CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 85

presentata dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della regione, DADEA, di concerto con l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, SANNA

il 12 gennaio 2005

Conferimento di nuove funzioni e compiti agli enti locali


ARTICOLI DAL N. 26 AL N. 49

INDIETRO

AVANTI

TESTO DEL PROPONENTE

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TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo V
Fiere, mercati e disposizioni in materia di commercio 

Art. 26
Oggetto

1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione e degli enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di fiere, mercati e commercio così come definiti dall'articolo 39 del decreto legislativo n. 112 del 1998, comprese le funzioni amministrative statali conferite ai sensi degli articoli 48 e 49 dello stesso decreto.

   

Art. 27
Funzioni della Regione

1. Spettano alla Regione le funzioni e i compiti nelle materie oggetto del presente capo non spettanti agli enti locali o alle CCIAA, compresa l'erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, comunque denominati.

2. In particolare la Regione svolge le funzioni e i compiti amministrativi in materia di:

a) organizzazione e partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni organizzate al di fuori dei confini nazionali per favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali, anche con la stampa e la distribuzione di pubblicazioni per la relativa propaganda;

b) concessione ed erogazione di ogni tipo di ausilio finanziario;

c) promozione e sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

d) sviluppo della commercializzazione nei mercati di altri paesi dei prodotti agroalimentari locali, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

e) predisposizione ed attuazione di ogni altra iniziativa idonea a favorire i predetti obiettivi, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

f) determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia destinati all'agevolazione dell'accesso al credito sulle materie di competenza regionale, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria;

g) promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio, nonché assistenza integrativa alle piccole e medie imprese nel settore del commercio;

h) promozione e sostegno alla costituzione di consorzi esclusi quelli a carattere multiregionale, tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, come individuati dagli articoli 1 e 2 della Legge 21 febbraio 1989, n. 83 (Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane).

3. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, spetta altresì alla Regione la definizione dei criteri generali relativi alle funzioni esercitate dai comuni in materia di commercio su aree pubbliche.

   

Art. 28
Conferimento di funzioni agli enti locali

1. Sono attribuite alle province le seguenti funzioni e compiti:

a) vigilanza sull'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di classificazione, calibratura, tolleranza, imballaggio, presentazione dei prodotti commercializzati;

b) attività dei comitati provinciali per i prezzi sulla base delle norme di riforma del sistema dei prezzi controllati;

c) organizzazione di corsi di formazione professionale, tecnica e manageriale per gli operatori del settore, con particolare riferimento, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per il commercio estero, alla formazione degli operatori commerciali con l'estero.

2. Spettano ai comuni, fermi restando le funzioni e i compiti già esercitati ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna), le seguenti funzioni e compiti:

a) riconoscimento, anche in forma associata o attraverso le comunità montane, della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e relative autorizzazioni allo svolgimento;

b)  rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio di cui all'articolo 37 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e all'articolo 56 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza);

c) rilascio delle licenze concernenti le agenzie d'affari nel settore delle esposizioni, mostre e fiere campionarie di cui all'articolo 115 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

d) programmazione e rilascio, in conformità alla legge regionale di settore, delle autorizzazioni relative ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di quelle relative ai punti vendita esclusivi e non esclusivi di quotidiani e periodici;

e) programmazione, rilascio e revoca, in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale, delle autorizzazioni relative ai distributori di carburante e alla commercializzazione del gas in bombole.

3. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, spetta altresì ai comuni il rilascio, in conformità alla legge regionale di settore, delle autorizzazioni relative al commercio su aree pubbliche.

4. I comuni sono competenti per tutte le violazioni previste in materia di commercio all'ingrosso, commercio al dettaglio, commercio su aree pubbliche, attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività di pubblici esercizi e forme speciali di vendita in qualunque forma esercitata. Sono inoltre conferite ai comuni tutte le sanzioni di carattere commerciale - comprese le disposizioni sull'etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti - previste per la violazione di leggi regionali o di leggi statali concernenti materie conferite alla Regione. A tal fine i comuni ricevono il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

5. Agli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni attribuite dal comma 3, i comuni fanno fronte attraverso la riscossione diretta delle vigenti tasse sulle concessioni regionali per il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni amministrative relative al commercio su aree pubbliche, approvate con il decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158).

6. É abrogata la legge regionale 16 giugno 1994, n. 32.

   

Art. 29
Funzioni promozionali

1. Le funzioni promozionali indicate alle lettere a), d), g) e h) del comma 2 dell'articolo 27, sono svolte anche da province, comuni e comunità montane negli ambiti di rispettiva competenza.

   

Capo VI
Turismo

Art. 30
Oggetto

1. Il presente capo disciplina, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, l'esercizio da parte della Regione, degli enti locali e delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura delle funzioni amministrative in materia di "turismo e industria alberghiera" così come definiti dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della Legge 22 luglio 1975, n. 382), comprese le funzioni amministrative statali conferite ai sensi degli articoli 48 e 49 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

   

Art. 31
Funzioni della Regione

1. Spettano alla Regione tutte le funzioni e i compiti amministrativi in materia di turismo non espressamente attribuiti dalla presente legge agli enti locali o alle CCIAA, compresa l'erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, comunque denominati, alle imprese turistiche.

2. In particolare la Regione svolge le funzioni in materia di:

a) definizione dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo della industria turistica;

b) definizione degli indirizzi generali delle politiche in materia di turismo, attraverso l'adozione e l'attuazione di piani, programmi e atti di indirizzo e di coordinamento;

c) concessione di contributi ed agevolazioni per la realizzazione, riqualificazione, ammodernamento di beni, impianti e servizi turistici gestiti dalle imprese e dai soggetti pubblici e privati che operano nel sistema dell'offerta turistica regionale;

d) promozione in Italia e all'estero dei singoli settori che compongono l'offerta turistica al fine di consolidare l'immagine unitaria e complessiva del turismo sardo;

e) raccolta, elaborazione e diffusione delle rilevazioni e delle informazioni concernenti la domanda e l'offerta turistica regionale;

f) promozione del marchio Sardegna;

g) cura dei rapporti  con gli organi centrali dello Stato, con l'Unione Europea e coordinamento con le altre regioni;

h) sviluppo di una puntuale conoscenza dei mercati, anche mediante l'osservatorio turistico regionale;

i) sviluppo e coordinamento del sistema informatico-informativo turistico regionale e delle attività informatiche dei Sistemi Turistici Locali (S.T.L.) per la loro integrazione con il sistema regionale;

l) monitoraggio delle azioni promozionali effettuate da terzi per le attività alle quali la Regione contribuisce;

m) riconoscimento degli S.T.L.;

n) definizione dei criteri generali per il riconoscimento delle professioni turistiche;

o) indirizzi e criteri generali per la classificazione delle strutture ricettive;

p) pubblicità dei prezzi applicati dalle strutture ricettive.

   

Art. 32
Conferimento di funzioni agli enti locali

1. Sono attribuite alle province le seguenti funzioni e compiti:

a) provvedere all'indizione ed all'espleta-mento degli esami di abilitazione alle professioni di interesse turistico definite dall'articolo 1 della legge regionale 15 luglio 1988, n. 26 (Disciplina delle attività di interesse turistico - Albi regionali e disposizioni tariffarie);

b) ricevere, esaminare e decidere i ricorsi presentati in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo di coloro che esercitano le professioni turistiche;

c) organizzare periodicamente corsi di preparazione per le materie oggetto degli esami di cui alla lettera a), nonché corsi di aggiornamento e di perfezionamento riservati agli iscritti agli albi indicati nella medesima lettera a);

d) svolgere attività di informazione, accoglienza ed assistenza turistica, nonché di promozione locali in ciascuno degli ambiti territoriali a tipologia di offerta turistica omogenea;

e) rilevare i dati statistici relativi al territorio di loro competenza e trasmetterli al sistema informativo turistico regionale;

f) tenere l'albo provinciale delle associazioni pro-loco.

2. Sono attribuiti ai comuni:

a) l'autorizzazione per l'apertura delle agenzie di viaggio e turismo e l'applicazione delle sanzioni per le violazioni amministrative;

b) la verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi delle associazioni senza fine di lucro che organizzano pellegrinaggi e viaggi per fedeli e ammalati;

c) la vigilanza sul corretto esercizio delle attività professionali e non professionali di interesse turistico;

d) il rilascio e la revoca delle autorizzazioni in materia di apertura, trasferimento e chiusura degli esercizi ricettivi;

e) l'applicazione, ferme restando le attribuzioni degli organi giudiziari, delle sanzioni amministrative relative all'esercizio abusivo delle attività professionali di interesse turistico;

f) lo svolgimento dell'attività di informazione, accoglienza ed assistenza turistica, nonché di promozione locale.

3. I comuni svolgono, inoltre, le funzioni amministrative ai sensi degli articoli 14 e 15 della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive) e dell'articolo 22 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 27 (Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere, integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22,  concernente: "Norme per la classificazione delle aziende ricettive" e abrogazione della legge regionale 22 aprile 1987, n. 21) e applicano le relative sanzioni amministrative.

4. I comuni e le comunità montane, in armonia con gli interventi della Regione e degli altri enti locali, possono intervenire al fine di elevare la qualità dell'offerta turistica.

5. I procedimenti amministrativi per il rilascio di licenze, autorizzazioni e nulla osta riguardanti le attività e le professioni turistiche si conformano ai principi di speditezza, unicità e semplificazione, ivi compresa l'introduzione di sportelli unici, e si uniformano alle procedure previste in materia di autorizzazione delle altre attività produttive, se più favorevoli. I comuni esercitano le loro funzioni in materia tenendo conto della necessità di ricondurre ad unità i procedimenti autorizzatori per le attività e professioni turistiche, attribuendo ad un'unica struttura organizzativa la responsabilità del procedimento, fatto salvo quanto previsto dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette). E' estesa alle imprese turistiche la disciplina recata dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo n. 112 del 1998, e dal relativo regolamento attuativo.

   

Art. 33
Funzioni delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

1. Le CCIAA provvedono alla tenuta degli albi o elenchi relativi alle professioni di interesse turistico definite dall'articolo 1 della legge regionale n. 26 del 1988, ivi compreso l'elenco degli operatori del turismo subacqueo, nonché all'espletamento delle relative attività di segreteria.

2. Le CCIAA svolgono le funzioni amministrative loro eventualmente delegate dalla Regione, dalle province o dai comuni.

   

Capo VII
Agricoltura

Art. 34
Trasferimento di competenze in materia di agricoltura

1. Sono trasferite alle province le competenze, che sono indicate nel decreto del Presidente della Regione di cui al comma 1 dell'articolo 11, esercitate dall'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro pastorale tramite i propri Servizi ripartimentali, e quelle delegate all'Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica (E.R.S.A.T.).

   

TITOLO III
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

Capo I
Territorio e urbanistica

Sezione I
Edilizia residenziale pubblica

Art. 35
Funzioni della Regione

1. Spettano alla Regione le seguenti funzioni e compiti:

a) determinazione delle linee d'intervento e degli obiettivi nel settore dell'edilizia residenziale pubblica;

b) programmazione delle risorse finanziarie destinate al settore;

c) definizione delle modalità d'incentivazione degli interventi ;

d) fissazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale destinati all'assistenza abitativa, nonché per la determinazione dei relativi canoni.

2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, spettano altresì alla Regione le seguenti funzioni e compiti:

a) approvazione dei programmi d'intervento;

b) ripartizione degli interventi per ambiti territoriali;

c) definizione dei costi massimi degli interventi;

d) formazione e gestione dell'anagrafe degli assegnatari di contributi pubblici del settore;

e) riparto dei fondi a sostegno della locazione;

f) programmazione degli interventi regionali per l'accesso alla proprietà della prima casa d'abitazione.

   

Art. 36
Conferimento di funzioni agli enti locali

1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono attribuite alle province le seguenti funzioni e compiti:

a) individuazione del fabbisogno abitativo in ambito provinciale;

b) esercizio della vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie fruenti di contributo;

c) formazione e gestione dell'anagrafe provinciale degli assegnatari di contributi pubblici per la casa.

2. Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni e compiti:

a) gestione e attuazione degli interventi relativi alle opere di rilevanza comunale;

b) determinazione delle tipologie d'intervento anche attraverso programmi integrati, di recupero urbano e di riqualificazione urbana.

3. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1,  sono altresì attribuite ai comuni le seguenti funzioni e compiti:

a) individuazione del fabbisogno abitativo in ambito comunale;

b) individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi d'intervento;

c) concessione di contributi pubblici ai soggetti attuatori;

d) vigilanza sull'utilizzo dei contributi da parte dei beneficiari di contributi pubblici;

e) controllo dei requisiti dei soggetti attuatori degli interventi e dei beneficiari finali;

f) autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

g) autorizzazione alla cessione anticipata degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

   

Capo II
Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti

Sezione I
Funzioni di carattere generale e di protezione della flora e delle fauna

Art. 37
Funzioni della Regione

1. Spettano alla Regione tutte le funzioni e i compiti, non riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e in particolare:

a) definizione dei criteri generali degli interventi in materia di protezione ed osservazione delle zone costiere;

b) programmazione, coordinamento dell'azio-ne ambientale e ripartizione tra i vari interventi delle risorse finanziarie assegnate;

c) coordinamento degli interventi ambientali;

d) attuazione, previa intesa con lo Stato, di tutti gli interventi necessari per la realizzazione del programma di salvaguardia del litorale e delle zone umide nell'area metropolitana di Cagliari, di cui al comma 20 dell'articolo 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)), secondo quanto predisposto dall'articolo 73 del decreto legislativo n. 112 del 1998;

e) controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, ricevimento di denunce, visti su certificati d'importazione, ritiro dei permessi errati o falsificati, autorizzazione alla detenzione temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975, n. 874 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973).

2. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 69 del decreto legislativo n. 112 del 1998, la Regione svolge inoltre le seguenti funzioni e compiti:

a) informazione ed educazione ambientale;

b) promozione di tecnologie pulite e di politiche di sviluppo sostenibile;

c) decisioni di urgenza ai fini della prevenzione del danno ambientale;

d) protezione dell'ambiente costiero.

3. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, spettano altresì alla Regione le funzioni di valutazione d'impatto ambientale di rilievo regionale o riguardanti il territorio di più province.

4. Restano alla Regione le funzioni esercitate dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale, ai sensi della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26.

   

Art. 38
Conferimento di funzioni agli enti locali

1. Sono attribuite alle province le seguenti funzioni e compiti:

a) protezione e osservazione delle zone costiere nell'ambito del territorio provinciale;

b) gestione, in base agli indirizzi stabiliti dalla Regione, della rete provinciale dei centri di educazione ambientale.

2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, oltre alle funzioni già attribuite dalla lettera e) dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 267 del 2000, sono altresì attribuite alle province le funzioni di valutazione d'impatto ambientale riguardanti zone sovracomunali o l'intero territorio provinciale.

   

Sezione II
Aree protette 

Art. 39
Oggetto

1. La presente sezione disciplina l'esercizio da parte della Regione e degli enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di aree naturali protette, così come classificate dall'articolo 2 della Legge n. 394 del 1991.

   

Art. 40
Funzioni della Regione

1. Spettano alla Regione tutte le funzioni e i compiti amministrativi in materia di aree naturali protette non indicati tra quelli di rilievo nazionale e non attribuiti alle province, ai comuni e agli enti locali da specifiche leggi nazionali o regionali.

   

Art. 41
Conferimento di funzioni agli enti locali

1. La provincia, in armonia con quanto già previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 267 del 2000, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.

2. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, in materia di aree naturali protette, definite dall'articolo 2 della Legge n. 394 del 1991, e specificate per quanto concerne le funzioni amministrative nelle aree naturali protette regionali dall'articolo 22 della stessa legge.

3. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative che riguardino le aree protette insistenti nel territorio comunale, in conformità ai principi di cui all'articolo 22 della Legge n. 394 del 1991.

   

Sezione III
Inquinamento delle acque

Art. 42
Funzioni della Regione

1. Spettano alla Regione tutte le funzioni amministrative non ritenute di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e non attribuite agli enti locali dalle disposizioni seguenti.

2. In particolare, spettano alla Regione le funzioni e i compiti in materia di tenuta e aggiornamento dell'elenco delle acque:

a) dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;

b) destinate alla molluschicoltura;

c) destinate alla balneazione;

d) che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci.

3. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, spettano altresì alla Regione le seguenti funzioni e compiti:

a) disciplina delle modalità di approvazione dei progetti relativi agli impianti di depurazione;

b) disciplina delle modalità di gestione degli impianti di depurazione e delle fasi delle autorizzazioni provvisorie per l'avvio;

c) gestione del Centro di documentazione istituito dall'articolo 1 della legge regionale 19 luglio 2000, n. 14 (Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sulla tutela delle acque dall'inquinamento, modifica alle leggi regionali 21 settembre 1993, n. 46 e 29 luglio 1998, n. 23 e disposizioni varie), ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole);

d) regolamentazione della disciplina degli scarichi nell'ambito delle leggi quadro di settore e delle direttive comunitarie.

   

Art. 43
Conferimento di funzioni agli enti locali

1. Sono attribuite alle province, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dalla Regione, le seguenti funzioni e compiti:

a) monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere;

b) monitoraggio sulla produzione, sull'impie-go, sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare.

2. Sono altresì attribuite alle province le seguenti funzioni e compiti:

a) controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, della funzionalità degli impianti di pretrattamento e del rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni;

b) approvazione di progetti di interesse provinciale relativamente agli impianti di depurazione;

c) aggiornamento e trasferimento alla Regione dei dati raccolti nel Centro di documentazione previsto dalla lettera c del comma 3 dell'articolo 42.

3. E' attribuita ai comuni la funzione di approvazione dei progetti di interesse comunale relativi agli impianti di depurazione.

   

Sezione IV
Inquinamento atmosferico

Art. 44
Funzioni della Regione

1. Sono riservate alla Regione le seguenti funzioni amministrative:

a) la predisposizione del Piano regionale di tutela e risanamento della qualità dell'aria;

b) la fissazione dei valori limite di qualità dell'aria, da adottarsi nell'ambito di piani stralcio di conservazione, per specifiche zone nelle quali è necessario limitare o prevenire un aumento dell'inquinamento dell'aria derivante da sviluppi urbani o industriali ovvero nelle quali è necessario assicurare una speciale protezione dell'am-biente;

c) la fissazione dei valori delle emissioni di impianti, sulla base della miglior tecnologia disponibile, tenuto conto delle linee guida fissate dallo Stato;

d) la fissazione, per zone particolarmente inquinate o per specifiche esigenze di tutela ambientale  nell'ambito dei Piani di cui alle lettere precedenti, di valore limite delle emissioni industriali più restrittivi dei valori minimi di emissione definiti nelle linee guida statali, nonché, per talune categorie di impianti, la determinazione di particolari condizioni di costruzione o di esercizio;

e) la definizione di linee di indirizzo dei sistemi di controllo e di rilevazione degli inquinanti atmosferici e l'organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni;

f) l'esercizio del potere sostitutivo nei confronti delle province in caso di inerzia nell'at-tuazione degli interventi delegati in materia di inquinamento atmosferico.

   

Art. 45
Conferimento di funzioni agli enti locali

1. Sono di competenza delle province tutte le funzioni amministrative non espressamente riservate alla Regione ed in particolare:

a) l'emanazione dei provvedimenti autorizzativi, di diffida, di sospensione e di revoca delle autorizzazioni di impianti esistenti e di nuovi impianti, ad eccezione di quelli di competenza statale, ovvero dei provvedimenti relativi alle modificazioni e ai trasferimenti degli stessi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'articolo 15 della Legge 16 aprile 1987, numero 183);

b) i pareri di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, per gli aspetti relativi all'inquina-mento atmosferico, ai fini dell'autorizza-zione delle centrali termoelettriche e delle raffinerie di olii minerali;

c) la predisposizione e la realizzazione dei Piani stralcio secondo gli obiettivi e i criteri generali fissati dal Piano regionale di tutela e risanamento della qualità dell'aria, finalizzati alla riduzione dell'inquinamento atmosferico;

d) l'elaborazione, sentiti i comuni interessati, dei piani di intervento operativo nei casi di emergenza, qualora si manifestino episodi acuti di inquinamento atmosferico, prevedendo tutti gli interventi strutturali e le eventuali misure urgenti che si rendono necessarie per il ripristino delle condizioni ambientali;

e) l'attività di rilevazione e di controllo delle emissioni;

f) l'esercizio del potere sostitutivo nei confronti dei comuni in caso di inerzia nell'attuazione degli interventi urgenti per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico di cui alla lettera d);

g) la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario provinciale delle emissioni di cui all'ar-ticolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988;

h) la gestione e la manutenzione delle reti locali di rilevamento della qualità dell'aria ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 19 agosto 1986, n. 50 (Norme sulle competenze, la composizione ed il funzionamento del Comitato regionale contro l'inqui-namento atmosferico della Sardegna e sul finanziamento di reti di rilevamento della qualità dell'aria e sulla concessione di contributi alle imprese per il miglioramento degli impianti di abbattimento degli inquinanti nelle emissioni);

i) la formulazione di proposte operative alla Regione per l'individuazione di zone in cui si rendano necessari particolari interventi di miglioramento o tutela della qualità dell'aria.

2. Le province, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente), sono individuate quali "Autorità competenti" per la gestione di situazioni a rischio che comportano il superamento dei valori limite e delle soglie di allarme riportate nel decreto ministeriale 2 aprile 2002, n. 60 (Recepimento della direttiva 1999/30/CE del 22 aprile 1999 del Consiglio concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio).

3. Sono di competenza dei comuni:

a) le funzioni consultive in merito al rilascio delle autorizzazioni provinciali inerenti le emissioni in atmosfera;

b) gli interventi operativi, nei casi di emergenza, per la gestione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico in attuazione dei piani di intervento provinciali di cui alla lett. d), del comma 1;

c) le funzioni previste dal decreto ministeriale 21 aprile 1999, n. 163 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione), come modificato dal decreto ministeriale  n. 60 del 2002;

d) l'informazione alla popolazione sullo stato della qualità dell'aria;

e) la formulazione di proposte alla provincia in merito all'individuazione di zone in cui si rendano necessari particolari interventi di tutela della qualità dell'aria.

   

Sezione V
Inquinamento elettromagnetico

Art. 46
Funzioni della Regione

1. Spettano alla Regione le funzioni e i compiti non espressamente indicati nell'articolo 4 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), né spettanti alle Autorità indipendenti, né compresi tra quelli di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e non attribuiti agli enti locali dalla presente legge.

2. La Regione nell'esercizio delle funzioni di propria competenza si attiene ai principi relativi alla tutela della salute pubblica, alla compatibilità ambientale ed alle esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio.

3. In particolare, spettano alla Regione le funzioni e i compiti relativi:

a) all'emanazione del piano regionale di localizzazione dell'emittenza radio-televisiva;

b) alla definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore ai 150 KW nonché i criteri e le modalità per l'individuazione dell'ampiezza dei corridoi nel rispetto dei parametri fissati dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 36 del 2001.

4. Spettano altresì alla Regione, che le esercita nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, le seguenti funzioni e compiti indicati dall'articolo 8 della legge n. 36 del 2001:

a) la definizione, in coordinamento con il catasto nazionale di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 36 del 2001, dei criteri per la redazione di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione;

b) l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al numero 1) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 36 del 2001;

c) il concorso all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute, in particolare quelli a lungo termine, derivanti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

5. In caso di inadempienza della Regione si applica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

   

Art. 47
Conferimento di funzioni agli enti locali

1. Le province approvano, acquisito il parere dei comuni interessati, i piani di risanamento degli impianti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica di tensione non superiore a 150.000 volt.

2. Sono di competenza delle province le seguenti funzioni e compiti:

a) rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione;

b) realizzazione, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Regione, dei catasti delle sorgenti fisse relative ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

c) rilascio delle autorizzazioni inerenti la costruzione e l'esercizio di elettrodotti con tensione non superiore a 150 KW e relative varianti, nel rispetto dei criteri regionali di cui all'articolo 45;

d) il censimento degli impianti di cui alla lettera b) del comma 3 dell' articolo 45;

e) controllo e vigilanza delle suddette reti circa l'osservanza dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico;

f) l'adozione dei provvedimenti per l'esecuzione delle azioni di risanamento degli impianti;

g) ogni altra funzione assegnata dallo Stato o dalla Regione.

3. Qualora gli impianti interessino i territori di due o più province, l'autorizzazione è rilasciata dalla provincia nella quale è previsto il maggiore sviluppo della linea, previa intesa con l'altra o le altre province.

4. Sono attribuiti ai comuni:

a) il rilascio di autorizzazioni per l'instal-lazione e la modifica degli impianti per l'emittenza radio-televisiva e degli impianti fissi per la telefonia mobile;

b) l'individuazione, la perimetrazione, la costituzione e le eventuali modifiche delle aree sensibili;

c) l'identificazione dei siti di installazione per gli impianti per l'emittenza radio-televisiva e per gli impianti fissi per la telefonia mobile;

d) l'individuazione, negli strumenti urbanistici di propria competenza, dei corridoi per la localizzazione delle linee e degli impianti elettrici con tensione uguale o superiore a 15.000 volt;

e) l'attività di controllo e di vigilanza con riferimento alle funzioni ad essi attribuite;

f) l'approvazione dei piani di risanamento degli impianti per l'emittenza radio-televisiva e degli impianti fissi per la telefonia mobile con le modalità indicate dalla legislazione regionale.

g) l'applicazione delle sanzioni relative alle violazioni amministrative.

5. I comuni, ai sensi del comma 6 dell'articolo 8 della legge n. 36 del 2001, possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

6. I comuni esprimono parere sui piani di risanamento delle linee e degli impianti elettrici di tensione sino a 150.000 volt, presentati alla provincia.

   

Sezione VI
Inquinamento acustico

Art. 48
Funzioni della Regione

1. Spettano alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi non riservati allo Stato dall'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) o dall'articolo 83 del decreto legislativo n. 112 del 1998, né attribuiti agli enti locali dalla legislazione vigente o dalla presente legge. In particolare, la Regione:

a) predispone un piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, fatte salve le competenze statali relative ai piani di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 447 del 1995, per la redazione dei quali le regioni possono formulare proposte non vincolanti.

b) individua i criteri in base ai quali i comuni procedono alla classificazione del territorio comunale in zone acustiche;

c) individua i criteri ed i parametri in basi ai quali i comuni, il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico, ambientale e turistico, possono stabilire livelli di inquinamento acustico in deroga alla legislazione statale ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 della Legge n. 447 del 1995.

2. La Regione esercita i poteri sostitutivi nei confronti delle province inadempienti o nei casi di conflitto tra province.

   

Art. 49
Conferimento di funzioni agli enti locali

1. Sono di competenza delle province:

a) il controllo e la vigilanza in materia di inquinamento acustico;

b) la formulazione di osservazioni nonché l'espressione di apposito parere sui progetti di classificazione acustica dei territori comunali;

c) la vigilanza sull'attuazione, da parte dei comuni, della classificazione del territorio comunale in zone acustiche;

d) la valutazione dei piani di risanamento acustico comunali con la formulazione di proposte operative alla Regione al fine della predisposizione e definizione da parte di quest'ultima del piano regionale triennale di intervento;

e) il controllo e la verifica sull'attuazione dei piani di risanamento acustico dei comuni ricadenti nell'ambito provinciale, sulla base dei criteri e degli indirizzi contenuti nel piano regionale di intervento;

f) il coordinamento delle iniziative assunte da due o più comuni volte al contenimento delle emissioni sonore, nei casi di inquinamento acustico riguardante porzioni di territorio appartenenti a più comuni;

g) l'emanazione di specifiche ordinanze, a carattere temporaneo, per il contenimento e/o l'abbattimento delle emissioni sonore, estese a tutto il territorio provinciale o parte di esso comprendente più comuni, in caso di urgenti ed eccezionali necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

h) i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni ovvero di conflitto fra gli stessi.

2. Spettano ai comuni le funzioni ed i compiti amministrativi indicati dall'articolo 6 della Legge n. 447 del 1995. In particolare è di competenza dei comuni:

a) l'adozione, nel rispetto del piano triennale regionale, dei piani di risanamento acustico;

b) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie;

c) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;

d) la concessione delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile. 

3. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 della Legge n. 447 del 1995 i comuni, il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico, ambientale e turistico, possono individuare, nel rispetto dei criteri e delle disposizioni regionali, livelli di inquinamento acustico inferiori a quelli stabiliti dalla legge statale.

   
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