PROPOSTA DI LEGGE N. 310/A

presentata dai Consiglieri regionali
LADU - LODDO - AMADU il 18 dicembre 1996

Speciali norme a favore del personale appartenente al Corpo di vigilanza ambientale


RELAZIONE DEI PROPONENTI

I recenti fatti criminosi in danno di agenti appartenenti al Corpo forestale e di vigilanza di cui alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, impongono la necessità di intervento a favore del personale nei cui confronti tali atti vengono perpetrati.

Occorre pertanto, a salvaguardia dell'attività istituzionale ed la fine di assicurare serenità e sostegno al personale predetto, estendere i benefici che la legislazione nazionale riconosce agli operatori che assolvono i medesimi compiti, come previsto per il personale del Corpo forestale dello Stato.

Necessita inoltre, con misure concrete, dare seguito e significato alla solidarietà manifestata dalle Autorità dell'Amministrazione regionale, nei confronti degli operatori impegnati istituzionalmente, con dedizione ed esposizione a rischio dell'incolumità personale e dei familiari, nella difesa e salvaguardia del patrimonio ambientale dell'Isola.

Si evidenzia che nell'ordinamento delle altre Regioni a Statuto Speciale, come pure nelle Province autonome di Trento e Bolzano, è riconosciuta e recepita tale normativa per i propri corpi forestali. I recenti atti criminosi inducono altresì a dare alla presente legge carattere di particolare urgenza, per i gravi danni morali ed economici che riportano coloro che hanno subito gli attentati surricordati.

Pertanto, con l'articolo 1, si intende riconoscere agli appartenenti al Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda la speciale indennità per servizio d'istituto nella misura attribuita ai corrispondenti gradi del personale del Corpo forestale dello Stato, individuando la relativa copertura finanziaria nei capitoli di spesa per il rinnovo contrattuale 1987-1999 previsti dall'articolo 87 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9.

Con l'articolo 2 si intende estendere le speciali norme previste per gli operatori esposti a particolari attività a rischio, consistenti nella salvaguardia e tutela dei familiari, oltreché al rimborso di danni materiali subiti. La spesa relativa per il 1996, è individuata nel residuo del capitolo di spesa previsto, per il rinnovo contrattuale 1994-1996, dall'articolo 5 della legge regionale 10 novembre 1995, n. 28, e per gli anni successivi dai capitoli di spesa di cui alla predetta legge regionale n. 9 del 1995.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI LOCALI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE

composta dai Consiglieri

SANNA Salvatore; Presidente; LIPPI, Vice Presidente; MACCIOTTA, Segretario; BONESU, Segretario e relatore; BUSONERA; FLORIS; LORENZONI; MANCHINU; MANUNZA; MARTEDDU; MASALA; PITTALIS; SCHIRRU pervenuta l'8 maggio 1998

La Commissione ha approvato all'unanimità il testo unificato delle due proposte di legge.

L'ambito di applicazione della legge contempla i soggetti che negli ultimi tempi sono stati oggetto di attentati in relazione alle loro funzioni. Si è discusso di una estensione generalizzata a tutti coloro che nell'amministrazione regionale e locale possono teoricamente essere soggetti ad attentati in relazione all'attività svolta.

Tale soluzione è stata però scartata in quanto avrebbe comportato, in relazione alla presunzione prevista dal terzo comma dell'articolo 1, il pericolo di applicazione della legge a situazioni in cui la presunzione appariva poco realistica.

D'altra parte il meccanismo e l'efficacia applicativa della legge si basano sulla presunzione, che appare elemento irrinunciabile.

Nell'articolo 2 è stato previsto che la liquidazione avvenga sempre a cura di un soggetto professionalmente idoneo, anche qualora la legge sia attuata senza stipula di polizza assicurativa.

L'articolo 3 prevede la deroga al principio della chiamata numerica, per gli impieghi regionali per cui è richiesta la sola scuola dell'obbligo, per i familiari dei dipendenti regionali deceduti a causa dell'espletamento del servizio, o nell'adempimento di atti di solidarietà anche non legati agli obblighi di ufficio, e dei deceduti a seguito degli attentati previsti dall'articolo 1.

Tale norma crea, nel caso di attentati, un ulteriore risarcimento, e, nel caso dei dipendenti regionali, introduce compiutamente nel pubblico impiego regionale un istituto che si va progressivamente affermando nella legislazione in materia di pubblico impiego.

La Commissione, considerata la gravità del fenomeno degli attentati contro i titolari di pubbliche funzioni, auspica una rapida approvazione della proposta da parte del Consiglio.


La Commissione bilancio nella seduta del 22 aprile 1998 ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento ed ha nominato relatore in Consiglio il Presidente Secci.

Nota: il testo della Commissione è identico a quello della Proposta di Legge n. 395/A.

 

 TESTO DEI PROPONENTI

 

 TESTO DELLA COMMISSIONE

  Titolo: Provvidenze a favore delle vittime di attentati e dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio.

Art. 1

1. L'indennità d'istituto spettante al personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale di cui alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, è sostituita dall'analoga indennità prevista dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69 e successive modificazioni ed integrazioni, per il personale del Corpo forestale dello Stato.

2. La predetta indennità è corrisposta con le modalità e nella misura stabilita per i corrispondenti gradi degli appartenenti al Corpo forestale dello Stato, nella percentuale del 60 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1997, dell'80 per cento a decorre dal 1° gennaio 1998 e del 100 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1999.

 

Art. 1
Ambito di applicazione

1. La Regione indennizza i danni, provocati da attentati a persone e cose, subiti da:

a) sindaci, assessori e consiglieri comunali;
b) dipendenti comunali aventi la qualifica di agente di pubblica sicurezza;
c) dipendenti regionali appartenenti al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale;
d) componenti delle compagnie barracellari;
e) dipendenti regionali e comunali addetti alla repressione dell'abusivismo edilizio.

2. L'indennizzo compete per gli attentati subiti in relazione all'esercizio delle funzioni ricoperte.

3. L'attentato si presume subito in relazione all'esercizio delle funzioni quando ne sia ignoto il movente o gli autori, purché in costanza di esercizio delle funzioni o entro un anno dalla cessazione dalle medesime.

4. L'indennizzo compete anche ai comproprietari delle cose danneggiate o ai familiari conviventi, quando i danni alle cose o alle persone siano conseguenza di attentato rivolto contro i soggetti di cui al comma 1.

5. La Regione, nei limiti delle somme erogate, esercita azione di rivalsa nei confronti dei responsabili.

6. L'indennizzo di cui al presente articolo non è cumulabile con altri indennizzi dovuti per lo stesso evento e in particolare con indennizzi dovuti in virtù di legge, di contratto collettivo o di polizza assicurativa. L'indennizzo da parte della Regione peraltro compete per la parte del danno eventualmente non risarcita.

Art. 2

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996 le speciali elargizioni previste dagli articoli 2 e 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466 e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese al personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale di cui alla legge regionale n. 26 del 1985; sono estese altresì le previsioni normative di cui all'articolo 12 della succitata legge n. 466 del 1980, anche in favore del coniuge e/o dei figli del personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda.

2. L'Amministrazione regionale è tenuta inoltre a costituire un apposito fondo al fine di risarcimento dei danni arrecati da azioni criminose, comunque connesse all'assolvimento dei doveri istituzionali, a beni mobili ed immobili in proprietà, o in uso, del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

3. All'attuazione della presente disposizione si provvederà, in via diretta o tramite forme assicurative, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, e previa dettagliata relazione del coordinatore generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

4. Gli oneri relativi sono posti a carico dell'Amministrazione regionale e gravano, per il 1996, sui residui dei fondi previsti dall'articolo 5 della legge regionale 10 novembre 1995, n. 28 ; per gli anni 1997, 1998 e 1999, sugli stanziamenti previsti dall'articolo 87 della legge regionale 15 febbraio1996, n. 9.

 

Art. 2
Procedure per l'erogazione degli indennizzi

1. L'indennizzo viene erogato dall'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, su domanda, anche per i comproprietari e i familiari, del soggetto colpito dall'attentato o dei suoi eredi.

2. La domanda deve contenere gli elementi del fatto, la stima dei danni, la dichiarazione degli eventuali altri indennizzi percepiti o percipiendi, l'autorizzazione ad esercitare la rivalsa contro i responsabili.

3. I comproprietari e i familiari sono tenuti a sottoscrivere la domanda assumendosene la responsabilità per le parti che li concernono.

4. Le dichiarazioni false, o la mancata collaborazione agli accertamenti, comportano perdita del diritto all'indennizzo.

5. La Regione può stipulare polizza assicurativa per i danni di cui all'articolo 1. In tal caso la Regione può affidare alla compagnia assicuratrice la gestione degli indennizzi.

6. Qualora la gestione degli indennizzi non sia affidata a compagnia assicuratrice, la Regione incaricherà un soggetto, con particolare professionalità nell'accertamento e liquidazione dei danni, di svolgere le operazioni di istruttoria delle domande, di accertamento del diritto e della sua quantificazione. Il soggetto incaricato potrà avvalersi di tutte le facoltà che competerebbero all'Amministrazione regionale ed in particolare potrà richiedere informazioni all'autorità giudiziaria o di polizia e disporre perizie sui danni.

   

Art. 3
Assunzioni per chiamata diretta nominativa

1. La Regione chiama con richiesta diretta nominativa, dalle liste ordinarie di collocamento o dalle liste speciali di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, il coniuge o uno dei figli dei dipendenti regionali deceduti a causa dell'espletamento del servizio o nell'adempimento di atti di solidarietà.

2. Procede in ugual modo per il coniuge o uno dei figli dei soggetti indicati all'articolo 1 deceduti a seguito di attentato indennizzabile.

3. L'assunzione con le modalità del presente articolo è possibile per tutti i posti vacanti nelle qualifiche per cui è richiesta la sola scuola dell'obbligo.

4. L'assunzione avviene su domanda degli aventi titolo, da proporsi nel termine perentorio di due anni dall'evento.

5. In caso di pluralità di domande, la chiamata avviene a favore del coniuge o qualora il coniuge non sia tra i richiedenti, a favore del figlio maggiore di età

   

Art. 4
Applicabilità temporale delle norme

1. Gli articoli 1 e 2 trovano applicazione per gli attentati avvenuti a decorrere dal 1 gennaio 1998.

2. Entro il 30 giugno 2000 l'Assessore regionale degli Affari generali, personale e riforma della Regione invia al Consiglio una relazione sull'applicazione della legge.

3. L'articolo 3 è applicabile qualunque sia la data del decesso.

4. Per gli eventi antecedenti l'entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 4 dell'articolo 3 decorre dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

   

Art. 5
Norma finanziaria

1. La spesa derivante dall'applicazione della presente legge è valutata in lire 1.000.000.000 annue.

2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1998-2000 sono apportate le seguenti variazioni:

Entrata

In aumento:

Cap. 34711-00 - (N.I.)

Proventi dell'azione di rivalsa per danni causati da attentati ai soggetti esposti a particolare rischio

1998 lire P.M.
1999 lire P.M.
2000 lire P.M.

Spesa

In diminuzione

03 - BILANCIO

Cap. 03016-00

Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 4 L.R. 15 aprile 1998, n. 11 e art. 34, comma 2 lett. b), L.R. 15 aprile 1998, n. 12)

1998 lire 1.000.000.000
1999 lire 1.000.000.000
2000 lire 1.000.000.000

mediante riduzione della voce 8 della tabella A allegata alla legge finanziaria 1998

In aumento

02 - AFFARI GENERALI

Cap. 02183-00 (N.I.)

Indennizzi e relative spese di liquidazione per danni causati da attentati ai soggetti esposti a particolare rischio

1998 lire 1.000.000.000
1999 lire 1.000.000.000
2000 lire 1.000.000.000

3. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge fanno carico ai suddetti capitoli del bilancio 1998-2000 ed ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni successivi.