DISEGNO DI LEGGE N. 350/A

presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore dell'industria PINNA, di concerto con l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, BALLERO, il 10 luglio 1997

Interventi per la riconversione produttiva delle aree minerarie e per il riordino e la dismissione delle partecipazioni dell'Ente Minerario Sardo e delle società finanziarie regionali di settore.


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

1.
Motivano il presente disegno di legge soprattutto tre ordini di ragioni, particolarmente urgenti e di grande rilievo politico e sociale e tra loro strettamente correlati.

In primo luogo, la necessità di dare concreto impulso alla ripresa economica ed occupazionale nelle aree interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione delle tradizionali attività minerarie, promuovendo l'attivo concorso della Regione all'attuazione del Piano di riconversione produttiva per le aree minerarie, già previsto dalla Legge n. 204/1993 e formalmente approvato dal Governo nel marzo 1996.

In secondo luogo, l'esigenza - nell'ambito del complessivo progetto di riordino degli enti strumentali della Regione - del superamento dell'attuale configurazione dell'Ente Minerario Sardo, prevedendo il suo scioglimento e l'espletamento dei suoi compiti e funzioni mediante apposita società per azioni.

In terzo luogo, l'esigenza non più procrastinabile di attuare un complessivo processo di riordino, di "privatizzazione" e di dismissione del sistema delle partecipazioni regionali in società per azioni aventi per oggetto la produzione e commercializzazione di beni destinati al mercato. Tale processo deve riguardare sia le società controllate dalle finanziarie regionali di settore SIPAS, SIGMA E INTEX, sia le numerose società a partecipazione inquadrate nel gruppo EMSA: 33 società per azioni, di cui 23 con partecipazioni totalitarie o di maggioranza e 10 con cospicue partecipazioni di minoranza, operanti nei settori minerario, lapideo, della trasformazione industriale, dei servizi.

Su questi temi la Giunta regionale e le organizzazioni sindacali regionali, dopo un approfondito confronto di merito hanno raggiunto una importante intesa, tradotta nell'"accordo-quadro sulle politiche industriali e sul processo di privatizzazione" firmato il 26 maggio 1997.

2.
Come è noto, al fine di sostenere la ripresa economica ed occupazionale nelle aree minerarie interessate dalla cessazione delle attività estrattive, la legge statale n. 204 del 1993 ha stabilito, tra l'altro, la promozione di appositi piani regionali per la riconversione produttiva, da finanziare con il concorso di risorse statali, regionali e comunitarie e da attuare mediante accordi e contratti di programma.

Il piano di riconversione produttiva per le aree minerarie della Sardegna ha comportato fino ad oggi alcuni interventi nazionali, finalizzati ad incentivare attività sostitutive e a finanziare alcuni progetti di recupero di compendi immobiliari e di riabilitazione ambientale nei bacini minerari.

Per una compiuta attuazione del piano di riconversione produttiva si rende indispensabile il conseguimento di ulteriori e più adeguati interventi nazionali, l'utilizzo delle possibili forme di co-finanziamento comunitario, ma anche un più diretto concorso della Regione. Gli interventi e le risorse aggiuntive regionali dovranno implementare i tre settori di intervento parzialmente avviati con risorse statali e sostenere, inoltre, la realizzazione di opere infrastrutturali, particolarmente necessarie per promuovere e sviluppare nuove attività industriali, agricole e turistiche.

3.
L'Ente Minerario Sardo fu costituito 29 anni or sono, con legge regionale n. 24 del 1968, al fine di assicurare il coordinamento e lo sviluppo delle attività minerarie in Sardegna, con i compiti, in particolare, di sviluppare la conoscenza della struttura geologica, geomineraria e giacimentologica dell'Isola, di promuovere la ricerca, la coltivazione, la trasformazione e il collocamento commerciale delle risorse minerarie.

Tuttavia, col passare del tempo, ai principali obiettivi iniziali se ne sono aggiunti altri, di natura imprenditoriale, divenuti largamente prevalenti.

Per effetto della crisi che investì il settore minerario tradizionale furono trasferite all'EMSA, anche per assicurare il mantenimento dei livelli occupativi, attività precedentemente gestite e poi abbandonate da altri soggetti.

Più recentemente, lo stesso ente ha promosso la nascita di numerose iniziative per la lavorazione dei nuovi minerali estratti nell'Isola. In vari casi l'ente ha dovuto tuttavia sopportare un onere maggiore del previsto, quando è venuta a mancare o si è rivelata insufficiente la prevista partecipazione di privati.

Per questo complesso di fattori accumulatisi nel tempo, l'EMSA è divenuto l'ente strumentale regionale più esposto in termini di capitale a rischio, di finanziamenti concessi alle società controllate, di fideiussioni rilasciate a favore delle medesime società. Pur avendo mantenuto la sua veste giuridica di ente strumentale della Regione, all'EMSA fa capo, infatti, un vasto numero di società, le quali realizzano, nella quasi totalità dei casi, risultati economici negativi, determinando un gravoso impegno finanziario per l'ente e quindi a carico della Regione.

Per quanto sopra richiamato risulta evidente che la generale esigenza di riforma e di semplificazione del sistema degli enti strumentali della Regione si pone, nel caso dell'EMSA, in termini piuttosto diversi rispetto agli altri enti. Sono da affrontare, infatti, sia il tema dell'ente in sé sia l'intreccio di problemi derivanti dalle sue numerose partecipazioni societarie.

A questo fine è necessario partire da una aggiornata individuazione delle funzioni che abbiano rilevanza pubblica, distinte dalle attività di gestione imprenditoriale riconducibili al mercato.

Questa linea di demarcazione è, evidentemente, storicamente determinata. In altre fasi storiche e con altri contesti politici e culturali, si è potuto ritenere che l'intervento pubblico regionale dovesse ricomprendere anche la gestione ed il controllo di attività d'impresa indirizzate al mercato. Oggi si conviene, per molteplici ragioni, sulla necessità di riqualificare l'intervento pubblico nell'economia su compiti di servizio pubblico, di regolazione del mercato, di promozione e incentivazione dello sviluppo industriale ed economico, liberando invece la Regione e gli enti regionali, così come lo Stato, da compiti impropri di gestione imprenditoriale.

Anche nel settore geominerario, la Regione dovrà perciò riorganizzare il proprio intervento, destinandolo a quelle attività di pubblico interesse, o comunque di rilevanza pubblica, che l'iniziativa privata da sola non è in grado ovvero non ha concreto interesse a soddisfare. Tali appaiono, in particolare, le attività di studio, ricerca e sperimentazione concernenti le risorse geologiche e geominerarie ma anche le altre risorse naturali presenti nel suolo e nel sottosuolo della Sardegna, così come la progettazione e realizzazione degli interventi di ripristino e di riabilitazione ambientale dei siti interessati da dismesse attività minerarie e di cava, nonché i compiti di supporto tecnico per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di miniere e di cave.

Per l'espletamento di questo insieme di funzioni di rilevanza pubblica, si prevede che la Regione si avvalga di apposita società, alla quale possano partecipare anche altri soggetti pubblici e privati, e nella quale dovranno essere riordinate e incorporate le diverse società, controllate dall'EMSA, che già svolgono, in tutto o in parte, i compiti e le attività richiamati.

Tale nuova società, subentrando all'EMSA, può più efficacemente utilizzare e valorizzare il rilevante patrimonio di competenze e di professionalità accumulato nella tradizione e nella cultura sarda, ponendosi come soggetto di riferimento, non solo regionale ma anche in ambito nazionale e internazionale per la ricerca e la valorizzazione delle risorse geominerarie ed ambientali.

4.
Conseguentemente alla costituzione della nuova società per azioni, nella quale riordinare le molteplici attività di ricerca, sperimentazione, progettazione, promozione e riabilitazione ambientale, concernenti le risorse geominerarie e naturali, si prevede - per le altre partecipazioni dell'EMSA e in generale per l'insieme delle partecipazioni regionali in società aventi per oggetto la produzione e commercializzazione di beni destinati al mercato - di dare attuazione a quel processo di riordino, di "privatizzazioni" e di dismissioni che da tempo è stato intrapreso in campo nazionale e nel resto d'Europa.

Esso costituisce la via per dare maggiore efficienza al sistema economico regionale e locale, per liberare maggiori risorse a favore di nuovi investimenti produttivi, per costruire nuove prospettive di lavoro e di imprenditorialità anche per le aree minerarie tradizionali.

In questa direzione, oltretutto, opera in termini sempre più stringenti la stessa normativa comunitaria a cui siamo vincolati.

Essa, come riconfermano tutte le recenti decisioni della Commissione Europea, considera la "concessione di fondi pubblici ad imprese pubbliche a condizioni più favorevoli di quelle riservate ad un'impresa privata in posizione comparabile....come aiuto di Stato", e dunque soggetto alla disciplina comunitaria in materia di concorrenza (vedi XXV Relazione annuale sulla politica di concorrenza, punto 159, pubblicata nel 1996 dalla Commissione Europea, Direzione generale IV).

I recenti orientamenti adottati dalla Commissione Europea in materia di aiuti di Stato valutano con particolare rigore gli aiuti al funzionamento di imprese "che abbiano l'effetto di impedire o ritardare le modifiche strutturali necessarie a rendere economicamente efficiente l'impresa o il settore e di mantenere così artificialmente in vita imprese anti-economiche (vedi GUC 334 del 12 dicembre 1995).

L'impegno alla privatizzazione e alla dismissione delle partecipazioni regionali nel settore industriale e agro-industriale è stato inoltre sancito e ribadito dal Consiglio regionale con proposte di legge, mozioni e ordini del giorno.

Esso è oggi sollecitato anche dalle forze sociali, sia dai sindacati confederali che dalle associazioni imprenditoriali.

Nell'accordo sottoscritto il 20 gennaio 1997 dalle Confederazioni regionali CGIL, CISL e UIL e dalla Federazione regionale della Confindustria è scritto testualmente: "La maggior parte delle dotazioni finanziarie assegnate dal bilancio regionale all'Assessorato dell'industria è costituita dagli stanziamenti a favore dell'EMSA, SIPAS e SIGMA per il ripianamento delle ingenti perdite delle aziende partecipate. Di conseguenza viene distolta dalle finalità originarie la quasi totalità delle risorse destinate a nuove investimenti. La privatizzazione delle aziende a partecipazione regionale diventa perciò condizione indispensabile per procedere alla razionalizzazione dell'intero sistema dell'incentivazione".

Questo processo di privatizzazione e dismissione delle partecipazioni regionali dovrà esser attuato, sulla base di apposite direttive della Giunta, sia dalle società finanziarie di settore SIPAS, INTEX e SIGMA, sia dall'Ente minerario sardo, prevedendo al riguardo la nomina di amministratori unici per le medesime società finanziarie e di un commissario straordinario per l'EMSA, ed incaricando specializzate società di revisione per i necessari compiti di valutazione delle società e delle partecipazioni da dismettere.

5.
Passando ad una sintetica evidenziazione dell'articolato proposto, l'articolo 1 fissa le finalità del presente provvedimento legislativo.

L'articolo 2 stabilisce il concorso della Regione, con appositi interventi e con risorse aggiuntive, all'attuazione del piano per la riconversione produttiva previsto dalla legge n. 204/1993 ed approvato con decreto del Presidente del Consiglio il 12 marzo 1996. A questo fine, si prevede che la Regione proponga al Governo - a' termini della recente legge n. 662/96 - un "accordo di programma quadro" indicante il complesso degli interventi da finanziare con risorse regionali, statali e comunitarie.

Poiché l'attuazione del piano è demandata a specifici accordi di programma, ed al fine di assicurare il necessario snellimento dei procedimenti amministrativi, l'articolo prevede anche che le amministrazioni e gli enti pubblici competenti provvedano ad adottare i rispettivi atti ricorrendo all'istituto della conferenza di servizio ed entro termini temporali concordati.

L'articolo 3 stabilisce gli interventi posti in essere dalla Regione e le modalità del loro finanziamento. Essi sono rivolti a rafforzare l'efficacia degli incentivi per le nuove attività produttive, a promuovere l'utilizzo dei compendi immobiliari ex minerari per nuove iniziative imprenditoriali o per iniziative sociali di pubblico interesse, e realizzare programmi di riabilitazione ambientale nelle aree minerarie e di cava dismesse, a finanziare specifici programmi di opere infrastrutturali integrate nei settori dell'industria, dell'agricoltura e del turismo.

L'articolo 4 prevede che la Regione, per l'espletamento delle funzioni di rilevanza pubblica nel settore geominerario, si avvalga di apposita società, da costituire mediante l'acquisizione e la fusione di alcune società controllate dall'EMSA che abbiano già svolto, in tutto o in parte, le suddette funzioni. Alla costituzione della nuova società, avente per ragione sociale "Risorse geominerarie e ambientali", potranno concorrere, insieme con la Regione, la SFIRS ed altri soggetti pubblici e privati.

La società potrà operare, oltre che su incarico della Regione, anche su commissione di soggetti pubblici e privati, interni ed esterni alla Sardegna, mettendo a frutto e valorizzando pienamente il patrimonio di competenze, di esperienze e di professionalità accumulato in seno al gruppo EMSA nel settore geologico, geominerario e geoambientale.

Alla società - in coerenza con quanto già evidenziato - dovranno essere statutariamente inibiti la partecipazione al capitale di rischio in altre intraprese, gli interventi finanziaria favore di imprese e il rilascio di garanzie.

L'articolo 5 prevede che, successivamente allo scorporo dal gruppo EMSA delle società trasferite alla Regione e fuse nella nuova società di cui all'articolo 4, si proceda allo scioglimento degli attuali organi dell'ente e ala nomina di un commissario straordinario e di un collegio sindacale, dando avvio alla fase di amministrazione straordinaria che dovrà porre in essere le operazioni di dismissione ed, infine, sfociare nello scioglimento dell'EMSA.

L'articolo 6, proprio in ragione della complessità del gruppo EMSA e della necessità di disporre di una sicura valutazione delle società controllate, prevede che, col medesimo decreto di nomina del commissario straordinario, sia individuata una società di revisione, di comprovata qualificazione ed esperienza di livello internazionale. Il commissario straordinario, con apposito contratto, conferirà alla società l'incarico di realizzare una sistematica indagine relative a tutte le società ancora controllate e di provvedere alla motivata individuazione di ciascuna società e dei suoi rami d'azienda e stabilimenti, sotto un duplice profilo: il primo, attinente ad una valutazione di ordine economico-industriale; il secondo, riferito alle possibili prospettive di collocamento nel mercato.

L'articolo 7 è dedicato al programma d'intervento finalizzato alla realizzazione delle operazioni di dismissione riguardanti le società e partecipazioni inquadrate nell'ente. Sulla scorta dell'attività di indagine e valutazione svolta dalle società di revisione oltre che dei documenti forniti dalle società controllate, il commissario dovrà predisporre e presentare alla Giunta un articolato e completo programma indicante le operazioni da svolgere, la loro sequenza, i tempi d'attuazione, il fabbisogno finanziario, i costi analitici e gli effetti sull'occupazione.

La Giunta, previa eventuale audizione del commissario, procederà all'approvazione del programma di intervento e impartirà le direttive necessarie per il conseguimento degli obiettivi della gestione straordinaria dell'ente e per le operazioni concernenti le società.

L'articolo 8 definisce gli specifici poteri e adempimenti del commissario. In particolare, questi, oltre a provvedere alla gestione corrente dell'ente, dovrà in conformità alle direttive della Giunta compiere tutte le operazioni per l'attuazione del programma di intervento, che dovranno concludersi entro il termine massimo di due anni.

Con scadenza quadrimestrale, egli dovrà trasmettere alla Giunta sia il rendiconto della gestione e delle somme ricevute sia una relazione informativa sullo stato d'attuazione del programma che la Giunta dovrà a sua volta trasmettere al Consiglio regionale, al fine di una costante informazione e verifica pubblica sulle operazioni realizzate e sui risultati conseguiti.

Con l'articolo 9, al fine di fornire la massima tutela al personale dipendente delle società direttamente o indirettamente controllate dall'EMSA, sia quelle suscettibili di privatizzazione sia quelle da porre in liquidazione, si provvede a porre in essere un insieme coordinato di interventi.

Attualmente, giova ricordarlo, i dipendenti delle società controllate dall'Ente minerario sardo assomano a 1.131 unità. Tra queste non sono comprese le 936 unità dipendenti dalla Carbosulcis, provvisoriamente controllata dal medesimo ente, ma per la quale esiste una prospettiva diversa e specifica, connessa al progetto di estrazione e gassificazione del carbone Sulcis.

Una parte rilevante di detto personale proseguirà la propria attività alle dipendenze della nuova società regionale incaricata dei compiti di ricerca e valorizzazione delle risorse geominerarie e ambientali.

Un'altra parte di personale continuerà a mantenere invariato il proprio rapporto di lavoro qualora la società da cui dipende prosegua l'attività, con la cessione a terzi della partecipazione ora detenuta dall'EMSA.

Per il personale in esubero delle società privatizzate e per quello dipendente dalle società poste in liquidazione, il commissario dell'EMSA e la Regione dovranno operare per favorirne la ricollocazione nelle attività sostitutive finanziate ai sensi della Legge n. 221/1990 e delle altre leggi statali e regionali di incentivazione, nel quadro del Piano di riconversione produttiva per le aree minerarie.

Il commissario dell'EMSA, inoltre, sarà autorizzato a favorire il reimpiego dei lavoratori anche mediante erogazione di appositi incentivi a favore di terzi datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato dipendenti delle società del gruppo EMSA, ovvero a favore di singoli lavoratori che optino per l'esodo volontario o per iniziative di auto-impiego.

Infine, i lavoratori già dipendenti da società dell'EMSA che non abbiano comunque trovato ricollocazione e che non abbiano maturato il diritto a pensione, al termine del periodo di mobilità consentito dalla legge, possono richiedere il passaggio alle dipendenze di un'altra società ancora controllata dall'EMSA o della società per azioni prevista all'articolo 4. Stessa richiesta possono fare i lavoratori provenienti dal gruppo EMSA e ricollocati in attività sostitutive, qualora queste cessino entro tre anni dalla data di avvio.

L'articolo 10 concerne le dismissioni delle partecipazioni delle finanziarie regionali di settore SIPAS, SIGMA ed INTEX. Si precede, al riguardo, la nomina di un amministratore unico per ciascuna delle società finanziarie suddette, con il compito di realizzare e concludere le relative operazioni di dismissione entro il 31 dicembre 1997, per poi procedere allo scioglimento ed alla messa in liquidazione delle medesime finanziarie di settore.

Anche in questo caso, la Giunta regionale dovrà trasmettere al Consiglio periodiche relazioni informative sullo stato di attuazione delle operazioni di dismissione.

Gli interventi previsti dall'articolo 9, a favore del personale delle società regionali interessate dalle dismissioni, sono estesi anche ai lavoratori dipendenti dalle finanziarie di settore ed a quelli eventualmente licenziati da società da queste controllate.

L'articolo 11 prevede che, successivamente alla completa attuazione del programma d'intervento di cui all'articolo 7, l'amministrazione regionale si autorizza a disporre la soppressione dell'Ente minerario sardo.

L'articolo 12, infine, reca le necessarie disposizioni finanziarie.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI LOCALI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE
composta dai Consiglieri
SANNA Salvatore, Presidente; LIPPI, Vice Presidente; MACCIOTTA, Segretario; BONESU, Segretario; BUSONERA, FLORIS, LOCCI, LORENZONI; MURGIA, Relatore di maggioranza; MANUNZA, MARTEDDU, PITTALIS, SCHIRRU, BALLETTO: relatore di minoranza

Relazione di maggioranza
pervenuta il 29 luglio 1998

La presente iniziativa legislativa si propone fondamentalmente il superamento del sistema dell'intervento economico diretto della Regione nella gestione di attività minerarie o di aziende nate al fine di impiegare lavoratori in esubero del settore minerario. Rappresenta il compimento di una fase importante della storia economica di vaste zone della Sardegna ed il tentativo di innescare un processo economico di tipo innovativo, basato sul recupero e la valorizzazione del territorio e dei giacimenti culturali ed ambientali in esso contenuti. Sostiene l'iniziativa privata in ogni settore economico, preferibilmente integrata con i programmi infrastrutturali degli enti locali. Prevede provvidenze a favore dei lavoratori fino ad ora dipendenti da un sistema di intervento pubblico superato.

Il ruolo che la proposta attribuisce alla Regione e agli enti locali è quello della programmazione, regolazione e promozione di iniziative, nonché della fornitura di servizi al sistema delle imprese, e non più quello del sostegno ad iniziative direttamente partecipate. Ciò anche in relazione agli obblighi internazionali del nostro Paese, che vietano qualsiasi sostegno ad iniziative economiche in violazione delle regole sulla concorrenza nel mercato.

Il testo unificato delle proposte di legge n. 94 e 379 e del disegno di legge n. 350 è stato approvato a maggioranza dalla Prima Commissione nella seduta del 21 luglio 1998.

Alla definizione del testo ha dato un determinante contributo la Commissione Industria, che ha preso in esame in sede consultiva la proposta di legge n. 94 e il disegno di legge n. 350, proponendo un testo unificato che ha costituito di fatto la base del lavoro svolto dalla Prima Commissione. Successivamente all'espressione del parere articolato da parte della Commissione Industria, è stata presentata la proposta di legge n. 379, sulla quale la medesima Commissione Industria ha espresso parere negativo.

La Prima Commissione ha tuttavia ritenuto di dover prendere in esame congiuntamente sia i progetti n. 94 e 350, e il testo unificato dei medesimi proposto dalla Commissione industria, sia la proposta di legge n. 379.

Il testo che ne è risultato contiene alcune significative novità che di seguito si illustrano.

I primi quattro articoli del testo unificato forniscono strumenti per uno sviluppo alternativo delle zone ex minerarie, alle quali vengono destinate risorse per incentivi ad attività produttive mediante la istituzione di un fondo speciale che operi però secondo procedure già collaudate da leggi vigenti. In particolare, gli articoli 3 e 4 prevedono stanziamenti, per lo più integrativi di quelli previsti da parte dello Stato, per un intervento integrato di messa in sicurezza, risanamento ambientale, riuso e valorizzazione di immobili nelle aree minerarie. Tali interventi dovranno essere prevalentemente realizzati mediante accordi di programma che vedano protagonista l'iniziativa privata.

L'articolo 5 prevede la costituzione di un'Agenzia per le risorse geologiche ed ambientali (ARGEA), con finalità esclusiva di servizio pubblico e con la più netta preclusione alla possibilità di ricreare un sistema d'intervento economico della Regione.

L'esigenza che sta alla base dell'ARGEA risiede nella necessità di non disperdere un patrimonio scientifico, culturale e professionale, derivante dalla antica e recente storia della Sardegna, di valorizzare con opportune iniziative di tutela, di conoscenza e di proposta lo straordinario patrimonio della Regione, di consentire il sostegno tecnologico alle aziende private che continueranno l'attività estrattiva e di cava nella Regione, di esportare, soprattutto nel terzo mondo, la tecnologia mineraria maturata nella nostra Regione mediante attività di formazione. L'ARGEA potrà infine fornire il necessario supporto tecnico-organizzativo all'istituendo parco geominerario della Sardegna.

Gli articoli dal 6 al 10 normano le procedure nette ed irrevocabili di scioglimento dell'E.M.Sa. e delle sue attività, prevedono percorsi che garantiscano la conservazione di un posto di lavoro ai dipendenti, mediante meccanismi già collaudati in altre situazioni e che si sono rivelati utili anche a sostenere processi di formazione di micro-imprenditorialità ed a sostenere piccole iniziative locali.

La Commissione ha ritenuto necessario espungere dal testo ogni riferimento ad altre società partecipate dalla Regione per due motivi: trattandosi di società per azioni, il loro scioglimento può essere fatto senza una norma legislativa, d'altra parte la proposta presentata non prevedeva una compiuta definizione dei problemi nel settore agricolo ed in quello industriale derivanti dalla soppressione di SIPAS, SIGMA ed INTEX. Ciò non significa un diniego allo scioglimento di dette società, ma un invito a porre rapidamente in essere una procedura organica paragonabile a quella qui rappresentata per il settore minerario.

La norma finanziaria, infine, all'articolo 11, testimonia l'accoglimento del suggerimento della Commissione III°, nel suo parere, di una riduzione dei fondi a disposizione per i fini della presente legge. La I° Commissione ritiene comunque che in sede di discussione in aula o di predisposizione dei prossimi bilanci ci sia un'adeguata dotazione di fondi, in assenza dei quali rischiano di essere compromessi gli obiettivi della legge e, lungi dal conseguire un risparmio, si determinerebbero aggravi di costi economici e sociali per la Regione sarda.


Relazione di minoranza
(relatore Balletto)
pervenuta il 29 luglio 1998

Com'è notoriamente risaputo, le forze politiche dell'opposizione rappresentate dal "Polo per le Libertà" sin dalle primissime fasi di questa legislatura si sono incessantemente adoperate per mettere a nudo e portare all'attenzione della pubblica opinione, la gravissima situazione in cui versa l'Ente Minerario Sardo e il gruppo di società da esso controllato attraverso il quale la Regione Sardegna ha assunto la veste d'imprenditore. Di un pessimo imprenditore, come peraltro comprovano tutte le analoghe iniziative d'intromissione del potere pubblico nell'economia di mercato.

Alla base dell'insostenibile situazione dell'EMSA, stanno le perdite che derivano dagli investimenti fatti e voluti da politici irresponsabili in iniziative imprenditoriali impossibili e, peggio che mai, le perdite di gestione di tutte le aziende che fanno parte del sistema, quasi tutte amministrate da personaggi - senza scrupoli e finora impuniti - all'insegna dell'inefficienza più assoluta.

Cosicché, per numerosi decenni si è assistito al continuo spreco di denaro pubblico che non è azzardato quantificare in qualche migliaio di miliardi. I processi d'integrazione europea e l'allargamento dei mercati che vanno sempre più delineandosi, quali diretta conseguenza della generalizzata affermazione dell'economia di mercato, escludono nel modo più categorico la sopravvivenza (sotto qualsiasi forma) di un "Ente" che sovrintenda - o peggio che gestisca - un comparto d'attività quali sono quelli delle materie prime e del ripristino dei territori devastati dall'attività mineraria.

Il venire meno (e da tempo ormai) dei presupposti che in un ben individuato periodo storico portarono all'istituzione dell'EMSA, impongono con urgenza indilazionabile l'affermazione di una primaria esigenza: quella cioè di ricondurre la ripresa e lo sviluppo delle aree minerarie all'interno di una logica di sviluppo globale che preveda un Insieme coordinato di azioni da attuarsi attraverso l'utilizzo degli "strumenti ed organismi regionali e nazionali già esistenti" ed appositamente creati per svolgere attività di promozione e di gestione dello sviluppo economico-imprenditoriale.

La classe politica regionale al potere, si è dimostrata insensibile a questo processo; anzi la più immediata sensazione e che vi siano stati tentativi - per niente riusciti all'evidenza dei fatti - di opporsi a questo processo innovatone di dimensione internazionale. N'è derivato che la Regione ha continuato a sostenere il sistema EMSA con ingenti stanziamenti di fondi pubblici ottenendo il solo risultato di alimentare una situazione di radicale diseconomicità gestionale delle società del gruppo.

Il presente provvedimento normativo, presentato come "Proposta di testo unificato", non fa altro che recepire il disegno di legge della giunta, trascurando del tutto i contenuti 'fondatori della proposta di legge 379.

Non può, infatti, considerarsi vera riforma, ciò che trascura le effettive esigenze di cambiamento dettate da situazioni oggettive ed indiscutibili.

Vediamone brevemente i perché:

- è solo "falsa riforma" quella che prescinde dalla necessità di eliminare le grandi sacche di spreco e d'inefficienza che si annidano nel sistema delle partecipazioni del gruppo EMSA. Infatti, così facendo si continua a sottrarre notevoli risorse (da quelle ormai ridottissime) agli investimenti produttivi i quali, notoriamente, sono gli unici capaci di assicurare sviluppo e stabile occupazione:

- non è stata assolutamente superata la vecchia concezione secondo la quale dalle ceneri dell'organismo che s'intende sopprimere, deve necessariamente sorgere un nuovo ente che di nuovo ha solamente il nome, ma che, di fatto, ne amplia le funzioni e il campo d'azione nel perseguimento di logiche assistenziali e clientelari, disinteressandosi dell'economicità della gestione aziendale. Nel caso che ci riguarda questo concetto è stato addirittura allargato, dato che l'EMSA non si estingue (o perlomeno ciò non si verifica in tempi brevi), poiché è previ . sta la costituzione di un nuovo organismo di diritto pubblico, l'Agenzia per le Risorse Geologiche ed Ambientali (ARGEA), ed, infine, prescindendo dal fatto che già esistono organismi nazionali a ciò istituzionalmente preposti, si costituisce un nuovo soggetto - attraverso una machiavellica operazione di fusione o di incorporazione tra società dei gruppo che più d'ogni altre dovrebbero essere sciolte - per la gestione del personale dipendente non ricollocato.

- non si è voluto, restando ostinatamente aggrappati alle logiche accentratrici e stataliste del passato, restituire al libero mercato le attività che oggi sono esercitate dall'ente pubblico con posizione dominante se non monopolistica, per lo più sostenute da aiuti della Regione in contrasto con le direttive comunitarie, e per le quali l'Unione Europea ha avviato le procedure d'infrazione che si concluderanno inevitabilmente con una condanna, e all'obbligo della restituzione di centinaia e centinaia di miliardi.

- Si sono voluti escludere, a dispetto dei principio di sussidiarietà nella logica del processo di modernizzazione istituzionale in atto nel Paese, i Comuni interessati alla programmazione e alla gestione degli interventi nel rispettivi territori. Questo ennesimo atto di prevaricazione si è consumato con la mancata previsione dei trasferimento al comuni degli immobili, terreni e fabbricati, che risulteranno inutilizzati o invenduti al termine del processo di liquidazione dell'EMSA. Ma ciò che assume aspetti di maggiore gravità e, per se stesso, è fonte di grosse e preoccupanti perplessità, è rappresentato dal fatto che si è voluto agire a dispetto della volontà dei comuni i quali, ripetutamente e insistentemente, hanno avanzato nelle sedi opportune apposite richieste d'assegnazione in proprietà di tali beni; tutto questo in barba al dilagante assunto - da tutti proclamato ma mai attuato dalle forze della "conservazione" - facciano le Regioni ciò che non deve fare lo Stato, facciano i Comuni ciò che non devono fare le Regioni.

Nota: Il testo della Commissione è unificato con la Proposta di legge n. 94/A e con la Proposta di legge n. 379/A

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE 

    Titolo: Interventi per la riconversione delle aree minerarie, costituzione dell'Agenzia per le risorse geologiche e ambientali (ARGEA) e soppressione dell'Ente minerario sardo (EMSA)

Art. 1
Finalità

1. La presente legge reca disposizioni finalizzate ai seguenti obiettivi:

a) concorso della Regione alla ripresa economica e occupazionale nelle aree della Sardegna interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attività mineraria;

b) riorganizzazione delle attività di ricerca e di valorizzazione delle risorse geominerarie ed ambientali, già svolte dall'Ente Minerario Sardo;

c) riordino e dismissioni delle partecipazioni societarie dell'Ente Minerario Sardo;

d) dismissioni di partecipazioni regionali in società per azioni aventi per oggetto la produzione e commercializzazione di beni destinati al mercato e scioglimento delle società finanziarie regionali di settore, con contestuale incremento delle risorse destinate a sostegno dello sviluppo economico ed occupazionale.

 

Art. 1
Sostegno alla riconversione delle aree minerarie e relativa delimitazione

1. Al fine di sostenere la riconversione produttiva ed occupazionale nelle aree interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attività mineraria, l'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare nei comuni compresi nei bacini minerari della Sardegna gli interventi di cui agli articoli 2 e 3, coordinandoli con quelli finanziati dallo Stato in attuazione del decreto legge 24 aprile 1993, n. 121 (Interventi urgenti a sostegno del settore minerario), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204, e del relativo piano per la riconversione produttiva approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 marzo 1996.

2. I comuni in cui si realizzano gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 sono individuati con decreto dell'Assessore dell'industria, sulla base dei seguenti criteri:

a) comuni nel cui territorio insistono concessioni minerarie dismesse da non oltre 15 anni o in corso di dismissione;

b) comuni in cui sono presenti in misura significativa lavoratori che sono o che sono stati impiegati nelle concessioni minerarie di cui alla lettera a);

c) limitatamente agli interventi di cui all'articolo 3, comuni nel cui territorio insistono immobili direttamente o indirettamente connessi ad attività minerarie dismesse, indipendentemente dalla data di dismissione.

Art. 2
Concorso della regione per l'attuazione del piano di riconversione produttiva per le aree minerarie

1. Al fine di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attività mineraria, la Regione concorre, con propri interventi e con proprie risorse aggiuntive, all'attuazione del piano per la riconversione produttiva di cui alla legge 23 giugno 1993, n. 204, approvato con D.P.C.M. del 12 marzo 1996.

2, Per i fini di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione propone al Governo un accordo di programma quadro a' temini dell'articolo 2, comma 203, della Legge 28 dicembre 1996, n. 662, con la indicazione, in particolare: delle nuove attività sostitutive ammissibili agli incentivi statali e regionali previsti dalle norme vigenti, anche mediante il recupero degli incentivi non erogati per la mancata realizzazione di investimenti già ammessi al finanziamento; dei programmi di recupero di compendi immobiliari minerari dismessi da destinare ad attività produttive o ad iniziative sociali; dei programmi di riabilitazione ambientale delle aree minerarie dismesse o in fase di dismissione; dei programmi di opere infrastrutturali nei settori dell'industria, dell'agricoltura e del turismo. La Regione attua gli interventi di cui all'accordo di programma quadro anche mediante accordi di programma con le Province ed i Comuni territorialmente interessati.

3. L'ambito territoriale di riferimento per gli interventi di cui all'articolo 3 è costituito dai bacini minerari della Sardegna, così come individuati dalle deliberazioni del CIPE del 30 luglio 1996 e del 20 dicembre 1996.

4. Le amministrazioni e gli enti pubblici interessati, al fine di snellire e semplificare i procedimenti amministrativi relativi agli interventi di cui all'articolo 3, provvedono ad emanare gli atti di rispettiva competenza in sede di conferenza di servizio convocata dalla Regione ed entro termini di tempo concordati.

 

Art. 2
Incentivi agli investimenti produttivi

1. Al fine di incentivare gli investimenti per la nuova realizzazione, l'ampliamento o la riattivazione di attività produttive nelle aree minerarie, è autorizzata la costituzione presso la Società finanziaria industriale rinascita Sardegna (Sfirs) di un fondo speciale destinato alla concessione, a favore di piccole e medie imprese industriali, agro-industriali e turistico-alberghiere, delle agevolazioni previste dall'articolo 30, comma 2, lettere a) e c) della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 (legge finanziaria 1993), modificato dall'articolo 4 della legge regionale 29 settembre 1993, n. 48.

2. Per la gestione del predetto fondo l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con la Sfirs apposita convenzione ai sensi dell'articolo 99 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 (legge finanziaria 1991).

3. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse con decreto dell'Assessore dell'industria, a seguito di istruttoria positiva svolta dalla SFIRS e sulla base di direttive di attuazione deliberate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 (legge finanziaria 1992). In ogni caso, per l'ammissione alle stesse agevolazioni è riconosciuta priorità alle imprese che si obbligano ad assumere e mantenere al lavoro per almeno un triennio, almeno per una parte, personale già dipendente delle società direttamente interessate da cessazione o ristrutturazione dell'attività mineraria.

4. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono cumulabili con quelle previste da altre leggi regionali o nazionali, purché l'ammontare complessivo degli incentivi non superi l'intensità dell'aiuto stabilita dalla normativa comunitaria e nazionale per l'area in cui l'impresa è localizzata, calcolata in termini di "equivalente sovvenzione netto".

Art. 3
Interventi regionali

1. Al fine di incentivare la realizzazione di nuove attività produttive nelle aree interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attività mineraria, le provvidenze concesse, con apposito decreto ministeriale, a' termini delle Leggi 3 febbraio 1989, n. 41 e 30 luglio 1990, n. 221 e successive modificazioni e integrazioni, sono cumulabili con quelle previste dalle leggi regionali 28 aprile 1993, n. 21 e 15 aprile 1994, n. 15, fermi restando i limiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, calcolati in termini di equivalente sovvenzione netto.

2. La Regione promuove specifici accordi di programma con le amministrazioni locali ed i soggetti pubblici e privati interessati, finalizzati all'utilizzo, per attività produttive o per iniziative sociali di interesse pubblico, del patrimonio immobiliare direttamente o indirettamente connesso ad attività minerarie dismesse.

3. La Giunta regionale, anche su proposta degli enti locali interessati, approva appositi programmi di riabilitazione ambientale nelle aree interessate da attività minerarie e di cava dismesse o in fase di dismissione.

4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di industria, di concerto con gli Assessori competenti in materia di agricoltura e di turismo, sentiti gli enti locali interessati, approva appositi programmi di opere infrastrutturali integrate nei settori dell'industria, dell'agricoltura e del turismo.

5. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 si provvede con apposito incremento dei fondi istituiti a' termini delle leggi regionali 28 aprile 1993, n. 21 e 15 aprile 1994, n. 15.

6. Alla realizzazione degli accordi di programma di cui al comma2 si provvede con risorse statali, con parte delle risorse previste dalla legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14 e dalle leggi regionali di settore, nonché con apporti finanziari degli altri soggetti pubblici e privati interessati.

7. Alla realizzazione dei programmi di cui ai commi 3 e 4 si provvede con appositi stanziamenti nel bilancio della Regione, integrati delle risorse statali destinate per le medesime finalità.

 

Art. 3
Realizzazione di infrastrutture e progetti per l'utilizzazione degli immobili minerari

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, sulla base di programmi d'intervento approvati dalla Giunta regionale, a finanziare e cofinanziare opere infrastrutturali integrate nei settori dell'industria, dell'agricoltura e del turismo e progetti di recupero e riabilitazione del patrimonio immobiliare direttamente o indirettamente connesso ad attività minerarie dismesse, al fine della sua utilizzazione per attività produttive private o per iniziative di interesse pubblico, anche stipulando gli opportuni accordi di programma con amministrazioni locali ed altri soggetti pubblici e privati interessati. Gli accordi stabiliscono, in conformità alla normativa vigente, il concorso di risorse finanziarie o patrimoniali dei soggetti che li stipulano. I programmi d'intervento sono proposti alla Giunta regionale dall'Assessore dell'industria, di concerto con gli altri Assessori competenti nei diversi settori oggetto dell'intervento, e possono essere finanziati, oltre che con gli appositi stanziamenti a carico del bilancio della Regione, con le risorse previste dalle leggi regionali di settore.

2. L'approvazione dei programmi d'intervento di cui al presente articolo comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi considerate.

Art. 4
Costituzione di società per azioni per le risorse geominerarie ed ambientali

1. La Regione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisisce il diretto controllo di una o più società controllate dall'EMSA che abbiano svolto in tutto o in parte le funzioni indicate nel comma 2 e, mediante loro fusione, costituisce, con la partecipazione della SFIRS e di altri soggetti pubblici e privati, una società per azioni avente per ragione sociale "risorse geominerarie e ambientali". Le società che l'EMSA trasferisce alla Regione sono individuate con decreto dell'Assessore competente in materia di industria.

2. Detta società ha finalità di ricerca geologica, geomineraria, idrogeologica e geoambientale, di ricerca scientifica e tecnologica nel settore della trasformazione dei minerali anche per fini energetici, di predisposizione ed attuazione di progetti finalizzati alla messa in sicurezza ed alla riabilitazione ambientale dei siti interessati da attività minerarie e di cava dismesse, di promozione della coltivazione e trasformazione delle risorse geominerarie e del sottosuolo suscettibili di valorizzazione economica, di sviluppo della carta geologica regionale, delle cartografie tematiche e dei relativi supporti informatici. Dette attività potranno essere svolte su appositi incarichi conferiti dalla Regione nonché su commissione di soggetti pubblici e privati interni ed esterni alla Sardegna, anche con riferimento alle attività di cooperazione allo sviluppo.

3. La Regione potrà incaricare la medesima società di fornire collaborazione tecnica per lo svolgimento delle attività istruttorie regionali concernenti i permessi, le autorizzazioni e le concessioni minerarie e di cava, nonché per lo svolgimento delle attività di vigilanza e di verifica diretta sul territorio per il rispetto della vigente normativa in materia.

4. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto di tre membri. Il collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti.

5. Alla società sono statutariamente inibiti gli interventi finanziari ed il rilascio di garanzie a favore di imprese nonché la partecipazione al capitale di rischio in qualunque intrapresa.

 

Art. 4
Recupero e riabilitazione ambientale

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare e cofinanziare interventi di recupero e di riabilitazione ambientale dei siti interessati da attività minerarie o di cava dismesse o in fase di dismissione, a valere sul fondo di cui all'articolo 32 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30 (Disciplina delle attività di cava), come modificata dalla legge regionale 21 maggio 1998, n. 15.

Art. 5
Amministrazione straordinaria dell'EMSA

1. Nei quindici giorni successivi al trasferimento alla Regione delle azioni di cui all'articolo 4, comma 1, gli organi statutari dell'Ente Minerario Sardo (EMSA) sono sciolti e sono nominati un commissario straordinario ed un collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti

2. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, da pubblicarsi sul BURAS, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta di concerto tra gli Assessori competenti in materia di industria e di riforma della Regione. Col medesimo decreto sono determinati i compensi del commissario straordinario e dei componenti il collegio sindacale, non superiori al doppio del trattamento previsto, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20.

 

Art. 5
Agenzia per le risorse geologiche e ambientali (ARGEA)

1. È istituita l'Agenzia per le risorse geologiche e ambientali (ARGEA), ente regionale di diritto pubblico.

2. L'ARGEA ha finalità di:

a) ricerca, raccolta, gestione e divulgazione di dati in materia geologica, geomineraria, idrogeologica e geoambientale, anche in collaborazione con il servizio geologico nazionale, e assistenza tecnica nelle medesime materie a favore di enti pubblici che ne facciano richiesta;

b) ricerca scientifica e tecnologica nel settore della coltivazione e trasformazione delle risorse geominerarie e del sottosuolo suscettibili di valorizzazione economica anche per fini energetici;

c) predisposizione di progetti di messa in sicurezza e di riabilitazione ambientale dei siti interessati da attività minerarie e di cava dismesse;

d) attività di servizio per il costituendo parco geominerario ed altre iniziative di archeologia industriale;

e) presidio minerario, consistente nel mantenimento in efficienza di alcuni impianti minerari strettamente necessari al fine di conservare e valorizzare le tecnologie e le professionalità minerarie, anche a scopi formativi.

3. L'ARGEA svolge la sua attività sulla base di propri programmi annuali e pluriennali, nonché su appositi incarichi conferiti da enti pubblici, da soggetti esteri e da organismi internazionali, anche con riferimento alle attività di cooperazione allo sviluppo, stabilendo gli opportuni rapporti di collaborazione con le Università, il Consiglio nazionale delle ricerche ed altri istituti ed enti culturali e di ricerca nazionali ed esteri.

4. Si applicano all'ARGEA le norme recate dalla legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale) e dalla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali). Nelle medesime leggi le parole "Ente minerario sardo (EMSA)" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole "Agenzia per le risorse geologiche e ambientali (ARGEA)".

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di industria di concerto con l'Assessore competente in materia di ordinamento degli enti regionali, si provvede alla approvazione dello statuto e della pianta organica provvisoria dell'ARGEA ed alla costituzione degli organi della medesima.

6. Alla copertura dei posti in organico si provvede, in fase di prima attuazione, mediante concorso per titoli riservato al personale già dipendente dall'EMSA e dalle società controllate dall'EMSA.

7. L'ARGEA subentra all'EMSA negli accordi stipulati con soggetti pubblici strettamente inerenti alle finalità indicate nel comma 2.

8. All'ARGEA è fatto divieto di partecipare al capitale di rischio in qualunque intrapresa e di concedere finanziamenti o rilasciare garanzie a favore di imprese.

Art. 6
Incarico di revisione

1. Il decreto del Presidente della Giunta regionale, di cui all'articolo 5, individua una società di revisione, di comprovata qualificazione ed esperienza di livello internazionale, alla quale il commissario straordinario dell'EMSA affiderà, con apposito contratto, i compiti di cui ai successivi commi.

2. Detta società di revisione, entro sei mesi dal conferimento dell'incarico, dovrà provvedere, previa indagine riferita a tutte le società direttamente o indirettamente ancora controllate dall'EMSA, e mediante relazione scritta da consegnare al commissario, alla motivata individuazione:

a) delle società, rami d'azienda e stabilimenti suscettibili di gestione economicamente equilibrata;

b) delle società, rami d'azienda e stabilimenti suscettibili di gestione economicamente equilibrata;

c) delle società, rami d'azienda e stabilimenti per i quali procedere alla cessione;

d) delle società per le quali procedere alla messa in liquidazione.

3. Il commissario può richiedere l'assistenza della stessa società di revisione anche per le operazioni di stima del patrimonio e di cessione intraprese ai sensi della presente legge.

 

Art. 6
Soppressione dell'EMSA

1. L'Ente minerario sardo (EMSA), istituito con legge regionale 8 maggio 1968, n. 24, è soppresso e posto in liquidazione ed i suoi organi sono sciolti con effetto dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2.

2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore competente in materia di industria, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono nominati un commissario liquidatore e un collegio sindacale, composto da tre membri, cui sono attribuiti i compiti previsti dal codice civile.

3. Il commissario liquidatore non può essere scelto fra coloro che nell'ultimo quinquennio abbiano rivestito cariche nei consigli di amministrazione degli enti strumentali della Regione o delle società controllate dalla Regione e dagli enti regionali.

4. Si applicano al commissario e ai sindaci gli articoli 4, 5 e 11 della legge regionale n. 20 del 1995; non si applica l'articolo 7 della medesima legge.

5. I compensi del commissario e dei sindaci, che fanno carico alla gestione liquidatoria, sono determinati con il decreto di cui al comma 2, in misura non superiore al doppio di quelli spettanti al presidente ed ai revisori dei conti dell'EMSA.

6. Al commissario e ai sindaci competono altresì il trattamento di missione ed i rimborsi-spese nelle circostanze e misure previste dall'articolo 6 della legge regionale n. 20 del 1995, modificato dall'articolo 54 della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 37.

7. Trovano applicazione nei confronti della gestione liquidatoria le disposizioni di cui alla legge regionale n. 14 del 1995.

8. Il commissario liquidatore può richiedere il comando presso la gestione liquidatoria del personale già dipendente dall'EMSA che sia strettamente necessario all'espletamento delle operazioni connesse alla liquidazione.

Art. 7
Programma di intervento

1. Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione, del decreto di nomina del commissario straordinario, gli amministratori e il collegio sindacale già in carica presso l'EMSA nonché gli amministratori ed i collegi sindacali delle società direttamente o indirettamente controllate dall'EMSA, ai fini della predisposizione del programma di intervento di cui ai successivi commi, consegnano allo stesso commissario lo stato patrimoniale, il conto economico, il bilancio consolidato ed i bilanci dell'ente e delle società controllate, tutti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relazione della società di revisione, di cui all'articolo 6, comma 2, il commissario dell'EMSA presenta la stessa alla Giunta regionale, per il tramite dell'Assessore dell'industria, unitamente ad un proprio programma di intervento finalizzato al riordino e alla cessione delle società direttamente o indirettamente controllate dall'EMSA o di loro rami d'azienda o stabilimenti, alla dismissione delle partecipazioni dell'EMSA e di quelle delle società controllate, alla messa in liquidazione delle società non suscettibili di cessione.

3. Il programma di intervento deve prevedere le singole operazioni, la loro sequenza, i tempi di attuazione, comunque non superiori ai due anni, gli effetti conseguibili in termini di costi analitici e di incidenza sull'occupazione, nonché il fabbisogno finanziario, detratti i prevedibili introiti dei trasferimenti, per la definizione dei rapporti attivi e passivi dell'ente e per la realizzazione dell'intero programma di intervento. Il programma può altresì indicare il rinvio ad una data determinata della presentazione di specifici interventi che prevedano nel dettaglio le suddette operazioni.

4. Ai fini della sua realizzazione, il programma di intervento può prevedere che tra le società controllate e partecipate dall'EMSA vengano compiute operazioni di cessione e conferimento di beni, di rami d'azienda, di stabilimenti e di partecipazioni nonché operazioni di fusione e di scissione, di vendita e di acquisto di azioni e che per la gestione di dette società vengano nominati amministratori unici o commissari liquidatori in luogo dei consigli di amministrazione.

5. La Giunta regionale, entro trenta giorni dal ricevimento dei documenti di cui al comma 2, approva il programma di intervento e impartisce al commissario le direttive necessarie per il conseguimento degli obiettivi della gestione del'EMSA, per le operazioni riguardanti le società controllate e partecipate dello stesso ente e per il mantenimento dell'occupazione o la ricollocazione del personale dipendente. Qualora la Giunta regionale non adotti tali determinazioni entro il termine sopra indicato vi provvede in via sostitutiva il Presidente della Giunta d'intesa con gli Assessori competenti in materia di industria e di riforma della Regione.

6. Il commissario straordinario dell'EMSA, anche in pendenza delle procedure di cui ai precedenti commi, può procedere alle operazioni di dismissione o liquidazione in presenza di condizioni di utilità o di urgenza, previa autorizzazione della Giunta regionale.

 

Art. 7
Programma della gestione liquidatoria dell'EMSA

1. Gli amministratori delle società controllate dall'EMSA consegnano al commissario liquidatore dell'ente, entro trenta giorni dalla sua nomina, lo stato patrimoniale, il conto economico, il bilancio consolidato e i bilanci delle singole società, tutti alla data di nomina del commissario.

2. Il commissario liquidatore, entro tre mesi dalla nomina, al fine di realizzare la liquidazione dell'ente soppresso e di consentire il riordino delle società controllate, presenta alla Giunta regionale, tramite l'Assessore dell'industria, un programma che individua:

a) le società, le aziende, i rami o parti di esse per i quali, in ragione delle loro caratteristiche gestionali e potenzialità produttive ed economiche, vi siano concrete ed immediate possibilità di cessione a privati;

b) le società per le quali, non ricorrendo la condizione di cui alla lettera a), occorre procedere alla liquidazione;

c) i beni immobili dell'EMSA e delle società da questa direttamente o indirettamente controllate che siano suscettibili di essere destinati a nuove attività produttive o ad iniziative di pubblico interesse.

3. La Giunta regionale, entro i successivi trenta giorni, approva il programma della gestione liquidatoria ed impartisce al commissario le opportune direttive per la sua realizzazione. L'intervenuta approvazione del programma e le conseguenti direttive sono notificate al commissario liquidatore dall'Assessore dell'industria.

Art. 8
Poteri e adempimenti
del commissario dell'EMSA

1. Il commissario dell'EMSA uniformandosi ai criteri di sana e prudente amministrazione, provvede alla gestione corrente dell'ente con tutti i poteri già spettanti agli organi statutari disciolti, esercita nell'ambito delle società i diritti dell'azionista, promuove accordi per la definizione delle posizioni debitorie e delle società controllate ovvero transazioni per la loro definizione.

2. In conformità alle direttive della Giunta regionale, il commissario compie, con atti aventi natura privatistica, tutte le operazioni occorrenti per l'attuazione del programma di intervento di cui all'articolo 7 e dispone affinché provvedano a compierle i competenti organi delle società direttamente o indirettamente controllate dall'EMSA.

3. Nei casi in cui l'attuazione del programma di intervento richieda l'attività coordinata di soggetti privati e pubblici, il commissario straordinario promuove tra questi gli accordi di programma previsti da disposizioni di legge.

4. Il commissario straordinario può richiedere alle società direttamente o indirettamente controllate i dati, le informazioni ed ogni altro elemento utile per l'esercizio delle proprie funzioni. Gli amministratori e i direttori generali delle medesime società sono tenuti ad adempiere alle richieste e ad uniformarsi alle prescrizioni vincolanti del commissario.

5. Il commissario straordinario è tenuto a fornire le informazioni e ad esibire gli atti richiesti dall'Assessore competente in materia di industria.

6. Ai fini della verifica dello stato di attuazione del programma di intervento di cui all'articolo 7, e per la eventuale modifica o l'aggiornamento delle direttive regionali di cui al medesimo articolo 7, comma 5, oltre che per la definizione degli indirizzi nelle materie di cui al successivo articolo 9, il commissario dell'EMSA presenta alla Giunta regionale ogni quadrimestre una relazione scritta nonché il rendiconto della gestione e delle somme ricevute. La Giunta regionale trasmette al Consiglio le relazioni presentate dal commissario straordinario.

7. Le operazioni affidate al commissario straordinario non possono protrarsi oltre il termine temporale di due anni decorrente dalla data di notifica della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 7, comma 5.

 

Art. 8
Attuazione del programma della gestione liquidatoria

1. Il commissario liquidatore dell'EMSA compie tutte le operazioni occorrenti per l'attuazione del programma e delle conseguenti direttive di cui all'articolo 7 e dispone affinché provvedano a compierle i competenti organi delle società direttamente o indirettamente controllate. dall'EMSA. Egli provvede alla gestione liquidatoria dell'EMSA con tutti i poteri già spettanti agli organi statutari disciolti, esercita nell'ambito delle società controllate i diritti dell'azionista, promuove accordi e transazioni per la definizione delle posizioni debitorie delle medesime società.

2. Il commissario liquidatore, anche nelle more del ricevimento della notifica di cui all'articolo 7, comma 3, può concludere le operazioni di dismissione o liquidazione di società controllate dall'EMSA già avviate prima della sua nomina.

3. Le operazioni di cessione dì società, partecipazioni societarie, aziende, rami o parti dì esse sono effettuate sulla base di avvisi pubblici di vendita ed avvalendosí dell'assistenza di primaria società di revisione o banca d'affari, incaricata dal commissario liquidatore, con oneri a carico della gestione liquidatoria.

4. Il commissario liquidatore dovrà disporre la liquidazione, oltre che delle società individuate ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera b), anche delle società di cui alla lettera a) del medesimo comma per le quali siano rimasti infruttuosi due successivi avvisi pubblici di vendita o delle quali siano state vendute, totalmente o per buona parte, le immobilizzazioni materiali.

5. Le operazioni affidate al commissario liquidatore non possono protrarsi oltre il termine di 18 mesi dalla data della notifica di cui all'articolo 7, comma 3. Decorso tale termine il commissario liquidatore e i sindaci decadono dall'incarico e, con decreto del Presidente della Giunta regionale, le società e partecipazioni societarie eventualmente ancora detenute dalla gestione liquidatoria dell'EMSA sono affidati in gestione fiduciaria alla SFIRS, mediante apposita convenzione.

6. Alla cessazione della gestione liquidatoria dell'EMSA l'Amministrazione regionale succede in tutti i rapporti giuridici a carattere finanziario e patrimoniale di cui l'EMSA era titolare e negli obblighi e diritti derivanti da contratti e convenzioni o spettanti allo stesso ente in forza di legge.

Art. 9
Interventi per il personale delle società controllate dall'EMSA

1. Per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dipendente dalle società direttamente o indirettamente controllate dall'EMSA messe in liquidazione, nonché per quello in esubero parimenti dipendente dalle società direttamente o indirettamente controllate dall'EMSA cedute a privati, il commissario dell'EMSA promuove ogni iniziativa idonea a favorirne l'immediato reimpiego e la ricollocazione in altre attività produttive e di servizio, con particolare riferimento alle attività sostitutive di cui all'articolo 3, comma 1 della presente legge.

2. Per favorire la ricollocazione dei lavoratori di cui al comma 1, il commissario dell'EMSA è, altresì, autorizzato, sulla base di apposito programma da sottoporsi all'approvazione della Giunta regionale, ad erogare appositi incentivi monetari o in beni e mezzi:

a) a favore di terzi datori di lavoro che, non trovandosi in una delle condizioni previste dall'articolo 20, comma 1, della Legge 23 luglio 191, n. 223, assumano a tempo indeterminato lavoratori di cui al comma 1; gli incentivi complessivamente erogati al medesimo datore di lavoro non possono comunque superare i limiti di sovvenzione previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria;

b) a favore dei singoli lavoratori di cui al comma 1 che optino per l'esodo volontario o per iniziative di auto-impiego anche in forma associata. L'incentivo non può comunque essere superiore all'importo di 28 mensilità del trattamento economico complessivo in godimento e deve essere graduato in relazione alla natura delle eventuali iniziative di auto-impiego, all'età anagrafica ed alla anzianità previdenziale complessiva maturata dal beneficiario.

3. I lavoratori di cui al comma 1 che non abbiano trovato ricollocazione in altre attività e non abbiano optato per l'esodo volontario o per iniziative di auto-impiego e che non abbiano maturato il diritto a pensione, possono richiedere il passaggio alle dipendenze di una delle società ancora controllate dall'EMSA, ovvero della società per azioni di cui al precedente articolo 4, le quali dovranno provvedere alla successiva ricollocazione, ai sensi dei commi precedenti, per gli esuberi che dovessero in tal modo determinarsi. Analoga richiesta possono fare i lavoratori di cui al comma 1 ricollocati in attività sostitutive, qualora queste cessino entro tre anni dalla data di avvio, nonché i dipendenti di società controllate dall'EMSA che risultino già iscritti nelle liste di mobilità alla data di entrata in vigore della presente legge e che non maturino il diritto a pensione alla scadenza del periodo di mobilità.

4.Il personale di cui al comma 1 che rifiuti di avvalersi delle offerte di reimpiego, degli incentivi per l'esodo volontario o per iniziative di autoimpiego è escluso dai benefici di cui al presente articolo.

 

Art. 9
Personale dell'EMSA

1. I dipendenti a tempo indeterminato dell'EMSA, nonché il direttore generale ed i direttori tecnici del medesimo ente, sono trasferiti, con effetto dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 6 comma 2, alle dipendenze dell'Amministrazione regionale e sono inquadrati, dalla medesima data, nelle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale col riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità di qualifica posseduta nell'ente di provenienza e secondo la seguente equiparazione:

a) dirigente = qualifica funzionale dirigenziale;

b) impiegato livello 1°s e 1° = qualifica funzionale ottava;

c) impiegato livello 2° = qualifica funzionale settima;

d) impiegato livello 3° e 4° = qualifica funzionale sesta;

e) impiegato livello 5° = qualifica funzionale quinta;

f) impiegato livello 6° = qualifica funzionale quarta.

2. Al personale così inquadrato in ruolo spetta il trattamento economico previsto dal contratto di lavoro dei dipendenti del ruolo unico regionale. Il compenso per arricchimento professionale è determinato in base all'anzianità riconosciuta ed il salario di anzianità è costituito dagli importi di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente della Giunta regionale 14 maggio 1996, n. 113.

3. Qualora il trattamento economico in godimento presso l'EMSA, costituito dagli elementi della retribuzione aventi la stessa natura di quelli indicati al comma 2, sia superiore, in ragione d'anno, a quello determinato ai sensi del medesimo comma, l'eccedenza è conservata come assegno personale da riassorbire con i miglioramenti del trattamento economico risultanti dalla contrattazione.

Art. 10
Dismissione di partecipazioni regionali in società per azioni e misure relative al personale dipendente

1. Per le finanziarie regionali SIPAS S.p.A., SIGMA S.p.A. ed INTEX S.p.A. sono nominati altrettanti amministratori unici con il compito di provvedere alla dismissione, entro il 31 dicembre 1997, delle partecipazioni delle medesime finanziarie in società per azioni aventi per oggetto la produzione industriale e la commercializzazione di beni destinati al mercato, sulla base di apposite direttive deliberate dalla Giunta regionale.

2. Successivamente alla dismissione delle rispettive partecipazioni societarie, si provvede allo scioglimento ed alla messa in liquidazione della SIPAS S.p.A, della SIGMA S.p.A e dell'INTEX S.p.A..

3. La Giunta regionale provvede a trasmettere al Consiglio regionale, con cadenza quadrimestrale, apposita relazione informativa sullo stato di attuazione delle operazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2.

4. Gli interventi previsti nel precedente articolo 9 sono estesi anche al personale dipendente dalle società finanziarie regionali SIPAS S.p.A., SIGMA S.p.A. ed INTEX S.p.A. ed al personale già dipendente dalle società da queste controllate che siano cedute a privati o messe in liquidazione.

 

Art. 10
Interventi per l'esodo o il reimpiego di lavoratori

1. Gli interventi previsti dal presente articolo riguardano, a condizione che non rifiutino di avvalersi di offerte di reimpiego:

a) i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato dalle società, direttamente o indirettamente controllate dall'EMSA, che siano messe in liquidazione;

b) i lavoratori in esubero dipendenti a tempo indeterminato dalle società, direttamente o indirettamente controllate dall'EMSA, che siano cedute a privati;

c) i lavoratori dipendenti da società direttamente o indirettamente controllate dall'EMSA, nonché gli altri lavoratori con qualifica di minatore, che risultino iscritti nelle liste di mobilità alla data di entrata in vigore della presente legge e che non maturino il diritto a pensione prima della scadenza del periodo di mobilità;

d) i lavoratori con qualifica di minatore a suo tempo ricollocati in attività sostitutive, già cessate alla data di entrata in vigore della presente legge, e che alla medesima data non abbiano maturato il diritto a pensione;

e) i lavoratori di cui alle precedenti lettere ricollocati in attività sostitutive, qualora queste cessino prima che siano decorsi tre anni dalla data di ricollocazione.

2. Il commissario liquidatore dell'EMSA è autorizzato a concedere appositi incentivi monetari o in beni e mezzi di equivalente valore:

a) a favore dei singoli lavoratori di cui al comma 1 che optino per l'esodo volontario o per iniziative di auto-impiego anche in forma associata; l'incentivo, che non può comunque essere superiore all'importo di 36 mensilità del trattamento economico complessivo in godimento, deve essere graduato in relazione alla natura delle eventuali iniziative di auto-impiego, all'età anagrafica ed alla anzianità previdenziale complessiva maturata dal beneficiario;

b) a favore di terzi datori di lavoro che, non trovandosi in una delle condizioni previste dall'articolo 20, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), assumano a tempo indeterminato lavoratori di cui al comma 1;

c) a favore di terzi datori di lavoro che, avendo beneficiato, con apposito decreto, delle agevolazioni di cui alle leggi 3 febbraio 1989, n. 41 (Interventi per la politica mineraria per il 1988) e 30 luglio 1990, n. 221 (Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria), effettuino assunzioni di lavoratori di cui al comma 1 aggiuntive rispetto a quelle stabilite nel decreto.

3. Gli incentivi di cui al comma 2, lettere b) e c), possono essere concessi allo stesso datore di lavoro entro i limiti fissati dalla disciplina comunitaria de minimis. Ai datori di lavoro che esercitano attività di carattere locale, indicate nell'allegato 1 della comunicazione della Commissione UE n. 97/C, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. C/146 del 14 maggio 1997, i medesimi incentivi possono essere concessi entro il doppio dei limiti fissati dalla disciplina comunitaria de minimis. I limiti di cui al presente comma possono essere superati previa notifica alla Commissione UE.

4. Il commissario liquidatore provvede all'erogazione degli incentivi monetari di cui al comma 2 mediante utilizzazione di parte delle risorse di bilancio dell'EMSA, curandone apposita contabilità separata. Cessata la gestione liquidatoria, all'erogazione provvede l'Amministrazione regionale, avvalendosi delle disponibilità di apposito capitolo del bilancio, che verrà istituito con la legge finanziaria.

5. Al fine di consentire l'immediato reimpiego dei lavoratori di cui al comma 1, il commissario liquidatore dell'EMSA provvede altresì a costituire, anche mediante fusione o incorporazione di società controllate dall'EMSA e con l'eventuale partecipazione di enti locali e di altri soggetti pubblici e privati, una società avente ad oggetto l'attuazione di progetti di messa in sicurezza, di riabilitazione ambientale e di recupero di beni immobili delle aree minerarie dismesse. A detta società saranno statutariamente inibiti la partecipazione al capitale di rischio di qualunque intrapresa nonché gli interventi finanziari ed il rilascio di garanzie a favore di imprese.

6. La società assume e mantiene alle proprie dipendenze i lavoratori di cui al comma 1 fino a quando non trovino ricollocazione in altre attività, non optino per l'esodo volontario o per iniziative di autoimpiego o non maturino il diritto a pensione.

7. La società non può assumere personale diverso dai lavoratori di cui al comma 1 e deve essere sciolta all'esaurimento di detto personale.

Art. 11
Soppressione dell'EMSA

1. Successivamente alla completa attuazione del programma di intervento di cui all'articolo 7, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre la soppressione dell'Ente minerario sardo, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

2. All'atto dello scioglimento, i beni ed ogni altra attività ancora in capo all'EMSA, e non occorrenti per ripianare passività, sono trasferiti al patrimonio della Regione.

 

Art. 11
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 62.500.000.000 per l'anno 1998, in lire 42.000.000.000 per l'anno 1999 ed in lire 42.000.000.000 per l'anno 2000 e fanno carico ai sottocitati capitoli dei bilanci regionali per gli stessi anni.

2. Alla relativa spesa si fa fronte:

a) quanto a lire 25.000.000.000 per l'anno 1998 mediante utilizzazione, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, della riserva di cui alla voce 3 della Tabella B allegata alla legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (Legge finanziaria 1997);

b) per le restanti somme mediante le seguenti variazioni in diminuzione del bilancio della Regione per gli anni 1998/2000.

3. Nel bilancio della Regione per gli anni 1998/2000 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE

Cap. 03016
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative
1998 lire ------
1999 lire 6.000.000.000
2000 lire 6.000.000.000
mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 2 della tabella A allegata alla legge regionale 15 aprile 1998, n. 11 (legge finanziaria 1998)

Cap. 03017
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative
1998 lire 37.500.000.000
1999 lire 36.000.000.000
2000 lire 36.000.000.000
mediante le sottoelencate riduzioni delle riserve della tabella B allegata alla legge finanziaria 1998:
- voce 2 lire 25.000.000.000 per l'anno 1998
- voce 3 lire 12.500.000.000 per l'anno 1998
- voce 4 lire 36.000.000.000 per gli anni 1999 e 2000

In aumento

09 - INDUSTRIA

Cap. 09016-02 (N.I.)
Contributo annuo alla gestione liquidatoria dell'Ente minerario sardo (EMSA) - quota per spese correnti (art. 6 della presente legge)
1998 lire 500.000.000
1999 lire 1.500.000.000
2000 lire 1.500.000.000

Cap. 09016-03 (N.I.)
Contributo annuo alla gestione liquidatoria dell'Ente minerario sardo (EMSA) - quota per investimenti e per l'erogazione di incentivi per la ricollocazione o per l'esodo volontario di dipendenti delle società controllate (art. 6 e art. 10, commi 2 e 5, della presente legge)
1998 lire 30.000.000.000
1999 lire 15.000.000.000
2000 lire 10.000.000.000

Cap. 09017 (N.I.)
Contributo annuo all'Agenzia per le risorse geologiche e ambientali (ARGEA) - quota per spese correnti (art. 5 della presente legge)
1998 lire 2.000.000.000
1999 lire 4.500.000.000
2000 lire 4.500.000.000

Cap. 09017-01 (N.I.)
Contributo annuo all'Agenzia per le risorse geologiche e ambientali (ARGEA) - quota per investimenti (art. 5 della presente legge)
1998 lire 1.000.000.000
1999 lire 1.000.000.000
2000 lire 1.000.000.000

Cap. 09045-16 (N.I.)
Fondo speciale per incentivare gli investimenti in attività produttive nelle aree minerarie (articolo 2 della presente legge)
1998 lire 15.000.000.000
1999 lire 10.000.000.000
2000 lire 10.000.000.000

Cap. 09034 (D.V.)
Spese per il ripristino e la riabilitazione ambientale delle aree interessate da attività minerarie o di cava dismesse o in fase di dismissione (artt. 32 e 35, L.R. 7 giugno 1989, n. 30; L.R. 21 maggio 1998, n. 15 e art. 4 della presente legge)
1998 lire ---------
1999 lire 1.000.000.000
2000 lire 1.000.000.000

Cap. 09134 (N.I.)
Spese per l'attuazione nelle aree interessate da attività minerarie di programmi di opere infrastrutturali integrate nei settori dell'industria, dell'agricoltura e del turismo e di progetti finalizzati all'utilizzazione per attività produttive o per iniziative di interesse pubblico del patrimonio immobiliare direttamente o indirettamente connesso ad attività minerarie dismesse (art. 3 della presente legge)
1998 lire 14.000.000.000
1999 lire 9.000.000.000
2000 lire 14.000.000.000

4. Alla determinazione degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli anni successivi al 2000 si provvede con legge finanziaria.

Art. 12
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 50.000.000.000 per l'anno 1997 ed in lire 23.000.000.000 per ciascuno degli anni 1998 e 1999 e fanno carico ai sottocitati capitoli dei bilanci regionali per gli stessi anni.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 1997/1999 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

O3 - PROGRAMMAZIONE

Cap. 03016 -
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 3 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 e art. 34, comma 2, della della legge regionale 8 marzo 1997, n. 9)
1997 lire ------
1998 lire 3.000.000.000
1999 lire 3.000.000.000

mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 4 della tabella A allegata alla legge finanziaria

Cap. 03017 -
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 2 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 e art. 34, comma 2, della legge regionale 8 marzo 1997, n. 9)
1997 lire 50.000.000.000
1998 lire 20.000.000.000
1999 lire 20.000.000.000

mediante pari riduzione della riserva di cui alle seguenti voci della tabella B allegata alla legge finanziaria:
voce 3
1997 lire 50.000.000.000
1998 lire -------
1999 lire -------

voce 4
1997 lire -------
1998 lire 20.000.000.000
1999 lire 20.000.000.000

In aumento

09 - INDUSTRIA

Cap. 09016 -
Contributo annuo all'Ente Minerario Sardo - quote per spese correnti (art. 10, comma 1,L.R. 8 maggio 1968, n. 24)
1997 lire 3.000.000.000
1998 lire 3.000.000.000
1999 lire 3.000.000.000

Cap. 09016/01 -
Contributo annuo all'Ente Minerario Sardo - quote per investimenti (art. 10, comma 1, L.R. 8 maggio 1968, n. 24 e art. 15, comma 2 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8)
1997 lire 45.000.000.000
1998 lire 13.800.000.000
1999 lire 13.800.000.000

Cap. 09042/03 -
Fondo per la concessione di contributi in conto interessi sui prestiti a medio termine contratti dalle piccole e medie imprese per la costruzione, ammodernamento, ampliamento, riattivazione, riconversione e ristrutturazione di impianti produttivi (L.R. 28 aprile 1993, n. 21, art. 9, comma 9, L.R. 9 giugno 1994, n. 27, art. 29, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36, art. 32, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, artt. 25 e 28, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 13, commi 5, 6 e 7, della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 e art. 3 della presente legge)
1997 lire 1.000.000.000
1998 lire 500.000.000
1999 lire 500.000.000

Cap. 09045/15 -
Fondo per l'estensione all'intero territorio regionale degli interventi a favore delle attività produttive di cui all'articolo 30 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 (L.R. 15 aprile 1994, n. 15, art. 4, comma 1, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 17, L.R. 10 novembre 1995, n. 28 e art. 3, comma 3, della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 e art. 3 della presente legge)
1997 lire 1.000.000.000
1998 lire 500.000.000
1999 lire 500.000.000

Cap. 09134 -
(N.I.) 2.1.2.1.0.3.10.13 (08.02) - Spese per la predisposizione e l'attuazione di programmi di riabilitazione ambientale delle aree interessate da attività minerarie e di cava dismesse o in fase di dismissione (art. 2, comma 2 e art. 3, commi 3 e 7 della presente legge)
1997 lire -------
1998 lire 1.000.000.000
1999 lire 1.000.000.000

Cap. 09135 -
(N.I.) 2.1.2.1.0.3.10.13 (03.05) - Spese per la predisposizione e l'attuazione di programmi di opere infrastrutturali integrate nei settori dell'industria, dell'agricoltura e del turismo nelle aree interessate da attività minerarie dismesse o in fase di dismissione (art. 2, comma 2 e art. 3, commi 4 e 7 della presente legge)
1997 lire -------
1998 lire 1.000.000.000
1999 lire 1.000.000.000

Cap. 09136 -
(N.I.) 1.1.1.4.2.2.10.13 (08.02) - Spese per studi, progetti, collaborazioni e attività similari da realizzarsi mediante incarichi alla SPA per le risorse geominerarie ed ambientali (art. 4 della presente legge)
1997 lire -------
1998 lire 200.000.000
1999 lire 200.000.000

3. Alla determinazione degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli anni successivi all'ano 1999 si provvede con legge finanziaria.