CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTADI LEGGE N. 316
presentata dai Consiglieri regionali
PISANO - CASSANO - DEDONI - VARGIU
il 16 aprile 2008
Norme urgenti a favore delle famiglie delle vittime di incidenti mortali del lavoro e
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
In Sardegna, così come in Italia, si continua a morire per infortuni sul lavoro. Le statistiche dell'INAIL relative all'analisi dell'ultimo settennio indicano che mediamente in Sardegna ogni anno si verificano 36 infortuni mortali sul lavoro, mentre in Italia sono 1.100. A questi vanno ad aggiungersi i deceduti in conseguenza di infortuni sul lavoro (in itinere) che incidono per un ulteriore 20 per cento rispetto ai primi.
È confortante osservare che dal 2001 ad oggi il numero degli infortuni mortali registra una costante diminuzione passando da 1.250 deceduti nel 2001 a 1000 (25 per cento in meno) nel 2007, mentre il numero degli infortuni gravi non ha registrato un'analoga diminuzione.
Si tratta di una tragedia continua il cui costo sociale è elevatissimo; quasi sempre viene subita da lavoratori che operano in situazioni di grande disagio economico e lavorativo e quasi sempre la tragedia diventa duplice perché la famiglia del lavoratore deceduto si ritrova improvvisamente a dover affrontare condizioni insostenibili di sopravvivenza, soprattutto se il lavoratore si trovava a svolgere una attività lavorativa privo degli ordinati livelli di assistenza contributiva e previdenziale.
È facile anche constatare che il sistema normativo in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di sicurezza degli ambienti del lavoro è in Italia sufficientemente complesso e viene oggi in soccorso l'entrata in vigore del nuovo testo unico approvato con il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in attuazione della legge delega n. 123 del 2007. La semplificazione normativa verso la quale si indirizza oggi l'intero sistema potrà pervenire a risultati concretamente positivi solo a condizione che ognuno faccia bene la propria parte.
Per questo è necessario che la Regione Sardegna colga immediatamente l'occasione per sintonizzarsi positivamente sul processo di riforma in atto, appropriandosi del ruolo di coordinamento fra i tanti soggetti istituzionali oggi chiamati a rispondere, in termini di competenze diversificate e sovrapposte in materia di prevenzione degli infortuni, controllo e vigilanza sulla sicurezza degli ambienti di lavoro e della salute dei lavoratori.
È necessario per questo istituire un'authority che promuova, con grande rigore, una azione di coordinamento dell'intero sistema introducendo anche, a supporto della propria azione, un ufficio di monitoraggio costante dell'efficacia delle politiche di prevenzione complessivamente messe in campo da tutti gli attori deputati a questo ruolo, e un sistema di formazione professionale che sappia dare immediate risposte alle richieste delle aziende per avviare tutti i lavoratori a standard di conoscenza delle misure di sicurezza lavorativa e soprattutto per la formazione delle figure di responsabili della sicurezza (obbligatoria per ogni azienda, anche se piccola).
La politica tesa a favorire l'emersione del lavoro nero potrà essere realmente attuata, conseguendo risultati apprezzabili, se si sapranno porre in rete le competenze di tutti i soggetti istituzionali in capo ai quali oggi sono assegnati funzioni e compiti in materia di prevenzione di infortuni.
Il numero agghiacciante delle morti bianche in Italia e nella nostra Isola potrà drasticamente essere ridotto se la Regione interverrà autorevolmente a creare e governare questo sistema di sinergie che oggi appare, pur nel rispetto dei contributi personali dei singoli operatori, una sorta di armata Brancaleone, priva di un chiaro disegno comune, presupposto necessario per poter vincere una battaglia di grande impatto sociale.
Un appropriato coordinamento porterebbe immediatamente a risultati di grande risparmio sia in termini di vite umane e sia di abbattimento del gravoso onere sociale derivante dalla drastica riduzione di prevenzione.Con la presente proposta di legge si intende istituire un fondo regionale per l'erogazione di contributi a favore dei familiari superstiti di lavoratrici e lavoratori deceduti per o a causa di infortuni sul lavoro. Un fondo che consenta di intervenire con urgenza e tempestività a favore di situazioni di grande disagio e bisogno.
I contributi vengono erogati dal fondo indipendentemente dalla tipologia dell'attività lavorativa che stava svolgendo il lavoratore deceduto e con semplici requisiti di accesso.
La figura dell'authority è quella di un comitato molto snello presieduto dall'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale nel quale sono presenti tutti i soggetti istituzionali aventi competenze in materia di prevenzione degli infortuni e di controllo e vigilanza degli ambienti di lavoro e della salute dei lavoratori.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Oggetto e finalità1. La Regione autonoma della Sardegna, al fine di assicurare e promuovere la piena tutela del lavoro e della salute dei lavoratori, del rispetto della sicurezza sul lavoro e delle norme sulla prevenzione degli infortuni, in attuazione dei principi fondamentali della Costituzione, dello Statuto speciale per la Sardegna, delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro):
a) stabilisce concrete azioni di solidarietà sociale a favore delle famiglie di lavoratrici e lavoratori autonomi e subordinati, nonché di soggetti ad essi equiparati, vittime di incidenti mortali sul lavoro, attraverso l'erogazione di contributi a sostegno delle condizioni economiche;
b) promuove specifiche e urgenti misure per realizzare un effettivo coordinamento fra tutti i soggetti pubblici e privati ai quali sono affidati compiti in materia di prevenzione infortuni e sicurezza dei luoghi di lavoro.
Art. 2
Fondo regionale di sostegno a favore delle
famiglie di vittime di infortunio sul lavoro1. È istituito, ai sensi della lettera a) dell'articolo 1, presso l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale il fondo regionale di sostegno a favore delle famiglie di lavoratrici o lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro.
Art. 3
Requisiti e criteri per l'assegnazione dei benefici1. Le prestazioni erogate dal fondo, di cui all'articolo 2, a sostegno delle condizioni economiche familiari, consistono in un contributo una tantum a favore dei familiari superstiti della lavoratrice o del lavoratore deceduto a causa di infortunio sul lavoro. L'importo è stabilito, con decreto dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, entro la misura minima di 10.000 euro e massima di 30.000 euro, tenendo debito conto delle condizioni socio-economiche complessive del nucleo familiare.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso in relazione a qualsiasi natura e tipologia di lavoro autonomo o subordinato svolgesse la vittima, prioritariamente nel caso in cui la vittima risultasse priva della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il requisito necessario per l'accesso all'ottenimento del beneficio di cui all'articolo 2 è che il reddito del nucleo familiare superstite, riferito all'anno precedente e sottratto dell'entità del reddito di lavoro del lavoratore deceduto, non sia superiore ai 50.000 euro.
4. Il beneficio di cui all'articolo 2 è erogato con carattere di massima urgenza, entro comunque venti giorni dalla presentazione dell'istanza da parte dei familiari superstiti, o in alternativa su richiesta del responsabile dei servizi sociali del comune di residenza, previo sommario accertamento da cui risulti che il decesso sia stato causato da infortunio sul lavoro.
5. Il beneficio è aggiuntivo rispetto ad eventuali emolumenti o indennizzi derivanti da altri obblighi di legge o assicurativi.
Art. 4
Beneficiari del contributo1. Sono beneficiari del contributo di cui all'articolo 1 il coniuge superstite o, in mancanza, i figli, o in mancanza di questi, gli ascendenti, o in mancanza di questi, i fratelli e le sorelle in rapporto di dipendenza economica.
Art. 5
Informazione1. La Regione con il fondo di cui all'articolo 2, comma 1, promuove, altresì, in collaborazione con altri soggetti istituzionali e organismi che operano nell'ambito della promozione e tutela della sicurezza sul lavoro e della prevenzione degli infortuni, campagne di informazione e progetti di sensibilizzazione sul diritto delle lavoratrici e dei lavoratori alla sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di assicurare una più efficace azione volta alla soluzione del problema della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 6
Finanziamento degli interventi1. Il fondo di cui all'articolo 2 è alimentato:
a) da risorse regionali disposte annualmente con l'approvazione del bilancio di previsione;
b) da contributi volontari e solidaristici versati dai lavoratori, dai datori di lavoro, dagli amministratori, eletti o nominati, della Regione, dei comuni e delle province, dagli amministratori nominati dagli enti pubblici, dai cittadini singoli o associati e qualunque altro soggetto pubblico o privato;
c) dai proventi derivanti dalle sanzioni applicate alle imprese che non risultano in regola con le disposizioni regionali in materia di regolarità contributiva.
Art. 7
Istituzione dell'authority regionale
sulla sicurezza del lavoro1. È istituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), la figura dell'authority regionale sulla sicurezza del lavoro, con funzione di coordinamento fra tutti i soggetti istituzionali pubblici aventi competenze in materia di prevenzione di infortuni, controllo e vigilanza sulla sicurezza dei luoghi del lavoro e sulla tutela della salute dei lavoratori, così come previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008 e dalla legge 3 agosto 2007, n. 123 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia).
2. L'authority regionale sulla sicurezza del lavoro ha sede presso la Presidenza della Giunta regionale ed è presieduta dall'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, competente in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
3. La Giunta regionale stabilisce, con apposito regolamento attuativo, composizione, compiti e funzioni dell'authority regionale sulla sicurezza del lavoro.
Art. 8
Norme transitorie e finali1. Il primo anno di gestione del fondo, in via transitoria, viene destinato per interventi di erogazione di un contributo in caso di morte del lavoratore, per infortuni del lavoro verificatisi durante gli anni 2007 e 2008.
2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta uno specifico regolamento nel quale vengono indicate le procedure e i requisiti di accesso per la concessione dei contributi a valere sul fondo di cui all'articolo 2.
3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento attuativo di cui all'articolo 7, comma 3, individuando compiti e modalità di funzionamento dell'authority regionale della sicurezza.
Art. 9
Norma finanziaria1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 2.500.000 a decorrere dall'anno 2008.
2. Nel bilancio di previsione della Regione per il corrente anno 2008 e per il triennio 2009-2011 sono apportate le seguenti modifiche:
in aumento
UPB S06.06.002
Politiche per l'occupazione - Interventi sul costo del lavoro
2008 euro 2.500.000
2009 euro 2.500.000
2010 euro 2.500.000
2011 euro 2.500.000in diminuzione
UPB 08.01.002
FNOL Spese correnti
2008 euro 2.500.000
2009 euro 2.500.000
2010 euro 2.500.000
2011 euro 2.500.000