CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 467

presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, FOIS di concerto con l'Assessore della difesa dell'ambiente, PANI

il 29 agosto 2003

 Testo unico delle leggi regionali in materia di ambiente


TITOLO V

Antinquinamento, tutela e ripristino ambientale

Capo V

Interventi di ripristino ambientale

TESTO DEL PROPONENTE

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TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo V
Interventi di ripristino ambientale

Art. 345
Aree ad elevato rischio di crisi ambientale

1. Con decreto del Presidente della Regione, a seguito di deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, previo parere degli enti locali interessati da esprimersi entro trenta giorni dalla proposta, le aree caratterizzate da gravi alterazioni ecologiche che comportino rischio per l'ambiente e per la popolazione sono individuate e dichiarate "aree ad elevato rischio di crisi ambientale"; detta dichiarazione ha validità per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.

2. Con successivo decreto del Presidente della Regione, adottato previa deliberazione della Giunta regionale, è definito, per ciascuna delle aree di cui al comma 1, un piano di risanamento finalizzato all'adozione delle misure prioritarie atte a rimuovere le situazioni di rischio, ripristinare e tutelare l'equilibrio ambientale anche attraverso deleghe di funzioni.

   

Art. 346
Affidamento della progettazione di opere
di interesse sovracomunale

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare ad enti pubblici ed a privati professionisti, singoli od associati, la progettazione esecutiva di opere di interesse sovracomunale previsti dai piani regionali per il risanamento delle acque, per lo smaltimento dei rifiuti e per la raccolta differenziata.

2. Il costo della progettazione deve essere recuperato dalla quota delle spese generali previste nel progetto all'atto del finanziamento dell'opera.

   

Art. 347
Definizione

1. Ai fini degli articoli 348 e 349 per ripristino ambientale si intende l'insieme delle azioni da esplicarsi sia durante che alla conclusione dei lavori di coltivazione di un giacimento, aventi il fine di ricostruire sull'area ove si è svolta attività di cava un assetto finale dei luoghi ordinato e funzionale volto alla salvaguardia dell'ambiente naturale ed alla conservazione delle possibilità di riuso del suolo.

   

Art. 348
Fondo per il recupero ambientale
delle aree di cava dismesse

1. La Regione promuove il recupero ambientale, di cui all'articolo 347, delle aree di cava dismesse.

2. A tale scopo, presso l'Assessorato regionale dell'industria, è istituito un "Fondo per il recupero ambientale delle aree di cava dismesse", finanziato dall'Amministrazione regionale e finalizzato alla realizzazione dei seguenti interventi:

a) eliminazione sistematica di tutte le discariche di cava, non in uso, ove non siano organicamente integrate nell'ambiente, non siano intrinsecamente sicure e non consentano un riutilizzo economicamente valido ed ecologicamente accettabile del territorio, anche se di formazione antecedente alla data del 1° luglio 1989;

b) esecuzione di opere di risanamento delle aree di cava dismesse e di quelle liberate dalle discariche;

c) opere di miglioramento ambientale di aree di uso pubblico connesse alle aree di cava dismesse.

   

Art. 349
Programma di interventi

1. L'Assessore regionale dell'industria, di concerto con l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, predispone un programma annuale degli interventi di cui all'articolo 348, anche sulla base dei progetti presentati dai comuni territorialmente interessati.

2. Il programma è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'industria che affida in delega ai comuni interessati l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.

   

Art. 350
Valutazione di impatto ambientale

1. In attuazione delle disposizioni comunitarie e del decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1996, n. 354 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale", si dispone che:

a) sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale i progetti di cui all'allegato A del predetto decreto presidenziale e i progetti di cui all'allegato B che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite ai sensi della Legge n. 394 del 1991. Nelle aree delimitate ai sensi del titolo IV, capo I, del presente testo unico, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 354 del 1996 e all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997;

b) la Regione è l'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale;

c) l'Assessorato della difesa dell'ambiente è l'organo tecnico competente allo svolgimento dell'istruttoria; per tale funzione si avvale della collaborazione degli uffici dell'Amministrazione regionale competenti nelle materie oggetto dello studio di impatto ambientale. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica, l'Assessorato della difesa dell'ambiente provvede di concerto con l'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport;

d) la domanda contenente il progetto dell'opera e lo studio di impatto ambientale è depositata, a cura e spese del proponente, presso gli uffici della Regione, della Provincia, dei comuni interessati e, nel caso di aree naturali protette, presso gli organismi di gestione;

e) contemporaneamente alla trasmissione di cui alla lettera d), il proponente provvede, a proprie spese, a fare pubblicare su un quotidiano nazionale e su un quotidiano regionale, l'annuncio dell'avvenuto deposito nel quale sono specificati il proponente, l'oggetto, la localizzazione e una sommaria descrizione dell'intervento, nonché l'indicazione dei termini e dei luoghi di deposito;

f) l'istruttoria deve essere conclusa, con un giudizio motivato, entro centocinquanta giorni dal ricevimento della domanda, prima del rilascio del provvedimento amministrativo che consente, in via definitiva, la realizzazione del progetto e, comunque, prima dell'inizio dei lavori.

2. Per i progetti di infrastrutture, di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica n. 354 del 1996, ammessi a finanziamento nell'ambito del POP Sardegna 1994-1999, che non ricadono all'interno di aree naturali protette, come definite al comma 1, lettera a), si dispone che:

a) la Regione, sentiti i comuni nei cui territori sono realizzate le opere e previa opportuna verifica, decide, entro trenta giorni dall'annuncio di cui alla successiva lettera b), se le caratteristiche del progetto non richiedono lo svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale, individuando eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti e il monitoraggio degli interventi; in caso contrario si applica la procedura di cui al comma 1;

b) il soggetto attuatore dopo il deposito del progetto dell'opera presso l'Assessorato della difesa dell'ambiente, provvede a pubblicare su un quotidiano nazionale e su un quotidiano regionale l'annuncio dell'attivazione della procedura di cui alla lettera a);

c) qualora la verifica di cui alla lettera a) si concluda con un giudizio di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, il soggetto attuatore provvede a darne annuncio secondo le modalità di cui alla lettera b).

3. L'Assessore della difesa dell'ambiente tiene e cura l'aggiornamento degli elenchi dei progetti di cui ai commi 1 e 2.

4. Gli impianti di combustione con potenza termica uguale o superiore a 50 MW, compresi quelli per la produzione di energia elettrica, anche policombustibili, che successivamente alla loro installazione subiscano interventi di modifica strutturale o impieghino per il loro funzionamento combustibili differenti da quelli previsti dal progetto originario, devono essere sottoposti, entro i sei mesi immediatamente successivi, ad ulteriore valutazione di impatto ambientale con le procedure previste dalle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia.

5. Gli impianti oltre i 200 MW di potenza termica che abbiano subito, antecedentemente alla data del 20 aprile 2000 interventi di modifica strutturale o stiano impiegando per il loro funzionamento combustibili differenti da quelli previsti dal progetto originario, devono essere sottoposti a nuova valutazione di impatto ambientale entro il 20 ottobre 2000.

6. Tale valutazione non si rende necessaria nel caso in cui per il funzionamento dell'impianto venga utilizzato gas metano in sostituzione di combustibili di più elevato rischio ambientale.

7. Per il funzionamento dell'impianto si deve impiegare, comunque, il combustibile precedentemente utilizzato o altro di dimostrato minor tasso di inquinamento qualora si siano verificati fatti incidentali che abbiano determinato inquinamento ambientale, o abbia dato esito negativo la valutazione di impatto ambientale o non sia stata effettuata entro i termini indicati nei precedenti commi.

8. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, in caso di mancata osservanza delle presenti disposizioni, con proprio provvedimento determina la sospensione dell'esercizio dell'impianto.

9. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 354 del 1996.