CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 125
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, DESSI',
di concerto con l'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale, DIRINDINil 23 marzo 2005
Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS)
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Con l'istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente in Sardegna (ARPAS) la Regione intende dotarsi di uno strumento fondamentale per il perseguimento dell'obiettivo di tutela e di promozione della qualità degli ecosistemi naturali e antropizzati.
La Sardegna è l'unica regione a non avere ancora adempiuto all'obbligo, stabilito dall'articolo 3 del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito dalla Legge 21 gennaio 1994, n. 61, che fissava in centottanta giorni dalla sua approvazione il termine per l'istituzione delle ARPA regionali.
Nel corso degli ultimi anni non sono mancate le proposte ed i disegni di legge che, comunque, il Consiglio regionale non è riuscito ad approvare neanche quando tale adempimento, da rispettare entro il 31 dicembre 2001, era la condizione per ottenere l'assegnazione di una quota della premialità nazionale, come stabilito dal Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) per il periodo di programmazione dei Fondi strutturali 2000-2006.
Il ricorso, nell'ottobre del 2002, ai poteri del Commissario per l'emergenza idrica, che con propria ordinanza aveva provveduto all'istituzione dell'Agenzia e alla nomina di un Commissario straordinario, non hanno reso possibile l'operatività di questo importante strumento.
Del disegno di legge, che si sottopone all'attenzione della Giunta regionale, preme evidenziare soprattutto tre punti che si ritengono fondamentali:
1) la gestione unitaria da parte dell'ARPAS delle funzioni ad essa attribuite, finora esercitate da numerosi soggetti pubblici;
2) la fase ricognitiva;
3) la struttura organizzativa dell'ARPAS.
1. Con l'istituzione dell'ARPAS sarà possibile realizzare la gestione unitaria da parte dell'ARPAS delle funzioni, previste dall'articolo 2 del disegno di legge, e superare l'attuale situazione regionale, caratterizzata da una eccessiva frammentazione delle competenze.
Infatti, molte funzioni che riguardano la promozione e la prevenzione della salute collettiva ed il controllo ambientale sono ancora esercitate da numerosi uffici regionali, da alcuni enti strumentali della Regione, da enti locali e da altri enti e organismi pubblici che finora, nella maggior parte dei casi, hanno attuato proprie iniziative autonome soprattutto per adempiere a disposizioni normative nazionali e comunitarie.
In tale situazione molte altre importanti funzioni, che rientrano tra le competenze dell'Agenzia, sono invece rimaste inattuate.
È mancata, quindi, finora la capacità da parte del Governo regionale di predisporre un programma organico di settore, di formulare indirizzi, di sottoporre a controllo le attività svolte e di attivare un adeguato coordinamento delle strutture che esercitano queste funzioni fondamentali per la tutela e la promozione della qualità degli ecosistemi naturali e antropizzati.
Nella predisposizione del disegno di legge l'esame delle carenze appena rappresentate hanno portato alla formulazione: dell'articolo 3, relativo alle funzioni regionali di coordinamento ed indirizzo delle attività dell'ARPAS; dell'articolo 4, che prevede un unico sistema informativo regionale ambientale; dell'articolo 5, che obbliga l'Agenzia a svolgere la propria attività mediante programmi coerenti con gli indirizzi formulati dalla Regione; dell'articolo 6, che pone in capo alla Giunta regionale l'attività di vigilanza e controllo sugli atti fondamentali dell'Agenzia.
2. Il secondo punto evidenziato riguarda la fase ricognitiva (comma 9 dell'articolo 8) che il direttore generale è chiamato a svolgere nei primi sei mesi dalla sua nomina, subito dopo l'istituzione dell'ARPAS.
Si tratta di un'attività di estrema importanza per l'efficace gestione unitaria delle funzioni dell'ARPAS, in quanto finalizzata:
- alla definizione della dotazione organica, strumentale e finanziaria di cui necessita l'Agenzia;
- al conseguente trasferimento alla stessa del personale del personale e dei beni di enti e organismi che operano nel campo della promozione e della prevenzione della salute collettiva e del controllo ambientale (articoli 15 e 16).
Il punto di partenza di tale attività consiste nella ricognizione del personale, dei beni mobili e immobili, delle attrezzature dei presidi multizonali di prevenzione, dei servizi di prevenzione delle Aziende sanitarie locali, degli uffici regionali, degli enti strumentali della Regione, degli enti locali e degli altri enti e organismi pubblici nonché della Progemisa Spa e del Consorzio SAR Sardegna srl, che svolgono le funzioni di cui all'art. 2 del disegno di legge, ai fini del trasferimento all'Agenzia.
L'articolo 15 consente, comunque, un primo avvio dell'operatività dell'ARPAS disponendo l'assegnazione, fin dalla sua istituzione, del personale dei presidi multizonali di prevenzione e del personale del contingente del Ministero dell'ambiente preposto alle iniziative di assistenza tecnica per l'avvio dell'Agenzia nell'ambito del progetto operativo ambiente - PON ATAS 2000/2006.
3. Per quanto riguarda l'organizzazione dell'ARPAS, si è puntato alla costruzione di una struttura "leggera" a partire dagli organi che sono: il direttore generale ed il collegio dei revisori dei conti.
Per questo aspetto la Sardegna intende uniformarsi alla quasi totalità delle regioni italiane. Infatti, la Lombardia è rimasta l'unica regione che individua come organi dell'Agenzia il presidente ed il consiglio di amministrazione oltre, naturalmente, al collegio dei revisori dei conti.
Al direttore generale, la cui figura è disciplinata dall'articolo 8, sono attribuite le importanti funzioni di predisposizione e approvazione degli atti fondamentali per il funzionamento dell'Agenzia, quali: il bilancio ed il conto consuntivo, il programma delle attività, il regolamento organizzativo e contabile, la dotazione organica, l'attuazione dei contratti collettivi di lavoro, il tariffario delle prestazioni a favore dei privati.
Tali funzioni sono esercitate, secondo quanto disposto dai già citati articoli 3 e 6, sulla base degli indirizzi e sotto la vigilanza ed il controllo della Giunta regionale.
Sempre per quanto riguarda l'organizzazione, l'articolo 10 ne delinea l'articolazione e prevede una struttura centrale che comprende:
- un ufficio di direzione e di staff (articolo 11) con il compito di supportare il direttore generale;
- due aree, una amministrativa e una tecnico-scientifica, dirette ciascuna da un dirigente.
L'articolo 12, infine, definisce le modalità di scelta dei dirigenti delle due aree di attività.
Per quanto riguarda l'organizzazione periferica dell'ARPAS, l'articolo 13 prevede cinque dipartimenti territoriali coincidenti con gli attuali presidi multizonali di prevenzione.
Il dettaglio sulle modalità di funzionamento della struttura organizzativa centrale e periferica è rinviato al regolamento di cui alla lettera e) del comma 4 dell'articolo 8.
L'altro organo previsto dal disegno di legge è il collegio dei revisori dei conti, la cui composizione e funzionamento sono disciplinati dall'articolo 9.
A conclusione della rappresentazione dei tre punti fondamentali del disegno di legge, si ritiene opportuno evidenziare anche alcune norme di garanzia che riguardano il personale già dipendente dell'Amministrazione pubblica.
L'articolo 15, pur stabilendo l'applicazione al personale dell'ARPAS del trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto dei dipendenti regionali, dispone per i dipendenti degli enti e degli organismi pubblici che chiederanno di essere assegnati all'Agenzia:
- la collocazione in una categoria equivalente a quella posseduta nell'ente di provenienza;
- la retribuzione individuale di anzianità in godimento nell'ente di provenienza;
- il riconoscimento della differenza stipendiale, da corrispondere a titolo di assegno ad personam non riassorbibile, in caso di trattamenti economici in godimento superiori a quello conseguente all'inquadramento nell'ARPA.
TESTO DEL PROPONENTE
. TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Istituzione, finalità e natura giuridica dell'Agenzia1. La presente legge istituisce l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna, di seguito denominata ARPAS o Agenzia, in attuazione dell'articolo 3 del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni dalla Legge 21 gennaio 1994, n. 61, ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento e provvede alla riorganizzazione delle strutture preposte ai controlli ambientali e alla promozione e prevenzione della salute collettiva.
2. L'attività dell'ARPAS è funzionale al perseguimento dell'obiettivo regionale di promozione dello sviluppo sostenibile e di tutela e promozione della qualità degli ecosistemi naturali e antropizzati ed è finalizzata:
a) al conseguimento della massima efficacia nella previsione, prevenzione e rimozione dei fattori di degrado che hanno o che potrebbero avere conseguenze dirette o indirette sulla salute umana e sull'ambiente, mediante il controllo delle componenti ambientali;
b) a fornire assistenza, consulenza tecnico-scientifica e altre attività di supporto alla Regione, agli enti locali e agli altri enti pubblici ai fini dell'espletamento delle funzioni loro attribuite nel campo della promozione e prevenzione della salute collettiva e del controllo ambientale.
3. L'ARPAS ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, tecnica, contabile e patrimoniale; è costituita con decreto del Presidente della Regione ed è sottoposta agli indirizzi, alla vigilanza ed al controllo della Giunta regionale.
4. L'ARPAS ha sede a Cagliari.
5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto alla Regione, agli enti locali e alle Aziende sanitarie locali di mantenere o istituire servizi, uffici, unità operative e strutture tecniche e di laboratorio con compiti analoghi a quelli dell'Agenzia.
Art. 2
Funzioni1. L'ARPAS esercita le funzioni di interesse regionale di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 496 del 1993, convertito dalla Legge n. 61 del 1994, e a tal fine provvede:
a) al controllo dei fattori fisici, chimici e biologici rilevanti ai fini della prevenzione, della riduzione o della eliminazione dell'inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo, elettromagnetico, radioattivo, da rifiuti solidi e liquidi, da rischi di incidenti rilevanti;
b) al controllo sull'igiene dell'ambiente e allo studio, all'analisi e al controllo dei fattori geologici, metereologici, idrologici, nivologici e sismici ai fini della previsione e prevenzione dei rischi naturali e della tutela dell'ambiente;
c) all'organizzazione e alla gestione del sistema informativo ambientale regionale e, in tale ambito, alla raccolta sistematica, alla validazione, all'elaborazione e alla massima divulgazione dei flussi informativi rilevanti sotto il profilo della prevenzione e della protezione ambientale e territoriale;
d) alla realizzazione e alla gestione delle reti di monitoraggio e di altri sistemi di indagine, anche ai fini della valutazione del rapporto tra ambiente e salute delle popolazioni;
e) all'assistenza tecnico-scientifica agli enti competenti in materia ambientale, territoriale, di prevenzione e di protezione civile per l'elaborazione di normative, piani, programmi, relazioni, pareri, provvedimenti amministrativi ed interventi, anche di emergenza, e per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale e sanitaria;
f) a fornire il necessario supporto tecnico-scientifico agli uffici competenti per le attività istruttorie relative agli studi di valutazione di impatto ambientale (VIA), alla valutazione ambientale strategica (VAS), al rilascio delle autorizzazioni di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 (IPPC), alla determinazione del danno ambientale;
g) alla promozione ed allo sviluppo della ricerca di base applicata sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio, sul corretto utilizzo delle risorse naturali e sulle forme di tutela degli ecosistemi, della biodiversità e della carta della natura;
h) alla promozione ed alla diffusione delle tecnologie e dei sistemi di gestione ambientalmente compatibili, dei prodotti e dei sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale, anche tramite l'attivazione di programmi di assistenza tecnica al sistema delle imprese e alla promozione di indagini epidemiologiche ambientali;
i) alla formulazione, agli enti pubblici, di proposte sugli aspetti ambientali riguardanti la produzione energetica, la cogenerazione, il risparmio energetico e le forme alternative di produzione energetica;
l) all'elaborazione ed alla promozione di programmi di informazione, di educazione ambientale e di formazione e aggiornamento del personale degli enti e organismi pubblici operanti in campo ambientale;
m) alla collaborazione, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), con l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) e con altri enti ed istituzioni nazionali, comunitari e internazionali operanti nel settore della prevenzione collettiva e del controllo ambientale;
n) alla collaborazione con gli organi competenti per gli interventi di protezione civile e ambientale nei casi di emergenza e alla costituzione del Centro funzionale regionale della protezione civile, di cui al decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla Legge 3 agosto 1998, n. 267;
o) alla segnalazione alle autorità competenti delle violazioni in materia ambientale;
p) alla redazione di un rapporto annuale sullo stato dell'ambiente in Sardegna;
q) a ogni altro adempimento derivante da successive norme di attuazione.
2. In particolare, in relazione alle funzioni di cui al comma 1, l'ARPAS deve:
a) effettuare sopraluoghi, ispezioni, prelievi, campionamenti, misure, acquisizioni di notizie e documentazioni tecniche ed altre forme di accertamento in loco;
b) effettuare analisi di laboratorio dei materiali campionati ed elaborare le misure effettuate;
c) procedere all'acquisizione di dati, sia attraverso la raccolta diretta e sistematica, la validazione e l'organizzazione in banche dati, sia attraverso l'accesso ad altre banche dati pubbliche;
d) formulare modelli di simulazione per la definizione di modalità di intervento in situazioni critiche, con particolare riferimento ai rischi industriali;
e) effettuare i controlli ambientali e le valutazioni dosimetriche relativi alle attività connesse all'uso dell'energia nucleare e in materia di protezione dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti e dai campi elettromagnetici;
f) garantire l'aggiornamento sullo stato delle conoscenze, delle ricerche, delle sperimentazioni e delle innovazioni tecnologiche in campo nazionale ed internazionale;
g) gestire il sistema delle reti idro-meteo-pluviometriche della regione e svolgere attività finalizzate a fornire previsioni, informazioni ed elaborazioni meteoclimatiche e radarmeteorologiche;
h) fornire qualsiasi altra attività connessa alle competenze in materia di promozione e prevenzione della salute collettiva e di controllo ambientale.
3. L'ARPAS garantisce un sistema di pronta reperibilità per interventi tesi a fronteggiare situazioni di emergenza.
4. Le attività di cui alle lettere c) e d) del comma 1 sono svolte secondo metodologie concordate e condivise con gli organismi di livello nazionale e comunitario, competenti in materia e secondo protocolli operativi uniformi.
5. Restano ferme le attribuzioni tecniche e di controllo e quelle amministrative spettanti, in base alla legislazione vigente, al Servizio sanitario regionale in materia di igiene e sanità pubblica, di servizi veterinari e di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5.
6. Nell'espletamento delle attività di controllo e vigilanza di cui alla presente legge, il personale dell'ARPAS accede agli impianti e alle sedi di attività e richiede i dati, le informazioni e i documenti necessari all'espletamento dei suoi compiti. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ARPAS. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica e di controllo.
7. Il direttore generale dell'ARPAS con proprio atto individua il personale che, ai fini dell'espletamento delle attività di istituto, deve disporre della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e ne fa proposta al competente Prefetto.
8. L'ARPAS si avvale anche del Corpo forestale e di vigilanza ambientale per le attività di vigilanza e controllo ambientale o per altre attività compatibili con le funzioni istituzionali dello stesso Corpo forestale.
9. L'ARPAS può fornire prestazioni a favore di privati, purché tale attività non risulti incompatibile con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività ad essa affidate e comunque subordinatamente all'espletamento dei compiti di istituto. Con il regolamento di cui alla lettera e) del comma 4 dell'articolo 8 si provvede all'individuazione delle tipologie, alla disciplina delle prestazioni e alla predisposizione di un apposito tariffario per la remunerazione delle prestazioni a favore di privati
Art. 3
Funzioni regionali di coordinamento e di indirizzo1. La Regione persegue l'obiettivo della massima integrazione, della razionalizzazione e del coordinamento delle attività e dei soggetti operanti nel campo della promozione e prevenzione della salute collettiva e del controllo ambientale, al fine di una gestione unitaria e dell'applicazione di protocolli operativi uniformi.
2. A tal fine la Giunta regionale, su proposta degli Assessori della difesa dell'ambiente e dell'igiene, sanità e assistenza sociale, entro novanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge approva un atto di indirizzo che individua le rispettive specifiche competenze e le modalità per l'esercizio coordinato ed integrato delle funzioni dell'ARPAS e dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali in ordine ai controlli che hanno rilevanza ambientale e sanitaria, ai sensi dell'articolo 7 quinquies del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. Sono altresì individuate dalla Giunta regionale, su proposta degli stessi Assessori, le modalità di collaborazione dell'ARPAS con la Regione, gli enti locali e gli altri enti e organismi pubblici.
3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, d'intesa con l'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale:
a) definisce, nell'ambito degli strumenti di programmazione e pianificazione previsti dalla normativa vigente, gli obiettivi generali e le priorità strategiche delle attività di promozione e prevenzione della salute collettiva, di vigilanza e di controllo ambientale;
b) emana direttive per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge n. 496 del 1993, convertito con modificazionI dalla Legge n. 61 del 1994, onde assicurare il buon andamento generale e la regolarità dei provvedimenti posti in essere dall'ARPAS.
4. Il Consiglio regionale è annualmente informato, con relazione trasmessa a cura della Giunta regionale entro il 30 giugno, dell'attività svolta dall'ARPAS nell'anno precedente e dei risultati conseguiti.
Art. 4
Sistema informativo regionale ambientale1. Per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 2, l'ARPAS organizza e gestisce il sistema informativo regionale per il monitoraggio ambientale (SIRA) che comprende:
a) i sistemi informativi e le reti di monitoraggio ambientale esistenti, sia regionali che degli altri enti pubblici, provvedendo, se necessario, alla loro integrazione, potenziamento e adeguamento;
b) i sistemi informativi e le reti di monitoraggio ambientale la cui realizzazione risulti programmata o in corso di realizzazione da parte della Regione e degli altri enti pubblici al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
2. L'ARPAS opera, inoltre, in collaborazione con altri sistemi informativi di livello regionale e locale, con il sistema informativo delle Aziende sanitarie locali, anche al fine di correlare la mappatura dei siti inquinati con le banche dati territoriali relative alla prevalenza e all'incidenza di determinate patologie, con il sistema informativo nazionale ambientale (SINA), con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e dei servizi tecnici (APAT) di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e con l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA).Art. 5
Programma delle attività1. L'ARPAS svolge le proprie attività sulla base di programmi pluriennali e annuali, coerenti con gli indirizzi impartiti dalla Regione. Il programma pluriennale, con valenza triennale, fornisce un quadro previsionale delle tipologie degli interventi, delle risorse necessarie, dei tempi e dei risultati attesi, con riferimento sia alla struttura centrale, sia ai dipartimenti locali. Il programma annuale indica in modo aggregato a livello regionale e disaggregato a livello dipartimentale, gli obiettivi, gli interventi, le risorse, nonché il sistema di verifica dei risultati. In prima applicazione il programma dell'Agen-zia di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 8 è approvato entro un mese dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente d'intesa con l'Assessore dell'igie-ne, sanità e assistenza sociale.
2. L'ARPAS, nella predisposizione degli atti di programmazione, è tenuta ad attivare forme di consultazione con gli enti locali.
Art. 6
Vigilanza e controllo1. L'ARPAS è sottoposta alla vigilanza e al controllo della Giunta regionale.
2. Il controllo preventivo viene esercitato dall'Assessorato della difesa dell'ambiente, tramite il competente servizio, dotato del personale necessario allo svolgimento dell'attività di controllo, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, limitatamente agli atti di cui alle lettere c), e) ed f) del comma 4 dell'articolo 8.
3. Il controllo consiste nell'accertamento della conformità dell'atto alle norme legislative e regolamentari, nonché nella valutazione della coerenza dell'atto con gli obiettivi generali e le priorità strategiche definite dalla Giunta regionale nell'ambito degli strumenti di programmazione e pianificazione regionali.
4. Si estende all'ARPAS il controllo di gestione previsto dell'articolo 10 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.
Art. 7
Organi dell'ARPAS1. Sono organi dell'ARPAS:
a) il direttore generale;
b) il collegio dei revisori.
Art. 8
Direttore generale1. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente d'intesa con l'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale, e dura in carica cinque anni, prorogabili una sola volta. In fase di prima attuazione, il direttore generale è nominato entro quarantacinque giorni dall'en-trata in vigore della presente legge.
2. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti dell'Amministrazione o degli enti regionali di cui al comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998, o tra soggetti esterni di cui all'articolo 29 della medesima legge, o tra i dirigenti dell'ARPAS, in possesso di comprovata professionalità ed esperienza acquisita nella direzione di sistemi organizzativi complessi di medie e grandi dimensioni nei tre anni precedenti, il cui rapporto di lavoro non sia stato risolto per demerito o altro fatto imputabile al medesimo soggetto.
3. Il direttore generale ha la rap-presentanza legale dell'ARPAS ed è respon-sabile della realizzazione dei compiti istitu-zionali dell'Agenzia, in coerenza con gli obiettivi e le priorità strategiche fissati dalla Giunta regionale, nonché della corretta gestione amministrativa, contabile ed economico-finanziaria.
4. Il direttore generale in particolare provvede:
a) all'indirizzo e al coordinamento della struttura centrale e dei cinque dipartimenti territoriali, nonché all'assegnazione alle stesse delle dotazioni finanziarie e strumentali, coerentemente con quanto previsto dal bilancio e dal programma, e alla verifica del loro utilizzo;
b) alla nomina, con provvedimento motivato, del direttore tecnico-scientifico, del direttore amministrativo e dei direttori dei dipartimenti territoriali;
c) alla predisposizione e all'approvazione dei bilanci di previsione pluriennali ed annuali, dei programmi pluriennali ed annuali di attività, del conto consuntivo e alla loro trasmissione all'Assessore regionale della difesa dell'ambiente per la presentazione alla Giunta regionale entro i termini stabiliti;
d) alla redazione di una relazione sulle attività svolte, i risultati conseguiti e le criticità emerse nell'anno precedente e di un rapporto annuale sullo stato dell'ambiente in Sardegna e alla loro trasmissione dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente per la presentazione alla Giunta regionale;
e) alla predisposizione e approvazione del regolamento interno di organizzazione che definisce in particolare: i compiti e le funzioni dell'Agenzia e dei suoi organi; le modalità di funzionamento della struttura centrale e dei cinque dipartimenti territoriali di cui ai successivi articoli 11, 12 e 13; i rapporti con i soggetti esterni; le modalità per garantire i servizi istituzionali alla Regione e agli enti locali; la definizione della pianta organica;
f) alla predisposizione e approvazione del regolamento di contabilità che preveda una contabilità di tipo economico in applicazione della vigente normativa regionale e nazionale;
g) alla stipula di convenzioni con soggetti esterni;
h) ad assicurare l'uniformità dei livelli di qualità dei servizi, effettuando le opportune verifiche.
5. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, d'intesa con l'Assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale, previa diffida, nomina un commissario ad acta qualora il direttore generale dell'ARPAS non provveda, nei termini stabiliti e secondo le modalità prescritte dalla presente legge, agli atti di sua competenza.
6. Tutte le determinazioni adottate dal direttore generale dell'ARPAS sono affisse per quindici giorni consecutivi in un apposito albo pretorio istituito nella sede centrale dell'Agenzia. Le determinazioni relative agli atti di cui alle lettere b), c), e) ed f) del comma 4 dopo la loro esecutività devono essere pubblicate sul bollettino ufficiale della Regione sarda e sul sito internet dell'ARPAS.
7. Nei casi di assenza o impedimento del direttore generale le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore tecnico, su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal più anziano d'età. Decorsi sei mesi dal verificarsi dell'assenza o dell'impedimento si procede alla sostituzione con la contestuale nomina, con decreto del Presidente della Regione, di un commissario straordinario per la gestione del periodo di vacanza.
8. Nei casi in cui la gestione evidenzi una situazione di grave disavanzo, in caso di grave violazione di leggi o di mancato raggiungimento degli obiettivi, il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, d'intesa con l'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale, previa contestazione, provvede alla revoca del direttore generale, con conseguente risoluzione del contratto di lavoro, e alla sua sostituzione. Per la gestione del periodo di vacanza si applica la stessa procedura di cui al comma 7. Al direttore generale si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998.
9. In fase di prima applicazione il direttore generale, entro sei mesi dalla nomina, provvede:
a) ad una ricognizione che, sulla base di parametri quali la densità di popolazione, la densità di sorgenti inquinanti, la densità di attività produttive e agricole e la presenza di recettori particolarmente sensibili, permetta di definire gli obiettivi dell'attività di prevenzione e controllo ambientale e di strutturare, sulla base di questi, la dotazione organica, strumentale e finanziaria dell'ARPAS;
b) alla ricognizione del personale, dei beni mobili e immobili, delle attrezzature, delle dotazioni finanziarie e dei rapporti giuridici in essere dei presidi multizonali di prevenzione e dei servizi delle Aziende sanitarie locali adibiti all'esercizio delle funzioni di competenza dell'ARPAS;
c) alla ricognizione del personale, delle attrezzature e delle strutture laboratoristiche di controllo ambientale:
1) di proprietà della Regione e/o dislocate presso gli uffici di enti regionali o di enti locali o di proprietà di questi ultimi;
2) di proprietà di altri enti o organismi pubblici che svolgono le funzioni di cui all'articolo 2 della presente legge;
d) alla ricognizione, finalizzata al trasferimento all'ARPAS, ai sensi e con le modalità di cui ai successivi articoli 15 e 16, del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2004, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature, delle dotazioni finanziarie e dei rapporti giuridici in essere del consorzio SAR Sardegna Srl e di Progemisa Spa che risultino funzionali alle attività di competenza dell'ARPAS;
e) alla presentazione alla Giunta regionale, che l'approva entro quindici giorni, di una relazione sui risultati della ricognizione contenente la definizione della dotazione organica;
f) alla nomina dei direttori di cui alla lettera b) del comma 4.
10. Il direttore generale entro i sei mesi successivi alla ricognizione provvede agli adempimenti di cui alle lettere c), e) ed f) del comma 4.
Art. 9
Collegio dei revisori dei conti1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, nominati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, d'intesa con l'Assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale, scelti tra i revisori iscritti nel registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
2. I revisori dei conti durano in carica per un periodo di tempo di tre anni, rinnovabili una sola volta e non sono revocabili salvo che per gravi inadempimenti e per violazioni alle norme di legge. Si osservano, in quanto applicabili, le norme in materia di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del codice civile.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, d'intesa con l'Assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale, sono definiti i compiti del collegio dei revisori e i compensi spettanti ai suoi componenti.
4. La prima riunione del collegio dei revisori è convocata dal suo presidente entro trenta giorni dal decreto di nomina dei suoi componenti.
Art. 10
Articolazione e organizzazione dell'ARPAS1. Per l'esercizio delle funzioni e delle attività di cui alla presente legge, l'ARPAS si articola in una struttura centrale e in cinque dipartimenti territoriali.
2. La struttura centrale è organizzata in una direzione centrale e in due direzioni di area denominate:
a) area tecnico-scientifica, che provvede alla promozione, programmazione, progettazione e produzione dei servizi connessi alle attività tecnico-scientifiche dell'ARPAS;
b) area amministrativa, che svolge le attività connesse alla gestione del personale, del bilancio e del patrimonio, nonché ogni altra attività amministrativa di carattere unitario.
3. A livello locale l'ARPAS si articola in cinque dipartimenti territoriali corrispondenti agli attuali presidi multizonali di prevenzione di cui alla legge regionale 20 giugno 1986, n. 34.
Art. 11
Ufficio di direzione e di staff1. Per l'espletamento delle funzioni di propria competenza il direttore generale si avvale dell'ufficio di direzione e dell'ufficio di staff.
2. L'ufficio di direzione è costituito dai direttori delle aree tecnico-scientifica e amministrativa e dai direttori dei dipartimenti territoriali. L'ufficio collabora con il direttore generale alla predisposizione degli atti di cui al comma 4 dell'articolo 8.
3. L'ufficio di staff è costituito dal personale di segreteria e da personale di comprovata esperienza nelle specifiche funzioni di competenza della direzione generale, scelto tra i dipendenti dell'ARPAS. La revoca o la scadenza del mandato del direttore generale comporta la decadenza dello staff.
4. Le funzioni dell'ufficio di staff e di direzione sono disciplinati dal regolamento di organizzazione.
Art. 12
Direttore tecnico-scientifico e direttore amministrativo1. Il direttore tecnico-scientifico e il direttore amministrativo coordinano le attività dei direttori dei dipartimenti locali e collaborano con il direttore generale al quale forniscono pareri obbligatori sugli atti di rispettiva competenza.
2. Il direttore generale può adottare, motivandoli, provvedimenti in difformità ai pareri resi dal direttore tecnico-scientifico e dal direttore amministrativo.
3. Il direttore generale, con prov-vedimento motivato, nomina i due direttori scegliendoli tra i dirigenti dell'Amministrazione o degli enti regionali, di cui al comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998, tra soggetti esterni di cui all'articolo 29 della medesima legge o tra il personale dipendente dell'ARPAS con i seguenti requisiti:
a) direttore tecnico-scientifico: laurea in discipline tecnico-scientifiche e attività di direzione e di responsabilità svolta per almeno tre anni consecutivi presso enti o strutture pubbliche e private di media o grande dimensione, deputate allo svolgimento di attività di prevalente interesse per la prevenzione e l'ambiente;
b) direttore amministrativo: laurea in discipline giuridiche o economiche e attività di qualificata direzione amministrativa svolta per almeno tre anni consecutivi presso enti o strutture pubbliche e private di media o grande dimensione.
4. Il direttore tecnico-scientifico e il direttore amministrativo durano in carica quanto il direttore generale e possono essere, anche singolarmente, riconfermati.
Art. 13
Dipartimenti territoriali1. Ogni dipartimento territoriale è una struttura unitaria diretta da un direttore di dipartimento, nominato dal direttore generale fra le persone aventi gli stessi requisiti del direttore tecnico-scientifico. Il direttore di dipartimento dura in carica quanto il direttore generale dal quale può essere rimosso con provvedimento motivato, previa contestazione, nei casi previsti dalla normativa vigente ovvero dal contratto medesimo.
2. I dipartimenti territoriali svolgono l'attività di propria competenza ciascuno nell'ambito territoriale definito dal regolamento di organizzazione sulla base di criteri di efficienza ed economicità, secondo le direttive e con le risorse loro assegnate dal direttore generale, coerentemente con quanto disposto dal programma.
3. I dipartimenti territoriali possono essere incaricati di svolgere compiti specifici, a livello interdipartimentale o regionale, ove questo sia necessario al fine di garantire un migliore espletamento del servizio e una maggiore economia delle risorse.
4. Presso ogni dipartimento è attivato un servizio di pronta reperibilità.
5. Le attività dei presidi multizonali di prevenzione non riconducibili alle competenze dell'ARPAS sono svolte, dalla data di avvio dell'ARPAS, dalle Aziende sanitarie locali sulla base delle rispettive competenze, così come previsto dal decreto legislativo n. 229 del 1999.
Art. 14
Trattamento economico del direttore generale, dei direttori di area e dei dipartimenti territoriali1. Al direttore generale, al direttore tecnico-scientifico e a quello amministrativo e ai direttori dei dipartimenti territoriali si applica, sulla base di contratti individuali di diritto privato di durata quinquennale, il trattamento giuridico ed economico dei dirigenti regionali con le seguenti maggiorazioni:
a) direttore generale: retribuzione equiparata a quella di un direttore generale di Assessorato, maggiorata del 30 per cento;
b) direttore tecnico-scientifico e amministrativo: retribuzione equiparata a quella di un direttore di servizio di Assessorato, con maggiorazione pari al 50 per cento di quella riconosciuta al direttore generale;
c) direttori dei dipartimenti territoriali: retribuzione equiparata a quella di un direttore di servizio di assessorato, con maggiorazione pari al 25 per cento di quella riconosciuta al direttore generale.
2. L'incarico comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno, non è compatibile con attività professionali ed incarichi elettivi e, per i pubblici dipendenti, è subordinato al collocamento in aspettativa o fuori ruolo dall'ente di appartenenza, senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.
Art. 15
Personale e trattamento giuridico ed economico1. E' assegnato all'ARPAS sin dalla sua costituzione:
a) il personale dei presidi multizonali di prevenzione;
b) il personale del contingente del Ministero dell'ambiente preposto alle iniziative di assistenza tecnica per l'avvio dell'Agenzia nell'ambito del progetto operativo ambiente PON ATAS 2000/2006.
2. Il personale di cui alla lettera b) del comma 1, alla scadenza del contratto di lavoro con il Ministero dell'ambiente e del territorio, è inquadrato a domanda, a partire dal 1° luglio 2006, nel ruolo dell'Agenzia. L'inquadramento è disposto nella categoria corrispondente a quella posseduta al momento della domanda di inquadramento.
3. Fino all'adozione dei provvedimenti di inquadramento nell'ARPAS del personale e di trasferimento dei beni, conseguenti alla ricognizione di cui alla lettera d) del comma 9 dell'articolo 8, l'ARPAS si avvale per le proprie funzioni, sulla base di apposite convenzioni, anche di Progemisa Spa e del Consorzio SAR Sardegna Srl.
4. Il direttore generale, ultimata la ricognizione di cui al comma 9 dell'articolo 8 definisce la dotazione organica e predispone il regolamento di organizzazione, comprensivo della pianta organica, e lo sottopone all'approvazione della Giunta regionale, che lo ap-prova entro 15 giorni.
5. entro due mesi dall'approvazione del regolamento di cui al comma 4, il personale delle Aziende sanitarie locali ed il personale operante nelle strutture della Regione, degli enti locali e degli enti strumentali della Regione che svolge, alla data di costituzione dell'ARPAS, le attività tecnico-scientifiche di cui all'articolo 2 della presente legge, può chiedere di essere assegnato all'Agenzia nella categoria equivalente a quella posseduta.
6. Entro i successivi due mesi il direttore generale formula all'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, che la approva entro quindici giorni, la proposta di mobilità per il personale di cui al comma 5.
7. Alla mobilità del personale di cui al comma 5 si provvede con decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, sentiti gli Assessori della difesa dell'ambiente e dell'igiene, sanità e assistenza sociale.
8. L'inquadramento nell'ARPAS del personale di cui alla lettera d) del comma 9 dell'articolo 8 e al comma 3 del presente articolo è riservato ai dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2004 ed è subordinato al superamento di apposite procedure concorsuali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia.
9. I posti di organico, non coperti dopo l'attivazione dei provvedimenti di mobilità di cui al comma 7 e di inquadramento di al comma 8, saranno assegnati mediante concorsi pubblici. Ai trasferimenti di personale, di cui ai commi precedenti, conseguono le riduzioni di organico e finanziarie previste dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto legge n. 496 del 1993, così come convertito dalla Legge n. 61 del 1994.
10. Al personale dell'ARPAS si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto dei dipendenti regionali; ad essi è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento nell'ente di provenienza.
11. In caso di trattamenti economici in godimento superiori a quello conseguente all'inquadramento nell'ARPAS, per il personale proveniente da altra amministrazione pubblica la differenza stipendiale verrà corrisposta a titolo di assegno ad personam non riassorbibile.
12. Il personale dell'ARPAS non può assumere, a favore di soggetti terzi, incarichi professionali di consulenza, progettazione e direzione lavori in campo ambientale; altri incarichi, purché compatibili con le esigenze d'ufficio, possono essere autorizzati dal direttore generale secondo i criteri individuati nel regolamento di organizzazione.
Art. 16
Assegnazione di beni1. Sono trasferiti all'ARPAS i beni mobili e immobili, le attrezzature, le strutture laboratoristiche e le dotazioni finanziarie dei presidi multizonali di prevenzione relativi all'esercizio delle funzioni e delle attività di cui all'articolo 2.
2. A seguito della ricognizione di cui al comma 9 dell'articolo 8 sono altresì assegnati all'ARPAS i beni mobili e immobili, le attrezzature, le strutture laboratoristiche, di progettazione e di monitoraggio e le dotazioni finanziarie riguardanti l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2:
a) delle Aziende sanitarie locali;
b) della Regione, degli enti regionali e degli enti locali se di proprietà della Regione;
c) di altri enti e organismi pubblici.
3. Sono altresì assegnati all'ARPAS i beni mobili e immobili, le attrezzature, le strutture laboratoristiche, di progettazione, di monitoraggio e le dotazioni finanziarie del Consorzio SAR Sardegna Srl e di Progemisa Spa individuati nella ricognizione di cui alla lettera d) del comma 9 dell'articolo 8, al netto delle perdite di esercizio.
4. I beni di cui ai commi 2 e 3 sono trasferiti all'Agenzia con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, d'intesa con l'Assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale.
5. Entro un anno dall'avvio dell'attività dell'Agenzia, in corrispondenza dell'approvazione del suo primo programma pluriennale e annuale, il Presidente della Regione, sulla base della relazione del direttore generale di cui alla lettera e) del comma 9 dell'articolo 8, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, d'intesa con l'Assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale, può disporre con proprio decreto il trasferimento all'Agenzia di ulteriori risorse e strutture degli enti e organismi di cui ai precedenti commi 1 e 2.
Art. 17
Dotazioni finanziarie1. Le entrate dell'ARPAS sono costituite da:
a) una quota del fondo sanitario regionale, non inferiore allo 0,4 per cento, destinata al finanziamento della prevenzione e dei controlli ambientali, determinata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente e dall'Assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale in rapporto alle attività attribuite all'ARPAS;
b) un contributo annuale di funzionamento attribuito dalla Regione per l'espletamento delle attività dell'ARPAS;
c) finanziamenti per la realizzazione di attività e progetti specifici commissionati all'ARPAS dagli enti locali;
d) una quota degli introiti derivanti dalle tariffe per prestazioni a favore di privati, stabilite con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legge n. 496 del 1993, così come convertito dalla Legge n. 61 del 1994, nonché da altri introiti derivanti da leggi istitutive di tributi e tariffe in campo ambientale;
e) introiti derivanti dall'effettuazione di prestazioni erogate a favore di altri enti e organismi pubblici;
f) risorse regionali destinate a finanziare Progemisa Spa e il Consorzio SAR Sardegna Srl;
g) finanziamenti statali e comunitari;
h) eventuali lasciti e donazioni;
i) ogni altro finanziamento acquisito in conformità alle norme che ne disciplinano l'attività.
Art. 18
Norma transitoria1. Alla data di istituzione dell'ARPAS sono soppressi i presidi multizonali di prevenzione di cui alla legge regionale 20 giugno 1986, n. 34, e sostituiti con i dipartimenti locali di cui all'articolo 13. L'ARPAS subentra ai presidi multizonali di prevenzione, in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi compresi i rapporti contrattuali.
2. Nelle more dell'effettivo avvio dell'ARPAS, e comunque per un periodo non superiore ai 12 mesi, tutte le spese relative all'esercizio delle attività di competenza dei presidi multizonali di prevenzione-dipartimenti territoriali continuano a gravare sui fondi di esercizio delle Aziende sanitarie locali.
Art. 19
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in euro 670.000 per l'anno 2005 ed in euro 250.000 per gli anni successivi, si fa fronte:
a) quanto ad euro 170.000 per l'anno 2005 ed ad euro 250.000 per gli anni successivi con l'utilizzo di una quota parte delle risorse già destinate agli interventi previsti nella macrovoce "Prevenzione" del Fondo sanitario nazionale ed iscritti in conto dell'UPB S12.028 del bilancio della Regione per gli stessi anni;
b) quanto ad euro 500.000 per l'anno 2005 con la variazione di bilancio in diminuzione di cui al comma 2; agli oneri per gli anni successivi derivanti dall'applicazione della lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, si provvede con legge finanziaria.
2. Nel bilancio della Regione per gli oneri 2005-2007 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
UPB S03.015
2005 euro 500.000
12 -SANITA'
UPB S12.028
2005 euro 170.000
2006 euro 250.000
2007 euro 250.000
In aumento
UPB S05.
(N.I.) - Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente-ARPAS
2005 euro 670.000
2006 euro 250.000
2007 euro 250.000
Art. 20
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della Sardegna.