CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 383/A
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, MASALA
il 18 dicembre 2002
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione
(Legge finanziaria 2003)
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il presente disegno di legge finanziaria per l'anno 2003 si incardina nella linea avviata dalla precedente finanziaria e introduce ulteriori elementi per l'attuazione del programma di governo così come delineato nelle dichiarazioni programmatiche e nel Documento di Programmazione Economica e Finanziaria.
Indubbiamente il disegno di legge si caratterizza per il consistente impatto dell'indebitamento conseguente all'esigenza di far fronte alle calamità naturali e al rifinanziamento di alcuni interventi straordinari.
Ciò malgrado, il disegno di legge, al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi di crescita e di occupazione indicati dal DPEF, prevede norme per:
- migliorare il sistema della contabilità pubblica, con l'introduzione della contabilità economico-patrimoniale;
- semplificare e rendere più efficiente il sistema dell'intervento pubblico a sostegno delle imprese (aiuti di stato) con il recepimento dei regolamenti comunitari 68/2001, 69/2001 e 70/2001 in attuazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE;
- promuovere un intervento organico nelle aree di crisi industriale e, in particolare, nella Sardegna centrale;
- finanziare un fondo per l'attuazione degli obiettivi strategici che consenta di avviare i programmi innovativi individuati dal DPEF;
- recepire, in materia di programmazione negoziata, le norme statali che semplificano le procedure per il cofinanziamento regionale;
- valorizzare il patrimonio regionale.
CAPO I
Disposizioni di carattere finanziario e programmaticoL'articolo 1 contiene le disposizioni di carattere finanziario correlate alle linee di indirizzo tracciate nel DPEF. La norma prevede infatti il ricorso a mutui, in parte autorizzati dalla precedente legge finanziaria (circa 60 milioni di euro nel 2002, 558 milioni di euro nel 2003 e 411 milioni di euro nel 2004).
Prevede altresì il risanamento del disavanzo di amministrazione presunto a tutto il 2001 - pari a poco meno di 3 miliardi di euro - e il risanamento del disavanzo provvisorio presunto a tutto l'anno 2002 - pari a circa 385 milioni di euro, attraverso la contrazione di mutui o prestiti anche obbligazionari. Sul punto è da precisare che il disavanzo è conseguente alla mancata contrazione - a tutto il 2001 - dei mutui le cui risorse erano obbligatoriamente destinate ad investimenti di opere di carattere permanente.
Fino a tale periodo infatti la liquidità di cassa è risultata sufficiente ad ottemperare ai pagamenti. Solo nel 2002 si è dovuto ricorrere alla reale contrazione dei mutui per un importo di circa 750 milioni di euro in conseguenza della insufficiente liquidità di cassa, dovuta ad una accelerazione dei pagamenti (cresciuti dell'8 per cento circa rispetto al 2001) che superano la dotazione di cassa che lo Stato trasferisce alla Regione secondo quote annuali, di fatto non modificabili per effetto del patto di stabilità. A ciò si aggiunge il credito che la Regione vanta nei confronti dello Stato per circa 554 milioni di euro per le spettanze regionali sull'IVA relative alle annualità 99/2001 ed in relazione al quale la Regione ha aperto con lo Stato un contenzioso la cui soluzione appare assolutamente dirimente per l'equilibrio di cassa.
L'autorizzazione espressa nella norma prevede che la liquidità conseguente alla contrazione dei mutui possa essere realizzata per quote che saranno commisurate alle esigenze di cassa, tenuto conto dei limiti di determinabilità di risorse derivanti dal sistema di Tesoreria unica.
Il comma 8 riporta gli oneri relativi alle tabelle dei due fondi per nuovi oneri legislativi e si raccorda con la tabella C riportante: le riduzioni ed i differimenti di stanziamento, la determinazione degli importi non previsti dalle leggi a carattere pluriennale, la determinazione degli stanziamenti il cui importo deve essere fissato dalla legge finanziaria.
Nella tabella A del fondo dei nuovi oneri legislativi dei disegni di legge di parte corrente, la voce 1 è relativa all'onere relativo alla problematica dell'EMSA.
Nella tabella B, relativa agli investimenti, risultano accantonate alla voce 1 le risorse per i programmi di iniziativa comunitaria.
L'articolo 2 reca una norma, di carattere programmatico, la quale prevede che la Regione e gli enti regionali adottano la contabilità di tipo economico-patrimoniale basata sui principi di cui agli articoli 2423 e segg. del codice civile, in quanto applicabili. Tale sistema di contabilità dovrà essere integrato con quello finanziario previsto dalla legge regionale 5 maggio 1985, n. 11.
La configurazione del conto economico e dello stato patrimoniale, in base al principio di chiarezza, dovrà essere integrata con riferimento alle peculiarità della gestione e del patrimonio della Regione e degli enti.
Il comma 2 prevede che tale contabilità sia articolata in modo analitico, in modo che i costi corrispondano alle funzioni dell'apparato amministrativo. Ciò favorisce la valutazione di conformità delle azioni e dell'allocazione delle risorse agli obiettivi politici e l'attuazione del controllo di gestione (art. 9, comma 5 e 10, della L.R. 31/98).
L'attuazione della disposizione in esame è rimandata dal comma 4 della stessa norma ad un apposito disegno di legge (collegato alla presente legge finanziaria), mentre il comma 5 istituisce un apposito fondo per fronteggiare oneri derivanti dall'introduzione del nuovo sistema di contabilità.
Il comma 6 prevede, infine, un primo adempimento finalizzato ad agevolare l'applicazione del suddetto sistema, imponendo ai centri di spesa dell'Amministrazione cui competono risorse utilizzate da altri centri di responsabilità, di presentare alla Giunta regionale la programmazione del riparto delle risorse medesime, in modo da evidenziare i costi di gestione di ciascuno dei predetti centri di responsabilità.
L'articolo 3 persegue l'obiettivo di consentire la costituzione di un sistema che funga da supporto alle diverse autorità di pagamento istituite con il POR 2000/2006 mediante la definizione di procedure e l'acquisizione di strumenti che consentano di ottimizzare la complessa attività di verifica e certificazione della spesa che compete alle predette autorità.
L'articolo 4 autorizza, secondo prassi consolidate, il recupero di risorse non spese giacenti nei fondi di rotazione, costituiti con risorse provenienti sia dalla contabilità ordinaria che dal piano di rinascita.
L'articolo 5, con la finalità di economizzare e razionalizzare il sistema di contabilità, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sopprime le contabilità speciali di cui alle Leggi n. 588/62 e n. 268/74 riferite ai programmi fino al biennio '86/'87, e costituisce nel contempo un fondo ove riversare le risorse rinvenienti da tale chiusura e dal quale attingere per l'assolvimento di obblighi preesistenti.
L'articolo 6 rende possibile accelerare i tempi di approvazione dei bilanci di previsione degli enti strumentali evitando così ritardi nella gestione e nella spendita delle risorse attribuite agli enti stessi consentendo ai medesimi di formulare e presentare al controllo il documento contabile non appena la Giunta regionale abbia approvato la proposta di bilancio regionale. Fino alla data di pubblicazione del bilancio della Regione, gli enti cui la Regione contribuisce in via ordinaria gestiscono il proprio bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 35 della legge regionale n. 11/83, e cioè per dodicesimi.
L'articolo 7 reca varie disposizioni di modifica della legge di contabilità regionale (L.R. n. 11/83).
In particolare, il comma 1 specifica che tra i compiti della Ragioneria Generale, fermo restando il non esercizio di alcuna forma di controllo di legittimità sugli atti, rientra anche quello di provvedere alla verifica che l'atto contenga in sé tutti gli elementi di legittimità contabile (e cioè che l'atto sia emesso dall'autorità competente, che contenga la corretta imputazione dell'impegno ai corrispondenti capitoli di bilancio, l'indicazione del beneficiario, l'ammontare dell'importo ecc.).
I commi 2 e 3 consentono la conservazione delle somme destinate alla realizzazione di opere pubbliche in esecuzione diretta della Regione per un periodo di tempo che si ritiene necessario per l'approvazione del relativo progetto esecutivo.
Il comma 5, a decorrere dal 1° gennaio 2004, prevede la soppressione del bilancio di cassa. Tale bilancio, di recente introduzione (esercizio 2001) si affianca a quello di competenza secondo quanto previsto dalla L.R. n. 23/99.
Si è tuttavia riscontrata la scarsa utilità di tale bilancio che è finalizzato al controllo dell'azione amministrativa per ciò che concerne i pagamenti, i quali non possono superare gli stanziamenti autorizzati dal legislatore in termini di cassa per ciascuna UPB. Tale tipo di controllo può avere un senso solo relativamente alle spese per investimento, ove invece per le spese correnti gli stanziamenti di impegno e di pagamento devono necessariamente coincidere posto che le eventuali insufficienze di cassa per assolvere obbligazioni già assunte comportano l'attingimento dal fondo di riserva, il che costituisce comunque aggravio per la speditezza e efficacia della gestione finanziaria.
In relazione alla spesa di investimento peraltro il controllo sul livello dei pagamenti è comunque regolato a monte attraverso il patto di stabilità, sulla base delle erogazioni che lo Stato effettua con i trasferimenti alla Regione di quota delle entrate tributarie ed extra tributarie, commisurati al livello mensile della spesa che la Regione è tenuta a comunicare trimestralmente al Ministero dell'economia e della finanza (art. 24, comma 10, L. 28 dicembre 2001, n. 448).
Da quanto sopra si evince la sostanziale inutilità del bilancio di cassa, mentre al fine di regolare l'andamento dei pagamenti lo stesso comma 5 della norma in esame, nel rispetto della normativa statale dettata per le regioni a statuto speciale, dispone che la Regione provveda a contenere i propri pagamenti secondo i livelli definiti nell'apposito accordo da stipulare con il Governo.
Al fine di contenere la spesa e di operare un efficace controllo dell'andamento della finanza regionale, nonché di limitare il ricorso, sempre più frequente negli ultimi anni, allo scoperto di tesoreria, il comma 7 prevede che la Giunta regionale, su proposta l'Assessore del bilancio, possa limitare i pagamenti, esclusi quelli obbligatori, in caso di accertate insufficienze di cassa.
CAPO II
Disposizioni in materia di opere pubblicheA partire dal Capo II le norme sono di carattere settoriale e sono finalizzate a supportare i finanziamenti contenuti nel bilancio aventi carattere innovativo o confermativo.
In relazione al Capo II si evidenziano per il settore delle opere pubbliche (articolo 8):
- il finanziamento di euro 3.500.000 per la realizzazione del completamento di edifici di culto;
- il finanziamento di euro 5.040.000 per la realizzazione di spese nelle zone termali e per il completamento degli stabilimenti termali;
- la previsione di una dotazione triennale, rispettivamente pari a euro 14.342.000 per il 2003, euro 19.671.000 per l'anno 2004 e a euro 25.000.000 per l'anno 2005, destinata alla prosecuzione degli interventi previsti dalla L.R. n. 32/85 (fondo per l'edilizia abitativa );
- la rideterminazione della dotazione finanziaria relativa all'attuazione di un programma di spese pubbliche per il settore viario, in euro 7.165.000;
- la destinazione dei proventi derivanti dall'utilizzo del demanio idrico al finanziamento degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico.
Oltre a tutta una serie di altre previsioni di spesa destinate alla realizzazione e al completamento o di restauro di opere pubbliche di vario genere.
CAPO III
Disposizioni in materia di attività produttiveIl Capo III contiene disposizioni in materia di attività produttive
Fra queste di particolare rilievo l'articolo 9 il quale permette, a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, di esentare dall'obbligo di notificazione, a determinate condizioni, gli aiuti alle piccole e medie imprese compatibili con il mercato comune, di cui all'articolo 87 dello stesso trattato.
Le piccole e medie imprese, infatti, svolgono un ruolo determinante nella creazione di posti di lavoro e, più in generale, quale fattore di stabilità sociale e di dinamismo economico. Il loro sviluppo può tuttavia essere limitato dalle imperfezioni del mercato.
Esse hanno spesso difficoltà di accesso al capitale ed al credito, a causa della diffidenza di taluni mercati finanziari ad assumere rischi e delle garanzie limitate che possono offrire. La limitatezza delle loro risorse può anche ridurne la possibilità di accesso all'informazione, in particolare per quanto riguarda le nuove tecnologie e i mercati potenziali. Alla luce di tali considerazioni, l'obiettivo degli aiuti esentati deve essere quello di facilitare lo sviluppo delle attività economiche delle piccole e medie imprese, a condizione che tali aiuti non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune, che vengano soddisfatte tutte le condizioni pertinenti in esso stabilite, i regimi di aiuti e che ogni singolo aiuto erogabile nell'ambito di un regime rispetti tutte le condizioni di cui al regolamento ad esso relativo. Per garantire un controllo efficace e semplificare le formalità amministrative, senza indebolire la sorveglianza esercitata dalla Commissione, i regimi di aiuto ed i singoli aiuti accordati al di fuori di un regime devono contenere un riferimento esplicito al relativo regolamento.
Nel rispetto delle condizioni suddette e dei massimali stabiliti dalla "Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 in Italia", l'articolo in esame consente di disciplinare con procedure amministrative gli interventi a sostegno delle attività produttive e, al contempo, semplificare il sistema degli incentivi regionali.
Per il settore agricoltura (art. 10) si prevede:
- la dotazione finanziaria di euro 800.000 per l'attivazione dei comitati comunali dell'agricoltura (L.R. n. 8/88);
- l'autorizzazione della spesa di euro 800.000 a favore dell'ERSAT per i maggiori oneri commessi alla gestione di alcune misure del POR 2000/2006 (a tal fine l'Assessorato dell'agricoltura, previa delibera della Giunta regionale, ha stipulato con l'ERSAT una convenzione ove si riconosce all'ente un importo forfettario il titolo di rimborso di oneri derivanti dal trasferimento di tali competenze);
- la soppressione dei limiti di impegno relativi al concorso interessi sulla L.R. n. 21/2000 e sulla L.R. n. 8/98 in quanto non ancora regolamentati e pertanto non attivati.
Per il settore industriale (art. 11):
- è autorizzata la spesa di euro (12.800.000) per il finanziamento dell'Accordo di programma per la chimica tra il Governo nazionale e la Regione finalizzato a creare positive ricadute industriali per le aree di crisi e per la metallurgica;
- si prevede una dotazione finanziaria di euro 2.100.000 nell'anno 2003 destinata ad interventi di razionalizzazione della rete telematica al servizio delle imprese, attuati, in coerenza con il Piano della società dell'informazione in Sardegna, anche attraverso la stipula di accordi o contratti di programma;
- è autorizzato uno stanziamento di euro 200.000 per la capitalizzazione dell'Interagenzia per gli investimenti esterni in Sardegna S.C.R.L., istituita con le finalità di agevolare e promuovere il marketing industriale ed attrarre nuovi investimenti nell'Isola;
- è prevista la dotazione di euro 5.000.000 per la stipula con le Università di Cagliari e Lanusei di convenzioni per la formazione di laureati o laureandi residenti in Sardegna per l'approfondimento di conoscenze in materia di tecnologie dell'informazione e comunicazione.
In materia di trasporti l'articolo 12 contiene:
- la previsione dello stanziamento di euro 83.085.000 destinato a confermare l'attuale livello di provvidenze annuali da corrispondere ai concessionari dei servizi di trasporto pubblico di linea al fine di garantire soddisfacenti condizioni di mobilità nell'Isola, escludere forme di isolamento ed abbattere eventuali situazioni di sottosviluppo;
- la proroga, con effetto dal 1° gennaio 2003 e fino all'aggiudicazione dei servizi tramite gara ad evidenza pubblica, dei contratti in essere per garantire la continuità dell'esercizio del collegamento marittimo della Sardegna con le Isole minori; tale proroga, già disposta dal legislatore in precedenza fino al 31 dicembre 2002, si rende necessaria in quanto le procedure per la predisposizione del bando, già avviate dai competenti uffici dell'Assessorato dei trasporti, potranno concludersi con l'aggiudicazione dei servizi solamente nei primi mesi dell'anno 2003. A tal fine è valutato uno stanziamento di euro 1.600.000 nell'anno 2003, per la proroga dei contratti in essere, e di euro 1.600.000 per il 2003 nonché di euro 3.200.000 per gli anni successivi, per il finanziamento dei servizi aggiudicati tramite la gara di cui sopra.
CAPO IV
Disposizioni in materia di lavoro, di istruzione e attività culturali e sociosanitarieIl Capo IV reca disposizioni in materia di lavoro, di istruzione e attività culturali e di sanità e assistenza sociale.
In particolare per il settore lavoro, l'articolo 13 tratta degli interventi nella formazione professionale e nel lavoro - compresi quelli della L.R. n. 42/89, - tra cui:
- la previsione della dotazione finanziaria di euro 71.012.000 quale quota da destinare al programma di formazione professionale per l'anno 2003, di cui euro 13.007.000 finalizzati al cofinanziamento delle relative misure incluse nel POR 2000/2006;
- la fissazione del tasso di interesse e di quello di mora per i prestiti concessi alle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, nella misura fissata per i prestiti agevolati alle aziende artigiane dall'articolo 3 della L.R. n. 51/93;
- l'autorizzazione alla stipula di convenzioni con le associazioni dei datori di lavoro e/o con i collegi professionali per la realizzazione di Piani di Inserimento Professionale (PIP) per favorire il primo inserimento professionale o l'interruzione dello stato di disoccupazione di giovani qualificati.
Per il settore dell'istruzione l'articolo 14 reca disposizioni che costituiscono il supporto autorizzativo di spese che sono finanziate anno per anno, concernenti, tra l'altro, l'organizzazione di manifestazioni folcloristiche e sportive, i contributi a favore di scuole materne non statali, di interventi a favore di scuole non statali in attuazione del D.lgs. n. 112/98; il finanziamento di corsi universitari dell'Università diffusa, di corsi di musica, di interventi a favore della gioventù, e per il finanziamento di vari consorzi e fondazioni.
È inoltre prevista, nei commi 13 e 14, la rideterminazione dello stanziamento per l'anno 2003 relativo agli interventi previsti dall'articolo 26, comma 12, della L.R. n. 7/2002 di cui al programma 27.04.98 (Progetti speciali finalizzati all'occupazione), nonché l'autorizzazione della spesa complessiva di euro 41.384.000, articolata per gli anni 2003/2005, per l'attuazione di interventi concernenti musei, monumenti e aree archeologiche, biblioteche e archivi, e l'autorizzazione, nell'anno 2003, della spesa di euro 1.500.000 a favore dei soggetti impegnati in attività socialmente utili riferiti al progetto "Parco Geominerario" per attività di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale e artistico delle relative aree.
Nel comma 27 è infine prevista la semplificazione di alcune procedure contenute nella L.R. n. 27/94 in materia di contributi ad enti ed organismi senza fini di lucro ed ad enti pubblici territoriali.
Per il settore della sanità e assistenza sociale l'articolo 15 contiene diverse autorizzazioni di spesa riguardanti, tra l'altro,
- il finanziamento per quota regionale del fondo sanitario regionale (euro 604.471.000);
- lo stanziamento di euro 1.500.000 per i progetti su attività di prevenzione sanitaria;
- il completamento del sistema informatico sanitario (euro 1.250.000);
- l'attivazione e la gestione dei consultori familiari (euro 2.000.000);
- l'epidemia "blue tongue" (euro 5.165.000);
- la copertura finanziaria del disavanzo delle ASL dell'anno 2001 ai sensi del D.L. n. 347/01, per una spesa pari, nell'anno 2003, a euro 130.000.000.
CAPO V
Disposizioni diverseIl Capo V contiene norme relative a materie diversificate. Tra queste meritano di essere evidenziate le seguenti:
- l'articolo 16 che prevede l'istituzione di un Fondo per l'attuazione degli obiettivi strategici individuati dalla Giunta regionale secondo le linee prioritarie stabilite nel DPEF;
- articolo 17 (Patrimonio regionale), al fine di dare ordine e razionalizzare la gestione del patrimonio immobiliare regionale, anche in considerazione di quanto previsto dal precedente articolo 2 in relazione alla formulazione del conto del patrimonio, prevede che la Regione succeda nei beni e nei diritti del patrimonio immobiliare degli enti, istituti ed aziende regionali di cui all'articolo 69 della L.R. n. 31/98.
Gli stessi enti mantengono le competenze per materia relative alla gestione del patrimonio medesimo.
La disposizione, oltre alle finalità di cui sopra, consente all'Amministrazione regionale di economizzare le risorse attualmente impiegate per il pagamento di canoni di locazione a favore dei suddetti enti per l'utilizzazione degli immobili di proprietà degli enti medesimi.
L'articolo 18, prevede, tra le disposizioni a favore dei Comuni, il rifinanziamento dei cantieri comunali di cui all'articolo 94 della L.R. 11/88, con una dotazione finanziaria di euro 45.539.000.
L'articolo 19 autorizza l'assunzione di personale per un periodo di sei mesi per l'attuazione delle operazioni di antincendio e per le attività di prevenzione e di preparazione connesse al piano regionale antincendio e valuta i relativi maggiori oneri in euro 4.648.000.
L'articolo 20, tra le disposizioni diverse, prevede che, nelle more del completamento della dotazione organica dei dirigenti dell'Amministrazione regionale - da effettuarsi mediante l'espletamento dei concorsi pubblici - le posizioni di direzione di Servizio possono essere ricoperte mediante sostituzione vicaria di funzionari della categoria D in possesso di capacità adeguata e con priorità per quelli risultati idonei alla dirigenza nel concorso interno già espletato ai sensi dell'articolo 77, comma 5, della L.R. n. 31/98. La norma ha quindi carattere assolutamente transitorio ed è finalizzata a garantire, fino all'espletamento dei concorsi, il regolare funzionamento dell'apparato amministrativo regionale ove risultano ancora scoperti numerosi servizi attualmente retti ad interim, e con evidenti difficoltà organizzative, da dirigenti già preposti ad altre strutture.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE -BILANCIO - CONTABILITA' - CREDITO - FINANZE E TRIBUTI - DEMANIO E PATRIMONIO -PARTECIPAZIONI FINANZIARIE
composta dai Consiglieri
BALLETTO, Presidente e relatore - SECCI, Vice Presidente - LOMBARDO, Segretario - FALCONI, Segretario - CAPELLI - COGODI - CORONA - MARROCU - MURGIA - ONIDA - SCANO - SPISSU - USAI - VARGIU
pervenuta il 24 febbraio 2003
La Commissione bilancio, nella seduta del 13 febbraio 2003, ha approvato i disegni di legge n. 383/A e n. 384/A, nonché il programma n. 47, relativi alla manovra finanziaria 2003/2005, con il voto favorevole dei gruppi della maggioranza e con quello contrario dei gruppi dell'opposizione.
Come di norma, i due disegni di legge s'ispirano al DPEF approvato dal Consiglio regionale nel mese di luglio dello scorso anno, imperniato su due fondamentali direttrici: la prima improntata all'esigenza di riconfermare le già avviate politiche di rigore tese al risanamento della finanza regionale, la seconda rivolta all'analisi delle tematiche dello sviluppo e delle correlative scelte e priorità degli interventi.
Sotto il primo profilo, la manovra parte dalla constatazione che le risorse ordinarie spendibili attualmente disponibili per finanziare la spesa pubblica regionale, si stanno progressivamente assottigliando, quale diretta conseguenza dei sempre più ridotti trasferimenti statali in rapporto alla crescita delle esigenze d'intervento ed, in prospettiva, per effetto delle minori assegnazioni da parte della Comunità europea.
A questo riguardo, va detto che l'economia mondiale, europa compresa, soffre da qualche tempo di una grave crisi congiunturale che si è ulteriormente aggravata a seguito dei recenti fenomeni di recrudescenza del terrorismo e dei venti di guerra che sembrano spirare sempre più forti.
Non va dimenticato, in proposito, che nella recente riunione dell'Ecofin svoltasi a Bruxelles, sono state bocciate le politiche di bilancio di colossi come la Francia e la Germania. Nei confronti della prima è stato dato "l'avvertimento preliminare", mentre nei confronti della seconda è stato avviata la procedura di "deficit eccessivo" in presenza di un disavanzo dei conti pubblici ben superiore alla soglia massima consentita del 3%.
L'Unione europea cerca, peraltro, con tutti i mezzi a sua disposizione di affrontare questa situazione al fine di risanare i conti pubblici di molti dei suoi paesi membri, escogitando misure e rimedi idonei a preservare le potenzialità di crescita del "sistema europa". S'incomincia così a parlare di misure finalizzate ad una più estensiva interpretazione del Patto di stabilità che siano capaci di coniugare flessibilità nell'uso delle politiche fiscali e monetarie con riferimento alle specificità di ciascuno stato membro (in modo da assicurarne la crescita economica più di quanto non sia accaduto nel passato), ma che, allo stesso, tempo siano altrettanto idonee a salvaguardare il rigore della finanza pubblica.
In questo scenario muove i suoi passi la manovra finanziaria della regione soffrendo, e non poco, questa preoccupante situazione. Talché, non appare azzardato affermare che le disponibilità complessive si dimostrano sempre più inadeguate ed insufficienti a dare risposta e concretezza risolutiva ai "bisogni" vieppiù crescenti ai quali, tuttavia, occorre dare appropriate risposte.
Ciò non di meno la legge finanziaria, ancora una volta, assolve in modo appropriato al proprio scopo: quello di dare attuazione alle indicazioni del DPEF aventi contenuto economico e sociale, con l'assunzione di politiche sicuramente rivolte al contenimento della spesa e che allo stesso tempo siano in grado d'assicurare un sufficiente sostegno ed impulso alle politiche di sviluppo.
Il passaggio in Commissione non ha alterato questa sua forte connotazione poiché, pur essendo state apportate alcune correzioni, la legge finanziaria mantiene, in ogni caso, la sua impostazione originaria. Giova in proposito rammentare che essa nella sua iniziale stesura prevedeva un indebitamento di competenza dell'esercizio 2003, pari a euro 1.161.655.000, destinato agli investimenti per opere a carattere permanente, esattamente coincidente con quello emergente dal testo approvato dalla Commissione.
Questo dato confortante, peraltro, mentre da una parte contrassegna la volontà di intervenire nella direzione della compressione dell'indebitamento, non può ancora considerarsi del tutto soddisfacente. L'esposizione finanziaria complessiva della regione se da una parte non solo frena ma addirittura cala, dall'altra parte deve, ancora oggi, considerarsi sopra dimensionata rispetto all'ammontare delle entrate proprie. Anche se è vero che l'operazione di "pulizia" del bilancio dai cosiddetti "residui di stanziamento", cioè di poste non impegnate ma mantenute comunque nel bilancio degli anni successivi, e che non rappresentano effettive obbligazioni di pagamento per le casse regionali, ancora in corso d'attuazione, consentirà, in via del tutto ragionevole, ulteriori consistenti riprese ad economia di risorse d'importo per svariate centinaia di milioni di euro.
Tuttavia, anche al fine di evitare di cedere a facili tentazioni di introdurre in Aula nuove spese che non abbiano la natura dell'assoluta indispensabilità, è opportuno ricordare che l'indebitamento, almeno quello nominale, si attesta, per effetto dei disavanzi di amministrazione dei precedenti esercizi finanziari non sanati dalla mancata contrazione dei mutui autorizzati, a complessivi euro 3.378.661.000, cui andrà ad aggiungersi l'ulteriore indebitamento previsto dall'articolo 18, pari ad euro 83.000.000, e così in totale euro 4.623.316.000, contro un indebitamento complessivo quale risultava al 31 dicembre 2002, di euro 5.081.705.000.
Le politiche di risanamento fortemente volute dalla maggioranza cominciano, così, a dare i primi benefici risultati per la finanza regionale ponendo in risalto una riduzione dell'indebitamento di euro 458.389.000, pari al 9% dell'esposizione complessiva rispetto all'esercizio precedente.
La Commissione, soffermandosi ed approfondendo l'aspetto dei "residui di stanziamento", ha sottolineato la dannosità di questa radicata prassi, facendo rilevare come attraverso il suo "disinvolto" uso si è spesso mascherata non solo una certa insufficienza dell'azione politica collegata all'attività dell'esecutivo, ma è stata soprattutto coperta l'inefficienza dell'apparato amministrativo e burocratico dimostratosi incapace di accelerare la propria azione, in modo da assicurare la coincidenza, come vuole buona regola di gestione, tra il momento "dell'impegno" e quello dell'effettuazione dei relativi pagamenti ai beneficiari della spesa pubblica.
La conclusione che si può trarre dalle considerazioni esposte è che il mantenimento ingiustificato in bilancio dei residui di stanziamento ci consegna un'immagine della nostra regione non rispondente alla realtà: ce la rappresenta più indebitata di quanto essa non sia, con tutti gli impedimenti che ne derivano a scapito di un'efficace attività programmatoria e per una più corretta individuazione delle dotazioni negli stati di previsione della spesa in cui si articola il bilancio annuale.
In buona sostanza la Commissione ha condiviso la necessità di individuare con prontezza adeguati strumenti per dare risposta alle sempre più indifferibili esigenze di recupero dell'efficienza ed efficacia della spesa con riferimento alla tempestività della realizzazione dei programmi ed alla conseguente messa in circolo nel sistema economico delle risorse pubbliche, anche alla luce della considerazione che, in questa particolare sfavorevole congiuntura le risorse devono assumere, ora più che mai, funzioni di volano ad effetto moltiplicatore rispetto ai processi produttivi che s'intendono stimolare, in una funzione di assoluta complementarietà ai capitali di natura privata che, in quei processi, devono, in ogni caso, trovare sempre più larga diffusione.
Da qui la necessità, pur tra le non poche difficoltà che oppone l'apparato burocratico regionale, sempre più autoreferenziale, di imprimere una forte accelerazione ai processi di riforma dell'intero sistema.
Ma con l'esigenza del contenimento della spesa pubblica e dell'accelerazione dei processi di riforma, che pure non si limita a mere enunciazioni, non si esauriscono gli effetti della manovra. La finanziaria, infatti, come detto, in piena coerenza con le linee tracciate dal DPEF 2003-2005, e senza mai perdere di vista i limiti finanziari e i condizionamenti di carattere generale pure riferiti in precedenza, si sforza di dare importanti, anche se non sempre soddisfacenti, risposte. E proprio partendo da quest'aspetto si è pure affermato che le politiche d'intervento che s'imperniano sulla spesa pubblica, le cui dinamiche di crescita appaiono, oggi, difficilmente contenibili in dipendenza della contemporanea esponenziale crescita dei bisogni, abbiano necessità di ulteriori sostegni.
Sotto questo profilo è stata ribadita la necessità di dare avvio ad un'incisiva azione dell'esecutivo nei confronti dello Stato da svolgersi nella direzione delle "entrate".
E' innegabile, infatti, che la crescita delle entrate ordinarie della Regione si è arrestata da parecchi anni, e che esse si rivelano del tutto insufficienti a far fronte alle spese indispensabili per garantire, in modo soddisfacente, lo svolgimento dell'attività amministrativa e di intervento della Regione.
A questa necessità si può dare un'adeguata risposta in tempi anche relativamente brevi, solo se alla doverosa iniziativa dell'esecutivo regionale tanto le forze di maggioranza e d'opposizione al di là delle logiche di schieramento, vorranno, con un'azione ferma e determinata adoperarsi nell'interesse dei Sardi, per rinegoziare con lo Stato il titolo terzo dello Statuto, e per la condivisione del nuovo Piano di rinascita. Solo così sarà possibile pervenire all'indispensabile adeguamento delle entrate a soddisfazione delle più sopra segnalate esigenze.
Fatta questa doverosa analisi, va detto che s'intravedono nella "manovra" spiragli che aprono luce a nuove iniziative e ad interventi concreti nella direzione dell'ampliamento della base produttiva, della valorizzazione delle risorse locali e delle politiche d'emergenza per combattere la disoccupazione.
E' stata così rifinanziata la legge regionale n. 36 del 1998 relativa agli sgravi contributivi con una dotazione di euro 39.553.000, poiché è stato accertato che con questa misura si sono ottenuti risultati eccellenti in termini d'occupazione sia per la rapidità dei tempi che per l'entità del numero delle nuove assunzioni, in relazione all'entità delle risorse stanziate.
Altra misura che va nella stessa direzione, deve individuarsi nel rinnovo delle convenzioni per i piani di inserimento professionale per un primo approccio lavorativo di giovani qualificati, nonché nel rifinanziamento dell'articolo 19 della legge regionale n. 37, con la dotazione di 83 milioni di euro anche se i risultati sinora ottenuti in relazione ai cospicui investimenti, sono da ritenersi del tutto inadeguati ed insoddisfacenti. Da qui la necessità del contributo dell'intero Consiglio in sede di discussione del provvedimento, al fine d'individuare gli appropriati correttivi per restituire a quest'importante intervento valenza e credibilità in relazione ai presupposti che ne avevano giustificato la sua adozione sin dall'esercizio finanziario 1999.
Importanti misure di sostegno sono state recepite dalla Commissione nella condivisione di emendamenti presentati dalla giunta e da consiglieri di maggioranza ed opposizione.
Tra queste si segnalano gli interventi a favore:
- dell'imprenditoria femminile per euro 9.338.000;
- delle zone interne per euro 15.500.000;
- della Sardegna centrale per euro 20.000.000;
- della formazione lavorativa per euro 71.000.000.
Altro intervento che merita di essere ricordato è rappresentato dal rifinanziamento della legge 1/2002 a sostegno dell'imprenditoria giovanile per complessivi euro 64.361.000, destinati per euro 52.037.000 al settore del turismo per euro 12.324.000 al settore della produzione dei beni e servizi, dando così avvio al nuovo corso, post legge regionale n. 28 del 1984.
Così come altro argomento verso il quale la Commissione ha dato segni di particolare attenzione è quello che ha riguardato le esigenze che sono state, in diversi modi, rappresentate dagli enti locali attraverso le proprie associazioni con risposte che prevedono, in linea generale, conferme degli stanziamenti relativi all'esercizio precedente.
Per quanto attiene al mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo, la Commissione ha ritenuto di dover rimandare all'iniziativa dell'esecutivo la formulazione finale delle proposte della maggioranza.
Ciò è stato deciso con il voto che ha soppresso l'articolo 14 nella considerazione che sia per la complessità della norma in parola, articolata in 27 commi e sia per l'ingente numero di emendamenti, ben 43, la discussione avrebbe condotto a confronti estremamente lunghi a tutto discapito dell'urgente necessità del rispetto dei tempi regolamentari per la definizione della manovra da presentare all'esame del Consiglio regionale.
Le importanti risorse destinate a questo peculiare settore della vita pubblica sono state, per il momento, allocate al Fondo nuovi oneri legislativi con destinazione specifica alle esigenze del comparto.
Alla proposta della Giunta, ed alle valutazioni del Consiglio regionale sono quindi rimesse le entità degli stanziamenti e le finalità specifiche che si vorranno perseguire.
Una raccomandazione può essere fatta: evitare, così come è avvenuto nel passato, recente e lontano, un'eccessiva frammentazione degli interventi che siano avulsi da logiche e criteri improntati alla razionalizzazione e quindi al potenziamento di questo comparto ritenuto, non a torto, di fondamentale importanza per la crescita della società civile.
La legge finanziaria, oltre agli aspetti a contenuto economico e sociale sinteticamente richiamati in precedenza, pone attenzione alle tematiche riguardanti la riforma della legge di contabilità regionale introducendo, con norma programmatica, la contabilità economica e patrimoniale d'affiancarsi a quella finanziaria attualmente in vigore e disciplinata dalla legge regionale n. 11 del 1983.
Un apposito disegno di legge collegato disciplina in modo compiuto l'attuazione di questa importantissima innovazione.
Intervenendo nella stessa direzione la Finanziaria ha previsto (articolo 7, comma 5), la soppressione del bilancio di cassa in funzione dell'accertata scarsa utilità in relazione al controllo dell'azione amministrativa, per ciò che riguarda i pagamenti.
Inoltre è stata prevista la possibilità della conservazione dei fondi destinati alla realizzazione di opere pubbliche in esecuzione diretta dalla regione, per il tempo ritenuto necessario per l'approvazione dei progetti esecutivi.
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La manovra finanziaria, oggetto di discussione, complessivamente prevede una dotazione di euro 6.449.560.000, inferiore rispetto a quello dell'esercizio 2002, se si tiene conto che una quota pari ad euro 309.334.000, rappresenta le somme destinate all'ammortamento dei mutui già contratti a valere su esercizi precedenti e per quelli autorizzati con l'articolo 1, comma 6 del presente disegno di legge.
Tuttavia va ricordato che nonostante la flessione, il disegno di legge mantiene sostanzialmente inalterate le misure a sostegno del tessuto imprenditoriale; e ciò avviene nell'ottica e nella consapevolezza dell'esecutivo regionale che lo sviluppo e la crescita sociale possono ottenersi solo attraverso l'apporto decisivo del mondo delle imprese.
In conclusione si ritiene che la manovra dell'esercizio 2003, pur in presenza delle già menzionate preoccupazioni, rappresenti lo strumento più idoneo alla risoluzione delle problematiche connesse con lo sviluppo socioeconomico, attraverso forte e concreta accelerazione dell'intero sistema produttivo.
Per questi motivi, la Commissione confida in una rapida approvazione da parte del Consiglio attraverso un sereno e costruttivo confronto tra le varie forze politiche.
RELAZIONI
TESTO DEL PROPONENTE |
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TESTO DELLA COMMISSIONE |
CAPO I Art. 1 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 (Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione), a contrarre uno o più mutui o, in alternativa, ad emettere prestiti obbligazionari da essa esclusivamente garantiti, per un importo di euro 1.572.975.000 (UPB E03.032 - Cap. 51005), così ripartito: a) euro 1.161.655.000 per l'anno 2003, di cui euro 603.773.000 quale quota già autorizzata dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7; b) euro 411.320.000 per l'anno 2004, quale quota già prevista dalla normativa di cui alla lettera a). 2. Le spese al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l'autorizzazione di cui al comma 1 sono indicate, a' termini dell'ultimo comma del succitato articolo 37, nella tabella D) allegata alla presente legge. 3. L'Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata nell'anno 2003 a contrarre uno o più mutui per un importo complessivo pari a euro 3.378.661.000 (UPB E03.032 - Cap. 05006) per la copertura del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2001 - pari a euro 2.993.461.000 - e per la copertura del saldo finanziario negativo presunto alla data del 31 dicembre 2002, pari a euro 385.200.000, derivanti dalla mancata contrazione dei mutui autorizzati e destinati ad investimenti in opere di carattere permanente. 4. L'autorizzazione alla contrazione dei mutui per l'anno 2002, disposta dalla legge regionale 9 agosto 2002, n. 13, è rinnovata nell'anno 2003. 5. Per la contrazione dei mutui di cui ai commi 1 e 3 valgono le condizioni e le modalità previste dall'articolo 1, commi 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (legge finanziaria 1997). 6. L'ammortamento dei mutui di cui ai precedenti commi decorre per una quota capitale di complessivi euro 1.000.000.000 dal 1° gennaio 2003 e dal 1° gennaio 2004 per la restante quota di quelli autorizzati nel 2003 e dal 1° gennaio 2005 per quello autorizzato nel 2004. 7. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutati in: 2003 euro 93.113.000 2004 euro 446.726.000 2005-2017 euro 485.016.000 2018 euro 391.903.000 2019 euro 38.270.000 8. Nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli anni 2003, 2004, 2005; i relativi stanziamenti sono determinati come segue: a) fondo
speciale per spese correnti 2003 euro 30.000.000 2004 euro 0 2005 euro 0 b) fondo speciale per spese in conto capitale (UPB S03.007 - Cap. 03035) 2003 euro 7.747.000 2004 euro 5.165.000 2005 euro 5.165.000 9. A' termini dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 11 del 1983, così come modificato dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15, gli importi da iscrivere negli stati di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2003-2005, relativamente alle spese di cui le vigenti norme determinano gli stanziamenti o fanno rinvio alla legge finanziaria, restano determinati nella misura indicata nell'allegata tabella C. |
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CAPO I Art. 1 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 (Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione), a contrarre uno o più mutui o, in alternativa, ad emettere prestiti obbligazionari da essa esclusivamente garantiti, per un importo di euro 1.572.975.000 (UPB E03.032 - Cap. 51005), così ripartito: a) euro 1.161.655.000 per l'anno 2003, di cui euro 603.773.000 quale quota già autorizzata dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7; b) euro 411.320.000 per l'anno 2004, quale quota già prevista dalla normativa di cui alla lettera a). 2. Le spese al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l'autorizzazione di cui al comma 1 sono indicate, a' termini dell'ultimo comma del succitato articolo 37, nella tabella D) allegata alla presente legge. 3. L'Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata nell'anno 2003 a contrarre uno o più mutui per un importo complessivo pari a euro 3.378.661.000 (UPB E03.032 - Cap. 05006) per la copertura del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2001 - pari a euro 2.993.461.000 - e per la copertura del saldo finanziario negativo presunto alla data del 31 dicembre 2002, pari a euro 385.200.000, derivanti dalla mancata contrazione dei mutui autorizzati e destinati ad investimenti in opere di carattere permanente. 4. L'autorizzazione alla contrazione dei mutui per l'anno 2002, disposta dalla legge regionale 9 agosto 2002, n. 13, è rinnovata nell'anno 2003. 5. Per la contrazione dei mutui di cui ai commi 1 e 3 valgono le condizioni e le modalità previste dall'articolo 1, commi 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (legge finanziaria 1997). 6. L'ammortamento dei mutui di cui ai precedenti commi decorre per una quota capitale di complessivi euro 1.000.000.000 dal 1° gennaio 2003, dal 1° gennaio 2004 per la restante quota di quelli autorizzati nel 2003 e dal 1° gennaio 2005 per quello autorizzato nel 2004. 7. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutati in: 2003 euro 93.113.000 2004 euro 446.726.000 2005-2017 euro 485.016.000 2018 euro 391.903.000 2019 euro 38.270.000 8. Nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli anni 2003, 2004, 2005; i relativi stanziamenti sono determinati come segue: a) fondo speciale per spese correnti 2003 euro 56.540.000 2004 euro 20.949.000 2005 euro 23.049.000 b) fondo speciale per spese in conto capitale (UPB S03.007 - Cap. 03035) 2003 euro 7.747.000 2004 euro 5.165.000 2005 euro 5.165.00 9. A' termini dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 11 del 1983, così come modificato dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15, gli importi da iscrivere negli stati di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2003-2005, relativamente alle spese di cui le vigenti norme determinano gli stanziamenti o fanno rinvio alla legge finanziaria, restano determinati nella misura indicata nell'allegata tabella C. 10. In conformità a quanto disposto dall'articolo 29, comma 18, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, il disavanzo finanziario, per l'anno 2003, dei comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti è calcolato sulla base dei parametri previsti dal comma 7, nonché dalla lettera e) del comma 5 della stessa legge. |
Art. 2 1. La Regione adotta la contabilità di tipo economico-patrimoniale basata sui principi definiti dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili, e con una strutturazione dello stato patrimoniale e del conto economico modificata, in base al principio della chiarezza, per integrarla alle peculiarità della gestione e del patrimonio della Regione stessa. Tale contabilità è integrata con quella finanziaria prevista dalla legge regionale n. 11 del 1983. 2. La contabilità è articolata in modo analitico al fine di favorire la valutazione periodica di cui al comma 5, dell'articolo 9, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e l'attuazione del controllo di gestione di cui all'articolo 10 della medesima legge. 3. Tale contabilità economica è adottata anche dagli enti regionali. 4. Al fine dell'attuazione di quanto previsto nei precedenti commi la Giunta regionale presenta al Consiglio un apposito disegno di legge. 5. Al fine di fronteggiare gli oneri derivanti dall'introduzione nel sistema contabile regionale della contabilità economico-patrimoniale di cui ai precedenti commi, è autorizzata l'istituzione, nel bilancio della Regione, di un apposito fondo, con una dotazione, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, di euro 2.516.000. (UPB S03.017 - Cap. 03078). 6. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2003, le amministrazioni di spesa che, a' termini della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, gestiscono risorse utilizzate da altri centri di responsabilità sono tenute a presentare alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma di riparto delle risorse medesime, al fine di evidenziare per ciascuna struttura amministrativa i relativi costi di gestione. |
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Art. 2
(identico)
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Art. 3 1. In attuazione dell'articolo 32 del regolamento CE n. 1260/1999 e dell'articolo 9 del regolamento CE n. 438/2001, è autorizzata la realizzazione di un sistema di certificazione mediante verifica della rendicontazione della spesa afferente ai fondi del POR 2000-2006 nonché dei programmi di iniziativa comunitaria; i relativi oneri sono valutati in annui euro 1.000.000. 2. La realizzazione del sistema di cui al comma 1 è coordinata dall'Assessorato della programmazione d'intesa con gli Assessorati regionali ove sono istituite le autorità di pagamento relative ai suddetti programmi ed iniziative comunitarie. 3. L'Assessore della programmazione, di concerto con gli Assessori competenti, presenta alla Giunta regionale un rapporto annuale sullo stato di attuazione del sistema di cui al comma 1. 4. Al fine di garantire l'attività di animazione e assistenza tecnica a supporto del sistema locale, nell'ambito degli interventi previsti dal POR Sardegna 2000-2006, ed in particolare della programmazione negoziata nazionale e comunitaria, è autorizzato, nell'anno 2003, lo stanziamento di euro 1.550.000 a favore del Centro Europeo di Impresa e Innovazione - BIC Sardegna; con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di programmazione, sono stabiliti gli adempimenti, le attività, il monitoraggio, il controllo interno e le modalità di trasferimento e rendicontazione delle risorse assegnate (UPB S03.076 - Cap. 03345). 5. Le competenze e le relative risorse finanziarie per la gestione della misura 3.13 del POR Sardegna 2000-2006 possono essere affidate al Consorzio 21, ente regionale non avente natura economica, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di programmazione; con la stessa deliberazione sono stabiliti gli adempimenti connessi alla gestione dei fondi, l'obbligatorietà dell'attività di monitoraggio e di controllo interno, le modalità di trasferimento e rendicontazione delle risorse assegnate. |
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Art. 3 1. In attuazione dell'articolo 32 del regolamento CE n. 1260/1999 e dell'articolo 9 del regolamento CE n. 438/2001, è autorizzata la realizzazione di un sistema di certificazione mediante verifica della rendicontazione della spesa afferente ai fondi del POR 2000-2006 nonché dei programmi di iniziativa comunitaria; i relativi oneri sono valutati in annui euro 1.000.000. 2. La realizzazione del sistema di cui al comma 1 è coordinata dall'Assessorato della programmazione d'intesa con gli Assessorati regionali ove sono istituite le autorità di pagamento relative ai suddetti programmi ed iniziative comunitarie. 3. L'Assessore della programmazione, di concerto con gli Assessori competenti, presenta alla Giunta regionale un rapporto annuale sullo stato di attuazione del sistema di cui al comma 1. 4. Al fine di garantire l'attività di animazione e assistenza tecnica a supporto del sistema locale, nell'ambito degli interventi previsti dal POR Sardegna 2000-2006, ed in particolare della programmazione negoziata nazionale e comunitaria, è autorizzato, nell'anno 2003, lo stanziamento di euro 1.550.000 a favore del Centro Europeo di Impresa e Innovazione - BIC Sardegna; con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di programmazione, sono stabiliti gli adempimenti, le attività, il monitoraggio, il controllo interno e le modalità di trasferimento e rendicontazione delle risorse assegnate (UPB S03.076 - Cap. 03345). 5. Le competenze e le relative risorse finanziarie per la gestione della misura 3.13 del POR Sardegna 2000-2006 possono essere affidate al Consorzio 21, ente regionale non avente natura economica, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di programmazione; con la stessa deliberazione sono stabiliti gli adempimenti connessi alla gestione dei fondi, l'obbligatorietà dell'attività di monitoraggio e di controllo interno, le modalità di trasferimento e rendicontazione delle risorse assegnate. 6. Le somme recuperate sul programma Leader II 1994/1999 e rinvenienti nell'anno 2003 dalle economie realizzate dai Piani di azione locale dei 17 Gruppi di Azione Locale (GAL) e dai due Operatori Collettivi, possono essere utilizzate per il rimborso per le spese di funzionamento sostenute dai suddetti organismi, dal 1° gennaio al 30 giugno 2002, per gli adempimenti di rendicontazione e chiusura previsti dai vigenti regolamenti comunitari. |
Art. 4 1. È disposto, nell'anno 2003, il versamento in conto entrate del bilancio regionale della somma di euro 41.800.000 proveniente dai sottoelencati fondi di rotazione (UPB E03.031 - Cap. 36103): a) euro 1.500.000 dal fondo destinato alla trasformazione delle passività agricole di cui all'articolo 40 delle legge regionale 7 maggio 1981, n. 14, costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A.; b) euro 4.300.000 dal fondo per la concessione di provvidenze a favore delle imprese di navigazione, di cui alla legge regionale 15 maggio 1951, n. 20, costituito presso la Banca CIS S.p.A.; c) euro 6.000.000 dal fondo per la concessione di prestiti di esercizio a favore delle medie imprese industriali, di cui alla legge regionale 18 maggio 1957, n. 23, costituito presso la Banca CIS S.p.A.; d) euro 20.000.000 dal fondo per la concessione di provvidenze alle imprese artigiane, di cui all'articolo 10 della legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51, costituito presso l'Artigiancassa; e) euro 4.000.000 dal fondo per la concessione di provvidenze all'artigianato sardo di cui alla legge regionale 21 luglio 1986, n. 40, costituto presso la Banca CIS S.p.A.; f) euro 6.000.000 dal fondo per la tutela dei livelli occupativi nel settore industriale, di cui alla legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66, costituto presso la Banca CIS S.p.A.. 2. Al recupero dei fondi provvede l'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio. |
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Art. 4 (identico) |
Art. 5 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 sono soppresse le contabilità speciali di cui alle Leggi 11 giugno 1962, n. 588 e 24 giugno 1974, n. 268 limitatamente ai programmi d'intervento fino a quello del biennio 1986-1987 compreso. 2. Le somme rivenienti da tale chiusura sono attribuite al fondo di cui al titolo di spesa 11.04.02/I del programma d'intervento per gli anni 1988/1990; alle conseguenti variazioni di bilancio provvede l'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, con proprio decreto. 3. All'assolvimento degli obblighi preesistenti in capo all'Amministrazione regionale si provvede mediante attingimento dal fondo di cui al comma 2 secondo le procedure previste dall'articolo 31 della legge regionale n. 11 del 1983 e successive modifiche ed integrazioni. |
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Art. 5 (identico) |
Art. 6 1. Il comma 6, dell'articolo 4, della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, è sostituito dal seguente: "6. Per gli atti di cui alle lettere b) ed e) del comma 1 dell'articolo 3 i termini per l'esercizio del controllo sono raddoppiati e, per i bilanci di previsione degli enti e le relative variazioni, quando le entrate derivano anche in parte da trasferimenti dalla Regione, decorrono dalla data di approvazione, da parte della Giunta regionale, della proposta di bilancio regionale.". 2. Dopo il comma 6 del medesimo articolo 4 della legge regionale n. 14 del 1995, sono inseriti i seguenti: "6 bis. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bilancio regionale, gli enti di cui al comma 6 devono adeguare l'entità dei contributi previsti nei propri bilanci a quelli contenuti nel bilancio regionale, mediante apposite variazioni di bilancio. 6 ter. Sino alla data di pubblicazione del bilancio regionale, la gestione dei bilanci contenenti contributi regionali è consentita con le modalità previste dall'articolo 35 della legge regionale n. 11 del 1983.". |
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Art. 6 (identico) |
Art. 7 1. Nell'articolo 57, comma 1, della legge regionale n. 11 del 1983, dopo il punto 2) è aggiunto il seguente: "2 bis) alla verifica che l'atto di impegno contenga tutti gli elementi di legittimità contabile, senza che questo comporti la presentazione di ulteriore documentazione, e in caso di insussistenza di tali elementi restituisce al soggetto emittente l'atto medesimo.". 2. Nel comma 4 bis dell'articolo 62 della legge regionale n. 11 del 1983, dopo l'inciso iniziale: "Le somme stanziate per l'acquisizione di beni o servizi" sono soppresse le seguenti parole: "nonché quelle destinate alla realizzazione di opere pubbliche in esecuzione diretta". 3. Dopo il comma 5 quater dell'articolo 62 della legge regionale n. 11 del 1983, sono inseriti i seguenti: "5 quinquies. Le somme stanziate per la realizzazione di opere pubbliche in gestione diretta dell'Amministrazione regionale devono essere impegnate entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di iscrizione in bilancio, ovvero entro il secondo anno successivo all'iscrizione in bilancio quando la loro realizzazione richieda l'approvazione di un progetto esecutivo. 5 sexies. Le assegnazioni statali disposte in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'articolo 74 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, sono mantenute in bilancio sino ad eventuale revoca o richiesta di restituzione da parte dei competenti organi statali.". 4. A decorrere dal 1° gennaio 2004 è soppresso il bilancio di cassa, conseguentemente, al fine del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dall'adesione al Patto di stabilità e crescita, la Regione provvede a contenere i propri pagamenti secondo quanto stabilito dalla normativa statale per le Regioni a statuto speciale. La Giunta regionale determina per trimestri anticipati il livello complessivo dei pagamenti da effettuarsi nell'esercizio e la sua ripartizione tra gli stati di previsione della spesa; di tali provvedimenti è data comunicazione, entro quindici giorni, al Consiglio regionale. 5. Sono abrogate tutte le norme della legge regionale n. 11 del 1983 (legge di contabilità) in contrasto con il comma 4. 6. Ai fini di un efficace controllo dell'andamento dei pagamenti in relazione alle disponibilità sussistenti nella Tesoreria regionale, con delibera della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, sono definite le limitazioni all'emissione dei titoli di pagamento a carico del bilancio regionale in termini quantitativi e qualitativi, con l'esclusione delle spese relative agli stipendi, assegni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, alle spese relative ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualità relative ai limiti di impegno decorrenti da esercizi precedenti e alle rate di ammortamento mutui. |
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Art. 7 (identico) |
CAPO II Art. 8 1. È autorizzata, nell'anno 2003, la spesa di euro 1.500.000 per il ripristino del canale navigabile per le emergenze aeroportuali dello scalo di Cagliari - Elmas, di cui alla legge regionale 4 luglio 1990, n. 17 (UPB S05.074 - Cap. 05262). 2. È autorizzata, nell'anno 2003, la spesa di euro 3.500.000 per la concessione di finanziamenti per la realizzazione o il completamento di edifici di culto; il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale a' termini dell'articolo 4, lettera i) della legge regionale n. 1 del 1977, e successive modifiche e integrazioni (UPB S08.039 - Cap. 08125). 3. È autorizzata, nell'anno 2003, la spesa di euro 5.040.000 per la realizzazione di opere nelle zone termali e per il completamento e la valorizzazione degli stabilimenti termali; il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale a' termini dell'articolo 4, lettera i) della legge regionale n. 1 del 1977, e successive modifiche e integrazioni (UPB S08.039 - Cap. 08143). 4. Per la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 14.342.000 nell'anno 2003 e di euro 19.671.000 nell'anno 2004 ed è, altresì, autorizzata la spesa di euro 25.000.000 nell'anno 2005 (UPB S08.046 - Cap. 08188). 5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 15 del 2002, relativa all'attuazione di un programma di opere pubbliche concernente il settore viario è rideterminata in euro 7.165.000 nell'anno 2003, in euro 3.582.000 nell'anno 2004 ed in euro 2.582.000 nell'anno 2005 (UPB S08.073 - Cap. 08313). 6. Per l'attuazione di un programma di opere di viabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 15 del 2002, è autorizzata nell'anno 2003, l'ulteriore spesa di euro 4.835.000 (UPB S08.073 - Cap. 08317). 7. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 33, comma 1, della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, relativi ad un programma di opere pubbliche di interesse degli enti di cui all'articolo 16, della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 4.649.000 nell'anno 2003 e di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005 (UPB S08.073 - Cap. 08323). 8. Per la realizzazione di interventi sulla diga di Monte Crispu è autorizzata, nell'anno 2003, la spesa di euro 2.158.000. (UPB S08.093 - Cap. 08375). 9. Per l'ampliamento e la costruzione di cimiteri di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 15 del 2002, è autorizzato, nell'anno 2003, l'ulteriore stanziamento di euro 1.418.000 (UPB S08.073 - Cap. 08325). 10. È autorizzata la spesa di euro 1.500.000 nell'anno 2003, di euro 1.000.000 nell'anno 2004 e di euro 500.000 nell'anno 2005 per l'ultimazione delle progettazioni delle opere relative alle seguenti strade statali: 131 - 125 - Olbia/Palau - 128 - 389 (UPB S08.081 - Cap. 08350). 11. È autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2003 e di euro 14.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005 per la realizzazione di interventi nell'ambito del sistema idrico multisettoriale finalizzati al riequilibrio del fabbisogno idropotabile (UPB S08.055 - Cap. 08234). 12. In attuazione all'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e per le indicate finalità, i proventi derivanti dall'utilizzo del demanio idrico sono destinati al finanziamento degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico ed idrogeologico; a tal fine l'Assessore della programmazione, bilancio, credito, e assetto del territorio provvede, con proprio decreto, all'iscrizione nei competenti capitoli di bilancio, previo accertamento della corrispondente entrata in conto dell'UPB E08.046 - Cap. 36203 (UPB S08.062 - Cap. 08260). 13. È autorizzata la spesa di euro 50.000 nell'anno 2003 per la copertura degli oneri finanziari necessari per le attività straordinarie di verifica, controllo e revisione dell'utilizzazione di acque pubbliche (UPB S08.088 - Cap. 08365). 14. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2003 e 2004, la spesa di euro 516.000 per la predisposizione di elaborati relativi alla sistemazione del litorale di Cagliari (UPB S08.029 - Cap. 08092). 15. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 38, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6, è autorizzato, nell'anno 2003, il contributo di euro 4.346.000 per la realizzazione di opere di valorizzazione di località di interesse turistico (UPB S07.027 - Cap. 07075). 16. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 51 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, relativi al completamento dei musei degli enti locali, è autorizzata, nell'anno 2003, la spesa di euro 516.000 (UPB S11.050 - Cap. 11209). 17. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 20 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, relativa al restauro ed al consolidamento di edifici di culto di particolare interesse storico ed artistico, è autorizzata, nell'anno 2003, la spesa di euro 516.000 (UPB S11. 050 - Cap. 11210). 18. Il termine "condizione sufficiente" contenuto nell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 9 agosto 2002, n. 14, deve essere inteso nel senso che il sistema di qualificazione regionale non è esclusivo ma alternativo agli strumenti di qualificazione previsti dalla vigente normativa statale. |
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CAPO II Art. 8 1. È autorizzata, nell'anno 2003, la spesa di euro 1.500.000 per il ripristino del canale navigabile per le emergenze aeroportuali dello scalo di Cagliari - Elmas, di cui alla legge regionale 4 luglio 1990, n. 17 (UPB S05.074 - Cap. 05262). 2. È autorizzata, nell'anno 2003, la spesa di euro 3.500.000 per la concessione di finanziamenti per la realizzazione o il completamento di edifici di culto; il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale a' termini dell'articolo 4, lettera i) della legge regionale n. 1 del 1977, e successive modifiche e integrazioni (UPB S08.039 - Cap. 08125). 3. È autorizzata, nell'anno 2003, la spesa di euro 5.040.000 per la realizzazione di opere nelle zone termali e per il completamento e la valorizzazione degli stabilimenti termali; il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale a' termini dell'articolo 4, lettera i) della legge regionale n. 1 del 1977, e successive modifiche e integrazioni (UPB S08.039 - Cap. 08143). 4. Per la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 29.342.000 nell'anno 2003 e di euro 19.671.000 nell'anno 2004 ed è, altresì, autorizzata la spesa di euro 25.000.000 nell'anno 2005 (UPB S08.046 - Cap. 08188). 5. A valere sulle disponibilità recate dalla UPB S08.071 - Cap. 08298 è autorizzata, nell'anno 2003, l'ulteriore spesa di euro 1.500.000 per l'esecuzione di opere di dragaggio del canale di accesso e del bacino di manovra del porto di Sant'Antioco. 6. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 15 del 2002, relativa all'attuazione di un programma di opere pubbliche concernente il settore viario è rideterminata in euro 7.165.000 nell'anno 2003, in euro 3.582.000 nell'anno 2004 ed in euro 2.582.000 nell'anno 2005 (UPB S08.073 - Cap. 08313). 7. Per l'attuazione di un programma di opere di viabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 15 del 2002, è autorizzata nell'anno 2003, l'ulteriore spesa di euro 2.835.000 (UPB S08.073 - Cap. 08317). 8. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale n. 15 del 2002, è autorizzata nell'anno 2003 la spesa di euro 6.000.000 (UPB S08.073 - Cap. 08328). 9. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 33, comma 1, della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, relativi ad un programma di opere pubbliche di interesse degli enti di cui all'articolo 16, della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 1.649.000 nell'anno 2003 e di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005 (UPB S08.073 - Cap. 08323). 10. Per la realizzazione di interventi sulla diga di Monte Crispu è autorizzata, nell'anno 2003, la spesa di euro 2.158.000 (UPB S08.093 - Cap. 08375). 11. Per l'ampliamento e la costruzione di cimiteri di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 15 del 2002, è autorizzato, nell'anno 2003, l'ulteriore stanziamento di euro 1.418.000 (UPB S08.073 - Cap. 08325). 12. È autorizzata la spesa di euro 1.500.000 nell'anno 2003, di euro 1.000.000 nell'anno 2004 e di euro 500.000 nell'anno 2005 per l'ultimazione delle progettazioni delle opere relative alle seguenti strade statali: 131 - 125 - Olbia/Palau - 128 - 389 (UPB S08.081 - Cap. 08350). 13. È autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2003 e di euro 14.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005 per la realizzazione di interventi nell'ambito del sistema idrico multisettoriale finalizzati al riequilibrio del fabbisogno idropotabile (UPB S08.055 - Cap. 08234). 14. In attuazione all'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e per le indicate finalità, i proventi derivanti dall'utilizzo del demanio idrico sono destinati al finanziamento degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico ed idrogeologico; a tal fine l'Assessore della programmazione, bilancio, credito, e assetto del territorio provvede, con proprio decreto, all'iscrizione nei competenti capitoli di bilancio, previo accertamento della corrispondente entrata in conto dell'UPB E08.046 - Cap. 36203 (UPB S08.062 - Cap. 08260). 15. È autorizzata la spesa di euro 50.000 nell'anno 2003 per la copertura degli oneri finanziari necessari per le attività straordinarie di verifica, controllo e revisione dell'utilizzazione di acque pubbliche (UPB S08.088 - Cap. 08365). 16. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2003 e 2004, la spesa di euro 516.000 per la predisposizione di elaborati relativi alla sistemazione del litorale di Cagliari (UPB S08.029 - Cap. 08092). 17. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 38, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6, è autorizzato, nell'anno 2003, il contributo di euro 4.346.000 per la realizzazione di opere di valorizzazione di località di interesse turistico (UPB S07.027 - Cap. 07075). 18. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 51 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, relativi al completamento dei musei degli enti locali, è autorizzata, nell'anno 2003, la spesa di euro 516.000 (UPB S11.050 - Cap. 11209). 19. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 20 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, relativa al restauro ed al consolidamento di edifici di culto di particolare interesse storico ed artistico, è autorizzata, nell'anno 2003, la spesa di euro 516.000 (UPB S11. 050 - Cap. 11210). 20. Il termine "condizione sufficiente" contenuto nell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 9 agosto 2002, n. 14 (Nuove norme in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici che si svolgono nell'ambito territoriale regionale), deve essere inteso nel senso che il sistema di qualificazione regionale non è esclusivo ma alternativo agli strumenti di qualificazione previsti dalla vigente normativa statale. |
CAPO III Art. 9 1. In applicazione e nel rispetto delle condizioni di cui al Regolamento (CE) n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE degli aiuti destinati alla formazione, di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore e di cui al Regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole medie imprese pubblicati nella G.U.C.E. serie L. 13 gennaio 2001, n. 10, la Regione istituisce strumenti di intervento e regimi di aiuto regionali, cofinanziabili con risorse comunitarie, statali o private. 2. In osservanza e nei limiti previsti dalla "Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 in Italia" pubblicati nella G.U.C.E. 2000/C 175/05, dai succitati regolamenti, dalla vigente normativa comunitaria di settore, nonché dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e dell'articolo 19 della Legge 24 novembre 2000, n. 340, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia e di concerto con l'Assessore della programmazione, da trasmettere alla competente Commissione consiliare definisce con apposite direttive di attuazione le specifiche finalità, le modalità e i criteri di attuazione degli strumenti e dei regimi di cui al precedente comma, nonché i massimali di intensità degli aiuti, le limitazioni ed i vincoli per i soggetti beneficiari, dando priorità alle attività produttive inserite negli strumenti di programmazione negoziata, come i Progetti Integrati Territoriali, Programmi Integrati d'Area e gli Accordi di Programma. 3. Nel caso in cui i regimi di aiuto siano già previsti in leggi regionali di settore le stesse continuano ad operare fino alla data di entrata in vigore delle direttive. 4. Al fine dell'applicazione del presente articolo sono utilizzate le risorse iscritte nel Fondo per la programmazione negoziata, nel Fondo unico di cui alla legge regionale del 29 novembre 2002, n. 22, nonché le risorse già destinate ad interventi delle attività produttive anche finalizzate allo sviluppo locale iscritte negli appositi capitoli di bilancio. |
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CAPO III Art. 9 1. In applicazione e nel rispetto delle condizioni di cui al Regolamento (CE) n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE degli aiuti destinati alla formazione, di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore e di cui al Regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole medie imprese pubblicati nella G.U.C.E. serie L. 13 gennaio 2001, n. 10, la Regione istituisce strumenti di intervento e regimi di aiuto regionali, cofinanziabili con risorse comunitarie, statali o private. 2. In osservanza e nei limiti previsti dalla "Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 in Italia" pubblicati nella G.U.C.E. 2000/C 175/05, dai succitati regolamenti, dalla vigente normativa comunitaria di settore, nonché dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e dell'articolo 19 della Legge 24 novembre 2000, n. 340, la Giunta regionale, con propria deliberazione assunta su proposta dell'Assessore competente per materia e di concerto con l'Assessore della programmazione, da trasmettere alla competente Commissione consiliare, definisce con apposite direttive di attuazione le specifiche finalità, le modalità e i criteri di attuazione degli strumenti e dei regimi di cui al comma 1, nonché i massimali di intensità degli aiuti, le limitazioni ed i vincoli per i soggetti beneficiari, dando priorità alle attività produttive inserite negli strumenti di programmazione negoziata, come i Progetti Integrati Territoriali, Programmi Integrati d'Area e gli Accordi di Programma. 3. Nel caso in cui i regimi di aiuto siano già previsti in leggi regionali di settore le stesse continuano ad operare fino alla data di entrata in vigore delle direttive. 4. Al fine dell'applicazione del presente articolo sono utilizzate le risorse iscritte nel Fondo per la programmazione negoziata, nel Fondo unico di cui alla legge regionale del 29 novembre 2002, n. 22, nonché le risorse già destinate ad interventi delle attività produttive anche finalizzate allo sviluppo locale iscritte negli appositi capitoli di bilancio. |
Art. 10 1. Per le finalità di cui alla legge regionale 9 marzo 1988, n. 8, è autorizzata la spesa di euro 800.000 per l'anno 2003 (UPB S06. 014 - Cap. 06034). 2. Per le finalità di cui al comma 15, dell'articolo 10 della legge regionale n. 7 del 2002, è autorizzata, nell'anno 2003, la spesa di euro 800.000 a favore dell'ERSAT, quale rimborso dei maggiori oneri connessi alla gestione delle misure del Programma Operativo Regionale 2000/2006 (UPB S06.022 - Cap.06059). 3. È autorizzata la spesa di euro 130.000 per ciascuno degli esercizi 2003 e 2004 a favore dell'università di Cagliari a sostegno del corso di laurea in erboristeria (UPB S06.039 - Cap. 06164). 4. I limiti di impegno di cui al comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale n. 7 del 2002 (Cap. 06086) e di cui all'articolo 10, comma 2, della legge regionale del 20 aprile 2000, n. 4 (Capp. 06390, 06414, 06439, 06458, 06482, 06515 e 06539) sono soppressi. 5. In applicazione dei Regolamenti CE nn. 1257/1999 e 445/2002, è autorizzata, nell'anno 2003, la spesa di euro 260.000 per la valutazione del Piano di sviluppo rurale (UPB S06.063 - Cap. 06344). |
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Art. 10 1. Per le finalità di cui alla legge regionale 9 marzo 1988, n. 8, è autorizzata la spesa di euro 800.000 per l'anno 2003 (UPB S06. 014 - Cap. 06034). 2. Per le finalità di cui al comma 15 dell'articolo 10 della legge regionale n. 7 del 2002, è autorizzata, nell'anno 2003, la spesa di euro 800.000 a favore dell'ERSAT, quale rimborso dei maggiori oneri connessi alla gestione delle misure del Programma Operativo Regionale 2000/2006 (UPB S06.022 - Cap.06059). 3. È autorizzata la spesa di euro 130.000 per ciascuno degli esercizi 2003 e 2004 a favore dell'università di Cagliari a sostegno del corso di laurea in erboristeria (UPB S06.039 - Cap. 06164). 4. I limiti di impegno di cui al comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale n. 7 del 2002 (Cap. 06086) e di cui all'articolo 10, comma 2, della legge regionale del 20 aprile 2000, n. 4 (Capp. 06390, 06414, 06439, 06458, 06482, 06515 e 06539) sono soppressi. 5. Per il completamento del programma di cui all'articolo 7 della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 33, è autorizzata, nell'anno 2003, la spesa di euro 1.000.000 (UPB S06.039 - Cap. 06161/01). |
Art. 11 1. Per l'attuazione dell'Accordo di Programma per la chimica tra il Governo nazionale e la Regione sarda, nonché per la riqualificazione del polo metallurgico sardo, è autorizzata, nell'anno 2003, la spesa di euro 12.800.000 finalizzata al finanziamento della realizzazione di infrastrutture industriali e della propedeutica attività di ricerca (UPB S09.033 - Cap. 09117). 2. Una quota pari ad euro 10.000.000 dello stanziamento iscritto in conto dell'UPB S03.008 (Cap. 03026) è destinata ad un accordo di programma a favore delle zone interne della Sardegna centrale. 3. Il contributo previsto dall'articolo 28, comma 6, della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, a favore dell'Osservatorio Industriale della Sardegna è rideterminato, a decorrere dall'anno 2003, in euro 1.100.000 (UPB S09.011 - Cap. 09019). 4. Per gli interventi di razionalizzazione della rete telematica al servizio delle imprese, in coerenza con il Piano della Società dell'informazione in Sardegna, è autorizzata la spesa di euro 2.100.000, nell'anno 2003; tali interventi possono essere attuati anche attraverso la stipula di accordi o contratti di programma, che sono approvati con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore dell'industria, di concerto con l'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio (UPB S09.011 - Cap. 09024). 5. Per la capitalizzazione dell'Interagenzia per gli investimenti esterni in Sardegna S.C.R.L., è autorizzato lo stanziamento di euro 200.000, per l'anno 2003 (UPB S09.011 - Cap. 09018). 6. É autorizzato lo stanziamento di euro 5.000.000 nell'anno 2003, per la stipula, con le Università di Cagliari e di Sassari, di convenzioni destinate alla formazione universitaria e post-universitaria di laureandi o laureati residenti in Sardegna per l'approfondimento delle conoscenze nel settore "Information Comunication Technology" (UPB S09.010 - Cap. 09014). 7. È autorizzato nell'anno 2003, lo stanziamento di euro 100.000 per la concessione di un contributo a favore del Centro europeo d'impresa e innovazione - BIC Sardegna per il proprio funzionamento e l'attività istituzionale (UPB S09.010 - Cap. 09015). |
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Art. 11
1. Per l'attuazione dell'Accordo di programma per la chimica tra il Governo nazionale e la Regione sarda, nonché per la riqualificazione del polo metallurgico sardo, è autorizzata, nell'anno 2003, la spesa di euro 12.800.000 finalizzata al finanziamento della realizzazione di infrastrutture industriali e della propedeutica attività di ricerca (UPB S09.033 - Cap. 09117). 2. Una quota pari ad euro 20.000.000 dello stanziamento iscritto in conto dell'UPB S03.008 (Cap. 03026) è destinata ad un accordo di programma a favore delle zone interne della Sardegna centrale. 3. Il contributo previsto dall'articolo 28, comma 6, della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, a favore dell'Osservatorio Industriale della Sardegna è rideterminato, a decorrere dall'anno 2003, in euro 1.100.000 (UPB S09.011 - Cap. 09019). 4. Per gli interventi di razionalizzazione della rete telematica al servizio delle imprese, delle aree industriali, di quelle portuali ed aeroportuali, in coerenza con il Piano della Società dell'informazione in Sardegna, è autorizzata la spesa di euro 2.300.000, nell'anno 2003; tali interventi possono essere attuati anche attraverso la stipula di accordi o contratti di programma, che sono approvati con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore dell'industria, di concerto con l'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio (UPB S09.011 - Cap. 09024). 5. Per la capitalizzazione dell'Interagenzia per gli Investimenti Esterni in Sardegna (IES) S.c.r.l., è autorizzato lo stanziamento di euro 200.000, per l'anno 2003 (UPB S09.011 - Cap. 09018). 6. È autorizzata nell'anno 2003 la spesa di euro 99.000 per l'erogazione di un contributo a sostegno delle spese di gestione e di funzionamento della Interagenzia per gli Investimenti Esterni in Sardegna (IES) S.c.r.l. (UPB S09.010). 7. É autorizzato lo stanziamento di euro 5.000.000 nell'anno 2003, per la stipula, con le Università di Cagliari e di Sassari, di convenzioni destinate alla formazione universitaria e post-universitaria di laureandi o laureati residenti in Sardegna per l'approfondimento delle conoscenze nel settore "Information Comunication Technology" (UPB S09.010 - Cap. 09014). 8. È autorizzato nell'anno 2003, lo stanziamento di euro 100.000 per la concessione di un contributo a favore del Centro europeo d'impresa e innovazione - BIC Sardegna per il proprio funzionamento e l'attività istituzionale (UPB S09.010 - Cap. 09015). |
Art. 12 1. È autorizzato, nell'anno 2003, lo stanziamento di euro 83.085.000 per la concessione alle aziende di trasporto esercenti servizi pubblici di linea dei contributi previsti dall'articolo 2 della legge regionale 27 agosto 1982, n. 16, e successive modifiche e integrazioni (UPB S13.011 - Cap. 13020). 2. Nelle more del recepimento del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, allo scopo di assicurare la continuità dei servizi notturni di collegamento marittimo tra la Sardegna e le sue isole minori, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prorogare, con effetto dal 1° gennaio 2003 e fino all'aggiudicazione dei servizi tramite gara ad evidenza pubblica ed al materiale avvio degli stessi, i contratti in essere per l'esercizio dei collegamenti medesimi. 3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 sono valutati in euro 1.600.000 nell'anno 2003 per quelli relativi alla proroga dei contratti in essere, in euro 1.600.000 per l'anno 2003 ed in euro 3.200.000 per gli anni successivi per quelli relativi al finanziamento dei servizi aggiudicati tramite gara di evidenza pubblica (UPB S13.017 - Cap. 13036). |
Art. 12 (identico) | |
CAPO IV Art. 13 1. La quota da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale è determinata, per l'anno 2003, in euro 71.012.000 di cui euro 13.007.000 destinati al cofinanziamento delle misure incluse nel Programma Operativo Regionale 2000-2006 di cui alle UPB S10.050, S10.051, S10.052, S10.053 e S10.054 (UPB S10.049). 2. Il tasso di interesse e quello di mora per i prestiti concessi a valere sul fondo regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 16, sono fissati nella misura pari a quella prevista per i prestiti agevolati alle aziende artigiane dall'articolo 3 della legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51. 3. Per le finalità di cui all'articolo 18 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37, relativo ai progetti speciali finalizzati all'occupazione, è autorizzata, nell'anno 2003, la spesa di euro 10.000.000 (UPB S01.046 - Cap. 01116). 4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con le associazioni dei datori di lavoro e/o con gli ordini e i collegi professionali per la realizzazione di Piani di Inserimento Professionale (PIP); detti piani sono finalizzati a consentire un primo inserimento lavorativo o ad interrompere lo stato di disoccupazione di giovani qualificati, e sono predisposti e realizzati secondo il principio dell'efficacia attuativa che comprende il confronto delle competenze, la ricerca del consenso sociale ed il coordinamento attuativo delle politiche similari per il lavoro. 5. I piani prevedono periodi di formazione e lo svolgimento di un'esperienza lavorativa di massimo dodici mesi, nonché il pagamento di un'indennità a favore dei giovani per una quota parte a carico dei datori di lavoro. 6. I piani sono attuati attraverso progetti predisposti dalle medesime associazioni e ordini o collegi professionali e sono approvati dal Comitato del lavoro dell'Agenzia di cui alla legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33, secondo criteri di validità e di priorità stabiliti dalla Giunta regionale nei limiti dell'assegnazione finanziaria determinata per ciascun ambito provinciale. 7. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro, previo parere del Comitato del lavoro dell'Agenzia regionale del lavoro, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità e i termini per la stipula delle convenzioni, le direttive per la predisposizione e la presentazione dei progetti, nonché i requisiti e le condizioni di partecipazione dei datori di lavoro e dei giovani ai medesimi progetti. 8. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 4, 5 e 6 sono valutati in euro 500.000 per l'anno 2003 ed in euro 1.720.000 per gli anni successivi (UPB S10.075 - Cap. 10291). 9. Al fine di consentire l'emanazione di un bando per le finalità di cui alla legge regionale 24 gennaio 2002, n. 1, le disponibilità relative allo stanziamento disposto dalla stessa legge per l'anno 2005 possono essere anticipate all'anno 2003; in tal caso il suddetto stanziamento è ridotto dell'importo degli interessi da corrispondere agli enti erogatori dell'anticipazione. |
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CAPO IV Art. 13 1. La quota da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale è determinata, per l'anno 2003, in euro 71.012.000 di cui euro 13.007.000 destinati al cofinanziamento delle misure incluse nel Programma Operativo Regionale 2000-2006 di cui alle UPB S10.050, S10.051, S10.052, S10.053 e S10.054 (UPB S10.049). 2. Il tasso di interesse e quello di mora per i prestiti concessi a valere sul fondo regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 16, sono fissati nella misura pari a quella prevista per i prestiti agevolati alle aziende artigiane dall'articolo 3 della legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51. 3. Per le finalità di cui all'articolo 18, commi 4, 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37, relativo ai progetti speciali finalizzati all'occupazione, è autorizzata, nell'anno 2003, la spesa di euro 10.000.000 (UPB S01.046 - Cap. 01116). 4. La Regione è autorizzata a finanziare lavori di valorizzazione ambientale del Parco geominerario della Sardegna da effettuarsi tramite cantieri comunali. I finanziamenti possono essere attribuiti per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili impegnati nei lavori relativi alla bonifica dei siti inquinati di carattere nazionale. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2003 (UPB S10.030 - Cap. 10108). 5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con le associazioni dei datori di lavoro e/o con gli ordini e i collegi professionali per la realizzazione di Piani di Inserimento Professionale (PIP); detti piani sono finalizzati a consentire un primo inserimento lavorativo di giovani qualificati. 6. I piani prevedono periodi di formazione e lo svolgimento di un'esperienza lavorativa di massimo dodici mesi, nonché il pagamento di un'indennità a favore dei giovani per una quota parte a carico dei datori di lavoro. 7. I piani sono attuati attraverso progetti predisposti dalle medesime associazioni e ordini o collegi professionali e sono approvati dal Comitato del lavoro dell'Agenzia di cui alla legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33, secondo criteri di validità e di priorità stabiliti dalla Giunta regionale nei limiti dell'assegnazione finanziaria determinata per ciascun ambito provinciale. 8. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro, previo parere del Comitato del lavoro dell'Agenzia regionale del lavoro, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità e i termini per la stipula delle convenzioni, le direttive per la predisposizione e la presentazione dei progetti, nonché i requisiti e le condizioni di partecipazione dei datori di lavoro e dei giovani ai medesimi progetti. 9. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 4, 5 e 6 sono valutati in euro 500.000 per l'anno 2003 ed in euro 1.720.000 per gli anni successivi (UPB S10.075 - Cap. 10291). 10. Le somme disimpegnate nel conto dei residui del capitolo 10065 (UPB S10.022) sono conservate nello stesso conto per essere utilizzate per il perseguimento delle finalità per le quali furono stanziate. 11. Al fine di consentire l'emanazione di un bando per le finalità di cui alla legge regionale 24 gennaio 2002, n. 1, le disponibilità relative allo stanziamento disposto dalla stessa legge per l'anno 2005 possono essere anticipate all'anno 2003; in tal caso il suddetto stanziamento è ridotto dell'importo degli interessi da corrispondere agli enti erogatori dell'anticipazione. |
Art. 14 1. Al fine di consentire l'organizzazione di manifestazioni di interesse regionale nel campo delle tradizioni popolari e del folklore, è autorizzata, nell'anno 2003, la spesa di euro 516.000 (UPB S11.014 - Cap. 11031). 2. È autorizzata, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con pari accertamento in entrata (UPB E11.013 - Cap. 23107), la spesa di euro 3.000.000 nell'anno 2003, di euro 5.000.000 per l'anno 2004 e di euro 7.000.000 per l'anno 2005, per interventi a favore delle scuole non statali dell'Isola (UPB S11.024 - Cap. 11052). 3. È autorizzato, nell'anno 2003, lo stanziamento di euro 1.500.000 per la concessione di contributi integrativi per spese di gestione e oneri per il personale, a favore delle scuole materne non statali incluse in modo parziale nel programma di interventi per l' anno scolastico 2002/2003 (UPB S11.025 - Cap. 11072). 4. Nel fondo globale denominato "Interventi regionali per l'Università", di cui all'articolo 5, comma 11, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6, confluiscono i finanziamenti e i contributi previsti: a) dall'articolo 81 della legge regionale n. 13 del 1991 a favore del Consorzio per la promozione degli studi universitari nella Sardegna centrale; b) dall'articolo 25 della legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39, a favore dell'AILUN, Libera Università Nuorese. 5. Al fondo di cui al comma 4 fanno carico anche i finanziamenti a favore della diffusione degli studi universitari, ed in particolare quelli relativi ai corsi già istituiti presso le sedi di Iglesias, Oristano, Tempio, e Alghero. 6. L'entità dei finanziamenti da erogare ai suddetti organismi è determinata in sede di riparto del fondo, secondo le modalità stabilite dall'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 26. 7. È autorizzata, nell'anno 2003, la spesa di euro 129.000 a favore delle Scuole Superiori per Traduttori e Interpreti di cui all'articolo 24 della legge regionale 6 dicembre 1997, n. 32, per il loro funzionamento (UPB S11.036 - Cap.11129). 8. È autorizzata, nell'anno 2003, la concessione di un contributo di euro 103.000 a favore della Facoltà Teologica della Sardegna, per le spese di funzionamento (UPB S11.036 - Cap. 11144). 9. Le finalità di diffusione dell'istruzione musicale nella Sardegna di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 28, possono realizzarsi anche mediante lo svolgimento di corsi di musica tradizionale sarda. 10. È autorizzata per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 rispettivamente la spesa di euro 200.000, 400.000 e 500.000 per la realizzazione di interventi relativi a problemi della gioventù, nonché per l'integrazione dei contributi concessi dall'Unione Europea per l'attuazione del programma "Gioventù" in Sardegna (UPB S11.041 - Cap. 11184). 11. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 26, comma 12, della legge regionale n. 7 del 2002, relativi alle Azioni 7/A1 e 7/A4 del Programma approvato dal Consiglio regionale in data 27 aprile 1989 (Progetti speciali finalizzati all'occupazione di cui agli articoli 92 e 93 della L.R. n. 11 del 1988) lo stanziamento, per l'anno 2003, è rideterminato in euro 3.873.000, così ripartito: a) euro 1.906.000 (UPB S11.050 - Cap. 11212); b) euro 1.967.000 (UPB S11.056 - Cap. 11247). 12. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 26, comma 13, della legge regionale n. 7 del 2002, relativi all'articolo 38 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4, è autorizzata la spesa complessiva di euro 41.387.000, così ripartita: (UPB S11.050 - Cap. 11212) 2003 euro 7.747.000 2004 euro 8.000.000 2005 euro 8.000.000 (UPB S11.056 - Cap. 11247) 2003 euro 5.640.000 2004 euro 6.000.000 2005 euro 6.000.000 13. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto nella convenzione stipulata tra la Regione e l'Associazione temporanea di imprese, per la realizzazione di un piano pluriennale finalizzato alla stabilizzazione occupazionale dei soggetti impegnati in attività socialmente utili ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, rinvenienti dal progetto interministeriale - interassessoriale denominato "Parco Geominerario", è autorizzata, nell'anno 2003, la spesa di euro 1.500.000 per le attività di recupero e valorizzazione dei beni culturali ed archeologici delle aree del Parco Geominerario della Sardegna (UPB S11.050 - Cap. 11221). 14. L'Amministrazione regionale concorre alla realizzazione del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), promuovendo attività di catalogazione di beni librari e documentari, da affidare in convenzione a cooperative o società. Per i suddetti fini è autorizzata prioritariamente la prosecuzione delle attività in essere ai sensi degli articoli 92 e 93, della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 - Azioni 7/A2, 7/A3 e 7/B1; i relativi oneri sono valutati in euro 1.549.000 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 (UPB S11.056- Cap. 11248). 15. È autorizzata, nell'anno 2003, la concessione di un contributo straordinario di euro 75.000 al Comitato organizzatore dei Giochi Sportivi Studenteschi 2003, per l'organizzazione della manifestazione sportiva denominata "Giochi Sportivi Studenteschi 2003", da svolgersi in ambito regionale, e per le relative manifestazioni collaterali (UPB S11.064 - Cap. 11281). 16. È autorizzata, nell'anno 2003, la concessione di un contributo di euro 150.000 per il funzionamento del Consorzio del Parco Grazia Deledda di cui all'articolo 26, comma 4, della legge regionale n. 7 del 2002 (UPB S11.069 - Cap. 11310). 17. È autorizzata, nell'anno 2003, la concessione di un contributo al Comune di Siligo di euro 50.000 per il funzionamento della Fondazione Maria Carta (UPB S11.069 - Cap. 11315). 18. È autorizzata, nell'anno 2003, la concessione di un contributo di euro 200.000 per il funzionamento dell' Associazione centro studi filologici sardi (UPB S11.069 - Cap. 11322). 19. È autorizzata, nell'anno 2003, la spesa di euro 50.000 per la raccolta e la pubblicazione delle fonti documentarie inedite e/o da rieditare riguardanti il Regno di Sardegna, affidate all'istituto CNR di storia dell'Europa mediterranea con sede in Cagliari (UPB S11.069 - Cap. 11312). 20. Per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 5, comma 6, della legge regionale n. 6 del 2001, relativi alla concessione di borse di studio per la frequenza della scuola speciale regionale per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria, è autorizzata, nell'anno 2003, la spesa di euro 258.000 (UPB S11.041 - Cap. 11178). 21. Ai contributi concessi alle Università ed agli organismi che curano l'organizzazione ed il funzionamento delle sedi universitarie decentrate nel territorio regionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge regionale n. 15 del 2002. In sede di prima applicazione il termine per l'utilizzo dei contributi riferiti ad anni precedenti è prorogato al 30 giugno 2004. 22. L'articolo 16 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17, è sostituito come segue: "Art. 16 - 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concludere convenzioni con istituti di credito per la concessione di mutui a tasso agevolato e la prestazione di garanzie reali e obbligatorie necessari alla realizzazione delle opere previste dagli articoli 11, 12 e 17 della presente legge.". 23. L'utilizzazione dei contributi impegnati nell'esercizio in gestione a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per l'attuazione delle finalità di cui alle sottoindicate leggi regionali è prorogata all'esercizio successivo: - L.R. 8 luglio 1996, n. 26 - Norme sui rapporti tra la Regione e le Università della Sardegna; - L.R. 15 ottobre 1997, n. 26 - Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua Sardegna; - L.R. 17 maggio 1999, n. 17 - Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna; - L.R. 3 luglio 1998, n. 22 - Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, informazione e pubblicità istituzionale; - L.R. 21 giugno 1950, n. 17 - Contributi per manifestazioni culturali e artistiche; - L.R. 18 novembre 1986, n. 64 - Interventi regionali per lo sviluppo delle attività musicali popolari. 24. Per effetto di quanto disposto dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modifiche, nella legge regionale 5 dicembre 1973, n. 38, ovunque leggasi "Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina" deve leggersi "Fondazione Teatro Lirico di Cagliari". 25. Il comma 1, dell'articolo 13, della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27, è sostituito dal seguente: "1. La rendicontazione dei contributi, concessi dall'Assessorato della pubblica istruzione ad enti ed organismi senza fini di lucro, è costituita da apposite dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari delle provvidenze regionali, secondo quanto definito dai DD.PP.RR. 28 dicembre 2000, nn. 443, 444, 445. Tali dichiarazioni devono attestare la corrispondenza qualitativa e quantitativa dell'iniziativa realizzata a quella inizialmente prevista e certificare il possesso della regolare documentazione consuntiva relativa alle spese sostenute con il contributo concesso. I beneficiari, inoltre, sono tenuti alla conservazione, presso il domicilio fiscale, di tutta la documentazione contabile per un periodo di cinque anni dalla conclusione della attività sovvenzionata. L'Assessorato effettua i controlli diretti sulla documentazione conservata dai beneficiari, nelle forme stabilite dai citati DD.PP.RR. 443, 444 e 445 del 2000, e secondo i criteri e modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale.". 26. Dopo il comma 2 del medesimo articolo 13 della legge regionale n. 27 del 1994, è aggiunto il seguente: "2 bis. La rendicondazione dei contributi concessi dall'Assessorato della pubblica istruzione agli enti pubblici territoriali è costituita da una certificazione del legale rappresentante di avvenuto svolgimento delle iniziative ammesse a contributo e delle spese sostenute.". 27. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 18 novembre 1986, n. 64, è sostituito dal seguente : "2. La Regione sostiene le attività delle associazioni e dei complessi musicali bandistici, dei gruppi strumentali di musica sarda, dei gruppi corali polifonici, dei gruppi folcloristici isolani, regolarmente costituiti, senza fine di lucro, ed operanti in modo continuativo da almeno un anno.". |
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Art. 14 (identico)
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Art. 15 1. È autorizzato, nell'anno 2003, lo stanziamento complessivo di euro 604.471.000 quale integrazione della Regione per il finanziamento del fondo sanitario nazionale (UPB S12.024 - Cap. 12076, UPB S12.027 - Cap. 12097, UPB S12.028 - Cap. 12118). 2. Ai sensi del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla Legge 16 novembre 2001, n. 405, in attuazione dei punti 2 e 15 dell'Accordo tra Governo e Regioni dell'8 agosto 2001 in materia sanitaria che impegna le Regioni a dare copertura finanziaria al disavanzo delle aziende sanitarie dell'anno 2001 è autorizzata, nell'anno 2003, la spesa di euro 130.000.000 per tale finalità (UPB S12.028 - Cap. 12111). 3. È autorizzato, nell'anno 2003, lo stanziamento di euro 1.500.000 per il finanziamento di progetti relativi ad attività di prevenzione sanitaria (UPB S12.006 - Cap. 12012). 4. È autorizzata, nell'anno 2003, l'ulteriore spesa di euro 191.000 per il finanziamento del progetto di ricerca Regione sarda - AKEA, relativo ai marcatori della salute e longevità dei sardi, di cui all'articolo 5, comma 36, lett. b), della legge regionale n. 6 del 2001 (UPB S12.006 - Cap. 12015). 5. Per il completamento del sistema informatico sanitario, di cui all'articolo 27, comma 13, della legge regionale n. 7 del 2002, è autorizzata, nell'anno 2003, la spesa di euro 1.250.000 (UPB S12.010 - Cap. 12039). 6. È autorizzata, nell'anno 2003, la concessione dei seguenti contributi: a) euro 200.000 a favore dell'Università degli studi di Cagliari - Dipartimento di scienze biomediche, servizio malattie metaboliche del bambino, per lo studio delle malattie ereditarie del metabolismo (UPB S12.025 - Cap. 12083); b) euro 250.000 a favore dell'Università di Cagliari per il Centro trapianti di midollo (UPB S12.025 - Cap. 12086); c) euro 2.500.000 a favore delle Aziende sanitarie della Sardegna per l'acquisto di sangue ed emoderivati (UPB S12.039 - Cap. 12163). 7. È autorizzato, nell'anno 2003, lo stanziamento di euro 2.000.000 per l'attivazione e la gestione di consultori familiari; il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale, a' termini dell'articolo 4, lett. i), della legge regionale n. 1 del 1977, e successive modifiche ed integrazioni (UPB S12.059 - Cap. 12238). 8. A decorrere dall'anno 2004, una quota pari ad euro 7.000.000, del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25, e successive modifiche e integrazioni, è destinata alla realizzazione di strutture da adibire a servizi socio-assistenziali e al finanziamento di progetti obiettivo nel settore socio assistenziale; il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità, di concerto con l'Assessore degli enti locali, a' termini dell'articolo 4, lett. i), della legge regionale n. 1 del 1977, e successive modifiche e integrazioni (UPB S04.017 - Cap. 04046). 9. È autorizzato, nell'anno 2003, lo stanziamento di euro 1.095.000 quale contributo straordinario a favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna per il finanziamento delle attività istituzionali (UPB S12.076 - Cap. 12314) e di euro 516.000 per ciascuno degli anni 2003-2005 a favore dello stesso istituto per il finanziamento della spesa in conto capitale (UPB S12.077 - Cap. 12319). 10. Per le finalità di cui all'articolo 27, comma 12, della legge regionale n. 7 del 2002, è autorizzata, nell'anno 2003, la spesa di euro 5.165.000 (UPB S12.078 - Cap. 12329). 11. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, la concessione di un contributo di euro 130.000 a favore dell'Associazione "Cooperazione e Confronto" di Serdiana per le attività di istituto (UPB S12.066 - Cap. 12262). 12. I termini per l'assunzione di operatori sociali da parte dei comuni, di cui all'articolo 6, della legge regionale 26 febbraio 1999, n. 8, sono prorogati al 1° gennaio 2004. 13. Il comma 1, dell'articolo 21, della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, così come modificato dal comma 1, dell'articolo 2, della legge regionale n. 8 del 1999, è sostituito dal seguente: "1. Il programma triennale d'intervento deve essere verificato e aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno, al fine di adeguarlo alle eventuali nuove esigenze e di ricostituirne l'estensione temporale.". 14. Sino all'adeguamento della legge regionale n. 4 del 1988, alle indicazioni della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, è prorogata la vigenza del II Piano regionale socio-assistenziale. 15. I termini di scadenza delle autorizzazioni provvisorie delle strutture socio-assistenziali, residenziali, semiresidenziali e aperte di cui all'articolo 41 della legge regionale n. 4 del 1988, già prorogati dall'articolo 5, comma 40, della legge regionale n. 6 del 2001, sono ulteriormente prorogati fino alla data del 31 dicembre 2004; tale proroga riguarda esclusivamente le autorizzazioni provvisorie concesse per carenza o assenza degli standard architettonici e strutturali fissati dal Piano regionale e dal Regolamento dell'assistenza. 16. È autorizzata, nell'anno 2003, la spesa di euro 10.000.000 per la realizzazione di un programma di interventi a sostegno dei nuclei familiari in cui è inserita la persona non autosufficiente, limitatamente al periodo di permanenza della stessa persona nel nucleo medesimo. I criteri e le modalità di attuazione del programma sono definiti dalla Giunta regionale con propria direttiva; agli oneri per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria (UPB S12.066 - Cap. 12273). |
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Art. 15 1. È autorizzato, nell'anno 2003, lo stanziamento complessivo di euro 604.471.000 quale integrazione della Regione per il finanziamento del fondo sanitario nazionale (UPB S12.024 - Cap. 12076, UPB S12.027 - Cap. 12097, UPB S12.028 - Cap. 12118). 2. Ai sensi del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla Legge 16 novembre 2001, n. 405, in attuazione dei punti 2 e 15 dell'Accordo tra Governo e Regioni dell'8 agosto 2001 in materia sanitaria che impegna le Regioni a dare copertura finanziaria al disavanzo delle aziende sanitarie dell'anno 2001 è autorizzata, nell'anno 2003, la spesa di euro 130.000.000 per tale finalità (UPB S12.028 - Cap. 12111). 3. È autorizzato, nell'anno 2003, lo stanziamento di euro 1.500.000 per il finanziamento di progetti relativi ad attività di prevenzione sanitaria (UPB S12.006 - Cap. 12012). 4. È autorizzata, nell'anno 2003, l'ulteriore spesa di euro 191.000 per il finanziamento del progetto di ricerca Regione sarda - AKEA, relativo ai marcatori della salute e longevità dei sardi, di cui all'articolo 5, comma 36, lett. b), della legge regionale n. 6 del 2001 (UPB S12.006 - Cap. 12015). 5. Per il completamento del sistema informatico sanitario, di cui all'articolo 27, comma 13, della legge regionale n. 7 del 2002, è autorizzata, nell'anno 2003, la spesa di euro 1.250.000 (UPB S12.010 - Cap. 12039). 6. È autorizzata, nell'anno 2003, la concessione dei seguenti contributi: a) euro 200.000 a favore dell'Università degli studi di Cagliari - Dipartimento di scienze biomediche, servizio malattie metaboliche del bambino, per lo studio delle malattie ereditarie del metabolismo (UPB S12.025 - Cap. 12083); b) euro 250.000 a favore dell'Università di Cagliari per il Centro trapianti di midollo (UPB S12.025 - Cap. 12086); c) euro 2.500.000 a favore delle Aziende sanitarie della Sardegna per l'acquisto di sangue ed emoderivati (UPB S12.039 - Cap. 12163); d) euro 200.000 all'Università degli studi di Cagliari per l'acquisto di una upgranding per g-camera a doppia testata con sistema CT-SPECT da destinare al policlinico universitario dipartimento di diagnostica per immagini medicina nucleare (UPB S12.025). 7. È autorizzato, nell'anno 2003, lo stanziamento di euro 2.000.000 per l'attivazione e la gestione di consultori familiari; il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale, a' termini dell'articolo 4, lett. i), della legge regionale n. 1 del 1977, e successive modifiche ed integrazioni (UPB S12.059 - Cap. 12238). 8. A decorrere dall'anno 2004, una quota pari ad euro 7.000.000, del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25, e successive modifiche e integrazioni, è destinata alla realizzazione di strutture da adibire a servizi socio-assistenziali e al finanziamento di progetti obiettivo nel settore socio assistenziale; il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità, di concerto con l'Assessore degli enti locali, a' termini dell'articolo 4, lett. i), della legge regionale n. 1 del 1977, e successive modifiche e integrazioni (UPB S04.017 - Cap. 04046). 9. È autorizzato, nell'anno 2003, lo stanziamento di euro 1.095.000 quale contributo straordinario a favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna per il finanziamento delle attività istituzionali (UPB S12.076 - Cap. 12314) e di euro 516.000 per ciascuno degli anni 2003-2005 a favore dello stesso istituto per il finanziamento della spesa in conto capitale (UPB S12.077 - Cap. 12319). 10. Per le finalità di cui all'articolo 27, comma 12, della legge regionale n. 7 del 2002, è autorizzata, nell'anno 2003, la spesa di euro 5.165.000 (UPB S12.078 - Cap. 12329). 11. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, la concessione di un contributo di euro 200.000 a favore dell'Associazione "Cooperazione e Confronto" di Serdiana per le attività di istituto (UPB S12.066 - Cap. 12262). 12. I termini per l'assunzione di operatori sociali da parte dei comuni, di cui all'articolo 6, della legge regionale 26 febbraio 1999, n. 8, sono prorogati al 1° gennaio 2004. 13. Il comma 1, dell'articolo 21, della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 (Riordino delle funzioni socioassistenziali), così come modificato dal comma 1, dell'articolo 2, della legge regionale n. 8 del 1999, è sostituito dal seguente: "1. Il programma triennale d'intervento deve essere verificato e aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno, al fine di adeguarlo alle eventuali nuove esigenze e di ricostituirne l'estensione temporale.". 14. Sino all'adeguamento della legge regionale n. 4 del 1988 alle indicazioni della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, è prorogata la vigenza del II Piano regionale socio-assistenziale. 15. I termini di scadenza delle autorizzazioni provvisorie delle strutture socio-assistenziali, residenziali, semiresidenziali e aperte di cui all'articolo 41 della legge regionale n. 4 del 1988, già prorogati dall'articolo 5, comma 40, della legge regionale n. 6 del 2001, sono ulteriormente prorogati fino alla data del 31 dicembre 2004; tale proroga riguarda esclusivamente le autorizzazioni provvisorie concesse per carenza o assenza degli standard architettonici e strutturali fissati dal Piano regionale e dal Regolamento dell'assistenza. 16. È autorizzata, nell'anno 2003, la spesa di euro 10.000.000 per la realizzazione di un programma di interventi a sostegno dei nuclei familiari in cui è inserita la persona non autosufficiente, limitatamente al periodo di permanenza della stessa persona nel nucleo medesimo. I criteri e le modalità di attuazione del programma sono definiti dalla Giunta regionale con propria direttiva; agli oneri per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria (UPB S12.066 - Cap. 12273). |
CAPO V Art. 16 1. Per la realizzazione di programmi e/o progetti di prioritaria importanza rispondenti agli obiettivi strategici individuati nel Documento di Programmazione Economica e Finanziaria è istituito un apposito fondo con una dotazione di euro 8.076.000 per l'anno 2003 e di euro 18.076.000 per ciascuno degli anni 2004-2005 (UPB S03.009 - Cap. 03046); alla determinazione delle ulteriori dotazioni si provvede con legge finanziaria. 2. Tale fondo è utilizzato per il finanziamento di studi di fattibilità, progettazioni e per la realizzazione di interventi secondo programmi approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio di concerto con gli Assessori competenti per materia. 3. Ai trasferimenti dal fondo di cui al comma 1 ai competenti capitoli delle unità previsionali di base interessate, istituiti o da istituire, provvede, con proprio decreto, l'Assessore del bilancio. 4. Le somme stanziate nel suddetto fondo, qualora non utilizzate, permangono nel conto dei residui fino a loro esaurimento |
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CAPO V Art. 16 1. Per la realizzazione di programmi e/o progetti di prioritaria importanza rispondenti agli obiettivi strategici individuati nel Documento di Programmazione Economica e Finanziaria è istituito un apposito fondo con una dotazione di euro 8.076.000 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 (UPB S03.009 - Cap. 03046); alla determinazione delle ulteriori dotazioni si provvede con legge finanziaria. 2. Tale fondo è utilizzato per il finanziamento di studi di fattibilità, progettazioni e per la realizzazione di interventi secondo programmi approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio di concerto con gli Assessori competenti per materia. 3. Ai trasferimenti dal fondo di cui al comma 1 ai competenti capitoli delle unità previsionali di base interessate, istituiti o da istituire, provvede, con proprio decreto, l'Assessore del bilancio. 4. Le somme stanziate nel suddetto fondo, qualora non utilizzate, permangono nel conto dei residui fino a loro esaurimento. 5. Il relativo programma è trasmesso alla Commissione consiliare competente in materia di programmazione che esprime il parere entro il termine di trenta giorni, trascorsi i quali il parere si intende acquisito. |
Art. 17 1. Ai fini del riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione, anche in funzione della formulazione del conto del patrimonio, la Regione autonoma della Sardegna succede nei beni e nei diritti del patrimonio immobiliare degli enti, istituti ed aziende regionali di cui all'articolo 69 della legge regionale n. 31 del 1998; sono fatte salve le competenze per materia degli enti di cui al precedente comma relative alla gestione dello stesso patrimonio. 2. In fase di prima applicazione gli enti, istituti ed aziende di cui all'articolo 1 trasmettono, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al Servizio demanio e patrimonio dell'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, copia del proprio conto patrimoniale immobiliare, unitamente all'elenco di cui all'articolo 65 della legge regionale n. 11 del 1983. 3. Gli atti e provvedimenti incidenti sulla titolarità e consistenza del patrimonio immobiliare regionale sono comunicati, pena l'inefficacia degli stessi, entro trenta giorni dalla loro adozione, per la preventiva approvazione al Servizio demanio e patrimonio dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica. 4. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35, è sostituito dal seguente: "3. La vendita, salva la procedura di cartolarizzazione prevista dalle disposizioni statali, avviene mediante pubblico incanto, presieduto dal direttore del Servizio demanio e patrimonio, con il sistema della candela vergine, secondo le procedure, per quanto non diversamente determinato dalla presente legge e per quanto compatibili, di cui agli articoli 576 e seguenti del Codice di procedura civile.". |
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Art. 17 1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35 (Alienazione dei beni patrimoniali), è sostituito dal seguente: "3. La vendita, fatto salvo il ricorso alla procedura di cartolarizzazione prevista dalle disposizioni statali, avviene mediante pubblico incanto, presieduto dal direttore del Servizio demanio e patrimonio, con il sistema della candela vergine, secondo le procedure, per quanto non diversamente determinato dalla presente legge e per quanto compatibili, di cui agli articoli 576 e seguenti del Codice di procedura civile.". |
Art. 18 1. È autorizzato, nell'anno 2003, lo stanziamento di euro 45.539.000 per il finanziamento degli interventi comunali finalizzati all'occupazione di cui all'articolo 24 della legge regionale n. 4 del 2000 (UPB S04.017 - Cap. 04050). 2. A decorrere dall'anno 2003 la competenza in materia di sussidi e servizi a favore di particolari categorie di cittadini e di attività socio-assistenziali di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 8 del 1999, è trasferita all'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale; l'Assessorato degli enti locali continua a disporre i pagamenti sugli impegni assunti fino ad esaurimento dei residui sussistenti in conto dell'UPB S04.016 (Capp. 04031 e 04032). 3. È autorizzata, a valere sull'UPB S04.017 (Cap. 04046) la spesa di euro 1.033.000 quale finanziamento straordinario al Comune di Uri per la ristabilizzazione della propria casa comunale gravemente compromessa a seguito dell'incendio del 29/30 luglio 2002. 4. È autorizzato, nell'anno 2003, a valere sull'UPB S04.017 (Cap. 04046) lo stanziamento di euro 1.033.000 per la concessione di un contributo straordinario a favore del Comune di Teulada per la bonifica integrale del proprio territorio a seguito di interventi demolitivi di fabbricati abusivi disposti in esecuzione di sentenze della Magistratura. 5. È autorizzata, nell'anno 2003 la spesa di euro 500.000 per la concessione di un finanziamento al Comune di Tempio Pausania per l'erogazione di contributi ai privati danneggiati dall'evento alluvionale del 3 dicembre 1998. All'erogazione dei suddetti contributi il Comune provvede in analogia con la procedure stabilite dalla Giunta regionale in attuazione della legge regionale 17 dicembre 1999, n. 26 (UPB S04.016 - Cap. 04026). 6. Il comma 1 bis, dell'articolo 19, della legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29, è sostituito dal seguente: "1 bis. l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti ai comuni, fino alla concorrenza dell'8 per cento dello stanziamento iscritto sul capitolo 04214 (UPB S04.068), per l'attivazione dei suddetti laboratori, per la redazione dei piani particolareggiati dei centri storici, nonché per il compimento di studi ed analisi di settore finalizzati alla predisposizione dei programmi integrati di cui all'articolo 4.". 7. L'articolo 41 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, è sostituito dal seguente: "Art. 41 - Contributi per la predisposizione degli strumenti urbanistici 1. La Regione è autorizzata a concedere finanziamenti ai comuni per la redazione di piani urbanistici generali e piani particolareggiati dei centri storici, per un importo non superiore al 90 per cento della spesa sostenuta e ritenuta ammissibile, da erogarsi nel seguente modo: a) un'anticipazione del contributo, in misura non superiore al 50 per cento della somma richiesta dal comune, ritenuta ammissibile dal competente ufficio regionale, previa presentazione della delibera di affidamento di incarico al progettista; b) pagamento del saldo, successivamente alla presentazione della documentazione comprovante l'approvazione del piano nei termini stabiliti.". 8. I contributi di cui alla legge regionale 8 luglio 1993, n. 28; all'articolo 72 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9; agli articoli 12 e 35, comma 4, lettera a), della legge regionale n. 32 del 1997; all'articolo 1, comma 17, della legge regionale n. 6 del 2001; agli articoli 2, comma 5, ed 8 della legge regionale n. 7 del 2002, sono erogati sulla base delle direttive di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 45 del 1989, da emanarsi con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta e sentita la competente Commissione consiliare in materia urbanistica. |
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Art. 18 1. È rifinanziato, nell'anno 2003, per un importo pari ad euro 83.000.000, l'articolo 19 della legge regionale n. 37 del 1998, da utilizzarsi in via prioritaria per il finanziamento degli interventi di cui alla lettera a) dello stesso articolo. A tal fine è autorizzata la contrazione di uno o più mutui di pari importo, le cui rate di ammortamento decorrono dal 1 gennaio 2004; per la contrazione dei suddetti mutui valgono le condizioni e le modalità previste dall'articolo 1, comma 5, della presente legge (UPB S04.017 - Cap. 04048). 2. È autorizzato, nell'anno 2003, lo stanziamento di euro 45.539.000 per il finanziamento degli interventi comunali finalizzati all'occupazione di cui all'articolo 24 della legge regionale n. 4 del 2000 (UPB S04.017 - Cap. 04050). 3. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 15 del 2002, e successive modifiche, sono utilizzate, per la residua disponibilità, a copertura di un programma d'intervento per l'anno 2003, relativo all'articolo 6, comma 15, della legge regionale n. 6 del 2001. 4. A decorrere dall'anno 2003 la competenza in materia di sussidi e servizi a favore di particolari categorie di cittadini e di attività socio-assistenziali di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 8 del 1999, è trasferita all'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale; l'Assessorato degli enti locali continua a disporre i pagamenti sugli impegni assunti fino ad esaurimento dei residui sussistenti in conto dell'UPB S04.016 (Capp. 04031 e 04032). 5. È autorizzata, a valere sull'UPB S04.017 (Cap. 04046) la spesa di euro 1.033.000 quale finanziamento straordinario al Comune di Uri per la ristabilizzazione della propria casa comunale gravemente compromessa a seguito dell'incendio del 29/30 luglio 2002. 6. È autorizzato, nell'anno 2003, a valere sull'UPB S04.017 (Cap. 04046) lo stanziamento di euro 1.033.000 per la concessione di un contributo straordinario a favore del Comune di Teulada per la bonifica integrale del proprio territorio a seguito di interventi demolitivi di fabbricati abusivi disposti in esecuzione di sentenze della Magistratura. 7. È autorizzato, nell'anno 2003, la concessione di un contributo di euro 1.000.000 al Comune di Sant'Antioco per l'acquisizione di collezioni archeologiche private da inserire nel museo punico-fenicio comunale (UPB S11.050). 8. È autorizzata la spesa complessiva di euro 3.000.000, in ragione di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, per la concessione di un contributo a favore del Comune di Gairo per la realizzazione di infrastrutture di carattere generale di cui al decreto dell'Assessore dell'agricoltura n. 1648/4 del 6 novembre 1991 (UPB S06.054). 9. È autorizzata, nell'anno 2003 la spesa di euro 500.000 per la concessione di un finanziamento al Comune di Tempio Pausania per l'erogazione di contributi ai privati danneggiati dall'evento alluvionale del 3 dicembre 1998. All'erogazione dei suddetti contributi il Comune provvede in analogia con la procedure stabilite dalla Giunta regionale in attuazione della legge regionale 17 dicembre 1999, n. 26 (UPB S04.016 - Cap. 04026). 10. Il comma 1 bis, dell'articolo 19, della legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna), è sostituito dal seguente: "1 bis. l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti ai comuni, fino alla concorrenza dell'8 per cento dello stanziamento iscritto sul capitolo 04214 (UPB S04.068), per l'attivazione dei suddetti laboratori, per la redazione dei piani particolareggiati dei centri storici, nonché per il compimento di studi ed analisi di settore finalizzati alla predisposizione dei programmi integrati di cui all'articolo 4.". 11. L'articolo 41 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale), è sostituito dal seguente: "Art. 41 - Contributi per la predisposizione degli strumenti urbanistici 1. La Regione è autorizzata a concedere finanziamenti ai comuni per la redazione di piani urbanistici generali e piani particolareggiati dei centri storici, per un importo non superiore al 90 per cento della spesa sostenuta e ritenuta ammissibile, da erogarsi nel seguente modo: a) un'anticipazione del contributo, in misura non superiore al 50 per cento della somma richiesta dal comune, ritenuta ammissibile dal competente ufficio regionale, previa presentazione della delibera di affidamento di incarico al progettista; b) pagamento del saldo, successivamente alla presentazione della documentazione comprovante l'approvazione del piano nei termini stabiliti.". 12. I contributi di cui alla legge regionale 8 luglio 1993, n. 28; all'articolo 72 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9; agli articoli 12 e 35, comma 4, lettera a), della legge regionale n. 32 del 1997; all'articolo 1, comma 17, della legge regionale n. 6 del 2001; agli articoli 2, comma 5, ed 8 della legge regionale n. 7 del 2002, sono erogati sulla base delle direttive di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 45 del 1989, da emanarsi con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta e sentita la competente Commissione consiliare in materia urbanistica. 13. Il limite di impegno di cui all'articolo 19, comma 7, della legge regionale n. 37 del 1998, è rideterminato per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 in euro 16.258.000 ed è prorogato sino al 2016 con un importo di euro 4.400.000 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 (UPB S04.017 - Cap. 04046). |
Art. 19 1. Per l'attuazione delle operazioni di antincendio e per le altre attività connesse previste dai piani regionali è autorizzata l'assunzione di personale a tempo determinato per un periodo di mesi sei; detto personale, al quale si applicano i contratti collettivi nazionali e gli integrativi regionali vigenti per gli operai forestali ed impiegati agricoli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale, può essere impiegato anche nelle attività di prevenzione e di preparazione connesse al piano regionale antincendio, ed in particolare alla manutenzione delle strutture, delle infrastrutture, dei mezzi, nonché nell'assistenza agli abbruciamenti autorizzati. 2. I nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 sono valutati in annui euro 4.648.000 (UPB S05.087 - Cap. 05320). 3. I beni mobili, anche registrati, di proprietà della Regione in carico al Corpo Forestale non utilizzati o dichiarati fuori uso, possono essere ceduti a prezzo simbolico ai seguenti soggetti, purché siano dagli stessi destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività di lotta antincendio e protezione civile: a) in via principale, alle organizzazioni di volontariato operanti in materia di lotta antincendio e ed iscritte al Registro generale di cui all'articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39; b) agli enti locali della Sardegna. 4. A valere sugli stanziamenti recati dall'UPB S05.079 (Cap. 05291) una quota fino ad euro 50.000 è destinata alle spese necessarie per l'addestramento del personale per l'utilizzo dei mezzi e delle attrezzature speciali destinati all'attività di lotta antincendio e protezione civile. 5. A valere sugli stanziamenti recati dall'UPB S05.079 (Cap. 05290), una quota fino ad euro 10.000 è destinata al sostegno dell'immagine istituzionale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale. 6. Al fine di promuovere l'integrazione della componente ambientale nelle scelte di sviluppo, di allargare il quadro conoscitivo dello stato dell'ambiente, di svolgere azioni di informazione, formazione ed educazione e di diffondere strumenti e metodologie di sviluppo sostenibile, è autorizzata la spesa di euro 640.000 per l'anno 2003 (UPB S05.075) e 500.000 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 (UPB S05.076); i relativi programmi d'intervento sono predisposti dalla Giunta regionale, anche attraverso accordi di partenariato con gli enti locali e coerentemente con le azioni ed obiettivi previsti per l'Autorità Ambientale nel Programma Operativo Regionale e dalle linee d'indirizzo della Conferenza Stato-Regioni per la rete INFEA. 7. L'ammontare del tributo per il deposito in discarica dei rifiuti, di cui all'articolo 37, comma 3, della legge regionale n. 37 del 1998, modificato dall'articolo 14 della legge regionale n. 7 del 2002, è determinato, con riferimento alle diverse tipologie di rifiuti solidi e fanghi palabili, con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello di riferimento, nei limiti previsti dalla Legge 28 dicembre 1995, n. 549. 8. Le funzioni in materia di contenzioso amministrativo e tributario relative al tributo di cui al comma 7 sono delegate alle Province. Alle stesse sono attribuite le somme derivanti dalle sanzioni amministrative e tributarie, fatta eccezione di quelle derivanti dal recupero di imposte che devono essere riversate al bilancio regionale nel mese successivo a quello della riscossione. 9. È autorizzato, nell'anno 2003, lo stanziamento di euro 350.000 per la concessione di un indennizzo una tantum a favore della Cooperativa pescatori Alto Flumendosa per la perdita di produzione dell'impianto di troticoltura a seguito dell'utilizzo delle acque del lago Bau Muggeris (UPB S05.046 - Cap. 05153). |
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Art. 19 1. Il personale stagionale assunto per le operazioni di antincendio e per le attività connesse previste dai piani regionali, può essere impiegato altresì in attività di prevenzione e di preparazione connesse al piano regionale antincendio. 2. I beni mobili, anche registrati, di proprietà della Regione in carico al Corpo forestale e alla Protezione civile non utilizzati o dichiarati fuori uso, possono essere ceduti a prezzo simbolico ai seguenti soggetti, purché siano dagli stessi destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività di lotta antincendio e protezione civile: a) in via principale, alle organizzazioni di volontariato operanti in materia di lotta antincendio e di protezione civile ed iscritte al Registro generale di cui all'articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39; b) agli enti locali della Sardegna. 3. A valere sugli stanziamenti recati dall'UPB S05.079 (Cap. 05291) una quota fino ad euro 50.000 è destinata alle spese necessarie per l'addestramento del personale per l'utilizzo dei mezzi e delle attrezzature speciali destinati all'attività di lotta antincendio e protezione civile. 4. A valere sugli stanziamenti recati dall'UPB S05.079 (Cap. 05290), una quota fino ad euro 10.000 è destinata al sostegno dell'immagine istituzionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. 5. Al fine di ottimizzare la gestione tecnico-finanziaria ed operativa delle unità navali, è istituito il "Registro naviglio" del Corpo forestale e di vigilanza ambientale nel quale sono iscritte tutte le unità navali in dotazione allo stesso Corpo e destinate all'espletamento dei compiti ad esso attribuiti dalla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26; la Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone il relativo regolamento di esecuzione, che disciplina le modalità di iscrizione delle unità navali nel Registro e le modalità di tenuta dello stesso. 6. Al fine di promuovere l'integrazione della componente ambientale nelle scelte di sviluppo, di allargare il quadro conoscitivo dello stato dell'ambiente, di svolgere azioni di informazione, formazione ed educazione e di diffondere strumenti e metodologie di sviluppo sostenibile, è autorizzata la spesa di euro 640.000 per l'anno 2003 (UPB S05.075) e 500.000 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 (UPB S05.076); i relativi programmi d'intervento sono predisposti dalla Giunta regionale, anche attraverso accordi di partenariato con gli enti locali e coerentemente con le azioni ed obiettivi previsti per l'Autorità ambientale nel Programma Operativo Regionale e dalle linee d'indirizzo della Conferenza Stato-Regioni per la rete INFEA. 7. L'ammontare del tributo per il deposito in discarica dei rifiuti, di cui all'articolo 37, comma 3, della legge regionale n. 37 del 1998, modificato dall'articolo 14 della legge regionale n. 7 del 2002, è determinato, con riferimento alle diverse tipologie di rifiuti solidi e fanghi palabili, con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello di riferimento, nei limiti previsti dalla Legge 28 dicembre 1995, n. 549. 8. Le funzioni in materia di contenzioso amministrativo e tributario relative al tributo di cui al comma 7 sono delegate alle Province. Alle stesse sono attribuite le somme derivanti dalle sanzioni amministrative e tributarie, fatta eccezione di quelle derivanti dal recupero di imposte che devono essere riversate al bilancio regionale nel mese successivo a quello della riscossione. 9. È autorizzato, nell'anno 2003, lo stanziamento di euro 350.000 per la concessione di un indennizzo una tantum a favore della Cooperativa pescatori Alto Flumendosa per la perdita di produzione dell'impianto di troticoltura a seguito dell'utilizzo delle acque del lago Bau Muggeris (UPB S05.046 - Cap. 05153). 10. È autorizzata, nell'anno 2003, la concessione di un contributo di euro 60.000 a favore del Comune di Baunei per la realizzazione delle opere per il pompaggio dei reflui (UPB S05.021). 11. È autorizzata, nell'anno 2003, la spesa di euro 100.000 per l'attuazione di progetti, da realizzare attraverso le associazioni speleologiche della Sardegna, finalizzati alla valorizzazione del patrimonio carsico della regione (UPB S05.075). 12. È autorizzata, nell'anno 2003, la spesa di euro 50.000 per la gestione del catasto regionale delle grotte della regione (UPB S05.053). |
Art. 20 1. Al fine di garantire la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione regionale, nelle more del completamento della dotazione organica dei dirigenti ai sensi dell'articolo 77 della legge regionale n. 31 del 1998, le funzioni di direzione di servizio possono essere conferite a funzionari della categoria D e, in via prioritaria, agli idonei alla dirigenza per effetto del concorso bandito a' termini del comma 5 del predetto articolo 77. L'incarico è attribuito con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, su proposta del componente della Giunta regionale competente, su iniziativa del rispettivo Direttore Generale. La proposta deve tenere conto delle attitudini e della capacità professionale in relazione alla natura e alle caratteristiche della funzione da conferire e dei programmi da attuare, avuto riguardo alle esperienze di servizio. Per il periodo di svolgimento delle funzioni al dipendente incaricato spetta il trattamento economico fondamentale ed accessorio previsto per lo svolgimento delle funzioni medesime. 2. Nel comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale n. 7 del 2002, dopo le parole: "articoli 38 e 40 della legge regionale n. 31 del 1998;" sono aggiunte le parole: "in relazione ai comandi del personale degli enti strumentali della Regione beneficiari di contributi ordinari regionali per il loro funzionamento, tutti gli oneri retributivi restano a carico degli enti stessi". 3. È autorizzata per le finalità di cui all'articolo 60 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4, la spesa di euro 2.582.000 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 (UPB S02.067 - Cap. 02123). 4. Lo stanziamento da iscrivere al fondo di cui all'articolo 62 della legge regionale n. 31 del 1998, relativo agli oneri contrattuali del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali è così determinato (UPB S03.005 - Cap. 03024): 2003 euro 39.071.000 2004 euro 37.257.000 2005 euro 40.466.000 5. Lo stanziamento da iscrivere al fondo di cui all'articolo 10 della legge regionale 9 giugno 1999, n. 24, destinato alla contrattazione collettiva del personale dell'Ente foreste è determinato in euro 7.747.000 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 (UPB S03.005 - Cap. 03025). 6. A decorrere dall'anno 2003, la competenza in materia di gettoni di presenza e di altre indennità stabilite dalla normativa vigente in materia, spettanti ai componenti di comitati, commissioni e altri consessi è attribuita all'organo amministrativo di rispettiva competenza; l'Assessorato degli affari generali continua a disporre i pagamenti sugli impegni assunti fino ad esaurimento dei medesimi. 7. È abrogato il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27. 8. Tra le attività di pubblicità istituzionale, promozione e tutela delle attività produttive e sociali, di cui all'articolo 83 delle legge regionale n. 6 del 1995, è inserita quella relativa alle iniziative di marketing finalizzate alla conoscenza dei servizi di trasporto offerti da vettori aerei. Per tali finalità è destinata una quota fino ad euro 6.500.000 dello stanziamento iscritto nell'UPB S01.043 (Cap. 01110) per l'anno 2003. 9. È autorizzata la spesa di euro 1.000.000 in ragione di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, per lo svolgimento delle attività finalizzate alla redazione del Quadro regionale di coordinamento territoriale di cui all'articolo 3, lettera a), punto 2), della legge regionale n. 45 del 1989 (UPB S04.064 - Cap. 04197). 10. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 21 è aggiunto il seguente: "1 bis. Alla partecipazione di cui al comma 1 provvede la Giunta regionale con propria deliberazione assunta su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio di concerto con gli Assessori competenti.". 11. Al fine dei evitare il sorgere di controversie, e per la risoluzione di liti pendenti in materia di concessione di agevolazioni a favore delle diverse categorie economiche, l'Amministrazione regionale può in fase di transazione rinunciare al recupero degli interessi. 12. Nel comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 2 gennaio 1994, n. 4, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 1° luglio 2002, n. 10, l'espressione "il Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali" è sostituito da: "il Comitato di circoscrizione di controllo competente per territorio". 13. Il comma 3 dell'articolo 36 della legge regionale 5 settembre 2000, n. 17, è sostituito dal seguente: "3. Con effetto dall'entrata in vigore della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, il compenso mensile spettante ai coordinatori di cui al presente articolo è commisurato al 50 per cento del trattamento economico di posizione previsto per i Direttori di servizio dal contratto collettivo di lavoro per i dipendenti regionali con qualifica dirigenziale; il restante complessivo 50 per cento è erogato annualmente e/o a conclusione dell'incarico previa dichiarazione del raggiungimento degli obiettivi da parte dell'Assessore della programmazione.". 14. Nell'articolo 2 della legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14, sono introdotte le seguenti modifiche: - nel comma 1 le parole "sulla base delle direttive stabilite dal Consiglio regionale" sono soppresse; - il comma 2 è abrogato. 15. Il comma 9 dell'articolo 30 della legge regionale 22 aprile 2002 n. 7 è abrogato. |
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Art. 20 1. Il comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale n. 31 del 1998 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: "3. In caso di vacanza del titolare, le funzioni di direttore di servizio sono conferite agli idonei alla dirigenza per effetto del concorso bandito a' termini dell'articolo 77. L'incarico è attribuito con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, su proposta del componente della Giunta regionale competente, su iniziativa del rispettivo Direttore generale; negli enti provvede il Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore generale. La proposta deve tenere conto delle attitudini e della capacità professionale in relazione alla natura ed alle caratteristiche della funzione da conferire e dei programmi da attuare, avuto riguardo alle esperienze di servizio. Per il periodo di svolgimento delle funzioni al dipendente incaricato è applicato il trattamento giuridico ed economico, fondamentale ed accessorio, di cui al contratto collettivo regionale di lavoro dell'area della dirigenza.". 2. Nei commi 9 e 13 bis dell'articolo 77 della legge regionale n. 31 del 1998 le parole "nei tre anni successivi" sono sostituite dalle parole "nei cinque anni successivi". 3. Nel comma 23 dell'articolo 30 della legge regionale n. 7 del 2002, le parole "dal contratto collettivo di lavoro per i dipendenti regionali" sono sostituite dalle parole "dal contratto collettivo regionale di lavoro per il personale con qualifica dirigenziale, con decorrenza dalla efficacia del contratto medesimo". 4. Nel comma 1 del l'articolo 3 della legge regionale 5 settembre 2000, n. 17, sono aggiunte infine le seguenti parole: "ivi compresi gli interventi ricompresi nelle graduatorie regionali approvate ai sensi della Legge n. 488 del 1992, secondo le modalità di cui alla stessa legge, anche in deroga alla normativa regionale vigente in materia.". 5. Nel comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale n. 7 del 2002, dopo le parole: "articoli 38 e 40 della legge regionale n. 31 del 1998;" sono aggiunte le parole: "in relazione ai comandi del personale degli enti strumentali della Regione beneficiari di contributi ordinari regionali per il loro funzionamento, tutti gli oneri retributivi restano a carico degli enti stessi". 6. Ai dipendenti regionali ed agli ex dipendenti regionali, assunti in attuazione della Legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, sono concesse, a domanda, le voci della indennità di fine rapporto maturata all'atto del transito nei ruoli ordinari dell'Amministrazione regionale, come indicate nel parere reso dalla Sezione prima del Consiglio di Stato il 12 novembre 1997; la domanda per la concessione della indennità deve essere presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 7. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare iniziative, studi e ricerche, ivi compresa la pubblicazione e la divulgazione di materiali e di informazioni, rientranti nelle finalità della legge regionale 15 aprile 1999, n. 11 (Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani); il relativo programma di spesa è elaborato dalla Consulta regionale giovani ed approvato dalla Giunta regionale. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma sono valutati in euro 195.000 per l'anno 2003, in euro 180.000 per l'anno 2004 ed in euro 165.000 per gli anni 2005 e successivi (UPB S01.018 - Cap. 01047). 8. È autorizzata per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 la spesa, rispettivamente, di euro 147.000, 140.000 e 130.000 per iniziative, studi, ricerche e assistenza tecnica in materia di politiche comunitarie, rapporti con l'Unione Europea, aiuti di stato e per attività di partecipazione della Regione ad organismi comunitari tra cui Comitato delle Regioni, Presidenza IMEDOC e Comitato Regioni Periferiche Marittime (UPB S01.033 Cap. 01078). 9. È autorizzata per le finalità di cui all'articolo 60 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4, la spesa di euro 2.582.000 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 (UPB S02.067 - Cap. 02123). 10. Lo stanziamento da iscrivere al fondo di cui all'articolo 62 della legge regionale n. 31 del 1998, relativo agli oneri contrattuali del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali è così determinato (UPB S03.005 - Cap. 03024): 2003 euro 39.071.000 2004 euro 37.257.000 2005 euro 40.466.000 11. Lo stanziamento da iscrivere al fondo di cui all'articolo 10 della legge regionale 9 giugno 1999, n. 24, destinato alla contrattazione collettiva del personale dell'Ente foreste è determinato in euro 7.747.000 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 (UPB S03.005 - Cap. 03025). 12. A decorrere dall'anno 2003, al pagamento dei gettoni di presenza e delle altre indennità stabilite dalla normativa vigente in materia, spettanti ai componenti di comitati, commissioni e altri consessi, provvede il ramo dell'Amministrazione regionale di rispettiva competenza; l'Assessorato degli affari generali continua a disporre i pagamenti sugli impegni assunti fino ad esaurimento dei medesimi. 13. È abrogato il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27. 14. Tra le attività di pubblicità istituzionale, promozione e tutela delle attività produttive e sociali, di cui all'articolo 83 delle legge regionale n. 6 del 1995, è inserita quella relativa alle iniziative di marketing finalizzate alla conoscenza dei servizi di trasporto offerti da vettori aerei. Per tali finalità è destinata una quota fino ad euro 6.500.000 dello stanziamento iscritto nell'UPB S01.043 - Cap. 01110 per l'anno 2003. 15. Le somme stanziate, e non impegnate alla data del 31 dicembre 2002, per il cofinanziamento regionale degli interventi di opere pubbliche inseriti negli strumenti di programmazione negoziata approvata dal CIPE, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 23/24 del 10 gennaio 2001, permangono nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. 16. Le somme sussistenti in conto competenza ed in conto residui del capitolo 03040 (UPB S03.008) non impegnate alla data del 31 dicembre 2002 permangono nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Alle stesse somme non si applicano le disposizioni relative ai limiti temporali di conservazioni, in quanto permangono nel conto dei residui fino ad esaurimento delle stesse. 17. In materia di recupero credito l'Amministrazione regionale recepisce la normativa statale in quanto applicabile. 18. Nella legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, nel comma 1 dell'articolo 65 sono soppresse le parole "Centro Regionale di Programmazione". 19. I termini di cui all'articolo 2 della legge regionale 4 aprile 1996, n. 18, sono riaperti per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 20. Nella legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sul rapporti tra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa), l'articolo 3 è sostituito dal seguente: "Art. 43 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero sia iniziato d'ufficio, l'Amministrazione regionale deve chiuderlo entro il termine di trenta giorni mediante l'emanazione di un atto esterno sindacabile dagli interessati. 2. Il termine di scadenza di cui al comma 1 può essere prorogato per una sola volta per ulteriori trenta giorni dall'autorità competente ad emettere l'atto.". 21. I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 40 del 1990 sono abrogati. 22. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale n. 40 del 1990, è sostituito dal seguente: "3. Per la realizzazione di particolari procedimenti ovvero di programmi d'intervento che coinvolgono la competenza di più uffici o branche dell'Amministrazione, la Giunta regionale, su proposta del Presidente o, su sua delega, dell'Assessore regionale degli affari generali, determina, con propria motivata deliberazione - sulla base del principio della competenza prevalente - la branca dell'Amministrazione e lo specifico servizio o settore responsabile della predetta realizzazione e della eventuale adozione dei relativi provvedimenti finali, il termine, secondo il disposto dell'articolo 3 della presente legge, entro il quale il procedimento deve essere concluso ed il personale allo scopo necessario.". 23. È autorizzata la spesa di euro 1.000.000 in ragione di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, per lo svolgimento delle attività finalizzate alla redazione del Quadro regionale di coordinamento territoriale di cui all'articolo 3, lettera a), punto 2), della legge regionale n. 45 del 1989 (UPB S04.064 - Cap. 04197). 24. È autorizzata, nell'anno 2003, la spesa di euro 7.748.000 per le finalità di cui al titolo di spesa 11.3.10/I del programma d'intervento per gli anni 1988-1990 della Legge 268 del 1974 (UPB S03.035 - Cap. 03129). A valere sulle disponibilità recate dal suddetto titolo di spesa è autorizzata la concessione di un contributo di euro 420.000 a favore della società consortile del Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna a r.l. per le spese di funzionamento e per lo svolgimento della propria attività istituzionale. 25. A valere sulle disponibilità recate dalla UPB S07.020 è autorizzata nell'anno 2003 la spesa di euro 250.000 per la realizzazione della manifestazione folkloristica "Europeade" che si terrà nel Comune di Nuoro dal 16 al 20 luglio 2003; il relativo programma di interventi è predisposto dall'Assessorato del turismo, artigianato e commercio ed il Comune di Nuoro. 26. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 21 (Istituzione di un fondo per l'assistenza alle piccole e medie imprese, in attuazione dell'art. 12 della Legge 24 giugno 1974, n. 268), è aggiunto il seguente: "1 bis. Alla partecipazione di cui al comma 1 provvede la Giunta regionale con propria deliberazione assunta su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio di concerto con gli Assessori competenti.". 27. Al fine di evitare il sorgere di controversie, e per la risoluzione di liti pendenti in materia di concessione di agevolazioni a favore delle diverse categorie economiche, l'Amministrazione regionale può in fase di transazione rinunciare al recupero degli interessi. 28. Nel comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 2 gennaio 1994, n. 4, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 1° luglio 2002, n. 10, l'espressione "il Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali" è sostituito da: "il Comitato di circoscrizione di controllo competente per territorio". 29. Il comma 3 dell'articolo 36 della legge regionale n. 17 del 2000, è sostituito dal seguente: "3. Con effetto dall'entrata in vigore della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, il compenso mensile spettante ai coordinatori di cui al presente articolo è commisurato al 50 per cento del trattamento economico di posizione previsto per i Direttori di servizio dal contratto collettivo di lavoro per i dipendenti regionali con qualifica dirigenziale; il restante complessivo 50 per cento è erogato annualmente e/o a conclusione dell'incarico previa dichiarazione del raggiungimento degli obiettivi da parte dell'Assessore della programmazione.". 30. Nell'articolo 2 della legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14 (Programmi integrati d'area), sono introdotte le seguenti modifiche: - nel comma 1 le parole "sulla base delle direttive stabilite dal Consiglio regionale" sono soppresse; - il comma 2 è abrogato. 31. Il comma 9 dell'articolo 30 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7, è abrogato. |
Art. 21 1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d'entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2003-2005 ed in quelle dei bilanci per gli anni successivi. |
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Art.
21 (identico) |
Art. 22 1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. |
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Art. 22 (identico) |