CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 358

presentata dai Consiglieri regionali

DIANA

il 9 dicembre 2008

all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2009


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RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta di legge trae motivazione dalla necessità di provvedere con rapidità all'autorizzazione dell'esercizio provvisorio di bilancio per i primi mesi dell'anno 2009. La crisi politica aperta dalle dimissioni del Presidente della Regione rende, infatti, impossibile l'approvazione della manovra finanziaria entro il termine massimo del 31 dicembre fissato dalla legislazione vigente, tanto nel caso in cui le dimissioni dovessero essere confermate quanto in quello in cui dovessero essere ritirate. Si ritiene pertanto di dover autorizzare la Giunta regionale all'esercizio provvisorio di bilancio fino al 30 aprile 2009.

Rispetto a quanto previsto dalla legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11, e 9 giugno 1999, n. 23), si ritiene di dover derogare rispetto al dettato dell'articolo 29, comma 2, il quale prevede che, qualora l'esercizio provvisorio venga autorizzato successivamente alla presentazione del disegno di legge di bilancio, esso venga autorizzato in dodicesimi della spesa stanziata nel disegno di legge stesso. La ragione della deroga scaturisce principalmente dalla possibilità, qualora le dimissioni del Presidente della Regione fossero confermate, che la legislatura giunga al termine prima dell'approvazione del disegno di legge di bilancio e che, pertanto, quest'ultimo sia destinato a decadere. La possibilità che nella prossima legislatura sia modificato l'orientamento politico della Regione non consente di adottare il presupposto che il disegno di legge di bilancio venga presentato nuovamente senza alcuna modifica dalla prossima Giunta regionale; pertanto appare buona norma di prudenza consentire l'esercizio provvisorio sulla base della spesa stanziata nel bilancio vigente anziché sulla base del disegno di legge come invece prevede la legge regionale di contabilità.

Per le medesime ragioni di prudenza si ritiene inoltre di dover autorizzare l'esercizio provvisorio in deroga sulla base di quanto accaduto in Consiglio regionale il 25 novembre scorso quando, nel corso delle votazioni sul testo unificato "Disciplina per il governo del territorio regionale" e sui relativi emendamenti, è venuta meno la maggioranza politica a sostegno della Giunta regionale, fatto che ha determinato la presentazione delle dimissioni da parte del Presidente della Regione. In assenza di notizie su una mutata composizione della coalizione che sostiene la Giunta regionale, si deve ritenere che la sua consistenza numerica attuale sia la medesima registrata il 25 novembre scorso e che, pertanto, il disegno di legge di bilancio per il 2009, se venisse messo ai voti oggi, verrebbe respinto dall'Aula. Si ritiene pertanto più prudente autorizzare l'esercizio provvisorio sulla base del bilancio vigente, essendo esso espressione della maggioranza dei consiglieri regionali.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Esercizio provvisorio

1. Ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11, e 9 giugno 1999, n. 23), e in deroga al comma 2 del medesimo articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, e fino a quando sia approvato con legge, e comunque non oltre il 30 aprile 2009, il bilancio della Regione per l'anno 2009, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, le eventuali note di variazione con le disposizioni e le modalità previste nella legge regionale 5 marzo 2008, n. 4 (Bilancio di previsione per l'anno 2008 e bilancio pluriennale per gli anni 2008-2011), ad esclusione delle autorizzazioni di spesa una tantum o incrementative di stanziamenti determinati da apposite disposizioni normative.

2. Negli impegni di spesa la Giunta regionale non può superare i quattro dodicesimi degli stanziamenti previsti per ciascuna UPB degli stati di previsione di spesa.

3. Nei pagamenti di spesa la Giunta regionale è autorizzata al pagamento dell'intero ammontare dei residui nonché degli impegni di spesa assunti in conto competenza a' termini del comma 2.

4. Il limite di cui al comma 2 non si applica ove si tratti di spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all'entità e alla scadenza delle erogazioni.
5. Il limite di cui al comma 2 non si applica, altresì, ai fondi per la riassegnazione dei residui perenti di cui all'articolo 26 della legge regionale n. 11 del 2006, nonché agli altri fondi di riserva di cui all'articolo 24 della stessa legge regionale.

 

Art. 2
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2009.