CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTADI LEGGE N. 321

presentata dai Consiglieri regionali

URAS - LANZI - SERRA - CUGINI - DAVOLI - FADDA - LICHERI - PISU - PACIFICO - GIAGU - UGGIAS - ESPA - LAI Silvio

il 29 aprile 2008

Interventi urgenti a favore dei familiari delle vittime degli incidenti sul lavoro in Sardegna


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RELAZIONE DEI PROPONENTI

La finalità della proposta è quella di assicurare un minimo di sostegno economico, con carattere di urgenza, ai familiari dei lavoratori sardi, o anche ai lavoratori comunitari ed extra comunitari deceduti in Sardegna a causa di incidenti sul lavoro mentre svolgevano la propria attività lavorativa in aziende sarde. Un intervento di solidarietà istituzionale che mira ad assicurare un contributo a coloro che, nella disperazione di un fatto luttuoso tragico ed improvviso, debbono far fronte a difficoltà anche economiche immediate, spesso insormontabili per le condizioni di bisogno nelle quali le famiglie dei deceduti possono trovarsi.
Nell'articolo 1 sono definite le finalità, nell'articolo 2 sono individuati i possibili beneficiari. In questo caso il riferimento è ai familiari (coniugi, figli minori, figli fino a venticinque anni di età in caso di frequenza di studi superiori ed universitari, genitori conviventi privi di reddito adeguato, conviventi, anche senza prole, privi di reddito adeguato) dei lavoratori sardi e dei lavoratori comunitari ed extra-comunitari in servizio presso aziende sarde operanti nell'isola, deceduti per incidente su lavoro.
Nell'articolo 3 sono definite le modalità di erogazione del contributo, mentre con la norma di cui all'articolo 4 si provvede ad estendere il beneficio almeno ai familiari delle vittime registrate, per le cause in argomento, nel corso del 2007. Con l'articolo 5 è individuata la necessaria provvista finanziaria. L'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale è il titolare dell'intervento di solidarietà istituzionale.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità

1. In attuazione dei principi stabiliti dalla Costituzione in materia di diritto al lavoro, e in armonia con le disposizioni statali e con le normative comunitarie aventi analoghe finalità, la Regione, nell'ambito del programma degli interventi per la sicurezza del lavoro, il miglioramento della qualità lavorativa e di contrasto del lavoro nero e irregolare di cui alla legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), stabilisce criteri e modalità per l'erogazione, con carattere di urgenza, di un contributo straordinario a favore dei familiari delle vittime degli incidenti sul lavoro in Sardegna.

 

Art. 2
Beneficiari

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è attribuito ai familiari (coniugi, figli minori, figli fino a venticinque anni di età in caso di frequenza di studi superiori ed universitari, genitori conviventi privi di reddito adeguato, conviventi, anche senza prole, privi di reddito adeguato) dei lavoratori sardi deceduti a causa di incidente sul lavoro, sulla base di criteri di valutazione sullo stato di bisogno stabiliti dalla Giunta regionale nel programma di cui all'articolo 1, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sul rapporto tra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa). I medesimi benefici sono estesi anche ai familiari dei lavoratori comunitari ed extra-comunitari in attività di servizio in Sardegna presso aziende operanti nell'Isola.

 

Art. 3
Modalità di erogazione

1. La Giunta Regionale stabilisce l'entità e le modalità di erogazione del contributo, in misura massima pari a euro 20.000, da aggiornarsi annualmente in relazione all'andamento dell'inflazione rilevato dall'ISTAT. Nel medesimo provvedimento deliberativo sono indicate le necessarie certificazioni da presentare, presso l'Assessorato regionale competente in materia di lavoro, a corredo della specifica istanza degli aventi titolo.

 

Art. 4
Norma transitoria

1. Possono essere esaminate, in via transitoria e ai fini dell'erogazione del contributo di cui alla presente legge, dall'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, le istanze presentate dai familiari aventi titolo dei lavoratori vittime di infortuni sul lavoro verificatisi anche nel corso dell'anno 2007.

 

Art. 5
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti per l'attuazione della presente legge provvede l'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, per un ammontare massimo complessivo, per l'esercizio in corso (2008), di euro 1.000.000 a valere sul fondo regionale per l'occupazione di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 3 del 2008, avuto riguardo anche ai contributi dovuti ai sensi della norma transitoria di cui all'articolo 4.