CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURATESTO UNIFICATO N. 162-163-305/A
Riordino delle funzioni in materia di aree industriali***************
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE INDUSTRIA - MINIERE - CAVE E TORBIERE - ARTIGIANATO - COOPERAZIONE - LAVORO E OCCUPAZIONE - TURISMO, COMMERCIO - FIERE E MERCATI - RISORSE ENERGETICHE - FONTI ALTERNATIVE DI ENERGIA
composta dai consiglieri
GIAGU, Presidente - PISANO, Vice presidente - BRUNO, Segretario - MILIA, Segretario - ARTIZZU - LOMBARDO - MANINCHEDDA - MATTANA - MELONI - PITTALIS - SANNA Franco
NON ANCORA PERVENUTA
***************La Prima Commissione, nella seduta dell'8 maggio 2008, ha formulato il seguente parere a maggioranza; si è espresso contro il consigliere rappresentante del gruppo UDC; si è astenuto il consigliere Masia. Le relative motivazioni sono riportate nella parte finale del presente parere.
La Commissione osserva preliminarmente che una parte della materia è stata già disciplinata con la legge finanziaria. Il parere deve tener conto delle scelte già effettuate dal Consiglio, in parte contenute nella proposta elaborata dalla Sesta Commissione e sottoposta al parere, ma da sviluppare compiutamente.
La legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008) ha già definito la disciplina della aree di dimensione comunale all'articolo 7, comma 35 (corrispondente all'articolo 1, comma 1, lettere a, b e c), della presente proposta; commi 36 e 37 (corrispondenti all'articolo 2, commi 1 e 2), della presente proposta.
La medesima legge finanziaria ha inoltre previsto:
a) le procedure per il trasferimento ai comuni (comma 38: nomina del commissario e li-quidazione);
b) l'eventuale opzione dei comuni per la gestione in forma sovracomunale delle funzioni ad essi trasferite (da disciplinare con successiva legge);
c) il rinvio ad una nuova legge (il testo unificato in discussione con le modifiche necessarie) per la disciplina delle aree industriali di dimensione provinciale, già individuando in apposita tabella gli enti da riordinare relativi ad otto aree (una per circoscrizione provinciale).Ha ancora stabilito degli indirizzi da seguire nella elaborazione della nuova disciplina, ai quali la Prima Commissione ritiene ci si debba ancorare, sia perché discendono da indicazioni della legge finanziaria statale, sia soprattutto perché sono conseguenti agli indirizzi legislativi perseguiti dal Consiglio in materia di riordino delle funzioni e di conferimento delle stesse agli enti locali.
Le disposizioni della legge finanziaria statale sono i commi 28 e 33 dell'articolo 2. Il comma 28 prevede che gli enti locali possano dar vita ad una sola forma associativa ai fini del riordino delle funzioni e delle strutture in senso sovracomunale. Peraltro, la Regione ha in questa materia competenza esclusiva e si possono nutrire dubbi sul fatto che una tale previsione possa assumere rilievo di principio di riforma economico-sociale così da imporsi al legislatore regionale. L'inciso finale esclude in ogni caso che il vincolo si applichi ai consorzi istituiti o resi obbligatori per legge (statale o regionale).
Il comma 33 della finanziaria statale, a sua volta, enuncia l'indirizzo secondo il quale il legislatore, statale e regionale, deve provvedere alla soppressione ed accorpamento di organismi che svolgono funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti locali e alla riallocazione delle relative funzioni agli enti locali secondo principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
Il Consiglio regionale, con il comma 40 dell'articolo 7 della finanziaria regionale, ha fatto suoi tali indirizzi.
I principi fondamentali cui fare riferimento sono:
- ricollocazione presso gli enti locali delle funzioni in materia di aree industriali esercitate dai consorzi industriali;
- conferimenti ai vari livelli di governo locale secondo i principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.Essi trovano riscontro e una prima attuazione in alcune disposizioni legislative già appro-vate:
a) la legge finanziaria regionale (n. 3 del 2008) nei commi 35 e 36 dell'articolo 7, dove sono elencate le competenze rispettivamente della Regione e degli enti locali;
b) la legge regionale n. 9 del 2006 (articolo 19), la quale affida alla provincia il compito di pro-grammare gli ambiti sovracomunali in materia di aree industriali;
c) la legge finanziaria regionale 2008 che, introducendo la disciplina dello sportello unico (SUAP), conferma (articolo 1, comma 32) che spettano ai comuni tutte le funzioni relative alla "realizzazione, ampliamento ... alla localizzazione e rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio di concessioni ed autorizzazioni"; prevede, inoltre, che le relative funzioni possano essere gestite in forma associata;
d) la legge regionale n. 12 del 2005, in materia di unioni di comuni e comunità montane, la quale va richiamata oltre che per i suoi principi, per l'esplicita previsione di un favore verso la realizzazione mediante forme associate sovracomunali di PIP.Come si vede un quadro già chiaro nei suoi indirizzi e coerente con quanto sollecita la finanziaria statale.
La Prima Commissione ritiene perciò necessario sollecitare una incisiva applicazione di questo indirizzo politico mediante:
a) una corretta (o più coerente) attribuzione di funzioni ai diversi livelli di enti locali, in modo da rafforzarne il ruolo all'interno della funzione considerata;
b) più puntuali indicazioni per la disciplina del procedimento di liquidazione degli enti esistenti, anche al fine di favorire un quadro omogeneo con leggi già approvate (comunità montane, consorzi di bonifica) e di tenere conto delle esperienze maturate (articolo 7).
c) una disciplina in materia di personale che consenta una utile collocazione nei vari enti personale.a) Attribuzioni degli enti locali
Un quadro d'insieme della materia e dei diversi livelli di governo è già delineato dalla legge regionale n. 9 del 2006, in coerenza con gli indirizzi delle riforme Bassanini, recepite anche nell'ordinamento regionale.
La Commissione ritiene si debba perseguire la linea del conferimento quanto più possibile ampio di funzioni agli enti locali, salva la necessità peraltro da motivare e valutare volta per volta, del mantenimento di funzioni amministrative in capo alla Regione quando prevalgano esigenze di carattere unitario che non possano essere soddisfatte in altro modo. In questo senso si è espresso anche il Consiglio delle autonomie locali in riferimento ai consorzi industriali (vedi parere espresso sul disegno di legge finanziaria).
Nel dettaglio si osserva:
1) articolo 1, comma 2, poteri sostitutivi: la formulazione del comma deve essere resa omogenea a quella dell'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2006; sembra perciò opportuno escludere il primo periodo, limitandosi al richiamo contenuto nel secondo periodo del comma, in sé sufficiente e completo;
2) le funzioni indicate dall'articolo 2, comma 1, sono in gran parte coincidenti con quelle pre-viste per le aree attrezzate definite PIP (Piani per insediamenti produttivi) (vedi articolo 6 della legge regionale n. 37 del 1998). L'articolo 15 della legge regionale n. 12 del 2005 (Norme sulle comunità montane e le unioni di comuni) ha modificato la relativa disciplina in modo da privilegiare ed incentivare per i piccoli comuni l'esercizio in forma associata delle funzioni relative a tali aree. Il testo della Sesta Commissione sembra escludere tale possibilità, ponendo un'alternativa secca: o gestione diretta da parte dei singoli comuni (anche piccoli), ovvero affidamento al consorzio provinciale (commi 3 e 4), anche quando si tratti di funzioni a dimensione locale. La legge finanziaria (articolo 7, comma 39) non era altrettanto netta, demandando alla successiva disciplina la decisione. La Prima Commissione ritiene che, una volta individuate le competenze dei comuni in modo così ampio, sia necessario consentire agli stessi, specie se piccoli, di esercitare tutte le funzioni in materia di industria anche in forma associata. Non c'è necessità né pericolo che per questo si realizzino nuovi enti; deve semplicemente essere prevista la possibilità di gestire, nella forme incentivate dalla legge regionale n. 12 del 2005, queste funzioni, anche mediante la realizza-zione di PIP a carattere sovracomunale. È questo, del resto, l'unico modo per consentire uno sviluppo locale equilibrato e diffuso coinvolgendo pienamente le realtà locali. Anche la disciplina recentemente approvata in materia di SUAP ha questa impostazione; sembra conseguente che, alla possibile gestione associata delle funzioni SUAP, si accompagni anche la gestione associata delle aree di dimensione locale; anzi questa è più necessaria ed utile della prima. In questo modo la funzione rimarrebbe nella responsabilità politica dell'ente locale (ancorché in forma associata) senza necessità di creare nuovi enti;
C. ciò posto, non sembra necessario prevedere consorzi a carattere provinciale; risulterebbe infatti sufficiente ribadire la competenza delle province già prevista dalla legge regionale n. 9 del 2006, articolo 19 (Programmazione e pianificazione degli ambiti sovracomunali), vera e propria funzione di programmazione industriale - tipicamente di livello provinciale - da esercitarsi nel quadro della programmazione regionale; la provincia potrebbe, inoltre, svolgere la funzione di promozione delle forme associate fra comuni e la differenziazione delle rispettive attitudini e caratteristiche. Le attuali aree gestite dai consorzi industriali a dimensione provinciale potrebbero essere affidate alle forme associate di comuni a competenza generale nel cui territorio ricadono (unioni di comuni o comunità montane), oppure essere gestite in forme snelle di accordo come le convenzioni previste dall'articolo 30 del testo unico degli enti locali, anche con la partecipazione della provincia interessata. Nell'uno e nell'altro caso non si darebbe luogo a nuovi enti e si manterrebbero al livello locale funzioni di gestione che gli sono proprie; in particolare, la pianificazione delle aree potrà essere affidata ad un piano sovracomunale nelle forme e con le modalità previste dalla convenzione o dallo statuto della forma associativa. La Regione potrà indirizzare tale azione di aggregazione con le scelte di programmazione generale e con finanziamenti.b) Procedimento di liquidazione
Quanto sperimentato nel disciplinare situazioni analoghe suggerisce di adottare una disci-plina più dettagliata, prevedendo procedure di concertazione e un organo responsabile che promuova le intese e adotti gli atti conclusivi e si avvalga eventualmente dell'attività di un commissario liquidatore.
Il soggetto responsabile della liquidazione degli enti soppressi, nominato dalla Giunta regionale, dovrà redigere entro un termine definito:
a) lo stato di consistenza dei beni mobili ed immobili;
b) la ricognizione delle partecipazioni societarie, delle attività e passività;
c) la ricognizione del personale in servizio ad una data certa antecedente l'approvazione della legge;
d) i procedimenti e le attività in corso che non possono essere conclusi prima della cessazione dell'ente.Si deve quindi indicare la data di cessazione dell'ente.
Il soggetto responsabile dovrà stabilire la destinazione dei beni e del personale, promuovendo le necessarie intese con gli enti destinatari e con le organizzazioni sindacali. La legge potrebbe opportunamente indicare dei criteri di massima anche prevedendo delle subordinate (per un esempio si veda l'articolo 11 della legge regionale n. 12 del 2005, ovvero il testo unificato in materia di consorzi di bonifica ora all'ordine del giorno dell'Aula).
In ultima istanza dovrà essere riconosciuto un potere di intervento della Giunta regionale, a chiusura dei processi di trasferimento dei beni e del personale.
c) Personale
Anche qui i precedenti casi analoghi suggeriscono di prevedere più ampie possibilità di collocazione al personale ed agli enti e di meglio dettagliare, per quanto possibile, la procedura.
Nel dettaglio:
- articolo 7, comma 1: deve essere possibile destinare il personale a diversi enti onde evitare il sovraccarico sui comuni sedi dei consorzi di figure non necessarie; il personale dovrebbe poter essere trasferito ai comuni già partecipanti agli enti soppressi (sia di dimensione sovracomunale che provinciale), ovvero ad altri comuni che ne facciano richiesta per la gestione delle funzioni loro attribuite in materia, ovvero alle province;
- articolo 7, comma 3: la legge regionale non può prevedere il prepensionamento; può, al più, stabilire incentivi all'esodo;
- articolo 7, comma 4: non risulta una valutazione dei costi e dei caratteri degli incentivi previsti dai contratti;
- articolo 7, comma 5: sembra necessaria una verifica del personale coinvolto ed anche per questo aspetto la previsione di procedure certe e determinate, che prevedano la concertazione con gli enti locali e con le organizzazioni sindacali.Complessivamente sono da valutare con attenzione i costi complessivi, la rispondenza della copertura prevista e le modalità di trasferimento delle risorse agli enti destinatari, ai quali si devono garantire finanziamenti adeguati a fronteggiare gli oneri ad essi accollati con la destinazione del personale.
Il commissario Cuccu Franco Ignazio ha motivato il suo voto contrario al presente parere, col fatto di condividere il testo unificato predisposto dalla Sesta Commissione, pur riconoscendo che il quadro normativo ricostruito dal presente parere rappresenta un utile spunto per l'approfondimento di alcuni aspetti che potrebbero trovare soluzione solo in un adeguato dibattito in Aula.
Il commissario Masia si è astenuto ritenendo che la disciplina richieda ancora ulteriori approfondimenti, riservandosi di definire la posizione del proprio gruppo in Assemblea. Ferma restando l'esigenza di un riordino, ritiene infatti si debba tenere conto delle diversificate situazioni esistenti e delle condizioni di fatto di ciascun consorzio e del personale ivi impiegato.
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La Terza Commissione, nella seduta del 23 aprile 2008, ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento, suggerendo una modifica tecnica, e ha nominato relatore in Consiglio il Presidente della Commissione.
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PARERE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
pervenuto il 5 maggio 2008
Il Consiglio delle autonomie locali ha deliberato di ristrasmettere per estratto il parere, pervenuto il 27 novembre 2007, espresso sulla legge finanziaria 2008.
"[omissis]
Il sistema delle autonomie locali richiama la necessità di una maggiore coesione territoriale e sociale per immaginare la Sardegna come regione d'Europa e del Mediterraneo.
Da questo punto di vista il Consiglio delle autonomie locali ritiene che la Regione, nella sua interezza debba rafforzare la propria capacità di investire con maggiore decisione sul sistema delle autonomie locali come motore di sviluppo nei territori, riservando a se stessa la capacità di sintesi e di elaborazione di strategie complessive di più ampio scenario.
In questo contesto, in relazione a quanto contenuto nell'articolo 8, si ritiene che l'attuale sistema dei consorzi industriali debba essere superato rapidamente e che tutto quanto da questi gestito in questi decenni venga ricondotto in tempi rapidi e non più derogabili, agli unici soggetti titolari dell'esercizio di un potere il più possibile vicino alle esigenze e ai bisogni dei territori e dei cittadini, quale appunto quello rappresentato dal sistema delle autonomie locali.".
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TESTO DELLA COMMISSIONE
Titolo: Riordino delle funzioni in materia di aree industriali.
Art. 1
Programmazione dello sviluppo
economico territoriale1. La Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di programmazione dello sviluppo economico territoriale, provvede, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, a:
a) individuare le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate sul territorio regionale, assicurando la partecipazione degli enti locali e dei soggetti interessati;
b) assicurare il coordinamento degli interventi per la realizzazione, l'ampliamento e il completamento delle aree ecologicamente attrezzate;
c) promuovere piani e progetti di sviluppo generale, con particolare riguardo alla riqualificazione ambientale e al riutilizzo delle aree produttive eventualmente dismesse;
d) promuovere l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna concernenti l'istituzione di zone franche), mediante l'istituzione di una zona franca in ciascuna delle aree industriali sovracomunali di competenza dei consorzi industriali provinciali di cui al successivo articolo 3.2. La Giunta regionale esercita il potere sostitutivo in caso di inadempienze e di inerzie degli enti locali e dei consorzi, relative agli adempimenti di cui alla presente legge, dalle quali possa derivare un grave pregiudizio agli interessi affidati alla cura della Regione. Il potere sostitutivo regionale è esercitato secondo i principi e con le modalità di cui all'articolo 9 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), e alla presente legge.
3. Spettano alle province le funzioni di programmazione e di pianificazione per gli ambiti sovracomunali.
4. Le province esercitano le competenze loro spettanti in coerenza con gli indirizzi emanati dalla Regione e d'intesa con i comuni competenti per territorio, nel quadro degli strumenti di programmazione economica e di politica industriale provinciale.
Art. 2
Trasferimento di funzioni agli enti locali1. In coerenza con la programmazione regionale e provinciale, nelle aree industriali di dimensione comunale, spettano ai comuni le funzioni amministrative relative a:
a) la progettazione e la realizzazione di opere di urbanizzazione, infrastrutture e servizi, nonché di spazi pubblici destinati ad attività collettive;
b) la vendita, l'assegnazione e la concessione alle imprese di aree attrezzate per insediamenti produttivi;
c) la realizzazione e la gestione di impianti comuni per la fornitura di servizi;
d) la determinazione e la riscossione dei corrispettivi dovuti per i servizi di manutenzione delle opere e di gestione degli impianti;
e) il recupero dei rustici e immobili industriali per nuove destinazioni a fini produttivi e per l'attuazione dei programmi di reindustrializzazione.2. I comuni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le competenze loro spettanti ai sensi del presente articolo nel quadro degli strumenti di programmazione economica e di politica industriale regionale e provinciale e in coerenza con i rispettivi piani urbanistici comunali.
3. Le funzioni di cui al presente articolo, nelle aree a dimensione sovracomunale, sono esercitate dai consorzi industriali di cui all'articolo 3.
4. I comuni possono deliberare che le funzioni loro conferite dal comma 1 siano svolte dal consorzio industriale di cui all'articolo 3.
Art. 3
Funzioni dei consorzi industriali provinciali1. I consorzi industriali provinciali sono enti pubblici economici responsabili, in ciascun ambito provinciale, della gestione delle aree industriali aventi dimensione sovracomunale, in attuazione dei principi di differenziazione e di adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.
2. I consorzi industriali provinciali hanno il compito di esercitare azioni di sviluppo e di valorizzazione imprenditoriale e svolgono sulle aree industriali sovracomunali le medesime funzioni amministrative attribuite ai comuni ai sensi dell'articolo 2.
3. I consorzi industriali provinciali esercitano le proprie funzioni e compiti in coerenza con la programmazione regionale e in armonia con gli indirizzi dell'agenzia regionale Sardegna Promozione.
4. I consorzi industriali provinciali, in particolare, sviluppano la propria azione in piena coerenza con il piano provinciale di programmazione economica nell'ambito dei piani urbanistici comunali. Essi costituiscono i principali strumenti operativi di attuazione delle politiche di sviluppo economico e industriale regionali in ambito provinciale.
Art. 4
Organi dei consorzi industriali1. Sono organi del consorzio industriale provinciale: l'assemblea generale, il consiglio di amministrazione, il presidente e il collegio dei revisori dei conti.
2. L'assemblea generale è composta dal sindaco di ciascun comune facente parte del consorzio o da un delegato, dal presidente della provincia nel cui territorio si trova il consorzio o da un delegato e da un massimo di due rappresentanti delle associazioni datoriali indicate dalle camere di commercio competenti per territorio.
3. Il consiglio di amministrazione di ciascun consorzio è composto da un massimo di cinque membri componenti dell'assemblea generale, tra cui il rappresentante della provincia, un componente indicato dalla camera di commercio e un massimo di tre componenti dei comuni le cui aree ricadono nel consorzio.
4. Il collegio dei revisori dei conti è composto da un rappresentante della Regione che svolge funzioni di presidente, da uno nominato dalla provincia e da uno eletto dai comuni in sede di assemblea.
5. I consorzi industriali provinciali deliberano alla chiusura dell'esercizio il pareggio di bilancio della gestione del consorzio stesso ponendo a carico dei consorziati il ripiano delle eventuali perdite.
6. I consorzi industriali provinciali non possono costituire nuove società o acquistare partecipazioni, anche di minoranza, in società di ogni tipo, se non come scopo esclusivo l'erogazione di utilità, e servizi comuni alle imprese insediate e previa autorizzazione della Giunta regionale.
7. Al Presidente del consorzio industriale provinciale è attribuita un'indennità non superiore al cinquanta per cento di quella prevista per il sindaco del comune capoluogo. Ai componenti il consiglio di amministrazione è attribuito un gettone di presenza di importo non superiore a quello riconosciuto ai componenti del consiglio provinciale. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un componente del consiglio di amministrazione può superare un quarto dell'indennità massima prevista per il presidente del consorzio.
Art. 5
Disposizioni per l'attivazione
dei consorzi industriali provinciali1. Ai sensi della presente legge assumono la denominazione e la funzione di consorzio industriale provinciale di cui agli articoli 3 e 4 i consorzi industriali di cui alla tabella A.
2. Gli organi dei consorzi di cui al comma 1, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, operano per la sola ordinaria amministrazione sino alla costituzione dei nuovi organi.
3. In sede di prima applicazione della normativa, il presidente della provincia competente per il territorio, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, convoca e presiede l'assemblea generale per la elezione degli organismi previsti all'articolo 4.
4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i comuni interessati devono deliberare la partecipazione al relativo consorzio provinciale.
5. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge i consorzi industriali provinciali, con deliberazione dell'assemblea generale di cui all'articolo 4, comma 2, adottano lo statuto consortile.
6. Lo statuto è adottato sulla base di uno schema-tipo generale predisposto con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente. Lo statuto disciplina, in conformità con la legislazione in materia di enti locali e nel rispetto delle previsioni della presente legge, le modalità di funzionamento di ciascun organo consortile e le specifiche attribuzioni oltre a quelle di legge, nonché le modalità di nomina e le attribuzioni del direttore generale del consorzio e le norme che debbono regolare l'assunzione a qualsiasi titolo del personale dipendente dei consorzi e delle loro controllate. Lo statuto è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria.
7. Entro sessanta giorni dall'adozione dello statuto, ciascun consorzio presenta alla Giunta regionale un piano di razionalizzazione e riordino, anche mediante dismissione, delle partecipazioni societarie detenute.
8. La Giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta la delibera di cui all'articolo 1, comma 1.
Art. 6
Soppressione di enti e procedure di liquidazione1. I comuni subentrano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e nel patrimonio del consorzio le cui aree, come definite specificamente nella tabella B, insistono sui territori di un solo comune.
2. Il consorzio provinciale di Nuoro, di cui all'articolo 5, comma 1, previsto nella tabella A, subentra, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e nel patrimonio del consorzio di Macomer, le cui aree insistono sul territorio di più comuni, e inquadra il relativo personale all'interno del proprio organico.
3. Gli organi dei consorzi di cui alla tabella B, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, operano per la sola ordinaria amministrazione sino al passaggio al subentro nei rapporti giuridici e nel patrimonio da parte del comune o del consorzio industriale provinciale.
Art. 7
Personale degli enti1. Al personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 20 dicembre 2007 è garantita la continuità del rapporto di lavoro presso gli enti titolari delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi della presente legge.
2. L'inquadramento del personale di cui al comma 1 presso i comuni di destinazione avviene con le garanzie dell'articolo 2112 del Codice civile facendo riferimento alla posizione giuridica ricoperta nell'ente di provenienza e garantendo un trattamento economico non inferiore a quello corrisposto dal consorzio all'atto del trasferimento.
3. Al fine di favorire il prepensionamento, il personale con qualifica dirigenziale che abbia maturato almeno trentacinque anni di servizio utili agli effetti pensionistici, può richiedere ai consorzi provinciali in alternativa all'indennità supplementare di fine rapporto, il versamento dei contributi assicurativi dovuti agli enti previdenziali per gli anni intercorrenti fino al compimento del quarantesimo anno utile per il pensionamento. I contributi saranno commisurati all'ultimo trattamento economico in godimento del dirigente.
4. Nei confronti del personale con qualifica dirigenziale che abbia maturato i requisiti per il pensionamento, si possono applicare le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria relative alle ipotesi di ristrutturazione e organizzazione dei consorzi compresi gli istituti di incentivazione all'esodo.
5. Al personale delle società controllate dagli enti consortili esistenti, in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge, è garantita la continuità del rapporto di lavoro presso le stesse società. In caso di cessione, liquidazione o ristrutturazione delle suddette società ai sensi dell'articolo 6 e che comporti una riduzione del personale, a questo è garantita l'opzione per il passaggio agli enti consortili.
Art. 8
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti disposti dall'articolo 7, comma 42, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008) (UPB S06.03.029).
TABELLA A
Consorzi industriali che assumono denominazione e funzioni dei consorzi industriali provinciali
(articoli 3 e 5)
1) Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Cagliari;
2) Consorzio per l'area di sviluppo industriale della Sardegna Centrale - Nuoro;
3) Consorzio industriale nord est Sardegna (CINES);
4) Consorzio per il nucleo di industrializzazione dell'Oristanese - Oristano;
5) Consorzio per il nucleo di industrializzazione del Sulcis Iglesiente;
6) Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Sassari-Porto Torres-Alghero-Sassari;
7) Consorzio industriale di Tortolì-Arbatax;
8) Consorzio per la zona di sviluppo industriale di Villacidro.TABELLA B
Enti soppressi per i quali i comuni subentrano in tutti i rapporti giuridici
(articolo 6)
1) Consorzio per la zona industriale di interesse regionale di Nuoro-Pratosardo;
2) Consorzio per la zona industriale di interesse regionale Predda Niedda - Sassari;
3) Consorzio per la zona di sviluppo industriale di Chilivani-Ozieri;
4) Consorzio per la zona industriale di interesse regionale di Iglesias;
5) Consorzio per la zona industriale di interesse regionale di Siniscola;
6) Consorzio per la zona industriale di interesse regionale di Tempio Pausania;
7) Consorzio per la zona industriale della Valle del Tirso.