, stimato in euro 1.663.746.000 (UPB E03.032 - Cap. 51006) e derivante dalla somma algebrica del presunto disavanzo a tutto il 2002 (pari ad euro 3.444.746.000) e il saldo finanziario dell'anno 2003 - calcolato come differenza tra l'ammontare dei mutui contratti e autorizzati nello stesso anno (pari ad euro 81.000.000) e il risultato dell'applicazione del disposto di cui al comma 5 (stimato in euro 1.700.000.000) - mediante ricorso all'indebitamento con le condizioni e le modalità di cui al comma 3 (UPB S03.037); i relativi oneri sono valutati in euro 154.918.000 per ciascuno degli anni dal 2005 al 2019 (UPB S03.050 e UPB S03.051).
9. La Giunta regionale, al fine di cogliere le migliori opportunità sul mercato, è autorizzata ad adottare tutte le iniziative finalizzate alla riduzione dei rischi di tasso e di cambio legati ad operazioni di prestito ed alla riduzione dell'indebitamento, anche mediante la gestione attiva del debito attraverso l'utilizzo di strumenti di finanza derivata, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa nazionale in materia.
10. Nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli anni 2004, 2005, 2006; i relativi stanziamenti sono determinati come segue:
a) fondo speciale per spese correnti (UPB S03.006 - Cap. 03030)
2004 euro 0
2005 euro 0
2006 euro 0
b) fondo speciale per spese in conto capitale (UPB S03.007 - Cap. 03035)
2004 euro 22.372.000
2005 euro 22.372.000
2006 euro 22.372.000
11. A' termini dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 11 del 1983, così come modificato da ultimo dall'articolo 6, comma 6, lett. b bis), della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (legge finanziaria 2003), gli importi da iscrivere negli stati di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2004-2006 relativamente alle spese per le quali le vigenti norme fanno rinvio alla legge finanziaria restano determinati nella misura indicata nell'allegata tabella C.
12. A' termini dell'articolo di cui al comma 11, lett. b ter), gli importi da iscrivere negli stati di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2004-2006, relativamente ad autorizzazioni legislative di spesa per le quali si dispone una riduzione, restano determinati nella misura indicata nell'allegata tabella D.
13. Gli importi da iscrivere negli stati di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2004-2006, relativamente ad autorizzazioni legislative di spesa per le quali si dispone un incremento, restano determinati nella misura indicata nella allegata tabella E.
14. Ai fini della predisposizione dell'allegato tecnico (bilancio amministrativo) di cui all'articolo 12 bis, comma 7 della legge regionale n. 11 del 1983, e successive modificazioni ed integrazioni, le autorizzazioni di spesa disposte con le tabelle di cui ai commi 11, 12 e 13, fermo restando lo stanziamento autorizzato per Unità previsionale di base, sono comunque fissate nella salvaguardia degli importi impegnati nel corso dell'esercizio provvisorio per effetto dell'applicazione della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 14.
15. Ai fini del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e al rispetto del Patto di stabilità interno da stipularsi con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 29, comma 18, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, determina il livello degli impegni e dei pagamenti entro i limiti previsti nell'accordo medesimo, anche ai sensi dell'articolo 6, comma 7 della legge regionale n. 3 del 2003.
Art. 2
Recupero da fondi di rotazione1. É disposto, nell'anno 2004, il versamento, in conto entrate del bilancio regionale, della somma complessiva di euro 29.220.000 riveniente dai sottoelencati fondi di rotazione (UPB E03.031 - Cap. 36103):
a) euro 300.000 dal fondo relativo alla legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 (Provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione), art. 20, costituito presso la Sfirs;
b) euro 4.400.000 dal fondo relativo alla legge regionale n. 28 del 1984, art. 20 (legge 517/75), costituito presso la Banca Cis;
c) euro 640.000 dal fondo relativo alla legge regionale n. 28 del 1984, art. 20 (legge 67/1988), costituito presso la Banca Cis;
d) euro 130.000 dal fondo relativo alla legge regionale 31 maggio 1984, n. 26 (legge finanziaria 1984), art. 53, costituito presso la Banca Cis;
e) euro 1.000.000 dal fondo relativo alla legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35 (Disciplina del settore commerciale), artt. 57, 58, 58 bis (fondo garanzie), costituito presso la Banca Cis;
f) euro 170.000 dal fondo relativo alla legge regionale n. 35 del 1991, art. 59 (fondo interessi), costituito presso la Banca Cis;
g) euro 3.000.000 dal fondo relativo alla legge regionale 14 settembre 1993, n. 40 (Interventi creditizi a favore dell'industria alberghiera), costituito presso la Banca Cis;
h) euro 1.000.000 dal fondo relativo alla legge regionale 29 aprile 1994, n. 18 (Interventi a favore dell'agricoltura), art. 29, costituito presso il Banco di Sardegna;
i) euro 400.000 dal fondo relativo alla legge regionale 18 novembre 1968, n. 47 (Interventi per le zone industriali), costituito presso il Banco di Sardegna;
l) euro 900.000 dal fondo relativo alla legge regionale n. 47 del 1968, costituito presso la Banca Nazionale del Lavoro;
m) euro 30.000 dal fondo relativo alla legge regionale 5 dicembre 1950, n. 66 (Provvidenze a favore della piccola industria sugheriera), costituito presso la Banca Cis;
n) euro 3.000.000 dal fondo relativo alla legge regionale 20 giugno 1989, n. 44 (Provvedimenti a favore delle piccole e medie imprese industriali), art. 3, di cui euro 2.000.000 dal fondo costituito presso la Banca Cis ed euro 1.000.000 presso quello costituito con la Sfirs;
o) euro 2.500.000 dal fondo relativo alla legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66 (Istituzione di un fondo per la tutela dei livelli produttivi e occupativi nel settore industriale), art. 1, costituito presso la Sfirs;
p) euro 1.000.000 dal fondo relativo alla legge regionale 28 novembre 1950, n. 65 (Provvidenze a favore della piccola industria cantieristica e peschereccia), costituito presso la Banca Cis;
q) euro 8.000.000 dal fondo di cui all'articolo 30 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 (legge finanziaria 1993), istituito presso la SFIRS;
r) euro 2.500.000 dal fondo relativo alla legge regionale n. 28 del 1984, artt. 17-18, costituito presso la Banca Cis.
2. É soppresso il fondo per la concessione di garanzie sussidiarie ai sensi della Legge 11 giugno 1962, n. 588 (Piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna) e riversate alle entrate del bilancio regionale le relative disponibilità; agli eventuali obblighi persistenti in capo all'Amministrazione regionale si fa fronte mediante utilizzo del fondo di riserva di cui al titolo di spesa 11.4.02 secondo la procedura di cui all'articolo 31 della legge regionale n. 11 del 1983.
3. Al recupero dei sopraelencati versamenti provvede il competente servizio dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio.Art. 2
(identico)
Art. 3
Recupero crediti e rimborsi1. La Regione provvede alla riscossione coattiva, mediante ruolo affidato a concessionari, di crediti aventi causa in atti e provvedimenti amministrativi con efficacia di titolo esecutivo, quali canoni e proventi, nonché in rapporti di diritto privato ed in atti giurisdizionali costituenti titolo esecutivo; in ogni caso con interessi, accessori, pene pecuniarie e sanzioni afferenti, previsti dalle norme di riferimento.
2. Sono escluse dalla riscossione di cui al comma 1 le entrate derivanti dalle quote di gettito di tutti i tributi erariali compartecipati dalla Regione. Per detti tributi la titolarità e l'esercizio dell'attività di riscossione coattiva permane in capo all'Amministrazione finanziaria dello Stato.
3. In relazione ai rimborsi relativi ai tributi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 8 della Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), l'Amministrazione regionale, per la quota di propria pertinenza, provvede a rifondere l'erario sulla base dei provvedimenti dei competenti uffici finanziari statali predisposti per l'integrale liquidazione e pagamento dei rimborsi in favore degli aventi diritto.
4. La Giunta regionale stabilisce le modalità dell'affidamento ai concessionari tenendo conto dei criteri di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.
5. I concessionari provvedono alla riscossione coattiva con applicazione delle norme statali vigenti per la riscossione coattiva dei crediti dello Stato ed in particolare con le disposizioni di cui alle norme derivanti dalla Legge 28 settembre 1998, n. 337.
6. Non si fa luogo alla riscossioni di cui al comma 1 qualora l'ammontare del singolo credito, per qualsiasi titolo, sia inferiore all'importo di euro 10.
7. Qualora un soggetto, escluso lo Stato, abbia nei confronti della Regione un debito giunto a scadenza, l'ufficio competente può, nell'ambito di competenza delle singole Direzioni generali, disporre la sospensione di eventuali pagamenti a favore del medesimo fino a quando questi non abbia assolto i propri debiti ovvero operare una compensazione con i crediti eventualmente dallo stesso vantati nei confronti dell'Amministrazione regionale. La disposizione non si applica quando sia pendente una azione giudiziaria o un ricorso amministrativo.
8. Per la definizione delle posizioni debitorie scadute, soggette a recupero amministrativo o contenzioso, relative ai fondi di rotazione e assimilati di incentivazione, l'Amministrazione regionale, in fase di transazione, può rinunciare ai relativi interessi di mora.
9. Al fine di evitare l'insorgere di controversie ovvero per la risoluzione di liti pendenti in materia di agevolazioni concesse ai sensi della legge regionale 11 agosto 1983, n. 16, l'Amministrazione regionale può, in fase di transazione, rinunciare al recupero degli interessi dovuti dalle cooperative beneficiarie se ciò è reputato conveniente per l'economicità dell'azione amministrativa.
10. É abrogato il comma 14 dell'articolo 10 della legge regionale n. 7 del 2002.
Art. 3
Recupero crediti e rimborsi1. In relazione ai rimborsi relativi ai tributi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 8 della Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), l'Amministrazione regionale, per la quota di propria pertinenza, provvede a rifondere l'erario sulla base dei provvedimenti dei competenti uffici finanziari statali predisposti per l'integrale liquidazione e pagamento dei rimborsi in favore degli aventi diritto.
Art. 4
Modifiche alle leggi regionali n. 11 del 1983 e n. 14 del 19951. Nella legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 (Norme in materia di bilancio e di contabilità della regione) e successive modificazioni ed integrazioni sono introdotte le seguenti modifiche:
a) nell'articolo 12 bis, comma 6, dopo l'espressione "fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria", è inserita la seguente: "fatte salve quelle effettuate tra capitoli classificati "spesa obbligatoria e spesa d'ordine"";
b) nell'articolo 25, comma 2, le parole dopo la parola "recuperi" sono soppresse;
c) nell'articolo 37, comma 1, le parole "enti ed aziende di cui al comma 1 dell'articolo 34 della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "gli enti e le aziende aventi personalità giuridica ed istituiti con legge regionale nonché degli enti istituiti con legge statale, ma sottoposti alla vigilanza - anche delegata - dell'Amministrazione regionale".
d) dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente:
"Art. 34 bis - Consolidamento dei conti pubblici regionali
1. Ai sensi dell'articolo 11 del regolamento Cee 1260 del 21 giugno 1999, l'Assessorato competente in materia di bilancio attiva flussi informativi sulla finanza degli enti, aziende, agenzie e società compartecipate regionali e società comprese nel settore pubblico allargato del territorio regionale, predispone il quadro complessivo delle entrate e della spesa del medesimo settore pubblico e i conti consolidati della Regione.
2. I conti consolidati di cui al comma 1 sono trasmessi previa certificazione:
a) al Ministero dell'economia e delle finanze, per la verifica del principio di addizionalità di cui all'articolo 11 del citato regolamento Cee n. 1260 del 1999;
b) alla Giunta regionale, per il supporto alle scelte di programmazione economica e finanziaria e per avviare il monitoraggio e il controllo dei flussi finanziari degli enti pubblici operanti nel territorio regionale di cui al comma 1;
c) al Consiglio regionale a fini conoscitivi".
2. Per le finalità previste dal progetto "Conti pubblici territoriali" e previa deliberazione della Giunta regionale, l'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, in linea con gli indirizzi dettati dal Ministero delle finanze in materia di consolidamento, avvalendosi del Nucleo regionale dei conti pubblici territoriali e, qualora necessario, di soggetti esterni in grado di fornire adeguata assistenza tecnica, provvede a:
a) definire gli indirizzi e a dettare le disposizioni per organizzare i flussi informativi finanziari sulla finanza del settore pubblico allargato;
b) definire il campione di enti rilevante ai fini della predisposizione del conto consolidato;
c) stabilire le specifiche tecniche, i criteri e le modalità di rilevazione dei dati dei documenti contabili riclassificati ai fini del consolidamento dei conti;
d) predisporre il progetto per l'utilizzo delle risorse finalizzate all'incentivazione e all'organizzazione dell'attività del Nucleo regionale.
3. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 2 sono utilizzate le risorse assegnate ai sensi dell'articolo 73 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, valutate per l'anno 2004 in euro 261.000; dette risorse possono essere, altresì, utilizzate per le finalità previste dalla delibera CIPE n. 36 del 2002, tra cui rientrano l'organizzazione di convegni, pubblicazioni, studi e la corresponsione di incentivi ai componenti del Nucleo regionale dei conti pubblici territoriali, rapportati questi ultimi ad un importo pari all'indennità massima annua prevista dall'articolo 101, comma 1, del Contratto collettivo regionale di lavoro del personale regionale.
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della Legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali), è introdotto il seguente:
"1 bis. Al fine del controllo sugli atti degli enti provinciali del turismo e delle aziende autonome di soggiorno e di turismo trovano applicazione le disposizioni previste dalla presente legge".
Art. 4
Modifiche alle leggi regionali n. 11 del 1983 e n. 14 del 19951. Nella legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 (Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione) e successive modificazioni ed integrazioni sono introdotte le seguenti modifiche:
a) nell'articolo 12 bis, comma 6, dopo l'espressione "fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria", è inserita la seguente: "fatte salve quelle effettuate tra capitoli classificati "spesa obbligatoria e spesa d'ordine"";
b) nell'articolo 25, comma 2, le parole dopo la parola "recuperi" sono soppresse;
c) nell'articolo 37, comma 1, le parole "enti ed aziende di cui al comma 1 dell'articolo 34 della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "gli enti e le aziende aventi personalità giuridica ed istituiti con legge regionale nonché degli enti istituiti con legge statale, ma sottoposti alla vigilanza - anche delegata - dell'Amministrazione regionale";
d) dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente:
"Art. 34 bis - Consolidamento dei conti pubblici regionali
1. Ai sensi dell'articolo 11 del regolamento Cee 1260 del 21 giugno 1999, l'Assessorato competente in materia di bilancio attiva flussi informativi sulla finanza degli enti, aziende, agenzie e società compartecipate regionali e società comprese nel settore pubblico allargato del territorio regionale, predispone il quadro complessivo delle entrate e della spesa del medesimo settore pubblico e i conti consolidati della Regione.
2. I conti consolidati di cui al comma 1 sono trasmessi previa certificazione:
a) al Ministero dell'economia e delle finanze, per la verifica del principio di addizionalità di cui all'articolo 11 del citato regolamento Cee n. 1260 del 1999;
b) alla Giunta regionale, per il supporto alle scelte di programmazione economica e finanziaria e per avviare il monitoraggio e il controllo dei flussi finanziari degli enti pubblici operanti nel territorio regionale di cui al comma 1;
c) al Consiglio regionale a fini conoscitivi".
2. Per le finalità previste dal progetto "Conti pubblici territoriali" e previa deliberazione della Giunta regionale, l'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, in linea con gli indirizzi dettati dal Ministero delle finanze in materia di consolidamento, avvalendosi del Nucleo regionale dei conti pubblici territoriali e, qualora necessario, di soggetti esterni in grado di fornire adeguata assistenza tecnica, provvede a:
a) definire gli indirizzi e a dettare le disposizioni per organizzare i flussi informativi finanziari sulla finanza del settore pubblico allargato;
b) definire il campione di enti rilevante ai fini della predisposizione del conto consolidato;
c) stabilire le specifiche tecniche, i criteri e le modalità di rilevazione dei dati dei documenti contabili riclassificati ai fini del consolidamento dei conti;
d) predisporre il progetto per l'utilizzo delle risorse finalizzate all'incentivazione e all'organizzazione dell'attività del Nucleo regionale.
3. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 2 sono utilizzate le risorse assegnate ai sensi dell'articolo 73 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, valutate per l'anno 2004 in euro 261.000; dette risorse possono essere, altresì, utilizzate per le finalità previste dalla delibera CIPE n. 36 del 2002, tra cui rientrano l'organizzazione di convegni, pubblicazioni, studi e la corresponsione di incentivi ai componenti del Nucleo regionale dei conti pubblici territoriali.
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della Legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali), è introdotto il seguente:
"1 bis. Al fine del controllo sugli atti degli enti provinciali del turismo e delle aziende autonome di soggiorno e di turismo trovano applicazione le disposizioni previste dalla presente legge".
5. Nel comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale n. 14 del 1995, già sostituito dall'articolo 5, comma 1 della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3, l'espressione: "dalla data di approvazione da parte della Giunta regionale", è sostituita dalla seguente: "senza essere raddoppiati, dalla data di ricezione da parte del competente Assessorato del bilancio e/o dalle relative variazioni, da trasmettersi entro venti giorni dalla data di approvazione da parte della Giunta regionale della proposta di bilancio regionale e/o delle relative variazioni.".
CAPO II
Disposizioni in materia di attività pubbliche e attività produttiveArt. 5
Interventi nel settore dei lavori pubblici1. É autorizzata, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, la spesa di euro 3.500.000 per la concessione di finanziamenti per la realizzazione o il completamento di edifici di culto; il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale a' termini dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni (UPB S08.039 - Cap. 08125).
2. É autorizzata, nell'anno 2004, la spesa di euro 10.000.000 per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 4, della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15, relativi alla manutenzione straordinaria delle strade provinciali (UPB S08.073 - Cap. 08328).
3. É autorizzata, nell'anno 2004, la spesa di euro 1.600.000 per la realizzazione di opere nelle zone termali e per il completamento di stabilimenti termali (UPB S08.039 - Cap. 08143).
4. Per la realizzazione di interventi relativi a invasi e relative opere idriche sono autorizzati i seguenti stanziamenti:
UPB S08.055 (Cap. 08230)
2004 euro 1.250.000
2005 euro 1.250.000
2006 euro 1.250.000
UPB S08.055 (Cap. 08235)
2004 euro 1.100.000
5. Per le finalità di cui all'articolo 16, comma 5, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 500.000 (UPB S08.071 - Cap. 08302).
6. É autorizzata, nell'anno 2004, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 7, della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 13 (modifiche alla legge finanziaria 2003), l'ulteriore stanziamento di euro 16.000.000 per la realizzazione di interventi nel settore delle opere e degli impianti di interesse pubblico di cui alla legge regionale 6 settembre 1976, n. 45; tale stanziamento, unitamente a quello autorizzato dalla citata disposizione, è utilizzato per il finanziamento degli interventi individuati dagli stessi enti e comunicati all'Assessorato dei lavori pubblici entro il 22 dicembre 2003, data di entrata in vigore della legge regionale n. 13 del 2003 (UPB S08.073 - Cap. 08322).
7. É autorizzata, nell'anno 2004, la concessione a favore dell'Ente Autonomo del Flumendosa, di un contributo di euro 2.150.000 per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture idrauliche e relative opere di ritenuta del sistema "Flumendosa-Campidano" (UPB S08.055 - Cap. 08226).
8. É autorizzata, nell'anno 2004, la spesa di euro 3.500.000 per il completamento dei lavori di ristrutturazione e di ripristino della funzionalità dell'ex Seminario di Cuglieri da adibirsi interamente a sede permanente di formazione della Protezione civile e del Corpo forestale regionali (UPB S08.039 - Cap. 08152).
9. Lo stanziamento proveniente da assegnazioni statali iscritto nell'UPB S08.046 (Cap. 08192), e destinato al Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica approvato con deliberazione della Giunta regionale del 23 ottobre 2001, è conservato nel conto dei residui del bilancio per l'esercizio 2004.
10. Le concessioni di derivazione idrica in essere, comprese quelle di cui all'articolo 16 della legge regionale 5 settembre 2000, n. 17 (Modifiche ed integrazioni alla legge finanziaria, al bilancio per gli anni 2000/2002 e disposizioni varie), possono essere esercitate fino ai tre anni successivi dalla data di entrata in vigore della presente legge e rideterminate solo in seguito alla verifica del bilancio e della priorità degli utilizzi idrici da parte dell'autorità concedente.
11. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 20 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 (legge finanziaria 1991), relativi al restauro e al consolidamento di chiese di particolare valore storico-artistico è autorizzata, nell'anno 2004, la spesa di euro 800.000 (UPB S11.030 - Cap. 11210).
12. Al fine di provvedere all'aggiornamento del prezziario regionale dei lavori pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 2 giugno 1994, n. 24 (Norme in materia di prezzi nelle opere pubbliche finanziate dalla Regione), è autorizzata, nell'anno 2004, la spesa di euro 60.000 (UPB S08.013 - Cap. 08025).
13. Dopo il comma 2 dell'articolo 23, della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 (Norme di semplificazione e snellimento delle procedure e disposizioni varie in materia di lavori pubblici), è aggiunto il seguente:
"2 bis. Per le finalità di cui al presente articolo, a garanzia dell'efficiente ed efficace attuazione dei programmi di opere pubbliche da realizzarsi in regime di concessione o di delega, l'Amministrazione regionale provvede all'attivazione di specifiche procedure di monitoraggio delle opere stesse, il relativo onere è determinato in sede di predisposizione del singolo programma di cui alla legge regionale n. 1 del 1977, art. 4, lett. i) e legge regionale n. 31 del 1998, art. 9, sulla base delle risorse finanziarie specificatamente destinate al medesimo programma".
14. Per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza regionale si procede con le modalità previste dall'articolo 4 della legge regionale n. 24 del 1987, fatte salve le opere concernenti il demanio statale curate dalla Regione a' termini del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, ed i casi espressamente motivati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente, per i quali si provvede in esecuzione diretta.
15. Le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge regionale n. 15 del 2002 si applicano anche agli enti di cui all'articolo 1, della legge regionale n. 24 del 1987e successive modifiche ed integrazioni.
CAPO II
Disposizioni in materia di attività pubbliche e attività produttiveArt. 5
(identico)
Art. 6
Disposizioni in materia di agricoltura1. Per le finalità di cui alla legge regionale 9 marzo 1988, n. 8 (Nuove norme relative alla composizione ed al funzionamento del comitato comunale dell'agricoltura), è autorizzata, nell'anno 2004, la spesa di euro 100.000 (UPB S06.012 - Cap. 06034).
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 2004, la somma di euro 800.000 a favore del Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna in liquidazione per far fronte alle spese straordinarie di prima costituzione dei derivati Consorzi (UPB S06.053 - Cap. 06263).
3. Per le finalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 17 novembre 2000, n. 22 (Interventi a favore degli allevatori per fronteggiare l'epizoozia denominata "Febbre catarrale degli ovini (blue tongue)), è autorizzato, nell'anno 2004, l'ulteriore stanziamento di euro 3.000.000 (UPB S06.028 - Cap. 06106).
4. É autorizzato, nell'anno 2004, lo stanziamento di euro 2.000.000 per la concessione ai Consorzi di bonifica, ad esclusione di quelli che usufruiscono di introiti per la vendita di energia elettrica, di un contributo per l'abbattimento dei costi energetici per il sollevamento dell'acqua (UPB S06.053 - Cap. 06260).
5. É autorizzata, nell'anno 2004, la spesa di euro 250.000 per la costituzione di un Consorzio fra Regione - Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale - ERSAT, Consorzio interprovinciale di frutticoltura di Cagliari e provinciale di Sassari, per la creazione dell'Osservatorio agro-alimentare della Sardegna con il compito di esercitare un'attività di rilevazione, analisi e diffusione dei dati sul settore agro-alimentare di supporto a qualsiasi scelta economica imprenditoriale aziendale, di valorizzazione commerciale delle produzioni e di programmazione strategica delle attività da parte dell'amministrazione pubblica; il relativo statuto è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura (UPB S06.062 - Cap. 06324).
6. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2 della legge regionale 12 dicembre 2001, n. 16 (Ulteriore sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare l'epizoozia denominata "blue tongue"), già prorogato al 31 dicembre 2004 dall'articolo 9, comma 11, della legge regionale n. 3 del 2003, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2005.
Art. 6
Disposizioni in materia di agricoltura1. Per le finalità di cui alla legge regionale 9 marzo 1988, n. 8 (Nuove norme relative alla composizione ed al funzionamento del comitato comunale dell'agricoltura), è autorizzata, nell'anno 2004, la spesa di euro 100.000 (UPB S06.012 - Cap. 06034).
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 2004, la somma di euro 800.000 a favore del Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna in liquidazione per far fronte alle spese straordinarie di prima costituzione dei derivati Consorzi (UPB S06.053 - Cap. 06263).
3. Per le finalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 17 novembre 2000, n. 22 (Interventi a favore degli allevatori per fronteggiare l'epizoozia denominata "Febbre catarrale degli ovini (blue tongue)), è autorizzato, nell'anno 2004, l'ulteriore stanziamento di euro 3.000.000 (UPB S06.028 - Cap. 06106).
4. È autorizzato, nell'anno 2004, lo stanziamento di euro 2.000.000 per la concessione ai Consorzi di bonifica, ad esclusione di quelli che usufruiscono di introiti per la vendita di energia elettrica, di un contributo per l'abbattimento dei costi energetici per il sollevamento dell'acqua (UPB S06.053 - Cap. 06260).
5. Al fine di valorizzare e potenziare la produzione di prodotti locali di origine protetta del settore lattiero-caseario, mediante il rafforzamento della qualità e della sicurezza alimentare, ai sensi del regolamento (CE) n. 1783 del 2003, è autorizzata l'istituzione di un sistema di premialità a favore dei produttori D.O.P. da realizzarsi attraverso i relativi Consorzi di Tutela riconosciuti dal Ministero dell'agricoltura; il relativo onere è valutato in euro 500.000 per l'anno 2004 (UPB S06.062).
6. È autorizzata, nell'anno 2004, la spesa di euro 250.000 per la costituzione di un Consorzio fra Regione - Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale - ERSAT, Consorzio interprovinciale di frutticoltura di Cagliari e provinciale di Sassari, per la creazione dell'Osservatorio agro-alimentare della Sardegna con il compito di esercitare un'attività di rilevazione, analisi e diffusione dei dati sul settore agro-alimentare di supporto a qualsiasi scelta economica imprenditoriale aziendale, di valorizzazione commerciale delle produzioni e di programmazione strategica delle attività da parte dell'amministrazione pubblica; il relativo statuto è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura (UPB S06.062 - Cap. 06324).
7. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2 della legge regionale 12 dicembre 2001, n. 16 (Ulteriore sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare l'epizoozia denominata "blue tongue"), già prorogato al 31 dicembre 2004 dall'articolo 9, comma 11, della legge regionale n. 3 del 2003, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2005.
8. Il comma 7 dell'articolo 13 della legge regionale n. 7 del 2002 è abrogato; nelle more della adozione di una legge organica valgono le disposizioni di cui al comma 21 dell'articolo 6 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6.
Art. 7
Disposizioni in materia di industria1. É autorizzato, nell'anno 2004, lo stanziamento di euro 1.000.000 per la concessione di un contributo straordinario a favore del Consorzio per il Nucleo di industrializzazione del Sulcis-Iglesiente, per il sostegno del sistema dei servizi erogati a favore delle imprese del Consorzio in relazione alla crisi industriale del Sulcis-Iglesiente (UPB S09.010 - Cap. 09016).
2. É autorizzato, nell'anno 2004, lo stanziamento di euro 16.000.000 (UPB S09.046 - Cap. 09156) per la ricapitalizzazione della SFIRS da utilizzare:
a) quanto a euro 8.000.000 per il rafforzamento della struttura finanziaria e commerciale delle piccole e medie imprese industriali manifatturiere che esportano i loro prodotti nei paesi fuori euro;
b) quanto a euro 8.000.000 a sostegno del comparto tessile regionale nel quadro degli accordi Stato-Regione per il rilancio dello stesso comparto.
3. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 13 del 2003, è abrogato.
4. É autorizzato, nell'anno 2004, lo stanziamento di euro 66.000.000 quale contributo a favore delle società già controllate dall'EMSA; il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di industria, a' termini dell'articolo 4, lett. i) della legge regionale n. 1 del 1977, e successive modifiche e integrazioni (UPB S09.048 - Cap. 09159).
5. Al fine di definire le procedure di liquidazione delle SIPAS S.p.A., l'Amministrazione regionale è autorizzata a compensare il proprio credito, pari ad euro 7.315.000, con il proprio debito verso la stessa SIPAS, pari ad euro 7.822.000, derivante dalla gestione degli impianti di Arborea e Thiesi; alla differenza di euro 507.000 si provvede mediante assegnazione alla suddetta società di un finanziamento di pari importo (UPB S09.033 - Cap. 09118).
6. Al fine di consentire il regolare funzionamento degli impianti di depurazione realizzati dalla SIPAS S.p.A. nei comuni di Arborea e Thiesi affidati alla gestione dell'ESAF, è autorizzata, nell'anno 2004, la concessione di un contributo, a favore dello stesso ESAF, di euro 1.240.000 (UPB S08.014 - Cap. 08027).
7. Il personale dipendente della Società di cui al comma 6, che non può godere di esodo agevolato, è trasferito a domanda, nelle more della costituzione della società gestore del servizio idrico integrato, nei ruoli del Consorzio interprovinciale della frutticoltura o dell'Ente Sardo Acquedotti e Fognature; a tal fine è attribuito, nell'anno 2004, ai suddetti enti un contributo complessivo valutato in euro 310.000 da ripartirsi sulla base dell'onere relativo ai rispettivi trasferimenti (UPB S09.035).
8. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 22, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2001), è autorizzata, nell'anno 2004, la spesa di euro 250.000 (UPB S09.009).
9. I programmi di miglioramento dei servizi nei distretti industriali, previsti dall'articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio), possono prevedere anche la realizzazione:
a) di infrastrutture a servizio delle imprese insediate nel territorio, a cura dei comuni o di altri enti competenti per territorio;
b) di strutture ad uso pluriaziendale, a cura di consorzi o altri enti economici, con gli aiuti riservati alle imprese.
10. La disciplina in materia di impegnabilità dei fondi concessi o delegati e per l'utilizzo delle economie o dei fondi materialmente detenuti previste a favore degli enti locali è estesa anche ai Consorzi industriali e agli altri enti che realizzano opere pubbliche.
Art. 7
Disposizioni in materia di industria1. È autorizzato, nell'anno 2004, lo stanziamento di euro 1.000.000 per la concessione di un contributo straordinario a favore del Consorzio per il Nucleo di industrializzazione del Sulcis-Iglesiente, per il sostegno del sistema dei servizi erogati a favore delle imprese del Consorzio in relazione alla crisi industriale del Sulcis-Iglesiente (UPB S09.010 - Cap. 09016).
2. È autorizzato, nell'anno 2004, lo stanziamento di euro 16.000.000 (UPB S09.046 - Cap. 09156) per la ricapitalizzazione della SFIRS da utilizzare:
a) quanto a euro 8.000.000 per il rafforzamento della struttura finanziaria e commerciale delle piccole e medie imprese industriali manifatturiere che esportano i loro prodotti nei paesi fuori euro;
b) quanto a euro 8.000.000 a sostegno del comparto tessile regionale nel quadro degli accordi Stato-Regione per il rilancio dello stesso comparto.
3. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 13 del 2003, è abrogato.
4. È autorizzato, nell'anno 2004, lo stanziamento di euro 66.000.000 quale contributo a favore delle società già controllate dall'EMSA; il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di industria, a' termini dell'articolo 4, lettera i) della legge regionale n. 1 del 1977, e successive modifiche e integrazioni (UPB S09.048 - Cap. 09159).
5. Al fine di definire le procedure di liquidazione delle SIPAS S.p.A., l'Amministrazione regionale è autorizzata a compensare il proprio credito, pari ad euro 7.315.000, con il proprio debito verso la stessa SIPAS, pari ad euro 7.822.000, derivante dalla gestione degli impianti di Arborea e Thiesi; alla differenza di euro 507.000 si provvede mediante assegnazione alla suddetta società di un finanziamento di pari importo (UPB S09.033 - Cap. 09118).
6. Al fine di consentire il regolare funzionamento degli impianti di depurazione realizzati dalla SIPAS S.p.A. nei comuni di Arborea e Thiesi affidati alla gestione dell'ESAF, è autorizzata, nell'anno 2004, la concessione di un contributo, a favore dello stesso ESAF, di euro 1.240.000 (UPB S08.014 - Cap. 08027).
7. Il personale dipendente della Società di cui al comma 6, che non può godere di esodo agevolato, è trasferito a domanda, nelle more della costituzione della società gestore del servizio idrico integrato, nei ruoli del Consorzio interprovinciale della frutticoltura o dell'Ente Sardo Acquedotti e Fognature; a tal fine è attribuito, nell'anno 2004, ai suddetti enti un contributo complessivo valutato in euro 310.000 da ripartirsi sulla base dell'onere relativo ai rispettivi trasferimenti (UPB S09.035).
8. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 22, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2001), è autorizzata, nell'anno 2004, la spesa di euro 250.000 (UPB S09.009).
9. I programmi di miglioramento dei servizi nei distretti industriali, previsti dall'articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio), possono prevedere anche la realizzazione:
a) di infrastrutture a servizio delle imprese insediate nel territorio, a cura dei comuni o di altri enti competenti per territorio;
b) di strutture ad uso pluriaziendale, a cura di consorzi o altri enti economici, con gli aiuti riservati alle imprese.
Art. 8
Modifiche alla legge regionale n. 40 del 19931. Nella legge regionale 14 settembre 1993, n. 40 (Interventi creditizi a favore dell'industria alberghiera) sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 6 è abrogato;
b) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
"Art. 8 - Domande
"1. La domanda per la concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge, compilata in conformità alla modulistica approvata dalla Giunta regionale, deve essere presentata, corredata della documentazione occorrente, agli enti creditizi o alle società di locazione finanziaria convenzionati prima dell'inizio dei lavori.
2. In pari data, copia della domanda in bollo, compilata in ogni sua parte, deve essere presentata a cura degli interessati all'Assessorato regionale del turismo corredata del certificato C.C.I.A.A. non scaduto, del certificato di classifica provvisoria rilasciato dal Comune relativamente al progetto che si intende realizzare e, se trattasi di struttura ricettiva in attività, di idonea documentazione attestante la classifica posseduta nel quinquennio in corso.
3. Gli enti creditizi convenzionati, contestualmente alla proposta di concessione delle agevolazioni devono dichiarare che la società per la realizzazione dell'intervento proposto è in possesso di tutte le autorizzazioni rilasciate dagli enti coinvolti.
4. La stipula del contratto di mutuo e l'inizio dei lavori deve avvenire, pena la revoca delle agevolazioni, entro un anno dall'emissione del provvedimento di concessione del contributo in conto interessi.
5. Al completamento dell'investimento, gli enti creditizi convenzionati devono allegare, oltre alla specifica documentazione, anche una copia dell'atto amministrativo di autorizzazione ad edificare con allegati grafici, rilasciata dai competenti enti".
Art. 8
(identico)
Art. 9
Interventi nel settore dei trasporti1. É autorizzato, nell'anno 2004, lo stanziamento di euro 83.085.000 per la concessione alle aziende di trasporto esercenti servizi pubblici di linea dei contributi previsti dall'articolo 2 della legge regionale 27 agosto 1982, n. 16 (Norme per la concessione di contributi di esercizio e per investimenti alle aziende di trasporto esercenti servizi pubblici di linea a carattere regionale e locale), e successive modificazioni ed integrazioni (UPB S13.011 - Cap. 13020).
2. Per la compiuta attuazione del progetto Port Net Med Plus, da realizzare tramite l'operatività del Centro regionale di eccellenza/esperienza marittima, è autorizzato, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, lo stanziamento di euro 176.000 (UPB S13.019 - Cap. 13045).
3. Per l'aggiornamento annuale del Piano regionale del trasporto delle merci è autorizzata la complessiva spesa di euro 950.000, in ragione di euro 350.000 per l'anno 2004 e euro 300.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005; tale stanziamento può essere utilizzato anche per la predisposizione di studi di fattibilità riguardanti interventi previsti nel Piano regionale del trasporto delle merci (UPB S13.023 - Cap. 13049).
4. Al fine di assicurare un sempre maggior standard qualitativo degli aeroporti isolani è autorizzata, nell'anno 2004, la spesa di euro 3.300.000 per il completamento e il potenziamento funzionale delle loro infrastrutture ed attrezzature; il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di trasporti, ai sensi dell'articolo 4, lett. i) della legge regionale n. 1 del 1977, e successive modifiche ed integrazioni (UPB S13.024 - Cap. 13057).
5. A valere sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 83 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (legge finanziaria 1995), una quota parte dello stanziamento, non inferiore ad euro 2.500.000, è destinata ad iniziative di marketing volte alla promozione della Sardegna al di fuori del proprio territorio attraverso le opportunità offerte dai collegamenti aerei (UPB S01.043 - Cap. 01110).
6. Il Consorzio per il Nucleo di industrializzazione di Tortolì-Arbatax è individuato, in sostituzione dell'Amministrazione provinciale di Nuoro, quale nuovo soggetto attuatore dell'intervento organico per l'aeroporto di Tortolì-Arbatax previsto dall'articolo 21 della legge regionale 6 dicembre 1997, n. 32 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (legge finanziaria 1997)) e disposizioni varie), e successive integrazioni e modificazioni.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con il soggetto attuatore di cui al comma 6 apposita convenzione per l'affidamento in concessione dei lavori da individuarsi con deliberazione di Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore dei trasporti di concerto con l'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio.
8. Per le finalità previste nei precedenti commi 6 e 7 si fa fronte con le disponibilità recate dal titolo di spesa 11.3.08/I della Legge n. 268 del 1974 nonché con le disponibilità derivanti dal riversamento nelle entrate del bilancio della Regione delle somme a suo tempo erogate alla Amministrazione provinciale di Nuoro e non utilizzate; l'Assessore competente in materia di bilancio provvede alle conseguenti variazioni di bilancio (UPB S13.024).
Art. 9
Interventi nel settore dei trasporti1. È autorizzato, nell'anno 2004, lo stanziamento di euro 83.085.000 per la concessione alle aziende di trasporto esercenti servizi pubblici di linea dei contributi previsti dall'articolo 2 della legge regionale 27 agosto 1982, n. 16 (Norme per la concessione di contributi di esercizio e per investimenti alle aziende di trasporto esercenti servizi pubblici di linea a carattere regionale e locale), e successive modificazioni ed integrazioni (UPB S13.011 - Cap. 13020).
2. Per la compiuta attuazione del progetto Port Net Med Plus, da realizzare tramite l'operatività del Centro regionale di eccellenza/esperienza marittima, è autorizzato, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, lo stanziamento di euro 176.000 (UPB S13.019 - Cap. 13045).
3. Per l'aggiornamento annuale del Piano regionale del trasporto delle merci è autorizzata la complessiva spesa di euro 950.000, in ragione di euro 350.000 per l'anno 2004 e euro 300.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005; tale stanziamento può essere utilizzato anche per la predisposizione di studi di fattibilità riguardanti interventi previsti nel Piano regionale del trasporto delle merci (UPB S13.023 - Cap. 13049).
4. Per l'espletamento dei compiti istituzionali derivanti dalla sottoscrizione dell'accordo di Programma Quadro sulla Mobilità 2003-2008, è autorizzata, nell'anno 2004, la spesa di euro 400.000 (UPB S13. 005 - Cap. 13007).
5. È autorizzata la spesa di euro 600.000 nell'anno 2004 e di euro 400.000 per gli anni successivi al fine di garantire l'attivazione ed il funzionamento dell'Osservatorio regionale della mobiltà (UPB S13.031).
6. Al fine di assicurare un sempre maggior standard qualitativo degli aeroporti isolani è autorizzata, nell'anno 2004, la spesa di euro 3.300.000 per il completamento e il potenziamento funzionale delle loro infrastrutture ed attrezzature; il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di trasporti, ai sensi dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale n. 1 del 1977, e successive modifiche ed integrazioni (UPB S13.024 - Cap. 13057).
7. A valere sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 83 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (legge finanziaria 1995), una quota parte dello stanziamento, non inferiore ad euro 2.500.000, è destinata ad iniziative di marketing volte alla promozione della Sardegna al di fuori del proprio territorio attraverso le opportunità offerte dai collegamenti aerei (UPB S01.043 - Cap. 01110).
8. Il Consorzio per il Nucleo di industrializzazione di Tortolì-Arbatax è individuato, in sostituzione dell'Amministrazione provinciale di Nuoro, quale nuovo soggetto attuatore dell'intervento organico per l'aeroporto di Tortolì-Arbatax previsto dall'articolo 21 della legge regionale 6 dicembre 1997, n. 32 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 - legge finanziaria 1997 - e disposizioni varie), e successive integrazioni e modificazioni.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con il soggetto attuatore di cui al comma 6 apposita convenzione per l'affidamento in concessione dei lavori da individuarsi con deliberazione di Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore dei trasporti di concerto con l'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio.
10. Per le finalità previste nei precedenti commi 6 e 7 si fa fronte con le disponibilità recate dal titolo di spesa 11.3.08/I della Legge n. 268 del 1974 nonché con le disponibilità derivanti dal riversamento nelle entrate del bilancio della Regione delle somme a suo tempo erogate alla Amministrazione provinciale di Nuoro e non utilizzate; l'Assessore competente in materia di bilancio provvede alle conseguenti variazioni di bilancio (UPB S13.024).
CAPO III
Disposizioni in materia di lavoro, di istruzione e attività culturali e socio-sanitarieArt. 10
Interventi in materia di lavoro1. Nella legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio), sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) l'articolo 15 è abrogato a partire dal 1° gennaio 2004 e continua a trovare applicazione esclusivamente per le annualità relative ad istanze già accolte entro il 31 dicembre 2003;
b) la lett. a) del comma 1 dell'articolo 16 è sostituita dalla seguente:
"a) il contributo individuale può essere con cesso entro il limite massimo di euro 40.000";
c) alla lett. b) del comma 1 dell'articolo 16 è aggiunto il seguente capoverso:
"Nel caso di compagine sociale composta da due soci la condizione di impegno in attività socialmente utili di un solo socio è sufficiente per la concessione del beneficio";
d) i commi 5 e 6 dell'articolo 16 sono sostituiti dal seguente:
"5. Agli enti utilizzatori che nell'anno 2004 attuino iniziative di stabilizzazione occupazionale di lavoratori attualmente impegnati in attività socialmente utili, attraverso esternalizzazione di servizi pubblici, affidamento di appalti pubblici o inserimento negli organici delle pubbliche amministrazioni, che favoriscano assunzioni a tempo indeterminato, contratti di collaborazione coordinata e continuativa di durata almeno triennale o lavoro autonomo, sarà concesso un contributo complessivo di euro 40.000 per ogni lavoratore stabilizzato da erogarsi in quote annuali nell'arco di un triennio.";
e) il comma 8 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:
"8. Ai datori di lavoro privati che assumano a tempo indeterminato lavoratori attualmente impegnati in attività socialmente utili è corrisposto un contributo di euro 10.000 annuali, per un massimo di tre anni. Al beneficio si applicano le disposizioni del comma 7.";
f) nel comma 1 dell'articolo 17 le parole "tramite l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) allo scopo convenzionato" sono soppresse.
2. L'articolo 6 bis della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 7 (Norme a sostegno dei lavori socialmente utili), introdotto dal comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 37 del 1998, come modificato dall'articolo 4, comma 19, della legge regionale n. 6 del 2001, è sostituito dal seguente:
"Art. 6 bis -
1. In favore degli enti utilizzatori che concorrano alla costituzione di società per la gestione di servizi pubblici, secondo le forme previste dal decreto legislativo n. 267 del 2000, presso le quali vengano assunti lavoratori socialmente utili in percentuale non inferiore al 40 per cento dell'organico, è concesso un contributo regionale in misura pari al 90 per cento della quota di partecipazione dell'ente al capitale sociale della società e per un ammontare non superiore a euro 155.000".
3. Gli interventi relativi alle azioni 1 e 2 indicate come prioritarie nel comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale n. 3 del 2003 sono realizzati, avuto riguardo ai territori o ai lavoratori per i quali non siano state attivate azioni di stabilizzazione ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 37 del 1998, dai soggetti esecutori ammessi a finanziamento ai sensi dell'avviso pubblico del III programma dei progetti finalizzati all'occupazione (BURAS n° 27 del 9.9.2003). A tal fine i termini di presentazione e integrazione delle relative istanze sono prorogati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
4. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 36 (Politiche attive sul costo del lavoro) è abrogato.
CAPO III
Disposizioni in materia di lavoro, di istruzione e attività culturali e socio-sanitarieArt. 10
(identico)
Art. 11
Interventi nella formazione professionale e nell'emigrazione1 La quota da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale è determinata, per l'anno 2004, in euro 39.500.000 di cui euro 10.022.000 destinati al cofinanziamento delle misure incluse nel Programma Operativo Regionale 2000-2006 di cui alle UUPPBP S10.050, S10.051, S10.052, S10.053 e S10.054 (UPB S10.049).
2. Le modalità di rendicontazione stabilite dal comma 6, lett. 1, dell'articolo 13 della legge regionale n. 3 del 2003, sono estese, in quanto applicabili, anche ai contributi concessi alle organizzazioni dei sardi nel mondo e alle associazioni di tutela con sede in Sardegna, sulla base della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7.
3. Nell'articolo 7 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7 (L'emigrazione), sono introdotte le seguenti modifiche:
a) dopo la lett. d) è aggiunta la seguente:
"d bis). Finanziamento per l'acquisto della sede sociale";
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2 bis. All'acquisto di cui alla precedente lettera e) provvede la Federazione e/o Circolo interessato in nome e per conto della Regione; l'immobile acquistato è di proprietà della Regione e sarà utilizzato gratuitamente dalla Federazione o dal Circolo per lo svolgimento delle loro finalità istituzionali per tutta la durata della vita associativa degli stessi".
4. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 26 (Norme a sostegno dell'imprenditoria femminile) è aggiunto il seguente:
"2 bis. Tra i criteri di priorità di cui al comma 2 deve essere prevista la ripartizione delle risorse finanziarie per aree provinciali".
Art. 11
(identico)
Art. 12
Norme in materia di istruzione, cultura, spettacolo, sport e tutela paesistica1. Sono autorizzati a favore della formazione universitaria i seguenti interventi:
a) nell'anno 2004, la concessione di un contributo, a favore del Comune di Tempio Pausania, di euro 470.000 per le spese di gestione, nonché per il funzionamento dei corsi universitari istituiti presso la sede di Tempio Pausania (UPB S11. 070 - Cap. 11123);
b) nell'anno 2004, la concessione di un contributo a favore del Consorzio Uno di Oristano di euro 1.600.000 per le spese di gestione, nonché per il funzionamento dei corsi universitari istituiti presso la sede di Oristano (UPB S11. 070 - Cap. 11126);
c) nell'anno 2004, la concessione di un contributo di euro 460.000 a favore dell'Associazione per l'Università del Sulcis-Iglesiente (AUSI), per il finanziamento dei corsi dell'Università di Cagliari presso la Sede di Monteponi, con particolare destinazione alle spese per il funzionamento e per le attività generali (UPB S11.070 - Cap. 11127);
d) nell'anno 2004, la spesa di euro 2.500.000 a favore dell'Università degli Studi di Sassari per il funzionamento dei corsi universitari in Alghero (UPB S11.070 - Cap. 11150);
e) nell'anno 2004, la spesa di euro 70.000 a favore della Facoltà Teologica della Sardegna, quale contributo per le spese di funzionamento (UPB S11.070- Cap. 11144);
f) nell'anno 2004, la concessione di un contributo di euro 100.000 a favore delle Scuole Superiori per Traduttori e Interpreti per le finalità previste dall'articolo 24 della Legge Regionale 9 dicembre 1997, n. 32 (UPB S11.070 - Cap.11129);
g) nell'anno 2004, la concessione di un contributo a favore dell'Università degli Studi di Sassari, di euro 190.000 per il funzionamento del corso di laurea in economia e impresa del turismo di Olbia (UPB S11. 070 - Cap. 11117);
h) nell'anno 2004, la spesa di euro 3.000.000, a valere sul fondo globale "Interventi regionali per l'Università" di cui all'UPB S11.028 (Cap. 11120), per il potenziamento e la realizzazione di interventi di alta formazione nei settori dell' "Innovation Comunication Technology - ICT", dell'energia e delle biotecnologie;
i) lo stanziamento complessivo di euro 5.000.000 - in ragione di euro 900.000 per l'anno 2004, euro 2.000.000 per l'anno 2005 e euro 2.100.000 per l'anno 2006 - quale contributo a favore dell'Ente diocesi di Cagliari per la ristrutturazione e l'adeguamento del Seminario diocesano di Cagliari, nonché per la realizzazione di spazi per servizi comuni e di impianti sportivi e relative attrezzature finalizzato alla realizzazione di un college per studenti meritevoli e meno abbienti residenti in Sardegna o figli di emigrati (UPB S11.073 - Cap. 11153);
l) nell'anno 2004, la concessione di un contributo di euro 1.500.000, da ripartire fra gli ERSU di Cagliari e Sassari, per l'erogazione di servizi e/o contributi mensa e alloggi, a favore degli studenti frequentanti i corsi attivati dalle Università di Cagliari e Sassari nelle sedi universitarie decentrate nel territorio, per le spese sostenute negli anni 2001, 2002, 2003 e 2004 (UPB S11.072 - Cap. 11158);
m) nell'anno 2004, la concessione di un contributo di euro 130.000 a favore del Consorzio FORGEA INTERNATIONAL per la realizzazione nella sede di Monteponi, o comunque nell'ambito regionale, di corsi per tecnici nei Paesi in via di sviluppo, nei settori dell'ambiente, dei materiali e della lotta alla desertificazione, con particolare destinazione alle spese per il funzionamento e per le attività generali, ad integrazione dei finanziamenti assegnati dalla organizzazione del sistema ONCE e segnatamente dall'UNESCO e dall'UNIDO (UPB S11.070 - Cap. 11119);
n) nell'anno 2004, la concessione di un contributo di euro 50.000 a favore della Associazione Regionale Sarda Intercultura per la propria attività istituzionale di concessione di borse di studio finalizzate a scambi di istruzione per i giovani sardi delle scuole medie superiori (UPB S11.075 - Cap. 11174);
o) nell'anno 2004, la concessione di un contributo di euro 250.000 a favore della Scuola di Specializzazione per la formazione iniziale degli Insegnanti della Scuola Secondaria (SSIS), per lo svolgimento di un corso di specializzazione degli insegnanti di sostegno per alunni in situazione di handicap, autorizzato con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca del 20 febbraio 2002 (UPB S11.075 - Cap. 11186);
p) nell'anno 2004, la spesa di euro 250.000 per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 5, comma 6, della legge regionale n. 6 del 2001, relativi alla concessione di borse di studio per la frequenza della scuola speciale regionale per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria (UPB S11.075 - Cap. 11181);
q) nell'anno 2004, la spesa di euro 400.000 per la concessione di contributi per studi, ricerche e pubblicazioni monografiche a soggetti non inseriti in ambito universitario (UPB S11.075 - Cap. 11173).
2. A favore delle attività culturali e di spettacolo sono autorizzati i seguenti interventi:
a) nell'anno 2004, la concessione di un contributo di euro 50.000 all'Amministrazione provinciale di Sassari per la costituzione e il primo avviamento della Fondazione Giuseppe Biasi (UPB S11.041 - Cap. 11308);
b) nell'anno 2004, la concessione di un contributo di euro 50.000 per il funzionamento del Consorzio del Parco Grazia Deledda (UPB S11.041 - Cap. 11310);
c) nell'anno 2004, la concessione di un contributo di euro 200.000 a favore dell'Associazione Centro Studi Filologici Sardi per le finalità di cui all'articolo 13, lett. f) della legge regionale n. 3 del 2003 (UPB S11.041 - Cap. 11322);
d) nell'anno 2004, la concessione di un contributo di euro 50.000 a favore della Fondazione Maria Carta, da destinarsi alle spese di funzionamento e per l'attività istituzionale; è prorogata, altresì, al 31 dicembre 2004 l'utilizzazione dei contributi impegnati, a favore dell'associazione medesima, negli esercizi finanziari 2001, 2002 e 2003 (UPB S11.020 - Cap. 11315);
e) nell'anno 2004, la spesa di euro 1.000.000 per l'organizzazione di manifestazioni di interesse regionale nel campo delle tradizioni popolari e del folklore (UPB S11.021 - Cap. 11031);
f) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 1, della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, come sostituito dall'articolo 30, comma 1, della legge regionale 10 novembre 1995 n. 28, relativa alla concessione di contributi a favore dei Comuni capoluogo di provincia per attività di pubblico spettacolo, è rideterminata, per l'anno 2004, in euro 1.500.000 (UPB S11.041 - Cap. 11334);
g) è prorogata al 31 dicembre 2004 l'utilizzazione dei contributi impegnati negli esercizi finanziari 2002 e 2003 a favore dell'Associazione culturale Lao Silesu per l'organizzazione del "Premio Iglesias" (UPB S11.020 - Cap. 11329);
h) nell'anno 2004, la spesa di euro 500.000 per il completamento del programma di cui alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale n. 3 del 2003, nonché per la costituzione ed il funzionamento dello Sportello Sardegna Film Commission, dedicato al sostegno delle produzioni cinematografiche in Sardegna, attraverso l'effettuazione di interventi diretti, anche in collaborazione con soggetti esterni all'Amministrazione regionale quali l'elaborazione di guide dei luoghi per la realizzazione di opere cinematografiche (Location Guide), l'adeguamento del sito internet istituzionale, il raccordo con gli enti pubblici e privati interessati (UPB S11.041 - Cap. 11337);
i) nell'anno 2004, la concessione di un contributo di euro 200.000 a favore dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico per la promozione e realizzazione di progetti ed iniziative culturali in ambito etnografico (UPB S11.026 - Cap. 11189);
l) tra i compiti previsti dall'articolo 3 della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26 (Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna), devono intendersi anche gli interventi diretti della Regione, da realizzarsi anche fuori dal territorio nazionale, finalizzati alla tutela, documentazione e valorizzazione della lingua e della cultura sarda nelle sue multiformi espressioni.
3. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, la spesa di euro 65.000 per la concessione di finanziamenti alle Province per le attività da svolgere, in collaborazione con l'Amministrazione regionale, nel campo della dispersione scolastica relativamente all'attuazione della Misura 3.6 - Asse III - Risorse umane, del P.O.R. Sardegna 2000/2006 (UPB S11.062 - Cap. 11097).
4. Al fine di promuovere lo sviluppo dello sport in Sardegna:
a) a valere sugli stanziamenti iscritti in conto dell'UPB S11.036 (Cap. 11273) l'Amministrazione regionale è autorizzata, nell'anno 2004, in occasione dell' "Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport", alla organizzazione e realizzazione di interventi diretti, ai sensi e per le finalità previste dall'articolo 35 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna);
b) a' termini di quanto disposto dall'articolo 11 della legge regionale n. 17 del 1999 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad attuare uno specifico programma di impiantistica sportiva comunale, prioritariamente finalizzato alla realizzazione delle tipologie di intervento previste dall'articolo 1, lettera b) della Legge 6 marzo 1987 n. 65, nei comuni non beneficiari degli interventi consentiti dal decreto del Ministero per i beni e attività culturali del 25 giugno 2003; alla relativa spesa si procede ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 17 del 1999, con un relativo onere quantificato, per l'anno 2004, in euro 1.400.000 (UPB S11.038 - Cap. 11292);
c) a valere sulle disponibilità recate dall' UPB S11.036 - Cap. 11272, è autorizzata, nell'anno 2004, la concessione di un contributo complessivo di euro 230.000 da ripartirsi nella misura di euro 150.000 per i Comitati organizzatori della competizione tennistica Coppa Davis (Cagliari), e nella misura di euro 80.000 per le finali nazionali ed internazionali di Coppa per squadre di Calcio femminile (Sassari), per l'organizzazione degli incontri e delle relative manifestazioni collaterali.
5. É autorizzata, nell'anno 2004, la concessione di un contributo di euro 100.000 alle Diocesi della Sardegna per l'elaborazione ed attuazione di progetti di riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio storico-documentario conservato negli archivi diocesani e parrocchiali; all'approvazione dei medesimi progetti si provvede sentita la Conferenza episcopale sarda (UPB S11.049 - Cap. 11254).
6. L'utilizzazione dei contributi impegnati nell'esercizio in gestione a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per l'attuazione delle finalità di cui alle sottoindicate leggi regionali è prorogata all'esercizio successivo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a partire dai contributi impegnati nell'esercizio finanziario 2003; tali disposizioni non si applicano ai contributi assegnati agli enti locali, per i quali permangono le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15:
- legge regionale 8 luglio 1996, n. 26 - Norme sui rapporti tra la Regione e le Università della Sardegna;
- legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26 - Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua sarda;
- legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 - Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna;
- legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 - Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, informazione e pubblicità istituzionale;
- legge regionale 21 giugno 1950, n. 17 - Contributi per manifestazioni culturali e artistiche;
- legge regionale 18 novembre 1986, n. 64 - Interventi regionali per lo sviluppo delle attività musicali popolari;
- decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, art. 36 - Funzionamento dei sistemi bibliotecari, dei centri e delle Istituzioni bibliografiche pubbliche e private;
- decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, artt. 11 e 12 - Esercizio di tutela del materiale antico, raro e di pregio e dei compiti di Soprintendenza;
- legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, art. 80 (Manifestazioni culturali e divulgative di valorizzazione e di sviluppo delle raccolte librarie e documentarie pubbliche e private);
- legge regionale 22 giugno 1992, n. 12 - Contributi annui alle Università della terza età della Sardegna;
- legge regionale 15 ottobre 1997, n. 28 - Contributi ai Comuni, singoli o associati, per l'istituzione ed il funzionamento delle Scuole civiche di musica;
- legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1,
art. 56 (Interventi per attività teatrali e musicali) e art. 60 (Finanziamenti per l'attività istituzionale di enti e organismi con finalità didattiche e socio-culturali);
- legge regionale 14 settembre 1993 n. 44 - Spese per la celebrazione della giornata del popolo sardo "Sa die de sa Sardinia".
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 164, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, e per l'attuazione di progetti di recupero e riqualificazione delle aree degradate di cui all'articolo 164, comma 4, del citato decreto legislativo n. 490 del 1999; le somme riscosse sono iscritte, con decreto dell'Assessore competente in materia di bilancio, in apposito capitolo di entrata in capo alla UPB E11.001 e nel correlativo capitolo di spesa, per le finalità di cui al presente comma.
Art. 12
Norme in materia di istruzione, cultura, spettacolo, sport e tutela paesistica1. Sono autorizzati a favore della formazione universitaria i seguenti interventi:
a) nell'anno 2004, la concessione di un contributo, a favore del Comune di Tempio Pausania, di euro 470.000 per le spese di gestione, nonché per il funzionamento dei corsi universitari istituiti presso la sede di Tempio Pausania (UPB S11. 070 - Cap. 11123);
b) nell'anno 2004, la concessione di un contributo a favore del Consorzio Uno di Oristano di euro 1.600.000 per le spese di gestione, nonché per il funzionamento dei corsi universitari istituiti presso la sede di Oristano (UPB S11. 070 - Cap. 11126);
c) nell'anno 2004, la concessione di un contributo di euro 460.000 a favore dell'Associazione per l'Università del Sulcis-Iglesiente (AUSI), per il finanziamento dei corsi dell'Università di Cagliari presso la Sede di Monteponi, con particolare destinazione alle spese per il funzionamento e per le attività generali (UPB S11.070 - Cap. 11127);
d) nell'anno 2004, la spesa di euro 2.500.000 a favore dell'Università degli Studi di Sassari per il funzionamento dei corsi universitari in Alghero (UPB S11.070 - Cap. 11150);
e) nell'anno 2004, la spesa di euro 110.000 a favore della Facoltà Teologica della Sardegna, quale contributo per le spese di funzionamento (UPB S11.070- Cap. 11144);
f) nell'anno 2004, la concessione di un contributo di euro 130.000 a favore delle Scuole Superiori per Traduttori e Interpreti per le finalità previste dall'articolo 24 della Legge Regionale 9 dicembre 1997, n. 32 (UPB S11.070 - Cap.11129);
g) nell'anno 2004, la concessione di un contributo a favore dell'Università degli Studi di Sassari, di euro 190.000 per il funzionamento del corso di laurea in economia e impresa del turismo di Olbia (UPB S11. 070 - Cap. 11117);
h) nell'anno 2004, la spesa di euro 3.000.000, a valere sul fondo globale "Interventi regionali per l'Università" di cui all'UPB S11.028 (Cap. 11120), per il potenziamento e la realizzazione di interventi di alta formazione nei settori dell' "Innovation Comunication Technology - ICT", dell'energia e delle biotecnologie;
i) lo stanziamento complessivo di euro 5.000.000 - in ragione di euro 900.000 per l'anno 2004, euro 2.000.000 per l'anno 2005 e euro 2.100.000 per l'anno 2006 - quale contributo a favore dell'Ente diocesi di Cagliari per la ristrutturazione e l'adeguamento del Seminario diocesano di Cagliari, nonché per la realizzazione di spazi per servizi comuni e di impianti sportivi e relative attrezzature finalizzato alla realizzazione di un college per studenti meritevoli e meno abbienti residenti in Sardegna o figli di emigrati (UPB S11.073 - Cap. 11153);
l) nell'anno 2004, la concessione di un contributo di euro 1.500.000, da ripartire fra gli ERSU di Cagliari e Sassari, per l'erogazione di servizi e/o contributi mensa e alloggi, a favore degli studenti frequentanti i corsi attivati dalle Università di Cagliari e Sassari nelle sedi universitarie decentrate nel territorio, per le spese sostenute negli anni 2001, 2002, 2003 e 2004 (UPB S11.072 - Cap. 11158);
m) nell'anno 2004, la concessione di un contributo di euro 200.000 a favore del Consorzio FORGEA INTERNATIONAL per la realizzazione nella sede di Monteponi, o comunque nell'ambito regionale, di corsi per tecnici nei Paesi in via di sviluppo, nei settori dell'ambiente, dei materiali e della lotta alla desertificazione, con particolare destinazione alle spese per il funzionamento e per le attività generali, ad integrazione dei finanziamenti assegnati dalla organizzazione del sistema ONCE e segnatamente dall'UNESCO e dall'UNIDO (UPB S11.070 - Cap. 11119);
n) nell'anno 2004, la concessione di un contributo di euro 50.000 a favore della Associazione Regionale Sarda Intercultura per la propria attività istituzionale di concessione di borse di studio finalizzate a scambi di istruzione per i giovani sardi delle scuole medie superiori (UPB S11.075 - Cap. 11174);
o) nell'anno 2004, la concessione di un contributo di euro 250.000 a favore della Scuola di Specializzazione per la formazione iniziale degli Insegnanti della Scuola Secondaria (SSIS), per lo svolgimento di un corso di specializzazione degli insegnanti di sostegno per alunni in situazione di handicap, autorizzato con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca del 20 febbraio 2002 (UPB S11.075 - Cap. 11186);
p) nell'anno 2004, la concessione di un contributo complessivo di euro 420.000 a favore dell'IPAB scuola materna "Cav. Guiso Gallisai" di Nuoro, in ragione di euro 300.000 (UPB S11.059) per l'adeguamento funzionale degli immobili da destinare alla scuola e di euro 120.00 (UPB S11.058) a copertura delle spese di funzionamento e per le attività istituzionali;
q) nell'anno 2004, la spesa di euro 250.000 per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 5, comma 6, della legge regionale n. 6 del 2001, relativi alla concessione di borse di studio per la frequenza della scuola speciale regionale per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria (UPB S11.075 - Cap. 11181);
r) nell'anno 2004, la spesa di euro 400.000 per la concessione di contributi per studi, ricerche e pubblicazioni monografiche di carattere scientifico a soggetti non inseriti in ambito universitario (UPB S11.075 - Cap. 11173).
2. A favore delle attività culturali e di spettacolo sono autorizzati i seguenti interventi:
a) nell'anno 2004, la concessione di un contributo di euro 50.000 all'Amministrazione provinciale di Sassari per la costituzione e il primo avviamento della Fondazione Giuseppe Biasi (UPB S11.041 - Cap. 11308);
b) nell'anno 2004, la concessione di un contributo di euro 50.000 per il funzionamento del Consorzio del Parco Grazia Deledda (UPB S11.041 - Cap. 11310);
c) nell'anno 2004, la concessione di un contributo di euro 200.000 a favore dell'Associazione Centro Studi Filologici Sardi per le finalità di cui all'articolo 13, lett. f) della legge regionale n. 3 del 2003 (UPB S11.041 - Cap. 11322);
d) nell'anno 2004, la concessione di un contributo di euro 50.000 a favore della Fondazione Maria Carta, da destinarsi alle spese di funzionamento e per l'attività istituzionale; è prorogata, altresì, al 31 dicembre 2004 l'utilizzazione dei contributi impegnati, a favore dell'associazione medesima, negli esercizi finanziari 2001, 2002 e 2003 (UPB S11.020 - Cap. 11315);
e) nell'anno 2004, la spesa di euro 1.000.000 per l'organizzazione di manifestazioni di interesse regionale nel campo delle tradizioni popolari e del folklore (UPB S11.021 - Cap. 11031);
f) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 1, della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, come sostituito dall'articolo 30, comma 1, della legge regionale 10 novembre 1995 n. 28, relativa alla concessione di contributi a favore dei Comuni capoluogo di provincia per attività di pubblico spettacolo, è rideterminata, per l'anno 2004, in euro 1.500.000 (UPB S11.041 - Cap. 11334);
g) è prorogata al 31 dicembre 2004 l'utilizzazione dei contributi impegnati negli esercizi finanziari 2002 e 2003 a favore dell'Associazione culturale Lao Silesu per l'organizzazione del "Premio Iglesias" (UPB S11.020 - Cap. 11329);
h) nell'anno 2004, la spesa di euro 500.000 per il completamento del programma di cui alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale n. 3 del 2003, nonché per la costituzione ed il funzionamento dello Sportello Sardegna Film Commission, dedicato al sostegno delle produzioni cinematografiche in Sardegna, attraverso l'effettuazione di interventi diretti, anche in collaborazione con soggetti esterni all'Amministrazione regionale quali l'elaborazione di guide dei luoghi per la realizzazione di opere cinematografiche (Location Guide), l'adeguamento del sito internet istituzionale, il raccordo con gli enti pubblici e privati interessati (UPB S11.041 - Cap. 11337);
i) nell'anno 2004, la concessione di un contributo di euro 200.000 a favore dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico per la promozione e realizzazione di progetti ed iniziative culturali in ambito etnografico (UPB S11.026 - Cap. 11189);
l) tra i compiti previsti dall'articolo 3 della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26 (Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna), devono intendersi anche gli interventi diretti della Regione, da realizzarsi anche fuori dal territorio nazionale, finalizzati alla tutela, documentazione e valorizzazione della lingua e della cultura sarda nelle sue multiformi espressioni.
3. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, la spesa di euro 65.000 per la concessione di finanziamenti alle Province per le attività da svolgere, in collaborazione con l'Amministrazione regionale, nel campo della dispersione scolastica relativamente all'attuazione della Misura 3.6 - Asse III - Risorse umane, del P.O.R. Sardegna 2000/2006 (UPB S11.062 - Cap. 11097).
4. Al fine di promuovere lo sviluppo dello sport in Sardegna:
a) a valere sugli stanziamenti iscritti in conto dell'UPB S11.036 (Cap. 11273) l'Amministrazione regionale è autorizzata, nell'anno 2004, in occasione dell' "Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport", alla organizzazione e realizzazione di interventi diretti, ai sensi e per le finalità previste dall'articolo 35 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna);
b) a' termini di quanto disposto dall'articolo 11 della legge regionale n. 17 del 1999 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad attuare uno specifico programma di impiantistica sportiva comunale, prioritariamente finalizzato alla realizzazione delle tipologie di intervento previste dall'articolo 1, lettera b) della Legge 6 marzo 1987 n. 65, nei comuni non beneficiari degli interventi consentiti dal decreto del Ministero per i beni e attività culturali del 25 giugno 2003; alla relativa spesa si procede ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 17 del 1999, con un relativo onere quantificato, per l'anno 2004, in euro 1.400.000 (UPB S11.038 - Cap. 11292);
c) a valere sulle disponibilità recate dall' UPB S11.036 - Cap. 11272, è autorizzata, nell'anno 2004, la concessione di un contributo complessivo di euro 230.000 da ripartirsi nella misura di euro 150.000 per i Comitati organizzatori della competizione tennistica Coppa Davis (Cagliari), e nella misura di euro 80.000 per le finali nazionali ed internazionali di Coppa per squadre di Calcio femminile (Sassari), per l'organizzazione degli incontri e delle relative manifestazioni collaterali;
d) è autorizzata nell'anno 2004 la spesa di euro 100.000 a favore della Federazione Italiana Atletica Leggera - Comitato regionale sardo per l'organizzazione della diciottesima edizione della manifestazione "Terre Sarde" (UPB S11.036).
5. È autorizzata, nell'anno 2004, la concessione di un contributo di euro 100.000 alle Diocesi della Sardegna per l'elaborazione ed attuazione di progetti di riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio storico-documentario conservato negli archivi diocesani e parrocchiali; all'approvazione dei medesimi progetti si provvede sentita la Conferenza episcopale sarda (UPB S11.049 - Cap. 11254).
6. L'utilizzazione dei contributi impegnati nell'esercizio in gestione a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per l'attuazione delle finalità di cui alle sottoindicate leggi regionali è prorogata all'esercizio successivo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a partire dai contributi impegnati nell'esercizio finanziario 2003; tali disposizioni non si applicano ai contributi assegnati agli enti locali, per i quali permangono le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15:
- legge regionale 8 luglio 1996, n. 26 - Norme sui rapporti tra la Regione e le Università della Sardegna;
- legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26 - Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua sarda;
- legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 - Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna;
- legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 - Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, informazione e pubblicità istituzionale;
- legge regionale 21 giugno 1950, n. 17 - Contributi per manifestazioni culturali e artistiche;
- legge regionale 18 novembre 1986, n. 64 - Interventi regionali per lo sviluppo delle attività musicali popolari;
- decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, art. 36 - Funzionamento dei sistemi bibliotecari, dei centri e delle Istituzioni bibliografiche pubbliche e private;
- decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, artt. 11 e 12 - Esercizio di tutela del materiale antico, raro e di pregio e dei compiti di Soprintendenza;
- legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, art. 80 (Manifestazioni culturali e divulgative di valorizzazione e di sviluppo delle raccolte librarie e documentarie pubbliche e private);
- legge regionale 22 giugno 1992, n. 12 - Contributi annui alle Università della terza età della Sardegna;
- legge regionale 15 ottobre 1997, n. 28 - Contributi ai Comuni, singoli o associati, per l'istituzione ed il funzionamento delle Scuole civiche di musica;
- legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1,
art. 56 (Interventi per attività teatrali e musicali) e art. 60 (Finanziamenti per l'attività istituzionale di enti e organismi con finalità didattiche e socio-culturali);
- legge regionale 14 settembre 1993 n. 44 - Spese per la celebrazione della giornata del popolo sardo "Sa die de sa Sardinia".
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 164, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, per la redazione dei piani territoriali paesistici di cui all'articolo 149 del citato decreto legislativo e della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, e per l'attuazione di progetti di recupero e riqualificazione delle aree degradate di cui all'articolo 164, comma 4, del citato decreto legislativo n. 490 del 1999; le somme riscosse sono iscritte, con decreto dell'Assessore competente in materia di bilancio, in apposito capitolo di entrata in capo alla UPB E11.001 e nel correlativo capitolo di spesa, per le finalità di cui al presente comma.
8. Dello stanziamento iscritto in conto del capitolo 11237 (UPB S11.047) una quota pari al trenta per cento, a parziale modifica dell'articolo 19, comma 1, lettere c) ed f) della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22, è destinata annualmente, nella misura e nei limiti da tali disposizioni previste, all'abbattimento dei costi di prestampa ed alla riduzione dei costi e miglioramento del servizio nel settore della distribuzione, per i giornali quotidiani con tiratura inferiore alle ottomila copie, che siano stati pubblicati nell'anno precedente con regolare periodicità; per i giornali quotidiani la registrazione di cui all'articolo 21 della legge regionale n. 22 del 1998 può essere effettuata dopo un anno di pubblicazione e diffusione, in deroga a quanto previsto dalla lettera e) dell'articolo 18 della stessa legge regionale n. 22 del 1998, purché provvisti delle autorizzazioni rilasciate dai tribunali della Sardegna per il territorio sardo.
Art. 13
Teatro di tradizione Ente concerti Marialisa De Carolis di Sassari1. Fino all'approvazione della legge regionale di riordino degli interventi in materia di pubblico spettacolo ed al fine di incentivare la professionalità, l'occupazione culturale e lo sviluppo delle capacità produttive del comparto, l'Ente concerti Marialisa De Carolis di Sassari, Teatro di tradizione ai sensi dell'articolo 28 della Legge 14 agosto 1967, n. 800, è riconosciuto d'interesse regionale.
2. In attuazione di quanto statuito dal comma 1, la Regione è autorizzata a sostenere stabilmente il funzionamento dell'Ente concerti Marialisa De Carolis, concorrendo, inoltre, all'attività istituzionale di sviluppo della cultura musicale, all'organizzazione delle stagioni liriche e concertistiche annuali, all'incremento artistico-strumentale ed alla gestione delle strutture teatrali.
3. Con riferimento al triennio 2004-2006 l'Amministrazione regionale è autorizzata, a valere sullo stanziamento recato dall'UPB S11.041 (Cap. 11334), ad erogare un contributo di euro 1.200.000 annui.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, può essere erogata, secondo le modalità previste dall'articolo 16 della legge regionale 26 gennaio 1989, n. 5, una anticipazione pari all'80 per cento del contributo annuo, con saldo da liquidarsi a seguito di approvazione del rendiconto delle spese.
Art. 13
(identico)
Art. 14
Disposizioni in materia di sanità e assistenza sociale1. É autorizzato, nell'anno 2004, lo stanziamento complessivo di euro 632.473.000 quale integrazione della Regione per il finanziamento del fondo sanitario nazionale (UPB S12.024 - Cap. 12076, UPB S12.027 - Cap. 12097, UPB S12.028 - Cap. 12118)
2. Per le finalità previste dall'articolo 28 della legge regionale n. 7 del 2002, relative a interventi a favore dei soggetti in condizione di handicap grave e non autosufficienti è istituito un apposito fondo con una dotazione, per l'anno 2004 di euro 10.800.000, finalizzato a sostenere ed alleviare il lavoro di cura attraverso misure quali la fornitura di servizi, titoli di acquisto, assegni di cura. L'erogazione della agevolazione, vincolata alla attuazione di progetti personalizzati, è affidata ai Comuni, che provvedono previa valutazione degli interventi d'intesa con i distretti sanitari competenti per territorio (UPB S12.066).
3. É prorogato al 30 giugno 2004 il finanziamento dei piani personalizzati già avviati ed in essere alla data del 31 dicembre 2003.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alle Aziende sanitarie della Sardegna finanziamenti destinati all'acquisto di sangue ed emoderivati; per tale finalità è disposto, nell'anno 2004, lo stanziamento di euro 2.000.000; agli oneri per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria (UPB S12.042 - Cap. 12163)
5. Per lo svolgimento delle funzioni relative alla protezione dell'ambiente, previste dal decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito dalla Legge 21 gennaio 1994, n. 61, è autorizzata, nell'anno 2004, la spesa di euro 500.000 (UPB S12.073 - Cap. 12296)
6. É autorizzata la spesa complessiva di euro 1.800.000, in ragione di euro 300.000 per l'anno 2004, 600.000 per l'anno 2005 e 900.000 per l'anno 2006, quale finanziamento a favore dell'Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano per la realizzazione di un centro polivalente finalizzato al potenziamento strutturale del polo "La Collina", per la prevenzione del disagio giovanile e la lotta all'emarginazione (UPB S12.067 - Cap. 12283).
7. Sino all'approvazione della legge regionale di riordino delle funzioni socio assistenziali di cui alla legge regionale n. 4 del 1988 ed alla conseguente predisposizione del Piano Sociale Regionale, è prorogata la vigenza del II Piano regionale socio-assistenziale.
8. I termini per l'assunzione di operatori sociali da parte dei Comuni, di cui all'articolo 6, della legge regionale 26 febbraio 1999, n. 8, riguardante programmazione e finanziamenti per i servizi socio assistenziali, sono prorogati al 1° gennaio 2005.
9. In deroga al termine indicato al comma 7 dell'articolo 43 e al comma 4 dell'articolo 44 della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5 (Norme di riforma del Servizio Sanitario Regionale), e successive modifiche ed integrazioni, il Programma Sanitario 2004 ed il Piano generale 2004-2006 delle aziende sanitarie sono approvati dalla Giunta regionale entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge.
10. I termini per il controllo degli atti indicati ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 55 della legge regionale n. 5 del 1995, devono intendersi, in via di interpretazione autentica, giorni lavorativi per l'organo di controllo.
11. La parola "bambini" del titolo della legge regionale 12 agosto 1998, n. 25 (Interventi a favore dei bambini affetti da labiopalatoschisi), è sostituita dalla parola "soggetti".
12. Per le finalità di cui all'articolo 72 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 (Finanziamenti ad enti operanti nel settore della sicurezza sociale), è autorizzata la spesa annua di euro 224.000 (UPB S10.038 - Cap. 10134).
Art. 14
Disposizioni in materia di sanità e assistenza sociale1. È autorizzato, nell'anno 2004, lo stanziamento complessivo di euro 632.473.000 quale integrazione della Regione per il finanziamento del fondo sanitario nazionale (UPB S12.024 - Cap. 12076, UPB S12.027 - Cap. 12097, UPB S12.028 - Cap. 12118).
2. È prorogato al 30 giugno 2004 il finanziamento dei piani personalizzati di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 7 del 2002, già avviati ed in essere alla data del 31 dicembre 2003.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alle Aziende sanitarie della Sardegna finanziamenti destinati all'acquisto di sangue ed emoderivati; per tale finalità è disposto, nell'anno 2004, lo stanziamento di euro 2.000.000; agli oneri per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria (UPB S12.042 - Cap. 12163).
4. Per lo svolgimento delle funzioni relative alla protezione dell'ambiente, previste dal decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito dalla Legge 21 gennaio 1994, n. 61, è autorizzata, nell'anno 2004, la spesa di euro 500.000 (UPB S12.073 - Cap. 12296).
5. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 15, comma 4, lett. a) della legge regionale n. 3 del 2003, è autorizzata nell'anno 2004 la spesa di euro 200.000 (UPB S12. 025).
6. Per le finalità di cui all'articolo 44 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4, è autorizzata, nell'anno 2004, la spesa di euro 150.000 (UPB S12. 025 - Cap. 12087).
7. È autorizzata la spesa complessiva di euro 1.800.000, in ragione di euro 300.000 per l'anno 2004, 600.000 per l'anno 2005 e 900.000 per l'anno 2006, quale finanziamento a favore dell'Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano per la realizzazione di un centro polivalente finalizzato al potenziamento strutturale del polo "La Collina", per la prevenzione del disagio giovanile e la lotta all'emarginazione (UPB S12.067 - Cap. 12283).
8. Sino all'approvazione della legge regionale di riordino delle funzioni socio assistenziali di cui alla legge regionale n. 4 del 1988 ed alla conseguente predisposizione del Piano Sociale Regionale, è prorogata la vigenza del II Piano regionale socio-assistenziale.
9. I termini per l'assunzione di operatori sociali da parte dei Comuni, di cui all'articolo 6, della legge regionale 26 febbraio 1999, n. 8, riguardante programmazione e finanziamenti per i servizi socio assistenziali, sono prorogati al 1° gennaio 2005.
10. In deroga al termine indicato al comma 7 dell'articolo 43 e al comma 4 dell'articolo 44 della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5 (Norme di riforma del Servizio Sanitario Regionale), e successive modifiche ed integrazioni, il Programma Sanitario 2004 ed il Piano generale 2004-2006 delle aziende sanitarie sono approvati dalla Giunta regionale entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge.
11. I termini per il controllo degli atti indicati ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 55 della legge regionale n. 5 del 1995, devono intendersi, in via di interpretazione autentica, giorni lavorativi per l'organo di controllo.
12. La parola "bambini" del titolo della legge regionale 12 agosto 1998, n. 25 (Interventi a favore dei bambini affetti da labiopalatoschisi), è sostituita dalla parola "soggetti".
13. È autorizzata la concessione ai cittadini residenti in Sardegna che si sottopongono alla chemioterapia antitumorale i rimborsi per le spese di viaggio e di soggiorno nel caso in cui il trattamento venga effettuato presso i presìdi sanitari diversi da quello di residenza; le provvidenze sono corrisposte con le modalità previste dalla legge regionale 25 novembre 1983, n. 27, e successive modifiche ed integrazioni. Le spese previste per l'attuazione del presente comma sono valutate in euro 500.000 annui (UPB S12.066).
14. Per le finalità di cui all'articolo 72 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 (Finanziamenti ad enti operanti nel settore della sicurezza sociale), è autorizzata la spesa annua di euro 224.000 (UPB S10.038 - Cap. 10134).
15. A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, al fine di garantire l'omogeneità delle IPAB operanti nella Regione sarda con quelle delle altre regioni:
a) le IPAB che operano prevalentemente nel campo dell'istruzione scolare e prescolare, confermate tali dal D.P.C.M. emesso in applicazione dell'articolo 17 del D.P.R. n. 348 del 1979, possono assumere la personalità di ente morale di diritto privato purché dimostrino la capacità finanziaria e di proseguire nell'attuazione degli scopi statutari;
b) le IPAB che, per difficoltà economiche e di gestione, non sono più in grado di funzionare o comunque esprimono la volontà di non sussistere più, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 207 del 2001, sono soppresse e, secondo il dettato della legge regionale n. 31 del 1985, beni, funzioni e personale sono trasferiti al comune sede legale delle stesse.
CAPO IV
Disposizioni diverseArt. 15
Disposizioni in favore dei Comuni1. In deroga a quanto stabilito dal comma 8 dell'articolo 10 della legge regionale n. 7 del 2002, una quota pari ad euro 30.602.000 del fondo di cui all'UPB E03.007 è destinata, nell'anno 2004, al finanziamento degli interventi comunali finalizzati all'occupazione di cui all'articolo 24 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 (legge finanziaria 2000) (UPB S04.017 - Cap. 04050).
2. I fondi rimborsati dai Comuni in conto delle anticipazioni concesse per l'attuazione dei piani di risanamento urbanistico di cui all'articolo 35, comma 3, della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative), possono essere utilizzati per le medesime finalità nonché per la formazione degli stessi piani di risanamento urbanistico di cui all'articolo 32 della citata legge regionale, utilizzando, per questi ultimi, le modalità di finanziamento disposte dall'articolo 18, comma 9, della legge regionale n. 3 del 2003; l'Assessore competente in materia di bilancio provvede, con proprio decreto, ad iscrivere in conto dell'UPB S04.085 le suddette anticipazioni previo accertamento della correlativa entrata in conto dell'UPB E04.039.
3. Il limite d'impegno di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 37 del 1998 e successive modifiche e integrazioni determinato in euro 20.658.276 per gli anni dal 1999 al 2013, è rideterminato, per gli anni successivi al 2003, come segue (UPB S04.017 - Cap. 04046):
2004 euro 16.351.710
2005-2014
euro 16.336.7152015 euro 6.861.516
2016 euro 940.170
2017 euro 405.295
2018 euro 101.512
4. All'articolo 19 della legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna), dopo il comma 1 bis, è inserito il seguente:
"1 ter. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad attivare l'Osservatorio regionale per il recupero dei centri storici e delle trasformazioni urbane che ha funzioni di studio e di ricerca in materia di interventi nei centri urbani e di coordinamento dei laboratori attivati, con le finalità di cui ai precedenti commi, dalle Amministrazioni comunali;"
la relativa spesa, valutata in annue euro 150.000, fa carico agli stanziamenti iscritti in conto dell'UPB S04.095 (Cap. 04214).
5. É autorizzata, nell'anno 2004, la spesa complessiva di euro 1.500.000 (UPB S04.016) di cui
a) euro 750.000 per il recupero degli archivi storici dei comuni, singoli o associati;
b) euro 750.000 per la gestione tributaria dei comuni, singoli o associati; di tali interventi beneficiano, in via prioritaria, le Unioni e i Consorzi a capo dei Comuni a favore dei quali è riservata una quota minima del 50 per cento dello stanziamento.
6. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 51 della legge regionale n. 6 del 1995, relativi a contributi a favore degli enti locali per il completamento di musei, è autorizzata, nell'anno 2004, la spesa di euro 400.000 (UPB S11.030 - Capitolo 11209).
7. É autorizzato, nell'anno 2004, lo stanziamento di euro 1.000.000 a favore dei Comuni che hanno istituito i "Centri di servizi per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati", ai sensi della misura 3.4 del POR Sardegna 2000-2006; tale stanziamento è vincolato alla concessione di contributi per le spese di investimento connesse alla creazione di nuove iniziative imprenditoriali, da erogarsi a favore dei soggetti diversamente abili di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge n. 68 del 1999 (UPB S10.060 - Cap. 10061).
8. A valere sullo stanziamento recato dall'UPB S.04.017 (Cap. 04046) una quota sino ad euro 99.000 è destinata alla restituzione ai Comuni delle somme riversate alle entrate del bilancio della Regione, inerenti agli interessi attivi maturati sulle giacenze di cassa dei mutui contratti dagli stessi, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37.
9. É autorizzato, nell'anno 2004, lo stanziamento di euro 25.000 per la concessione di un contributo, a favore della Città di La Maddalena, per le spese dalla stessa sostenute nel campo dei controlli della radioattività ambientale (UPB S05.053 - Cap. 05194).
10. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale n. 13 del 2003, è sostituito dal seguente:
"In sede di prima applicazione i programmi relativi ai finanziamenti disposti a tutto il 2003 devono essere presentati entro il 31 ottobre 2004 e approvati entro il 31 marzo 2005".
11. Le sanzioni amministrative relative alle violazioni previste in materia di commercio sono attribuite alla competenza del comune nel quale hanno avuto luogo; allo stesso comune sono assegnati i proventi derivanti dai pagamenti delle sanzioni medesime.
12. Per commercio s'intende l'attività di commercio all'ingrosso, commercio al minuto, commercio su aree pubbliche, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, l'attività dei pubblici esercizi e le forme speciali di vendita in qualunque forma esercitata.
CAPO IV
Disposizioni diverseArt. 15
Disposizioni in favore dei comuni1. In deroga a quanto stabilito dal comma 8 dell'articolo 10 della legge regionale n. 7 del 2002, una quota pari ad euro 30.602.000 del fondo di cui all'UPB E03.007 è destinata, nell'anno 2004, al finanziamento degli interventi comunali finalizzati all'occupazione di cui all'articolo 24 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 (legge finanziaria 2000) (UPB S04.017 - Cap. 04050).
2. I fondi rimborsati dai comuni in conto delle anticipazioni concesse per l'attuazione dei piani di risanamento urbanistico di cui all'articolo 35, comma 3, della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative), possono essere utilizzati per le medesime finalità nonché per la formazione degli stessi piani di risanamento urbanistico di cui all'articolo 32 della citata legge regionale, utilizzando, per questi ultimi, le modalità di finanziamento disposte dall'articolo 18, comma 9, della legge regionale n. 3 del 2003; l'Assessore competente in materia di bilancio provvede, con proprio decreto, ad iscrivere in conto dell'UPB S04.085 le suddette anticipazioni previo accertamento della correlativa entrata in conto dell'UPB E04.039.
3. È autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di euro 10.000.000, in ragione di euro 4.000.000 per l'anno 2004 e di euro 3.000.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, per le finalità di cui all'articolo 6, comma 16 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (Legge finanziaria 2003), variazioni di bilancio e disposizioni varie) (UPB S11.071).
4. Il limite d'impegno di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 37 del 1998 e successive modifiche e integrazioni determinato in euro 20.658.276 per gli anni dal 1999 al 2013, è rideterminato, per gli anni successivi al 2003, come segue (UPB S04.017 - Cap. 04046):
2004 euro 16.351.710
2005-2014 euro 16.336.715
2015 euro 6.861.516
2016 euro 940.170
2017 euro 405.295
2018 euro 101.512
5. All'articolo 19 della legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna), dopo il comma 1 bis, è inserito il seguente:
"1 ter. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad attivare l'Osservatorio regionale per il recupero dei centri storici e delle trasformazioni urbane che ha funzioni di studio e di ricerca in materia di interventi nei centri urbani e di coordinamento dei laboratori attivati, con le finalità di cui ai precedenti commi, dalle Amministrazioni comunali;"
la relativa spesa, valutata in annue euro 150.000, fa carico agli stanziamenti iscritti in conto dell'UPB S04.095 (Cap. 04214).
6. È autorizzata, nell'anno 2004, la spesa complessiva di euro 1.500.000 (UPB S04.016) di cui
a) euro 750.000 per il recupero degli archivi storici dei comuni, singoli o associati;
b) euro 750.000 per la gestione tributaria dei comuni, singoli o associati; di tali interventi beneficiano, in via prioritaria, le Unioni e i Consorzi a capo dei Comuni a favore dei quali è riservata una quota minima del 50 per cento dello stanziamento.
7. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 51 della legge regionale n. 6 del 1995, relativi a contributi a favore degli enti locali per il completamento di musei, è autorizzata, nell'anno 2004, la spesa di euro 400.000 (UPB S11.030 - Capitolo 11209).
8. È autorizzato, nell'anno 2004, lo stanziamento di euro 1.000.000 a favore dei Comuni che hanno istituito i "Centri di servizi per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati", ai sensi della misura 3.4 del POR Sardegna 2000-2006; tale stanziamento è vincolato alla concessione di contributi per le spese di investimento connesse alla creazione di nuove iniziative imprenditoriali, da erogarsi a favore dei soggetti diversamente abili di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge n. 68 del 1999 (UPB S10.060 - Cap. 10061).
9. A valere sullo stanziamento recato dall'UPB S.04.017 (Cap. 04046) una quota sino ad euro 99.000 è destinata alla restituzione ai Comuni delle somme riversate alle entrate del bilancio della Regione, inerenti agli interessi attivi maturati sulle giacenze di cassa dei mutui contratti dagli stessi, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37.
10. È autorizzato, nell'anno 2004, lo stanziamento di euro 25.000 per la concessione di un contributo, a favore della città di La Maddalena, per le spese dalla stessa sostenute nel campo dei controlli della radioattività ambientale (UPB S05.053 - Cap. 05194).
11. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale n. 13 del 2003, è sostituito dal seguente:
"In sede di prima applicazione i programmi relativi ai finanziamenti disposti a tutto il 2003 devono essere presentati entro il 31 ottobre 2004 e approvati entro il 31 marzo 2005".
12. Le sanzioni amministrative relative alle violazioni previste in materia di commercio sono attribuite alla competenza del comune nel quale hanno avuto luogo; allo stesso comune sono assegnati i proventi derivanti dai pagamenti delle sanzioni medesime.
13. Per commercio s'intende l'attività di commercio all'ingrosso, commercio al minuto, commercio su aree pubbliche, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, l'attività dei pubblici esercizi e le forme speciali di vendita in qualunque forma esercitata.
Art. 16
Patrimonio regionale1. Ai fini del riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione, anche in funzione della formulazione del conto del patrimonio, la Regione autonoma della Sardegna succede nei beni e nei diritti del patrimonio immobiliare degli enti, istituti ed aziende regionali di cui all'articolo 69 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).
2. Sono fatte salve le competenze per materia degli enti di cui al comma 1 relative alla gestione dello stesso patrimonio.
3. In fase di prima applicazione gli enti, istituti ed aziende suddette trasmettono entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, al Servizio competente in materia di demanio e patrimonio, copia del proprio conto patrimoniale immobiliare, unitamente all'elenco di cui all'articolo 65 della legge regionale n. 11 del 1983.
4. Gli atti e provvedimenti incidenti sulla titolarità e consistenza del patrimonio immobiliare regionale sono comunicati, pena l'inefficacia degli stessi, entro 30 giorni dalla loro adozione, per la preventiva approvazione al citato Servizio demanio e patrimonio.
5. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35 (Alienazione dei beni patrimoniali), è sostituito dal seguente:
"3. La vendita, salva la procedura di cartolarizzazione prevista dalle disposizioni statali, avviene mediante pubblico incanto, presieduto dal direttore del servizio demanio e patrimonio, con il sistema della candela vergine, secondo le procedure, per quanto non diversamente determinato dalla presente legge e per quanto compatibili, di cui agli articoli 576 e seguenti del codice di procedura civile".
6. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale n. 35 del 1995 è sostituito dal seguente:
"6. Il ricorso alla trattativa privata, nel rispetto delle norme contenute nella legislazione sulla contabilità generale dello Stato è consentito, anche in deroga alle suddette norme di contabilità generale, nel seguente caso:
a) quando il valore di stima dell'immobile non superi l'importo di euro 150.000 e, previa effettuazione di idonee forme di pubblicità, ricorrano speciali circostanze di convenienza e di utilità generale, ovvero sussista un diritto di prelazione, ovvero i beni da alienare debbano essere destinati alla realizzazione di impianti, attrezzature e servizi per il perseguimento di finalità di pubblico interesse, previa presentazione del relativo progetto di intervento".
Art. 16
(soppresso)
Art. 17
Disposizioni nel settore ambientale1. Nelle more di una disciplina organica in materia di gestione di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, è istituito un apposito fondo, ai sensi dell'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per l'anticipazione ai Comuni territorialmente competenti di finanziamenti destinati agli interventi sostitutivi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale (UPB S05.029).
2. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono recuperate a carico dell'inadempiente dal Comune destinatario del finanziamento che deve provvedere alla restituzione delle stesse alle entrate della Regione, senza alcun onere d'interesse, entro un periodo massimo di tre anni. Nei casi di mancata restituzione, la Regione provvede al recupero delle somme anticipate mediante compensazione (UPB E05.014 - Cap. 36125).
3. A valere sullo stanziamento recato dall'UPB S05.046 (Cap. 05146) una quota, valutata in euro 500.000, è destinata ai pescatori subacquei professionali, a favore dei quali sono riconosciute le misure di accompagnamento sociale previste dall'articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 1998, n. 34, purché in possesso di autorizzazione regionale in corso di validità nell'anno di erogazione del beneficio.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad attribuire alla Società Igea le risorse finanziarie per la messa in sicurezza, la progettazione ed esecuzione di interventi di bonifica mineraria e ambientale nelle aree di proprietà della stessa Società.
5. É autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2004 e per ciascuno degli anni 2005 e 2006 per l'erogazione di finanziamenti agli enti locali, singoli o associati, per interventi che favoriscano la raccolta differenziata (UPB S05.029).
6. A valere sugli stanziamenti recati dall'UPB S05.037 (Cap. 05106) l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita polizza assicurativa sulla responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti dai danni causati dalla fauna selvatica (UPB S05.037).
7. Le risorse destinate ai parchi e alle riserve naturali regolarmente istituite per i quali non si sono ancora costituiti gli organi ordinari, e sino al loro insediamento, sono gestite da un commissario straordinario, nominato dall'Assessore della difesa dell'ambiente su conforme deliberazione della Giunta regionale. Ai commissari compete un'indennità, corrispondente al trattamento economico previsto per un dirigente del ruolo unico dell'Amministrazione regionale (UPB S05.035).
8. Alla legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera e) dell'articolo 14 sono aggiunte le seguenti parole: "e forestazione produttiva";
b) la lettera f) dell'articolo 14 è abrogata;
c) alla lettera b) dell'articolo 15 è aggiunta la seguente parola: "; arboricoltura";
d) la lettera i) dell'articolo 15 è sostituita dalla seguente:
"i) lotta contro gli insetti nocivi e contro i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante";
L'Assessore competente in materia di bilancio è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti variazioni di bilancio.
Art. 17
Disposizioni nel settore ambientale1. Nelle more di una disciplina organica in materia di gestione di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, è istituito un apposito fondo, ai sensi dell'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per l'anticipazione ai Comuni territorialmente competenti di finanziamenti destinati agli interventi sostitutivi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale (UPB S05.029).
2. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono recuperate a carico dell'inadempiente dal Comune destinatario del finanziamento che deve provvedere alla restituzione delle stesse alle entrate della Regione, senza alcun onere d'interesse, entro un periodo massimo di tre anni. Nei casi di mancata restituzione, la Regione provvede al recupero delle somme anticipate mediante compensazione (UPB E05.014 - Cap. 36125).
3. A valere sullo stanziamento recato dall'UPB S05.046 (Cap. 05146) una quota, valutata in euro 500.000, è destinata ai pescatori subacquei professionali, a favore dei quali sono riconosciute le misure di accompagnamento sociale previste dall'articolo 1, comma 6 della legge regionale 22 dicembre 1998, n. 34, purché in possesso di autorizzazione regionale in corso di validità nell'anno di erogazione del beneficio.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad attribuire alla Società Igea le risorse finanziarie per la messa in sicurezza, la progettazione ed esecuzione di interventi di bonifica mineraria e ambientale nelle aree di proprietà della stessa Società
5. È autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2004 e per ciascuno degli anni 2005 e 2006 per l'erogazione di finanziamenti agli enti locali, singoli o associati, per interventi che favoriscano la raccolta differenziata (UPB S05.029).
6. A valere sugli stanziamenti recati dall'UPB S05.037 (Cap. 05106) l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita polizza assicurativa sulla responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti dai danni causati dalla fauna selvatica (UPB S05.037).
7. Le risorse destinate ai parchi e alle riserve naturali regolarmente istituite per i quali non si sono ancora costituiti gli organi ordinari, e sino al loro insediamento, sono gestite da un commissario straordinario, nominato dall'Assessore della difesa dell'ambiente su conforme deliberazione della Giunta regionale. Ai commissari compete un'indennità, corrispondente al trattamento economico previsto per un dirigente del ruolo unico dell'Amministrazione regionale (UPB S05.035).
8. Alla legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera e) dell'articolo 14 sono aggiunte le seguenti parole: "e forestazione produttiva";
b) la lettera f) dell'articolo 14 è abrogata;
c) alla lettera b) dell'articolo 15 è aggiunta la seguente parola: "; arboricoltura";
d) la lettera i) dell'articolo 15 è sostituita dalla seguente:
"i) lotta contro gli insetti nocivi e contro i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante".
L'Assessore competente in materia di bilancio è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti variazioni di bilancio.
Art. 18
Disposizioni varie1. Al fine di consentire l'emanazione di appositi bandi per le finalità di cui alla legge regionale 24 gennaio 2002, n. 1 (Imprenditoria giovanile: provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione), gli stanziamenti disposti per l'anno 2005 e 2006 possono essere anticipati all'anno 2004 o 2005; in tal caso gli stessi stanziamenti sono ridotti dell'importo degli interessi da corrispondere agli enti erogatori dell'anticipazione (UPB S01.032 - Cap. 01075).
2. Lo stanziamento da iscrivere al fondo di cui all'articolo 62 della legge regionale n. 31 del 1998, relativo agli oneri contrattuali del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali e al fondo di cui all'articolo 10 della legge regionale 9 giugno 1999, n. 24, destinato alla contrattazione collettiva del personale dell'Ente foreste sono, rispettivamente, determinati in:
a) UPB S03.005 (Cap. 03024)
2004 euro 44.297.000
2005 euro 49.294.000
2006 euro 51.439.000
b) UPB S03.005 (Cap. 03025)
2004-2006 euro 7.747.000;
le somme stanziate sui predetti fondi sono conservate nel conto di residui sino al loro completo utilizzo.
3. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio 2004, relativamente ai fondi destinati all'incentivazione del personale, nonché quelli per la corresponsione del trattamento accessorio del personale dirigenziale, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio è autorizzato per le finalità dei fondi medesimi ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati. Nell'articolo 30, comma 4, della legge regionale n. 7 del 2002, dopo le parole "posizione organizzativa", sono aggiunte le parole "e degli altri incarichi incentivanti" e l'importo di euro 4.487.000 è sostituito con quello di euro 5.987.000 (UPB S02.045 - Cap. 02072).
4. Per la chiusura delle pendenze della contrattazione collettiva del biennio 2000-2001 concernenti le progressioni professionali, previste dall'articolo 9 del contratto collettivo regionale di lavoro dei dipendenti per lo stesso biennio, è autorizzato, con riferimento all'anno 2003, un ulteriore stanziamento di euro 5.000.000 a valere sullo stanziamento iscritto nel fondo di cui all'articolo 63 della legge regionale n. 31 del 1998 (UPB S03.005 - Cap. 03024).
5. I termini previsti ai commi 9 e 13 bis dell'articolo 77 della legge regionale n. 31 del 1998, sono prorogati di tre anni.
6. A decorrere dall'anno 2004, la competenza in materia di gettoni di presenza e di altre indennità stabilite dalla normativa vigente in materia, spettanti ai componenti di comitati, commissioni e altri consessi è attribuita all'organo amministrativo di rispettiva competenza; l'Assessorato degli affari generali continua a disporre i pagamenti sugli impegni assunti fino ad esaurimento dei medesimi. Alle conseguenti variazioni di bilancio provvede, con proprio decreto, l'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio.
7. Per l'attuazione di studi e ricerche, ivi compresa la pubblicazione e la divulgazione di materiali e di informazioni, rientranti nelle finalità della legge regionale 15 aprile 1999, n. 11 (Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani) è disposto uno stanziamento valutato in euro 200.000 per l'anno 2004 ed in euro 50.000 per gli anni successivi (UPB S01.018 - Cap. 01047); il relativo programma di spesa è elaborato dalla Consulta regionale giovani ed approvato dalla Giunta regionale.
8. É autorizzata per ciascuno degli anni 2004 - 2006 la spesa di euro 30.000 per iniziative, studi, ricerche e assistenza tecnica in materia di politiche comunitarie, rapporti con l'Unione europea, aiuti di Stato e per attività di partecipazione della Regione ad organismi comunitari tra cui il Comitato delle Regioni, Presidenza Imedoc e Comitato Regioni Periferiche Marittime (UPB S01.033 - Cap. 01078).
9. Le disposizioni di cui all'articolo 90 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale), si applicano con riferimento a tutte le elezioni e referendum di competenza della Regione ed il periodo di applicazione è ricompreso tra i 150 giorni precedenti il giorno in cui possono essere indette le consultazioni elettorali ed i 60 giorni successivi al giorno delle consultazioni stesse.
10. L'Ufficio speciale per l'occupazione, di cui all'articolo 18, comma 2, della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27, è soppresso; i relativi compiti sono attributi all'Agenzia Regionale del Lavoro. Le somme stanziate in conto competenza e disponibili in conto residui sull'UPB S01.046 per l'attuazione dei progetti speciali finalizzati all'occupazione, di cui alle leggi regionali 4 giugno 1988, n. 11, 30 giugno 1993, n. 27 e 24 dicembre 1998, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni, sono trasferite, con decreto dell'Assessore competente in materia di bilancio all'UPB S10.075.
11. Per le finalità di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale n. 3 del 2003, è autorizzata, nell'anno 2004 la spesa di euro 200.000 per l'abbattimento dei costi obbligatori di assicurazione dei volontari ai sensi della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39 (Disciplina dell'attività di volontariato) (UPB S01.017 - Cap. 01045).
12. É autorizzata, nell'anno 2004, la spesa di euro 400.000 per la costruzione di un immobile nel Comune di Arzachena da destinare a sede di rappresentanza dell'Amministrazione regionale (UPB S04.027 - Cap. 04097).
13. É autorizzata, nell'anno 2004, la spesa di euro 7.500.000 quale integrazione delle disponibilità del titolo di spesa 11.3.10/I del programma d'intervento per gli anni 1988-1990 di cui alla Legge n. 268 del 1974 (UPB S03.035 - Cap. 03129).
14. A valere sul fondo della programmazione negoziata di cui all'UPB S03.008 (Cap. 03040) è autorizzata la concessione di contributi, sino ad un importo di euro 7.500.000, a favore delle Agenzie governative regionali riconosciute come tali ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 23 (Riconoscimento dello stato giuridico delle Agenzie governative regionali).
15. Per il funzionamento del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro di cui alla legge regionale 3 novembre 2000, n. 19 e per i compensi spettanti ai componenti dello stesso Consiglio, determinati nella misura prevista dall'articolo 36 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33 (Politica attiva del lavoro), è autorizzata una spesa valutata in annui euro 1.000.000 (UPB S01.011 - Cap. 01030).
16. L'articolo 5 della legge regionale n. 19 del 2000 è abrogato.
17. Nelle more della definizione delle procedure di accertamento e liquidazione dei danni materiali, provocati da attentati a persone e cose di cui alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 21 (Provvidenze a favore delle vittime di attentati e dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio), affidati alla compagnia assicuratrice convenzionata, l'Amministrazione regionale può concedere, decorsi quattro mesi dalla data dell'evento, anticipazioni sugli indennizzi spettanti per un importo non superiore al 50 per cento dell'ammontare del danno medesimo; a tal fine è istituito un apposito fondo di rotazione con una dotazione, per l'anno 2004, di euro 1.000.000 (UPB E02.009 - UPB S02.009).
18. La disposizioni di cui al comma 17 trova applicazione per gli eventi verificatisi a partire dall'anno 2002.
19. É autorizzato, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, lo stanziamento di euro 1.000.000 per le attività connesse con la redazione degli atti di pianificazione territoriale di cui agli articoli 10, 10bis e 11 della legge regionale n. 45 del 1989 (UPB S04.091 - Cap. 04199).
Art. 18
Disposizioni varie1. Al fine di consentire l'emanazione di appositi bandi per le finalità di cui alla legge regionale 24 gennaio 2002, n. 1 (Imprenditoria giovanile: provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione), gli stanziamenti disposti per l'anno 2005 e 2006 possono essere anticipati all'anno 2004 o 2005; in tal caso gli stessi stanziamenti sono ridotti dell'importo degli interessi da corrispondere agli enti erogatori dell'anticipazione (UPB S01.032 - Cap. 01075).
2. Lo stanziamento da iscrivere al fondo di cui all'articolo 62 della legge regionale n. 31 del 1998, relativo agli oneri contrattuali del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali e al fondo di cui all'articolo 10 della legge regionale 9 giugno 1999, n. 24, destinato alla contrattazione collettiva del personale dell'Ente foreste sono, rispettivamente, determinati in:
a) UPB S03.005 (Cap. 03024)
2004 euro 44.297.000
2005 euro 49.294.000
2006 euro 51.439.000
b) UPB S03.005 (Cap. 03025)
2004-2006 euro 7.747.000;
le somme stanziate sui predetti fondi sono conservate nel conto di residui sino al loro completo utilizzo.
3. Nelle more dell'espletamento del concorso pubblico per la copertura della dotazione organica dirigenziale regionale, al fine di garantire la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione regionale, le funzioni vacanti - alla data di entrata in vigore della presente legge - di cui all'articolo 3, lettere a) e d) della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, possono essere conferite per un numero non superiore a sessantatrè unità a dipendenti della categoria D, idonei alla dirigenza per effetto del concorso bandito a' termini dell'articolo 77 della stessa legge regionale. Dette funzioni sono attribuite con le modalità ed i criteri previsti ai commi 4 e 6 dell'articolo 28 della citata legge regionale n. 31 del 1998; per il periodo di svolgimento delle funzioni, al dipendente incaricato, spetta il trattamento retributivo economico fondamentale e accessorio previsto per lo svolgimento delle funzioni medesime.
4. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio 2004, relativamente ai fondi destinati all'incentivazione del personale, nonché quelli per la corresponsione del trattamento accessorio del personale dirigenziale, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio è autorizzato per le finalità dei fondi medesimi ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati. Nell'articolo 30, comma 4, della legge regionale n. 7 del 2002, dopo le parole "posizione organizzativa", sono aggiunte le parole "e degli altri incarichi incentivanti" e l'importo di euro 4.487.000 è sostituito con quello di euro 5.987.000 (UPB S02.045 - Cap. 02072).
5. Per la chiusura delle pendenze della contrattazione collettiva del biennio 2000-2001 concernenti le progressioni professionali, previste dall'articolo 9 del contratto collettivo regionale di lavoro dei dipendenti per lo stesso biennio, è autorizzato, con riferimento all'anno 2003, un ulteriore stanziamento di euro 5.000.000 a valere sullo stanziamento iscritto nel fondo di cui all'articolo 63 della legge regionale n. 31 del 1998 (UPB S03.005 - Cap. 03024).
6. Al fine di consentire l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 12 (Provvidenze a favore degli invalidi civili), è autorizzato il comando di personale dipendente dalle Prefetture, dalle ASL, dagli enti regionali e locali presso l'Amministrazione regionale in deroga ai limiti numerici stabiliti dai commi 2 e 5, lettera a), dell'articolo 40 della legge regionale n. 31 del 1998; a tal fine è autorizzata, nell'anno 2004, la spesa valutata in euro 150.000 (UPB S02. 054 - Cap. 02097).
7. I termini previsti ai commi 9 e 13 bis dell'articolo 77 della legge regionale n. 31 del 1998, sono prorogati di tre anni.
8. A decorrere dall'anno 2004, la competenza in materia di gettoni di presenza e di altre indennità stabilite dalla normativa vigente in materia, spettanti ai componenti di comitati, commissioni e altri consessi è attribuita all'organo amministrativo di rispettiva competenza; l'Assessorato degli affari generali continua a disporre i pagamenti sugli impegni assunti fino ad esaurimento dei medesimi. Alle conseguenti variazioni di bilancio provvede, con proprio decreto, l'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio.
9. Per l'attuazione di studi e ricerche, ivi compresa la pubblicazione e la divulgazione di materiali e di informazioni, rientranti nelle finalità della legge regionale 15 aprile 1999, n. 11 (Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani) è disposto uno stanziamento valutato in euro 200.000 per l'anno 2004 ed in euro 50.000 per gli anni successivi (UPB S01.018 - Cap. 01047); il relativo programma di spesa è elaborato dalla Consulta regionale giovani ed approvato dalla Giunta regionale.
10. È autorizzata per ciascuno degli anni 2004 - 2006 la spesa di euro 30.000 per iniziative, studi, ricerche e assistenza tecnica in materia di politiche comunitarie, rapporti con l'Unione europea, aiuti di Stato e per attività di partecipazione della Regione ad organismi comunitari tra cui il Comitato delle Regioni, Presidenza Imedoc e Comitato Regioni Periferiche Marittime (UPB S01.033 - Cap. 01078).
11. Le disposizioni di cui all'articolo 90 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale), si applicano con riferimento a tutte le elezioni e referendum di competenza della Regione ed il periodo di applicazione è ricompreso tra i 150 giorni precedenti il giorno in cui possono essere indette le consultazioni elettorali ed i 60 giorni successivi al giorno delle consultazioni stesse.
12. L'Ufficio speciale per l'occupazione, di cui all'articolo 18, comma 2, della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27, è soppresso; i relativi compiti sono attributi all'Agenzia Regionale del Lavoro. Le somme stanziate in conto competenza e disponibili in conto residui sull'UPB S01.046 per l'attuazione dei progetti speciali finalizzati all'occupazione, di cui alle leggi regionali 4 giugno 1988, n. 11, 30 giugno 1993, n. 27 e 24 dicembre 1998, n. 37, e successive modifiche ed integrazioni, sono trasferite, con decreto dell'Assessore competente in materia di bilancio all'UPB S10.075.
13. Per le finalità di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale n. 3 del 2003, è autorizzata, nell'anno 2004 la spesa di euro 200.000 per l'abbattimento dei costi obbligatori di assicurazione dei volontari ai sensi della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39 (Disciplina dell'attività di volontariato) (UPB S01.017 - Cap. 01045).
14. È autorizzata, nell'anno 2004, la spesa di euro 400.000 per la costruzione di un immobile nel Comune di Arzachena da destinare a sede di rappresentanza dell'Amministrazione regionale (UPB S04.027 - Cap. 04097).
15. Per le finalità di cui all'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 3 del 2003, relative alla realizzazione di un programma per l'informatizzazione delle associazioni di volontariato, è autorizzato nell'anno 2004 lo stanziamento di euro 700.000 (UPB S03.028 - Cap. 03113).
16. È autorizzata, nell'anno 2004, la spesa di euro 7.500.000 quale integrazione delle disponibilità del titolo di spesa 11.3.10/I del programma d'intervento per gli anni 1988-1990 di cui alla Legge n. 268 del 1974 (UPB S03.035 - Cap. 03129).
17. A valere sul fondo della programmazione negoziata di cui all'UPB S03.008 (Cap. 03040) è autorizzata la concessione di contributi, sino ad un importo di euro 7.500.000, a favore delle Agenzie governative regionali riconosciute come tali ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 23 (Riconoscimento dello stato giuridico delle Agenzie governative regionali).
18. Per il funzionamento del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro di cui alla legge regionale 3 novembre 2000, n. 19, e per i compensi spettanti ai componenti dello stesso Consiglio, determinati nella misura prevista dall'articolo 36 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33 (Politica attiva del lavoro), è autorizzata una spesa valutata in annui euro 1.000.000 (UPB S01.011 - Cap. 01030).
19. L'articolo 5 della legge regionale n. 19 del 2000 è abrogato.
20. Nelle more della definizione delle procedure di accertamento e liquidazione dei danni materiali, provocati da attentati a persone e cose di cui alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 21 (Provvidenze a favore delle vittime di attentati e dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio), affidati alla compagnia assicuratrice convenzionata, l'Amministrazione regionale può concedere, decorsi quattro mesi dalla data dell'istanza, da presentarsi entro quattro mesi dalla data dell'evento, anticipazioni sugli indennizzi spettanti per un importo non superiore al 50 per cento dell'ammontare del danno medesimo accertato dall'Amministrazione regionale; a tal fine è istituito un apposito fondo di rotazione con una dotazione, per l'anno 2004, di euro 1.000.000 (UPB E02.009 - UPB S02.009).
21. La disposizioni di cui al comma 17 trova applicazione per gli eventi verificatisi a partire dall'anno 2002.
22. È autorizzata nell'anno 2004 la spesa di euro 100.000 per la stipula di convenzioni con le associazioni speleologiche della Sardegna per l'organizzazione di corsi di educazione ambientale nel relativo ambito (UPB S05.035).
23. È autorizzato, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, lo stanziamento di euro 1.000.000 per le attività connesse con la redazione degli atti di pianificazione territoriale di cui agli articoli 10, 10 bis e 11 della legge regionale n. 45 del 1989 (UPB S04.091 - Cap. 04199).
24. Nel comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 9 (Agevolazioni contributive alle imprese nel comparto del commercio), è eliminata l'espressione "appositamente convenzionate con l'Amministrazione regionale".
Art. 19
Copertura finanziaria1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d'entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2004-2006 ed in quelle dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 19
(identico)
Art. 20
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
Art. 20
(identico)