CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURATESTO UNIFICATO N. 316-321/A
Interventi urgenti a favore dei familiari delle vittime degli incidenti sul lavoro in Sardegna e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
Approvato dalla Sesta e Settima Commissione in seduta congiunta il 21 maggio 2008
***************RELAZIONE DELLA SESTA COMMISSIONE PERMANENTE INDUSTRIA - MINIERE - CAVE E TORBIERE - ARTIGIANATO - COOPERAZIONE - LAVORO E OCCUPAZIONE - TURISMO - COMMERCIO - FIERE E MERCATI - RISORSE ENERGETICHE - FONTI ALTERNATIVE DI ENERGIA
composta dai consiglieri
GIAGU, Presidente - PISANO, Vice presidente - BRUNO, Segretario - MILIA, Segretario - ARTIZZU, LOMBARDO - MANINCHEDDA - MATTANA - MELONI - PITTALIS - SANNA Franco
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SANITÀ - IGIENE PUBBLICA - MEDICINA SOCIALE - EDILIZIA OSPEDALIERA - SERVIZI SANITARI E SOCIALI - ASSISTENZA - IGIENE VETERINARIA - PERSONALE DELLE UU.SS.LL.composta dai Consiglieri
PACIFICO, Presidente - GALLUS, Vice Presidente - COCCO, Segretario - PETRINI, Segretario- BARRACCIU - ESPA- GESSA - IBBA - LAI Silvio - LAI Vittorio Renato - LANZI, relatore - LICANDRO - LIORI - PISU - RANDAZZO Vittorio - UGGIAS.
pervenuta il 28 maggio 2008
Relatore: URAS (proponente della PL n. 321)
La finalità principale del progetto di legge è quella di intervenire, ancora una volta, ad intensificare le azioni pubbliche volte alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, che risultano annualmente, in Italia e in Sardegna, per quantità e qualità, una costante negativa, socialmente ed economicamente tragica e pesantissima. A ciò si aggiungano, nei molti casi di incidente grave, le spesso insopportabili peggiori condizioni di vita che si determinano per le persone direttamente coinvolte e per le loro famiglie.
In Italia nell'ultimo anno i morti sul lavoro sono stati 1.260, di cui 1.130 nel settore industriale e dei servizi, una scia di sangue e sofferenza che ha disperso risorse valutate in 45 miliardi di euro l'anno, pari a quasi sei finanziarie della Regione sarda. Uno specifico studio dell'Università di Cagliari ci rammenta che si verificano 3,5 incidenti mortali ogni giorno nei diversi ambiti professionali e che l'anno scorso gli infortuni sono stati oltre 900 mila. Si tratta, è il caso di ricordarlo, di cifre in difetto, non comprendendo quella vastissima area dell'economia sommersa che pesa sul PIL per il 17,7 per cento (dati ISTAT), relativa all'attività irregolare di quasi 3 milioni di lavoratori italiani, il 12,1 per cento del totale delle unità lavorative del paese.
In Sardegna negli anni 2004, 2005 e 2006, gli incidenti rilevati per anno variano dai 18.917 del picco 2005 ai 18.503 del 2006 con una diminuzione parziale pari al -2,51 per cento (414 infortuni in meno) nell'ultimo anno. Un dato, comunque, gravissimo che ci racconta di circa 57 mila incidenti in tre anni. Gli infortuni mortali nel 2007 sono stati 35, nel 2006 34, contro i 30 registrati nel 2005, di cui 13 nel settore dell'industria, 14 nei servizi e 6 in agricoltura (1 non determinato). Il settore edile è quello in cui si sono registrate più vittime e rimane preoccupante anche il dato riguardante la denuncia delle malattie professionali. Nell'ultimo anno i casi sono stati 80, mentre nel 2005 erano stati 72 e, nel 2004 81. Permangono aperte in Sardegna gravi carenze di intervento pubblico e ingiustizie in materia di contaminazione da amianto, ad incominciare dal riconoscimento dei diritti, a molti lavoratori sardi dell'industria, dei benefici di legge in materia previdenziale.
Ad oggi, nel corso del 2008, si registrano in Sardegna già nove caduti sul lavoro, ultimo dei quali Francesco Deias, appartenente all'Arma dei carabinieri, mentre operava un soccorso lungo la statale n. 131. Alla sua famiglia e a tutte le famiglie dei caduti sul lavoro va il nostro pensiero.
La proposta agisce nella duplice direzione:
1) del potenziamento delle attività di coordinamento tra i poteri pubblici a diverso titolo coinvolti nella prevenzione, in esse comprendendo anche le necessarie funzioni di controllo e ispettive, articolate nell'ambito delle competenze dello Stato (Ispettorato regionale del lavoro) e della Regione (Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale - ASL );
2) contemporaneamente, della promozione della conoscenza tecnica e della buona cultura del lavoro per migliorare le competenze degli operatori pubblici e privati addetti alla sicurezza nei luoghi di lavoro, e quelle più generali dei lavoratori e degli imprenditori, attraverso un programma specifico di formazione da definirsi nell'ambito del Piano regionale dei servizi e delle politiche del lavoro e per l'occupazione previsto dalla legge regionale n. 20 del 2005 e ribadito dall'articolo 6 della legge finanziaria regionale 2008.In particolare, intervengono a trattare tali sopra enunciati argomenti gli articoli 1 e 2 del testo unificato delle proposte presentate, rispettivamente, col n. 316 dai colleghi PISANO - CASSANO DEDONI - VARGIU (Norme urgenti a favore delle famiglie delle vittime di incidenti mortali del lavoro e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) e col n. 321 dai colleghi LANZI - SERRA - CUGINI - DAVOLI - FADDA - LICHERI - PISU - PACIFICO - GIAGU - UGGIAS -ESPA - LAI Silvio - URAS (Interventi urgenti a favore dei familiari delle vittime degli incidenti sul lavoro in Sardegna).
Il testo è stato elaborato dalle Commissioni igiene e sanità, presieduta dall'On. Pacifico, e industria, presieduta dall'On. Giagu, in seduta congiunta. Ai presidenti delle Commissioni, ai componenti tutti e ai presentatori delle due distinte proposte di legge va il mio ringraziamento, per l'impegno e la celerità nella procedura di esame per l'approvazione del progetto di legge che approda, migliorato dai tanti contributi ricevuti, in tempi record e con una valutazione positiva unanime alla discussione in Aula.
Il ringraziamento va esteso alla Giunta regionale, ai presidenti dei gruppi, tutti, e al Presidente del Consiglio per la sensibilità attiva che si è manifestata affinché l'articolato fosse licenziato nei tempi di assoluta urgenza posti dalla drammaticità dell'argomento trattato. Ringraziamento particolare va rivolto ai funzionari delle Commissioni consiliari sanità e lavoro, per la capacità professionale e l'impegno che hanno dimostrato nel corso della discussione, breve ma intensa, e nella successiva fase di elaborazione.
Negli articoli successivi al 2 che, come precedentemente sottolineato, sviluppano la materia del coordinamento degli interventi di prevenzione, ed in particolare quelli relativi ad un programma strutturato e diffuso di formazione permanente in materia di sicurezza, si stabiliscono contenuti e modalità dell'azione di solidarietà istituzionale della Regione nei confronti delle famiglie dei caduti sul lavoro.
Tale azione si sviluppa tramite misure di sostegno economico, pari ad un contributo una tantum entro la misura massima di 30.000 euro, a favore dei familiari superstiti della lavoratrice o del lavoratore deceduti a causa di infortunio sul lavoro. Il contributo è concesso qualsiasi sia la natura e la tipologia del lavoro autonomo o subordinato svolto dalla vittima, e riguarda tutti i lavoratori sardi, nonché tutti i lavoratori - anche comunitari ed extra comunitari - che lavorano presso aziende operanti nell'Isola.
Gli articoli 4 e 5 trattano rispettivamente le modalità di adeguamento del contributo nel tempo e il diritto ad usufruire dello stesso contributo in relazione agli infortuni letali accaduti nel corso del biennio 2007/2008, prescindendo dalla data di approvazione del provvedimento legislativo in parola.
Con l'articolo 6 è stabilito lo stanziamento per il quadriennio 2008/2011, con una somma di euro 2.500.000 per il primo anno e di un euro 1.000.000 per gli anni successivi.
L'intervento ha modalità di esecuzione improntate al carattere di estrema urgenza delle situazioni considerate, la cui responsabilità è assegnata all'Assessorato competente in materia di lavoro.
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La Terza Commissione, nella seduta del 13 maggio 2008, ha espresso il parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento suggerendo una modifica tecnica e nominando relatore in Consiglio, a' termini del comma 2 dell'articolo 45 del Regolamento, il Presidente.
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TESTO DELLA COMMISSIONE
Titolo: Interventi urgenti a favore dei familiari delle vittime degli incidenti sul lavoro in Sardegna e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Art. 1
Finalità1. In attuazione dei principi stabiliti dalla Costituzione in materia di diritto al lavoro e in armonia con le disposizioni statali e con le normative comunitarie aventi analoghe finalità la Regione, nell'ambito del programma degli interventi per la sicurezza del lavoro, il miglioramento della qualità lavorativa e di contrasto del lavoro nero e irregolare di cui alla legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), stabilisce criteri e modalità per l'erogazione, con carattere di urgenza, di un contributo straordinario a favore dei familiari delle vittime degli incidenti sul lavoro in Sardegna.
2. La Regione promuove, inoltre, specifiche e urgenti misure per realizzare un effettivo coordinamento fra tutti i soggetti pubblici e privati ai quali sono affidati, dalla normativa in vigore, compiti in materia di prevenzione degli infortuni e sicurezza dei luoghi di lavoro.
3. Nell'ambito del Piano regionale per i servizi, le politiche del lavoro e l'occupazione di cui all'articolo 13 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego), l'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale provvede, anche tramite i soggetti di cui all'articolo 5 della predetta legge, alla predisposizione e realizzazione di uno specifico programma pluriennale di formazione per la sicurezza, articolato e aggiornato annualmente, rivolto prioritariamente agli operatori pubblici e privati preposti alle attività di prevenzione, controllo e repressione degli incidenti sul lavoro, alle imprese e ai lavoratori.
4. Il programma di cui al comma 3 è approvato nell'ambito del Piano regionale per i servizi, le politiche del lavoro e l'occupazione sentite le Commissioni consiliari competenti in materia di sanità e lavoro, previo parere dei soggetti istituzionali e sociali acquisito ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della legge regionale n. 3 del 2008.
Art. 2
Programma di formazione1. Il programma di formazione previsto dall'articolo 1 è realizzato a valere sulle disponibilità finanziarie stanziate nel Fondo regionale per l'occupazione, impiegando anche, compatibilmente con le disposizioni per l'utilizzo di fondi comunitari, risorse del Fondo sociale europeo (FSE). A tal fine l'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, nella sua qualità di autorità di gestione del FSE, provvede a sottoporre agli organismi competenti la proposta di programma.
Art. 3
Contributi a favore della famiglie1. Le prestazioni a sostegno delle condizioni economiche familiari di cui alla presente legge, consistono in un contributo una tantum a favore dei familiari superstiti della lavoratrice o del lavoratore deceduti a causa di infortunio sul lavoro. L'importo è stabilito, con decreto dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, entro la misura massima di euro 30.000, tenendo debito conto delle condizioni sociali ed economiche degli aventi diritto di cui al comma 3.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso qualsiasi siano la natura e la tipologia di lavoro autonomo o subordinato svolto dalla vittima dell'infortunio e prioritariamente nel caso in cui la stessa risulti priva della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il contributo è assegnato, dietro richiesta, ai sensi del comma 4, al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli o, in mancanza di questi, agli ascendenti o, in mancanza di questi, ai fratelli e alle sorelle, ai conviventi, anche senza prole, dei lavoratori sardi deceduti a causa di incidente sul lavoro. I medesimi benefici sono estesi anche ai familiari dei lavoratori comunitari ed extra-comunitari che lavorano presso aziende operanti nell'Isola.
4. Il beneficio è erogato con carattere di massima urgenza e, comunque, entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza da parte degli aventi diritto di cui al comma 3 o, in alternativa, su richiesta del responsabile dei servizi sociali del comune di residenza, previi gli accertamenti di legge.
Art. 4
Adeguamento del contributo1. La Regione provvede all'erogazione del contributo entro le misure, da aggiornarsi annualmente in relazione all'andamento dell'inflazione rilevato dall'ISTAT, stabilite dalla presente legge. A tal fine la dotazione finanziaria del Fondo regionale per l'occupazione di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 3 del 2008 è incrementato, per l'anno 2008, di euro 2.500.000, per gli anni 2009, 2010, 2011, di euro 1.000.000 annui secondo quanto stabilito all'articolo 6.
Art. 5
Norma transitoria1. Nel primo anno di attuazione della presente legge la dotazione finanziaria è destinata a interventi relativi agli infortuni accaduti negli anni 2007 e 2008.
Art. 6
Norma finanziaria1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 2.500.000 per l'anno 2008 e in euro 1.000.000 per gli anni successivi.
2. Nel bilancio di previsione della Regione per il corrente anno 2008 e per il triennio 2009-2011 sono apportate le seguenti modifiche:
in aumento
UPB S02.03.001
Politiche attive del lavoro - spese correnti
2008 euro 2.500.000
2009 euro 1.000.000
2010 euro 1.000.000
2011 euro 1.000.000
in diminuzione
UPB S08.01.002
FNOL - spese correnti
2008 euro 2.500.000
2009 euro 1.000.000
2010 euro 1.000.000
2011 euro 1.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3 della tabella A allegata alla legge regionale n. 3 del 2008.3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge fanno carico alle suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2008-2011 e a quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 7
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.