CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTADI LEGGE N. 162

presentata dai consiglieri regionali

SANCIU - LA SPISA - PILI - CONTU - LICANDRO - LOMBARDO - MILIA
PETRINI - RASSU - SANJUST - DIANA - ARTIZZU - LIORI - MORO - SANNA Matteo
LADU - MURGIONI - ONIDA

il 3 agosto 2005


Ordinamento dei Consorzi di sviluppo delle attività produttive


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RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge si pone come obiettivo quello di fornire uno strumento normativo chiaro e moderno per il riordino dei consorzi per le aree di sviluppo industriale, dei nuclei di industrializzazione e delle zone di interesse regionale.

Nella Regione Sardegna operano 16 consorzi che trovano origine in diversi dispositivi normativi. I Consorzi per le aree di sviluppo industriale (ASI) e i Consorzi per nuclei di industrializzazione (NI) sono stati costituiti principalmente sulla base del testo unico sugli interventi del Mezzogiorno; i Consorzi per le zone di interesse regionale (ZIR) sulla base della legge regionale n. 22 del 7 maggio 1953.

Oggi non è più possibile individuare nella realtà le differenze tra queste tre tipologie. Pertanto, con questa proposta di legge si propone la necessità di unificarle in un'unica fattispecie. Tali consorzi hanno svolto, e svolgono tuttora, una importante funzione pubblica, organizzando e infrastrutturando il territorio in modo da renderlo idoneo alla realizzazione di insediamenti industriali; sono gli unici enti che sul territorio hanno specifiche competenze in materia di promozione industriale mediante l'organizzazione e l'attrezzatura di siti per le attività produttive, non soltanto industriali, ma anche artigianali e commerciali. Tali consorzi hanno contribuito allo sviluppo delle attività industriali in Sardegna, potendo configurarsi come tecnostruttura al servizio degli enti territoriali per l'erogazione, in forma unitaria ed associata, dei servizi pubblici locali.

La presente proposta di legge tiene conto anche delle disposizioni di indirizzo contenute nel comma 1 dell'articolo 7 della Legge n. 131 del 2003 (la cosiddetta legge La Loggia), volta a uniformare le scelte legislative dello Stato e delle Regioni per quanto riguarda la riorganizzazione e la nuova ripartizione delle funzioni amministrative in attuazione dei principi contenuti nell'articolo 118 della Costituzione. La predetta disposizione legislativa stabilisce infatti che le Regioni non potranno legittimamente sottrarre le funzioni agli enti di autonomia funzionale, quali sono gli enti di sviluppo industriale, ma al contrario dovranno assegnare loro delle ulteriori funzioni. Le vecchie e le nuove funzioni dei consorzi ASI non possono essere svolte adeguatamente dai comuni, i quali non hanno alcuna specifica competenza ed esperienza in materia se non per piccole zone per gli investimenti produttivi che, nel contesto generale, rappresentano delle microaree non attrezzate.

Nel nuovo contesto legislativo, i consorzi possono rappresentare i soggetti attuatori sul territorio di alcuni degli interventi volti alla promozione dello sviluppo economico e al superamento degli squilibri economici e sociali. Precisamente, potranno costituire la rete di soggetti pubblici organizzati in forma imprenditoriale in capo ai quali potranno essere allocate le risorse destinate a dare corpo alla politica industriale regionale in funzione del riequilibrio economico, sociale, ma soprattutto territoriale che è ormai necessario, sotto la vigilanza e le direttive di programmazione territoriale della Regione e della provincia competente.

I consorzi di sviluppo delle attività produttive svolgono funzioni di organizzazione e gestione delle aree industriali vaste, nonché di organizzazione e di attrezzatura di porzioni di territorio destinate ad attività produttive e ai servizi ad esse complementari, al fine di promuovere e attrarre tali attività.
Allo stato attuale, la normativa in tema di consorzi di sviluppo industriale si presenta quanto mai disorganica e derivante dalle diverse sovrapposizioni legislative che si sono succedute in questi anni.

L'articolato recepisce sia i principi che ispirano gli statuti adottati dai consorzi sulla base dello schema-tipo approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 45/2 del 21 novembre 1997, sia alcune norme inserite in diversi disegni e proposte di legge in materia redatti negli ultimi anni. La proposta di legge lascia ovviamente ai singoli statuti la più puntuale articolazione della vita e dell'organizzazione interna dei consorzi, limitandosi a fissarne i principi fondamentali.

Le principali novità introdotte dalla presente proposta di legge possono essere quindi così sintetizzate:

- riordino degli ambiti territoriali di competenza dei consorzi industriali;
- riorganizzazione delle funzioni proprie dei consorzi che perseguono negli ambiti provinciali di pertinenza le finalità di interesse generale per lo sviluppo industriale;
- definizione della natura giuridica dei consorzi e precisamente riaffermazione della natura di enti pubblici economici con autonomia funzionale, statutaria, amministrativa e organizzativa;
- aggiornamento e integrazione delle funzioni dei consorzi per qualificarli come soggetti attivi della politica industriale regionale, con la programmazione negoziata e la gestione operativa di risorse finanziarie europee, specializzati nella organizzazione ed attrezzatura di vasti compendi di aree;
- definizione del rapporto funzionale dei consorzi rispetto alla Regione e alle province.

La presente legge si struttura in 22 articoli: l'articolo 1 definisce l'oggetto e l'ambito normativo di applicazione della presente legge; l'articolo 2 definisce la natura giuridica, la composizione e la durata dei consorzi; l'articolo 3 definisce le finalità, le competenze e le attività svolte dai consorzi nel nuovo contesto regionale; l'articolo 4 definisce gli organi dei consorzi di sviluppo delle attività produttive; l'articolo 5 detta le regole per la composizione dell'assemblea generale e stabilisce chi siano gli aventi diritto al voto e le modalità di espressione dello stesso; l'articolo 6 detta le regole per l'elezione del consiglio di amministrazione; l'articolo 7 definisce i compiti del presidente; l'articolo 8 definisce i compiti del collegio dei revisori dei conti; l'articolo 9 definisce la durata degli organi consortili; l'articolo 10 riguarda lo statuto dei consorzi; l'articolo 11 definisce l'attività di vigilanza della Regione e quella di programmazione della provincia; l'articolo 12 definisce il patrimonio del consorzio; l'articolo 13 definisce i mezzi finanziari dei consorzi; l'articolo 14 riguarda i programma di attività; l'articolo 15 definisce la gestione economico-finanziaria; l'articolo 16 riguarda i contributi regionali; l'articolo 17 definisce la gestione dei servizi consortili; l'articolo 18 riguarda la retrocessione delle aree e degli immobili utilizzati; l'articolo 19 definisce i piani regolatori dei consorzi; l'articolo 20 definisce la conferenza dei servizi, qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa del consorzio; l'articolo 21 individua le disposizioni transitorie; l'articolo 22 infine riguarda l'entrata in vigore.

 

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Oggetto e ambito normativo

1. La Regione Sardegna, nello svolgimento delle funzioni di indirizzo e programmazione e di decentramento amministrativo, svolge, ai sensi degli articoli 37 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, la propria attività d'intervento istituzionale nell'ambito delle aree destinate agli insediamenti delle attività produttive così come definite dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, attraverso i consorzi di sviluppo industriale, di seguito denominati soltanto "consorzi", che perseguono negli ambiti territoriali provinciali di pertinenza le finalità d'interesse generale per lo sviluppo industriale già contemplate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, dalla Legge 5 ottobre 1991, n. 317, dall'articolo 11della Legge 8 agosto 1995, n. 342, e dall'articolo 2 della Legge 19 luglio 1993, n. 237.

2. La presente legge è finalizzata al riordino dell'organizzazione istituzionale degli agglomerati industriali nonché alla riorganizzazione delle funzioni proprie dei consorzi anche ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. Nell'ambito di ciascuna provincia della Regione, si procede alla fusione dei consorzi delle zone d'interesse regionale (ZIR), delle aree di sviluppo industriale (ASI) e dei nuclei d'industrializzazione (NI) in un unico ente che assume la denominazione di "Consorzio di sviluppo delle attività produttive" ed è disciplinato dalla presente legge.

4. I consorzi di cui al comma 3 sono enti pubblici economici di autonomia funzionale, patrimoniale ed organizzativa, riconosciuti dal comma 7 dell'articolo 7 della Legge 5 giugno 2003, n. 131.

5. I consorzi di cui al comma 3 promuovono l'organizzazione e la gestione di uno o più agglomerati territoriali per l'insediamento delle attività produttive, in coerenza con la pianificazione territoriale e la programmazione economica regionale, nonché con le direttive dei piani di coordinamento territoriale delle province.

6. Il Presidente della Regione, d'intesa con la provincia territorialmente competente e previa deliberazione della Giunta regionale, con proprio decreto riconosce l'individuazione di nuovi agglomerati industriali e la costituzione dei relativi consorzi.

7. I consorzi, con la stessa procedura di cui al comma 6, sulla base di apposita delibera assembleare, possono proporre alla Regione e alla provincia territorialmente competente l'aggregazione e la modificazione dei relativi agglomerati industriali.

 

Art. 2
Natura giuridica, composizione
e durata dei consorzi

1. I consorzi di cui alla presente legge sono enti pubblici economici di autonomia funzionale, istituiti su base territoriale provinciale ed operano in conformità delle leggi e secondo criteri di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità.

2. I consorzi sono retti da uno statuto.

3. L'Assessorato regionale dell'industria, d'intesa con la provincia territorialmente competente, esercita il potere di vigilanza, d'indirizzo e di coordinamento sui consorzi delle attività produttive, per il perseguimento delle finalità d'interesse sovracomunale di cui all'articolo 3.

4. Ai consorzi possono partecipare gli enti locali territoriali, nonché le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in rappresentanza del sistema produttivo.

5. I consorzi hanno durata definita nel proprio statuto e, comunque, non inferiore a venti anni, prorogabili.

 

Art. 3
Finalità dei consorzi

1. I consorzi promuovono, nell'ambito degli agglomerati industriali di competenza, le condizioni necessarie per la creazione, lo sviluppo e l'attrazione di investimenti ed attività imprenditoriali nei settori dell'industria e dei servizi, finalizzate primariamente all'insediamento di nuove iniziative produttive, così come specificate nel decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998, e della relativa assistenza per l'evoluzione competitiva nelle aree e dei distretti industriali compresi nel territorio provinciale di competenza, anche ai sensi della Legge n. 317 del 1991 e dell'articolo 11 della Legge n. 341 del 1995.

2. Per il conseguimento di tali scopi i consorzi svolgono le seguenti attività:
a) elaborano, attuano e gestiscono i piani regolatori delle aree delle attività produttive autorizzati dalla Regione ai sensi dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978;
b) acquisiscono terreni e immobili per la costruzione di infrastrutture e stabilimenti produttivi e di servizio, attuando anche, ove vi siano i presupposti, l'espropriazione per pubblica utilità delle aree e degli immobili occorrenti sia per l'infrastrutturazione che per incentivare l'insediamento delle attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998, applicando la vigente normativa regionale nel perseguimento delle finalità di sviluppo economico-territoriale già contemplate nel decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978;
c) progettano, eseguono e gestiscono le opere infrastrutturali, quelle destinate allo sviluppo dei servizi reali e tecnologici, i rustici artigianali e gli immobili da cedere alle imprese, anche in locazione finanziaria, nonché tutte le altre opere e servizi di interesse generale a favore del sistema produttivo ovvero atte a favorirne la locazione;
d) svolgono tutti i compiti e le funzioni loro assegnati dalle leggi regionali e statali e dagli atti di programmazione della Regione e della provincia territorialmente competente;
e) dispongono il recupero degli immobili industriali per una destinazione a fini produttivi e per l'attuazione dei programmi di reindustrializzazione;
f) provvedono alla determinazione e riscossione dei corrispettivi dovuti dalle imprese insediate negli agglomerati ed altri soggetti utilizzatori per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti di interesse collettivo.

3. La Regione, gli enti locali territoriali e altri enti pubblici possono delegare ai consorzi lo svolgimento di ulteriori attività e funzioni o la realizzazione di ulteriori opere ed impianti finalizzati allo sviluppo economico-territoriale e alla gestione associata ed unitaria dei servizi pubblici locali.

4. La Regione e gli enti locali possono affidare ai consorzi, anche tramite accordi di programma, la realizzazione e la gestione di opere di infrastrutturazione territoriale, oltre che la gestione di servizi e la costruzione e manutenzione di opere nelle aree individuate dai piani di insediamento produttivo.

5. Per la realizzazione delle opere finanziate dalla Regione o da altro soggetto istituzionale che prevedono quale soggetto attuatore il consorzio, si applicano le disposizioni della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, e successive modificazioni.

6. Gli enti locali territoriali possono affidare ai consorzi l'organizzazione e la gestione di servizi pubblici nonché compiti di rilievo imprenditoriale, per le finalità di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7. I consorzi possono altresì promuovere, anche al di fuori dell'ambito di competenza, la prestazione di servizi riguardanti:
a) consulenza e assistenza per la nascita di nuove attività imprenditoriali;
b) internazionalizzazione delle imprese e la penetrazione in nuovi mercati;
c) azioni di marketing finalizzate a favorire la localizzazione di nuove attività produttive;
d) formulazione alla Regione, alle province e agli enti locali, per quanto di rispettiva competenza, di proposte e di promozione delle condizioni per la crescita del sistema economico e dei servizi.

 

Art. 4
Organi

1. Sono organi del consorzio:
a) l'assemblea generale;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il presidente;
d) il collegio dei revisori.

 

Art. 5
Assemblea generale

1. L'assemblea generale è composta dal rappresentante di ciascun ente partecipante.

2. La determinazione dei voti spettanti a ciascun consorziato nelle deliberazioni assembleari è stabilita dallo statuto del consorzio.

3. I rappresentanti dei comuni nel cui territorio ricadono in tutto o in parte gli agglomerati dispongono, secondo le previsioni dello statuto, di tre voti qualora il comune abbia oltre 10.000 abitanti.

4. La popolazione di cui al comma 3 è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento.

5. L'assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita se è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti.

6. L'assemblea, in seconda convocazione, da tenersi non prima di ventiquattro ore dalla prima convocazione e non oltre centosessantotto ore dalla stessa, è validamente costituita se è presente almeno un terzo dei suoi componenti.

 

Art. 6
Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è eletto dalla assemblea ed è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque consiglieri, compreso il presidente, scelti tra soggetti dotati di comprovata esperienza e capacità manageriale.

2. Alle associazioni imprenditoriali è riservata la nomina di un componente del consiglio di amministrazione, mediante la specifica designazione da parte della camera di commercio territorialmente competente.

3. Il consiglio di amministrazione è preposto alla gestione del consorzio ed esercita tutte le funzioni non attribuite espressamente dallo statuto ad altri organi.

 

Art. 7
Presidente

1. Il presidente ha la rappresentanza legale del consorzio, convoca e presiede l'assemblea generale e il consiglio di amministrazione e ne dirige i lavori.

2. Il presidente provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e svolge le funzioni indicate nello statuto.

3. Il presidente dura in carica quanto il consiglio di amministrazione.

4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vice presidente.

5. Il presidente e il vice presidente sono eletti direttamente dall'assemblea generale, tra persone di comprovata esperienza amministrativa o imprenditoriale o professionale, con particolare capacità nell'organizzazione e nella gestione di aziende, enti e società.

 

Art. 8
Collegio sindacale

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro nazionale dei revisori contabili.

2. I componenti effettivi e supplenti sono nominati dall'assemblea generale.

3. Il presidente, nominato fra i membri effettivi, ed uno dei membri supplenti sono nominati dall'assemblea generale su designazione dell'Assessore regionale competente in materia di industria.

3. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta.

4. Il collegio dei revisori dei conti:
a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto;
b) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
c) esamina il piano economico e finanziario di esercizio e controlla il bilancio consuntivo, redigendo apposita relazione di valutazione;
d) effettua almeno ogni tre mesi verifiche di cassa;
e) procede, anche ad iniziativa dei singoli componenti i quali possono anche provvedere individualmente, ad atti di ispezione e controllo;
f) può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni consortili o su determinati affari;
g) riferisce sull'azione del controllo all'assemblea generale;
h) partecipa alle riunioni della assemblea generale ed alle riunioni del consiglio di amministrazione.

5. Delle riunioni del collegio dei revisori dei conti, da tenersi con cadenza non inferiore ai tre mesi, è tenuto apposito registro dei verbali, in cui sono anche annotate tutte le verifiche collegiali od individuali effettuate.

6. Con riferimento alla responsabilità dei componenti del collegio dei revisori dei conti ed all'esercizio della relativa azione da parte del consorzio, deve intendersi applicabile, ai sensi del presente statuto, con i dovuti adattamenti, quanto disposto dagli articoli 2393, 2394 e 2407 del Codice civile.

 

Art. 9
Durata degli organi

1. Gli organi consortili durano in carica tre esercizi, in piena contestualità tra loro; sono rinnovati entro quarantacinque giorni dalla scadenza e possono essere riconfermati per una sola volta.

 

Art. 10
Statuto

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'industria, approva, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno schema generale per la predisposizione dello statuto dei consorzi, cui gli stessi devono adeguarsi entro i sei mesi successivi al fine di uniformare le modalità fondamentali di funzionamento degli organi.

2. Lo statuto dei consorzi e le sue eventuali modifiche sono deliberati dall'assemblea generale dei consorzi stessi, coerentemente con lo schema predisposto con decreto dell'Assessore regionale dell'industria, nel rispetto della presente legge e delle norme regolamentari regionali attuative.

3. Lo statuto assicura la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle attuative-gestionali, regolando in particolare le modalità di costituzione, la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento degli organi di amministrazione.

4. I consorzi acquistano di diritto personalità pubblica con l'approvazione dei loro statuti da parte della Regione.

5. Lo statuto consortile disciplina l'ordinamento e il funzionamento del consorzio e, in particolare, stabilisce:
a) le modalità di nomina, la composizione, la durata, lo scioglimento e il rinnovo degli organi consortili, nonché il sistema delle incompatibilità, delle responsabilità, delle revoche e delle decadenze;
b) le competenze attribuite ai singoli organi del consorzio nel rispetto dei principi generali in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31;
c) le modalità di ammissione dei nuovi enti territoriali partecipanti e le modalità di esclusione degli enti partecipanti inadempienti agli obblighi consortili, nonché quelle di recesso.

 

Art. 11
Attività di vigilanza e programmazione
della Regione e della provincia

1. Al fine di assicurare omogeneità, organicità ed efficienza, la Regione, tramite la provincia territorialmente competente, esercita le funzioni di controllo e vigilanza sulla attività dei consorzi.

2. La provincia può, su specifiche materie, previa segnalazione al presidente del collegio dei revisori del consorzio, disporre verifiche e calendarizzare incontri tecnici e di lavoro.

3. Se nella gestione del consorzio vengono riscontrate gravi irregolarità o inadempienze, il presidente della provincia, previa delibera della giunta provinciale, propone alla Giunta regionale lo scioglimento degli organi consortili e la nomina di un commissario straordinario.

4. La gestione commissariale non può avere durata superiore ai sei mesi. Entro tale termine devono essere ricostituiti gli organi di amministrazione ordinaria, secondo quanto previsto dallo statuto del consorzio.

5. È attribuita alla provincia, in coerenza con il quadro della programmazione e della politica di bilancio regionale, l'elaborazione di programmi generali di sviluppo industriale d'interesse provinciale e settoriale che consentono opportunità di investimenti economici e localizzazione di nuove significative attività produttive.

 

Art. 12
Patrimonio del consorzio

1. Il patrimonio netto del consorzio è formato dai conferimenti dei partecipanti al momento della sua costituzione e da quelli successivi, dai contributi pubblici esclusi quelli in conto esercizio, dalle riserve comunque costituite e dagli utili.

 

Art. 13
Mezzi finanziari

1. I mezzi finanziari dei consorzi sono costituiti:
a) dalla rendita del proprio patrimonio;
b) dal realizzo per le vendite e dai canoni per le concessioni in locazione di aree, di rustici industriali e di strutture di servizio, nonché dalle tariffe per i servizi erogati;
c) dai proventi della gestione dei lavori e dei servizi prestati nell'area e dai proventi di ogni altra prestazione effettuata dal consorzio a favore delle imprese o del territorio;
d) dai contributi dell'Unione europea, dello Stato, della Regione, e di altri enti pubblici e privati nonché dai fondi derivanti dai mutui contratti o da altre operazioni finanziarie;
e) da donazioni e lasciti di qualsiasi genere.

 

Art. 14
Programmi di attività

1. I consorzi svolgono le loro funzioni istituzionali sulla base di programmi triennali di attività in coerenza con la programmazione regionale e provinciale e devono indicare in modo sintetico:
a) le azioni di promozione delle attività produttive e gli interventi per realizzarle;
b) gli obiettivi;
c) gli impegni e la provvista di capitale, i costi e i ricavi, lo stato patrimoniale e il conto economico pro forma previsti al termine di ognuno dei tre anni;
d) le misure organizzative atte a sostenere le azioni programmate, ridurre i costi e migliorare l'efficienza della gestione.

2. Il programma di attività è predisposto ogni anno dal consorzio di amministrazione, è approvato dall'assemblea generale del consorzio entro il mese di giugno per il triennio successivo ed è trasmesso, entro trenta giorni dalla adozione, all'Assemblea regionale dell'industria.

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, può indicare elementi aggiuntivi ai programmi di attività.

 

Art. 15
Gestione economico-finanziaria

1. I consorzi adottano il controllo di gestione, basato su adeguati strumenti di previsione e di contabilità consuntiva di tipo generale e analitico.

2. Il bilancio di previsione del consorzio, quale piano economico-finanziario o budget di esercizio, è predisposto dal consiglio di amministrazione in conformità con il programma di attività di cui all'articolo 14 ed in coerenza con le risorse finanziarie disponibili.

3. Il bilancio di previsione del consorzio è approvato dalla assemblea generale ogni anno, entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

4. Il consorzio redige il bilancio di esercizio ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili; la relazione sulla gestione comprende, altresì, un rapporto di controllo.

5. Il bilancio di esercizio è approvato dall'assemblea entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

 

Art. 16
Contributi regionali

1. La Regione, sulla base delle valutazioni e delle verifiche effettuate sullo stato di attuazione dei programmi di attività, sul bilancio di previsione e sul bilancio consuntivo, corrisponde ai consorzi, nei limiti degli stanziamenti disponibili nel bilancio regionale, contributi per lo svolgimento delle loro attività.

2. I documenti contabili consuntivi riferiscono sull'effettivo grado di ultimazione dei contributi regionali.

3. Qualora dalle verifiche effettuate risulti un insufficiente grado di utilizzazione dei fondi assegnati, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, procede alla riprogrammazione dei fondi stessi, revocando i finanziamenti concessi e non utilizzati per destinarli ad altri interventi.

 

Art. 17
Gestione dei servizi consortili

1. La gestione dei servizi erogati dai consorzi deve essere effettuata in pareggio e secondo criteri di economicità mediante la riscossione da parte dei consorzi delle tariffe corrispettive, ed in ogni caso le relative tariffe, da determinarsi secondo i criteri generali stabiliti per l'erogazione dei servizi pubblici locali, devono assicurare una copertura non inferiore al 90 per cento dei costi.

2. Il contributo regionale, ove sia previsto dal programma di spesa della Regione per la gestione dei servizi, ivi compresi quelli di depurazione e smaltimento, sulla base degli stanziamenti disponibili, non può superare il 15 per cento dei costi.

 

Art. 18
Retrocessione delle aree
e degli immobili utilizzati

1. I consorzi in conformità alle previsioni di cui all'articolo 63 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, hanno la facoltà di riacquistare, anche mediante procedure espropriative per pubblica utilità, la proprietà delle aree e degli immobili ceduti nell'ipotesi in cui il cessionario non abbia realizzato ed avviato lo stabilimento produttivo nel termine di cinque anni dalla assegnazione.

2. I consorzi hanno, altresì, la facoltà di riacquistare, unitamente alle aree cedute, anche gli stabilimenti e le opere ivi realizzati, nell'ipotesi in cui sia cessata l'attività produttiva da più di tre anni.

3. Nell'ipotesi di esercizio delle facoltà di cui ai commi 1 e 2, i consorzi devono corrispondere al concessionario non più del prezzo di acquisto delle aree calcolato in base alle tariffe in vigore all'atto della relativa deliberazione senza alcuna maggiorazione e, per quanto riguarda gli stabilimenti, del valore di questi ultimi come determinato da un perito nominato dal presidente del tribunale competente per territorio, decurtato dei contributi pubblici attualizzati concessi per la realizzazione dello stabilimento.

4. Le facoltà di cui al presente articolo possono essere esercitate anche in presenza di procedure concorsuali.

 

Art. 19
Piani regolatori dei consorzi

1. L'assemblea generale degli enti consorziati adotta e adegua, nell'ambito delle aree territoriali di competenza e nel rispetto della pianificazione territoriale della Regione nonché delle direttive settoriali del piano di coordinamento territoriale provinciale di cui all'articolo 16 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, i piani regolatori degli agglomerati delle attività produttive di interesse sovracomunale ai sensi dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978.

2. I piani regolatori di cui al comma 1, specificano, tra l'altro, la disciplina di gestione territoriale per l'insediamento delle attività produttive e delle opere ed impianti infrastrutturali necessari per lo sviluppo economico territoriale, le dotazioni di impianti e servizi di tutela ambientale ed il tipo di attività produttive localizzabili nei siti, nonché dei centri di assistenza e promozione delle imprese, dei quali è prevista la realizzazione.

3. I comuni, i cui territori ricadono nell'area sottoposta alla disciplina del piano regolatore industriale, adeguano i propri strumenti urbanistici ai piani stessi.

4. Le disposizioni del piano regolatore industriale, approvato dalla provincia, sentiti gli enti locali interessati, prevalgono sugli strumenti urbanistici comunali e ne costituiscono variante ai sensi del comma 6 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978.

5. Con decreto dell'Assessore regionale dell'industria, d'intesa con l'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, previa deliberazione della Giunta regionale, sono fissate le procedure per l'approvazione dei piani regolatori da parte della provincia.

6. Ferme restando le autorizzazioni previste da leggi statali, nelle aree dei consorzi dotati degli impianti e delle infrastrutture di tutela ambientale indicati nel piano di cui al comma 1, le imprese sono esonerate dalla acquisizione delle autorizzazioni previste da leggi regionali, necessarie alla realizzazione degli stabilimenti.

7. I consorzi attestano la conformità dei progetti di insediamento o di reinsediamento produttivo alle previsioni e alle direttive di programmazione del piano regolatore industriale. Per i progetti di cui si attesta la conformità, i comuni rilasciano le concessioni e le autorizzazioni edilizie entro il termine previsto dalle normative statali vigenti.

8. I piani regolatori devono essere attuati, per quanto riguarda l'acquisizione delle aree e la realizzazione della loro infrastrutturazione primaria, entro il termine di quindici anni, prorogabile a venti. Tutti gli interventi infrastrutturali e di carattere produttivo previsti dai piani predetti, ivi compresa l'acquisizione tramite esproprio di tutte le aree occorrenti da parte dei consorzi e anche di quelle destinate alla assegnazione per l'insediamento di iniziative produttive, devono intendersi dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili all'atto di approvazione del piano regolatore industriale da parte della Regione. Per la procedura espropriativa e per la procedura di occupazione d'urgenza da parte dei consorzi esproprianti, si applicano le disposizioni regionali vigenti, relative agli interventi espropriativi realizzati dalle amministrazioni provinciali e comunali, tenuto conto dei principi generali desumibili dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

9. Nel caso in cui il suolo destinato ad insediamenti produttivi o ad opere infrastrutturali risulti gravato da usi civici, il provvedimento nel quale viene approvato il progetto reca la determinazione del compenso da versare a favore della popolazione, per la liquidazione dei diritti civili.

10. Il provvedimento di cui al comma 1, nel caso in cui il suolo risulti facente parte di un demanio civico, costituisce autorizzazione al cambiamento di destinazione e/o all'alienazione dei terreni da occupare.

 

Art. 20
Conferenza dei servizi

1. Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa del consorzio, il presidente del consorzio può indire una conferenza dei servizi.

2. La conferenza è indetta, in particolare, qualora si debbano acquisire intese, nulla osta o assensi comunque denominati di servizi o uffici dell'amministrazione regionale, provinciale, comunale, o di altre amministrazioni.

3. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, alla conferenza dei servizi si applicano le disposizioni previste dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

 

Art. 21
Disposizioni transitorie

1. Gli organi dei consorzi, già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, permangono in carica sino alla scadenza prevista dalle precedenti norme statutarie.

2. L'Assessore regionale dell'industria adotta con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un provvedimento che disciplina la procedura per la costituzione di nuovi consorzi, individuando i relativi agglomerati industriali di cui al comma 5 dell'articolo 1.

 

Art. 22
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.