PROPOSTA DI LEGGE N. 379/A
presentata dai Consiglieri regionali
BALLETTO - FANTOLA - SECCI - BONESU l'11 dicembre 1997Soppressione dell'Ente Minerario Sardo e riordino delle società controllate e collegate
RELAZIONE DEI PROPONENTI
La presente proposta nasce dalla necessità di dare una soluzione definitiva all'ormai improcrastinabile e gravissima situazione in cui versa l'Ente Minerario Sardo e il suo gruppo di società partecipate.
Le perdite e l'indebitamento accumulato dal Gruppo EMSA e il ginepraio di società controllate o partecipate che è stato creato, tutte con bilanci fortemente in perdita, rappresentano ormai un peso assurdo e insostenibile per il bilancio regionale e impongono la liquidazione dell'EMSA, delle società per le quali risulta irreversibile la loro diseconomicità di gestione e la privatizzazione delle società per le quali sussistono, invece, prospettive di economicità.
La insussistenza, oggi, di un qualsiasi presupposto che possa giustificare l'esistenza, sotto qualsiasi forma, di un organismo che sovrintenda e/o gestisca un comparto di attività, quale quello delle materie prime o del ripristino dei territori alterati dall'attività mineraria, impone necessariamente di superare la linea di politica economica che aveva portato, in un particolare e ben determinato periodo storico, alla istituzione dell'EMSA.
Occorre, cioè, ricondurre la ripresa e lo sviluppo economico delle aree minerarie, oggi fortemente compromesso dalla esistenza e dalla proliferazione di un assurdo sistema antieconomico quale quello dell'EMSA, all'interno di una logica di sviluppo globale che preveda un insieme coordinato di azioni e che coinvolga tutti quegli strumenti e organismi, regionali e nazionali, già esistenti, che istituzionalmente sono stati creati e che sono preposti ad attività di promozione e di gestione dello sviluppo economico - imprenditoriale.A nulla sono valsi, d'altra parte, gli ingenti stanziamenti erogati all'EMSA, se non a perpetuare e aggravare una situazione di radicale diseconomicità gestionale e a generare la nascita di un dedalo di società, che a loro volta sono in crisi economica e finanziaria fin dalla loro nascita.
Infatti, le stesse nuove iniziative volute e realizzate dall'EMSA e dal suo gruppo (soprattutto dalla Progemisa che ambiziosamente si è attribuita negli ultimi anni il ruolo di promozione di nuove imprese) e progettate come una svolta per il superamento delle attività tradizionali, si sono rivelate fortemente deficitarie sotto l'aspetto economico e finanziario, denotando l'incapacità strutturale ad uscire dalla crisi nella quale il gruppo EMSA si avvita sempre di più su se stesso.
Sono, pertanto, principi ispiratori e qualificanti della presente legge:
1) l'eliminazione di sacche di spreco e di inefficienza che si annidano nel sistema economico pubblico, da tempo radicate e stratificate, che sottraggono notevoli risorse finanziarie e umane allo sviluppo;
2) il superamento della logica che, finora, ha sempre visto nascere dalle ceneri di un ente da sciogliere un nuovo organismo, che di nuovo aveva unicamente il nome, ma che perpetuava e addirittura ampliava le precedenti logiche assistenziali e le diseconomie di gestione;
3) la salvaguardia, in tutti i casi, dei livelli occupazionali in essere, prevedendo allo stesso tempo una serie di misure capaci di avviare un nuovo modello di sviluppo economico - sociale e, quindi, di consentire il reimpiego degli occupati che dovessero essere considerati "in esubero" a seguito dei processi di ristrutturazione e/o riconversione aziendale;
4) la restituzione al libero mercato e alle leggi della libera concorrenza di tutte quelle attività che oggi vengono esercitate dall'ente pubblico, addirittura con posizione dominante se non monopolistica, e nonostante questo con risultati assurdamente negativi;
5) l'attuazione del principio di sussidiarietà che si inserisce all'interno del processo di modernizzazione istituzionale in atto, affidando ai comuni e alla loro struttura organizzativa la programmazione e la gestione degli interventi nel loro territorio;
6) la previsione di un accordo di programma per il ripristino e la valorizzazione dei bacini minerari dismessi e l'avvio di nuove iniziative produttive e di servizi tendenti a creare un nuovo modello di sviluppo, che consenta una visione unitaria degli interventi sull'intero territorio e, allo stesso tempo, favorisca la spinta al decentramento, superando le tensioni tra Regioni ed enti locali;
7) la tutela e il patrimonio culturale e professionale acquisito nel tempo, prevedendo la creazione di un presidio minerario, utile per la realizzazione di interventi nel mercato nazionale e internazionale delle opere minerarie e di edilizia civile.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI LOCALI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE
composta dai Consiglieri
SANNA Salvatore, Presidente; LIPPI, Vice Presidente; MACCIOTTA, Segretario; BONESU, Segretario; BUSONERA, FLORIS, LOCCI, LORENZONI; MURGIA, Relatore di maggioranza; MANUNZA, MARTEDDU, PITTALIS, SCHIRRU, BALLETTO: relatore di minoranzaRelazione di maggioranza
pervenuta il 29 luglio 1998La presente iniziativa legislativa si propone fondamentalmente il superamento del sistema dell'intervento economico diretto della Regione nella gestione di attività minerarie o di aziende nate al fine di impiegare lavoratori in esubero del settore minerario. Rappresenta il compimento di una fase importante della storia economica di vaste zone della Sardegna ed il tentativo di innescare un processo economico di tipo innovativo, basato sul recupero e la valorizzazione del territorio e dei giacimenti culturali ed ambientali in esso contenuti. Sostiene l'iniziativa privata in ogni settore economico, preferibilmente integrata con i programmi infrastrutturali degli enti locali. Prevede provvidenze a favore dei lavoratori fino ad ora dipendenti da un sistema di intervento pubblico superato.
Il ruolo che la proposta attribuisce alla Regione e agli enti locali è quello della programmazione, regolazione e promozione di iniziative, nonché della fornitura di servizi al sistema delle imprese, e non più quello del sostegno ad iniziative direttamente partecipate. Ciò anche in relazione agli obblighi internazionali del nostro Paese, che vietano qualsiasi sostegno ad iniziative economiche in violazione delle regole sulla concorrenza nel mercato.
Il testo unificato delle proposte di legge n. 94 e 379 e del disegno di legge n. 350 è stato approvato a maggioranza dalla Prima Commissione nella seduta del 21 luglio 1998.
Alla definizione del testo ha dato un determinante contributo la Commissione Industria, che ha preso in esame in sede consultiva la proposta di legge n. 94 e il disegno di legge n. 350, proponendo un testo unificato che ha costituito di fatto la base del lavoro svolto dalla Prima Commissione. Successivamente all'espressione del parere articolato da parte della Commissione Industria, è stata presentata la proposta di legge n. 379, sulla quale la medesima Commissione Industria ha espresso parere negativo.
La Prima Commissione ha tuttavia ritenuto di dover prendere in esame congiuntamente sia i progetti n. 94 e 350, e il testo unificato dei medesimi proposto dalla Commissione industria, sia la proposta di legge n. 379.
Il testo che ne è risultato contiene alcune significative novità che di seguito si illustrano.
I primi quattro articoli del testo unificato forniscono strumenti per uno sviluppo alternativo delle zone ex minerarie, alle quali vengono destinate risorse per incentivi ad attività produttive mediante la istituzione di un fondo speciale che operi però secondo procedure già collaudate da leggi vigenti. In particolare, gli articoli 3 e 4 prevedono stanziamenti, per lo più integrativi di quelli previsti da parte dello Stato, per un intervento integrato di messa in sicurezza, risanamento ambientale, riuso e valorizzazione di immobili nelle aree minerarie. Tali interventi dovranno essere prevalentemente realizzati mediante accordi di programma che vedano protagonista l'iniziativa privata.
L'articolo 5 prevede la costituzione di un'Agenzia per le risorse geologiche ed ambientali (ARGEA), con finalità esclusiva di servizio pubblico e con la più netta preclusione alla possibilità di ricreare un sistema d'intervento economico della Regione.
L'esigenza che sta alla base dell'ARGEA risiede nella necessità di non disperdere un patrimonio scientifico, culturale e professionale, derivante dalla antica e recente storia della Sardegna, di valorizzare con opportune iniziative di tutela, di conoscenza e di proposta lo straordinario patrimonio della Regione, di consentire il sostegno tecnologico alle aziende private che continueranno l'attività estrattiva e di cava nella Regione, di esportare, soprattutto nel terzo mondo, la tecnologia mineraria maturata nella nostra Regione mediante attività di formazione. L'ARGEA potrà infine fornire il necessario supporto tecnico-organizzativo all'istituendo parco geominerario della Sardegna.
Gli articoli dal 6 al 10 normano le procedure nette ed irrevocabili di scioglimento dell'E.M.Sa. e delle sue attività, prevedono percorsi che garantiscano la conservazione di un posto di lavoro ai dipendenti, mediante meccanismi già collaudati in altre situazioni e che si sono rivelati utili anche a sostenere processi di formazione di micro-imprenditorialità ed a sostenere piccole iniziative locali.
La Commissione ha ritenuto necessario espungere dal testo ogni riferimento ad altre società partecipate dalla Regione per due motivi: trattandosi di società per azioni, il loro scioglimento può essere fatto senza una norma legislativa, d'altra parte la proposta presentata non prevedeva una compiuta definizione dei problemi nel settore agricolo ed in quello industriale derivanti dalla soppressione di SIPAS, SIGMA ed INTEX. Ciò non significa un diniego allo scioglimento di dette società, ma un invito a porre rapidamente in essere una procedura organica paragonabile a quella qui rappresentata per il settore minerario.
La norma finanziaria, infine, all'articolo 11, testimonia l'accoglimento del suggerimento della Commissione III°, nel suo parere, di una riduzione dei fondi a disposizione per i fini della presente legge. La I° Commissione ritiene comunque che in sede di discussione in aula o di predisposizione dei prossimi bilanci ci sia un'adeguata dotazione di fondi, in assenza dei quali rischiano di essere compromessi gli obiettivi della legge e, lungi dal conseguire un risparmio, si determinerebbero aggravi di costi economici e sociali per la Regione sarda.
Relazione di minoranza
(relatore Balletto)
pervenuta il 29 luglio 1998Com'è notoriamente risaputo, le forze politiche dell'opposizione rappresentate dal "Polo per le Libertà" sin dalle primissime fasi di questa legislatura si sono incessantemente adoperate per mettere a nudo e portare all'attenzione della pubblica opinione, la gravissima situazione in cui versa l'Ente Minerario Sardo e il gruppo di società da esso controllato attraverso il quale la Regione Sardegna ha assunto la veste d'imprenditore. Di un pessimo imprenditore, come peraltro comprovano tutte le analoghe iniziative d'intromissione del potere pubblico nell'economia di mercato.
Alla base dell'insostenibile situazione dell'EMSA, stanno le perdite che derivano dagli investimenti fatti e voluti da politici irresponsabili in iniziative imprenditoriali impossibili e, peggio che mai, le perdite di gestione di tutte le aziende che fanno parte del sistema, quasi tutte amministrate da personaggi - senza scrupoli e finora impuniti - all'insegna dell'inefficienza più assoluta.
Cosicché, per numerosi decenni si è assistito al continuo spreco di denaro pubblico che non è azzardato quantificare in qualche migliaio di miliardi. I processi d'integrazione europea e l'allargamento dei mercati che vanno sempre più delineandosi, quali diretta conseguenza della generalizzata affermazione dell'economia di mercato, escludono nel modo più categorico la sopravvivenza (sotto qualsiasi forma) di un "Ente" che sovrintenda - o peggio che gestisca - un comparto d'attività quali sono quelli delle materie prime e del ripristino dei territori devastati dall'attività mineraria.
Il venire meno (e da tempo ormai) dei presupposti che in un ben individuato periodo storico portarono all'istituzione dell'EMSA, impongono con urgenza indilazionabile l'affermazione di una primaria esigenza: quella cioè di ricondurre la ripresa e lo sviluppo delle aree minerarie all'interno di una logica di sviluppo globale che preveda un Insieme coordinato di azioni da attuarsi attraverso l'utilizzo degli "strumenti ed organismi regionali e nazionali già esistenti" ed appositamente creati per svolgere attività di promozione e di gestione dello sviluppo economico-imprenditoriale.
La classe politica regionale al potere, si è dimostrata insensibile a questo processo; anzi la più immediata sensazione e che vi siano stati tentativi - per niente riusciti all'evidenza dei fatti - di opporsi a questo processo innovatone di dimensione internazionale. N'è derivato che la Regione ha continuato a sostenere il sistema EMSA con ingenti stanziamenti di fondi pubblici ottenendo il solo risultato di alimentare una situazione di radicale diseconomicità gestionale delle società del gruppo.
Il presente provvedimento normativo, presentato come "Proposta di testo unificato", non fa altro che recepire il disegno di legge della giunta, trascurando del tutto i contenuti 'fondatori della proposta di legge 379.
Non può, infatti, considerarsi vera riforma, ciò che trascura le effettive esigenze di cambiamento dettate da situazioni oggettive ed indiscutibili.
Vediamone brevemente i perché:
- è solo "falsa riforma" quella che prescinde dalla necessità di eliminare le grandi sacche di spreco e d'inefficienza che si annidano nel sistema delle partecipazioni del gruppo EMSA. Infatti, così facendo si continua a sottrarre notevoli risorse (da quelle ormai ridottissime) agli investimenti produttivi i quali, notoriamente, sono gli unici capaci di assicurare sviluppo e stabile occupazione:
- non è stata assolutamente superata la vecchia concezione secondo la quale dalle ceneri dell'organismo che s'intende sopprimere, deve necessariamente sorgere un nuovo ente che di nuovo ha solamente il nome, ma che, di fatto, ne amplia le funzioni e il campo d'azione nel perseguimento di logiche assistenziali e clientelari, disinteressandosi dell'economicità della gestione aziendale. Nel caso che ci riguarda questo concetto è stato addirittura allargato, dato che l'EMSA non si estingue (o perlomeno ciò non si verifica in tempi brevi), poiché è previ . sta la costituzione di un nuovo organismo di diritto pubblico, l'Agenzia per le Risorse Geologiche ed Ambientali (ARGEA), ed, infine, prescindendo dal fatto che già esistono organismi nazionali a ciò istituzionalmente preposti, si costituisce un nuovo soggetto - attraverso una machiavellica operazione di fusione o di incorporazione tra società dei gruppo che più d'ogni altre dovrebbero essere sciolte - per la gestione del personale dipendente non ricollocato.
- non si è voluto, restando ostinatamente aggrappati alle logiche accentratrici e stataliste del passato, restituire al libero mercato le attività che oggi sono esercitate dall'ente pubblico con posizione dominante se non monopolistica, per lo più sostenute da aiuti della Regione in contrasto con le direttive comunitarie, e per le quali l'Unione Europea ha avviato le procedure d'infrazione che si concluderanno inevitabilmente con una condanna, e all'obbligo della restituzione di centinaia e centinaia di miliardi.
- Si sono voluti escludere, a dispetto dei principio di sussidiarietà nella logica del processo di modernizzazione istituzionale in atto nel Paese, i Comuni interessati alla programmazione e alla gestione degli interventi nel rispettivi territori. Questo ennesimo atto di prevaricazione si è consumato con la mancata previsione dei trasferimento al comuni degli immobili, terreni e fabbricati, che risulteranno inutilizzati o invenduti al termine del processo di liquidazione dell'EMSA. Ma ciò che assume aspetti di maggiore gravità e, per se stesso, è fonte di grosse e preoccupanti perplessità, è rappresentato dal fatto che si è voluto agire a dispetto della volontà dei comuni i quali, ripetutamente e insistentemente, hanno avanzato nelle sedi opportune apposite richieste d'assegnazione in proprietà di tali beni; tutto questo in barba al dilagante assunto - da tutti proclamato ma mai attuato dalle forze della "conservazione" - facciano le Regioni ciò che non deve fare lo Stato, facciano i Comuni ciò che non devono fare le Regioni.
Nota: Il testo della Commissione è unificato con la Proposta di legge n. 94/A e con il Disegno di legge n. 350/A
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Titolo: Interventi per la riconversione delle aree minerarie, costituzione dell'Agenzia per le risorse geologiche e ambientali (ARGEA) e soppressione dell'Ente minerario sardo (EMSA) Art. 1
1. L'Ente Minerario Sardo (EMSA), istituito con legge regionale 8 maggio 1968, n. 24, è soppresso e posto in liquidazione.
2. Compiuta la liquidazione la legge regionale n. 24 del 1968 è abrogata.
Art. 1
Sostegno alla riconversione delle aree minerarie e relativa delimitazione1. Al fine di sostenere la riconversione produttiva ed occupazionale nelle aree interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attività mineraria, l'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare nei comuni compresi nei bacini minerari della Sardegna gli interventi di cui agli articoli 2 e 3, coordinandoli con quelli finanziati dallo Stato in attuazione del decreto legge 24 aprile 1993, n. 121 (Interventi urgenti a sostegno del settore minerario), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204, e del relativo piano per la riconversione produttiva approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 marzo 1996.
2. I comuni in cui si realizzano gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 sono individuati con decreto dell'Assessore dell'industria, sulla base dei seguenti criteri:
a) comuni nel cui territorio insistono concessioni minerarie dismesse da non oltre 15 anni o in corso di dismissione;
b) comuni in cui sono presenti in misura significativa lavoratori che sono o che sono stati impiegati nelle concessioni minerarie di cui alla lettera a);
c) limitatamente agli interventi di cui all'articolo 3, comuni nel cui territorio insistono immobili direttamente o indirettamente connessi ad attività minerarie dismesse, indipendentemente dalla data di dismissione.
Art. 2
1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è nominato un Commissario liquidatore e un Collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, cui sono attribuiti i compiti previsti dal Codice Civile.
2. Con lo stesso decreto sono determinati i rispettivi compensi che fanno carico alla gestione liquidatoria.
3. Gli organi dell'EMSA sono sciolti con effetto dalla data di pubblicazione del provvedimento di nomina di cui sopra.
Art. 2
Incentivi agli investimenti produttivi1. Al fine di incentivare gli investimenti per la nuova realizzazione, l'ampliamento o la riattivazione di attività produttive nelle aree minerarie, è autorizzata la costituzione presso la Società finanziaria industriale rinascita Sardegna (Sfirs) di un fondo speciale destinato alla concessione, a favore di piccole e medie imprese industriali, agro-industriali e turistico-alberghiere, delle agevolazioni previste dall'articolo 30, comma 2, lettere a) e c) della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 (legge finanziaria 1993), modificato dall'articolo 4 della legge regionale 29 settembre 1993, n. 48.
2. Per la gestione del predetto fondo l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con la Sfirs apposita convenzione ai sensi dell'articolo 99 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 (legge finanziaria 1991).
3. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse con decreto dell'Assessore dell'industria, a seguito di istruttoria positiva svolta dalla SFIRS e sulla base di direttive di attuazione deliberate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 (legge finanziaria 1992). In ogni caso, per l'ammissione alle stesse agevolazioni è riconosciuta priorità alle imprese che si obbligano ad assumere e mantenere al lavoro per almeno un triennio, almeno per una parte, personale già dipendente delle società direttamente interessate da cessazione o ristrutturazione dell'attività mineraria.
4. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono cumulabili con quelle previste da altre leggi regionali o nazionali, purché l'ammontare complessivo degli incentivi non superi l'intensità dell'aiuto stabilita dalla normativa comunitaria e nazionale per l'area in cui l'impresa è localizzata, calcolata in termini di "equivalente sovvenzione netto".
Art. 3
1. Entro trenta giorni dalla data di nomina del Commissario liquidatore di cui all'articolo 2, gli Amministratori e i Collegi sindacali delle società controllate consegnano al Commissario liquidatore lo stato patrimoniale, il conto economico, il bilancio consolidato e i bilanci delle singole società, tutti alla data di nomina del Commissario liquidatore.
Art. 3
Realizzazione di infrastrutture e progetti per l'utilizzazione degli immobili minerari1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, sulla base di programmi d'intervento approvati dalla Giunta regionale, a finanziare e cofinanziare opere infrastrutturali integrate nei settori dell'industria, dell'agricoltura e del turismo e progetti di recupero e riabilitazione del patrimonio immobiliare direttamente o indirettamente connesso ad attività minerarie dismesse, al fine della sua utilizzazione per attività produttive private o per iniziative di interesse pubblico, anche stipulando gli opportuni accordi di programma con amministrazioni locali ed altri soggetti pubblici e privati interessati. Gli accordi stabiliscono, in conformità alla normativa vigente, il concorso di risorse finanziarie o patrimoniali dei soggetti che li stipulano. I programmi d'intervento sono proposti alla Giunta regionale dall'Assessore dell'industria, di concerto con gli altri Assessori competenti nei diversi settori oggetto dell'intervento, e possono essere finanziati, oltre che con gli appositi stanziamenti a carico del bilancio della Regione, con le risorse previste dalle leggi regionali di settore.
2. L'approvazione dei programmi d'intervento di cui al presente articolo comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi considerate.
Art. 4
1. Il Commissario liquidatore, entro tre mesi dal decreto di nomina, al fine di realizzare la liquidazione dell'ente soppresso e di consentire il riordino delle società controllate, presenta alla Giunta regionale, tramite l'Assessore dell'industria, un programma che individui:
le società, le aziende, i rami o parti di esse, che per le caratteristiche gestionali, le potenzialità produttive ed economiche debbano essere affidate, con tutti i poteri dell'azionista, in gestione fiduciaria alla SFIRS S.p.A. secondo quanto previsto all'articolo 5; in linea generale dovranno essere oggetto di tale affidamento tutte le società partecipate della Progemisa S.p.A. e Bariosarda S.p.A., siano esse suscettibili di prosecuzione dell'attività sotto qualsiasi forma ovvero di immediato scioglimento, nonché le società attualmente controllate direttamente dall'EMSA per le quali sussistono reali possibilità di collocamento nel mercato con specifico riferimento alla Nuova Mineraria Silius S.p.A., Salsarda S.p.A., Isgra S.p.A., F. Gold Sardinia S.p.A.;
le società per le quali esistono obiettive e definitive condizioni di diseconomicità gestionale e che, come tali, sono da porre in liquidazione.Art. 4
Recupero e riabilitazione ambientale1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare e cofinanziare interventi di recupero e di riabilitazione ambientale dei siti interessati da attività minerarie o di cava dismesse o in fase di dismissione, a valere sul fondo di cui all'articolo 32 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30 (Disciplina delle attività di cava), come modificata dalla legge regionale 21 maggio 1998, n. 15.
Art. 5
1. E' costituito presso la SFIRS S.p.A. un apposito fondo per la gestione fiduciaria delle società affidate alla stessa SFIRS ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.
2. La dotazione finanziaria del fondo di cui sopra è stabilita in lire 50.000.000.000.
Art. 5
Agenzia per le risorse geologiche e ambientali (ARGEA)1. È istituita l'Agenzia per le risorse geologiche e ambientali (ARGEA), ente regionale di diritto pubblico.
2. L'ARGEA ha finalità di:
a) ricerca, raccolta, gestione e divulgazione di dati in materia geologica, geomineraria, idrogeologica e geoambientale, anche in collaborazione con il servizio geologico nazionale, e assistenza tecnica nelle medesime materie a favore di enti pubblici che ne facciano richiesta;
b) ricerca scientifica e tecnologica nel settore della coltivazione e trasformazione delle risorse geominerarie e del sottosuolo suscettibili di valorizzazione economica anche per fini energetici;
c) predisposizione di progetti di messa in sicurezza e di riabilitazione ambientale dei siti interessati da attività minerarie e di cava dismesse;
d) attività di servizio per il costituendo parco geominerario ed altre iniziative di archeologia industriale;
e) presidio minerario, consistente nel mantenimento in efficienza di alcuni impianti minerari strettamente necessari al fine di conservare e valorizzare le tecnologie e le professionalità minerarie, anche a scopi formativi.
3. L'ARGEA svolge la sua attività sulla base di propri programmi annuali e pluriennali, nonché su appositi incarichi conferiti da enti pubblici, da soggetti esteri e da organismi internazionali, anche con riferimento alle attività di cooperazione allo sviluppo, stabilendo gli opportuni rapporti di collaborazione con le Università, il Consiglio nazionale delle ricerche ed altri istituti ed enti culturali e di ricerca nazionali ed esteri.
4. Si applicano all'ARGEA le norme recate dalla legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale) e dalla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali). Nelle medesime leggi le parole "Ente minerario sardo (EMSA)" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole "Agenzia per le risorse geologiche e ambientali (ARGEA)".
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di industria di concerto con l'Assessore competente in materia di ordinamento degli enti regionali, si provvede alla approvazione dello statuto e della pianta organica provvisoria dell'ARGEA ed alla costituzione degli organi della medesima.
6. Alla copertura dei posti in organico si provvede, in fase di prima attuazione, mediante concorso per titoli riservato al personale già dipendente dall'EMSA e dalle società controllate dall'EMSA.
7. L'ARGEA subentra all'EMSA negli accordi stipulati con soggetti pubblici strettamente inerenti alle finalità indicate nel comma 2.
8. All'ARGEA è fatto divieto di partecipare al capitale di rischio in qualunque intrapresa e di concedere finanziamenti o rilasciare garanzie a favore di imprese.
Art. 6
1. Per il personale delle società direttamente o indirettamente controllate dall'EMSA e messe in liquidazione e per quello che dovesse essere considerato in esubero nelle società affidate in gestione fiduciaria, ai sensi degli articoli 4 e 5 della presente legge, sono attivate le procedure previste dalla vigente normativa sugli ammortizzatori sociali e attuati gli interventi regionali di cui al presente articolo.
2. Sino al reimpiego ovvero sino al conseguimento dell'età minima pensionabile, e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, i lavoratori di cui al comma 1 sono assunti in gestione speciale dalla società prescelta ai sensi dei successivi commi.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso le società ITALINVEST o IN.SAR. o presso altra società finanziaria che abbia compiti di reindustrializzazione, da individuarsi da parte della Giunta regionale, un fondo destinato alla costituzione della gestione speciale di cui al comma 2, nonché alla erogazione di specifici incentivi e provvidenze a favore delle imprese che assumano a tempo indeterminato i lavoratori di cui al comma 1 e/o dei singoli lavoratori che optino per l'esodo volontario o per iniziative di autoimpiego, sulla base di un programma approvato dalla Giunta regionale.
4. Per il raggiungimento degli scopi previsti nel presente articolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata, ove necessario, a partecipare al capitale della società prescelta, in misura da definirsi, attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale della medesima società, anche avvalendosi degli stanziamenti di cui all'articolo 5.
Art. 6
Soppressione dell'EMSA1. L'Ente minerario sardo (EMSA), istituito con legge regionale 8 maggio 1968, n. 24, è soppresso e posto in liquidazione ed i suoi organi sono sciolti con effetto dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2.
2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore competente in materia di industria, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono nominati un commissario liquidatore e un collegio sindacale, composto da tre membri, cui sono attribuiti i compiti previsti dal codice civile.
3. Il commissario liquidatore non può essere scelto fra coloro che nell'ultimo quinquennio abbiano rivestito cariche nei consigli di amministrazione degli enti strumentali della Regione o delle società controllate dalla Regione e dagli enti regionali.
4. Si applicano al commissario e ai sindaci gli articoli 4, 5 e 11 della legge regionale n. 20 del 1995; non si applica l'articolo 7 della medesima legge.
5. I compensi del commissario e dei sindaci, che fanno carico alla gestione liquidatoria, sono determinati con il decreto di cui al comma 2, in misura non superiore al doppio di quelli spettanti al presidente ed ai revisori dei conti dell'EMSA.
6. Al commissario e ai sindaci competono altresì il trattamento di missione ed i rimborsi-spese nelle circostanze e misure previste dall'articolo 6 della legge regionale n. 20 del 1995, modificato dall'articolo 54 della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 37.
7. Trovano applicazione nei confronti della gestione liquidatoria le disposizioni di cui alla legge regionale n. 14 del 1995.
8. Il commissario liquidatore può richiedere il comando presso la gestione liquidatoria del personale già dipendente dall'EMSA che sia strettamente necessario all'espletamento delle operazioni connesse alla liquidazione.
Art. 7
1. Il personale di ruolo dell'EMSA alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato, anche in sovrannumero, nel ruolo unico dell'Amministrazione regionale nella medesima qualifica funzionale e trattamento economico in atto, nonché con l'anzianità complessiva di servizio riconosciuta presso lo stesso Ente Minerario Sardo ai fini giuridici ed economici.
2. Qualora il trattamento economico annuale in godimento sia superiore, in ragione di anno, a quello derivante dall'inquadramento nel ruolo unico regionale, l'eccedenza è conservata come assegno personale da riassorbire con i miglioramenti generali del trattamento economico derivanti dalla contrattazione triennale.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce le modalità di inquadramento nel ruolo unico regionale del personale di cui sopra.
Art. 7
Programma della gestione liquidatoria dell'EMSA1. Gli amministratori delle società controllate dall'EMSA consegnano al commissario liquidatore dell'ente, entro trenta giorni dalla sua nomina, lo stato patrimoniale, il conto economico, il bilancio consolidato e i bilanci delle singole società, tutti alla data di nomina del commissario.
2. Il commissario liquidatore, entro tre mesi dalla nomina, al fine di realizzare la liquidazione dell'ente soppresso e di consentire il riordino delle società controllate, presenta alla Giunta regionale, tramite l'Assessore dell'industria, un programma che individua:
a) le società, le aziende, i rami o parti di esse per i quali, in ragione delle loro caratteristiche gestionali e potenzialità produttive ed economiche, vi siano concrete ed immediate possibilità di cessione a privati;
b) le società per le quali, non ricorrendo la condizione di cui alla lettera a), occorre procedere alla liquidazione;
c) i beni immobili dell'EMSA e delle società da questa direttamente o indirettamente controllate che siano suscettibili di essere destinati a nuove attività produttive o ad iniziative di pubblico interesse.
3. La Giunta regionale, entro i successivi trenta giorni, approva il programma della gestione liquidatoria ed impartisce al commissario le opportune direttive per la sua realizzazione. L'intervenuta approvazione del programma e le conseguenti direttive sono notificate al commissario liquidatore dall'Assessore dell'industria.
Art. 8
1. Il liquidatore, al fine dello svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge, si avvale delle professionalità ritenute strettamente necessarie, individuandole anche all'interno dell'ente in liquidazione e delle società controllate, con oneri a carico della gestione liquidatoria.
Art. 8
Attuazione del programma della gestione liquidatoria1. Il commissario liquidatore dell'EMSA compie tutte le operazioni occorrenti per l'attuazione del programma e delle conseguenti direttive di cui all'articolo 7 e dispone affinché provvedano a compierle i competenti organi delle società direttamente o indirettamente controllate. dall'EMSA. Egli provvede alla gestione liquidatoria dell'EMSA con tutti i poteri già spettanti agli organi statutari disciolti, esercita nell'ambito delle società controllate i diritti dell'azionista, promuove accordi e transazioni per la definizione delle posizioni debitorie delle medesime società.
2. Il commissario liquidatore, anche nelle more del ricevimento della notifica di cui all'articolo 7, comma 3, può concludere le operazioni di dismissione o liquidazione di società controllate dall'EMSA già avviate prima della sua nomina.
3. Le operazioni di cessione dì società, partecipazioni societarie, aziende, rami o parti dì esse sono effettuate sulla base di avvisi pubblici di vendita ed avvalendosí dell'assistenza di primaria società di revisione o banca d'affari, incaricata dal commissario liquidatore, con oneri a carico della gestione liquidatoria.
4. Il commissario liquidatore dovrà disporre la liquidazione, oltre che delle società individuate ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera b), anche delle società di cui alla lettera a) del medesimo comma per le quali siano rimasti infruttuosi due successivi avvisi pubblici di vendita o delle quali siano state vendute, totalmente o per buona parte, le immobilizzazioni materiali.
5. Le operazioni affidate al commissario liquidatore non possono protrarsi oltre il termine di 18 mesi dalla data della notifica di cui all'articolo 7, comma 3. Decorso tale termine il commissario liquidatore e i sindaci decadono dall'incarico e, con decreto del Presidente della Giunta regionale, le società e partecipazioni societarie eventualmente ancora detenute dalla gestione liquidatoria dell'EMSA sono affidati in gestione fiduciaria alla SFIRS, mediante apposita convenzione.
6. Alla cessazione della gestione liquidatoria dell'EMSA l'Amministrazione regionale succede in tutti i rapporti giuridici a carattere finanziario e patrimoniale di cui l'EMSA era titolare e negli obblighi e diritti derivanti da contratti e convenzioni o spettanti allo stesso ente in forza di legge.
Art. 9
1. Ai fini della predisposizione e realizzazione dei programmi di risanamento e valorizzazione dell'ambiente e di riconversione delle aree minerarie dismesse, nonché della promozione delle politiche attive del lavoro e delle misure che attraggano le imprese, tutti i terreni dei bacini minerari dismessi e i relativi fabbricati di proprietà dell'EMSA e delle sue società partecipate vengono trasferiti, al prezzo simbolico di lire una, ai rispettivi comuni di appartenenza.
2. Il Commissario liquidatore è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1.
3. La Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di trasferimento dei terreni e dei fabbricati di cui sopra, predispone, avvalendosi di indiscusse competenze professionali presenti nel libero mercato, un accordo di programma con i comuni di cui al comma 1, le organizzazioni sindacali, le associazioni imprenditoriali e i singoli operatori, da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale per le relative coperture finanziarie, per la realizzazione di un Piano integrato e articolato degli interventi necessari per:
la riabilitazione e la valorizzazione, in una visione unitaria, di tutte le aree dismesse dell'intero bacino minerario;
la localizzazione, nelle aree interessate, di nuove attività produttive e di servizi che possano dare impulso ad un nuovo modello di sviluppo economico e sociale.Art. 9
Personale dell'EMSA1. I dipendenti a tempo indeterminato dell'EMSA, nonché il direttore generale ed i direttori tecnici del medesimo ente, sono trasferiti, con effetto dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 6 comma 2, alle dipendenze dell'Amministrazione regionale e sono inquadrati, dalla medesima data, nelle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale col riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità di qualifica posseduta nell'ente di provenienza e secondo la seguente equiparazione:
a) dirigente = qualifica funzionale dirigenziale;
b) impiegato livello 1°s e 1° = qualifica funzionale ottava;
c) impiegato livello 2° = qualifica funzionale settima;
d) impiegato livello 3° e 4° = qualifica funzionale sesta;
e) impiegato livello 5° = qualifica funzionale quinta;
f) impiegato livello 6° = qualifica funzionale quarta.
2. Al personale così inquadrato in ruolo spetta il trattamento economico previsto dal contratto di lavoro dei dipendenti del ruolo unico regionale. Il compenso per arricchimento professionale è determinato in base all'anzianità riconosciuta ed il salario di anzianità è costituito dagli importi di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente della Giunta regionale 14 maggio 1996, n. 113.
3. Qualora il trattamento economico in godimento presso l'EMSA, costituito dagli elementi della retribuzione aventi la stessa natura di quelli indicati al comma 2, sia superiore, in ragione d'anno, a quello determinato ai sensi del medesimo comma, l'eccedenza è conservata come assegno personale da riassorbire con i miglioramenti del trattamento economico risultanti dalla contrattazione.
Art. 10
1. Al fine di salvaguardare le risorse di competenza e di professionalità acquisite nel tempo, utili per la realizzazione di interventi nel mercato nazionale e internazionale delle opere minerarie e di edilizia civile, la Giunta regionale promuove, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la costituzione di un presidio minerario sotto la forma di associazione senza scopo di lucro, aperta alla partecipazione dell'Università, del Consiglio Nazionale delle Ricerche e di altri istituti ed enti culturali e di ricerca, delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali.
2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 è concesso all'associazione di cui sopra, per il perseguimento dei suoi compiti, un contributo annuo, che per l'anno 1998 è determinato in lire 1.000.000.000.
Art. 10
Interventi per l'esodo o il reimpiego di lavoratori1. Gli interventi previsti dal presente articolo riguardano, a condizione che non rifiutino di avvalersi di offerte di reimpiego:
a) i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato dalle società, direttamente o indirettamente controllate dall'EMSA, che siano messe in liquidazione;
b) i lavoratori in esubero dipendenti a tempo indeterminato dalle società, direttamente o indirettamente controllate dall'EMSA, che siano cedute a privati;
c) i lavoratori dipendenti da società direttamente o indirettamente controllate dall'EMSA, nonché gli altri lavoratori con qualifica di minatore, che risultino iscritti nelle liste di mobilità alla data di entrata in vigore della presente legge e che non maturino il diritto a pensione prima della scadenza del periodo di mobilità;
d) i lavoratori con qualifica di minatore a suo tempo ricollocati in attività sostitutive, già cessate alla data di entrata in vigore della presente legge, e che alla medesima data non abbiano maturato il diritto a pensione;
e) i lavoratori di cui alle precedenti lettere ricollocati in attività sostitutive, qualora queste cessino prima che siano decorsi tre anni dalla data di ricollocazione.
2. Il commissario liquidatore dell'EMSA è autorizzato a concedere appositi incentivi monetari o in beni e mezzi di equivalente valore:
a) a favore dei singoli lavoratori di cui al comma 1 che optino per l'esodo volontario o per iniziative di auto-impiego anche in forma associata; l'incentivo, che non può comunque essere superiore all'importo di 36 mensilità del trattamento economico complessivo in godimento, deve essere graduato in relazione alla natura delle eventuali iniziative di auto-impiego, all'età anagrafica ed alla anzianità previdenziale complessiva maturata dal beneficiario;
b) a favore di terzi datori di lavoro che, non trovandosi in una delle condizioni previste dall'articolo 20, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), assumano a tempo indeterminato lavoratori di cui al comma 1;
c) a favore di terzi datori di lavoro che, avendo beneficiato, con apposito decreto, delle agevolazioni di cui alle leggi 3 febbraio 1989, n. 41 (Interventi per la politica mineraria per il 1988) e 30 luglio 1990, n. 221 (Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria), effettuino assunzioni di lavoratori di cui al comma 1 aggiuntive rispetto a quelle stabilite nel decreto.
3. Gli incentivi di cui al comma 2, lettere b) e c), possono essere concessi allo stesso datore di lavoro entro i limiti fissati dalla disciplina comunitaria de minimis. Ai datori di lavoro che esercitano attività di carattere locale, indicate nell'allegato 1 della comunicazione della Commissione UE n. 97/C, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. C/146 del 14 maggio 1997, i medesimi incentivi possono essere concessi entro il doppio dei limiti fissati dalla disciplina comunitaria de minimis. I limiti di cui al presente comma possono essere superati previa notifica alla Commissione UE.
4. Il commissario liquidatore provvede all'erogazione degli incentivi monetari di cui al comma 2 mediante utilizzazione di parte delle risorse di bilancio dell'EMSA, curandone apposita contabilità separata. Cessata la gestione liquidatoria, all'erogazione provvede l'Amministrazione regionale, avvalendosi delle disponibilità di apposito capitolo del bilancio, che verrà istituito con la legge finanziaria.
5. Al fine di consentire l'immediato reimpiego dei lavoratori di cui al comma 1, il commissario liquidatore dell'EMSA provvede altresì a costituire, anche mediante fusione o incorporazione di società controllate dall'EMSA e con l'eventuale partecipazione di enti locali e di altri soggetti pubblici e privati, una società avente ad oggetto l'attuazione di progetti di messa in sicurezza, di riabilitazione ambientale e di recupero di beni immobili delle aree minerarie dismesse. A detta società saranno statutariamente inibiti la partecipazione al capitale di rischio di qualunque intrapresa nonché gli interventi finanziari ed il rilascio di garanzie a favore di imprese.
6. La società assume e mantiene alle proprie dipendenze i lavoratori di cui al comma 1 fino a quando non trovino ricollocazione in altre attività, non optino per l'esodo volontario o per iniziative di autoimpiego o non maturino il diritto a pensione.
7. La società non può assumere personale diverso dai lavoratori di cui al comma 1 e deve essere sciolta all'esaurimento di detto personale.
Art. 11
1. Compiuta la liquidazione, l'Amministrazione regionale succede in tutti i rapporti giuridici di cui l'EMSA è titolare, a carattere finanziario e patrimoniale e negli obblighi e diritti derivanti da contratti, convenzioni o spettanti allo stesso ente in forza di legge.
2. Le funzioni già esercitate dall'EMSA sono trasferite alla Regione.
3. Il patrimonio dell'EMSA è trasferito al patrimonio della Regione.
Art. 11
Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 62.500.000.000 per l'anno 1998, in lire 42.000.000.000 per l'anno 1999 ed in lire 42.000.000.000 per l'anno 2000 e fanno carico ai sottocitati capitoli dei bilanci regionali per gli stessi anni.
2. Alla relativa spesa si fa fronte:
a) quanto a lire 25.000.000.000 per l'anno 1998 mediante utilizzazione, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, della riserva di cui alla voce 3 della Tabella B allegata alla legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (Legge finanziaria 1997);
b) per le restanti somme mediante le seguenti variazioni in diminuzione del bilancio della Regione per gli anni 1998/2000.
3. Nel bilancio della Regione per gli anni 1998/2000 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
Cap. 03016
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative
1998 lire ------
1999 lire 6.000.000.000
2000 lire 6.000.000.000
mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 2 della tabella A allegata alla legge regionale 15 aprile 1998, n. 11 (legge finanziaria 1998)Cap. 03017
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative
1998 lire 37.500.000.000
1999 lire 36.000.000.000
2000 lire 36.000.000.000
mediante le sottoelencate riduzioni delle riserve della tabella B allegata alla legge finanziaria 1998:
- voce 2 lire 25.000.000.000 per l'anno 1998
- voce 3 lire 12.500.000.000 per l'anno 1998
- voce 4 lire 36.000.000.000 per gli anni 1999 e 2000In aumento
09 - INDUSTRIA
Cap. 09016-02 (N.I.)
Contributo annuo alla gestione liquidatoria dell'Ente minerario sardo (EMSA) - quota per spese correnti (art. 6 della presente legge)
1998 lire 500.000.000
1999 lire 1.500.000.000
2000 lire 1.500.000.000Cap. 09016-03 (N.I.)
Contributo annuo alla gestione liquidatoria dell'Ente minerario sardo (EMSA) - quota per investimenti e per l'erogazione di incentivi per la ricollocazione o per l'esodo volontario di dipendenti delle società controllate (art. 6 e art. 10, commi 2 e 5, della presente legge)
1998 lire 30.000.000.000
1999 lire 15.000.000.000
2000 lire 10.000.000.000Cap. 09017 (N.I.)
Contributo annuo all'Agenzia per le risorse geologiche e ambientali (ARGEA) - quota per spese correnti (art. 5 della presente legge)
1998 lire 2.000.000.000
1999 lire 4.500.000.000
2000 lire 4.500.000.000Cap. 09017-01 (N.I.)
Contributo annuo all'Agenzia per le risorse geologiche e ambientali (ARGEA) - quota per investimenti (art. 5 della presente legge)
1998 lire 1.000.000.000
1999 lire 1.000.000.000
2000 lire 1.000.000.000Cap. 09045-16 (N.I.)
Fondo speciale per incentivare gli investimenti in attività produttive nelle aree minerarie (articolo 2 della presente legge)
1998 lire 15.000.000.000
1999 lire 10.000.000.000
2000 lire 10.000.000.000Cap. 09034 (D.V.)
Spese per il ripristino e la riabilitazione ambientale delle aree interessate da attività minerarie o di cava dismesse o in fase di dismissione (artt. 32 e 35, L.R. 7 giugno 1989, n. 30; L.R. 21 maggio 1998, n. 15 e art. 4 della presente legge)
1998 lire ---------
1999 lire 1.000.000.000
2000 lire 1.000.000.000Cap. 09134 (N.I.)
Spese per l'attuazione nelle aree interessate da attività minerarie di programmi di opere infrastrutturali integrate nei settori dell'industria, dell'agricoltura e del turismo e di progetti finalizzati all'utilizzazione per attività produttive o per iniziative di interesse pubblico del patrimonio immobiliare direttamente o indirettamente connesso ad attività minerarie dismesse (art. 3 della presente legge)
1998 lire 14.000.000.000
1999 lire 9.000.000.000
2000 lire 14.000.000.0004. Alla determinazione degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli anni successivi al 2000 si provvede con legge finanziaria.
Art. 12
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla nomina del Commissario liquidatore, gli organi di amministrazione dell'ente devono compiere esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione.
2. Gli atti che eccedano l'ordinaria amministrazione devono essere preventivamente autorizzati dalla Giunta regionale.
3. Gli atti adottati in difformità sono illegittimi.
4. Nel periodo in cui al comma 1 gli organi di amministrazione adottano le procedure necessarie affinché le società controllate non pongano in essere atti che eccedano l'ordinaria amministrazione e, in tutti i casi, che modifichino l'assetto societario, che portino ad incrementi del numero degli addetti o che diano luogo ad alienazione di beni patrimoniali delle società stesse.
Art. 13
1. Fino alla pubblicazione dei provvedimenti di nomina del Commissario liquidatore e del Collegio sindacale, di cui all'articolo 2, restano ferme le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge relative al controllo sull'ente e alle indennità spettanti ai relativi organi.
2. Le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge relative al controllo dell'EMSA trovano applicazione anche nei confronti della gestione commissariale.
Art. 14
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 60.000.000.000 per l'anno 1998 e in lire 20.000.000.000 per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e fanno carico ai sottoindicati capitoli dei bilanci regionali per gli stessi anni.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 1998-2000 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione:
03 - PROGRAMMAZIONE
Cap. 03016 -
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizione legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art, 2, L.R. 8 marzo 1997, n. 8 e art. 34, comma 2, L.R. 8 marzo 1997, n. 9)
1998 lire 15.000.000.000
1999 lire 5.000.000.000
2000 lire 5.000.000.000Cap. 03017 -
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 2, legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 e art. 34, comma 2, legge regionale 8 marzo 1997, n. 9)
1998 lire 45.000.000.000
1999 lire 15.000.000.000
2000 lire 15.000.000.000In aumento:
02 - AFFARI GENERALI
Cap. 02016 -
Stipendi, paghe, indennità e altri assegni al personale dell'Amministrazione regionale (L.R. 17 agosto 1978, n. 51, L.R. 4 settembre 1978, n. 57, L.R. 1 giugno 1979, n. 47, L.R. 28 febbraio 1981, n. 10, L.R. 28 luglio 1981, n. 25, L.R. 28 novembre 1981, n. 39, L.R. 19 novembre 1982, n. 42, L.R. 8 maggio 1984, n. 18, L.R. 25 giugno 1984, n. 33, art. 3, L.R. 5 agosto 1985, n. 17, L.R. 23 agosto 1985, n. 20, art. 20, L.R. 5 novembre 1985, n. 26, L.R. 26 agosto 1988, n. 32, L.R. 24 ottobre 1988, n. 35, L.R. 2 giugno 1994, n. 26 e art. 7 della presente legge) (spesa obbligatoria)
1998 lire 2.000.000.000
1999 lire 2.000.000.000
2000 lire 2.000.000.000Cap. 02022 -
Versamento contributi dovuti per il trattamento di previdenza del personale (art. 7 della presente legge) (spesa obbligatoria)
1998 lire 500.000.000
1999 lire 500.000.000
2000 lire 500.000.000Cap. 02023 -
Versamento contributi dovuti per il trattamento di assistenza del personale (art. 7 della presente legge) (spesa obbligatoria)
1998 lire 200.000.000
1999 lire 200.000.000
2000 lire 200.000.00009 - INDUSTRIA
Cap. 09134 - (N.I.) -
Fondo per la gestione fiduciaria delle società già controllate dall'EMSA (artt. 4 e 5 della presente legge)
1998 lire 35.000.000.000
1999 lire 10.000.000.000
2000 lire 10.000.000.000Cap, 09134/01 - (N.I.) -
Fondo per il reimpiego dei lavoratori delle società, direttamente o indirettamente controllate dall'EMSA, messe in liquidazione (art. 6 della presente legge)
1998 lire 21.300.000.000
1999 lire 7.300.000.000
2000 lire 7.300.000.000Cap. 09134/02 - (N.I.) -
Spese per la costituzione e il funzionamento del presidio minerario (art. 10 della presente legge)
1998 lire 1.000.000.000
1999 lire ------
2000 lire ------