PROPOSTA DI LEGGE N. 395/A

presentata dai Consiglieri regionali
BONESU - SANNA Giacomo - SERRENTI il 30 gennaio 1998

Indennizzi a favore delle vittime di attentati


RELAZIONE DEI PROPONENTI

E' cronaca quotidiana il ripetersi di attentati, con rilevanti danni alle cose e talvolta alle persone, aventi fini intimidatori nei confronti di coloro che, per le funzioni pubbliche che esercitano, sono presidio della legalità nel territorio.
Tali fatti assumono particolare gravità quando si cerca di sopprimere la stessa presenza delle istituzioni nel territorio, ostacolando il regolare funzionamento delle amministrazioni comunali democraticamente elette o addirittura impedendo il formarsi delle liste dei candidati.
Ma non meno grave è l'azione intimidatoria esercitata nei confronti degli agenti forestali, delle guardie comunali e dei barracelli. In molti comuni non si riesce a riformare la compagnia barracellare, privando così la popolazione di un valido strumento di autodifesa contro le prevaricazioni di pochi delinquenti, che diventano così i veri padroni del territorio.
Né sono rari gli attentati per ritorsione ad atti di repressione dell'abusivismo edilizio, con la conseguenza di spingere amministratori e tecnici comunali ad atteggiamenti morbidi.
E' chiaro che tale situazione non può essere affrontata in modo efficace dalla Regione con i pochi strumenti a sua disposizione. E' però chiaro che è anche compito della Regione contribuire a cambiare questa situazione.
La presente proposta cerca di attenuare il carattere intimidatorio degli attentati indennizzando le vittime, con evidenti ripercussioni psicologiche sia per le possibili vittime, che possono contare, ove si verifichi l'evento temuto, sul risarcimento, che costituisce non solo ristoro materiale, ma anche segno di tangibile solidarietà della Regione, sia nei confronti dei possibili attentatori, che sapranno bene che l'impatto dell'attentato sulla vittima può non essere quello voluto.
Se ciò contribuirà non solo a ridurre l'impatto degli attentati, ma anche il numero di tali detestabili atti, si saranno ottenuti i risultati voluti e si sarà dato un forte contributo al crearsi di un clima di legalità.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI LOCALI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE

composta dai Consiglieri

SANNA Salvatore; Presidente; LIPPI, Vice Presidente; MACCIOTTA, Segretario; BONESU, Segretario e relatore; BUSONERA; FLORIS; LORENZONI; MANCHINU; MANUNZA; MARTEDDU; MASALA; PITTALIS; SCHIRRU pervenuta l'8 maggio 1998

La Commissione ha approvato all'unanimità il testo unificato delle due proposte di legge.

L'ambito di applicazione della legge contempla i soggetti che negli ultimi tempi sono stati oggetto di attentati in relazione alle loro funzioni. Si è discusso di una estensione generalizzata a tutti coloro che nell'amministrazione regionale e locale possono teoricamente essere soggetti ad attentati in relazione all'attività svolta.

Tale soluzione è stata però scartata in quanto avrebbe comportato, in relazione alla presunzione prevista dal terzo comma dell'articolo 1, il pericolo di applicazione della legge a situazioni in cui la presunzione appariva poco realistica.

D'altra parte il meccanismo e l'efficacia applicativa della legge si basano sulla presunzione, che appare elemento irrinunciabile.

Nell'articolo 2 è stato previsto che la liquidazione avvenga sempre a cura di un soggetto professionalmente idoneo, anche qualora la legge sia attuata senza stipula di polizza assicurativa.

L'articolo 3 prevede la deroga al principio della chiamata numerica, per gli impieghi regionali per cui è richiesta la sola scuola dell'obbligo, per i familiari dei dipendenti regionali deceduti a causa dell'espletamento del servizio, o nell'adempimento di atti di solidarietà anche non legati agli obblighi di ufficio, e dei deceduti a seguito degli attentati previsti dall'articolo 1.

Tale norma crea, nel caso di attentati, un ulteriore risarcimento, e, nel caso dei dipendenti regionali, introduce compiutamente nel pubblico impiego regionale un istituto che si va progressivamente affermando nella legislazione in materia di pubblico impiego.

La Commissione, considerata la gravità del fenomeno degli attentati contro i titolari di pubbliche funzioni, auspica una rapida approvazione della proposta da parte del Consiglio.


La Commissione bilancio nella seduta del 22 aprile 1998 ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento ed ha nominato relatore in Consiglio il Presidente Secci.

Nota: il testo della Commissione è identico a quello della Proposta di Legge n. 310/A.

 

TESTO DEL PROPONENTE 

 

 TESTO DELLA COMMISSIONE

    Titolo: Provvidenze a favore delle vittime di attentati e dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio.

Art. 1
Ambito di applicazione

1. La Regione indennizza i danni, provocati da attentati a persone e cose, subiti dai:
sindaci, assessori e consiglieri comunali;
dipendenti comunali aventi la qualifica di agente di pubblica sicurezza;
dipendenti regionali appartenenti al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale;
componenti delle compagnie barracellari;
dipendenti regionali e comunali addetti alla repressione dell'abusivismo edilizio.

2. L'indennizzo compete per gli attentati subiti in relazione all'esercizio delle funzioni ricoperte.

3. L'attentato si presume subito in relazione all'esercizio delle funzioni quando ne sia ignoto il movente o gli autori, purché in costanza di esercizio delle funzioni o entro un anno dalla cessazione dalle medesime.

4. L'indennizzo compete anche ai comproprietari delle cose danneggiate o ai familiari conviventi, quando i danni alle cose o alle persone siano conseguenza di attentato rivolto contro i soggetti di cui al comma 1.

5. La Regione, nei limiti delle somme erogate, esercita azione di rivalsa nei confronti dei responsabili.

6. L'indennizzo di cui al presente articolo non è cumulabile con altri indennizzi dovuti per lo stesso evento e in particolare con indennizzi dovuti in virtù di legge, di contratto collettivo o di polizza assicurativa. L'indennizzo da parte della Regione peraltro compete per la parte del danno eventualmente non risarcita.

 

Art. 1
Ambito di applicazione

1. La Regione indennizza i danni, provocati da attentati a persone e cose, subiti da:

a) sindaci, assessori e consiglieri comunali;
b) dipendenti comunali aventi la qualifica di agente di pubblica sicurezza;
c) dipendenti regionali appartenenti al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale;
d) componenti delle compagnie barracellari;
e) dipendenti regionali e comunali addetti alla repressione dell'abusivismo edilizio.

2. L'indennizzo compete per gli attentati subiti in relazione all'esercizio delle funzioni ricoperte.

3. L'attentato si presume subito in relazione all'esercizio delle funzioni quando ne sia ignoto il movente o gli autori, purché in costanza di esercizio delle funzioni o entro un anno dalla cessazione dalle medesime.

4. L'indennizzo compete anche ai comproprietari delle cose danneggiate o ai familiari conviventi, quando i danni alle cose o alle persone siano conseguenza di attentato rivolto contro i soggetti di cui al comma 1.

5. La Regione, nei limiti delle somme erogate, esercita azione di rivalsa nei confronti dei responsabili.

6. L'indennizzo di cui al presente articolo non è cumulabile con altri indennizzi dovuti per lo stesso evento e in particolare con indennizzi dovuti in virtù di legge, di contratto collettivo o di polizza assicurativa. L'indennizzo da parte della Regione peraltro compete per la parte del danno eventualmente non risarcita.

Art. 2
Procedure per l'erogazione

1. L'indennizzo viene erogato dall'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, su domanda, anche per i comproprietari e i familiari, del soggetto colpito dall'attentato o dei suoi eredi.

2. La domanda deve contenere gli elementi del fatto, la stima dei danni, la dichiarazione degli eventuali altri indennizzi percepiti o percipiendi, l'autorizzazione ad esercitare la rivalsa contro i responsabili.

3. I comproprietari e i familiari sono tenuti a sottoscrivere la domanda assumendosene la responsabilità per le parti che li concernono.

4. L'Assessore può richiedere informazioni all'autorità giudiziaria o alle autorità di polizia, disporre perizie sui danni e compiere le altre attività necessarie per l'accertamento del diritto e la quantificazione.

5. Le dichiarazioni false, o la mancata collaborazione agli accertamenti, comportano perdita del diritto all'indennizzo.

6. La Regione può stipulare polizza assicurativa per i danni di cui all'articolo 1. In tal caso la Regione può affidare alla compagnia assicurativa la gestione degli indennizzi.

 

Art. 2
Procedure per l'erogazione degli indennizzi

1. L'indennizzo viene erogato dall'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, su domanda, anche per i comproprietari e i familiari, del soggetto colpito dall'attentato o dei suoi eredi.

2. La domanda deve contenere gli elementi del fatto, la stima dei danni, la dichiarazione degli eventuali altri indennizzi percepiti o percipiendi, l'autorizzazione ad esercitare la rivalsa contro i responsabili.

3. I comproprietari e i familiari sono tenuti a sottoscrivere la domanda assumendosene la responsabilità per le parti che li concernono.

4. Le dichiarazioni false, o la mancata collaborazione agli accertamenti, comportano perdita del diritto all'indennizzo.

5. La Regione può stipulare polizza assicurativa per i danni di cui all'articolo 1. In tal caso la Regione può affidare alla compagnia assicuratrice la gestione degli indennizzi.

6. Qualora la gestione degli indennizzi non sia affidata a compagnia assicuratrice, la Regione incaricherà un soggetto, con particolare professionalità nell'accertamento e liquidazione dei danni, di svolgere le operazioni di istruttoria delle domande, di accertamento del diritto e della sua quantificazione. Il soggetto incaricato potrà avvalersi di tutte le facoltà che competerebbero all'Amministrazione regionale ed in particolare potrà richiedere informazioni all'autorità giudiziaria o di polizia e disporre perizie sui danni.

Art. 3
Norma finanziaria

1. La spesa derivante dall'applicazione della presente legge è valutata in lire 1.000.000.000 per ciascun anno.

2. Nel bilancio pluriennale per gli anni 1998/2000 nello stato di previsione della spesa sono introdotte le seguenti variazioni (in milioni):

In diminuzione:

Cap. 03016 -
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art, 2, L.R. 8 marzo 1997, n. 8 e art. 34, comma 2, L.R. 8 marzo 1997, n. 9)
1998 lire 1.000
1999 lire 1.000
2000 lire 1.000

mediante corrispondente riduzione della voce 4 della tabella A della legge finanziaria 1998.

In aumento:

Cap. 02183 - (N.I.) -
Indennizzi per danni causati da attentati ai soggetti esposti a particolare rischio
1998 lire 1.000
1999 lire 1.000
2000 lire 1.000

3. Nel bilancio pluriennale per gli anni 1998/2000 nello stato di previsione dell'entrata spesa è aggiunto il seguente capitolo:

Cap. 034711 - (N.I.) -
Proventi dell'azione di rivalsa per danni causati da attentati ai soggetti esposti a particolare rischio
1998 p.m.
1999 p.m.
2000 p.m.

 

Art. 3
Assunzioni per chiamata diretta nominativa

1. La Regione chiama con richiesta diretta nominativa, dalle liste ordinarie di collocamento o dalle liste speciali di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, il coniuge o uno dei figli dei dipendenti regionali deceduti a causa dell'espletamento del servizio o nell'adempimento di atti di solidarietà.

2. Procede in ugual modo per il coniuge o uno dei figli dei soggetti indicati all'articolo 1 deceduti a seguito di attentato indennizzabile.

3. L'assunzione con le modalità del presente articolo è possibile per tutti i posti vacanti nelle qualifiche per cui è richiesta la sola scuola dell'obbligo.

4. L'assunzione avviene su domanda degli aventi titolo, da proporsi nel termine perentorio di due anni dall'evento.

5. In caso di pluralità di domande, la chiamata avviene a favore del coniuge o qualora il coniuge non sia tra i richiedenti, a favore del figlio maggiore di età

   

Art. 4
Applicabilità temporale delle norme

1. Gli articoli 1 e 2 trovano applicazione per gli attentati avvenuti a decorrere dal 1 gennaio 1998.

2. Entro il 30 giugno 2000 l'Assessore regionale degli Affari generali, personale e riforma della Regione invia al Consiglio una relazione sull'applicazione della legge.

3. L'articolo 3 è applicabile qualunque sia la data del decesso.

4. Per gli eventi antecedenti l'entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 4 dell'articolo 3 decorre dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

   

Art. 5
Norma finanziaria

1. La spesa derivante dall'applicazione della presente legge è valutata in lire 1.000.000.000 annue.

2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1998-2000 sono apportate le seguenti variazioni:

Entrata

In aumento:

Cap. 34711-00 - (N.I.)

Proventi dell'azione di rivalsa per danni causati da attentati ai soggetti esposti a particolare rischio

1998 lire P.M.
1999 lire P.M.
2000 lire P.M.

Spesa

In diminuzione

03 - BILANCIO

Cap. 03016-00

Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 4 L.R. 15 aprile 1998, n. 11 e art. 34, comma 2 lett. b), L.R. 15 aprile 1998, n. 12)

1998 lire 1.000.000.000
1999 lire 1.000.000.000
2000 lire 1.000.000.000

mediante riduzione della voce 8 della tabella A allegata alla legge finanziaria 1998

In aumento

02 - AFFARI GENERALI

Cap. 02183-00 (N.I.)

Indennizzi e relative spese di liquidazione per danni causati da attentati ai soggetti esposti a particolare rischio

1998 lire 1.000.000.000
1999 lire 1.000.000.000
2000 lire 1.000.000.000

3. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge fanno carico ai suddetti capitoli del bilancio 1998-2000 ed ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni successivi.