CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 101

presentata dai Consiglieri regionali
COCCO - ADDIS - BIANCU - CUCCA - CUCCU - FADDA Paolo - GIAGU - MANCA -
SANNA Simonetta - SECCI

il 9 febbraio 2005

Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna


RELAZIONE DEL PROPONENTE

Con questo strumento legislativo la Regione Sardegna si dota dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), struttura prevista dalla normativa nazionale e per mezzo della quale, oltre a esercitare il necessario controllo dell'ambiente, potrà far valere il principio che la qualità dell'ambiente costituisce, oggi, un bene imprescindibile ed è uno dei principali fattori che la nostra isola può mettere in campo nella strategia di inserimento competitivo nell'ambito nazionale e internazionale.

E' noto, infatti, che lo straordinario patrimonio naturale della nostra Regione rappresenta un fattore di forte identità culturale e la base di uno dei settori più dinamici dell'economia regionale, il turismo.

Le recenti analisi sulle nuove frontiere dello sviluppo economico indicano questo patrimonio come base per la riqualificazione di comparti tradizionali della nostra economia, come quello dell'agro zootecnico e della pesca, e indispensabile per altri che stanno diventando sempre più una voce determinante nelle nostra realtà isolana.

Stante queste considerazioni, inoltre, non è più possibile prescindere dal fatto che la qualità ambientale è oramai oggetto di precise normative comunitarie e nazionali che vincolano i finanziamenti e la legittimità di programmi alla preventiva valutazione di compatibilità ambientale.

Le politiche della nostra Regione in materia ambientale dovranno necessariamente portare il legislatore regionale a risolvere nodi strategici quali:

- il ciclo dell'acqua;
- la difesa del suolo;
- la gestione integrata dei rifiuti;
- la bonifica dei siti inquinati;
- il risanamento ambientale dei siti industriali dismessi;
- il consolidamento delle aree protette;
- il potenziamento e la ricostruzione del patrimonio boschivo;
- la lotta agli incendi;
- il controllo delle acque marine.

L'istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente è un mezzo che consente alla Regione di portare avanti queste politiche ed esercitare nel territorio il controllo necessario e utile affinché l'ambiente sia e continui ad essere bene primario e fonte di sviluppo.

Compiti principali dell'ARPA sono la definizione degli standard di qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo, le metodiche di rilevamento, campionamento e analisi, il controllo delle operazioni di risanamento e recupero ambientale, la vigilanza. Inoltre all'ARPA spetta fornire supporto alla regione, agli enti locali, alle Aziende sanitarie locali per la predisposizione di piani, programmi inerenti la prevenzione del rischio di incidenti rilevanti oltre la valutazione di impatto ambientale.

L'articolo 10 della proposta di legge affida inoltra all'ARPA il compito di attività di prevenzione e la gestione delle reti di monitoraggio.

In sintesi l'articolazione della proposta di legge:

Art. 1: finalità e oggetto della proposta di legge;

Art. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9: istituzione, organizzazione funzionale;

Art. 10: attività;

Art. 11, 12: personale;

Art. 13: regolamento;

Art. 14, 15, 16, 17: programmi, dotazioni, assegnazioni di beni e gestione economica e finanziaria;

Art. 18, 19, 20, 21, 22, 23: funzione della regione, degli enti locali e rapporti con l'ARPA, attività di vigilanza della Regione, coordinamento con organismi nazionali e internazionali;

Art. 24: soppressione dei PMP;

Art. 25: norma finanziaria.

Vista la rilevante importanza della materia all'interno della quale si dovrà esplicitare l'attività dell'ARPA, i proponenti si augurano che la proposta di legge istitutiva di questa nuova agenzia sia portata all'attenzione del Consiglio regionale quanto prima e dallo stesso favorevolmente accolta.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO I
principi generali
 

Capo I
Istituzione e assetto organizzativo funzionale dell'ARPA 

Art 1
Oggetto e finalità

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate, in attuazione del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modifiche dalla Legge 21 gennaio 1994, n. 61, allo sviluppo ed al potenziamento della tutela ambientale attraverso:

a) l'istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPA), disciplinandone l'organizzazione e il funzionamento;

b) il coordinamento delle attività e dei soggetti operanti nell'ambito del sistema regionale della prevenzione di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al fine di evitare sovrapposizioni di funzioni e di attività, con l'obiettivo della massima integrazione programmatica e tecnico operativa.

2. La definizione dei criteri per l'esercizio delle competenze amministrative in materia ambientale, di cui all'articolo 14 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e all'articolo 2 della Legge n. 61 del 1994.

   

Art. 2
Istituzione, natura giuridica e organi

1. E' istituita l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Sardegna (ARPA). L'ARPA è ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica, autonomia amministrativa, tecnico giuridica, patrimoniale e contabile, posto sotto la vigilanza della Presidenza della Regione.

2. Sono organi dell'ARPA:

a) il Comitato regionale di indirizzo;

b) il Collegio dei revisori.

3. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, provvede:

a) entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a costituire l'ARPA, nominando contestualmente gli organi;

b) entro duecentosettanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla definizione del contingente organico e delle dotazioni strumentali dell'ARPA, sulla base della ricognizione effettuata ai sensi di quanto disposto dai commi 7 e 8 dell'articolo 4 della presente legge. 

   

Art. 3
Comitato regionale di indirizzo

1. Al fine di garantire a livello regionale lo svolgimento e lo sviluppo delle azioni di tutela ambientale e di prevenzione, è istituito con decreto del Presidente della Regione, il Comitato regionale di indirizzo al quale compete la determinazione degli obiettivi istituzionali in materia, la predisposizione delle direttive di cui all'articolo 18 della presente legge e la verifica dei risultati delle attività dell'ARPA.

2. Il Comitato regionale di indirizzo è composto da:

a) l'Assessore della difesa dell'ambiente che lo presiede;

b) l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale;

c) i Presidenti delle Province o loro delegati;

d) tre Sindaci designati dall'ANCI.

3. Compete al Presidente del Comitato regionale di indirizzo la rappresentanza legale dell'ARPA.

4. Il Comitato regionale si dota per la disciplina dello svolgimento delle sedute e per la partecipazione alle stesse, con funzione consultiva, dei responsabili delle strutture dell'Amministrazione regionale e degli enti locali competenti in materia, dell'ARPA e dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali.

5. Il Comitato regionale dura in carica per un periodo coincidente con la legislatura regionale.In sede di prima attuazione della presente legge, viene istituito entro un mese dall'entrata in vigore della stessa.

6. Il Comitato regionale di norma si riunisce tre volte l'anno ed ogni qual volta l'Assessore alla difesa dell'ambiente ne richieda la convocazione per l'espletamento dell'attività di vigilanza, ovvero quando lo richiede un terzo dei suoi componenti o il direttore dell'ARPA.

7. Al Comitato regionale d'indirizzo sono inviati i programmi annuali e pluriennali, il bilancio di previsione, il rendiconto consuntivo, le eventuali convenzioni stipulate e tutti gli atti di straordinaria amministrazione dell'ARPA, nonché la relazione annuale di cui alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 6. Ai fini del coordinamento delle attività di prevenzione e di tutela ambientale sono altresì inviati al Comitato regionale di indirizzo i programmi annuali e pluriennali dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali nelle parti inerenti all'attività di prevenzione affidata ai medesimi. In ordine a detti atti la Giunta regionale acquisisce i pareri del Comitato. La Giunta regionale acquisisce altresì il parere del Comitato in ordine agli atti di cui al comma 2 dell'articolo 23.

8. L'Assessore della difesa dell'ambiente riferisce annualmente, entro il mese di ottobre, alla competente Commissione del Consiglio regionale sull'andamento delle attività di prevenzione e tutela ambientale. 

   

Art. 4
Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri.

2. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della stessa e su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente.

3. I membri del collegio dei revisori dei conti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

4. Il Collegio dei revisori dei conti elegge nel suo seno, nella sua prima seduta, il Presidente.

5. Il Collegio dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere nominati una sola volta.

6. Ai componenti il Collegio spettano il rimborso spese sostenute per l'esercizio del mandato ed una indennità annua lorda pari al 10 per cento degli emolumenti spettanti al direttore generale. Al Presidente del Collegio compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri membri.

   

Art. 5
Comitati provinciali di coordinamento

1. Presso ogni provincia sono istituiti, con decreto del Presidente della Regione, i Comitati provinciali di coordinamento, quali organi territoriali dell'ente, al fine di assicurare, nell'ambito degli obiettivi fissati dal Comitato regionale di indirizzo, l'integrazione ed il coordinamento delle attività periferiche dell'ARPA con i servizi delle rispettive amministrazioni provinciali e comunali e con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali.

2. Il Comitato provinciale di coordinamento ha il compito di:

a) definire proposte relative alle esigenze dei rispettivi ambiti territoriali da presentare al direttore generale dell'ARPA per l'elaborazione dei programmi annuali di attività del Dipartimento provinciale;

b) effettuare periodici controlli sullo svolgimento delle attività programmate e sui risultati conseguiti che dovranno essere comunicati al Comitato regionale di indirizzo.

3. Ciascun Comitato provinciale di coordinamento è presieduto dal Presidente della Provincia ed è così composto:

a) dall'Assessore provinciale all'ambiente, Vice Presidente del Comitato;

b) dal dirigente responsabile dell'Assessorato ambiente della provincia, con funzioni di Segretario;

c) dal direttore del Dipartimento provinciale e sub provinciale, coincidente con gli attuali presidi multizonali di prevenzione (P.M.P.) dell'ARPA;

d) da un rappresentante designato dall'ANCI regionale;

e) dai responsabili dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali esistenti nel territorio della provincia.

4. Il Comitato provinciale di coordinamento resta in carica per la stessa durata del Consiglio provinciale e si riunisce almeno quattro volte l'anno, ovvero quando un terzo dei suoi componenti lo richieda. Il Comitato provinciale si dota di un proprio regolamento per la disciplina dello svolgimento delle sedute.

5. In sede di prima attuazione della presente legge, i Comitati provinciali si riuniscono entro due mesi dall'entrata in vigore della medesima.

   

Art. 6
Direttore generale

1. Il direttore generale dell'ARPA è nominato con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione del Comitato regionale di indirizzo, prescegliendo su una terna di candidati, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, tra soggetti in possesso di comprovata professionalità ed esperienza nella direzione di sistemi organizzativi complessi.

2. Competono al direttore generale i poteri di direzione e gestione, ivi compresa l'attività di comparazione tra indicazioni parametriche iniziali e risultati effettivamente conseguiti, nonché l'eventuale individuazione delle opportune azioni correttive degli scostamenti riscontrati.

3. Il direttore generale provvede in particolare:

a) all'indirizzo ed al coordinamento dell'articolazione centrale e delle strutture periferiche;

b) alla predisposizione dei programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dalle articolazioni rappresentative delle aree funzionali di cui all'articolo 8;

c) alla predisposizione del bilancio di previsione e del rendiconto consuntivo;

d) all'assegnazione delle dotazioni finanziarie e strumentali all'articolazione centrale e alle strutture periferiche, nonché alla verifica sul loro utilizzo;

e) alla gestione del patrimonio e del personale dell'ARPA;

f) alla verifica e alla assicurazione dei livelli di qualità dei servizi;

g) alla redazione di una relazione annuale sull'attività svolta, sui costi sostenuti e sui risultati conseguiti ai fini del comma 1 dell'articolo 23;

h) alla stipula di contratti e di convenzioni;

i) alla predisposizione del regolamento dell'organizzazione dell'ARPA;

l) a proporre la dotazione organica e l'organizzazione degli uffici e servizi centrali e provinciali e sub provinciali, coincidenti con gli attuali P.M.P. sulla base della ricognizione di cui al comma 7;

m) a sottoporre, in apposita conferenza, all'esame delle rappresentanze delle associazioni imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni ambientaliste e delle associazioni dei consumatori lo schema dei programmi annuale e triennale, nonché gli atti fondamentali per assicurare la partecipazione delle rappresentanze sociali alla definizione degli obiettivi dell'attività dell'ARPA, in conformità a quanto disposto dall'articolo 01, comma 3 della Legge n. 61 del 1994;

n) a quant'altro previsto dalla presente legge e dal regolamento dell'ARPA.

4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato dal contratto di lavoro quinquennale del diritto privato.

5. I contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale. L'incarico è incompatibile con ogni altra attività professionale e con cariche elettive pubbliche.

6. Nei casi in cui la gestione presenti una situazione di grave disavanzo, riscontrato con il superamento del 5 per cento della spesa corrente del bilancio di previsione dell'ARPA, in caso di grave violazione di legge, nonché in caso di mancato e ingiustificato raggiungimento degli obiettivi, il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della stessa, sentito il Comitato regionale di indirizzo, provvede alla sostituzione del direttore generale.

7. Entro i sei mesi successivi alla nomina di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 2, il direttore generale svolge funzioni di Commissario straordinario provvedendo:

a) entro centottanta giorni alla ricognizione della dotazione organica, strumentale e finanziaria dell'ARPA, onde definire gli obiettivi dell'azione di protezione ambientale, sulla base di parametri quali densità di popolazione, densità di sorgenti inquinanti, di attività produttive e agricole;

b) entro centoventi giorni alla ricognizione del personale, dei beni mobili ed immobili delle attrezzature, delle dotazioni finanziarie dei P.M.P. e ricognizione del personale di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11.

8. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, provvede ad individuare la sede e le attività di supporto del Commissario straordinario di cui al comma 6 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

9. Le Aziende sanitarie locali, la Regione, gli enti regionali, le Province, i Comuni, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono a fornire al direttore generale gli elementi necessari ai fini della ricognizione di cui al comma 6. 

   

Art. 7
Direttore tecnico e direttore amministrativo

1. Il direttore generale nomina un direttore tecnico e un direttore amministrativo che lo coadiuvano nell'esercizio delle sue funzioni e al quale direttamente rispondono ed esprimono, per quanto di competenza, parere obbligatorio sui provvedimenti da adottare.

2. Ai direttori tecnico e amministrativo si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato di diritto privato di durata quinquennale. L'emolumento dei direttori tecnico e amministrativo non può superare il 60 per cento di quello stabilito per il direttore generale. Il direttore tecnico e il direttore amministrativo devono essere in possesso di adeguato diploma di laurea e di qualificata esperienza di almeno cinque anni in materia di direzione, rispettivamente tecnica e amministrativa, di strutture pubbliche o private di media o grande dimensione. 

   

Art.8
Comitato tecnico

1. Il direttore generale, nell'espletamento delle sue funzioni, istituisce e presiede un Comitato tecnico composto dai responsabili delle aree funzionali e dai responsabili dei Dipartimenti provinciali o sub provinciali, coincidenti con gli attuali P.M.P. di cui all'articolo 9. Alle riunioni partecipano di diritto il direttore tecnico e il direttore amministrativo.

2. Il Comitato tecnico collabora alla predisposizione degli atti secondo le indicazioni del direttore generale, ed esprime parere su di essi nelle forme indicate dal regolamento dell'ARPA.

3. Il Comitato tecnico elabora le linee del coordinamento tecnico scientifico per tutti i livelli organizzativi e territoriali dell'ARPA.  

   

Art. 9
Articolazione organizzativa

1. Per l'esercizio delle funzioni e delle attività di cui alla presente legge l'ARPA si articola in:

a) una struttura centrale con valenza regionale;

b) Dipartimenti provinciali, sub - provinciali che coincidono con gli attuali P.M.P.

2. La struttura centrale dell'ARPA svolge le attività connesse alla gestione del personale, del bilancio e del patrimonio, alla formazione e aggiornamento del personale, al coordinamento tecnico delle attività di carattere unitario.

3. In fase di prima attuazione della presente legge, ed in attesa del regolamento di cui all'articolo 13, fanno parte dell'articolazione centrale quattro aree funzionali denominate:

a) area programmazione, produzione delle attività e dei servizi e verifica risultati;

b) area ricerca e innovazione tecnologica, sistema informativo ambientale;

c) area formazione e informazione, personale e affari generali;

d) area bilancio e patrimonio.

4. A ciascuna delle aree funzionali è preposto un responsabile nominato dal direttore generale e scelto tra il personale dirigenziale dell'ARPA.

5. In ogni provincia sono istituiti, come articolazione periferica dell'ARPA, i Dipartimenti provinciali o sub provinciali, coincidenti con gli attuali P.M.P., articolati in settori tecnici e servizi territoriali, cui competono, rispettivamente, l'espletamento delle attività laboratoristiche, tecnico strumentali e di quelle di vigilanza e controllo sul territorio.

6. A ciascun dipartimento provinciale o sub provinciale, coincidente con gli attuali P.M.P., è preposto un direttore nominato dal direttore generale dell'ARPA, avente i requisiti previsti dall'articolo 7 per il direttore tecnico, scelto, preferibilmente, nell'ambito dirigente delle strutture periferiche, che rimane in carica per un periodo di tempo pari a quello del direttore generale; l'incarico di direttore del Dipartimento provinciale è incompatibile con quello di responsabile di settore tecnico o servizio territoriale.

7. L'assetto organizzativo dell'ARPA, le forme di coordinamento della sua struttura centrale e provinciale, o sub-provinciale, coincidente con gli attuali P.M.P., l'eventuale accorpamento di determinante funzioni in servizi interprovinciali, nonché l'eventuale articolazione dei Dipartimenti provinciali in servizi sub provinciali, sono definiti nell'ambito del regolamento di cui all'articolo 13, sentiti i Comitati provinciali di coordinamento, privilegiando l'attivazione di aree specialistiche tematiche sulle attività prevalenti assegnate ai Dipartimenti provinciali dell'ARPA, assicurandone l'operatività in maniera integrata, anche mediante gruppi di lavoro su specifici progetti, perseguendo l'obiettivo di realizzare una rete regionale di alta specializzazione su tematiche specifiche attinenti la protezione ambientale, da conseguirsi da singoli Dipartimenti, aventi valenza interprovinciale o regionale. 

   

Art. 10
Attività dell'ARPA

1. L'ARPA svolge le attività tecnico scientifiche di interesse regionale connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione ambientale attribuite dall'articolo 01 del decreto legge n. 496 del 1993, come convertito dalla Legge n. 61 del 1994.

2. In particolare l'ARPA fornisce alla Regione, agli enti strumentali, agli enti locali e alle Aziende sanitarie locali supporto e assistenza tecnico scientifica in materia di tutela dell'ambiente, del territorio nonché di prevenzione di rischi ambientali.

3. L'ARPA formula alle autorità amministrative locali, anche in accordo con le indicazioni dell'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPA), pareri e proposte concernenti:

a) criteri e linee guida per l'applicazione dei limiti di accettabilità delle sostanze inquinanti, per la definizione degli standard di qualità dell'aria, dell'acqua, del suolo;

b) metodiche di rilevamento, campionamento e analisi;

c) controllo delle operazioni di risanamento e di recupero dell'ambiente, delle aree marine protette, dell'ambiente marino e costiero, nonché per l'esercizio delle funzioni inerenti alla promozione delle azioni di risarcimento del danno ambientale.

2. L'ARPA fornisce alla regione, ai Comuni, Province, ed alle Aziende sanitarie locali supporto tecnico per la predisposizione e l'attivazione di piani, programmi regionali o territoriali, elaborazione di normative, valutazione e prevenzione del rischio di incidenti rilevanti, valutazione di impatto ambientale, per la predisposizione di provvedimenti amministrativi, istruttorie per approvazione di progetti e rilascio di autorizzazioni, in materia ambientale e sanitaria, anche in riferimento a emergenze e rischi di carattere straordinario per l'ambiente e la popolazione.

3. L'ARPA svolge inoltre direttamente e autonomamente:

a) promozione di iniziative di ricerca applicata in materia di inquinamento, meteoclimatologia, rischio ambientale, tutela degli ecosistemi, utilizzo delle risorse naturali;

b) attività di prevenzione e controllo su acqua, aria, rifiuti, radioattività ambientale, rischi industriali, inquinamento acustico ambientale e negli ambienti di vita e di lavoro, nel rispetto delle norme vigenti in campo ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti;

c) controlli impiantistici preventivi e periodici sugli impianti e attività che producono emissioni atmosferiche, idriche, sonore potenzialmente inquinanti o attinenti ad aspetti di difesa del suolo;

d) esecuzione delle attività analitiche e di erogazione di ogni altra prestazione in materia di prevenzione e di controllo ambientale richiesta dai Comuni, dalle Province, dalle Aziende sanitarie locali e da altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei rispettivi compiti di istituto;

e) elaborazione e messa in atto di progetti di divulgazione e informazione finalizzati alla conoscenza, da parte della popolazione, dei rischi, delle potenzialità, dei problemi attinenti all'ambiente e alla sua tutela, nonché sul controllo dei fattori inquinanti, sulle tecnologie e prodotti a minor impatto ambientale;

f) elaborazione e attuazione di linee di azione per lo sviluppo e la diffusione, in ambito industriale e civile delle tecnologie ecologicamente compatibili, anche mediante azioni di assistenza tecnica;

g) gestione delle reti di monitoraggio e di altri sistemi di indagine in materia ambientale;

h) acquisizione di dati di interesse ambientale, loro valutazione e organizzazione in banche dati e messa a disposizione dei relativi flussi informativi.

4. Per il raggiungimento delle sue finalità e per la stesura del rapporto annuale sullo stato dell'ambiente l'ARPA organizza, gestisce ed aggiorna gli archivi, i flussi, le procedure riguardanti il sistema informativo per il monitoraggio ambientale e epidemiologico costituente il Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA). Nello svolgimento di tale attività, l'ARPA opera in collaborazione con altri sistemi informativi di livello regionale e con il Sistema Informativo Nazionale (SINA).

5. L'ARPA può fornire prestazioni a favore di privati, purché tale attività non risulti incompatibile con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività ad essa affidate e comunque subordinatamente all'espletamento dei compiti di istituto. Tale incompatibilità sussiste comunque tutte le volte che il risultato delle analisi si sostanzi in illeciti amministrativi e penali. La Giunta, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del direttore generale dell'ARPA, individua le tipologie e disciplina l'esercizio delle suddette prestazioni, fissando in un apposito tariffario la remunerazione delle stesse. 

   

Capo II
Assetto organico-regolamentare e norme finanziarie

Art 11
Personale

1. All'ARPA sono trasferiti sin dalla sua costituzione:

a) il personale dei presidi multizonali di prevenzione;

b) il personale delle preesistenti Unità Sanitarie Locali, che alla data del 31 dicembre 1993 svolgeva attività di cui all'articolo 10, nonché quello che, sulla base di apposita ricognizione di cui al comma 7 dell'articolo 4, ha svolto le suddette attività successivamente a tale data.

2. Entro sei mesi dalla sua costituzione può essere altresì trasferito all'ARPA il personale che svolge attività ricomprese all'articolo 10 operante nelle strutture della Regione, degli enti locali e degli enti regionali.

3. Entro sei mesi dalla costituzione dell'ARPA, l'ulteriore personale degli enti di cui al comma 2 può richiedere di essere assegnato all'ARPA in posizione di pari profilo professionale e,per il completamento dell'organico, deve essere data la possibilità di opzione anche al personale dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali addetto in modo non esclusivo alle attività trasferite, nei limiti quantitativi individuati per ciascun profilo professionale.

4. Ai trasferimenti di cui ai commi 1 e 2 conseguono le riduzioni di organico e finanziarie previste dal comma 2 dell'articolo 3, del decreto legge n. 496 del 1993 così come convertito dalla Legge n. 61 del 1994.

5. Esperite le procedure di mobilità esterna alla copertura dei posti vacanti nell'organico si procede mediante concorsi pubblici.

6. Al personale dell'ARPA incaricato dell'espletamento di funzioni di vigilanza e controllo si applicano, oltre alle disposizioni di cui alla Legge 24 dicembre 1981, n. 689, le disposizioni sul personale ispettivo di cui all'articolo 2 bis del decreto legge n. 496 del 1993, convertito con modificazioni dalla Legge n. 61 del 1994. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza tale personale riveste anche la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

7. All'atto del trasferimento all'ARPA del personale di cui ai commi 2 e 3 i rispettivi enti di provenienza provvedono alla soppressione nei propri organici di un eguale numero di posti nelle qualifiche e profili corrispondenti ovvero, previa verifica qualitativa e quantitativa, alla conversione funzionale dei posti relativi.

8. L'ARPA, anche al fine di favorire l'inserimento di giovani specialisti nel proprio organico, è autorizzata ad assegnare borse di studio con le modalità che verranno indicate nel regolamento di cui all'articolo 13.

   

Art. 12
Trattamento giuridico ed economico del personale

1. Al personale dell'ARPA si applica il trattamento economico e normativo previsto per quello del comparto della sanità. Il personale trasferito ai sensi dell'articolo 11, conserva il trattamento economico di migliore favore in godimento all'atto del trasferimento, come assegno ad personam riassorbibile. Conserva altresì l'anzianità maturata, mentre sono fatti salvi gli effetti di eventuali procedure concorsuali in corso di svolgimento.

2. Il personale dell'ARPA non può assumere all'esterno dell'ARPA incarichi professionali di consulenza, progettazione e direzione lavori su attività in campo ambientale; altri incarichi, purché compatibili con le esigenze di ufficio, possono essere autorizzati dal direttore generale. 

   

Art. 13
Regolamento

1. Il Comitato regionale di indirizzo, entro sessanta giorni dalla nomina del direttore generale, adotta il regolamento dell'ARPA, su proposta del direttore generale, sentiti i Comitati provinciali di coordinamento.

2. Il regolamento dispone tra l'altro in ordine:

1) alla dotazione organica del personale;

2) all'assetto organizzativo - funzionale ed in particolare alle modalità di svolgimento dei servizi e delle attività dell'ARPA. 

   

Art.14
Programma annuale

1. Nell'ambito dei criteri e degli indirizzi stabiliti mediante le convenzioni e gli accordi di programma di cui all'articolo 21, il direttore generale dell'ARPA predispone il programma annuale delle attività, sulla base delle proposte dei Comitati provinciali di coordinamento di cui all'articolo 9. 

   

Art. 15
Dotazioni

1. Le entrate dell'ARPA sono costituite da:

a) una quota del fondo sanitario regionale determinata secondo i parametri fissati dalla Giunta regionale in relazione alle attività attribuite all'ARPA;

b) gli introiti derivanti dalla effettuazione delle prestazioni erogate a favore di terzi secondo le tariffe stabilite dalla Regione;

c) i finanziamenti statali e comunitari per la realizzazione di programmi regionali e eventuali altre risorse per contratti e convenzioni con enti pubblici e privati;

d) le somme stanziate nei bilanci di Regione, Comuni e Province per l'esercizio di attività affidate all'ARPA, determinate sulla base di accordi di programma e convenzioni;

e) una quota di introiti derivanti dalle tariffe indicate e stabilite con le modalità di cui all'articolo 02, comma 4 del decreto legge n. 496 del 1993 come convertito dalla Legge n. 61 del 1994;

f) da una quota da determinarsi con deliberazione adottata dalla Giunta regionale, proveniente dal gettito tributario dalla tassa di rifiuti solidi conferiti in discarica ai sensi della Legge n. 549 del 95;

g) dalle entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative. 

   

Art. 16
Assegnazione di beni e trasferimento dei rapporti giuridici

1. Sono trasferiti all'ARPA, sin dalla sua costituzione, i beni mobili e immobili, le attrezzature e la dotazione finanziaria dei presidi multizonali di prevenzione, nonché le attrezzature e la dotazione finanziaria dei servizi delle preesistenti USL destinate alle attività di cui all'articolo 10 alla data del 31 dicembre 1993 e quelle acquisite successivamente con la medesima destinazione d'uso, sulla base di apposita ricognizione effettuata dalla Giunta regionale, nonché tutta la rete laboratoristica di cui alla legge regionale 20 giugno 1986, n. 34, la rete di rilevamento ambientale regionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 e i mezzi mobili già in dotazione ad altri enti sulla base di apposita ricognizione effettuata dalla Giunta regionale.

2. Contestualmente al trasferimento del personale di cui al comma 2 dell'articolo 11, sono trasferiti all'ARPA le attrezzature e la dotazione finanziaria delle rispettive amministrazioni di provenienza destinate alle attività di cui all'articolo 10, nonché gli eventuali beni mobili e immobili degli enti di cui al medesimo comma.

3. L'ARPA succede in tutti i rapporti attivi e passivi afferenti alle dotazioni di cui ai commi 1 e 2. 

   

Art. 17
Gestione economica e finanziaria

1. La gestione economico - finanziaria è disciplinata con apposito regolamento predisposto dal direttore generale adottato con le modalità di cui all'articolo 13.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina anche la dotazione strumentale e la contabilità dell'ARPA, definendo i centri di costo per la tenuta di una contabilità di tipo economico.

3. La Regione fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che viene dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio. 

   

TITOLO II
Attività istituzionali e coordinamento tra gli organismi operanti in materia di tutela ambientale

Art. 18
Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le funzioni amministrative di carattere unitario:

a) di definizione degli obiettivi generali delle attività di prevenzione, protezione e di controlli ambientali;

b) di disciplina, di indirizzo e coordinamento dei diversi livelli istituzionali sulle attività connesse all'attuazione delle leggi vigenti in materia di tutela ambientale e di prevenzione dell'inquinamento;

c) di promozione, ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 della Legge n. 61 del 1994, tra i soggetti interessati, di appositi accordi di programma annuali e pluriennali per la determinazione dei costi necessari per lo svolgimento delle attività di controllo ambientale;

d) di vigilanza sull'attività dell'ARPA di cui all'articolo 23;

e) di stipula delle convenzioni con le province di cui al comma 4 dell'articolo 21;

f) di redazione delle relazioni preventive e consuntive annuali sulle attività di controllo svolte ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 della Legge n. 61 del 1994. 

   

Art. 19
Funzioni degli enti locali

1. Gli enti locali:

a) concorrono alla definizione degli obiettivi generali delle attività di protezione e controllo ambientale di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 18;

b) esercitano le funzioni di programmazione territoriale e le funzioni amministrative di protezione e controllo loro attribuite dalle leggi;

c) si avvalgono dell'ARPA per lo svolgimento delle attività tecnico scientifiche e analitiche finalizzate all'espletamento delle funzioni di cui alla lettera b).

   

Art. 20
Funzioni dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali

1. Spettano ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 8 del decreto legge 7 dicembre 1993, n. 517, e della lettera a) del comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5, le funzioni relative a:

a) igiene, sanità pubblica, epidemiologia, medicina scolastica, medicina sportiva, educazione sanitaria, medicina legale;

b) prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;

c) igiene degli alimenti e della nutrizione;

d) igiene e urbanistica, edilizia e degli ambienti confinati;

e) sanità animale; igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, vendita, conservazione, e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati;

f) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. 

   

Art. 21
Rapporti tra Regione, enti locali, Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali e ARPA

1. Nelle materie di cui alla presente legge l'ARPA, sulla base di accordi di programma e apposite convenzioni, assicura attività di consulenza ed eroga prestazioni tecniche, scientifiche e analitiche di supporto all'esercizio delle funzioni di prevenzione, protezione e controllo ambientali di competenza della Regione, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane, e dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali.

2. Tramite accordo di programma, di norma triennale, promosso dal Presidente della Regione con le Province, i Comuni, le Aziende sanitarie locali e l'ARPA, nell'ambito delle competenze programmatiche e finanziarie stabilite dagli Assessori della difesa dell'ambiente e dell'igiene e sanità sono definite:

a) le tipologie quali - quantitative delle attività di supporto tecnico laboratoristico agli enti locali e ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali per l'espletamento delle attività di istituto degli stessi;

b) i costi per lo svolgimento delle attività medesime, al fine anche della determinazione della quota parte, derivante dall'applicazione delle tariffe per il servizio idrico integrato e per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, da corrispondere all'ARPA e delle relative modalità di trasferimento.

3. Nel rispetto dell'accordo di programma di cui al comma 2, la Regione stipula con le Province apposite convenzioni nelle quali vengono stabiliti i criteri di utilizzo delle strutture tecniche periferiche dell'ARPA da parte delle province. Le convenzioni regolano altresì la dipendenza funzionale delle strutture medesime dalle Province, per l'esercizio delle funzioni amministrative, autorizzative e di controllo in materia ambientale attribuite ai sensi dell'articolo 14 della Legge n. 142 del 1990.

4. Gli accordi di programma e le convenzioni di cui al comma 3 individuano, tra l'altro, standard qualitativi e quantitativi, i tempi e i costi delle prestazioni erogate dall'Agenzia, nonché le modalità di pronto intervento nei casi di emergenza ambientale.

5. Gli enti locali e le Aziende sanitarie locali possono stipulare apposite convenzioni con l'ARPA per la definizione di attività ulteriori rispetto a quelle citate purché non in contrasto con le stesse, anche circoscritte per ambiti funzionali e temporali.

6. L'ARPA e i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali esercitano in modo integrato e coordinato le funzioni e attività di controllo, protezione ambientale e di prevenzione collettiva che rivestono valenza sia ambientale, sia sanitaria e propongono alle amministrazioni competenti le misure cautelari e di emergenza che si rendono necessarie alla tutela dell'ambiente e della salute; la responsabilità del procedimento è imputata al soggetto che ha la competenza prevalente con la concorrenza dell'altro soggetto per gli aspetti di propria competenza.

7. I soggetti pubblici indicati al comma 6 non possono mantenere o istituire servizi, uffici, unità operative e strutture tecniche e di laboratorio con compiti uguali a quelli attribuiti all'ARPA e si avvalgono obbligatoriamente delle consulenze e del supporto tecnico e analitico fornita dall'ARPA. 

   

Art. 22
Coordinamento con l'Agenzia europea per l'ambiente, con ANPA e gli altri istituti operanti nel settore

1. Al fine di agevolare l'espletamento dei compiti e delle attività dell'ARPA la Regione stipula appositi accordi con l'Agenzia europea per la protezione dell'ambiente, con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, con altre Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e con enti e istituti di ricerca nazionali ed internazionali, pubblici e privati. 

   

Art. 23
Attività di vigilanza della Regione sull'ARPA

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, emana direttive circa le attività ispettive ed esercita le funzioni di vigilanza, di cui all'articolo 03, comma 1, della Legge n. 61 del 1994, onde assicurare il buon andamento generale e la regolarità dei procedimenti gestori posti in essere dall'ARPA. A tal fine il direttore generale dell'ARPA fornisce all'Assessore della difesa dell'ambiente tutti gli atti, le informazioni e i dati richiesti.

2. Sono soggetti al controllo preventivo di legittimità e di merito della Giunta regionale i seguenti atti:

a) programma di attività annuale e triennale;

b) bilancio di previsione annuale e triennale;

c) conto consuntivo;

d) atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione e i contratti di valore superiore a euro 500.000;

e) definizione della struttura centrale e periferica;

f) regolamenti e altri atti a contenuto generale riguardanti l'ordinamento degli uffici, la pianta organica.

3. Gli atti soggetti a controllo sono inviati entro dieci giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza, all'Assessore regionale della difesa dell'ambiente. Tali atti, entro i successivi trenta giorni, previa istruttoria da parte dell'Assessorato della difesa dell'ambiente, sono sottoposti, dandone contestuale notizia all'ARPA, al controllo di legittimità o di merito, sotto forma di riesame, della Giunta regionale che provvede nei successivi venti giorni dal ricevimento. Detto termine, per gli atti di cui al comma 6 dell'articolo 3, decorre dall'acquisizione del parere del Comitato regionale di indirizzo.

4. Prima della scadenza del termine per la proposizione degli atti della Giunta regionale, l'Assessore della difesa dell'ambiente può, per una volta soltanto, chiedere motivatamente all'ARPA il riesame dell'atto. In questo caso il termine di trenta giorni entro cui deve essere sottoposta alla Giunta la proposta di annullamento per soli motivi di illegittimità decorre dalla data di ricevimento della nuova deliberazione.

5. Per gli atti di cui alle lettere b), c) e g) del comma 2, il termine per l'esercizio del controllo è portato a quaranta giorni. 

   

TITOLO III
norme transitorie e finali  

Art. 24
Soppressione dei presidi multizonali di prevenzione

1. Alla data di costituzione dell'ARPA sono soppressi i Presidi Multizonali di Prevenzione (PMP) di cui alla legge regionale 20 giugno 1986, n. 34, recante "Igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro e costituzione dei presidi multizonali di prevenzione" e fino all'emanazione del decreto di costituzione dell'ARPA di cui al comma 3 dell'articolo 2, valgono le disposizioni contenute nell'articolo 5 del decreto legge n. 496 del 1993, così come convertito dalla Legge n. 61 del 1994. 

   

Art. 25
Criteri per la ricomposizione delle funzioni amministrative in materia di prevenzione e tutela ambientale

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 02 del decreto legge n. 496 del 1993, così come convertito dalla Legge n. 61 del 1994, la Regione, attraverso apposite leggi da adottare entro il 1° gennaio 2001, ricompone in un quadro organico le funzioni amministrative in materia di prevenzione e tutela ambientale.

2. Le leggi regionali di cui al comma 1:

a) riservano alla Regione le funzioni amministrative di carattere unitario ed in particolare quelle di pianificazione, programmazione, disciplina, promozione, indirizzo e coordinamento, di raccordo con lo Stato ivi compresa l'espressione dei pareri previsti dalla legislazione vigente, di esercizio dei poteri sostitutivi e di adozione dei provvedimenti contingenti ed urgenti previsti dalla normativa regionale e statale;

b) riconoscono, delegano e sub - delegano alle province le funzioni utili all'approccio integrato dei controlli di prevenzione e di tutela ambientale, con particolare riferimento a:

1) alla specificazione e all'attuazione a livello provinciale della pianificazione e della programmazione regionale di cui all'articolo 18;

2) all'approvazione dei progetti e rilascio delle autorizzazioni, dei nullaosta o di altri atti di analoga natura previsti dalle disposizioni di legge per la realizzazione di opere e di impianti a carattere provinciale e per l'esercizio di attività che producono emissioni atmosferiche, idriche e sonore o che siano attinenti ad aspetti di difesa del suolo, protezione della flora e della fauna, tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche o comunque di tutela a valorizzazione dell'ambiente;

3) alla organizzazione a livello provinciale dello sportello unico ambientale;

4) alla tenuta dei catasti e degli inventari ambientali. 

   

Art. 26
Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in euro 250.000 annui; alla relativa copertura finanziaria si fa fronte con l'utilizzo di eguale quota delle entrate proprie della Regione - UPB E03.017 - del bilancio per gli anni 2005-2007 e di quelli per gli anni successivi. Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'igiene, sanità e assistenza sociale del bilancio della Regione per gli anni 2005-2007 e successivi è istituita la UPB S12.064 (NI) ( Dir.01, Serv. 06 ) Tit.I ( Agenzia per la protezione dell'Ambiente - Parte corrente ) con lo stanziamento sopra indicato.