CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

TESTO UNIFICATO N. 357-358-359/A


Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione
per l'anno 2009 e disposizioni varie

Approvato dalla Terza Commissione nella seduta del 17 dicembre 2008

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RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE - BILANCIO - CONTABILITÀ - CREDITO - FINANZA E TRIBUTI - DEMANIO E PATRIMONIO - PARTECIPAZIONI FINANZIARIE

composta dai Consiglieri

CUCCA, Presidente e relatore di maggioranza- DIANA, Vice Presidente e relatore di minoranza - SALIS, Segretario - FARIGU, Segretario -BIANCU - CAPELLI - CHERCHI Silvio - CONTU - FLORIS Vincenzo - LADU - PORCU - SABATINI - SANJUST - SCARPA - SERRA - URAS - VARGIU

Relazione di maggioranza

On.le CUCCA

pervenuta il 18 dicembre 2008

La Commissione bilancio, nella seduta del 17 dicembre 2008, ha preso in esame le proposte di legge n. 357 e 358 e il disegno di legge n. 359 relativi all'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2009. A' termini dell'articolo 32, comma 3, del Regolamento interno ha deliberato l'esame congiunto degli stessi provvedimenti approvando un testo che prevede l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2009 fino al 31 marzo 2009.
Su proposta di Consiglieri di maggioranza la Commissione ha, altresì, approvato due emendamenti, relativi rispettivamente alla proroga dei termini di cui all'articolo 4, comma 10, della legge finanziaria 2008 e allo stanziamento di euro 430.000 per le operazioni di chiusura e rendicontazione del Programma Leader plus.

Stante l'urgenza che il provvedimento riveste, la Commissione ne raccomanda la rapida approvazione da parte del Consiglio.

Relazione di minoranza

On.le DIANA

pervenuta il 19 dicembre 2008

Il disegno di legge appare condivisibile unicamente nella sua più basilare motivazione, vale a dire la necessità di provvedere con rapidità all'autorizzazione dell'esercizio provvisorio di bilancio per i primi mesi dell'anno 2009. La crisi politica aperta dalle dimissioni del Presidente della Regione rende, infatti, impossibile l'approvazione della manovra finanziaria entro il termine massimo del 31 dicembre fissato dalla legislazione vigente.

Non appare invece condivisibile la scelta di adeguarsi alla lettera al dettato della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11, e 9 giugno 1999, n. 23). Ci si trova, difatti, in un caso limite che la legge regionale di cui sopra, certamente a causa di una carenza normativa cui si dovrà porre rimedio in tempi ragionevolmente brevi, non contempla. La legge prevede che, qualora si giunga alla scadenza del 31 dicembre senza che la manovra di bilancio sia stata approvata ma con il relativo disegno di legge già presentato, l'esercizio provvisorio venga autorizzato sulla base dei dodicesimi della spesa stanziata nel disegno di legge stesso, anziché dei dodicesimi della spesa stanziata nel bilancio vigente come avveniva con la precedente legge di contabilità.

Tale norma, per quanto discutibile, mantiene un senso logico quando viene applicata in un contesto di continuità amministrativa tra le due annualità di bilancio. Essa perde invece senso in due casi particolari: in presenza delle dimissioni del Presidente della Regione e all'inizio dell'ultima annualità di bilancio della legislatura. La situazione attuale è caratterizzata dal verificarsi di entrambe queste eventualità. Le dimissioni rassegnate dal Presidente il 25 novembre scorso, qualora dovessero essere confermate, comporterebbero la fine della legislatura prima dell'approvazione del disegno di legge di bilancio; quest'ultimo sarebbe pertanto destinato a decadere. La possibilità che nella prossima legislatura sia modificato l'orientamento politico della Regione non consente di adottare il presupposto che il disegno di legge venga presentato nuovamente senza alcuna modifica dalla prossima Giunta regionale, pertanto non appare di buon senso autorizzare l'esercizio provvisorio sulla base di un disegno di legge le cui previsioni di spesa difficilmente andranno a coincidere con quelle del bilancio che sarà approvato dal Consiglio regionale.

Allo stesso modo, l'autorizzazione richiesta nel presente testo unificato appare poco prudente alla luce di quanto accaduto in Consiglio regionale il 25 novembre scorso quando, nel corso delle votazioni sul testo unificato "Disciplina per il governo del territorio regionale" e sui relativi emendamenti, è venuta meno la maggioranza politica a sostegno della Giunta regionale, fatto che ha determinato la presentazione delle dimissioni da parte del Presidente della Regione. In assenza di notizie su una mutata composizione della coalizione che sostiene la Giunta regionale, si deve ritenere che la sua consistenza numerica attuale sia la medesima registrata nelle più recenti votazioni tenutesi in Consiglio e che pertanto il disegno di legge di bilancio per il 2009, se venisse messo ai voti oggi, verrebbe respinto dall'Aula.

Tutto ciò premesso, si ritiene oltremodo negativa la decisione, maturata presso la Terza Commissione, di non prendere in considerazione la proposta di legge per l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio in deroga presentata dallo scrivente. Detta proposta era mossa dalle medesime considerazioni di prudenza e buon senso che portano a rigettare il presente testo unificato. Allo stesso modo è da valutare negativamente la mancanza, nel testo in discussione, di misure finalizzate a limitare l'accesso ai residui da parte della Giunta regionale durante l'esercizio provvisorio. Tali misure si ritengono necessarie a causa dell'imminenza della campagna elettorale per le prossime elezioni regionali. Limitare l'accesso ai residui da parte dell'organo esecutivo servirebbe a garantire parità di accesso alle consultazioni a tutte le forze politiche, evitando che quelle rappresentate nella Giunta possano trarre indebito vantaggio, durante la campagna elettorale, dall'enorme disponibilità di risorse accumulata nei residui di bilancio.
Per le ragioni esposte, la minoranza ritiene, al di là dell'ovvia ed inderogabile necessità di autorizzare il ricorso all'esercizio provvisorio di bilancio, di rigettare totalmente il testo unico in esame qualora esso non dovesse essere modificato nei termini espressi nella presente relazione.

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TESTO DELLA COMMISSIONE

Titolo: Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2009 e disposizioni varie.

Art. 1
Esercizio provvisorio

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11, e 9 giugno 1999, n. 23), è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2009 per un periodo non superiore a tre mesi, dal 1° gennaio al 31 marzo 2009.

2. Ai sensi del comma 2 del citato articolo 29, gli impegni e i pagamenti di spesa non possono superare i tre dodicesimi dello stanziamento previsto per ciascuna unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa della proposta di bilancio per l'anno 2009 presentata al Consiglio regionale.

3. Gli impegni e i pagamenti di spesa disposti sul conto dei residui prescindono dalla limitazione di cui al comma 2 e dal periodo interessato all'esercizio provvisorio.

4. Il limite di cui al comma 2 non si applica, altresì, alle spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all'entità e alla scadenza delle erogazioni.

5. Il limite di cui al comma 2 non si applica, infine, ai fondi per la riassegnazione dei residui perenti di cui all'articolo 26 della legge regionale n. 11 del 2006, nonché agli altri fondi di riserva di cui all'articolo 24 della stessa legge regionale.

 

Art. 2
Proroga dei termini

1. I termini di cui all'articolo 4, comma 10, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), sono prorogati al 31 dicembre 2009.

 

Art. 3
Programma Leader plus 2000-2006

1. È autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 430.000 per le operazioni di chiusura e di rendicontazione del Programma Leader plus 2000-2006; alla relativa spesa si fa fronte con lo storno di pari importo dalla UPB S08.01.002 (Fondo nuovi oneri legislativi), mediante utilizzo della riserva di cui alla voce 3 della tabella A allegata alla legge finanziaria 2008 per incrementare la UPB S01.04.002.

 

Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore dal 1° gennaio 2009.