CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 85
presentata dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della regione, DADEA, di concerto con l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, SANNAil 12 gennaio 2005
Conferimento di nuove funzioni e compiti agli enti locali
ARTICOLI DAL N. 1 AL N. 25
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TESTO DEL PROPONENTE
. TESTO DELLA COMMISSIONE
TITOLO I
disposizioni generaliCapo I
Disposizioni generaliArt. 1
Oggetto della legge1. Con la presente legge la Regione sarda disciplina, nell'esercizio della propria potestà legislativa in materia di "Ordinamento degli enti locali e relative circoscrizioni", di cui all'articolo 3, lettera b), dello Statuto speciale, il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi agli enti locali in attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997), e in coerenza con i principi di cui agli articoli 118 e 119 della Costituzione, nonché con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).
2. Il conferimento di cui al comma 1 è relativo ai seguenti settori organici di materie, come definiti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59):
a) sviluppo economico e attività produttive;
b) territorio, ambiente e infrastrutture;
c) servizi alla persona e alla comunità.
3. Ai fini di cui al comma 1 la presente legge individua, tra le funzioni e i compiti conferiti alla Regione dal decreto legislativo n. 234 del 2001, quelli che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, specificando, per le funzioni e i compiti che non sono trattenuti a livello regionale, gli enti locali competenti.
4. Tra le funzioni e i compiti già esercitati dalla Regione la presente legge individua quelli collegati alle materie di cui al decreto legislativo n. 234 del 2001 che richiedono un esercizio unitario a livello regionale e conferisce gli altri agli enti locali.Art. 2
Principi del conferimento delle funzioni agli enti locali1. Le funzioni e i compiti di cui all'articolo 1 sono conferiti, in attuazione del principio di sussidiarietà e dei principi di adeguatezza e di differenziazione, in modo da attribuire la generalità delle funzioni e dei compiti amministrativi ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, essi siano conferiti alle province, agli altri enti locali o alla Regione, tenendo conto delle diverse caratteristiche demografiche, territoriali e strutturali degli enti stessi, nonché dell'idoneità dell'amministrazione ricevente a garantire l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti.
2. In applicazione dei principi di responsabilità e unicità dell'amministrazione, la Regione assicura, in capo a ciascun soggetto destinatario delle funzioni e dei compiti conferiti, la concentrazione della responsabilità organizzativa, gestionale e finanziaria ad essi relativa.
3. Al fine di cui al comma 2, il conferimento delle funzioni e dei compiti agli enti locali comprende, salvo diversa espressa disposizione legislativa, anche le attività connesse, complementari e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, tra le quali quelle di programmazione, di controllo e di vigilanza, nonché l'adozione dei provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge.
4. Gli enti locali sono titolari delle funzioni e dei compiti di polizia amministrativa nelle materie oggetto di conferimento ai sensi della presente legge.
5. In nessun caso le norme della presente legge potranno essere interpretate nel senso della attribuzione alla Regione o agli enti regionali delle funzioni e dei compiti già conferiti agli enti locali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Restano ferme le funzioni già esercitate dalla Regione ai sensi della vigente normativa, non contemplate dalla presente legge.
Art. 3
Funzioni riservate alla Regione1. Nelle materie oggetto della presente legge, sono riservati alla Regione:
a) la programmazione, l'indirizzo, la vigilanza e il controllo che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale;
b) il coordinamento tra le funzioni conferite agli enti locali e tra queste ultime e quelle riservate alla Regione;
c) le funzioni e i compiti amministrativi che, in quanto incidenti sugli interessi dell'intera comunità regionale, richiedono l'esercizio unitario a livello regionale, salvo la possibilità di delega degli stessi agli enti locali da parte della Regione;
d) gli interventi sostitutivi strettamente necessari a garantire, secondo i principi della presente legge, l'effettivo esercizio delle funzioni conferite agli enti locali in caso di ritardo od omissione di atti obbligatori per legge.
Art. 4
Funzioni dei comuni e delle province1. Spetta ai comuni singoli o associati la generalità delle funzioni e dei compiti amministrativi diversi da quelli riservati dalla legislazione vigente alla Regione o conferiti, in corrispondenza agli interessi delle comunità stanziate nei rispettivi territori, alle province, alle comunità montane e agli altri enti locali.
2. Spettano ai comuni le funzioni ad essi direttamente conferite dallo Stato sulla base del decreto legislativo n. 234 del 2001.
3. Spettano alle province le funzioni amministrative ed i compiti ad esse attribuiti dagli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), a cui la presente legge si conforma recependoli integralmente nell'ordinamento della Sardegna ai sensi dell'articolo 4 del decreto medesimo.
4. Spettano alle province le funzioni ad esse direttamente conferite dallo Stato sulla base del decreto legislativo n. 234 del 2001, in particolare quelle stabilite dall'articolo 19, comma 9, dall'articolo 105, comma 3, dall'articolo 108, comma 1, lettera b), dall'articolo 139, comma 1 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
5. Spettano alle province le funzioni e i compiti, aggiuntivi rispetto a quelli indicati nei commi precedenti, ad esse espressamente conferiti dalla presente legge. Tali funzioni e compiti vengono conferiti sulla base degli interessi delle rispettive comunità in quanto riguardanti l'intero territorio provinciale ovvero vaste zone sovracomunali, siano essi di programmazione, di promozione, di coordinamento dell'attività degli enti locali e di vigilanza oppure di amministrazione attiva.
Art. 5
Esercizio associato delle funzioni1. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni di minore dimensione demografica, la Giunta regionale individua livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli con gli enti locali nelle sedi concertative previste dalla legislazione vigente.
2. Nell'ambito della previsione regionale, ed entro i termini da questa indicati, i comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie relative alla gestione sovracomunale delle funzioni e dei servizi.
3. La legge regionale prevede, sentita la conferenza Regione - enti locali di cui all'articolo 9, le forme di esercizio, da parte della Regione, del potere sostitutivo nei confronti dei comuni ove decorra inutilmente il termine per lo svolgimento, in forma associata, delle funzioni di cui al comma 2.
Art. 6
Criteri di delimitazione degli ambiti ottimali di esercizio delle funzioni1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua, ai sensi del comma 1 dell'articolo 5, per ciascuna materia rientrante nei settori organici indicati al comma 2 dell'articolo 1, ambiti territoriali ottimali di esercizio in forma associata delle funzioni e dei compiti amministrativi, sulla base dei seguenti criteri generali:
a) dimensione demografica dei comuni coinvolti, che di norma non dovrà risultare inferiore a tremila abitanti;
b) caratteristiche geografiche, ambientali e storico-culturali dei territori dei comuni coinvolti;
c) tipologia ed articolazione delle attività produttive, commerciali e turistiche dei comuni coinvolti;
d) peculiarità della popolazione interessata;
e) contiguità territoriale dei comuni coinvolti;
f) coincidenza, nelle zone montane, dell'ambito territoriale ottimale con la comunità montana.
2. La individuazione degli ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi dovrà tenere conto anche delle unioni di comuni esistenti e della possibilità di promozione di altre, ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 7.
Art. 7
Incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni1. La Regione prevede appositi strumenti di incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, con la previsione nel proprio bilancio di un apposito fondo, attenendosi ai seguenti principi:
a) favorire il massimo grado di efficacia ed efficienza nell'esercizio delle funzioni in forma associata, anche tenendo conto della tipologia e delle caratteristiche delle attività e dei servizi da gestire a livello sovracomunale;
b) graduare la corresponsione di contributi e di altre forme di incentivazione in relazione al livello di integrazione raggiunto nell'associazione, prevedendo il massimo dei contributi nelle ipotesi di fusione dei comuni rispetto a quelli previsti per le altre forme di gestione sovracomunale, comprese le unioni di comuni;
c) promuovere le unioni di comuni anche senza vincolo alla successiva fusione;
d) concedere appositi contributi, a titolo di copertura parziale degli oneri organizzatori, a favore dei comuni che provvedono prontamente all'esercizio associato delle funzioni nel rispetto dei tempi di cui al comma 2 dell'articolo 5.
Art. 8
Potere regolamentare degli enti locali1. In conformità al principio di autonomia organizzativa e di responsabilità, spetta agli enti locali la disciplina, con regolamento, dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni e dei compiti conferiti.
2. Con l'entrata in vigore di ciascuno dei regolamenti di cui al comma 1, cessano di avere vigore le norme organizzative e procedurali vigenti nelle materie oggetto della presente legge.
Art. 9
Cooperazione Regione-enti locali1. Al fine di realizzare lo sviluppo economico, sociale e civile delle comunità locali, i rapporti tra Regione ed enti locali e tra gli enti locali nelle materie oggetto della presente legge sono regolati dal principio di leale cooperazione.
2. Fino all'emanazione di una nuova disciplina organica dei raccordi istituzionali tra Regione ed enti locali, la Conferenza Regione-enti locali, istituita dal decreto del Presidente della Regione n. 331 del 1993, partecipa ai procedimenti decisionali concernenti l'ordinamento delle autonomie locali, compresi quelli relativi al conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi o alla loro modifica.
Art. 10
Potere sostitutivo regionale1. In caso di ritardo o di omissione da parte degli enti locali di atti obbligatori per legge nell'esercizio delle funzioni conferite, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente per materia, assegna all'ente locale un termine di tempo, non superiore a sessanta giorni, per provvedere. Decorso inutilmente il termine suddetto, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta Regionale, provvede alla nomina di uno o più commissari ad acta per l'assolvimento delle funzioni di cui si tratta.
Art. 11
Disposizioni in materia di risorse1. All'individuazione delle risorse finanziarie, strumentali e patrimoniali idonee a garantire la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali con la presente legge, si provvede annualmente con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata d'intesa con la Conferenza Regione-enti locali di cui all'articolo 9.
2. All' individuazione delle risorse di cui al comma 1 si provvede, anche tenendo conto dei trasferimenti di risorse operati direttamente dallo Stato agli enti locali, con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 234 del 2001.
3. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo, di concerto con l'Assessore competente in materia, è autorizzato a disporre con proprio decreto, l'iscrizione ai competenti capitoli di spesa, esistenti o da istituire, previo accertamento delle entrate corrispondenti, delle somme derivanti dal trasferimento delle risorse finanziarie attribuite alla Regione con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 234 del 2001.
4. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta del medesimo, è autorizzato a disporre con propri decreti, l'iscrizione nella apposita Unità Previsionale di Base, istituita o da istituire, nello stato previsionale della spesa dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica, delle somme necessarie al finanziamento delle funzioni conferite agli enti locali dalla presente legge, con la contestuale eliminazione degli stanziamenti eventualmente già presenti nelle corrispondenti Unità Previsionali di Base.
5. In sede di prima applicazione, l'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali decorre dalla data di effettivo trasferimento agli stessi dei beni e delle risorse di cui al comma 1.
6. Ai fini della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite dalla Regione, gli enti locali acquistano il diritto alla riscossione dei contributi annui, delle tariffe e dei diritti di segreteria relativi ai servizi resi in conseguenza del trasferimento delle funzioni stesse.
Art. 12
Disposizioni in materia di personale1. La direzione generale competente in materia di personale individua il personale che svolge le funzioni conferite ai sensi della presente legge, distinto per categorie e aree professionali, da attribuire agli enti locali.
2. I criteri e le procedure di trasferimento del personale ai fini dell'inquadramento nei ruoli degli enti locali, la tabella di equiparazione fra le professionalità possedute dal personale regionale da trasferire e quelle del personale del comparto Regioni-autonomie locali, il contingente per aree professionali nonché le sedi di destinazione del personale sono definiti con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, previa una o più intese con le associazioni regionali degli enti locali e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con i sindacati firmatari dei contratti collettivi applicati negli enti interessati al trasferimento del personale, per quanto concerne gli enti locali, e con le rappresentanze sindacali di cui all'articolo 60 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), per quanto concerne l'Amministrazione regionale.
3. Entro trenta giorni dall'intesa l'Assessore competente in materia di personale, con proprio decreto da pubblicarsi sul BURAS, rende noti il contingente del personale da trasferire per categoria e aree professionali e le sedi di destinazione presso gli enti locali interessati al conferimento delle funzioni, al fine di consentire la presentazione delle richieste di trasferimento da parte dei dipendenti.
4. Le richieste di trasferimento devono essere presentate entro i successivi trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 3. Può fare domanda di trasferimento anche il personale che non svolge le funzioni conferite, purché in possesso di adeguate competenze professionali.
5. Sulla base delle richieste pervenute, la direzione generale competente in materia di personale, con proprio provvedimento da pubblicarsi sul BURAS, formalizza gli elenchi nominativi del personale da trasferire, distinti per ente destinatario. I casi in cui le domande di trasferimento risultino inferiori ai posti da ricoprire o non pervengano domande di trasferimento vengono disciplinati nell'intesa di cui al comma 2.
6. Gli inquadramenti del personale regionale devono avvenire entro sei mesi dalla data di trasferimento agli enti locali delle risorse occorrenti per l'esercizio delle funzioni conferite, di cui all'articolo 11.
7. Al personale regionale inquadrato ai sensi del comma 6 viene riconosciuto a tutti gli effetti l'intera anzianità di servizio maturata presso l'Amministrazione regionale. Al suddetto personale è conservata a titolo di assegno personale non riassorbibile l'eventuale differenza fra il trattamento economico fondamentale in godimento e quello determinato per effetto dell'inquadramento nel ruolo dell'ente destinatario delle funzioni. Al personale medesimo che ne faccia richiesta viene, inoltre, garantito il mantenimento del trattamento previdenziale previgente, compresa l'iscrizione al Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dell'Amministrazione regionale, istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'amministrazione regionale).
8. Gli oneri finanziari di cui al comma 7 saranno a totale carico della Regione.
9. All'atto del conferimento delle funzioni si provvede, altresì, secondo le modalità previste dagli articoli 15 e 16 della legge regionale n. 31 del 1998, alla soppressione o alla rideterminazione delle competenze delle strutture organizzative interessate dal conferimento delle funzioni e alla modifica della dotazione organica per un numero di posti corrispondente a quello dei trasferimenti di personale effettuati.
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, ai trasferimenti di personale regionale conseguenti agli ulteriori conferimenti di funzioni che venissero disposti dalla Regione agli enti locali.
TITOLO II
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVECapo I
ArtigianatoArt. 13
Oggetto1. Il presente capo disciplina, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, l'esercizio da parte della Regione, degli enti locali e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) delle funzioni amministrative in materia di artigianato così come definito dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 112 del 1998, comprese le funzioni amministrative statali conferite ai sensi degli articoli 14, 48 e 49 dello stesso decreto.
2. Resta ferma, ove prevista, l'estensione alle imprese artigiane delle agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi comunque denominati ai sensi del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
Art. 14
Funzioni della Regione1. Spettano alla Regione le funzioni e i compiti in materia di artigianato non spettanti agli enti locali o alle CCIAA, compresa l'erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, comunque denominati, alle imprese artigiane, con particolare riferimento alle imprese artistiche.
2. In particolare la Regione svolge le funzioni in materia di:
a) programmazione, indirizzo e coordinamento in materia di artigianato ivi compresa l'adozione degli indirizzi e delle procedure relativi alla concessione dei benefici di cui al comma 1;
b) disciplina degli organi di rappresentanza e di autotutela dell'artigianato, nonché delle modalità di tenuta dell'albo delle imprese artigiane;
c) promozione della ricerca applicata e dell'innovazione per il trasferimento delle conoscenze tecnologiche nel settore artigiano;
d) tutela dei prodotti tipici sardi, anche avvalendosi della collaborazione di idonei istituti tecnici.
3. La Regione subentra alle amministrazioni statali nelle convenzioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e provvede all'eventuale revisione delle stesse.
Art. 15
Conferimento di funzioni agli enti locali1. Le province curano la formazione per gli imprenditori artigiani, ai sensi della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47 (Ordinamento della formazione professionale in Sardegna).
2. I comuni e le comunità montane possono promuovere l'innovazione di prodotto, di processo e di commercializzazione relativa alle attività artigiane.
Art. 16
Funzioni delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura1. Spettano alle CCIAA le seguenti funzioni:
a) la tenuta degli Albi delle imprese artigiane;
b) l'attività istruttoria di segreteria connessa alla tenuta dei predetti Albi;
c) gli atti di istruzione, verifica e certificazione ai fini dell'iscrizione o della cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane;
d) tutti gli adempimenti relativi alla tenuta degli Albi delle imprese artigiane che erano attribuiti alle Commissioni provinciali per l'artigianato dalla legge regionale 10 settembre 1990, n. 41 (Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigia-nato), in particolare a norma degli articoli 18, 19, 20, 21 e 26.
2. Spettano, inoltre, alle CCIAA il monitoraggio dei dati riguardanti le imprese artigiane e la realizzazione delle relative elaborazioni statistiche. A tal fine esse possono attivare rapporti di collaborazione con le associazioni artigiane provinciali e regionali, anche attraverso convenzioni.
Capo II
IndustriaArt. 17
Oggetto1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione, degli enti locali e delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura delle funzioni amministrative in materia di industria così come definita dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1998, comprese quelle conferite ai sensi degli articoli 48 e 49 dello stesso decreto.
2. Le funzioni amministrative in materia di industria comprendono qualsiasi attività imprenditoriale esercitata dalle imprese, in qualsiasi forma costituite, diretta alla lavorazione delle materie prime, alla produzione ed allo scambio di semilavorati, di merci e di beni anche immateriali, nonché l'erogazione di servizi a sostegno di tali attività, fatte salve le limitazioni di cui al comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
Art. 18
Funzioni della Regione1. Spettano alla Regione tutte le funzioni e i compiti in materia di industria non riservati allo Stato ovvero non spettanti agli enti locali o alle CCIAA, compresa l'erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, comunque denominati, all'industria, compresi quelli per le piccole e medie imprese.
Art. 19
Conferimento di funzioni agli enti locali1. Spettano alle province le funzioni relative alla produzione di mangimi semplici, composti, completi e complementari come stabilito dal comma 9 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
2. Spettano altresì alle province le funzioni amministrative relative alla formazione professionale degli imprenditori impegnati nel campo industriale, compresi quelli appartenenti alle piccole e medie imprese.
3. I comuni esercitano le funzioni amministrative relative:
a) al rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni per la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione degli impianti produttivi, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 112 del 1998;
b) alla istituzione e alla gestione degli sportelli unici per le attività produttive nell'ambito delle norme di coordinamento regionale.
4. I comuni e le comunità montane, in armonia con i principi generali della programmazione comunitaria e regionale e nel quadro della normativa vigente per il settore industriale, possono esercitare attività promozionali al fine di accrescere l'interesse agli investimenti e favorire gli insediamenti industriali nel territorio regionale.
5. I comuni e le comunità montane, in armonia con le linee generali della programmazione comunitaria e regionale e nel quadro della normativa regionale in materia, possono fornire servizi reali alle imprese.
Art. 20
Funzioni delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura1. Le CCIAA svolgono le funzioni amministrative loro eventualmente delegate dalla Regione, dalle province o dai comuni.
Capo III
Ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia elettricaArt. 21
Funzioni della Regione1. Spettano alla Regione le funzioni amministrative in tema di energia, ivi comprese quelle relative alle fonti rinnovabili, all'elettricità, all'energia nucleare, al petrolio ed al gas che non siano riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
2. Spettano inoltre alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi in materia di:
a) concessione di contributi in conto capitale per la progettazione e la realizzazione di impianti con caratteristiche innovative, per aspetti tecnici e/o gestionali e/o organizzativi, che utilizzino fonti rinnovabili di energia e/o combustibili non tradizionali, ovvero sviluppino prototipi a basso consumo specifico o nuove tecnologie di combustione, di gassificazione, di liquefazione del carbone e di smaltimento delle ceneri, nonché iniziative utilizzanti combustibili non fossili la cui tecnologia non abbia raggiunto la maturità commerciale e di esercizio;
b) concessione di contributi, previsti dall'articolo 12 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) per la realizzazione di sistemi utilizzanti le fonti rinnovabili di energia di origine solare finalizzati a migliorare la qualità dell'ambiente e, in particolare, la fruizione della risorsa idrica attraverso sistemi di dissalazione e potabilizzazione dell'acqua;
c) concessione di contributi, previsti dall'articolo 14 della legge n. 10 del 1991, per la riattivazione e per la costruzione di nuovi impianti idroelettrici;
d) regolamentazione relativa alla certificazione e al controllo degli impianti di produzione di energia, ivi comprese le certificazioni di cui all'articolo 30 della legge n. 10 del 1991;
e) coordinamento dei compiti attribuiti alle province e alle Amministrazioni locali;
f) disposizioni e rilascio delle concessioni per l'esercizio delle attività elettriche di competenza regionale e per la realizzazione di altre reti energetiche e impianti per lo stoccaggio di prodotti e risorse energetiche di interesse regionale quali oleodotti e gasdotti, con esclusione di metano in giacimenti.
Art. 22
Conferimento di funzioni agli enti locali1. Sono attribuite alle province le funzioni in materia di controllo sul risparmio energetico e sull'uso razionale dell'energia e le altre funzioni previste dalla legislazione regionale vigente.
2. Sono attribuite, altresì, alle province, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali, le seguenti funzioni e compiti:
a) redazione, adozione e attuazione dei piani di intervento per la promozione di fonti rinnovabili, del risparmio energetico e dell'uso razionale dell'energia;
b) rilascio, nel rispetto della programmazione regionale, di provvedimenti autorizzativi per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza di targa uguale o inferiore a 300 MW termici, che utilizzano fonti tradizionali e fonti assimilate alle rinnovabili;
c) controllo del rendimento energetico degli impianti termici nei comuni con popolazione inferiore ai quarantamila abitanti;
d) altre reti di interesse locale di oleodotti, gasdotti e stoccaggio di energia, escluso quello di metano in giacimento;
e) individuazione di aree finalizzate alla realizzazione di impianti e reti di teleriscaldamento;
f) provvedimenti che interessano una sola provincia relativi a:
1) gruppi elettrogeni;
2) realizzazione di linee elettriche con tensione uguale o inferiore a 150 chilovolt;
3) installazione ed esercizio di impianti e depositi di oli minerali e relativi oleodotti di interesse locale;
4) installazione ed esercizio di impianti e depositi di riempimento e travaso o depositi di gas combustibili;
5) attività di distribuzione e vendita di gas combustibili in bombole e attività di controllo connesse.
3. Ai comuni sono riservate, in conformità con gli indirizzi della programmazione regionale in campo energetico e nel rispetto della normativa di settore:
a) le attività connesse con la certificazione energetica degli edifici, di cui al comma 3 dell'articolo 30 della Legge n. 10 del 1991, l'adozione di provvedimenti atti a favorire su scala comunale il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia;
b) il controllo degli impianti termici nei comuni con popolazione superiore a quarantamila abitanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione del comma 4 dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10);
c) l'adozione del piano per le fonti rinnovabili nell'ambito del Piano Regolatore ai sensi del comma 5 dell'articolo 5 della Legge n. 10 del 1991 per i comuni superiori ai cinquantamila abitanti.
Capo IV
Miniere e risorse geotermicheArt. 23
Oggetto1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione e degli enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di "miniere e risorse geotermiche".
2. Ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 112 del 1998, tali funzioni e compiti concernono le attività di ricerca e di coltivazione dei minerali solidi e delle risorse geotermiche ed includono tutte le funzioni connesse con lo svolgimento di tali attività, comprese le funzioni amministrative statali conferite ai sensi dell'articolo 49 dello stesso decreto.
3. In particolare, tali funzioni e compiti concernono le attività di ricerca e coltivazione dei minerali solidi e delle risorse geotermiche di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, alla legge regionale 7 maggio 1957, n. 15, alla legge regionale 7 giugno 1989, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 24
Funzioni della Regione1. Spettano alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi non spettanti agli enti locali, compresa l'erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, comunque denominati, nonché la concessione ed erogazione degli ausili finanziari che le leggi dello Stato prevedono a favore dei titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione di sostanze minerali e di risorse geotermiche.
2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, la Regione svolge le funzioni e i compiti amministrativi in materia di:
a) programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo delle attività connesse alla ricerca e allo sfruttamento delle risorse di cave e miniere;
b) concessione ed erogazione di ausili finanziari disposti ai sensi della legge regionale 29 novembre 2002, n. 22;
c) rilascio delle autorizzazioni d'indagine, dei permessi di ricerca, delle concessioni minerarie e dei permessi di ricerca ed autorizzazioni per attività di cava;
d) svolgimento dei compiti di polizia mineraria ex decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, decreto legislativo n. 624 del 1996 e decreto legislativo n. 626 del 1994.
Art. 25
Conferimento di funzioni agli enti locali1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono attribuite alle province le funzioni di vigilanza amministrativa in materia di cave, miniere e risorse geotermiche che si trovino sulla terraferma, in particolare il controllo, nelle attività estrattive a cielo aperto, della rispondenza dei lavori estrattivi al progetto approvato, fatta eccezione per i compiti di polizia mineraria di cui alla lettera d) all'articolo 24 della presente legge o per scostamenti dal progetto determinati da esigenze tecnico-minerarie. Contro le prescrizioni o la sospensione dei lavori è ammesso ricorso all'Assessorato regionale dell'industria entro trenta giorni dalla data di ricezione del provvedimento.
2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono attribuiti ai comuni competenti per territorio le seguenti funzioni e compiti:
a) controlli e relativi procedimenti sanzionatori sulle attività abusive sia di miniera che di cava;
b) verifica, di concerto con gli assessorati dell'industria, della difesa dell'ambiente e, nelle zone soggette a vincolo paesaggistico, della pubblica istruzione, della rispondenza degli interventi di riabilitazione ambientale al progetto approvato;
c) espressione dell'intesa di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 15 del 2002, e successive modifiche ed integrazioni, in tema di compatibilità dell'attività estrattiva con la pianificazione urbanistica comunale.
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