CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 354

presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, FOIS, di concerto con l'Assessore del turismo, artigianato e commercio, FRONGIA

l'8 ottobre 2002

Testo unico delle leggi regionali in materia di incentivi e tutela dell'artigianato


ARTICOLI DAL N. 61 AL N. 81


TESTO DEL PROPONENTE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 61
Accertamenti

1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato, di cui all'articolo 36, nell'esercizio delle loro funzioni, sono tenute a raccogliere e verificare le segnalazioni pervenute relative a soggetti che esercitino le attività di cui all'articolo 60, comma 2, lettere a) e b), richiedendo, se del caso, la collaborazione delle Amministrazioni statali competenti per l'osservanza delle leggi in materia fiscale e del lavoro.

2. Ove siano rilevate infrazioni alle norme vigenti, le Commissioni provinciali, salvo che il fatto non costituisca reato, trasmettono all'Assessorato regionale competente in materia di artigianato gli atti relativi con la proposta, non vincolante, di sanzione da adottare.

3. Le Commissioni provinciali per l'artigianato, al fine di tutelare l'attività artigiana, sollecitano i singoli operatori, le associazioni e le strutture operanti nel settore affinché segnalino l'esercizio abusivo di attività artigiane.

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Art. 62
Compiti della Regione

1. L'Assessorato regionale competente in materia di artigianato:

a) riceve ed esamina gli atti relativi ai casi di abusivismo pervenuti ai sensi dell'articolo 61;

b) procede alla contestazione dell'addebito all'interessato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, invitandolo a far pervenire una memoria difensiva entro i trenta giorni successivi all'atto del ricevimento;

c) se, sulla base dei documenti ricevuti, della memoria difensiva e del parere della Commissione provinciale per l'artigianato, ritiene fondato l'accertamento procede alla irrogazione della relativa sanzione mediante decreto dell'Assessore competente da pubblicarsi sul BURAS.

2. Il provvedimento con cui viene irrogata la sanzione è comunicato all'interessato nonché alla Commissione provinciale per l'artigianato.

3. Se l'infrazione è rilevata a carico di soggetti dipendenti da Amministrazioni dello Stato, enti locali o da altri enti pubblici, copia del provvedimento sanzionatorio è inoltre inviata all'Amministrazione pubblica di appartenenza.

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Art. 63
Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dalla normativa statale e regionale vigente e nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

a) da 2.065,83 euro a 6.197,48 euro per le fattispecie di cui all'articolo 60, comma 2, lettera a);

b) da 1.549,37 euro a 5.164,57 euro per le fattispecie di cui all'articolo 60, comma 2, lettera b)

2. In caso di recidiva, la sanzione è incrementata fino alla metà rispetto all'ultima irrogata e comunque entro il limite di cui all'articolo 10 della legge n. 689 del 1981.

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CAPO IV
MARCHIO DI ORIGINE E QUALITÀ DEI PRODOTTI  DELL'ARTIGIANATO TIPICO DELLA SARDEGNA

Art. 64
Istituzione del marchio

1. L'Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigiano (ISOLA) istituisce il marchio ufficiale d'origine e qualità dei prodotti dell'artigianato tipico della Sardegna e lo gestisce secondo il disposto del presente capo.

2. L'apposita direttiva d'attuazione sarà emanata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente per l'artigianato.

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Art. 65
Finalità

1. Il marchio ha lo scopo di promuovere la conoscenza di prodotti dell'artigianato tipico sardo, di garantirne l'autentica originalità, la qualità dei materiali impiegati nelle fasi di lavorazione, oltreché la rispondenza alle oggettive e peculiari interpretazioni delle tradizioni della Sardegna.

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Art. 66
Produzioni artigianali tutelate

1. Sono considerate produzioni artigianali, ai fini del presente capo, tutti quei manufatti di affermata tradizione secondo forme, decori, tecniche e stili divenuti patrimonio storico e culturale o secondo innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione, da questa prendono ispirazione, avvio e qualificazione.

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Art. 67
Comitato

1. Presso la sede dell'ISOLA è costituito il Comitato per il marchio di origine e qualità, nominato con decreto dell'Assessore competente per l'artigianato.

2. Esso dura in carica tre anni ed è composto da:

a) il direttore dell'ISOLA;

b) un assistente artistico dell'Istituto;

c) tre esperti di alta qualificazione per la loro esperienza professionale e artistica nel campo dell'artigianato tipico della Sardegna;

d) due rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali artigiane più rappresentative operanti a livello regionale;

e) un funzionario dell'Assessorato regionale competente in materia di artigianato.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell'ISOLA appartenente alle categorie B) o C).

4. Il Comitato elegge il Presidente fra i propri componenti, a maggioranza di voti.

5. Ai componenti di cui alle lettere c) e d) del presente articolo competono i compensi e rimborsi spese previsti dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.

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Art. 68
Compiti del Comitato

1. Il Comitato ha il compito di esprimere pareri vincolanti per l'utilizzazione del marchio;

a) sulle domande presentate dalle imprese artigiane interessate;

b) sui criteri relativi ai controlli preventivi o successivi alla concessione 

2. Il Comitato, inoltre, esprime pareri che possono essere richiesti dall'ISOLA o dall'Assessorato competente in materia di artigianato, sulla gestione del marchio.

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Art. 69
Autorizzazione e revoca del marchio

1. L'uso del marchio o la sua revoca sono disposti con provvedimento del Direttore generale dell'ISOLA in conformità al parere espresso dal Comitato di cui all'articolo 67.

2. L'autorizzazione all'uso del marchio è concessa a domanda delle imprese artigiane interessate, a seguito di accurate indagini svolte dall'ISOLA, riguardanti i sistemi di lavorazione, le materie prime impiegate, la qualità degli elaborati, nonché la correttezza professionale dei richiedenti.

3. In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti nelle disposizioni di attuazione di cui all'articolo 64 è disposta la revoca della autorizzazione.

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Art. 70
Notifica e pubblicazione

1. I provvedimenti di autorizzazione e revoca dell'uso del marchio, nonché quelli relativi alle opposizioni di cui al precedente articolo, sono comunicati agli interessati entro trenta giorni dalla loro adozione e sono pubblicati per estratto, a cura dell'ISOLA, nella parte terza del Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

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Art. 71
Spese

1. Le spese per l'apposizione del marchio sono a carico dell'ISOLA per i primi cinque anni decorrenti dalla data del 17 maggio 1984. Successivamente, le stesse spese saranno a carico delle imprese artigiane.

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Art. 72
Settori merceologici

1. Il contrassegno del marchio di origine e qualità è apposto sugli elaborati di artigianato tipico dei settori merceologici previsti nelle disposizioni d'attuazione di cui all'articolo 64.

2. Il contrassegno è costituito da una composizione grafica nella quale figura un cavallino stilizzato e le parole "Artigianato - Sardegna".

3. Nelle disposizioni di attuazione sono indicati i procedimenti e le forme di apposizione del marchio che, comunque, devono rispettare le caratteristiche essenziali del contrassegno registrato

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Art. 73
Tutela

1. Il marchio è registrato a cura dell'ISOLA secondo le norme di legge vigenti in materia.

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Art. 74
Contributo ISOLA

1. Per le spese derivanti dalla gestione e dalla diffusione del marchio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere un contributo annuo a favore dell'ISOLA.

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CAPO V
DENOMINAZIONI DEL PANE TIPICO

Art. 75
Pane "carasau"

1. Il disposto della Legge 31 luglio 1956, n. 1002, si applica alla produzione del pane caratteristico sardo a sfoglia biscottata detto "carasau", confezionato con sfarinati di grano duro secondo l'articolo 9, quarto comma, della legge 4 luglio 1967, n. 580, in forni aventi una superficie di cottura massima di mq. 1,50 fatte salve le eccezioni di cui ai seguenti commi.

2. L'autorizzazione della Camera di commercio, industria e artigianato ed agricoltura per i panifici di nuovo impianto unicamente adibiti alla produzione di pane "carasau", può essere concessa secondo la procedura prevista dalla Legge n. 1002 del 1956, prescindendo dalla valutazione sulla densità e la produttività dei panifici esistenti per la produzione di pane normale, rapportate agli abitanti della località ove l'autorizzazione stessa è stata chiesta.

3. I forni adibiti alla cottura del pane caratteristico sardo a sfoglia biscottata detto "carasau", sono esenti dall'osservanza delle prescrizioni di carattere tecnico stabilite dalla Legge n. 1002 del 1956.

4. Nei confronti dei titolari di licenze, di cui al presente capo, si applicano i benefici previsti dal capo I del titolo I del presente testo unico, nonché dalle vigenti leggi nazionali in favore degli artigiani.

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Art. 77
Pane di Tonara, pane denominato "spianata" di Ozieri e spianata di Bonorva, denominata "zicchi"

1. Le disposizioni e i benefici di cui all'articolo 75, contenente norme per la produzione del pane "carasau", si applicano anche al pane di Tonara, al pane denominato "spianata" di Ozieri e alla spianata di Bonorva, denominata "zicchi".

2. Il pane di Tonara, la "spianata" di Ozieri e la spianata di Bonorva denominata "zicchi", sono confezionati con farina di grano duro al cento per cento, acqua, sale e lievito di birra o naturale, in forni aventi superficie di cottura massima di mq. 1,50.

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Art. 78
Pane di Sanluri

1. Le disposizioni e i benefici di cui all'articolo 75, contenente norme per la produzione del pane "carasau", si applicano anche al pane di Sanluri denominato "civraxu".

2. Il "civraxu" di Sanluri è confezionato con semola di grano duro o con farina tipo "00", acqua, sale e lievito naturale "

3. La pezzatura media del "civraxu" è di circa 2 Kg.

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TITOLO III
NORME FINALI

Art. 79
Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni di leggi regionali:

a) legge regionale 6 agosto 1970, n. 18 (Concessione degli assegni familiari agli artigiani sardi);

b) legge regionale 4 maggio 1972, n. 8 (Provvidenze regionali per l'assistenza sanitaria agli artigiani);

c) legge regionale 20 giugno 1979, n. 50 (Norme per la produzione del pane "Carasau");

d) legge regionale 27 aprile 1984, n. 14 (Norme relative al marchio di origine e qualità dei prodotti dell'artigianato tipico della Sardegna);

e) legge regionale 6 giugno 1986, n. 30 (Estensione delle provvidenze previste dalla legge regionale 20 giugno 1979, n. 50, contenente norme per la produzione del pane "Carasau", alla produzione del "Pane di Desulo");

f) legge regionale 6 giugno 1986, n. 31 (Norme integrative alla legge regionale del 20 giugno 1979, n. 50, per la produzione del pane locale e di Tonara, della spianata di Ozieri e della spianata di Bonorva);

g) legge regionale 19 agosto 1986, n. 54 (Norme sulla produzione del pane di Sanluri (civraxu);

h) legge regionale 22 aprile 1987, n. 19 (Istituzione di un fondo per la tutela dei livelli produttivi ed occupativi nel settore artigiano);

i) legge regionale 10 settembre 1990, n. 41 (Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato);

l) legge regionale 19 ottobre 1993 n. 51, (Provvidenze a favore dell'artigianato sardo, modifiche alle leggi regionali 31 maggio 1984, n. 6, 11 aprile 1985, n. 5, 4 giugno 1988, n. 11, 30 aprile 1991, n. 13 e abrogazione della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40).

m) legge regionale 19 giugno 1996, n. 23 (Repressione dell'abusivismo nell'artigianato);

n) legge regionale 13 agosto 2001, n. 12 (Incentivi alle imprese artigiane sull'apprendistato);

o) articoli 31-34 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38 (Finanziamenti a favore di diversi settori di intervento e disposizioni varie);

p) articolo 59, commi 1 e 5 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione - legge finanziaria 1984);

q) articolo 58 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione - legge finanziaria 1985);

r) articolo 68, comma 1 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione - legge finanziaria 1986);

s) articolo 98 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione - legge finanziaria 1988);

t) articolo 42, comma 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 1991);

u) articolo 46 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 1995);

v) articolo 26, commi 4 e 5 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 1995).

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Art. 80
Rinvii

1. La concessione di contributi, concorsi e sussidi agli istituti di patronato e assistenza sociale a favore dei lavoratori è disciplinata dalla legge regionale 14 novembre 1956, n. 29 "Contributi, concorsi e sussidi ai patronati per l'assistenza ai lavoratori".

2. L'ordinamento dell'Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigiano (ISOLA) è disciplinato dalla legge regionale 2 marzo 1957, n. 6 "Costituzione dell'Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano (ISOLA)".

3. Gli interventi per la promozione della formazione e dell'elevazione professionale sono disciplinati dalla legge regionale 1° giugno 1979, n. 47 "Ordinamento della formazione professionale in Sardegna".

4. La concessione di agevolazioni creditizie a favore delle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi è disciplinata dalla legge regionale 11 agosto 1983, n. 16 "Agevolazioni creditizie a favore delle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi".

5. Gli interventi di politica attiva del lavoro sono disciplinati dalla legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33 "Politica attiva del lavoro".

6. L'erogazione di contributi finalizzati allo sgravio degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro per favorire le assunzioni, è disciplinata dalla legge regionale 24 dicembre 1998, n. 36 "Politiche attive sul costo del lavoro".

7. Le agevolazioni a favore dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile nel settore dell'artigianato sono disciplinate dalla legge regionale 24 gennaio 2002, n. 1 "Imprenditoria giovanile: provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione".

8. I rinvii a leggi nazionali e regionali contenuti nel presente testo unico si intendono riferiti anche a tutte le successive disposizioni modificative delle stesse.

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Art. 81
Copertura finanziaria

1. Agli oneri relativi all'attuazione della presente legge valutati in euro 42.197.000 a partire dall'anno 2003 ed in euro 30.573.000 per l'anno 2004 e successivi, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse già destinate dalle leggi regionali abrogate dall'articolo 79 ed iscritte in conto delle Unità Previsionali di Base S07.025 - Compensi agli enti istruttori, S07.026 - Spese di funzionamento delle Commissioni dell'artigianato e dell'ISOLA, S07.028 - Incentivazioni alle attività artigiane e S07.029 - Cooperative artigiane di garanzia; Consorzi fidi e confederazioni, del bilancio della Regione per gli anni 2002/2004 ed alle corrispondenti UPB per gli anni successivi.

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