CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURATESTO UNIFICATO N. 51- 101- 125/A
Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS)Approvato dalle Commissioni Quinta e Settima in seduta congiunta il 18 gennaio 2006
***************
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AGRICOLTURA, FORESTAZIONE PRODUTTIVA, BONIFICA, ACQUACULTURA, CACCIA E PESCA, PESCA INDUSTRIALE E MARITTIMA, ALIMENTAZIONE, TUTELA DELL'AMBIENTE, FORESTAZIONE AMBIENTALE, RECUPERO AMBIENTALE, PARCHI E RISERVE NATURALI, DIFESA DEL SUOLO
composta dai Consiglieri
SANNA Alberto, Presidente; RASSU, Vice Presidente; CUCCU Giuseppe, Segretario; MORO, Segretario; ATZERI; CACHIA; CALLEDDA; CAPPAI; CORDA; FADDA Giuseppe; SANCIU; SERRA; UGGIAS
e della
COMMISSIONE SANITÀ, IGIENE PUBBLICA, MEDICINA SOCIALE, EDILIZIA OSPEDALIERA, SERVIZI SANITARIE SOCIALI, ASSISTENZA, IGIENE VETERINARIA, PERSONALE DELLE UU.SS.LL.
composta dai Consiglieri
MASIA, Presidente e relatore - GALLUS, Vice Presidente - COCCO, Segretario - PETRINI, Segretario - AMADU - FRAU - IBBA - LAI - LANZI - LICANDRO - LIORI - OPPI - PACIFICO - UGGIAS
pervenuta il 2 febbraio 2006
***************
Le Commissioni Quinta e Settima, nella seduta congiunta del 18 gennaio 2006, hanno approvato, in presenza dei consiglieri della maggioranza, con l'astensione del gruppo di Progetto Sardegna, un testo unificato delle proposte di legge n. 51 e 101 e del disegno di legge n.125, sull'istituzione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Sardegna.
Nell'istruttoria dei progetti di legge le Commissioni, dopo aver deliberato l'esame abbinato dei testi, hanno nominato una sottocommissione che, assumendo come testo base il disegno di legge presentato dalla Giunta regionale, arrivasse alla definizione di un testo unificato.
La discussione in sottocommissione si è incentrata prevalentemente su alcune tematiche:
- l'autonomia e l'autorevolezza scientifica dell'agenzia: riguardo a tale tema che attiene, in vari modi, alla tipologia degli organismi dirigenti, è emersa la possibilità di configurare un organismo di elevata competenza tecnico-scientifica, che affiancasse o sostituisse il direttore generale come organo dell'agenzia e attraverso il quale si valorizzasse il profilo politico dell'organo in forma nuova; si è quindi delineata la figura del Consiglio superiore, composto da 5 componenti eletti dal Consiglio regionale, scelti tra esperti di riconosciuta professionalità nelle materie oggetto dell'attività dell'ARPAS; tale organo avrebbe dovuto garantire sotto il profilo della qualità tecnico scientifica, la corrispondenza delle attività dell'ARPAS agli indirizzi strategici della Regione ed assicurare all'agenzia autonomia tecnica ed indipendenza nell'esercizio delle attività istituzionali;
- le prestazioni di attività a favore di privati: si trattava di far sì che le funzioni di prevenzione e di controllo dell'agenzia non lasciassero spazio ad un eventuale conflitto di interessi; a questo riguardo la sottocommissione ha deciso di limitare i servizi da rendere ai privati alle sole attività di formazione e informazione, purché compatibili con l'esigenza di imparzialità dell'agenzia;
- il rapporto tra l'agenzia e gli enti locali: la discussione in sottocommissione ha evidenziato la necessità di un maggiore coinvolgimento degli enti locali nell'attività dell'agenzia; si è pertanto definita l'istituzione di un comitato provinciale per l'ambiente nelle otto province con funzioni di controllo e valutazione delle problematiche ambientali del territorio;
- 1'organizzazione dell'agenzia: si è profilata la necessità di una scelta tra una organizzazione ripartita tra una struttura centrale e aree provinciali e una organizzazione basata esclusivamente sulla presenza dei dipartimenti territoriali attualmente esistenti (PMP), prevedendo inoltre la possibilità di attribuire ad alcuni di essi anche compiti specifici a carattere regionale; si è scelta la prima soluzione con la previsione dei dipartimenti provinciali e dei dipartimenti specialistici regionali.
Questi temi hanno costituito i principali nodi critici della discussione nelle Commissioni congiunte che, dopo ampia discussione e dopo aver svolto una serie di audizioni con gli Assessori competenti, con le organizzazioni degli enti locali e con le organizzazioni sindacali, sono pervenute alla modifica del testo nei seguenti aspetti:- forma di governo dell'agenzia: le Commissioni si sono a lungo soffermate sui possibili modelli di organi da prefigurare per l'agenzia (direttore generale come organo unico, consiglio di amministrazione, consiglio superiore, comitato d'indirizzo) ed hanno adottato come forma di governo quella che vede un comitato d'indirizzo come organo di programmazione, indirizzo e verifica dei risultati dell'attività dell'ARPAS, ritenendo che tale scelta corrisponda ad una visione collegiale di governo dell'agenzia e che, assicurando la presenza dei rappresentanti della Regione, consenta nel contempo il coinvolgimento delle autonomie locali nell'esercizio delle relative funzioni (approvazione dei bilanci, dei programmi, del regolamento interno);
- prestazioni di attività a favore di privati: all'interno delle Commissioni congiunte si è aperto un vivace confronto sulla possibilità di affidare all'ARPAS l'effettuazione di prestazioni in favore di privati a seguito della quale è stata sostanzialmente confermata la scelta compiuta dalla sottocommissione, attribuendo in ogni caso al comitato d'indirizzo la potestà di disciplinare i limiti e i modi dell'affidamento delle prestazioni;
- rapporto tra l'agenzia e gli enti locali: le Commissioni hanno condiviso l'esigenza prospettata a questo riguardo dalla sottocommissione, intervenendo sulla definizione dei comitati provinciali soltanto per quanto attiene alla loro composizione;
- organizzazione dell'agenzia: anche in questo caso le Commissioni hanno condiviso le scelte operate dalla sottocommissione lasciando inalterate le previsioni dalla stessa definite.
Le Commissioni si sono inoltre soffermate sulle varie possibilità di definizione delle norme relative al personale dell'agenzia; a questo riguardo, per quanto attiene allo stato giuridico ed economico, hanno operato la scelta di attribuire ad esso lo stato giuridico ed economico del personale della sanità anche in considerazione del fatto che la maggior parte del personale che confluirà nell'agenzia e che opera negli attuali presidi multizonali di prevenzione (PMP) è inserito nel comparto della sanità.
Sempre con riferimento al personale da assegnare al nuovo ente, le Commissioni hanno fatto propria la proposta della Giunta regionale di un immediato trasferimento del personale dei PMP, del contingente del Ministero dell'ambiente preposto alle iniziative di assistenza tecnica per l'avvio dell'agenzia, nell'ambito del Progetto operativo ambiente PON-ATAS 2000/2006 e del passaggio del personale di Progemisa e Sar a seguito dell'espletamento di una prova concorsuale, secondo i principi della normativa vigente.
Le Commissioni hanno ritenuto di prevedere un trasferimento "ope legis" anche per il personale del contingente del Ministero dell'ambiente preposto al Progetto operativo difesa del suolo PODIS, PON-ATAS 2000/2006 avendo esso le stesse caratteristiche, quanto alle forme di selezione del contingente di Progetto operativo ambiente.
Sull'articolato definito dalle Commissioni, la Commissione autonomia ha espresso il parere previsto dall'articolo 45 del Regolamento interno evidenziando, tra l'altro, che "il processo di stabilizzazione dovrebbe comprendere il personale, anch'esso selezionato nell'ambito dell'azione di sistema PON-ATAS quale task force del Ministero dell'ambiente e destinato oltre che alla costituzione dell'ARPA, ad operare presso l'Autorità ambientale".
Trattandosi di personale omogeneo per funzioni a quello dell'agenzia ed essendo stato selezionato con i medesimi criteri degli altri due contingenti e per le medesime finalità, le Commissioni hanno ritenuto di accedere al suggerimento prevedendo anche per il personale preposto al progetto PON-ATAS 2000/2006 "Linea autorità ambientale" un passaggio diretto all'agenzia.
Le Commissioni hanno richiesto inoltre l'espressione del parere finanziario da parte della Commissione bilancio e del parere previsto dalla legge regionale n. l del 2005 da parte del Consiglio delle autonomie locali.
Poiché tali pareri non sono pervenuti nei tempi previsti rispettivamente dal Regolamento interno e dalla legge regionale citata le Commissioni hanno proceduto ugualmente all'approvazione finale del testo unificato.***************
La Prima Commissione ha espresso, nella seduta del 18 gennaio 2006, il seguente parere a maggioranza, con l'astensione del rappresentante del gruppo di Alleanza nazionale. Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi di maggioranza.
La Commissione ha preliminarmente rilevato che non esiste nell'ordinamento regionale un modello definito di Agenzia, né riguardo alla struttura, né riguardo alla configurazione dei rapporti con gli enti locali.
Trattandosi di argomento che necessita di ampio approfondimento, la Commissione ha pertanto limitato le proprie valutazioni agli aspetti del personale. A tale proposito il testo unificato definisce una disciplina per l'immissione in ruolo di personale sulla base di procedure concorsuali e la stabilizzazione di alcune situazioni di precariato con particolare attenzione a quelle impiegate nelle funzioni di competenza della nuova Agenzia.
In merito, è stato rilevato che la condizione di precariato all'interno del sistema regionale riguarda una serie di situazioni ben più ampia di quelle considerate. Esiste un impegno della Giunta a trattarle in modo omogeneo in una prospettiva complessiva.
La Commissione ritiene che, in attesa di una disciplina apposita, si possa ovviare almeno in parte prevedendo che in caso di mancata copertura degli organici dell'ARPAS e di carenza di figure amministrative si possa attingere anche al personale impiegato presso l'Agenzia del lavoro ed altro personale precario dotato delle necessarie competenze e per il quale siano state adottate adeguate procedure di selezione.
Per le stesse ragioni, ritiene che il processo di stabilizzazione dovrebbe comprendere il personale, anch'esso selezionato nell'ambito dell'azione di sistema PON-ATAS quale task force del Ministero dell'ambiente e destinato oltre che alla costituzione dell'ARPA, ad operare presso l'Autorità ambientale. Si tratta infatti di personale selezionato coi medesimi criteri, con la medesima esperienza e per le medesime finalità.***************
TESTO DELLA COMMISSIONE
Titolo: Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS).
Art. 1
Istituzione, finalità e natura giuridica dell'Agenzia
1. La presente legge istituisce l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna, di seguito denominata ARPAS o Agenzia, in attuazione dell'articolo 3 del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni dalla Legge 21 gennaio 1994, n. 61, ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento e provvede alla riorganizzazione delle strutture preposte ai controlli ambientali e alla promozione e prevenzione della salute collettiva.
2. L'attività dell'ARPAS è funzionale al perseguimento dell'obiettivo regionale di promozione dello sviluppo sostenibile e di tutela e promozione della qualità degli ecosistemi naturali e antropizzati, con particolare attenzione a quelli agricoli, ed è finalizzata:a) al conseguimento della massima efficacia nella previsione, prevenzione e rimozione dei fattori di degrado che hanno o che potrebbero avere conseguenze dirette o indirette sulla salute umana e sull'ambiente, attraverso il monitoraggio, l'analisi e la previsione dell'evoluzione delle componenti ambientali;
b) a fornire assistenza, consulenza tecnico-scientifica ed altre attività di supporto alla Regione, agli enti locali ed agli altri enti pubblici ai fini dell' espletamento delle funzioni loro attribuite nel campo della programmazione dell'uso del territorio e dell'ambiente, della promozione e prevenzione della salute collettiva e del controllo ambientale.
3. L'ARPAS ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, tecnica, contabile e patrimoniale; è costituita con decreto del Presidente della Regione ed è sottoposta agli indirizzi, alla vigilanza ed al controllo della Giunta regionale.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto alla Regione, agli enti locali ed alle aziende sanitarie locali di mantenere o istituire servizi, uffici, unità operative e strutture tecniche e di laboratorio con compiti analoghi a quelli dell'Agenzia.Art. 2
Funzioni
1. L'ARPAS esercita le funzioni di interesse regionale di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 496 del 1993, convertito dalla Legge n. 61 del 1994, e a tal fine provvede:
a) allo studio, analisi e controllo dei fattori fisici, chimici e biologici rilevanti ai fini della prevenzione, della riduzione o della eliminazione dell'inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo, elettromagnetico, radioattivo, da rifiuti solidi e liquidi, da rischi di incidenti rilevanti;
b) allo studio, analisi e controllo sull'igiene dell'ambiente e allo studio, all'analisi e al controllo dei fattori geologici, metereologici, idrologici, nivologici e sismici, nonché allo studio, analisi e controllo dei processi di trasformazione antropica, ai fini della previsione e prevenzione dei rischi naturali e della tutela dell'ambiente; all'organizzazione e alla realizzazione della cartografia geologica di stato;
c) all'organizzazione e alla gestione del sistema informativo ambientale regionale e, in tale ambito, alla raccolta sistematica, alla validazione, all'elaborazione e alla massima divulgazione dei flussi informativi rilevanti sotto il profilo della prevenzione e della protezione ambientale e territoriale;
d) alla realizzazione ed alla gestione delle reti di monitoraggio e di altri sistemi di indagine, anche ai fini della valutazione del rapporto tra ambiente e salute delle popolazioni;
e) all'assistenza tecnico-scientifica agli enti competenti in materia ambientale, territoriale, agricola, industriale, infrastrutturale e nelle altre attività economiche e sociali che producono un impatto con l'ambiente, nonché agli enti di prevenzione e di protezione civile, per l'elaborazione di normative, piani, programmi, relazioni, pareri, provvedimenti amministrativi ed interventi, anche di emergenza, e per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale e sanitaria;
f) a fornire il necessario supporto tecnico-scientifico agli uffici competenti per le attività istruttorie relative agli studi di valutazione di impatto ambientale (VIA), alla valutazione ambientale strategica (VAS), al rilascio delle autorizzazioni di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (IPPC), alla determinazione del danno ambientale;
g) alla promozione ed allo sviluppo della ricerca di base, al fine di una più completa conoscenza dell'ambiente e dei processi che lo governano, applicata sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sui fenomeni atmosferici intensi e potenzialmente dannosi per l'ambiente, sulle condizioni generali e di rischio, sul corretto utilizzo delle risorse naturali e sulle forme di tutela degli ecosistemi naturali e sulla gestione sostenibile dei sistemi agricoli, sul monitoraggio e tutela della biodiversità e della carta della natura;
h) allo studio, all'analisi, alla promozione ed alla diffusione delle tecnologie e dei sistemi di gestione ambientalmente compatibili, dei prodotti e dei sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale, dei sistemi e delle tecnologie di recupero e bonifica ambientale, anche tramite l'attivazione di programmi di assistenza tecnica al sistema delle imprese e alla promozione di indagini epidemiologiche ambientali;
i) alla verifica e controllo di progetti di interventi sull'ambiente;
l) alla formulazione, agli enti pubblici, di proposte sugli aspetti ambientali riguardanti la produzione energetica, la cogenerazione, il risparmio energetico e le forme alternative di produzione energetica;
m) all'elaborazione ed alla promozione di programmi di informazione, di educazione ambientale e di formazione e aggiornamento del personale degli enti ed organismi pubblici operanti in campo ambientale;
n) alla collaborazione, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), con l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) e con altri enti ed istituzioni nazionali, comunitari e internazionali operanti nel settore della prevenzione collettiva e del controllo ambientale;
o) alla collaborazione con centri di ricerca d'eccellenza, universitari e non, con sede in Sardegna e di rilievo nazionale ed internazionale a partire dal centro di ricerca internazionale contro la desertificazione NRD-UNISS;
p) alla collaborazione con gli organi competenti per gli interventi di protezione civile e ambientale nei casi di emergenza e alla costituzione del Centro funzionale regionale della protezione civile, di cui al decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla Legge 3 agosto 1998, n. 267;
q) alla gestione operativa del Centro funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile, di cui al decreto legge n. 180 del 1998, convertito dalla Legge n. 267 del 1998, ed alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004;
r) alla segnalazione alle autorità competenti delle violazioni in materia ambientale;
s) alla redazione di un rapporto annuale sullo stato dell'ambiente in Sardegna;
t) ad ogni altro adempimento derivante da successive norme di attuazione della presente legge;
u) all'esercizio delle competenze del Servizio geologico regionale, in linea con quanto previsto dall'APAT e dal Servizio geologico nazionale - Dipartimento difesa del suolo.
2. In particolare, in relazione alle funzioni di cui al comma 1, l'ARPAS deve:a) effettuare sopralluoghi, ispezioni, rilievi, prelievi, campionamenti, misure, acquisizioni di notizie e documentazioni tecniche ed altre forme di accertamento in loco, al fine di una completa caratterizzazione dell'ambiente e del territorio;
b) effettuare analisi di laboratorio dei materiali campionati ed elaborare le misure effettuate;
c) procedere all'acquisizione di dati, sia attraverso la raccolta diretta e sistematica, la validazione e l'organizzazione in banche dati, sia attraverso l'accesso ad altre banche dati pubbliche;
d) formulare modelli di simulazione per la definizione di modalità di intervento in situazioni critiche, con particolare riferimento ai rischi industriali, ed alle situazioni derivanti da processi naturali o indotti dalle attività antropiche;
e) effettuare i controlli ambientali e le valutazioni dosimetriche relativi alle attività connesse all'uso dell'energia nucleare e in materia di protezione dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti e dai campi elettromagnetici;
f) garantire l'aggiornamento sullo stato delle conoscenze, delle ricerche, delle sperimentazioni e delle innovazioni tecnologiche nei campi di competenza dell'ARPAS, a livello nazionale ed internazionale;
g) gestire il sistema delle reti idro-meteo-pluviometriche della Regione, i radar meteorologici, i modelli meteoclimatici e svolgere attività finalizzate a fornire previsioni, informazioni ed elaborazioni meteorologiche e climatologiche;
h) fornire qualsiasi altra attività connessa alle competenze in materia di promozione e prevenzione della salute collettiva e di controllo ambientale.
3. L'ARPAS garantisce un sistema di pronta reperibilità per interventi tesi a fronteggiare situazioni di emergenza, anche a supporto delle attività di protezione civile.
4. Le attività di cui alle lettere c) e d) del comma 1 sono svolte secondo metodologie concordate e condivise con gli organismi di livello nazionale e comunitario competenti in materia e secondo protocolli operativi uniformi.
5. Restano ferme le attribuzioni tecniche e di controllo e quelle amministrative spettanti, in base alla legislazione vigente, al Servizio sanitario regionale in materia di igiene e sanità pubblica, di servizi veterinari e di prevenzione, di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5.
6. Nell'espletamento delle attività di controllo e vigilanza di cui alla presente legge, il personale dell'ARPAS accede agli impianti e alle sedi di attività e richiede i dati, le informazioni e i documenti necessari all'espletamento dei suoi compiti; tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ARPAS; il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica e di controllo.
7. Il direttore generale dell'ARPAS con proprio atto individua il personale che, ai fini dell'espletamento delle attività di istituto, deve disporre della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e ne fa proposta al competente Prefetto.
8. L'ARPAS si avvale anche del Corpo forestale e di vigilanza ambientale per le attività di vigilanza e controllo ambientale o per altre attività compatibili con le funzioni istituzionali dello stesso Corpo forestale.
9. L'ARPAS fornisce servizi principalmente a soggetti pubblici ed enti di diritto pubblico; l'ARPAS fornisce servizi ai privati nei limiti e nei modi disciplinati dal comitato regionale di indirizzo; sono in ogni caso incompatibili, e quindi vietate, con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali, le prestazioni rese a favore di privati che presuppongano sopralluoghi, pareri e valutazioni preventive su tipologie di attività soggette a vigilanza da parte dell'ARPAS.Art. 3
Funzioni regionali di coordinamento e di indirizzo1. La Regione persegue l'obiettivo della massima integrazione, della razionalizzazione e del coordinamento delle attività e dei soggetti operanti nel campo della promozione e prevenzione della salute collettiva e del controllo ambientale, al fine di una gestione unitaria e dell'applicazione di protocolli operativi uniformi.
2. A tal fine, la Giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali della difesa dell'ambiente e dell'igiene, sanità e assistenza sociale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva un atto di indirizzo che individua le rispettive specifiche competenze e le modalità per l'esercizio coordinato ed integrato delle funzioni dell'ARPAS e dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali in ordine ai controlli che hanno rilevanza ambientale e sanitaria, ai sensi dell'articolo 7 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 così come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, d'intesa con l'Assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale:a) definisce, nell'ambito degli strumenti di programmazione e pianificazione previsti dalla normativa vigente, gli obiettivi generali e le priorità strategiche delle attività di promozione e prevenzione della salute collettiva, di vigilanza e di controllo ambientale;
b) emana direttive per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge n. 496 del 1993, convertito con modificazioni dalla Legge n. 61 del 1994, onde assicurare il buon andamento generale e la regolarità dei provvedimenti posti in essere dall'ARPAS.
Art. 4
Sistema informativo regionale ambientale1. Per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 2, l'ARPAS organizza e gestisce il sistema informativo regionale per il monitoraggio ambientale (SIRA) che comprende:
a) i sistemi informativi e le reti di monitoraggio ambientale esistenti, sia regionali che degli altri enti pubblici, provvedendo, se necessario, alla loro integrazione, potenziamento e adeguamento, anche con la predisposizione e gestione di scenari e modelli numerici di interesse ambientale;
b) i sistemi informativi e le reti di monitoraggio ambientale la cui realizzazione risulti programmata o in corso di realizzazione da parte della Regione e degli altri enti pubblici al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
2. L'ARPAS opera, inoltre, in collaborazione con altri sistemi informativi di livello regionale e locale, con il sistema informativo delle aziende sanitarie locali, anche al fine di correlare la mappatura dei siti inquinati, con le banche dati territoriali relative alla prevalenza ed all'incidenza di determinate patologie, con il sistema informativo nazionale ambientale (SINA), con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e dei servizi tecnici (APAT) di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e con l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA).Art. 5
Programma delle attività1. L'ARPAS svolge le proprie attività sulla base di programmi pluriennali ed annuali, coerenti con gli indirizzi impartiti dalla Regione. Il programma pluriennale, con valenza triennale, fornisce un quadro previsionale delle tipologie degli interventi, delle risorse necessarie, dei tempi e dei risultati attesi, con riferimento sia alla struttura centrale, sia ai dipartimenti provinciali ed ai dipartimenti specialistici regionali; il programma annuale indica in modo aggregato a livello regionale e disaggregato a livello dipartimentale, gli obiettivi, gli interventi, le risorse, nonché il sistema di verifica dei risultati; in prima applicazione il programma annuale dell'Agenzia di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 è approvato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente d'intesa con l'Assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale.
Art. 6
Vigilanza e controllo1. L'ARPAS è sottoposta alla vigilanza ed al controllo della Giunta regionale.
2. Il controllo preventivo viene esercitato dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, tramite il competente servizio, dotato del personale necessario allo svolgimento dell'attività di controllo, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, limitatamente agli atti di cui alle lettere a), b), c) del comma 2 dell'articolo 9 e alla lettera f) del comma 5 dell'articolo 10.
3. Il controllo consiste nell'accertamento della conformità dell'atto alle norme legislative e regolamentari, nonché nella valutazione della coerenza dell'atto con gli obiettivi generali e le priorità strategiche definite dalla Giunta regionale nell'ambito degli strumenti di programmazione e pianificazione regionali.
4. Si estende all'ARPAS il controllo di gestione previsto dell'articolo 10 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.Art. 7
Comitato provinciale per l'ambiente1. Il comitato provinciale per l'ambiente è l'organismo di coordinamento territoriale per il controllo e la valutazione delle problematiche ambientali del territorio ed è istituito e convocato dal presidente della provincia.
2. Il comitato è composto:a) dal presidente della provincia, che lo presiede;
b) dall'assessore provinciale dell'ambiente;
c) da tre sindaci eletti dal Consiglio delle autonomie locali.
3. Al fine di favorire il pluralismo, la votazione avviene con voto limitato a due preferenze.
4. Alle riunioni del comitato partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale dell'ARPAS ovvero il direttore del dipartimento provinciale.
5. Alle riunioni del comitato partecipano, qualora se ne presenti la necessità, i sindaci dei comuni interessati da crisi ambientali in atto o potenziali.
6. Il comitato ha il compito di:a) definire proposte relative alle esigenze dei rispettivi ambiti territoriali da presentare al direttore generale dell'ARPA per l'elaborazione dei programmi annuali di attività del dipartimento provinciale;
b) effettuare periodici controlli sullo svolgimento delle attività programmate e sui risultati conseguiti che sono comunicati al comitato regionale di indirizzo di cui all'articolo 9.
7. Il comitato esprime parere obbligatorio sul programmi provinciali dell'ARPAS.
8. Il comitato resta in carica per la stessa durata del consiglio provinciale e si riunisce almeno quattro volte l'anno, ovvero quando almeno due dei suoi componenti lo richiedano.
9. Le province adottano un regolamento di disciplina dello svolgimento delle sedute del comitato.Art. 8
Organi dell'ARPAS1. Sono organi dell'ARPAS:
a) il comitato regionale di indirizzo;
b) il direttore generale;
c) il collegio dei revisori.Art. 9
Comitato regionale di indirizzo1. Il comitato regionale di indirizzo è l'organo di programmazione, indirizzo e verifica dei risultati dell'attività dell'ARPAS.
2. In particolare il comitato:a) approva bilanci preventivi annuali e pluriennali ed il conto consuntivo;
b) approva il regolamento interno di organizzazione;
c) approva il programma triennale ed annuale delle attività;
d) verifica l'andamento generale delle attività.
3. Il comitato è composto da:a) l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, che lo presiede;
b) l'Assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale;
c) tre componenti in rappresentanza degli enti locali eletti dal Consiglio delle autonomie locali, di cui almeno uno in rappresentanza dei comuni o delle province; al fine di favorire il pluralismo la votazione avviene con voto limitato a due preferenze.
4. Alle riunioni del comitato partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale.
5. I membri del comitato sono nominati dal Presidente della Regione e restano in carica per il periodo coincidente con la legislatura regionale.
6. Ai componenti il comitato non compete alcun emolumento, salvo il rimborso delle spese di viaggio.
7. Il comitato, su proposta del direttore generale, predispone il rapporto annuale sullo stato dell'ambiente in Sardegna, di cui alla lettera s) del comma 1 dell'articolo 2, contenente l'attività svolta ed i risultati conseguiti; la relazione viene trasmessa alla Giunta regionale ed alle Commissioni consiliari competenti in materia di ambiente e di sanità per eventuali determinazioni.
8. Le determinazioni adottate dal comitato sono affisse per quindici giorni consecutivi in un apposito albo pretorio istituito nella sede centrale dell'Agenzia; le determinazioni relative agli atti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, dopo la loro esecutività, sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet dell'ARPAS.Art. 10
Direttore generale1. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta del comitato regionale di indirizzo e dura in carica da tre a cinque anni, prorogabili una sola volta; in fase di prima attuazione, il direttore generale è nominato entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti dell'Amministrazione o degli enti regionali di cui al comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998, o tra soggetti esterni di cui all'articolo 29 della medesima legge, o tra i dirigenti dell'ARPAS, in possesso di comprovata professionalità ed esperienza acquisita nella direzione di sistemi organizzativi complessi di medie e grandi dimensioni per almeno cinque anni nei dieci anni precedenti, il cui rapporto di lavoro non sia stato risolto per demerito o altro fatto imputabile al medesimo soggetto.
3. L'incarico comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno, non è compatibile con attività professionali ed incarichi elettivi e, per i pubblici dipendenti, è subordinato al collocamento in aspettativa o fuori ruolo dall'ente di appartenenza, senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.
4. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ARPAS ed è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali dell'Agenzia, in coerenza con gli obiettivi e le priorità strategiche fissati dalla Giunta regionale, nonché della corretta gestione amministrativa, contabile ed economico-finanziaria.
5. Il direttore generale in particolare provvede:a) all'indirizzo ed al coordinamento della struttura centrale, degli otto dipartimenti provinciali e dei dipartimenti specialistici regionali, nonché all'assegnazione agli stessi delle dotazioni finanziarie e strumentali, coerentemente con quanto previsto dal bilancio e dal programma, ed alla verifica del loro utilizzo;
b) alla nomina, con provvedimento motivato, del direttore dell'area tecnico-scientifica, del direttore dell'area amministrativa, dei direttori dei dipartimenti provinciali e specialistici regionali;
c) alla predisposizione dei bilanci di previsione pluriennali ed annuali, dei programmi pluriennali ed annuali di attività, del conto consuntivo;
d) alla redazione, per la presentazione al comitato regionale di indirizzo di una relazione sulle attività svolte, i risultati conseguiti e le criticità emerse nell'anno precedente;
e) alla predisposizione del regolamento interno di organizzazione che definisce in particolare i compiti e le funzioni dell'Agenzia e dei suoi organi, le modalità di funzionamento della struttura centrale, degli otto dipartimenti provinciali e dei dipartimenti specialistici regionali di cui agli articoli 13, 14, 15 e 16; i rapporti con i soggetti esterni; le modalità per garantire i servizi istituzionali alla Regione e agli enti locali, la definizione della pianta organica;
f) alla predisposizione ed approvazione del regolamento di contabilità che prevede una contabilità di tipo economico in applicazione della vigente normativa regionale e nazionale in materia di contabilità delle ASL;
g) alla stipula di convenzioni con soggetti esterni;
h) ad assicurare l'uniformità dei livelli di qualità dei servizi, effettuando le opportune verifiche;
i) a fornire al comitato regionale di indirizzo i dati e l'assistenza necessaria per l'espletamento dei propri compiti, con particolare riferimento alla redazione del rapporto annuale sull'ambiente.
6. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, d'intesa con il comitato regionale di indirizzo, previa diffida, nomina un commissario ad acta qualora il direttore generale dell'ARPAS non provveda, nei termini stabiliti e secondo le modalità prescritte dalla presente legge, agli atti di sua competenza.
7. Le determinazioni adottate dal direttore generale dell'ARPAS sono affisse per quindici giorni consecutivi in un apposito albo pretorio istituito nella sede centrale dell'Agenzia; le determinazioni relative agli atti di cui alla lettera b) del comma 5, dopo la loro esecutività, sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione sarda e sul sito internet dell'ARPAS.
8. Nei casi di assenza o impedimento del direttore generale le relative funzioni sono svolte dal direttore dell'area amministrativa o dal direttore dell'area tecnico-scientifica, su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal più anziano d'età; decorsi sei mesi dal verificarsi dell'assenza o dell'impedimento si procede alla sostituzione con la contestuale nomina, con decreto del Presidente della Regione, di un commissario straordinario per la gestione del periodo di vacanza.
9. Nei casi in cui la gestione evidenzi una situazione di grave disavanzo, in caso di grave violazione di legge o di mancato raggiungimento degli obiettivi, il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, d'intesa con l'Assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale, previa contestazione, provvede alla revoca del direttore generale, con conseguente risoluzione del contratto di lavoro, e alla sua sostituzione; per la gestione del periodo di vacanza si applica la stessa procedura di cui al comma 8; al direttore generale si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998.
10. In fase di prima applicazione il direttore generale, entro sei mesi dalla nomina, provvede:a) ad una ricognizione che, sulla base di parametri quali la densità di popolazione, la densità di sorgenti inquinanti, la densità di attività produttive e agricole e la presenza di recettori particolarmente sensibili, permetta di definire gli obiettivi dell'attività di prevenzione e controllo ambientale e di strutturare, sulla base di questi, la dotazione organica, strumentale e finanziaria dell'ARPAS;
b) alla ricognizione del personale, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature, delle dotazioni finanziarie e dei rapporti giuridici in essere dei presidi multizonali di prevenzione e dei servizi delle aziende sanitarie locali adibiti all'esercizio delle funzioni di competenza dell'ARPAS;
c) alla ricognizione del personale del contingente del Ministero dell'ambiente preposto alle iniziative di assistenza tecnica per l'avvio dell'Agenzia nell'ambito del Progetto operativo ambiente (PON - ATAS 2000/2006), di quello preposto al Progetto operativo difesa del suolo (PODIS, PON - ATAS 2000/2006) e al progetto PON - ATAS 2000/2006 "Linea autorità ambientale";
d) alla ricognizione del personale, delle attrezzature e delle strutture laboratoristiche di controllo ambientale:
1) di proprietà della Regione e/o dislocate presso gli uffici di enti regionali o di enti locali o di proprietà di questi ultimi;
2) di proprietà di altri enti od organismi pubblici regionali che svolgono le funzioni di cui all'articolo 2 della presente legge;e) alla ricognizione, finalizzata al trasferimento all'ARPAS, ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 18 e 19, del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2004, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature, delle dotazioni finanziarie del Consorzio SAR Sardegna Srl, di Progemisa Spa e del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa operante presso i presidi multizonali di prevenzione della Sardegna; sono inoltre trasferiti all'ARPAS i rapporti giuridici in essere del Consorzio SAR Sardegna Srl e di Progemisa Spa che risultino funzionali alle attività di competenza dell'ARPAS;
f) alla presentazione alla Giunta regionale, che l'approva entro quindici giorni, di una relazione sui risultati della ricognizione contenente la definizione della dotazione organica;
g) alla nomina dei direttori di cui alla lettera b) del comma 5.
11. Il direttore generale, entro i sei mesi successivi alla ricognizione, provvede agli adempimenti di cui alle lettere c), e) ed f) del comma 5.Art. 11
Collegio dei revisori dei conti1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri, iscritti al Registro dei revisori ufficiali, di cui uno svolge le funzioni di presidente; il collegio è eletto dal Consiglio regionale con voto limitato a due, è nominato con decreto del Presidente della Regione e dura in carica cinque anni.
2. Il collegio dei revisori esercita funzioni di controllo e di verifica contabile, con i poteri e secondo le modalità previste per i revisori dei conti delle aziende sanitarie locali.
3. La prima riunione del collegio dei revisori è convocata dal componente più anziano entro trenta giorni dal decreto di nomina dei suoi componenti, per l'elezione del presidente.Art. 12
Articolazione e organizzazione dell'ARPAS1. Per l'esercizio delle funzioni e delle attività di cui alla presente legge, l'ARPAS si articola in una struttura centrale, in otto dipartimenti provinciali e in dipartimenti specialistici a valenza regionale.
2. La struttura centrale è organizzata in una direzione generale e in due direzioni di area denominate:a) area tecnico-scientifica, che provvede alla promozione, programmazione, progettazione e produzione dei servizi connessi alle attività tecnico-scientifiche dell'ARPAS;
b) area amministrativa, che svolge le attività connesse alla gestione del personale, del bilancio e del patrimonio, nonché ogni altra attività amministrativa di carattere unitario.Art. 13
Ufficio di direzione e di staff1. Per l'espletamento delle funzioni di propria competenza il direttore generale si avvale dell'ufficio di direzione e dell'ufficio di staff.
2. L'ufficio di direzione è costituito dai direttori delle aree tecnico-scientifica, amministrativa e dai direttori dei dipartimenti provinciali e dei dipartimenti specialistici regionali; l'ufficio collabora con il direttore generale alla predisposizione degli atti di cui al comma 5 dell'articolo 10.
3. L'ufficio di staff è costituito dal personale di segreteria e da personale di comprovata esperienza nelle specifiche funzioni di competenza della direzione generale, scelto tra i dipendenti dell'ARPAS; la revoca o la scadenza del mandato del direttore generale comporta la decadenza dello staff.
4. Le funzioni dell'ufficio di staff e di direzione sono disciplinate dal regolamento di organizzazione.Art. 14
Direttore dell'area tecnico-scientifica e direttore dell'area amministrativa1. Il direttore dell'area tecnico-scientifica ed il direttore dell'area amministrativa coordinano le attività dei direttori dei dipartimenti provinciali e specialistici, collaborano con il direttore generale al quale forniscono pareri obbligatori sugli atti di rispettiva competenza.
2. Il direttore generale può adottare, motivandoli, provvedimenti in difformità ai pareri resi dal direttore dell'area tecnico-scientifica e dal direttore dell'area amministrativa.
3. Il direttore generale, con provvedimento motivato, nomina i due direttori scegliendoli tra i dirigenti dell'amministrazione regionale o degli enti regionali, di cui al comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998, tra soggetti esterni di cui all'articolo 29 della medesima legge o tra il personale dipendente dell'ARPAS in possesso dei seguenti requisiti:a) direttore dell'area tecnico-scientifica: laurea in discipline tecnico-scientifiche e attività di direzione e di responsabilità svolta per almeno cinque anni negli ultimi dieci anni presso enti o strutture pubbliche e private di media o grande dimensione, deputate allo svolgimento di attività di prevalente interesse per la prevenzione e l'ambiente;
b) direttore dell'area amministrativa: laurea in discipline giuridiche o economiche e attività di qualificata direzione amministrativa svolta per almeno cinque anni negli ultimi dieci anni presso enti o strutture pubbliche e private di media o grande dimensione.
4. Il direttore dell'area tecnico-scientifica ed il direttore dell'area amministrativa durano in carica quanto il direttore generale e possono essere riconfermati.
5. L'incarico comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno, non è compatibile con attività professionali ed incarichi elettivi e, per i pubblici dipendenti, è subordinato al collocamento in aspettativa o fuori ruolo dall'ente di appartenenza, senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.Art. 15
Dipartimenti provinciali1. Il dipartimento provinciale è una struttura unitaria diretta da un direttore di dipartimento, nominato dal direttore generale fra le persone aventi gli stessi requisiti del direttore dell'area tecnico-scientifica. Il direttore di dipartimento dura in carica quanto il direttore generale dal quale può essere rimosso con provvedimento motivato, previa contestazione, nei casi previsti dalla normativa vigente ovvero dal contratto.
2. I dipartimenti provinciali svolgono l'attività ed i servizi essenziali di base, con particolare riferimento all'attività di controllo ambientale, necessari allo svolgimento delle attività secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e sulla base delle direttive e con le risorse assegnate dal direttore generale, coerentemente con quanto disposto dal programma.
3. La rete dei laboratori e degli uffici di misurazione è al servizio dei dipartimenti provinciali e specialistici.
4. I dipartimenti provinciali per le proprie competenze possono essere incaricati di svolgere compiti specifici, a livello interdipartimentale, ove questo sia necessario al fine di garantire un migliore espletamento del servizio ed una maggiore economia delle risorse.Art. 16
Dipartimenti specialistici regionali1. Il dipartimento specialistico regionale è una struttura unitaria diretta da un direttore di dipartimento, nominato dal direttore generale fra le persone aventi gli stessi requisiti del direttore dell'area tecnico-scientifica; il direttore di dipartimento dura in carica quanto il direttore generale dal quale può essere rimosso con provvedimento motivato, previa contestazione, nei casi previsti dalla normativa vigente ovvero dal contratto.
2. I dipartimenti specialistici regionali possono essere istituiti in considerazione della necessità di disporre di particolari competenze, che per le loro caratteristiche debbono assolvere a funzioni applicabili in modo uniforme su tutto o parte del territorio regionale.
3. I dipartimenti specialistici regionali svolgono attività inerenti i propri campi di specializzazione e forniscono le informazioni di competenza alla struttura centrale ed ai dipartimenti provinciali interessati.
4. I dipartimenti specialistici regionali svolgono attività sulla base di criteri di efficienza, efficacia ed economicità, secondo le direttive e con le risorse loro assegnate dal direttore generale, coerentemente con quanto disposto dal programma.Art. 17
Trattamento economico del direttore generale, dei direttori di area, dei direttori dei dipartimenti provinciali e specialistici.1. Al direttore generale, al direttore dell'area tecnico-scientifica ed a quello dell'area amministrativa si applica, per quanto non disciplinato dalla presente legge, la normativa ed il trattamento giuridico ed economico rispettivamente previsto per il direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo delle aziende sanitarie locali; ai direttori dei dipartimenti provinciali e specialistici regionali si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per il comparto della sanità.
Art. 18
Personale e trattamento giuridico ed economico1. É assegnato all'ARPAS sin dalla sua costituzione:
a) il personale dei presidi multizonali di prevenzione;
b) il personale del contingente del Ministero dell'ambiente preposto alle iniziative di assistenza tecnica per l'avvio dell'Agenzia, nell'ambito del progetto operativo ambiente PON-ATAS 2000/2006;
c) il personale del contingente del Ministero dell'ambiente preposto al Progetto operativo difesa del suolo (PODIS), PON - ATAS 2000/2006 e al progetto PON - ATAS 2000/2006 "Linea autorità ambientale".
2. Le attività dei presidi multizonali di prevenzione non riconducibili alle competenze dell'ARPAS sono svolte, dalla data di avvio dell'agenzia, dalle aziende sanitarie locali sulla base delle proprie competenze, così come previsto dal decreto legislativo n. 502 del 1992 come modificato dal decreto legislativo n. 229 del 1999.
3. Il direttore generale, ultimata la ricognizione di cui al comma 10 dell'articolo 10, definisce la dotazione organica, predispone il regolamento di organizzazione comprensivo della pianta organica e lo sottopone all'approvazione del comitato regionale di indirizzo, che lo approva entro quindici giorni.
4. Entro due mesi dall'approvazione del regolamento di cui al comma 3, il personale delle aziende sanitarie locali ed il personale operante nelle strutture della Regione, degli enti locali e degli enti strumentali della Regione che svolge, alla data di costituzione dell'ARPAS, le attività tecnico-scientifiche di cui all'articolo 2 della presente legge, può chiedere di essere assegnato all'Agenzia nella qualifica equivalente a quella posseduta.
5. Entro i successivi due mesi il direttore generale formula all'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione, che la approva entro quindici giorni, la proposta di mobilità per il personale di cui al comma 4.
6. Alla mobilità del personale di cui al comma 4 si provvede con decreto dell'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione, sentiti gli Assessori regionali della difesa dell'ambiente e dell'igiene,sanità e assistenza sociale.
7. L'inquadramento nell'ARPAS del personale di cui alla lettera e) del comma 10 dell'articolo 10 è riservato ai dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2004 ed è subordinato al superamento di apposite procedure concorsuali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia.
8. I posti in organico non coperti dopo l'attivazione dei provvedimenti di mobilità di cui al comma 6 e di inquadramento di cui al comma 7, sono ricoperti mediante concorsi pubblici; ai trasferimenti di personale, di cui ai commi precedenti, conseguono le riduzioni di organico e finanziarie previste dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto legge n. 496 del 1993, così come convertito dalla Legge n. 61 del 1994.
9. Al personale dell'ARPAS si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto della sanità; ad esso è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento nell'ente di provenienza.
10. In caso di trattamenti economici in godimento superiori a quello conseguente all'inquadramento nell'ARPAS, la differenza stipendiale verrà corrisposta a titolo di assegno ad personam non riassorbibile.
11. Il personale dell'ARPAS non può assumere, a favore di soggetti terzi, incarichi professionali di consulenza, progettazione e direzione dei lavori in campo ambientale.Art. 19
Assegnazione di beni1. Sono trasferiti all'ARPAS i beni mobili e immobili, le attrezzature, le strutture laboratoristiche e le dotazioni finanziarie dei presidi multizonali di prevenzione, relativi all'esercizio delle funzioni e delle attività di cui all'articolo 2.
2. A seguito della ricognizione di cui al comma 10 dell'articolo 10 sono altresì assegnati all'ARPAS i beni mobili e immobili, le attrezzature, le strutture laboratoristiche, di progettazione e di monitoraggio e le dotazioni finanziarie riguardanti l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2:a) delle aziende sanitarie locali;
b) della Regione, degli enti regionali e degli enti locali se di proprietà della Regione;
c) di altri enti e organismi pubblici regionali.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione promuove l'attivazione di una procedura diretta all'acquisizione dei beni mobili, immobili, delle attrezzature e delle strutture laboratoristiche, di progettazione e monitoraggio disponibili e delle dotazioni finanziarie del Consorzio SAR Sardegna Srl e di Progemisa Spa, necessarie per lo svolgimento delle funzioni dell'ARPAS.
4. I beni di cui ai commi 2 e 3 sono trasferiti all'Agenzia con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, d'intesa con l'Assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale.
5. Entro un anno dall'avvio dell'attività dell'Agenzia, in corrispondenza dell'approvazione del primo programma pluriennale ed annuale, il Presidente della Regione, sulla base della relazione del direttore generale di cui alla lettera f) del comma 10 dell'articolo 10, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, d'intesa con l'Assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale, può disporre, con proprio decreto, il trasferimento all'Agenzia di ulteriori risorse e strutture degli enti e organismi di cui ai commi 1 e 2.Art. 20
Dotazioni finanziarie1. Le entrate dell'ARPAS sono costituite da:
a) una quota del Fondo sanitario regionale, non inferiore allo 0,4 per cento, destinata al finanziamento della prevenzione e dei controlli ambientali, determinata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente e dall'Assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale in rapporto alle attività attribuite all'ARPAS;
b) un contributo annuale di funzionamento attribuito dalla Regione per l'espletamento delle attività dell'ARPAS;
c) finanziamenti per la realizzazione di attività e progetti specifici commissionati all'ARPAS dagli enti locali;
d) una quota degli introiti derivanti dalle tariffe per prestazioni a favore di privati, stabilite con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legge n. 496 del 1993, così come convertito dalla Legge n. 61 del 1994, nonché da altri introiti derivanti da leggi istitutive di tributi e tariffe in campo ambientale;
e) introiti derivanti dall'effettuazione di prestazioni erogate a favore di altri enti e organismi pubblici;
f) risorse regionali destinate a finanziare Progemisa Spa e il Consorzio SAR Sardegna Srl;
g) finanziamenti statali e comunitari;
h) eventuali lasciti e donazioni;
i) ogni altro finanziamento acquisito in conformità alle norme che ne disciplinano l'attività.
Art. 21
Norma transitoria1. Alla data di istituzione dell'ARPAS sono soppressi i presidi multizonali di prevenzione di cui alla legge regionale 20 giugno 1986, n. 34, e le loro funzioni sono garantite dai dipartimenti di cui all'articolo 15. L'ARPAS subentra ai presidi multizonali di prevenzione, in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi compresi i rapporti contrattuali.
2. Nelle more dell'effettivo avvio dell'ARPAS, e comunque per un periodo non superiore ai dodici mesi, tutte le spese relative all'esercizio delle attività di competenza dei presidi multizonali di prevenzione-dipartimenti provinciali continuano a gravare sui fondi di esercizio delle aziende sanitarie locali.
3. In fase di prima applicazione della presente legge vengono istituiti due dipartimenti specialistici a valenza regionale uno a Sassari per le tematiche meteorologiche ed agrometeorologiche ed un altro a Cagliari per le tematiche geologiche.
4. Fino all'adozione dei provvedimenti di inquadramento del personale nell'ARPAS e di trasferimento dei beni, conseguenti alla ricognizione di cui alla lettera e) del comma 10 dell'articolo 10, l'ARPAS si avvale per le proprie funzioni, di Progemisa Spa e del Consorzio SAR Sardegna Srl, sulla base di apposite convenzioni.
Art. 22
Norma finanziaria1. Agli oneri previsti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 670.000 per l'anno 2006 ed in euro 250.000 per gli anni successivi, si fa fronte con eguale quota delle entrate proprie della Regione del bilancio 2006-2008.
Art. 23
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna.