CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 354

presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, FOIS, di concerto con l'Assessore del turismo, artigianato e commercio, FRONGIA

l'8 ottobre 2002

Testo unico delle leggi regionali in materia di incentivi e tutela dell'artigianato


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente disegno di legge (di seguito ddl) ha lo scopo di riordinare ed accorpare organicamente tutte le disposizioni regionali vigenti in materia di incentivi e tutela nel settore dell'artigianato. Si tratta del risultato finale di una lunga ed appassionata attività di ricognizione, selezione e ridefinizione legislativa promossa e realizzata dall'amministrazione regionale nel corso della legislatura precedente e di quella attuale.

Premesse logiche di qualsiasi processo di riordino e razionalizzazione normativi sono la conoscenza e il consolidamento di tutte le leggi esistenti ed effettivamente vigenti, pertanto il lavoro preliminare è stato quello di costruire un quadro legislativo completo ed organico della materia in esame. A tale fine sono state schedate tutte le leggi approvate in ciascuna legislatura da parte del Consiglio regionale, utilizzando le raccolte annuali delle leggi pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' importante osservare che tale spoglio non si è limitato all'esame delle intitolazioni ufficiali delle leggi ma ha tenuto conto anche di disposizioni e commi contenuti in leggi riguardanti materie diverse. Tutte le norme raccolte sono state quindi accorpate e coordinate in vista del raggiungimento del primo obiettivo ossia la redazione, nell'ambito del progetto TESEO, del Testo unico di coordinamento delle leggi della Regione autonoma della Sardegna in materia di artigianato, recentemente pubblicato.

Sulla base del testo unico di coordinamento è stato dunque predisposto il ddl che si propone. L'intento non è più - o meglio non è unicamente - quello di raccogliere ed accorpare secondo un criterio logico-sistematico la vigente disciplina legislativa, ma si è voluta utilizzare tale opportunità per effettuare degli interventi innovativi sulla base degli attuali criteri di semplificazione che informano l'ordinamento giuridico nel suo complesso e utilizzando le più recenti indicazioni statali in tema di tecnica redazionale al fine del miglioramento della qualità normativa.

Una tappa intermedia, fondamentale per giungere alla redazione del presente testo, è sicuramente la consultazione delle parti sociali interessate alla materia. A tale fine, sul testo unico di coordinamento con proposte di innovazione, la Giunta regionale ha attivato un confronto con le parti sociali e con le rappresentanze degli enti locali per raccogliere osservazioni e proposte prima dell'approvazione definitiva dello schema di ddl da parte della Giunta medesima.

Alla luce di tali premesse si descrivono di seguito le principali tipologie di intervento utilizzate per il raggiungimento del testo finale, contenuto nel ddl che si propone, esaminando in particolare gli esempi più significativi:

1) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti e introduzione, nei limiti di detto coordinamento, delle interpolazioni testuali di carattere grammaticale necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa; ad esempio nell'articolo 69 c. 4 la decisione sul ricorso che prima era adottata con decreto dell'Assessore, ora, per i motivi esposti nel punto 6) della presente relazione, compete al Dirigente mediante determinazione; si è reso quindi necessario concordare l'aggettivo "proprio" con il nuovo sostantivo di genere femminile al quale si riferisce;

2) correzione di errori materiali: nell'art. 20 c. 5 è stato sostituito un riferimento errato ad un articolo precedente, con quello ritenuto più plausibile; nell'art. 64 c. 2, non essendo possibile, ai sensi dello Statuto sardo, che la Giunta regionale emani regolamenti, la parola "regolamento", utilizzata nell'originario art. 1 c. 2 della LR 14/84, è stata sostituita con la parola "direttiva";

3) apposizione della rubrica agli articoli sprovvisti e modifica di alcune rubriche esistenti; intitolazione delle altre partizioni (titoli, capi e sezioni); si vedano per esempio le rubriche aggiunte negli articoli da 75 a 78;

4) smembramento e accorpamento di articoli: si è operata la suddivisione di articoli troppo lunghi e recanti disposizioni eterogenee; per esempio gli articoli 10 e 11 del disegno di legge sono il risultato della suddivisione dell'originario art. 10 della LR 51/93; al contrario è sembrato opportuno ed utile al fine dell'economia generale del testo riunire in un unico articolo norme omogenee ed affini o comunque riguardanti fattispecie unitarie: è il caso dell'articolo 29 del presente ddl corrispondente all'originario articolo 31 della LR 38/82 integrato da quanto previsto dall'articolo 68 c. 1 della LR 44/86;

5) aggiornamento dei rinvii ad altre disposizioni che non corrispondono più allo stato della legislazione; ad esempio nell'articolo 75 c. 4 del ddl, (corrispondente all'originario art. 1 della LR 50/79 "Norme per la produzione del pane Carasau"), è stato ovviamente eliminato il riferimento ai benefici di cui alla LR 40/76 in quanto tale legge è stata espressamente abrogata dalla LR 51/93; poiché tale ultima legge, inserita nel ddl, ha introdotto la nuova disciplina di tali benefici, nell'art. 75 c. 4 si fa riferimento al "…capo I del titolo I del presente testo unico…" che contiene tale disciplina;

6) aggiornamento della indicazione di alcuni organi in relazione ad una nuova ripartizione di competenze introdotta da disposizioni successive; in seguito all'entrata in vigore della LR 31/98 infatti si è reso necessario individuare i casi in cui le competenze in precedenza proprie della direzione politica sono ora da intendersi trasferite in capo alla direzione amministrativa; si vedano alcuni esempi agli articoli 38 c. 2, 44 c. 6, 58 c. 2, 59 c. 2, 69 c. 4;

7) adeguamento della disciplina regionale alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato: nell'articolo 9 cc. 1 e 5 del ddl, in tema di abbattimento degli interessi sui prestiti erogati dagli enti creditizi per spese di investimento e per la promozione commerciale, è stato specificato che tale abbattimento è concedibile su importi rientranti nella disciplina comunitaria "de minimis".

Al momento di definire l'oggetto della disciplina compresa nel testo ovvero individuare le leggi e disposizioni da inserire, sono state fatte alcune scelte. Rispetto al Testo unico di coordinamento che costituisce, come già detto, la base del lavoro, si è deciso quanto segue:

1) la parte riguardante l'istituzione e l'ordinamento dell'Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano (ISOLA) non è stata inserita in quanto la sua riforma, da tempo auspicata ma per tanti motivi particolarmente complessa, è già all'esame del Consiglio regionale e comunque non sembra ancora aver raggiunto un grado di definizione e di accordo tale da poter essere inclusa nel ddl; nell'art. 80 del medesimo si fa comunque rinvio alla legge istitutiva dell'ISOLA e successive modifiche ed integrazioni;

2) anche sulla scorta delle osservazioni giunte dalle parti sociali si è optato per il confezionamento di un testo costituito esclusivamente dalle disposizioni strettamente inerenti al settore dell'artigianato con conseguente esclusione dall'articolato di tutte le norme a carattere intersettoriale quali quelle riguardanti l'imprenditoria giovanile, il lavoro e la formazione professionale, l'attività cooperativistica, l'assistenza ai lavoratori; trattandosi di un utile completamento del quadro generale, si è ritenuto di fornire a riguardo un'informazione complementare segnalando i corrispondenti riferimenti legislativi in specifiche norme di rinvio inserite all'interno del testo nelle parti in cui vengono trattati argomenti affini (articoli 24-27, 34 e 35), oppure in un'apposita norma finale di rinvio (art. 80);

3) una trattazione più approfondita merita la problematica delle abrogazioni cui nel ddl è dedicato l'articolo 79; si è utilizzato lo strumento dell'abrogazione espressa per soddisfare quattro diverse esigenze:

a) rendere in forma esplicita le abrogazioni implicite, già individuate nel corso di tutto il lavoro di ricognizione e riordino legislativo precedentemente effettuato, allo scopo di eliminare dall'ordinamento giuridico regionale tutte quelle norme, ormai da tempo inutilizzate in quanto superate e quindi implicitamente abrogate dalla legislazione successiva che ha disciplinato in modo nuovo e diverso il medesimo oggetto; si vedano in proposito le lettere b) e h) dell'art. 79 del ddl;

b) "ripulire" il quadro normativo mediante l'abrogazione delle disposizioni che, benché formalmente ancora in vigore, sono ormai divenute ineffettive per mancanza di copertura finanziaria; si veda per esempio la lettera a) dell'art. 79 del ddl;

c) abrogare espressamente tutte le leggi e disposizioni inserite nel ddl in quanto il testo unico, alla sua entrata in vigore, sarà l'unica fonte legislativa nella materia trattata: per fare un esempio l'art. 79, lettere da c) a g), abroga espressamente varie leggi in materia di marchio e denominazioni di prodotti tipici in quanto le norme in esse contenute sono ora confluite nel testo unico (artt. 64-78);

d) nei casi in cui non è stato possibile operare l'adeguamento alla normativa comunitaria poiché l'incompatibilità era assoluta e insanabile, le disposizioni coinvolte sono state espressamente abrogate: per tale motivo l'art. 79 lettera u) abroga l'art. 46 della LR 6/92 in materia di contributi in conto occupazione alle imprese artigiane.

Per consentire un'agevole e rapida consultazione del testo unico è stata predisposta la Tavola di corrispondenza dei riferimenti legislativi previgenti, che si allega al testo.

La tabella è costituita da due colonne:

- nella prima (Articolato del testo unico) sono elencati, uno in ciascuna riga, tutti gli articoli del testo unico; spesso si è reso necessario suddividere ulteriormente gli articoli nei singoli commi dovendo inserire segnalazioni specifiche riguardanti parti limitate della norma e non la sua interezza; alcuni articoli e commi sono stati inoltre contrassegnati con asterischi il cui significato è spiegato nella legenda riportata in fondo alla pagina: l'asterisco singolo indica l'articolo o il comma aggiunto, il doppio asterisco indica l'articolo o il comma modificato dal testo unico;

- nella seconda colonna (Riferimento previgente) sono riportati, riga per riga, i corrispondenti riferimenti legislativi di articoli e commi elencati nella prima colonna segnalando tutte le aggiunte, integrazioni, sostituzioni e modifiche che hanno interessato la disposizione originaria dal momento della sua entrata in vigore ad oggi.



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