CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 467

presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, FOIS di concerto con l'Assessore della difesa dell'ambiente, PANI

il 29 agosto 2003

 Testo unico delle leggi regionali in materia di ambiente


TITOLO V

Antinquinamento, tutela e ripristino ambientale

Capo III

Disposizioni in materia di inquinamento atmosferico

TESTO DEL PROPONENTE

.

TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo III
Disposizioni in materia
di inquinamento atmosferico

Art. 305
Esercizio delle funzioni in materia
di inquinamento atmosferico

1. Le funzioni in materia di controllo dell'inquinamento atmosferico ed acustico sono esercitate dall'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979, che si avvale del Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico della Sardegna (CRIAS).

2. Il CRIAS, oltre ai compiti stabiliti dalla Legge 13 luglio 1966, n. 615, dal decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322, e da quelli previsti dal presente capo, propone all'Amministrazione regionale ogni iniziativa utile ad approfondire la conoscenza dei problemi e dei fenomeni attinenti l'inquinamento atmosferico ed acustico.

 

 

Art. 306
Comitato Regionale contro l'Inquinamento
Atmosferico della Sardegna (CRIAS)

1. Il Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico della Sardegna, nominato con decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente, è composto:

a) dall'Assessore della difesa dell'ambiente della Regione Sardegna, che lo presiede, o da un suo delegato;

b) da due funzionari dell'Assessorato della difesa dell'ambiente e da un funzionario dell'Assessorato dell'igiene e sanità, appartenenti alla categoria D;

c) da un esperto in chimica, da un esperto in impiantistica industriale, da un esperto metereologo, da un esperto in igiene pubblica e da un medico igienista;

d) da un esperto per ciascuno dei servizi di rilevamento dell'inquinamento atmosferico di cui all'articolo 7 della Legge n. 615 del 1966, designato dalle Unità sanitarie locali da cui i servizi dipendono. Detti esperti partecipano ai lavori del Comitato limitatamente alla trattazione degli argomenti interessanti l'ambito territoriale di ciascun servizio;

e) dal Capo dell'Ispettorato regionale della motorizzazione civile, o da un suo delegato;

f) dall'Ispettore regionale dei Vigili del fuoco, o da un suo delegato;

g) da un esperto designato dall'Unione regionale sarda delle Camere di commercio;

h) da un rappresentante della sezione sarda dell'Unione Province Italiane;

i) da un rappresentante della sezione sarda dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia.

2. Funge da segretario un funzionario appartenente alle categorie C o D in servizio presso l'Assessorato della difesa dell'ambiente.

3. II Comitato dura in carica cinque anni. Per la sostituzione di un componente in caso di dimissioni o di qualsiasi altra causa, il successore viene nominato con le modalità previste dal primo comma e resta in carica sino alla scadenza del mandato del sostituto.

4. Ai componenti il Comitato spettano i compensi previsti dalla legge regionale n. 27 del 1987, e successive modificazioni.

 

 

Art. 307
Funzionamento del Comitato

1. Alle sedute del Comitato sono invitati, con facoltà di essere coadiuvati o di farsi rappresentare da esperti di fiducia, i rappresentanti dei comuni direttamente interessati agli argomenti posti all'ordine del giorno.

2. A dette sedute sono invitati a richiesta, con facoltà di essere coadiuvati o di farsi rappresentare da esperti di fiducia, i titolari delle imprese interessate ai progetti sottoposti all'esame del CRIAS.

3. I pareri del Comitato sono formulati in assenza dei soggetti indicati al precedente comma.

4. Per la validità delle riunioni del Comitato è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

 

Art. 308
Organizzazione del lavoro del Comitato

1. Il Comitato, per l'istruttoria delle singole pratiche o per lo studio di specifici problemi, può organizzarsi in gruppi di lavoro determinandone la composizione, i compiti e le norme di funzionamento.

2. Il Comitato può inoltre conferire ai singoli componenti o a specifici gruppi l'incarico di effettuare sopralluoghi e di riferire al Collegio.

 

 

Art. 309
Reti locali di rilevamento e controllo
della qualità dell'aria

1. L'Amministrazione regionale, in attuazione del D.P.C.M. del 28 marzo 1983, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per le parti in vigore ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, al fine di predisporre il piano regionale di risanamento della qualità dell'aria, è autorizzata a realizzare reti locali di rilevamento e di controllo della qualità dell'aria ovvero a ristrutturare o potenziare quelle esistenti.

 

 

Art. 310
Progetto esecutivo delle reti locali

1. Al fine della predisposizione delle opere di cui al precedente articolo il CRIAS promuove, anche avvalendosi di collaborazioni esterne, gli studi e le ricerche necessarie per l'acquisizione degli elementi utili per la redazione del progetto esecutivo delle reti di rilevamento e di controllo della qualità dell'aria.

2. Individua i comuni sul cui territorio, per la presenza di impianti produttivi che con le loro emissioni possono contribuire al deterioramento della qualità dell'aria, devono essere ubicate le reti medesime e ne determina la struttura e le dimensioni.

3. L'Assessorato della difesa dell'ambiente, sulla base delle determinazioni assunte dal CRIAS, predispone un progetto esecutivo di realizzazione delle reti di rilevamento.

4. Il progetto esecutivo è sottoposto all'approvazione del CRIAS.

 

 

Art. 311
Gestione delle reti locali

1. La gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti locali di rilevamento e di controllo della qualità dell'aria sono affidate alle Province o ai comuni sui cui territori le reti medesime sono installate.

2. A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare i necessari finanziamenti, sulla base di un piano finanziario annuale, redatto tenendo conto dei preventivi di spesa presentati dalle Province o dai comuni interessati.

3. Le Province o i comuni devono presentare all'Assessorato della difesa dell'ambiente, entro sessanta giorni dalla scadenza dell'esercizio finanziario, dettagliato rendiconto delle spese effettivamente sostenute.

4. Il finanziamento è disposto con determinazione del dirigente competente dell'Assessorato della difesa dell'ambiente.

5. Nelle more del trasferimento di cui al comma 1 del presente articolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti locali di rilevamento e controllo della qualità dell'aria con imprese installatrici specializzate, al fine di garantire la continuità del controllo delle reti stesse.

 

 

Art. 312
Contributi alle imprese

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle imprese per il miglioramento degli impianti di abbattimento degli inquinanti nelle emissioni.

2. Il contributo, fissato nella misura massima del 40 per cento della spesa sostenuta dall'impresa per la realizzazione delle opere relative, è erogato con determinazione del dirigente competente dell'Assessorato della difesa dell'ambiente, sulla base di programmi d'intervento redatti dallo stesso Assessorato.

3. Sull'ammissibilità delle domande al contributo deve essere acquisito il parere del CRIAS.