CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 467

presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, FOIS di concerto con l'Assessore della difesa dell'ambiente, PANI

il 29 agosto 2003

 Testo unico delle leggi regionali in materia di ambiente


TITOLO III
Caccia

Capo IV

Esercizio dell'attività venatoria

TESTO DEL PROPONENTE

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TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo IV
Esercizio dell'attività venatoria

Sezione I
Esercizio della caccia - Mezzi - Requisiti

Art. 142
Esercizio di caccia

1. Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 143.

2. É considerato, altresì, esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla o catturarla.

3. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.

4. Nelle zone consentite, la fauna selvatica appartiene a chi legittimamente la uccide o la cattura e quella palesemente ferita al feritore.

   

Art. 143
Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, oltre a quella in canna, di calibro non superiore al dodici.

2. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

3. Sono vietate tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

4. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

5. Al cacciatore è consentito farsi aiutare, per condurre i cani, da persone non munite dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 147.

6. Ogni cacciatore non può utilizzare più di tre cani fatta eccezione per i cani da seguito durante la caccia in battuta alla volpe e al cinghiale.

   

Art. 144
Requisiti per l'esercizio della caccia

1. L'attività venatoria in Sardegna può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età, abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio della caccia di cui all'articolo 145, sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 147 e di una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria e di una polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con i massimali indicati dall'articolo 12, commi 8 e 9, della Legge n. 157 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza di porto di fucile per uso di caccia rilasciata almeno tre anni prima, che non abbia commesso violazione alle norme di legge comportanti la sospensione e la revoca della licenza.

   

Art. 145
Commissione per l'abilitazione all'esercizio
della caccia - Esame di abilitazione

1. L'abilitazione all'esercizio della caccia è conseguita a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita Commissione nominata dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente per ogni Provincia, e composta dal Presidente e da cinque esperti qualificati, di cui almeno due laureati in scienze biologiche o in scienze naturali o in medicina veterinaria esperti in vertebrati omeotermi e di un laureato in agraria, competenti nelle seguenti materie:

a) legislazione venatoria;

b) zoologia applicata alla caccia, con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili e non cacciabili;

c) armi e munizioni da caccia, loro uso e relativa legislazione;

d) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole;

e) norme di pronto soccorso.

2. L'esame consiste in una prova orale sulle materie di cui alle lettere a), d) ed e) del comma 1 e in una prova pratica sulle materie di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1.

3. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutte e cinque le prove elencate nel comma 2. Il candidato giudicato inidoneo è ammesso a ripetere l'esame, previa domanda, non prima che siano trascorsi tre mesi dalla data del precedente esame.

4. Per sostenere l'esame il candidato deve essere munito di certificato medico di idoneità.

5. La domanda per sostenere l'esame deve essere presentata alla Commissione nel cui ambito territoriale il candidato risiede.

6. Con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente si provvede a pubblicare e ad aggiornare il programma delle materie d'esame e le modalità di svolgimento delle prove

7. L'abilitazione all'esercizio della caccia prevista dalla legge regionale 28 aprile 1978, n. 32 (Sulla protezione della fauna e sull'esercizio della caccia in Sardegna), è equivalente all'abilitazione all'esercizio della caccia disciplinata dai precedenti commi.

   

Art. 146
Nomina e durata della Commissione

1. La Commissione di cui all'articolo 145 è presieduta dal dirigente del settore provinciale o dell'ufficio provinciale competente in materia, o suo sostituto.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Provincia.

3. Il provvedimento di nomina della Commissione prevede, altresì, la nomina dei membri supplenti onde assicurare il regolare svolgimento delle sedute.

4. Ai componenti la Commissione spetta il trattamento economico stabilito dalla legge regionale n. 27 del 1987.

   

Art. 147
Autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia

1. Per esercitare l'attività venatoria in Sardegna è istituita una autorizzazione regionale che viene concessa dal Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 148.

2. La revoca o la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia comporta rispettivamente la revoca o la sospensione dell'autorizzazione regionale ed il diniego della sua concessione per un periodo corrispondente alla durata della sospensione o della revoca.

3. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente cura i rapporti con le competenti autorità al fine di acquisire tempestivamente la notizia dei provvedimenti assunti per violazioni alle leggi sull'esercizio della caccia e sulla protezione della fauna, per la loro annotazione nell'apposita anagrafe e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nel presente titolo.

   

Art. 148
Contenuti e modalità di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della caccia

1. L'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia è rilasciata dal Presidente della Regione tramite i Sindaci dei comuni e per i non residenti tramite l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

2. Gli interessati devono presentare al Sindaco del comune di residenza domanda diretta al Presidente della Regione.

3. Alla domanda devono essere allegati:

a) una copia della domanda in carta libera per l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente;

b) copia autenticata della licenza di porto di fucile per uso di caccia;

c) copia autenticata delle polizze assicurative;

d) l'originale o copia autenticata della ricevuta del versamento, sull'apposito conto corrente postale istituito dalla Regione sarda, della tassa di concessione regionale di cui all'articolo 189.

4. I non residenti in Sardegna devono presentare la domanda, con le formalità sopra indicate, tra il 1° aprile ed il 31 maggio, al Presidente della Regione tramite l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente. Oltre agli allegati di cui al comma 3, devono allegare alla domanda copia autenticata del tesserino regionale rilasciato dalla Regione di residenza.

5. L'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia per i residenti in Sardegna ha la stessa durata della licenza di porto di fucile per uso di caccia e scade con essa. L'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia per i non residenti in Sardegna ha validità di un anno. La sua validità è subordinata al pagamento della tassa di concessione. La ricevuta o copia autenticata del versamento dovrà essere allegata all'autorizzazione.

6. L'autorizzazione regionale contiene, come parte integrante, un libretto venatorio suddiviso in fogli corrispondenti alle stagioni venatorie nel quale il cacciatore, nel corso di ogni giornata di caccia effettiva, ha l'obbligo di segnare in modo indelebile la data di caccia, la selvaggina e l'ambito territoriale di caccia ove viene esercitata la caccia. La data e l'ambito territoriale di caccia devono essere segnati al momento dell'inizio dell'attività venatoria. La selvaggina stanziale deve essere segnata a mano a mano che viene incarnierata, mentre la selvaggina migratoria deve essere segnata al termine della giornata di caccia.

7. É fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione regionale di trasmettere, tramite l'ATC di appartenenza, al termine dell'annata venatoria, e comunque non oltre il 31 marzo, all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente il foglio del libretto venatorio di cui al comma 6, contenente le annotazioni sulla selvaggina abbattuta nella passata stagione venatoria.

8. Gli organi di gestione delle aziende faunistico-venatorie sono tenuti a trasmettere all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, entro lo stesso termine di cui al comma 7, le statistiche degli abbattimenti di fauna selvatica effettuati nel territorio di competenza, nella passata stagione venatoria.

9. La concessione della autorizzazione è subordinata alla restituzione del libretto venatorio della precedente autorizzazione.

   

Art. 149
Documenti del cacciatore

1. Durante l'esercizio dell'attività venatoria, il cacciatore deve essere munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, dell'autorizzazione regionale, delle ricevute attestanti il pagamento della tassa di concessione regionale annuale e del premio assicurativo e deve presentarli ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza. I cacciatori non residenti in Sardegna devono essere muniti anche del tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, della Legge n. 157 del 1992.

   

Sezione II
Specie cacciabili e periodi di attività venatoria

Art. 150
Specie di fauna selvatica cacciabili

1. Agli effetti del presente titolo ed ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere soltanto esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie:

a) MAMMIFERI

Lepre sarda (Lepus capensis)

Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus)

Volpe (Vulpes vulpes)

Cinghiale (Sus scrofa)

b) UCCELLI

Stanziali:

Pernice sarda (Alectoris barbara)

Migratori:

Fischione (Anas penelope)

Canapiglia (Anas strepera)

Alzavola (Anas crecca)

Germano reale (Anas platyrhynchos)

Codone (Anas acuta)

Marzaiola (Anas querquedula)

Mestolone (Anas clypeata)

Moriglione (Aythya ferina)

Moretta (Aythya fuligula)

Quaglia (Coturnix coturnix)

Gallinella d'acqua (Gallinula chloropus)

Folaga (Fulica atra)

Pavoncella (Vanellus vanellus)

Beccaccino (Gallinago gallinago)

Beccaccia (Scolopax rusticola)

Colombaccio (Columba palumbus)

Tortora selvatica (Streptopelia turtur)

Allodola (Alauda arvensis)

Merlo (Turdus merula)

Cesena (Turdus pilaris)

Tordo bottaccio (Turdus philomelos)

Tordo sassello (Turdus iliacus)

Porciglione (Rallus aquaticus)

Frullino (Lymnocryptes minimus)

Cornacchia grigia (Corvus corone cornix)

Ghiandaia (Garrulus glandarius

2. É vietato il prelievo venatorio anche delle specie di mammiferi e di uccelli non comprese nell'elenco di cui al precedente comma 1, oltre che di quelle ricomprese nell'allegato A di cui all'articolo 106, comma 3.

   

Art. 151
Periodo di caccia

1. Ai fini dell'attività venatoria nel territorio della Sardegna è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica di cui all'articolo 150, nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio dell'anno successivo, con le seguenti eccezioni:

a) Cinghiale (Sus scrofa)
dal l° novembre al 31 gennaio dell'anno successivo;

b) Tortora selvatica (Streptopelia turtur)
dal primo giorno di settembre per un massimo di due giornate.

2. L'attività venatoria può essere consentita per un massimo di due giornate la settimana, compresa la domenica, oltre alle giornate festive infrasettimanali.

3. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto. Al momento della emanazione del calendario venatorio è redatto un elenco delle effemeridi per i giorni di caccia previsti dallo stesso calendario.

4. Nei giorni di caccia è consentito recarsi presso il punto di caccia o di rientro, purché con il fucile scarico, in orari antecedenti o successivi a quelli previsti nel comma 3.

   

Art. 152
Calendario venatorio

1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente adotta, su deliberazione del Comitato regionale faunistico, con proprio decreto da emanarsi entro il 15 luglio, il calendario venatorio annuale.

2. Entro il 31 maggio le Province, sentiti i Comitati provinciali faunistici e i Comitati direttivi degli ATC, inviano all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente proposte, accompagnate da apposite relazioni tecnico-scientifiche, in ordine alla formazione del calendario venatorio annuale.

3. Il calendario venatorio regionale, in particolare, individua:

a) le specie cacciabili, le giornate di caccia e i limiti orari di caccia nell'ambito dei periodi complessivi indicati nell'articolo 151, nei comprensori faunistico-venatori e con le variazioni rese necessarie dal coordinamento dei piani faunistico-venatori provinciali;

b) il prelievo massimo, giornaliero e stagionale, delle specie cacciabili;

c) ogni altra prescrizione ritenuta necessaria a conseguire gli obiettivi della pianificazione e gestione dell'attività venatoria secondo le disposizioni del presente titolo.

   

Art. 153
Limitazioni e divieti

1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica e sentito il Comitato regionale faunistico e le Province interessate, qualora ricorra la necessità di proteggere la fauna selvatica, per sopravvenute particolari condizioni stagionali e climatiche, o per malattie o altre calamità, può limitare o vietare su tutto o parte del territorio regionale l'esercizio venatorio

2. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica e sentito il Comitato regionale faunistico e le Province interessate, può vietare l'esercizio dell'attività venatoria nelle località di notevole interesse panoramico, paesistico o turistico, a tutela dell'integrità dei cittadini e della quiete delle zone. In caso di divieto permanente, tali zone sono costituite in oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura.

   

Sezione III
Organizzazione gestionale della caccia programmata

Art. 154
Istituzione dell'ambito territoriale di caccia programmata - (ATC)

1. Nel territorio regionale destinato all'attività di caccia sono istituiti gli Ambiti Territoriali di Caccia programmata (ATC) individuati sulla base delle caratteristiche faunistico-ambientali del territorio, delle consuetudini, delle tradizioni locali e della pressione venatoria esercitabile sul territorio.

2. Nell'individuazione dell'ATC il piano faunistico-venatorio regionale deve fare riferimento:

a) ai confini naturali ed alle opere rilevanti;

b) alle esigenze specifiche di conservazione delle specie di fauna selvatica indicate nel piano stesso.

3. Gli ambiti territoriali di caccia hanno carattere subprovinciale e sono individuati in un numero compreso tra otto e sedici fatta eccezione per le isole di La Maddalena, Sant'Antioco e San Pietro, che vengono immediatamente istituite in ATC a partire dal 16 agosto 1998.

4. Per particolari esigenze di conservazione delle realtà geografica e faunistico-ambientale gli ambiti territoriali di caccia possono estendersi in territori di più province.

5. La proposta di piano provinciale di cui all'articolo 113, comma 3, lettera a), contiene anche la proposta di delimitazione degli ambiti territoriali di caccia.

6. La prima delimitazione degli ambiti territoriali di caccia con dimensione subprovinciale ha carattere sperimentale e può essere modificata, entro tre anni dalla data del 16 agosto 1998, anche prima della revisione del piano faunistico regionale.

7. La modifica della prima delimitazione degli ambiti territoriali di caccia è adottata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, sentito il parere del Comitato regionale faunistico.

   

Art. 155
Gestione dell'ATC

1. Ogni Ambito Territoriale di Caccia (ATC), come individuato dal piano faunistico-venatorio regionale, è gestito dal Comitato direttivo di cui all'articolo 118.

2. Il regolamento di attuazione del presente titolo individua i criteri per la gestione tecnica e amministrativa degli ambiti territoriali di caccia.

3. Il Comitato direttivo provvede a disciplinare:

a) i criteri e le modalità della partecipazione, anche economica, dei cacciatori iscritti alla gestione tecnico-amministrativa degli ATC;

b) l'espletamento delle funzioni amministrative, contabili e finanziarie;

c) le forme di partecipazione democratica dei soggetti interessati alla definizione e all'attuazione del programma faunistico-venatorio annuale;

d) la nomina del Collegio dei revisori dei conti e la loro durata in carica.

4. Per gravi e comprovate esigenze faunistiche ed eccezionali situazioni ambientali o gestionali, il Comitato direttivo dell'ATC, entro quindici giorni dall'emanazione del calendario venatorio regionale, può proporre eventuali modifiche alle modalità di esercizio della caccia, mediante:

a) la modifica delle specie di mammiferi e di uccelli stanziali cacciabili;

b) la modifica del numero delle giornate settimanali e degli orari;

c) la modifica del carniere giornaliero e stagionale relativamente alla fauna stanziale;

d) l'individuazione e la delimitazione, per periodi limitati, di zone di rispetto sulle quali è vietato l'esercizio della caccia.

5. Il Comitato direttivo dell'ATC dà comunicazione delle proposte all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente per la loro approvazione. Le limitazioni programmate sono comunicate al Comitato regionale faunistico che deve esprimere il proprio parere obbligatorio e vincolante entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. Sulla base di tale parere l'Assessore della difesa dell'ambiente delibera con proprio decreto.

   

Art. 156
Gestione finanziaria dell'ATC

1. Con il piano faunistico-venatorio regionale la Regione indica l'importo massimo e minimo della quota annuale di partecipazione che può essere richiesta ai cacciatori a copertura delle spese di gestione. La quota di partecipazione dovuta dai cacciatori non appartenenti all'ATC, ammessi a cacce speciali, è rapportata alle giornate venatorie consentite ed alla quota forfettaria prevista con il piano regionale.

2. Le quote di partecipazione sono introitate dal Comitato direttivo dell'ATC ed impiegate per l'attuazione degli interventi programmati.

3. Le altre entrate dell'ATC sono costituite:

a) dalla quota delle tasse di concessione regionale per i contributi da erogarsi ai proprietari ed ai conduttori di fondi rustici per l'inclusione negli ambiti territoriali di caccia;

b) dalla quota delle tasse di concessione regionale per i risarcimenti da corrispondersi ai proprietari e ai conduttori dei fondi per i danni, non altrimenti risarcibili, provocati alla produzione agricola e zootecnica e alle opere approntate su terreni coltivati o a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria.

4. Ogni Comitato direttivo dell'ATC ha facoltà di spesa nei limiti dei compiti attribuiti dal presente titolo e delle disponibilità di bilancio.

5. Il Comitato direttivo dell'ATC approva il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce e provvede ad inviarlo alla Provincia e alla Regione, corredato della relazione del Collegio dei revisori dei conti, entro i trenta giorni successivi. Esso provvede altresì ad approvare, entro il 28 febbraio di ogni anno, il rendiconto tecnico-finanziario relativo all'esercizio precedente, corredato dalla relazione del Collegio dei revisori, e ad inviarlo alla Provincia e alla Regione entro i trenta giorni successivi.

   

Art. 157
Accesso all'ATC

1. Ogni cacciatore, previa domanda al competente Comitato direttivo, ha diritto di accesso in un ambito di caccia prescelto per l'esercizio dell'attività venatoria nei confronti della fauna stanziale e stanziale nobile. Per gli stessi fini può avere accesso ad altri ambiti, nei limiti di densità venatoria, stabiliti dal piano faunistico-venatorio regionale e avuto riguardo alle priorità indicate dagli articoli seguenti.

2. L'esercizio venatorio nei confronti della fauna migratoria può essere esercitato in tutti gli ATC.

3. L'opzione dell'ambito prescelto ha la durata di un anno e si intende rinnovata se entro il 31 maggio il cacciatore non fa pervenire richiesta di modifica dell'indicazione contenuta nel tesserino regionale.

4. Il Comitato direttivo dell'ATC è tenuto a soddisfare le richieste di partecipazione del cacciatore, fino al limite di disponibilità indicato nel piano faunistico-venatorio regionale e sulla base delle priorità stabilite all'articolo 158, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, provvedendo a comunicare, nei quindici giorni successivi, le decisioni assunte all'interessato ed all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.

5. Il Comitato direttivo dell'ATC provvede all'iscrizione delle scelte compiute nel tesserino regionale di caccia.

6. La Regione trasmette ad ogni Comitato direttivo degli ATC ed alle Province l'elenco aggiornato dei cacciatori residenti ed ammessi nei territori di competenza.

7. Avverso il mancato accoglimento dell'istanza di opzione, il cacciatore può presentare ricorso alla Regione entro quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

8. La Regione decide nei quindici giorni successivi al ricevimento del ricorso, adottando anche provvedimenti sostitutivi in caso di irregolarità o di abusi nel riconoscimento del diritto.

   

Art. 158
Ammissione all'ATC

1. Il cacciatore partecipa di diritto all'ATC comprendente il comune in cui ha la residenza anagrafica o risulta essere iscritto all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero), ovvero in cui sia stato iscritto per almeno 5 anni, anche non consecutivi.

2. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo, la precedente iscrizione per almeno due anni in una associazione per le zone autogestite di caccia, istituite nel territorio del comprensorio faunistico omogeneo ai sensi degli articoli 51 e 73 della legge regionale n. 32 del 1978, dà diritto a partecipare all'ATC ricomprendente, anche in parte, la zona autogestita.

3. Gli ulteriori posti che risultano disponibili, dopo aver accolto le scelte compiute dagli aventi diritto di cui ai commi 1 e 2, sono assegnati dal Comitato direttivo dell'ATC ai cacciatori richiedenti secondo le seguenti priorità:

a) residenti nella Provincia ove ha sede l'ATC;

b) residenti nelle altre Province della Regione;

c) residenti in altre Regioni.

4. In ogni ATC, il Comitato direttivo può ammettere, inoltre, tenendo conto delle priorità indicate nei precedenti commi e previo assenso della Regione, un numero di cacciatori superiori alla densità venatoria indicata dal piano faunistico-venatorio regionale, quando siano accertate modificazioni positive della popolazione faunistica o si sia manifestata l'esigenza di provvedere a specifici prelievi a tutela delle produzioni agricole.

5. Con il regolamento di attuazione del presente titolo, saranno individuati i criteri sull'ordine di precedenza di cui bisogna tener conto ai fini dell'assegnazione dei cacciatori agli ATC prescelti, avuto riguardo alle priorità individuate ai precedenti commi.

   

Art. 159
Partecipazione all'ATC

1. I cacciatori ammessi all'ATC partecipano alla sua gestione e corrispondono al Comitato direttivo la quota annuale di cui all'articolo 156. A compenso delle prestazioni richieste al cacciatore, il Comitato direttivo dell'ATC prevede una adeguata riduzione della quota di partecipazione o altre forme di riconoscimento.

2. L'addestramento dei cani è consentito al cacciatore nell'ATC in cui ha facoltà di accesso.

3. Nell'ATC il cacciatore ha il dovere di:

a) collaborare alla gestione faunistica, partecipando alle attività programmate;

b) corrispondere la quota di partecipazione nei tempi stabiliti;

c) rispettare le limitazioni dell'esercizio venatorio indicate nel programma venatorio predisposto dal Comitato direttivo

   

Sezione IV
Tutela delle produzioni agricole e zootecniche

Art. 160
Divieto di caccia nei fondi rustici

1. Il proprietario o conduttore che intenda vietare la caccia nel proprio fondo rustico deve presentare all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente richiesta motivata, entro trenta giorni dall'approvazione del piano faunistico-venatorio regionale e, per gli anni successivi, entro il 30 giugno di ogni anno.

2. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, comunica l'accoglimento o il rifiuto della domanda all'interessato e all'ATC competente per territorio, motivando la decisione assunta. L'Assessorato può accogliere la domanda se accerta che l'esercizio della caccia arreca danno all'attività agricola svolta nel fondo o contrasta con attività sociali ed ambientali opportunamente documentate.

3. Il divieto è segnalato mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitano in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata. La superficie dei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia entra a far parte della quota di territorio di cui all'articolo 123, comma 1.

4. Il proprietario o il conduttore di fondi chiusi, come individuati dall'articolo 163, lettera s), è tenuto a notificare all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente e alla Provincia competente i dati relativi a tali aree. Lo stesso provvede a delimitare i fondi con adeguate tabelle, esenti da tasse, da apporsi a proprio carico.

5. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno del divieto.

6. Ai proprietari o ai conduttori dei fondi utilizzati ai fini della gestione programmata della caccia è dovuto, dai Comitati direttivi degli ATC, un contributo le cui modalità di erogazione sono disciplinate dal regolamento di attuazione del presente titolo, tenuto conto delle priorità, dei parametri e dei criteri individuati dal piano faunistico-venatorio regionale.

   

Art. 161
Risarcimento danni

1. I danni arrecati dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta e dalla attività venatoria, sono risarciti, come specificato ai commi seguenti, ove non già coperti da polizze assicurative o non siano oggetto di altre provvidenze.

2. Fa carico alla Regione il risarcimento dei danni provocati nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, nelle zone temporanee di ripopolamento e cattura e nelle zone pubbliche per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento nonché il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica nelle aree di cui al comma 3 fino alla istituzione dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agri-turistico-venatorie, negli ATC e nelle zone di addestramento per i cani e per le gare degli stessi.

3. Fa carico ai rispettivi titolari, o agli organismi preposti alla gestione, il risarcimento dei danni provocati nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agri-turistico-venatorie, negli ATC e nelle zone di addestramento per i cani e per le gare degli stessi.

4. Il regolamento di attuazione del presente titolo disciplina le modalità per l'erogazione dei risarcimenti di cui al presente articolo, tenuto conto delle priorità, dei parametri e dei criteri individuati dal piano faunistico-venatorio regionale.