CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTADI LEGGE N. 305
presentata dal Consigliere regionale
GIAGU
il 28 novembre 2007
Riordino delle funzioni in materia di aree industriali
***************RELAZIONE DEL PROPONENTE
Il processo di riforma che si intende perseguire con la presente proposta di legge prevede il trasferimento dei compiti e delle attività, fino ad oggi svolte dai consorzi industriali, in capo ai comuni e ai costituendi consorzi industriali e provinciali. Competenze che dovranno essere esercitate, oltre che in coerenza con la programmazione regionale, nel rispetto degli strumenti di programmazione economica e di politica industriale provinciale.
L'articolo 1 della presente proposta di legge disciplina la programmazione dello sviluppo economico territoriale prevedendo che la Regione, nell'ambito delle proprie funzioni in materia di sviluppo economico territoriale, garantisca il coordinamento dei consorzi e delle aree industriali, individui le nuove aree industriali, definisca i criteri di gestione unitaria delle infrastrutture, determini le modalità e i criteri per l'assegnazione delle aree industriali alle imprese, promuova piani e progetti di sviluppo generale con particolare riguardo alla riqualificazione ambientale e al riutilizzo delle aree produttive eventualmente dismesse ed infine, in attuazione del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75, istituisca una zona franca in ciascuna delle aree industriali sovracomunali di competenza dei consorzi industriali provinciali.
L'articolo 2 prevede il trasferimento ai comuni delle competenze sulle aree industriali comunali e delle relative funzioni amministrative.
L'articolo 3 disciplina la riorganizzazione dei consorzi industriali provinciali, le fasi per lo scioglimento dei consorzi esistenti, la costituzione dei nuovi consorzi industriali distribuiti ciascuno nelle aree provinciali.
L'articolo 4 stabilisce l'inquadramento del personale degli enti consortili esistenti presso gli enti titolari delle nuove funzioni consortili.
L'articolo 5 sanziona il potere sostitutivo regionale per le inadempienze alle disposizioni sulla costituzione dei consorzi industriali provinciali.
L'articolo 6 determina le procedure per la soppressione e la liquidazione dei consorzi industriali esistenti.
Gli articoli 7 ed 8 disciplinano, rispettivamente, l'abrogazione delle norme in contrasto con la presente proposta di legge e le relative norme finanziarie.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Programmazione dello sviluppo economico territoriale1. La Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di programmazione dello sviluppo economico territoriale, provvede, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, a:
a) individuare le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate sul territorio regionale, assicurando la partecipazione degli enti locali e dei soggetti interessati;
b) definire i criteri di gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi delle aree attrezzate da parte di soggetti pubblici e privati;
c) determinare le modalità e i criteri per l'assegnazione delle aree industriali alle imprese richiedenti;
d) assicurare il coordinamento degli interventi per la realizzazione, l'ampliamento e il completamento delle aree ecologicamente attrezzate;
e) promuovere piani e progetti di sviluppo generale, con particolare riguardo alla riqualificazione ambientale e al riutilizzo delle aree produttive eventualmente dimesse;
f) promuovere l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75, mediante l'istituzione di una zona franca in ciascuna delle aree industriali sovracomunali di competenza dei consorzi industriali provinciali di cui all'articolo 3.2. La Giunta regionale esercita il potere sostitutivo in caso di inadempienze e di inerzie degli enti locali e dei consorzi, relative agli adempimenti di cui alla presente legge, dalle quali possa derivare un grave pregiudizio agli interessi affidati alla cura della Regione. Il potere sostitutivo regionale è esercitato secondo i principi e con le modalità di cui all'articolo 9 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, e alla presente legge.
3. Spettano alle province le funzioni di programmazione e di pianificazione per gli ambiti sovracomunali.
4. Le province esercitano le competenze loro spettanti in coerenza con gli indirizzi emanati dalla Regione e d'intesa con i comuni competenti per territorio, nel quadro degli strumenti di programmazione economica e di politica industriale provinciale.
Art. 2
Trasferimento di funzioni agli enti locali1. In coerenza con la programmazione regionale e provinciale, nelle aree industriali spettano ai comuni le funzioni amministrative relative a:
a) progettazione e realizzazione di opere di urbanizzazione, infrastrutture e servizi, nonché di spazi pubblici destinati ad attività collettive;
b) vendita, assegnazione e concessione alle imprese di aree attrezzate per insediamenti produttivi;
c) realizzazione e gestione di impianti comuni per la fornitura di servizi;
d) determinazione e riscossione dei corrispettivi dovuti per i servizi di manutenzione delle opere e di gestione degli impianti;
e) recupero dei rustici e immobili industriali per nuove destinazioni a fini produttivi e per l'attuazione dei programmi di reindustrializzazione.2. I comuni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le competenze loro spettanti ai sensi del presente articolo nel quadro degli strumenti di programmazione economica e di politica industriale regionale e provinciale e in coerenza con i rispettivi piani urbanistici comunali.
3. Le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dai comuni nelle aree non ricomprese negli ambiti sovracomunali di cui all'articolo 3, individuati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 1.
4. I comuni possono deliberare, con le modalità previste dall'articolo 3, comma 3, che anche in ambiti territoriali non ricompresi dalla Giunta regionale tra quelli sovracomunali le funzioni loro conferite dal comma 1 siano svolte più efficacemente dal rispettivo consorzio industriale provinciale.
Art. 3
Riorganizzazione dei consorzi industriali1. Sono istituiti, in ciascun ambito provinciale, i consorzi industriali provinciali, quali enti pubblici economici per la gestione delle aree industriali aventi dimensione sovracomunale, in attuazione dei principi di differenziazione e di adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione. I consorzi industriali provinciali hanno il compito di esercitare azioni di sviluppo e di valorizzazione imprenditoriale e svolgono sulle aree industriali sovracomunali le medesime funzioni amministrative attribuite ai comuni ai sensi dell'articolo 2.
2. I consorzi esercitano le proprie funzioni e compiti in coerenza con la programmazione regionale, nell'ambito del piano provinciale di programmazione economica e dei piani urbanistici comunali.
3. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge i comuni interessati devono deliberare la partecipazione al relativo consorzio provinciale.
4. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge gli enti locali ed i soggetti interessati devono costituire gli organi consortili con le forme organizzative previste dai successivi commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12.
5. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i consorzi industriali provinciali, con deliberazione dell'assemblea generale di cui al comma 8, adottano lo statuto, sulla base di uno schema-tipo generale predisposto con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'industria, previo parere della Commissione consiliare competente. Lo statuto disciplina, in conformità con la legislazione in materia di enti locali e nel rispetto delle previsioni della presente legge, le modalità di composizione, di nomina e di funzionamento di ciascun organo consortile e le rispettive specifiche attribuzioni, nonché le modalità di nomina e le attribuzioni del direttore generale del consorzio. Lo statuto è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'industria.
6. Entro trenta giorni dall'adozione dello statuto, ciascun consorzio presenta alla Giunta regionale un piano di razionalizzazione e riordino, anche mediante dismissione, delle partecipazioni societarie detenute.
7. Sono organi del consorzio industriale provinciale l'assemblea generale, il consiglio di amministrazione, il presidente e il collegio dei revisori dei conti.
8. L'assemblea generale è composta dal sindaco di ciascun comune facente parte del consorzio o da un delegato, dal presidente della provincia nel cui territorio si trova il consorzio o da un delegato e da un massimo di due rappresentanti delle associazioni provinciali o regionali competenti per territorio aderenti alle organizzazioni degli industriali più rappresentative a livello nazionale.
9. Il consiglio di amministrazione di ciascun consorzio è composto da un massimo di cinque membri, componenti dell'assemblea generale, tra cui il rappresentante della provincia, un componente delle organizzazioni degli industriali e da un massimo di tre componenti dei comuni le cui aree ricadono nel consorzio.
10. I consorzi industriali provinciali deliberano alla chiusura dell'esercizio il pareggio di bilancio della gestione del consorzio stesso ponendo a carico dei consorziati il ripiano delle eventuali perdite.
11. I consorzi industriali provinciali possono costituire società o acquistare partecipazioni, anche di minoranza, in società di ogni tipo, aventi come scopo esclusivo l'erogazione di utility e servizi comuni alle imprese insediate esclusivamente previa autorizzazione della Giunta regionale.
12. Al presidente del consorzio industriale provinciale è attribuita un'indennità pari a quella riconosciuta al presidente della relativa provincia. Ai componenti il consiglio di amministrazione è attribuito un gettone di presenza commisurato a quello riconosciuto ai componenti la relativa amministrazione provinciale.
Art. 4
Personale1. Il personale degli enti consortili industriali esistenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e non appartenente alle qualifiche dirigenziali, è trasferito agli enti titolari delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi della presente legge.
2. Nei confronti del personale con qualifica dirigenziale si applicano, a cura del commissario liquidatore, le disposizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria relative alle ipotesi di ristrutturazione e organizzazione dei consorzi. Il comune interessato può tuttavia chiedere di subentrare al consorzio nel rapporto di lavoro con il dirigente, con il consenso del medesimo; in tale ipotesi non si applicano le predette disposizioni del contratto collettivo.
3. L'inquadramento del personale di cui al comma 1 presso i comuni di destinazione avviene con le garanzie dell'articolo 2112 del Codice civile facendo riferimento alla posizione giuridica ricoperta nell'ente di provenienza e garantendo un trattamento economico non inferiore a quello corrisposto dal consorzio all'atto del trasferimento.
Art. 5
Esercizio del potere sostitutivo regionale per le inadempienze alle disposizioni sulla costituzione dei consorzi industriali provinciali1. Qualora la provincia o il comune tenuti ad aderire alla costituzione di uno dei consorzi di cui all'articolo 3 non approvino la relativa deliberazione entro i termini prescritti si procede, con decreto del Presidente della Regione, alla nomina di un commissario straordinario ad acta. Il commissario straordinario provvede entro i termini stabiliti dal decreto di nomina a tutti gli adempimenti occorrenti per l'adesione dell'ente locale alla costituzione del consorzio.
Art. 6
Soppressione di enti e procedure di liquidazione1. I consorzi industriali costituiti prima dell'entrata in vigore della presente legge sono sciolti qualora tutti gli enti locali di appartenenza deliberino l'adesione ai consorzi industriali provinciali di cui all'articolo 3, ovvero deliberino di gestire in proprio le funzioni di cui all'articolo 2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Regione, col quale si provvede altresì, per ciascun consorzio, alla nomina di un commissario liquidatore, individuato nel presidente della provincia dell'area a cui appartiene il consorzio o nel sindaco del comune nel cui territorio insiste la maggior parte dell'area industriale interessata. Il commissario liquidatore provvede agli adempimenti di cui ai successivi commi. Fino alla nomina del commissario liquidatore gli organi consortili restano in carica per l'ordinaria amministrazione; la nomina del commissario comporta la loro immediata decadenza.
2. Ciascun commissario provvede ad elaborare il piano di liquidazione degli enti ricadenti nella sua competenza, secondo le norme e le procedure previste dal Codice civile; a tal fine, ciascun commissario, entro tre mesi dall'insediamento, presenta alla Giunta regionale, per il tramite dell'Assessore regionale dell'industria, un dettagliato programma della gestione liquidatoria che contenga i criteri in ordine alla disciplina dei rapporti giuridici esistenti, alla gestione e cessione del patrimonio immobiliare e mobiliare, alla eventuale rescissione, anche anticipata purché senza aggravio finanziario, di contratti in essere che non siano necessari per l'attività di liquidazione, nonché la durata prevista per la chiusura della liquidazione.
3. La Giunta regionale, entro i successivi quaranta giorni, previo parere della competente Commissione consiliare da esprimersi entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali si procede in assenza di parere, approva il programma della gestione liquidatoria. La Giunta regionale indirizza, a ciascun commissario liquidatore, le direttive necessarie a garantire la massima celerità ed efficienza delle procedure di liquidazione. L'Assessore regionale dell'industria vigila sul rispetto e sull'attuazione delle direttive regionali.
4. Fino all'approvazione del programma della gestione liquidatoria, ciascun commissario liquidatore si limita a svolgere le attività di ordinaria amministrazione.
Art. 7
Abrogazione di norme1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge e, in particolare:
a) la legge regionale 7 maggio 1953, n. 22 (Provvidenze dirette a promuovere e favorire lo sviluppo delle attività industriali e commerciali in Sardegna);
b) la legge regionale 18 novembre 1968, n. 47 (Interventi per le zone industriali);
c) la legge regionale 7 luglio 1978, n. 43 (Integrazione alla legge regionale 18 novembre 1968, n. 47, recante interventi per le zone industriali);
d) le lettere i), l) e m) dell'articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62 (Controlli sugli enti locali);
e) gli articoli 31, 66 e 69 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (legge finanziaria 1995);
f) l'articolo 23 della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 37 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9).
Art. 8
Norma finanziaria1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 7.415.000 annui.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2008-2011 sono apportate le seguenti variazioni:
in diminuzione
03 - BILANCIO
UPB S08.01.002
Fondo nuovi oneri legislativi di parte corrente
2008 euro 7.415.000
2009 euro 7.415.000
2010 euro 7.415.000
2011 euro 7.415.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3 della tabella A allegata alla legge finanziaria per l'anno 2008.
in aumento
09 - INDUSTRIA
UPB S06.03.017
Consorzi industriali
2008 euro 7.415.000
2009 euro 7.415.000
2010 euro 7.415.000
2011 euro 7.415.000
3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge gravano sulla suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2008-2011 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.