CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 85
presentata dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della regione, DADEA, di concerto con l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, SANNAil 12 gennaio 2005
Conferimento di nuove funzioni e compiti agli enti locali
ARTICOLI DAL N. 50 AL N. 76
INDIETRO
TESTO DEL PROPONENTE
. TESTO DELLA COMMISSIONE
Sezione VII
Gestione dei rifiutiArt. 50
Funzioni della Regione1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 85 del decreto legislativo n. 112 del 1998, spettano alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi in materia di gestione dei rifiuti. In particolare, spettano alla Regione le seguenti funzioni e compiti:
a) redazione, sentiti i comuni e le province, dei piani regionali di gestione e di smaltimento dei rifiuti;
b) programmazione della spesa sulla base della pianificazione regionale;
c) predisposizione di norme regolamentari nell'ambito previsto dalle normative statali;
d) individuazione di azioni di promozione e di incentivazione delle attività di riutilizzo e recupero dei rifiuti;
e) predisposizione dell'anagrafe dei siti inquinati da bonificare e approvazione dei progetti di bonifica dei siti se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni, ai sensi del comma 4 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio);
f) erogazione dei finanziamenti per la realizzazione delle opere di bonifica e degli impianti di smaltimento e recupero.
2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, spettano altresì alla Regione:
a) la definizione annuale dell'entità del tributo per il deposito in discarica dei rifiuti e la riscossione del relativo tributo;
b) la costituzione del fondo per gli interventi ambientali.
3. Sono attribuite alla Regione tutte le ulteriori competenze non riservate espressamente alle province o ai comuni dalla vigente normativa statale e regionale.
Art. 51
Conferimento di funzioni agli enti locali1. Sono attribuite alle province le funzioni e i compiti amministrativi indicati nei commi 8 e 13 dell'articolo 17 e nell'articolo 20 del decreto legislativo n. 22 del 1997.
2. La provincia concorre alla predisposizione dei piani regionali di gestione e smaltimento dei rifiuti.
3. Quando gli ambiti territoriali ottimali coincidono, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 22 del 1997, con il territorio provinciale, la provincia assicura la gestione unitaria dei rifiuti urbani e, sentiti i comuni interessati, predispone i relativi piani di gestione.
4. Spettano inoltre alle province le seguenti funzioni e compiti:
a) approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti pericolosi e non;
b) autorizzazione all'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti pericolosi e non;
c) individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, sulla base dei criteri definiti dalla Regione;
d) autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di ricerca e sperimentazione;
e) redazione degli elenchi dei siti inquinati che si estendono sul territorio di più comuni;
f) individuazione di azioni di promozione e di incentivazione delle attività di riutilizzo e recupero dei rifiuti, nell'ambito di propria competenza.
5. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono altresì attribuite alle province le seguenti funzioni e compiti:
a) rilascio delle autorizzazioni per il trasporto, il recupero e lo smaltimento degli olii esausti;
b) rilascio delle autorizzazioni per lo smaltimento dei fanghi in agricoltura;
c) attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti.
6. Sono attribuite ai comuni le funzioni e i compiti amministrativi indicati nel comma 4 dell'articolo 17 e nell'articolo 21 del decreto legislativo n. 22 del 1997.
7. Spetta, altresì, ai comuni l'individuazione di azioni di promozione e di incentivazione delle attività di riutilizzo e recupero dei rifiuti, nell'ambito di propria competenza.
Capo III
Risorse idriche e difesa del suoloArt. 52
Funzioni della Regione1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, spettano alla Regione le seguenti funzioni e compiti:
a) pianificazione, programmazione, indirizzo e controllo nelle materie di cui al presente capo;
b) predisposizione del piano regionale di tutela e di risanamento della qualità dell'acqua;
c) predisposizione del bilancio idrico e delle misure per la pianificazione e l'utilizzo delle risorse idriche;
d) progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di opere idrauliche classificate o classificabili di seconda categoria;
e) predisposizione, approvazione ed aggiornamenti del piano di bacino o dei piani stralcio di bacino, nelle more della istituzione dell'Autorità di bacino;
f) rilascio di concessioni di derivazione di acque superficiali e di acque sotterranee, queste ultime per portate superiori o uguali a 10 l/s;
g) determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico e introito dei relativi proventi;
h) prevenzione, repressione e sorveglianza in materia di polizia forestale;
i) istruttorie tecnico-amministrative dei procedimenti vincolistici e tutela tecnico-economica sui beni silvo-pastorali degli enti pubblici, secondo le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) e relativo regolamento.
Art. 53
Conferimento di funzioni agli enti locali1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono attribuite alle province le seguenti funzioni e compiti:
a) rilascio di licenze di attingimento per le acque superficiali;
b) rilascio di autorizzazioni alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee per portate inferiori a 10 l/s e per usi domestici;
c) progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione, in conformità al piano di bacino, o ai piani stralcio, e/o agli altri atti della pianificazione e programmazione regionale di:
1) opere idrauliche di terza e quarta categoria, ad esclusione di quelle di competenza dei Consorzi di bonifica, anche in difetto di classificazione;
2) interventi di difesa del suolo e di prevenzione del rischio di frana e/o idrogeologico ivi compresa la pulizia e la manutenzione dei corsi d'acqua naturali o inalveati ricadenti nel territorio provinciale ad esclusione di quelli di cui al comma 3.
2. Sono, inoltre, attribuite alle province le funzioni precedentemente esercitate dalle CCIAA concernenti le determinazioni sul vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 3267 del 1923, ai sensi del comma 17 dell'articolo 14 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2002)).
3. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 sono attribuite ai comuni le funzioni e i compiti di progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione in materia di:
a) interventi di difesa del suolo e di prevenzione del rischio di frana e/o idrogeologico, ivi compresa la pulizia dei corsi d'acqua naturali o inalveati comunque classificati o classificabili, ricadenti interamente nel territorio comunale ovvero in area urbana;
b) opere idrauliche classificate o classificabili di quinta categoria o di interesse esclusivamente comunale.
Capo IV
Opere pubblicheArt. 54
Funzioni della Regione1. Spettano alla Regione le funzioni e i compiti di rilevanza regionale collegati alla cessazione del soppresso intervento nel Mezzogiorno, con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 23 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).
2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, spettano altresì alla Regione la pianificazione e la programmazione, sentiti gli enti interessati, delle opere pubbliche di interesse locale finanziate con fondi regionali.
Art. 55
Funzioni degli enti locali1. Sono conferite agli enti locali, secondo le rispettive competenze, le funzioni e i compiti riferiti ad interventi di rilevanza locale, collegati alla cessazione del soppresso intervento nel Mezzogiorno, con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 23 della Legge n. 449 del 1997.
2. Spettano alle province, ai sensi del comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 267 del 2000, la predisposizione e l'adozione del piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e in particolare indica le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti.
3. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono attribuiti ai comuni le funzioni e i compiti di progettazione, esecuzione e gestione delle opere pubbliche di rilevanza comunale, in conformità ai principi e ai criteri della programmazione regionale.
Capo V
ViabilitàArt. 56
Funzioni della Regione1. Sono attribuite alla Regione le funzioni e i compiti relativi alla pianificazione, alla programmazione e al coordinamento delle opere di viabilità ex ANAS non rientranti nella rete stradale nazionale.
2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, spettano alla Regione le seguenti funzioni e compiti:
a) pianificazione, programmazione e coordinamento della rete stradale regionale, ossia della viabilità non compresa nella rete stradale nazionale nonché classificazione e declassificazione delle strade di interesse provinciale;
b) pareri relativi alla classificazione ed alla declassificazione delle strade statali;
c) definizione, salvo il rispetto delle direttive e degli atti generali dello Stato, dei criteri, delle direttive e delle prescrizioni per progettazione, manutenzione, gestione e sicurezza della rete viaria regionale.
Art. 57
Conferimento di funzioni agli enti locali1. Sono attribuite alle province le funzioni e i compiti relativi alla progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle opere di viabilità ex ANAS non rientranti nella rete stradale nazionale. E' altresì trasferita al demanio della provincia competente per territorio la suindicata viabilità ex ANAS.
2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 sono altresì attribuite alle province le funzioni e i compiti in materia di:
a) progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione della rete stradale regionale con esclusione della viabilità di interesse comunale anche attraverso la promozione da parte della Regione, di accordi di programma nel caso di strade interprovinciali o di rilevante importanza, ai fini di assicurare omogeneità alle caratteristiche funzionali delle strade;
b) rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada sulla base della rispettiva competenza territoriale.
3. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono attribuite ai comuni le funzioni e i compiti in materia di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione della rete stradale di rilievo comunale.
Capo VI
TrasportiArt. 58
Funzioni della Regione1. Spettano alla Regione le seguenti funzioni e compiti:
a) rifornimento idrico delle isole;
b) estimo navale;
c) disciplina della navigazione interna;
d) rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale;
e) programmazione degli interporti e delle intermodalità con esclusione del rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse nazionale;
f) rilascio di concessioni sui beni del demanio della navigazione interna, del mare territoriale e del demanio marittimo escluse quelle per finalità turistico ricreative su aree scoperte o che comportino impianti di facile rimozione; coordinamento delle attività gestionali ed emanazione di direttive di indirizzo ed ordinanze sulle attività connesse al rilascio di concessioni demaniali marittime da parte dei comuni; coordinamento dei Piani di Utilizzazione dei Litorali predisposti dai comuni; rilascio di concessioni di aree e specchi acquei connessi a strutture portuali di interesse regionale;
g) programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione delle opere concernenti porti o specifiche aree portuali così come definiti dalla Legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) relativamente alle competenze esercitate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 480 del 1975 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979;
h) pianificazione, programmazione degli aeroporti di interesse regionale.
2. Spettano inoltre alla Regione le funzioni in materia di deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e infrastrutture di trasporto, escluse le strade e le autostrade.
3. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, spettano altresì alla Regione le funzioni e i compiti in materia di:
a) redazione e approvazione del Piano regionale dei trasporti e dei programmi triennali dei servizi minimi regionali, tenendo conto della programmazione degli enti locali;
b) programmazione e pianificazione, di rilevanza regionale e interprovinciale, dei trasporti marittimi e aerei tra porti e scali regionali;
c) individuazione, d'intesa con gli enti locali, dei criteri e delle modalità per l'espletamento dei servizi di trasporto di livello essenziale, anche nei territori a domanda debole;
d) gestione dei trasporti, compresi i collegamenti marittimi, di rilevanza regionale e interprovinciale;
e) esercizio dei servizi elicotteristici per i collegamenti di scala sovraprovinciale.
Art. 59
Conferimento di funzioni agli enti locali1. Sono attribuite alle province, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 267 del 2000, le funzioni amministrative di interesse provinciale in materia di trasporti e le funzioni ed i compiti di gestione dei servizi di trasporto con qualsiasi mezzo effettuati, quando interessino il territorio della provincia ed i capilinea del servizio siano situati all'interno del territorio provinciale. Sono altresì attribuite alle province le funzioni ed i compiti relativi all'attività di progettazione, realizzazione e gestione degli aeroporti di cui alla precedente lettera h) del comma 1 dell'articolo 58
2. Spettano alle province, ai sensi del comma 3 dell'articolo 105 del decreto legislativo n. 112 del 1998 le funzioni relative a:
a) autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attività svolta dalle autoscuole e dalle scuole nautiche;
b) riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore;
c) esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuola;
d) rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e controllo amministrativo sulle imprese autorizzate;
e) controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcella nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi;
f) rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio;
g) esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi, di autotrasportatore di persone su strada e dell'idoneità allo svolgimento di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada;
h) tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori.
3. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono altresì attribuite alle province, in armonia con quanto stabilito dal decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma del comma 4 dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59), le funzioni e i compiti in materia di:
a) redazione ed approvazione, sulla base degli indirizzi e dei criteri generali definiti dalla Regione, in raccordo con i programmi di mobilità degli enti sub-provinciali, del Piano provinciale dei trasporti e, in armonia con i piani territoriali di bacino, dei piani di mobilità di bacino tenendo conto, ai sensi dell'articolo 26 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), delle esigenze di mobilità dei disabili;
b) programmazione degli eventuali servizi provinciali aggiuntivi a carico del bilancio degli enti locali, rispetto a quelli essenziali individuati ai sensi della lettera c) del comma 3 dell'articolo 58;
c) individuazione, d'intesa con i comuni interessati, dei servizi di linea d'area urbana;
d) intera gestione delle procedure di affidamento dei servizi provinciali di trasporto pubblico locale e vigilanza sulla gestione degli stessi.
4. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 i comuni:
a) approvano i piani urbani del traffico, al fine di assicurare un adeguato livello di mobilità nell'ambito del territorio comunale, sulla base degli indirizzi della Regione e nel rispetto delle esigenze di mobilità dei disabili;
b) definiscono la rete dei servizi minimi di propria competenza e approvano d'intesa con la provincia i programmi triennali di cui alla lettera a) del comma 3;
c) istituiscono gli eventuali servizi aggiuntivi rispetto a quelli essenziali individuati ai sensi della lettera c) del comma 3, a carico del proprio bilancio;
d) gestiscono i contratti di servizio e provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, agli adempimenti previsti in caso di variazione del servizio;
e) inviano alla Regione ed alla provincia il rendiconto annuale dei contratti di servizio gestiti;
f) attuano gli interventi di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 422 del 1997 relativi ai servizi pubblici nei territori a domanda debole;
g) provvedono alla manutenzione e alla tenuta in esercizio degli impianti di segnalamento notturno dei porti, ove non affidati in concessione, inseriti nel territorio comunale, con esclusione di quelli sottoposti al controllo delle Autorità portuali di diretta competenza della Regione;
h) esercitano i servizi di trasporto pubblico lacuale e fluviale quando riguardino un ambito territoriale comunale;
i) esercitano tutte le attività amministrative riguardanti il demanio marittimo ed il mare territoriale non espressamente attribuite alla Regione dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 58.
Capo VII
Protezione civileArt. 60
Funzioni della Regione1. Spettano alla Regione le seguenti funzioni e compiti:
a) indirizzo e coordinamento relativi alla predisposizione e all'aggiornamento dei programmi di previsione e di prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;
b) indirizzo e coordinamento relativi alla predisposizione dei piani provinciali e comunali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile);
c) programmazione indirizzo e coordinamento degli interventi di organizzazione e di utilizzo del volontariato e relativa attività formativa ad elevata complessità organizzativa;
d) predisposizione e attuazione del piano per lo spegnimento degli incendi boschivi;
e) programmazione, coordinamento e attuazione degli interventi urgenti, di rilevanza regionale, in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi calamitosi che, per natura ed estensione, richiedano l'intervento di una pluralità di enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
f) programmazione, coordinamento e attuazione degli interventi, di rilevanza regionale, tesi a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi.
2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, spettano altresì alla Regione le seguenti funzioni e compiti:
a) programmazione e coordinamento in materia di formazione e qualificazione professionale;
b) erogazione di attività formative ad elevata complessità tecnico operativa.
Art. 61
Conferimento di funzioni agli enti locali1. Spettano alle province, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 267 del 2000 le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardano vaste zone sovracomunali o l'intero territorio provinciale in materia di prevenzione delle calamità.
2. Sono conferite alle province le seguenti funzioni e compiti:
a) esecuzione degli interventi, di rilevanza provinciale, necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
b) esecuzione degli interventi urgenti, di rilevanza provinciale, in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della Legge n. 225 del 1992;
c) le attività organizzative e di utilizzo del volontariato e relative attività formative secondo le indicazioni della programmazione regionale.
3. Spettano alle province, ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, le seguenti funzioni e compiti:
a) attuazione in ambito provinciale dell'atti-vità di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
b) predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;
c) vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della Legge n. 225 del 1992.
4. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, è altresì attribuita alle province l'erogazione di una quota delle attività formative secondo le indicazioni della programmazione regionale.
5. Sono conferite ai comuni le seguenti funzioni e compiti:
a) esecuzione degli interventi, di rilevanza comunale, necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
b) esecuzione degli interventi urgenti, di rilevanza comunale, in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della Legge n. 225 del 1992.
6. Spettano ai comuni, ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, le seguenti funzioni e compiti:
a) attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
b) adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari per assicurare i primi soccorsi, in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
c) predisposizione e attuazione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dal decreto legislativo n. 267 del 2000 e, in ambito montano, tramite le comunità montane;
d) attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
e) vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
f) utilizzo del volontariato di protezione civile, a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.
TITOLO IV
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀCapo I
Tutela della saluteArt. 62
Funzioni della Regione1. Spettano alla Regione tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria non espressamente mantenuti in capo allo Stato ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998, così come definiti dall'articolo 113 del medesimo decreto.
2. La Regione esercita le funzioni di cui al comma 1 avvalendosi dei competenti servizi delle Aziende U.S.L.
3. Per l'esercizio da parte della Regione e degli enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela della salute, si dispone il rinvio ad una legge regionale di generale riordino della materia stessa ivi compresa l'individuazione delle funzioni e dei compiti che rimangono in capo alla Regione, in quanto richiedono un esercizio unitario, e i compiti e le funzioni che possono essere conferiti agli enti locali.
Capo II
Servizi socialiArt. 63
Oggetto1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione e degli enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di servizi sociali nelle more dell'approvazione della legge regionale di riordino del sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari.
2. Per "servizi sociali" si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazioni di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.
Art. 64
Funzioni della Regione1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali, con il concorso delle province e dei comuni secondo quanto specificato dall'articolo 65, e disciplina, inoltre, l'integrazione degli interventi promovendo modalità di collaborazione e azioni coordinate con gli enti locali.
2. La Regione esercita le funzioni di verifica della programmazione ed attuazione degli interventi sociali a livello territoriale.
3. La Regione, ai sensi del comma 6 dell'articolo 18 della Legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), adotta, attraverso forme di intesa con i comuni interessati, il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali.
4. Spettano alla Regione le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, che saranno esercitate secondo quanto stabilito dalla legge regionale.
Art. 65
Conferimento di funzioni agli enti locali1. Le province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
2. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 267 del 2000, esse promuovono, coordinano e realizzano, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi elaborati dalle stesse province, attività e opere di rilevante interesse provinciale nell'ambito del settore sociale.
3. In particolare sono attribuite alle province:
a) la raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili dai comuni e da altri soggetti istituzionali presenti in ambito provinciale per concorrere all'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali;
b) l'analisi dell'offerta assistenziale per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più rilevanti in ambito provinciale fornendo, su richiesta dei comuni e degli enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;
c) la promozione, d'intesa con i comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento;
d) la partecipazione alla definizione e all'attuazione dei piani di zona.
4. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 sono inoltre attribuite alle province le seguenti funzioni e compiti:
a) promozione, anche finanziaria, delle attività relative ai servizi sociali e coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell'ambito dei servizi sociali in vaste zone intercomunali o nell'intero territorio provinciale, con particolare riguardo alla cooperazione sociale, alle istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza ed al volontariato;
b) promozione e gestione di iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori dei servizi sociali.
5. I comuni sono titolari delle funzioni amministrative loro attribuite dalla Legge n. 328 del 2000 e dell'articolo 132 del decreto legislativo n. 112 del 1998, ove non già trasferite dalla vigente legislazione regionale.
6. I comuni associati, ai sensi dell'articolo 19 della Legge n. 328 del 2000, provvedono, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, a definire il Piano di zona degli interventi e dei servizi sociali, nel rispetto delle indicazioni del piano regionale di cui al comma 3 dell'articolo 64 della presente legge.
7. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono inoltre attribuite ai comuni:
a) la promozione della conoscenza, della tutela del patrimonio etnico e culturale e dell'integrazione sociale delle popolazioni nomadi, nonché la realizzazione dei relativi interventi;
b) la promozione e il coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nel campo dei "servizi sociali" in ambito comunale, con particolare riguardo alla cooperazione sociale, alle istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza ed al volontariato.
Capo III
Istruzione scolasticaArt. 66
Funzioni della Regione1. Spettano alla Regione le seguenti funzioni e compiti:
a) programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
b) programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a);
c) suddivisione del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa, anche sulla base delle proposte degli enti locali interessati;
d) determinazione del calendario scolastico;
e) erogazione di contributi alle scuole non statali;
f) iniziative e attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;
g) orientamento scolastico e universitario che, per problemi dimensionali, richiede strategie regionali di attuazione e finanziamento delle attività.
2. I conferimenti sopra indicati saranno operanti a partire dal secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di riordino delle strutture dell'amministrazione centrale e periferica, di cui all'articolo 7 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa). Tali conferimenti non riguardano le funzioni relative ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche, all'accademia nazionale d'arte drammatica, all'accademia nazionale di danza, nonché alle scuole ed alle istituzioni culturali straniere in Italia.
Art. 67
Conferimento di funzioni agli enti locali1. Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del decreto legislativo n. 112 del 1998, spettano alla provincia, in relazione all'istruzione secondaria superiore, le seguenti funzioni e compiti:
a) istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;
b) redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
c) servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazioni di svantaggio;
d) piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
e) sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
f) iniziative e attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;
g) costituzione, controllo e vigilanza degli organi collegiali scolastici a livello territoriale ed eventuale scioglimento degli stessi.
2. La risoluzione dei conflitti di competenze è conferita alle province, ad eccezione dei conflitti tra istituzioni della scuola materna e primaria, la cui risoluzione è conferita ai comuni.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del decreto legislativo n. 112 del 1998, spettano ai comuni, in relazione ai gradi inferiori dell'istruzione scolastica secondaria superiore, le seguenti funzioni e compiti:
a) istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione regionale;
b) redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
c) servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazioni di svantaggio;
d) piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
f) iniziative e attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;
g) costituzione, controlli e vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale.
4. I comuni e le province, anche in collaborazione con le comunità montane, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza esercitano, d'intesa con le istituzioni scolastiche e nel rispetto della programmazione regionale, le seguenti funzioni:
a) educazione degli adulti;
b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale con relativo monitoraggio;
c) azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;
d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;
e) interventi perequativi;
f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.
Capo IV
Formazione professionaleArt. 68
Funzioni della Regione1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, spettano alla Regione:
a) attività di programmazione dell'offerta formativa;
b) elaborazione degli indirizzi, dei criteri e delle modalità che regolano lo svolgimento delle attività formative, compreso l'aggiornamento dei formatori;
c) individuazione dei criteri di ripartizione delle risorse agli enti locali;
d) attuazione e finanziamento delle attività di formazione che, per problemi dimensionali, richiedano strategie regionali;
e) accreditamento delle strutture formative.
Art. 69
Conferimento di funzioni agli enti locali1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono attribuite alle province:
a) tutte le funzioni amministrative relative alla formazione professionale;
b) partecipazione, con il concorso dei comuni, all'elaborazione della programmazione regionale in materia di formazione professionale;
c) individuazione, tramite i servizi per l'impiego, dei fabbisogni formativi nel territorio provinciale.
Capo V
Beni culturali, librari, documentari e informazioneArt. 70
Funzioni della Regione1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, spettano alla Regione le funzioni di indirizzo, programmazione pluriennale, predisposizione dei criteri attuativi, verifica degli interventi e ripartizione dei fondi in materia di:
a) valorizzazione e salvaguardia del patrimonio culturale e di archeologia industriale;
b) musei di ente e di interesse locale.
2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma 1, la Regione organizza, promuove e coordina lo sviluppo del Sistema regionale dei musei e dei beni culturali.
3. La Regione riconosce e tutela il diritto al libero accesso alla conoscenza, alla cultura e all'informazione, esercitando, secondo il metodo della concertazione con gli enti locali, le funzioni di indirizzo, programmazione, predisposizione dei criteri attuativi, coordinamento, verifica e controllo in materia di beni librari e documentari.
Art. 71
Conferimento di funzioni agli enti locali1. Spettano alle province, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 267 del 2000 le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardano vaste zone sovracomunali o l'intero territorio provinciale in materia di valorizzazione dei beni culturali.
2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono, altresì, attribuite alle province le seguenti funzioni e compiti:
a) programmazione e gestione delle risorse finanziarie relative all'erogazione dei contributi per la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio monumentale;
b) programmazione e gestione delle risorse finanziarie relative all'erogazione dei contributi per i musei locali e di interesse locale;
c) programmazione e gestione delle risorse finanziarie relative all'erogazione dei contributi per l'acquisizione di beni di archeologia industriale;
d) promozione della cooperazione tra enti locali ai fini della gestione associata dei beni culturali;
e) programmazione, pianificazione, monitoraggio e controllo dei servizi bibliotecari, documentari e informativi nel territorio provinciale.
3. Le province partecipano alla programmazione regionale in materia di beni librari e documentari e concorrono alla promozione e allo sviluppo del sistema bibliotecario e documentario regionale, dotandosi di appositi servizi tecnici con personale in possesso di requisiti professionali specifici o utilizzando loro consorzi o istituzioni.
4. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, i comuni:
a) garantiscono la fruizione, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale e dei musei locali concorrendo alla realizzazione del sistema regionale dei musei e dei beni culturali;
b) garantiscono il diritto all'accesso all'informazione attraverso l'organizzazio-ne e l'apertura al pubblico dei servizi bibliotecari e documentari concorrendo alla realizzazione del sistema bibliotecario e documentario regionale.
Capo VI
Spettacolo e attività culturaliArt. 72
Funzioni della Regione1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 spetta alla Regione il trasferimento di risorse finanziarie agli enti locali per attività culturali e di spettacolo, secondo le rispettive competenze.
Art. 73
Conferimento di funzioni agli enti locali1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono attribuite alle province le seguenti funzioni e compiti:
a) interventi in favore di operatori privati non professionali per manifestazioni culturali e di spettacolo;
b) interventi per lo sviluppo delle attività musicali popolari;
c) promozione e gestione di attività culturali, anche in forma associata;
d) organizzazione di iniziative dirette a favorire l'integrazione delle attività culturali con quelle relative all'istruzione scolastica ed alla formazione professionale.
2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono attribuite ai comuni le funzioni e i compiti in materia di programmazione degli interventi e gestione delle risorse finanziarie per manifestazioni culturali e di spettacolo organizzate direttamente dai comuni singoli o associati.
Capo VII
SportArt. 74
Funzioni della Regione1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 spettano alla Regione le seguenti funzioni e compiti:
a) individuazione dei criteri di riparto delle risorse finanziarie relativamente all'erogazione di contributi per l'abbattimento dei costi di trasferte singole nel territorio extra regionale;
b) individuazione dei criteri per l'erogazione di contributi agli enti di promozione e alle federazioni sportive per l'organizzazione di convegni, indagini conoscitive e simili;
c) individuazione dei criteri per l'erogazione di contributi per la formazione degli operatori sportivi;
d) pianificazione delle risorse da trasferire ai comuni per la programmazione degli interventi e la gestione delle risorse finanziarie relativamente all'erogazione di contributi per manifestazioni sportive di grandi dimensioni in Sardegna.
Art. 75
Conferimento di funzioni agli enti locali1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono attribuite alle province le seguenti funzioni e compiti:
a) programmazione e gestione delle risorse finanziarie relative all'erogazione di contributi per l'abbattimento di trasferte singole nel territorio extra regionale;
b) erogazione di contributi agli enti di promozione e alle federazioni sportive per l'organizzazione di convegni, indagini conoscitive e simili;
c) erogazione di contributi per la formazione degli operatori sportivi.
2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 sono attribuite ai comuni la programmazione degli interventi per manifestazioni sportive di grandi dimensioni in Sardegna e la gestione delle risorse finanziarie relative all'erogazione di contributi in materia.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALIArt. 76
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le risorse individuate ai sensi del precedente articolo 11 ed iscritte in conto delle competenti unità previsionali di base nei bilanci della Regione per l'anno 2005 e per gli anni successivi.
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