CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 359
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito
e assetto del territorio, SECCIl'11 dicembre 2008
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2009
***************RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il presente disegno di legge dispone, all'articolo 1, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 2009 per un periodo di tre mesi, che si ritiene sufficiente a garantire la continuità dell'attività amministrativa in rapporto ai tempi occorrenti per l'approvazione della manovra finanziaria per il quadriennio 2009-2012 da parte del Consiglio regionale, regolamentando la durata e le modalità dell'azione amministrativa durante l'esercizio provvisorio medesimo.
Così come disposto dall'articolo 29 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, l'esercizio provvisorio consentirà la gestione della spesa sulla base di quella stanziata nel disegno di legge dei bilancio presentato al Consiglio regionale, mentre nessuna limitazione è posta alla gestione delle somme sussistenti in conto residui sia in termini di impegno (per i residui di stanziamento) che di pagamento.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Esercizio provvisorio1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11, e 9 giugno 1999, n. 23), è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2009 per un periodo non superiore a tre mesi, dal 1° gennaio al 31 marzo 2009.
2. Ai sensi del comma 2 del citato articolo 29, gli impegni e i pagamenti di spesa non possono superare i tre dodicesimi dello stanziamento previsto per ciascuna unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa della proposta di bilancio per l'anno 2009 presentata al Consiglio regionale.
3. Gli impegni e i pagamenti di spesa disposti sul conto dei residui prescindono dalla limitazione di cui al comma 2 e dal periodo interessato all'esercizio provvisorio.
4. Il limite di cui al comma 2 non si applica, altresì, alle spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all'entità e alla scadenza delle erogazioni.
5. Il limite di cui al comma 2 non si applica, infine, ai fondi per la riassegnazione dei residui perenti di cui all'articolo 26 della legge regionale n. 11 del 2006, nonché agli altri fondi di riserva di cui all'articolo 24 della stessa legge regionale.
Art. 2
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore dal 1° gennaio 2009.