DISEGNO DI LEGGE N. 200/A
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale, FADDA Paolo, il 7 febbraio 1996Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 agosto 1992, n. 15, concernente: "Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna".
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Con il disegno di legge che si sottopone all'attenzione del Consiglio, la Giunta regionale intende introdurre modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 agosto 1992, n. 15, concernente "Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna".
La legge che, collegandosi con quella di riordino complessivo dei servizi socio-assistenziali (n. 4 del 1988), intendeva razionalizzare gli interventi per gli infermi di mente, non ha infatti totalmente espletato i suoi effetti, sia per motivi di ordine finanziario, giacché fino all'anno corrente non si poteva disporre degli stanziamenti necessari, sia per altri di ordine tecnico-applicativo connessi:
- all'indefinitezza del ruolo che le USL sede delle commissioni dovevano giocare nell'attuazione dei provvedimenti e in particolare nei compiti di supporto della commissione stessa;
- alla complessità di alcuni passaggi che, per superare la passività d'intervento della legge regionale che si andava a sostituire (n. 44 del 1987) risultano assai vincolanti e complessi;
- alla modestia degli incentivi per i professionisti membri delle concessioni;
- al grandissimo numero di richiedenti, pressoché gli stessi riconosciuti e assistiti dalla legge (circa 11.000) nonostante i precisi e inderogabili limiti posti dalla legge in esame alle patologie accessibili, e ai limiti di reddito.
In particolare, infatti, le Unità Sanitarie Locali, segnatamente alcune, non hanno inteso (o hanno inteso solo parzialmente) dare la collaborazione alle commissioni nominate, non ritenendosi chiaramente chiamate in causa dalla formulazione normativa, quanto ad oneri organizzativi spese, disponibilità di personale di supporto.
Gli interventi correttivi si incentrano, dunque, sul titolo secondo la legge, mentre modesti sono i punti di correzione da introdurre sul titolo I, dal momento che questa prima parte della legge è fortemente collegata alla cultura e prassi della legge regionale n. 4 del 88, legge che, se pure bisognosa di adeguamenti, appare collaudata e incardinata nell'azione degli enti locali sardi.
Nel titolo I appare necessario modificare l'articolo 3 per introdurre, tra le strutture impegnate nell'assistenza agli infermi psichici, le strutture universitarie non citate ora nell'articolato; per farne il necessario richiamo alla legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5, di riforma delle USL e per tenere conto delle novità introdotte, in materia di finanziamenti agli enti locali, dalla legge 2 giugno 1995, n. 25, così come modificata dall'art. 57 della legge finanziaria regionale per l'anno 1995 (art. 5).
In questa materia il disegno di legge si esprime negli articoli 1, 2 e 3, mentre gli articoli 6 e 7 del preesistente provvedimento sono modificati dagli articoli 4 e 5, per aspetti prevalentemente formali connessi all'entrata in vigore della nuova normativa che trasforma le preesistenti Unità Sanitarie Locali in Aziende.
Più incisiva appare la modifica all'art. 7 cui si provvede con l'art. 5. Vengono rimosse due qualità dello stato invalidante precedentemente ricompreso nel testo, "permanente ed irreversibile", qualità che hanno creato problemi ai certificanti. Essi hanno più volte eccepito l'impossibilità a dichiarare, proprio come sanitari, come permanente ed irreversibile un'affezione sulla quale comunque si sentono chiamati, per deontologia professionale, ad impegnarsi, non considerandola irreversibile.
L'articolo 6 del nuovo testo si propone di innovare i contenuti dell'attuale articolo 8 per tenere conto della circostanza, già citata, che anche altre strutture pubbliche, non richiamate nella legge regionale n. 15 del 1992, hanno in cura infermi di mente ed elaborano per essi programmi di trattamento.
Alla modifica dell'articolo 9 del testo vigente si provvede con l'articolo 7 per il particolare aspetto concernente la possibilità, pur essa verificata nella concreta realtà operativa, che il minore, l'interdetto o l'inabilitato dispongano, per loro conto, di redditi sufficienti pur appartenendo a famiglia che non raggiunga i cinquanta milioni di imponibile.
Il testo non interviene invece sull'articolo 10 per motivi di incompatibilità finanziaria, anche se è palese la differenza intercorrente tra le varie situazioni concrete. Altro è infatti avere un reddito di lire 550.000 ed essere i soli a gravare su questo reddito, altro è dover ripartire questo reddito, in quanto capo famiglia, con moglie e figli.
Alcuni passaggi della legge, come sopra accennato, pongono poi, a carico delle Commissioni e delle strutture amministrative interessate (Comuni, USL, Regione) oneri organizzativi complessi, tra loro collegati, con integrazioni non sempre possibili data la carenza di strutture che appesantisce, in particolare, l'azione degli enti locali.
Per quanto riguarda la modestia degli incentivi (lire cinquantamila a seduta per primari o aiuti ospedalieri che vengono chiamati ad operare in Commissione al di fuori dell'orario di servizio), essa è stata causa, almeno concomitante, delle frequenti dimissioni con ripetuta ricostituzione di commissioni, per dimissione di membri che pure avevano accettato la nomina.
Il parziale correttivo costituito da un impinguamento dei compensi (L.5.000 a pratica), inserito nella legge finanziaria della Regione per l'anno 1995, è stato cassato dal Governo in sede di controllo. Alla molteplicità delle richieste, seppure non motivate, si può porre rimedio solo con un'efficiente funzionamento delle commissioni, dal momento che i cittadini seppure non portatori delle patologie indicate nell'allegato "A" della legge regionale n. 15 del 1992, non possono ovviamente essere privati del diritto all'istanza o alla risposta ad essa, una volta che sia stata formulata.
Un filtro poteva essere costituito, nel momento della certificazione, da un accurato chiarimento sulle finalità della legge nata con la precipua volontà di riconoscere e tutelare con il sussidio la malattia psichica e non l'handicap psicofisico, riconosciuto invece dalla legge regionale n. 44 del 1987. Tuttavia, questa azione di chiarimento, per comprensibili motivi, è stata insufficiente o comunque tale da non raggiungere positivi risultati sul carico delle Commissioni.
Le innovazioni che si intendono proporre al Consiglio si riferiscono dunque all'impianto organizzativo, non alla tipologia dei soggetti ammessi, né alla quantità dei fondi, sebbene non sia difficile comprendere quanto anche l'esiguità di questi possa incidere sulle motivazioni dell'apparato organizzativo. Le erogazioni, quando possibili, sono infatti assai modeste. La situazione di difficoltà finanziaria consiglia tuttavia di rimandare a successiva occasione un ritocco della normativa che ponga ulteriori oneri sul sistema socio-assistenziale della Regione .
Alle modifiche all'articolo 11 si provvede con 1'articolo 8 .
Profondamente innovato è il procedimento di concessione e pagamento. Il testo tiene conto delle attuali difficoltà organizzative ed effettua scelte che pongono il Comune come protagonista dell'intero procedimento, oltre che nell'erogazione dei sussidi.
L'articolo 9 modificando il precedente art.12 dispone le modalità di costituzione del fondo, mentre il successivo articolo 10 interviene sulle verifiche, responsabilizzando i comuni e le nuove aziende USL. L'articolo 11 sopprime il preesistente articolo 15. Le Commissioni (la cui composizione rimane del resto invariata e che hanno il compito di esaurire l'esame delle domande già presentate, mentre la gestione delle nuove istanze è compito dei competenti dipartimenti in collaborazione con i comuni) sono normate dall'articolo 12 che stabilisce anche la misura del compenso per i professionisti componenti, mentre l'art. 13 precisa gli oneri organizzativi a carico della aziende USL.
L'articolo 14 assegna alla struttura dell'Assessorato dell'igiene, sanità e assistenza sociale i compiti di coordinamento, organizzazione e interpretazione che erano posti in capo alla Commissione centrale, sulla base del presupposto che proprio quelli indicati nel nuovo testo sono i compiti assegnati agli uffici regionali in un contesto di politiche gestionali decentrate agli enti locali.
L'articolo 15 offre una nuova formulazione dell'articolo 20 della legge regionale n. 15 del 1992, per disciplinare la permanenza, in istituzioni di assistenza, delle persone in maggiore difficoltà e anche per regolare e limitare l'accesso di nuovi utenti, in concomitanza con una diversa e più capillare offerta di servizi aperti in sede locale. A questi infatti, anche con la nuova scrittura della legge regionale n.15 del 1992, si intende dare peso e valore nell'assistenza a persone la cui condizione, clinicamente non gravissima, accetta interventi qualificati sul piano sociale, attribuendo ad altri la risposta alla malattia psichica acuta e conclamata.
Proprio nell'intento di favorire l'apertura di nuovi servizi, anche per assecondare la prossima chiusura degli ospedali psichiatrici, il presente testo tiene conto della necessità di elaborare standard di professionalità e organizzazione delle strutture intermedie di trattamento. Gli standard, nonché le modalità di gestione, da affidare anche ai soggetti privati ed al volontariato, sono demandati alla Giunta Regionale su proposta dell'assessore competente, dall'art. 16 della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SANITA' - IGIENE PUBBLICA - MEDICINA SOCIALE - EDILIZIA OSPEDALIERA - SERVIZI SANITARI E SOCIALI - ASSISTENZA - IGIENE VETERINARIA - PERSONALE DELLE UU.SS.LL.
composta dai Consiglieri
LADU, Presidente; LOMBARDO, Vicepresidente; BUSONERA, Segretario; AMADU, Segretario; BALIA; CUCCA; DETTORI Ivana, relatore; GIAGU; LIORI; MACCIOTTA; MARRACINI; NIZZI; SANNA NIVOLI, pervenuta il 14 marzo 1997La Commissione ha approvato all'unanimità il provvedimento nella seduta del 5 Marzo 1997.II provvedimento nasce dall'esame congiunto del disegno di legge presentato dalla Giunta regionale (DL 200) e della proposta presentata dai consiglieri Vassallo e Aresu (PL130).Entrambi introducevano modifiche alla L.R. 27.8.1992, n° 15, concernente l'erogazione di provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna.
Il primo di essi apportava modifiche resesi necessarie dai mutamenti intervenuti nel sistema sanitario regionale a seguito della riforma dell'assetto istituzionale ed organizzativo delle Unità Sanitarie Locali, con particolare riguardo alle disposizioni concernenti l'integrazione dei servizi socio-assistenziali tra USL e Comuni che consentono il raccordo con la normativa di riordino dei servizi socio-assistenziali (L.R. n.4/1988).In tal senso la Commissione ha apportato alcune modifiche di carattere tecnico e testuale.
La PL130 mirava ad estendere le misure assistenziali previste dalla L.R.n.15/1992 ai soggetti colpiti da malattie neurologiche inserendo la "Sindrome di Alzheimer" tra le patologie indicate dalla stessa legge .
La Commissione ha ritenuto preliminarmente di dover ridefinire la categoria degli assistibili come "persone affette da patologie psichiatriche" e di dover inserire tra le patologie indicate nell'Allegato A della legge anche l'autismo, che sulla base di pareri tecnici acquisiti ha ritenuto ascrivibile alle patologie psichiatriche.
Non altrettanto ha ritenuto la Commissione per quanto attiene all'inserimento tra le patologie di cui sopra della "Sindrome di Alzheimer" che ,secondo gli stessi pareri, apparterrebbe al più vasto ed eterogeneo gruppo delle demenze, il che comporterebbe un notevole ampliamento dei soggetti assistibili con conseguente carico finanziario non prevedibile in sede di preventivo.
La Commissione ha condiviso le soluzioni normative prospettate nel D.L. 200 e finalizzate alla risoluzione delle difficoltà applicative della L.R. n.15/1992 definendo un ruolo più preciso per le Aziende USL sia per quanto attiene l'accesso ai servizi sia per ciò che riguarda l'integrazione con i servizi socio-assistenziali dei Comuni per il procedimento di concessione del sussidio e per la gestione di attività a favore dei soggetti affetti da patologie psichiatriche.
In tal senso ha ritenuto di prevedere la cessazione dell'attività della Commissione centrale di controllo e delle Commissioni periferiche, incaricate della valutazione dei requisiti per la concessione del sussidio, disponendo, per queste ultime, la loro permanenza in carica fino all'esaurimento delle domande ad oggi presentate, e stabilendo a questo fine, per i componenti le Commissioni, un incentivo finanziario a pratica istruita.
Al fine di promuovere il superamento di alcuni problemi di carattere certificatorio, la Commissione ha considerato corretto eliminare le due qualità che connotavano lo stato di invalidità come "permanente e irreversibile", annettendo esclusiva e determinante rilevanza solo alla perdita della capacità occupazionale e dell'autonomia del soggetto.
La Commissione ha ritenuto inoltre di dover istituire un organismo "ad hoc", incaricato dell'istruttoria dei ricorsi all'interno del quale siano presenti le istanze dei soggetti interessati ai quali è data facoltà di far intervenire il proprio medico di fiducia e di presentare documenti o memorie.
Infine la Commissione ha ritenuto di dover colmare una lacuna normativa inserendo nell'articolato una disposizione che prevede l'ammontare della retta di ricovero per gli anni successivi all'emanazione della Legge n.15/1992 e fino all'entrata in vigore della presente legge, a favore dei soggetti già titolari del diritto alla retta stessa, ai sensi della L.R. n. 44/1987 non più vigente.
La Commissione ha effettuato durante l'esame del provvedimento una serie di audizioni al fine di approfondire particolari aspetti del provvedimento stesso.
L'articolato è stato completato con le modifiche tecniche suggerite dalla Commissione Finanze in sede di parere finanziario.
La Commissione Finanze nella seduta del 26 febbraio 1997 ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento ed ha nominato relatore in Consiglio il Presidente Secci.
Nota: Il testo della Commissione èunificato a quello della Proposta di legge n. 130/A.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
"Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 agosto 1992, n. 15, concernente: "Nuove norme inerenti provvidenze a favore di persone residenti in Sardegna, affette da patologie psichiatriche". Art. 1
1. Ai sensi della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5, le funzioni che la legge regionale 27 agosto 1992, n.15 attribuiva al dipartimento di salute mentale ed al servizio di neuropsichiatria infantile dell'Unità Sanitaria Locale sono di competenza dei servizi di cui ai nn.4 e 5 dell'art.ll, comma 3, lett.b) della citata legge regionale n. 5 del 1995.
Art. 1
Modifiche di carattere generale1. Le funzioni attribuite dalla legge regionale 27 agosto 1992, n. 15 al dipartimento di salute mentale ed al Servizio di neuropsichiatria infantile dell'Unità Sanitaria Locale devono intendersi di competenza dei servizi di cui all'art. 11, comma 3, lett. b) nn. 4 e 5 della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5
2. Le espressioni "dipartimento della salute mentale" e "servizio di neuropsichiatria infantile" di cui agli artt. 4, commi 1, 2, 3 e 17, comma 1, punti 3 e 4 della legge regionale 27 agosto 1992 n. 15 devono intendersi sostituite dalle espressioni "Servizio della tutela della salute mentale e dei disabili psichici" e "Servizio della tutela materno-infantile, consultori familiari, neuropsichiatria infantile, tutela della salute degli anziani, riabilitazione dei disabili fisici".
3. Il termine Unità Sanitaria Locale di cui agli artt. 1, comma 2, 4, commi 1,2,3,4 e 17, comma 1, punto 4), della legge regionale n. 15 del 1992 deve intendersi sostituito dal termine Azienda Usl.
Art. 2
1. L'articolo 3 della legge regionale n. 15 del 1992 è sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Requisiti per l'accesso ai servizi)
1. Costituisce condizione per l'accesso ai servizi socio-assistenziali previsti dall'art. 2 il fatto che il soggetto sia assistito dal "Servizio della tutela della salute mentale e dei disabili psichici", dal "Servizio della tutela materno-infantile, consultori familiari, neuropsichiatria infantile, tutela della salute degli anziani, riabilitazione dei disabili fisici" presso il Dipartimento di diagnosi, cura e riabilitazione della Azienda USL competente ovvero delle cliniche universitarie di neuropsichiatria o neuropsichiatria infantile."
Art. 2
Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale n. 15 del 1992
1. L'articolo 3 della legge regionale n. 15 del 1992 è sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Requisiti per l'accesso ai servizi)
1. Costituisce condizione per l'accesso ai servizi socio-assistenziali previsti dall'art. 2 il fatto che il soggetto sia assistito dal "Servizio della tutela della salute mentale e dei disabili psichici", dal "Servizio della tutela materno-infantile, consultori familiari, neuropsichiatria infantile, tutela della salute degli anziani, riabilitazione dei disabili fisici" istituiti nell'ambito del Dipartimento di diagnosi, cura e riabilitazione della Azienda USL competente per territorio ovvero dalle cliniche universitarie di psichiatria o neuropsichiatria infantile.
Art. 3
1. L'articolo 5 della legge regionale n. 15 del 1992 è sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Programmazione: rinvio alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4)
1. Gli enti locali, interessati all'organizzazione di attività indirizzate ai sofferenti mentali e ai minorati psichici residenti nel comune, predispongono piani di intervento da attuare nel proprio territorio in collaborazione con i servizi competenti dell'Azienda USL competente ed in armonia con il piano comunale degli interventi socio-assistenziali previsto dall'art.21 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4.
2. Sarà data precedenza, nell'attribuzione di finanziamenti, ai progetti di livello intercomunale.
3. I comuni, associati per lo svolgimento delle attività, dovranno individuare con idoneo atto deliberativo l'ente locale capofila responsabile del progetto, designato come interlocutore dell'Amministrazione regionale.
4. L'Azienda USL competente per territorio può assumere, su delega dei comuni partecipanti al progetto, la gestione dell'attività, con applicazione del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale n. 5 del 1995.
5. I soggetti privati e gli organismi chiamati a collaborare nella gestione del servizio dovranno essere in possesso dei requisiti istituzionali organizzativi e professionali previsti dall'articolo 42 della legge regionale n. 4 del 1988.
6. Le somme per lo svolgimento dei progetti sono assegnate per 1'80% all'atto dell'avvio, per la restante quota a conclusione dell'attività.".
Art. 3
Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale n. 15 del 19921. L'articolo 5 della legge regionale n. 15 del 1992 è sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Programmazione: rinvio alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4)
1. Gli enti locali interessati all'organizzazione di attività indirizzate alle persone affette da patologie psichiatriche residenti nel proprio territorio, predispongono piani di intervento da attuare nel territorio comunale in collaborazione con i servizi a ciò deputati dell'Azienda USL competente per territorio ed in armonia con il piano comunale degli interventi socio-assistenziali previsto dall'art.21 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4.
2. Sarà data precedenza, nell'attribuzione di finanziamenti, ai progetti di livello intercomunale.
3. I comuni, associati per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, dovranno individuare con idoneo atto deliberativo l'ente locale capofila responsabile del progetto e interlocutore dell'Amministrazione regionale.
4. L'Azienda USL competente per territorio può assumere, su delega dei comuni partecipanti al progetto, la gestione delle attività di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge regionale 25 gennaio 1995 n. 5.
5. I soggetti privati e gli organismi chiamati a collaborare nella gestione del servizio dovranno essere in possesso dei requisiti istituzionali, organizzativi e professionali previsti dall'articolo 42 della legge regionale n. 4 del 1988.
6. Le somme per lo svolgimento dei progetti sono assegnate per 1'80% all'atto dell'avvio, per la restante quota a conclusione dell'attività.
Art. 4
1. L'articolo 6 della legge regionale n. 15 del 1992 è sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Sussidio economico)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un sussidio economico a favore dei cittadini residenti in Sardegna che siano affetti da disturbi mentali aventi carattere invalidante e che si trovino in stato di bisogno economico secondo le norme della presente legge.
2. Costituisce condizione per la concessione del sussidio la circostanza che il soggetto sia assistito dai servizi di cui al precedente articolo 2 e che per esso sia predisposto un adeguato piano d'intervento.".
Art. 4
Sostituzione dell'articolo 6
della legge regionale n. 15 del 19921. L'articolo 6 della legge regionale n. 15 del 1992 è sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Sussidio economico)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un sussidio economico a favore delle persone residenti in Sardegna che siano affetti da disturbi mentali aventi carattere invalidante e che si trovino in stato di bisogno economico secondo le norme della presente legge.
2. Costituisce condizione per la concessione del sussidio la circostanza che il soggetto sia assistito dai servizi di cui all'articolo 3 e che per esso sia predisposto un adeguato piano d'intervento.".
Art. 5
1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 15 del 1992 è sostituito dal seguente:
"1. Si considerano affetti da disturbo a carattere invalidante coloro che presentano una delle infermità previste dal successivo allegato A in grado di costituire motivo di perdita delle capacità occupazionali e/o dell'autonomia del soggetto nelle comuni attività della vita quotidiana.".
Art. 5
Modifica dell'articolo 7
della legge regionale n. 15 del 19921. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 15 del 1992 è sostituito dal seguente:
"1. Si considerano affetti da disturbo a carattere invalidante coloro che presentano una delle infermità previste dal successivo allegato A in grado di costituire motivo di perdita delle capacità occupazionali e/o dell'autonomia del soggetto nelle comuni attività della vita quotidiana.".
Art. 6
1. L'articolo 8 della legge regionale n. 15 del 1992 è sostituito dal seguente:
"Art. 8 (Competenze delle équipe dipartimentali)
1. I servizi di cui all'articolo 2 della presente legge, ovvero le altre strutture pubbliche in esso indicate, esprimono parere obbligatorio sull'opportunità della concessione del sussidio, in relazione al piano d'intervento previsto per il soggetto, nonchè alle risorse familiari e territoriali.
2. Per i casi di carenza, nell'Azienda USL competente, dei servizi di cui al comma 1, si ricorre all'Azienda viciniore.
3. Nel caso in cui l'équipe del servizio ritenga inopportuna la concessione del sussidio, indica quale sia l'intervento socio sanitario alternativo sulla base delle risorse e dei servizi presenti nel territorio.
Art. 6
Sostituzione dell'articolo 8
della legge regionale n. 15 del 19921. L'articolo 8 della legge regionale n. 15 del 1992 è sostituito dal seguente:
"Art. 8 (Competenze delle équipe dipartimentali)
1. I servizi di cui all'articolo 3 della presente legge, ovvero le altre strutture pubbliche in esso indicate, esprimono parere obbligatorio sull'opportunità della concessione del sussidio, in relazione al piano d'intervento previsto per il soggetto, nonchè alle risorse familiari e territoriali.
2. Per i casi di carenza, nell'Azienda USL competente, dei servizi di cui al comma 1, si ricorre all'Azienda viciniore.
3. Nel caso in cui l'équipe del servizio ritenga inopportuna la concessione del sussidio, indica quale sia l'intervento socio sanitario alternativo sulla base delle risorse e dei servizi presenti nel territorio.
Art. 7
1. L'articolo 9 della legge regionale n. 15 del 1992 è sostituito dal seguente:
"Art. 9 (Stato di bisogno economico)
l. Si considerano in stato di bisogno economico, i soggetti il cui reddito mensile individuale accertato sia inferiore a lire 550.000 mensili al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali e delle imposte.
2. Concorrono alla determinazione del reddito individuale mensile tutte le entrate, comunque conseguite, comprese le erogazioni assistenziali per invalidità civile ed i trattamenti pensionistici, escluso l'assegno di accompagnamento.
3. I minori, interdetti o inabilitati non sono assistibili quando la famiglia di appartenenza superi il reddito imponibile di lire 50 milioni. Non sono considerati in stato di bisogno, altresì, quando il loro reddito personale sia maggiore di lire 15 milioni all'anno.
4. Non sussiste lo stato di bisogno per il periodo in cui il soggetto richiedente usufruisce di servizio residenziale i cui oneri siano a carico del S.S.R. o di altro soggetto pubblico.
5. I limiti di reddito previsti dai precedenti commi 1 e 3 sono aggiornati annualmente con deliberazione della Giunta regionale.".
Art. 7
Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale n. 15 del 19921. L'articolo 9 della legge regionale n. 15 del 1992 è sostituito dal seguente:
"Art. 9 (Stato di bisogno economico)
l. Si considerano in stato di bisogno economico i soggetti il cui reddito mensile individuale accertato sia inferiore a lire 599.456 mensili al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali e delle imposte.
2. Concorrono alla determinazione del reddito individuale mensile tutte le entrate, comunque conseguite, comprese le erogazioni assistenziali per invalidità civile ed i trattamenti pensionistici, escluso l'assegno di accompagnamento.
3. I minori, interdetti o inabilitati non sono assistibili quando la famiglia di appartenenza superi il reddito imponibile di lire 50 milioni. Non sono considerati in stato di bisogno, altresì, quando il loro reddito personale sia maggiore di lire 15 milioni all'anno.
4. Non sussiste lo stato di bisogno per il periodo in cui il soggetto richiedente usufruisce di servizio residenziale i cui oneri siano a carico del Servizio Sanitario Regionale o di altro soggetto pubblico.
5. I limiti di reddito previsti dai precedenti commi 1 e 3 sono aggiornati annualmente con deliberazione della Giunta regionale.".
Art. 8
1. L'articolo 11 della legge regionale n. 15 del 1992 è sostituito dal seguente:
"Art. 11 (Procedimento di concessione del sussidio)
1. Per la concessione del sussidio i soggetti interessati devono presentare apposita domanda al comune di residenza corredata dalla documentazione di cui all'allegato B della presente legge.
2. Il comune, dopo aver accertato la sussistenza delle condizioni di bisogno economico, richiede - entro trenta giorni dalla ricezione della domanda - alla Azienda USL competente per territorio, la sussistenza delle condizioni cliniche sulla base della certificazione sanitaria prodotta dall'utente interessato. L'Azienda USL trasmette la proprie risultanze al comune richiedente entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta, formulando altresì il parere obbligatorio sull'opportunità della concessione del sussidio.
3. Nei dieci giorni successivi il comune trasmette le risultanze del proprio accertamento all'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale, dandone contestuale comunicazione all'istante.
4. Il sussidio è concesso con decreto dell'Assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale, sulla base delle risultanze pervenute.
5. Copia del decreto è trasmessa entro trenta giorni dalla sua emanazione al comune di residenza dell'istante, per le procedure di erogazione.
6. L'erogazione del sussidio è delegata al comune di residenza dell'assegnatario, con cadenza mensile e con provvedimento del Sindaco, conformemente al decreto di cui al comma 4. L'intervento è aggiornato annualmente sulla base dello stesso comma 4.
7. La concessione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.".
Art. 8
Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale n. 15 del 19921. L'articolo 11 della legge regionale n. 15 del 1992 è sostituito dal seguente:
"Art. 11 (Procedimento di concessione del sussidio)
1. Per la concessione del sussidio i soggetti interessati devono presentare apposita domanda al comune di residenza, corredata dalla documentazione di cui all'allegato B della presente legge.
2. Il comune, dopo aver accertato l'esistenza delle condizioni di bisogno economico, richiede - entro trenta giorni dalla ricezione della domanda - alla Azienda USL competente per territorio, la verifica della sussistenza delle condizioni cliniche sulla base della certificazione sanitaria prodotta dall'utente interessato. L'Azienda USL trasmette al Comune le risultanze della propria verifica entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta, formulando altresì il parere obbligatorio sull'opportunità della concessione del sussidio.
3. Nei dieci giorni successivi il comune trasmette all'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale, le risultanze del proprio accertamento dandone contestuale comunicazione al soggetto istante.
4. Il sussidio è concesso e aggiornato con decreto dell'Assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale, sulla base delle risultanze pervenute.
5. Copia del decreto è trasmessa entro trenta giorni dalla sua emanazione al comune di residenza dell'istante, per le procedure di erogazione.
6. L'erogazione del sussidio è delegata al comune di residenza dell'assegnatario, che dovrà provvedervi con cadenza mensile e con provvedimento del Sindaco, conformemente ai decreti di cui al comma 4.
7. La concessione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.".
Art. 9
1. L'articolo 12 della legge regionale n. 15 del 1992 è sostituito dal seguente:
"Art. 12 (Costituzione presso i comuni del fondo per l'erogazione del sussidio)
1. Per l'erogazione del sussidio previsto dalla presente legge, l'Amministrazione regionale provvede alla costituzione, presso ciascun comune nel quale risultino residenti i soggetti interessati, di un apposito fondo con destinazione vincolata.
2. Il fondo di cui al precedente comma è costituito con un accreditamento iniziale non superiore al 15% delle somme accreditate a ciascun comune, per il pagamento nell'anno 1992, dei sussidi previsti dalla soppressa legge regionale 22 ottobre 1987, n. 44, concernente l'erogazione di sussidi ai soggetti infermi di mente e invalidi psichici.
3. Il fondo viene reintegrato all'inizio di ogni anno o prima, se esaurito, sulla base dei rendiconti che i Comuni sono tenuti a trasmettere all'Assessorato dell'igiene, sanità e assistenza sociale, a conclusione dell'anno finanziario.".
Art. 9
Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale n. 15 del 19921. L'articolo 12 della legge regionale n. 15 del 1992 è sostituito dal seguente:
"Art. 12 (Costituzione presso i comuni del fondo per l'erogazione del sussidio)
1. Per l'erogazione del sussidio previsto dalla presente legge, l'Amministrazione regionale provvede alla costituzione, presso ciascun comune nel quale risultino residenti i soggetti interessati, di un apposito fondo con destinazione vincolata.
2. Il fondo di cui al comma 1 è costituito con un accreditamento iniziale non superiore al 15% delle somme accreditate a ciascun comune, per il pagamento nell'anno 1992, dei sussidi previsti dalla soppressa legge regionale 22 ottobre 1987, n. 44, recante "Assistenza economico-sociale e di mantenimento in favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna".
3. La Regione provvede, su richiesta del Comune, alla reintegrazione del fondo non appena sia accertato l'esaurimento di esso.
Art. 10
1. L'articolo 13 della legge regionale n. 15 del 1992 è sostituito dal seguente:
"Art"Art. 13 (Verifica delle condizioni cliniche ed economiche)
1. Le condizioni cliniche ed economiche delle persone che godono dei sussidi sono soggette alle verifiche indicate nel piano d'intervento di cui al precedente articolo 4.
2. I comuni di residenza degli assistiti, accertano annualmente, mediante dichiarazione di responsabilità dei beneficiari, tutori o curatori, la sussistenza delle condizioni che hanno dato luogo alla concessione del sussidio.
3. Con la stessa cadenza richiedono all'Azienda USL competente l'accertamento delle condizioni cliniche.
4. Le modifiche intervenute sono comunicate all'Assessorato dell'igiene, sanità e assistenza sociale per l'aggiornamento del fondo di cui all'articolo 9.".
Art. 10
Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale n. 15 del 19921. L'articolo 13 della legge regionale n. 15 del 1992 è sostituito dal seguente:
"Ar "Art. 13 (Verifica delle condizioni cliniche ed economiche)
1. Le condizioni cliniche ed economiche delle persone che godono dei sussidi sono soggette alle verifiche indicate nel piano d'intervento di cui al precedente articolo 6.
2. I comuni di residenza degli assistiti accertano annualmente, mediante dichiarazione di responsabilità dei beneficiari, tutori o curatori, la sussistenza delle condizioni che hanno dato luogo alla concessione del sussidio.
3. Con la stessa cadenza richiedono all'Azienda USL competente l'accertamento delle condizioni cliniche.
4. Le modifiche intervenute sono comunicate all'Assessorato dell'igiene, sanità e assistenza sociale per l'aggiornamento del fondo di cui all'articolo 9.".
Art. 11
1. L'articolo 15 della legge regionale n. 15 del 1992 è soppresso.
Art. 11
Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale n. 15 del 19921. L'articolo 15 della legge regionale n. 15 del 1992 è sostituito dal seguente:
"Art. 15 - (Istruttoria dei ricorsi)
1.Al fine di curare l'istruttoria dei ricorsi di cui all'art.16, è istituita presso l'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale una apposita Commissione nominata con decreto dell'Assessore regionale dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale e composta da:
a) l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) un medico psichiatra iscritto nei ruoli delle Aziende USL della Regione con la posizione funzionale di primario o di aiuto, o un professore universitario di I o di II fascia in discipline psichiatriche appartenente alle Università di Cagliari o di Sassari;
c) un medico neuropsichiatra infantile iscritto nei ruoli delle Aziende USL della Regione con la posizione funzionale di primario o di aiuto, oppure un professore universitario di I o di II fascia nella disciplina di neuropsichiatria infantile delle Università di Cagliari o Sassari;
d) un funzionario medico dell'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale;
e) un funzionario amministrativo dell'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale, con funzioni di segretario e senza diritto di voto.
2. Per ogni componente effettivo è nominato il supplente.
3. La Commissione si riunisce ogniqualvolta sia necessario, su convocazione del suo Presidente.
4. I soggetti ricorrenti hanno facoltà di far intervenire alle sedute della Commissione un medico di propria fiducia e di presentare documenti e memorie che la Commissione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del ricorso.
5. Ai componenti la Commissione spettano i gettoni di presenza e le indennità previste dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 e successive integrazioni e modificazioni.".
Art. 12
1. Le Commissioni di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 15 del 1992 esaminano le domande giacenti presso le sedi indicate e pervenute fino al giorno precedente all'entrata in vigore della presente legge.
2. I componenti delle Commissioni, ad eccezione di quelli di cui al punto d), se dipendenti dal Servizio Sanitario Regionale, svolgono i lavori al di fuori del normale orario di servizio.
3. Ai suddetti componenti, con l'eccezione di quelli al suddetto punto d) spetta, in aggiunta a quanto previsto ai sensi del comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale n. 15 del 1992, un compenso di lire 5.000 per ogni pratica esaminata e definita.
4. La relativa spesa, per gli anni 1996 e 1997, è valutata in annue lire 40.000.000. Alla stessa si fa fronte con quota parte dello stanziamento iscritto in conto del capitolo 02102 del bilancio regionale per lo stesso anno.
Art. 12
Abrogazione dell'articolo 14 della legge regionale, n. 15 del 1992 - Norma transitoria1. L'articolo 14 della legge n. 15 del 1992 è abrogato. In via transitoria, le Commissioni di cui allo stesso articolo provvedono all'esame delle domande giacenti presso le sedi indicate e pervenute fino al giorno precedente all'entrata in vigore della presente legge.
1 bis. Una volta esaurito l'esame delle domande di cui al precedente comma, le Commissioni decadono.
2. I componenti delle Commissioni, ad eccezione di quelli di cui alla lettera d) dell'articolo 14 della L.R. n. 15 del 1992 se dipendenti dal Servizio Sanitario Regionale, svolgono i lavori al di fuori del normale orario di servizio.
3. Ai suddetti componenti, con l'eccezione di quelli di cui alla lettera d) dell'art. 14 della legge regionale n. 15 del 1992 spetta, in aggiunta a quanto previsto ai sensi del comma 5 del medesimo art.14, un compenso di lire 5.000 per ogni pratica esaminata e definita.
Art. 13
1. Alle Commissioni di cui all'articolo 12 della presente legge, le Aziende USL, presso cui le stesse operano, assicurano:
a) locali idonei allo svolgimento del lavoro;
b) il supporto organizzativo e di segreteria archivistica;
c) l'invio della corrispondenza alle persone richiedenti i sussidi, ai Comuni ed alla Regione.
Art. 13
Supporti organizzativi1. Alle Commissioni di cui all'articolo 12 della presente legge, le Aziende USL, presso cui le stesse operano, assicurano:
a) locali idonei allo svolgimento del lavoro;
b) il supporto organizzativo e di segreteria archivistica;
c) l'invio della corrispondenza alle persone richiedenti i sussidi, ai Comuni ed alla Regione.
Art. 14
1. Sono compiti dell'Assessorato dell'igiene, sanità e assistenza sociale:
a) la vigilanza sull'attività delle Commissioni;
b) la formulazione di indirizzi e direttive di carattere interpretativo ed organizzativo, finalizzate a garantire l'uniformità di trattamento degli istanti;
c) la formulazione di proposte di revisione della presente legge;
d) la cura dell'istruttoria dei ricorsi presentati dagli istanti.
Art. 14
(soppresso)
Art. 15
1. L'articolo 20 della legge regionale n. 15 del 1992 è sostituito dal seguente:
"Art. 20 (Norme per i soggetti ricoverati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 22 ottobre 1987, n. 44)
1. Per i soggetti già titolari, alla data di entrata in vigore della presente legge, del diritto al pagamento delle rette di ricovero previsto dall'art.1, comma 1, lett. b) della legge regionale 22 ottobre 1987, n. 44, il competente servizio dell'Azienda USL, integrato dall'operatore del servizio socio-assistenziale del comune, verifica l'opportunità terapeutica del ricovero, ovvero individua il tipo di intervento più adeguato al caso concreto in base all'articolo 3, tenendo conto delle strutture e dei servizi esistenti nel territorio.
2. La prosecuzione del ricovero presso la struttura in cui il soggetto si trova può essere disposta a condizione che essa presenti i requisiti previsti dagli articoli 40 e 41 della legge regionale 25 gennaio 1988, n.4.
3. Sino all'espletamento delle attività di verifica, per i soggetti indicati nel comma 1 del presente articolo è prorogata l'applicazione degli articoli 1, comma 1, lett. b) e 5, comma 2, della legge regionale 22 ottobre 1987, n.44.
4. Fino al 31 dicembre 1995 la retta prevista dall'articolo 1, comma 1, lett. b) della legge regionale 22 ottobre 1987, n. 44 è stabilita in lire 70.000 al giorno.
5. Si applicano alle persone che fruiscono di servizi di ricovero le norme relative alla contribuzione degli utenti al costo dei servizi socio-assistenziali, di cui al D.P.G.R. 12/89, così come modificato e integrato dal D.P.G.R. 145/90.
6. L'ammissione di infermi di mente titolari degli interventi di cui alla presente legge in strutture socio-assistenziali alle condizioni di cui sopra può essere disposta con le procedure di cui al comma 1.
7. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi precedenti si fa fronte con il trasferimento delle somme necessarie sulla base delle apposite previsioni inserite dai comuni interessati nel programma annuale per i servizi socio-assistenziali.
8. Le somme accreditate ai comuni ai sensi del presente articolo devono intendersi vincolate alla destinazione e soggette ad apposita rendicontazione secondo quanto previsto dal precedente articolo 8.
Art. 15
Sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale n. 15 del 19921. L'articolo 20 della legge regionale n. 15 del 1992 è sostituito dal seguente:
"Art. 20 (Norme per i soggetti ricoverati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 22 ottobre 1987, n. 44)
1. Per i soggetti già titolari, alla data di entrata in vigore della presente legge, del diritto al pagamento delle rette di ricovero previsto dall'art.1, comma 1, lett. b) della legge regionale 22 ottobre 1987, n. 44, il competente servizio dell'Azienda USL, integrato dall'operatore del servizio socio-assistenziale del comune, verifica l'opportunità terapeutica del ricovero, ovvero individua il tipo di intervento più adeguato al caso concreto in base all'articolo 5, tenendo conto delle strutture e dei servizi esistenti nel territorio.
2. La prosecuzione del ricovero presso la struttura in cui il soggetto si trova può essere disposta a condizione che la struttura stessa presenti i requisiti previsti dagli articoli 40 e 41 della legge regionale 25 gennaio 1988, n.4.
3. Sino all'espletamento delle attività di verifica, per i soggetti indicati nel comma 1 del presente articolo è prorogata l'applicazione degli articoli 1, comma 1, lett. b) e 5, comma 2, della legge regionale n.44 del 1987.
4. Per l'anno 1992 la retta prevista dall'art. 1, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 44 del 1987 è stabilita in lire 70.000 al giorno.
5. Alle persone che fruiscono di servizi di ricovero si applicano le norme relative alla contribuzione degli utenti al costo dei servizi socio-assistenziali, di cui al D.P.G.R. 14 febbraio 1989, n. 12, così come modificato e integrato dal D.P.G.R. 23 agosto 1990, n. 145.
6. L'ammissione di infermi di mente titolari degli interventi di cui alla presente legge in strutture socio-assistenziali, alle condizioni di cui sopra, può essere disposta con le procedure di cui al comma 1.
7. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi precedenti si fa fronte con il trasferimento delle somme necessarie sulla base delle apposite previsioni inserite dai comuni interessati nel programma annuale per i servizi socio-assistenziali.
8. Le somme accreditate ai comuni ai sensi del presente articolo devono intendersi vincolate alla destinazione e soggette ad apposita rendicontazione secondo quanto previsto dall'articolo 11.
Art. 15 bis
Ammontare della retta di ricovero1. Per gli anni 1993, 1994, 1995, 1996, l'ammontare della retta di ricovero di cui all'articolo 20 della legge n. 15 del 1992, come modificato dalla presente legge, è fissato in lire 70.000 al giorno. Per gli anni successivi l'ammontare della retta di ricovero è aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 16
1. I requisiti organizzativi e di funzionalità nonché gli standard di professionalità dei centri diurni dei day hospital psichiatrici e delle strutture residenziali protette e semiprotette con finalità assistenziali, terapeutiche e riabilitative a favore degli infermi di mente sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale.
2. La gestione delle strutture di cui al comma 1 può essere affidata a organismi privati senza fini di lucro che garantiscano i livelli di funzionalità fissati nella delibera di cui al sopra richiamato comma 1, sia in locali propri che in quelli resi disponibili dall'Azienda USL territorialmente competente, sulla base di apposita convenzione, il cui schema-tipo è predisposto dall'Assessorato dell'igiene, sanità e assistenza sociale e approvato dalla Giunta regionale, che provvederà anche alla fissazione delle relative tariffe.
Art. 16
(soppresso)
Art. 16 bis
Integrazione dell'allegato A della legge regionale n. 15 del 19921. Nell'Allegato A alla legge regionale n. 15 del 1992 è aggiunta alla fine la parola "Autismo".
Art. 16 ter
Norma finanziaria1. Le spese previste per l'attuazione degli articoli 11 e 12 sono rispettivamente valutate in lire 2.000.000 annue ed in lire 40.000.000 per l'anno 1997 e fanno carico allo stanziamento iscritto in conto del capitolo 02102 del bilancio regionale per lo stesso anno.
2. Gli oneri relativi all'attuazione dell'articolo 15 bis fanno carico ai bilanci dei Comuni a valere sui trasferimenti spettanti sui fondi relativi al programma dei servizi socio-assistenziali.