CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 354
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, FOIS, di concerto con l'Assessore del turismo, artigianato e commercio, FRONGIA
l'8 ottobre 2002
Testo unico delle leggi regionali in materia di incentivi e tutela dell'artigianato
ARTICOLI DAL N. 31 AL N. 60
TESTO DEL PROPONENTE |
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TESTO DELLA COMMISSIONE |
TITOLO
I
CAPO I CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSE E IN CONTO CAPITALE Art. 1 1. Al fine di promuovere la qualificazione e lo sviluppo dell'artigianato sardo e la sua integrazione con la programmazione economica della Regione l'Amministrazione regionale favorisce: a) il potenziamento delle imprese artigiane, con particolare riguardo a quelle operanti nel comparto manifatturiero; b) l'adeguamento della dimensione aziendale, anche mediante incentivi per agevolare la fusione fra imprese, al fine di accrescerne l'efficienza e la competitività; c) l'associazionismo, nelle forme previste dall'articolo 6 della Legge 8 agosto 1985, n. 443; d) l'innovazione di processo e di prodotto, compresa la sperimentazione e la realizzazione di prototipi, nonché l'acquisto di brevetti e licenze per la produzione aziendale; e) la promozione della commercializzazione e dell'esportazione, privilegiando le imprese che utilizzano nei processi produttivi risorse locali. |
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Art. 2 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire, presso uno o più enti creditizi convenzionati, appositi fondi per l'abbattimento degli interessi gravanti sui prestiti concessi ai tassi correnti, anche in valuta estera, dai predetti enti a favore dei soggetti di cui all'articolo 6. 2. Le convenzioni per la gestione dei fondi di cui al presente capo sono stipulate ai sensi dell'articolo 99 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, modificato dall'articolo 24 della legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39. |
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Art. 3 1. Per le finalità di cui al presente capo l'Amministrazione regionale corrisponde un contributo sugli interessi relativi alle singole operazioni, pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata di ammortamento calcolata a un tasso pari al trentasei per cento dello stesso tasso di riferimento vigente alla data di stipulazione del contratto di finanziamento. 2. L'abbattimento degli interessi di cui al comma 1 è concedibile, in alternativa alla modalità posticipata, in forma attualizzata applicando quale tasso di attualizzazione quello corrisposto alla Regione dai propri tesorieri per le giacenze di tesoreria al momento della concessione del beneficio. Apposita direttiva, adottata a sensi dell'articolo 6 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, stabilisce la tipologia dei finanziamenti ammissibili a tale forma di erogazione del beneficio e le necessarie modalità applicative. 3. La rata di ammortamento a carico del beneficiario non può comunque superare quella che risulterebbe dalla applicazione dei benefici di cui alla Legge 25 luglio 1952, n. 949, nelle regioni dell'obiettivo 1 del regolamento CEE 2052/88, così come determinato ai sensi dell'articolo 11. 4. L'ammontare dell'agevolazione deve comunque essere contenuto entro il massimale CEE di aiuto calcolato in "equivalente sovvenzione netto". |
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Art. 5 1. Gli enti creditizi convenzionati, che deliberino finanziamenti agevolabili ai sensi del presente capo, possono stipulare contratti di finanziamento, secondo le tipologie in uso presso gli stessi, ai tassi correnti e procedere alla relativa erogazione senza attendere il provvedimento di concessione dell'ammontare relativo all'abbattimento degli interessi. 2. La misura massima del tasso applicabile al finanziamento deve essere determinata in sede di convenzione tra l'Amministrazione regionale e gli enti creditizi ed aggiornata sulla base del reale andamento dei mercati finanziari. 3. Nel caso che gli stessi finanziamenti siano successivamente ammessi all'agevolazione prevista dall'articolo 2, questa decorre dalla data della prima erogazione. 4. Con la stessa valuta di prelievo dall'apposito fondo, i predetti enti accreditano alle imprese finanziate l'ammontare dell'agevolazione eventualmente maturata. 5. Gli eventuali importi indebitamente erogati a causa di inadempienza delle imprese beneficiarie devono essere rimborsati all'Amministrazione regionale, maggiorati degli interessi computati ad un tasso annuo pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del recupero delle somme dovute, maggiorato di quattro punti. 6. In caso di estinzione anticipata del prestito deve essere rimborsata all'Amministrazione regionale la relativa quota dell'agevolazione concessa non utilizzata. |
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Art. 6 1. Possono essere beneficiari dell'abbattimento degli interessi: a) le imprese artigiane, individuali, societarie e cooperative, iscritte nell'albo di cui all'articolo 5 della Legge n. 443 del 1985; b) i consorzi, le società consortili e le associazioni tra imprese artigiane di cui all'articolo 6 della Legge n. 443 del 1985; c) limitatamente alle nuove iniziative, i lavoratori che, attraverso documenti individuali di lavoro o apposite dichiarazioni rilasciate dalle Sezioni circoscrizionali per l'impiego e la massima occupazione, dimostrino di essere in possesso di qualifica idonea per l'esercizio di una determinata attività artigiana. |
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Art. 7 1. L'abbattimento degli interessi può essere concesso a domanda da presentare agli enti creditizi convenzionati ed in copia all'Assessorato regionale competente in materia di artigianato per: a) l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, l'automazione e l'ammodernamento dei locali necessari per l'esercizio dell'attività artigiana, ivi compresa l'area occorrente nonché le relative spese di progettazione; b) l'acquisto di macchinari, di attrezzature e di brevetti e licenze, soprattutto se idonei ad innovare i processi produttivi ed a sperimentare e realizzare nuovi prototipi; c) il credito di esercizio; d) il credito alla promozione commerciale. 2. L'agevolazione per gli investimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è concedibile una sola volta per il medesimo oggetto. |
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Art. 8 1. La durata massima del periodo relativo all'abbattimento degli interessi è prevista per: a) le iniziative di cui alla lettera a) dell'articolo 7 in diciotto anni, comprensivi di un periodo di utilizzo e di preammortamento non superiore a tre anni; b) le iniziative di cui alla lettera b) dell'articolo 7 in sette anni, comprensivi di un periodo di utilizzo e di preammortamento non superiore a due anni; c) il credito di esercizio in quattro anni, comprensivi di un periodo di preammortamento non superiore ad un anno; d) il credito alla promozione commerciale in tre anni. |
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Art. 8 1. La durata massima del periodo relativo all'abbattimento degli interessi è prevista per: a) le iniziative di cui alla lettera a) dell'articolo 7 in diciotto anni, comprensivi di un periodo di utilizzo e di preammortamento non superiore a tre anni; b) le iniziative di cui alla lettera b) dell'articolo 7 in sette anni, comprensivi di un periodo di utilizzo e di preammortamento non superiore a due anni; c) il credito di esercizio in quattro anni, comprensivi di un periodo di preammortamento non superiore ad un anno; d) il credito alla promozione commerciale in tre anni. |
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Art. 9 1. L'intervento regionale per l'abbattimento degli interessi sui prestiti erogati dagli enti creditizi ai soggetti di cui all'articolo 6 per le spese di investimento può essere concesso su importi rientranti nella disciplina comunitaria "de minimis", e comunque non superiori a: a) 361.519,83 euro per le imprese individuali e societarie; b) 774.685,35 euro per i consorzi d'impresa non costituiti sotto forma di società cooperativa e per le cooperative formate da soci non iscritti all'albo delle imprese artigiane; c) 1.549.370,70 euro per i consorzi costituiti in forma di cooperativa di cui all'articolo 6 della Legge n. 443 del 1985. 2. L'abbattimento degli interessi per il credito di esercizio è concedibile su importi non superiori al quaranta per cento del fatturato dell'anno precedente la domanda e comunque non superiori a: a) 77.468,53 euro per le imprese individuali e societarie; b) 103.291,38 euro per i consorzi di impresa non costituiti sotto forma di società cooperative e per le cooperative formate da soci non iscritti all'albo delle imprese artigiane; c) 154.937,07 euro per i consorzi costituiti in forma di cooperativa di cui all'articolo 6 della legge n. 443 del 1985. 3. Per le nuove iniziative il credito di esercizio è agevolabile in misura non superiore al venti per cento dell'investimento per il quale sia stata presentata domanda di prestito agevolato. Qualora si tratti di nuova attività non accompagnata da investimenti, il fatturato annuo è determinato sulla base del fatturato degli ultimi tre mesi moltiplicato per quattro. 4. Il credito per l'acquisto di brevetti e licenze è agevolabile, nella misura non superiore al novanta per cento della spesa, fino all'importo di 25.822,84 euro. 5. L'abbattimento degli interessi per prestiti, relativi a programmi aventi una durata almeno triennale, per la promozione commerciale, è concedibile su importi rientranti nella disciplina comunitaria "de minimis", e comunque non superiori ai limiti annuali di: a) 77.468,53 euro per le imprese individuali e societarie; b) 103.291,38 euro per i consorzi di impresa non costituiti sotto forma di società cooperative e per le cooperative formate da soci non iscritti all'albo delle imprese artigiane; c) 154.937.07 euro per i consorzi costituiti in forma di cooperativa di cui all'articolo 6 della Legge n. 443 del 1985. 6. I massimali di spesa di cui alla lettera b) dei commi 1 e 2 sono estesi alle nuove imprese artigiane, costituite a seguito della fusione di due o più imprese preesistenti, iscritte all'albo da almeno tre anni. 7. Le spese per investimento e la misura del credito di esercizio di cui ai precedenti commi sono elevati del cento per cento per le imprese aventi per oggetto la produzione di beni. 8. I massimali previsti dai precedenti commi non possono essere superati nell'arco di un triennio, cumulando il finanziamento da concedere con eventuali quote residue in ammortamento. 9. Le domande, previste dal comma 1 dell'articolo 7, non potranno essere presentate per investimenti inferiori a 5.164,57 euro e per importi inferiori a 2.582,28 euro per il credito di esercizio. |
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Art. 10 1. Sono definite ai sensi del presente capo, le domande aventi per oggetto: a) il credito di esercizio, il credito alla promozione commerciale e il credito per l'acquisto di brevetti e licenze; b) l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, l'automazione e l'ammodernamento dei locali, compresa l'area occorrente, anche quando è abbinata la richiesta per i macchinari. 2. Le richieste di prestito, aventi per oggetto il solo acquisto di macchinari e attrezzature, trovano accoglimento per gli effetti della legge sulla Cassa per il credito alle imprese artigiane n. 949 del 1952 e successive modificazioni, o su altri stanziamenti disposti con leggi dello Stato. |
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Art. 11 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, propri conferimenti al fondo per l'abbattimento degli interessi istituito presso la Cassa per il credito delle imprese artigiane da utilizzarsi, nel territorio regionale, sulla parte dei finanziamenti eccedenti l'importo massimo che può essere ammesso, e sulla parte di importo tra 5.164,57 euro e 10.329,14 euro, per l'acquisto di macchine, attrezzature e scorte, ai sensi della Legge n. 949 del 1952, capitolo VI e successive modifiche, dalla Cassa medesima. I predetti conferimenti sono inoltre utilizzabili per un ulteriore abbattimento degli interessi dal quarantacinque per cento al trentasei per cento del tasso di riferimento sull'importo dei finanziamenti ammissibili ai sensi della citata Legge n. 949 del 1952, incluse le operazioni interamente a valere sui fondi statali, scorte comprese, secondo la normativa della stessa legge. 2. Sono imputate alle disponibilità del fondo anche le spese di funzionamento del Comitato tecnico regionale per l'Artigiancassa, di cui all'articolo 37, comma 4 della citata Legge n. 949 del 1952. 3. I conferimenti dei fondi di cui al comma 1 del presente articolo possono inoltre essere utilizzati per ridurre il tasso di interesse a carico delle imprese artigiane in relazione agli interventi della cassa finalizzati: a) alla trasformazione dei debiti a breve termine in debiti a medio termine, contratti dalle imprese artigiane per finalità aziendali derivanti dai casi previsti dall'articolo 15, commi 1, 2, 3 e 4, così come istituito dall'articolo 7; b) al sostegno di specifiche tipologie di investimento relative agli assetti organizzativi, dimensionali e innovativi di processo e di prodotto delle imprese artigiane in attuazione dei singoli progetti speciali di comparto. 4. L'importo massimo del finanziamento agevolabile per la formazione di scorte di materie prime e/o prodotti finiti è elevato di 20.658,28 euro a carico dei conferimenti regionali. 5. I conferimenti regionali al fondo di cui al comma 4 possono essere utilizzati anche per l'abbattimento dei canoni dei contratti di locazione finanziaria, per gli investimenti di cui ai commi 1, lettera b) e 2 dell'articolo 10. 6. La durata del contributo in conto interessi od in conto canoni degli investimenti ammessi alle relative agevolazioni a carico della Cassa per il credito artigiano è protratta con oneri a carico dei conferimenti regionali per i seguenti periodi massimi: a) tre anni per impianto; b) un anno per macchine ed attrezzature; c) due anni per scorte di materie prime e/o prodotti finiti. 7. L'intervento dell'Amministrazione regionale per il concorso nell'abbattimento degli interessi e dei canoni può essere concesso sull'intero importo del finanziamento, sino ai limiti di investimento di cui all'articolo 9. 8. Nel caso in cui le disponibilità derivanti dai conferimenti statali al fondo di cui al comma 1 risultino totalmente impegnate, il concorso regionale in conto interessi e l'abbattimento dei canoni di locazione finanziaria possono essere concessi sull'intero importo del finanziamento. 9. Per l'attuazione del presente articolo l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nuove convenzioni ovvero ad apportare a quelle in essere le necessarie modifiche. |
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Art. 12 1. A favore delle imprese artigiane, anche di nuova costituzione, che attuino nuovi investimenti aventi i requisiti di cui all'articolo 6, entro i limiti previsti dagli articoli 7 e 8 ed i massimali dell'articolo 9, possono essere concesse le agevolazioni contributive previste dall'articolo 30, comma 2, lettera a), della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17. Gli interventi agevolativi anzidetti sono altresì concedibili alle imprese artigiane operanti in Sardegna per la realizzazione degli adeguamenti aziendali prescritti dalla normativa in materia di igiene, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro. 2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concedibili anche alle imprese artigiane operanti in Sardegna per la realizzazione di iniziative inserite nell'ambito di accordi di programma o di patti territoriali, stipulati con l'Amministrazione regionale competente. 3. La parte dei programmi aziendali di spesa ammissibili, eccedente quella agevolata dal contributo di cui al comma 1, può essere ammessa alle agevolazioni previste nell'articolo 3 entro l'importo massimo compatibile con il rispetto del limite dell'intensità d'aiuto alle piccole e medie imprese stabilito dal regime comunitario e nazionale in materia. 4. Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui al comma 1 è autorizzata la costituzione di appositi fondi speciali presso gli enti finanziari e creditizi. I rapporti tra gli enti e la Regione sono disciplinati da apposita convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 99 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13. 5. Con apposite direttive adottate dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 6 del 1992, sono disciplinate le modalità di applicazione del presente articolo. |
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Art. 13 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire, a carico del bilancio della Regione, presso gli enti creditizi di cui all'articolo 2, fondi per la concessione, ai soggetti previsti nell'articolo 6, di garanzie sussidiarie dei finanziamenti concessi. 2. La concessione delle garanzie sussidiarie è disposta, con determinazione del Dirigente competente in materia di artigianato, entro il limite massimo del settantacinque per cento della perdita riferita al solo capitale. 3. La garanzia prevista nel comma 2 interviene dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva. 4. L'ammontare delle garanzie concesse non può superare di 20 volte la disponibilità del fondo. 5. Ai fini della concessione della garanzia sussidiaria di cui ai precedenti commi, costituisce titolo valido e sufficiente l'attendibilità tecnica ed economica accertata e dichiarata in sede di istruttoria dagli enti creditizi convenzionati ai sensi del presente capo. |
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Art. 14 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire appositi fondi, presso gli enti creditizi convenzionati, per l'abbattimento degli interessi gravanti sui prestiti concessi alle imprese socie con la garanzia delle cooperative artigiane di garanzia e dei consorzi fidi costituiti ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 443 del 1985; gli enti creditizi effettuano, a favore delle imprese aventi diritto, l'accredito del contributo regionale in conto interessi contestualmente all'addebito periodico degli interessi a loro favore. 2. La percentuale regionale nel pagamento degli interessi è concessa nella misura di cinque punti percentuali, con provvedimento del Dirigente competente per l'artigianato. L'aiuto è concesso nel rispetto del regime "de minimis" e nell'ambito degli stanziamenti già destinati all'attuazione degli interventi previsti dal presente comma. 3. Alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi di cui al comma 1 è corrisposto un contributo in conto gestione, commisurato ai finanziamenti garantiti ed effettivamente erogati nell'anno dagli enti creditizi convenzionati, nella misura seguente: a) fino a 2.582.284,50 euro l'uno per cento; b) da 2.582.284,50 euro a 5.164.568,99 euro l'1,5 per cento; c) oltre 5.164.568,99 euro il due per cento. Il contributo non può comunque superare l'importo di 154.937,07 euro. 4. I fondi di garanzia costituiti, con versamenti dei soci, dalle cooperative artigiane di garanzia presso gli enti creditizi convenzionati, purché di ammontare non inferiore a 25.822,84, euro sono integrati, a domanda, da contributi concessi dall'Amministrazione regionale. L'ammontare dei contributi è ripartito tra gli aventi diritto per il cinquanta per cento sulla base del capitale sociale sottoscritto e versato e per il cinquanta per cento sulla base dell'ammontare dei finanziamenti garantiti ed effettivamente erogati nell'anno dagli enti creditizi convenzionati. 5. I fondi di garanzia, costituiti con versamenti dei soci, dai consorzi fidi presso gli enti creditizi convenzionati, purché di ammontare non inferiore a 51.645,69 euro, sono integrati, a domanda, con contributi concessi dall'Amministrazione regionale. L'ammontare dei contributi è ripartito tra gli aventi diritto per il cinquanta per cento sulla base dei capitale sociale sottoscritto e versato e per il cinquanta per cento sulla base dell'ammontare dei finanziamento garantiti ed effettivamente erogati nell'anno dagli enti creditizi convenzionati. 6. I fondi di garanzia costituiti dai consorzi fidi di garanzia di secondo grado promossi tra cooperative artigiane di garanzia e consorzi fidi di cui al comma 1 sono integrati, a domanda, con contributi concessi dall'Amministrazione regionale. L'ammontare dei contributi è ripartito sulla base del capitale sociale sottoscritto e versato. Tali contributi sono concessi nei limiti della regola "de minimis", prevista dalla Comunicazione della Commissione Europea pubblicata in G.U.C.E. C 68/9 del 6 marzo 1996. 7. Per l'attuazione del presente articolo l'Amministrazione regionale è autorizzata ad apportare alle convenzioni in essere le necessarie modifiche. |
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Art. 15 1. Al fine di tutelare i livelli produttivi ed occupativi nel comparto dell'artigianato sardo e di facilitare il riassetto finanziario, tecnico ed economico delle imprese artigiane, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere operazioni di consolidamento finanziario delle imprese artigiane che, pur possedendo intrinseci requisiti di validità produttiva, si trovino in difficoltà nel proseguire l'attività per eventi eccezionali e di carattere congiunturale. 2. Gli eventi eccezionali sono da individuare in fenomeni di squilibrio finanziario che si manifestano nell'impresa per avvenimenti esterni alla stessa e che, con carattere di temporaneità, incidono negativamente sull'andamento gestionale. Quelli di carattere congiunturale sono da individuare in eventi di natura non temporanea, nel senso che si verificano e protraggono i loro effetti nel medio-lungo periodo. 3. Il consolidamento finanziario è concesso per situazioni debitorie verso il sistema bancario in essere dalla data di presentazione della domanda di concessione dei benefici di legge. 4. Il consolidamento è ammesso per esposizioni a breve secondo le modalità operative dell'Artigiancassa e comunque per un importo non superiore ai massimali di spesa agevolabili previsti dall'articolo 9 comma 1, e non inferiori ai 5.164,57 euro. L'Amministrazione regionale corrisponde un contributo agli interessi pari al sessantaquattro per cento del tasso di stipula previsto. 5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a fornire la propria fideiussione sussidiaria per le imprese artigiane di cui al comma 1, qualora sia valutata positivamente la conduzione economica dell'azienda, vi sia insufficienza di garanzie reali, patrimoniali o personali e comunque fino ad un massimo del settantacinque per cento dell'importo consolidato. 6. Per le finalità di cui al comma 5 l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire appositi fondi presso uno o più enti creditizi convenzionati. 7. Le modalità di gestione del fondo per la gestione dei contributi di cui al presente articolo e dei fondi di cui al comma 6, nonché quelle operative concernenti la presentazione e l'accoglimento delle domande, dovranno essere regolate con apposita convenzione stipulata tra l'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e asseto del territorio, l'Assessorato del turismo, artigianato e commercio ed il singolo ente creditizio. 8. Gli interventi previsti dal presente articolo sono disciplinati da apposite direttive regionali. |
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Art. 16 1. Le agevolazioni di cui al presente capo non sono cumulabili per il medesimo oggetto con altre provvidenze creditizie o contributive previste dalla normativa regionale; sono invece cumulabili con agevolazioni statali e comunitarie aventi analoghe finalità, purché l'ammontare complessivo della contribuzione non sia superiore al massimale CEE di aiuto, calcolato in "equivalente sovvenzione netto". 2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 comporta l'obbligo di rifondere le somme percepite a valere sul presente capo, maggiorate di un tasso di interesse pari a quello di cui al comma 5 dell'articolo 5. |
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Art. 17 1. E' costituito il Comitato di consultazione e di controllo sul credito all'artigianato. 2. Il Comitato ha il compito di consultazione e di verifica dell'applicazione del presente capo e funge da osservatorio degli strumenti di intervento creditizio all'artigianato in Sardegna. 3. Il Comitato esprime parere sulle convenzioni da stipulare con gli istituti di credito previsti dal presente capo e sui criteri generali di gestione. 4. Il Comitato è composto da: a) l'Assessore regionale dell'artigianato che lo presiede; b) sei componenti in rappresentanza delle organizzazioni artigiane presenti in Sardegna; c) un componente per ciascuno degli istituti di credito convenzionati con l'Amministrazione regionale ai fini del presente capo; d) un funzionario regionale del Servizio artigianato con funzioni di segretario. |
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Art. 18 1. Il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40, non trova applicazione ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al presente capo. |
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CAPO
II Art.
19 l. Alle imprese artigiane individuali, societarie, cooperative e consortili, iscritte all'albo ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 443 del 1985, e aventi sede legale in Sardegna, è accordato un contributo annuo in conto occupazione per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato a norma del comma 1 dell'articolo 16 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, pari a 3.615,2 euro per il primo anno, lire 2.582,28 euro per il secondo, 2.065,83 euro per il terzo e 1.549,37 euro per gli anni successivi. 2. Il contributo di cui al comma 1 è incrementato del trenta per cento qualora l'assunzione riguardi un disabile di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68. 3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti nei corrispondenti capitoli del bilancio. |
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Art. 20 l. Ai fini della concessione del contributo deve sussistere la costanza del rapporto di lavoro per tutta la durata del contratto di apprendistato. |
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Art. 21 l. Ove l'impresa artigiana trasformi il contratto di apprendistato in contratto di lavoro a tempo indeterminato il contributo è concesso per un ulteriore biennio nella stessa misura dell'anno che precede l'assunzione a tempo indeterminato. |
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Art. 22 1. Le imprese di cui all'articolo 19 possono beneficiare delle provvidenze ivi previste qualora le assunzioni o trasformazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato siano in aumento rispetto alla media dei dipendenti in carico nei dodici mesi precedenti le assunzioni o trasformazioni. 2. Nello stabilire la media dei dipendenti in carico alle imprese non devono essere conteggiati gli apprendisti e gli assunti con contratto a tempo determinato. 3. Per fruire dei contributi relativi alle assunzioni o trasformazioni previste dal presente capo le società di cui all'articolo 19 devono applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi interconfederali e devono essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modifiche e integrazioni. Le aliquote dei riservatari possono essere completate anche mediante le assunzioni per le quali si richiedono i contributi medesimi. |
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Art. 23 1. Gli aiuti di cui al presente capo sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei massimali di agevolazione previsti per il regime "de minimis". |
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CAPO
III Art. 24 1. Le provvidenze a favore delle imprese industriali e artigiane e loro consorzi operanti nel settore della lavorazione del sughero sono disciplinate dalla legge regionale 9 giugno 1989, n. 37. |
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Art. 25 1. I contributi alle confederazioni delle imprese artigiane sono disciplinati dalla legge regionale 23 gennaio 1986, n. 19. |
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Art. 26 1. Le agevolazioni per il recupero di immobili e impianti destinati ai settori produttivi sono disciplinate dall'articolo 10 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37. |
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Art. 27 1. L'Amministrazione regionale favorisce le iniziative imprenditoriali degli emigrati sardi ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37. 2. La concessione di agevolazioni agli emigrati che intendono rientrare in Sardegna per intraprendere una qualsiasi attività economica agevolata dalle vigenti norme regionali, è disciplinata dall'articolo 21 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7. |
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CAPO
IV Art. 28 1. Per il perseguimento degli obiettivi e delle politiche del Piano generale di sviluppo, la Regione favorisce la costituzione dell'"Osservatorio regionale dell'artigianato", in forma di società consortile tra l'ISOLA, le Confederazioni regionali dell'artigianato ammesse ai benefici di cui alla legge regionale 23 gennaio 1986, n. 19 ed altri imprenditori artigiani, avente lo scopo sociale della ricerca e studio per la conoscenza dei problemi del comparto. |
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Art. 29 1. Nell'ambito degli interventi promozionali in favore dell'artigianato sardo l'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare, per mezzo dell'ISOLA, le seguenti iniziative: a) un "monte materie prime" finalizzato ad una funzione calmieratrice del mercato, per la vendita agli artigiani a condizioni di particolare favore, da costituire o incrementare attraverso lo strumento del fondo di rotazione in bilancio; b) cinque "Centri pilota per l'artigianato" ad Oristano, Sinnai, Aggius, Iglesias e Isili, rispettivamente per lavorazione della ceramica, della cestineria, della tessitura, dell'argento e del rame, favorendo - attraverso l'associazionismo - la salvaguardia e la riscoperta delle più autentiche tradizioni dell'arte popolare sarda. 2. E' fatta salva la facoltà di finanziare eventuali, ulteriori occorrenze determinate da revisione prezzi o da perizie suppletive e di variante, nei modi e nei termini previsti dalla legislazione regionale in vigore. |
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Art.
30 1. I beni immobili realizzati con i finanziamenti erogati per l'attuazione dell'articolo 29 sono acquisiti al patrimonio dell'ISOLA. |
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