CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

TESTO UNIFICATO N. 32-40/A


Disposizioni in materia di concessioni demaniali
ai fini di pesca e acquacoltura
e modifiche alla legge regionale 12 ottobre 2012, n. 19

Approvato dalla Quinta Commissione nella seduta del 4 giugno 2014

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RELAZIONE DELLA QUINTA COMMISSIONE INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO, TURISMO, COOPERAZIONE, ENERGIA, ATTIVITÀ ESTRATTIVE, FORESTAZIONE, AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA, ACQUACOLTURA

composta dai consiglieri

LOTTO, Presidente e relatore - CRISPONI, vice Presidente - LEDDA, Segretario - TEDDE, Segretario - CARTA - COMANDINI - FLORIS - MANCA Pier Mario - MORICONI - CHERCHI Oscar - RUBIU - TENDAS - UNALI

pervenuta l'11 giugno 2014

La Quinta Commissione permanente ha avviato l'esame del disegno di legge n. 40 nella seduta del 4 giugno 2014. In tale sede la Commissione ha rilevato che tale testo era sostanzialmente analogo a quanto già contenuto nella proposta di legge n. 32, presentata da Sabatini e più, e ha, pertanto, ritenuto di procedere all'esame congiunto dei due testi al fine di pervenire all'elaborazione di un testo unificato.

L'esame dei testi di legge è proseguito nella seduta del 10 giugno 2014, nel corso della quale è stata audita l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, la quale ha evidenziato che il disegno di legge n. 40 è finalizzato a introdurre anche nella normativa regionale la proroga al 2020 delle concessioni demaniali ai fini di pesca e acquacoltura già disposta a livello statale dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, assicurando la coerenza del quadro normativo complessivo ed evitando disparità di trattamento tra gli operatori della pesca e dell'acquacoltura della Sardegna e quanti operano nel resto del territorio nazionale.

La Commissione ha condiviso l'esigenza evidenziata dall'Assessore e, nel corso della medesima seduta del 10 giugno 2014 ha proceduto all'approvazione all'unanimità del testo unificato 32-40/A.

Il testo approvato riprende, sostanzialmente, quanto previsto dal disegno di legge n. 40 e dalla proposta di legge n. 32 e dispone la proroga al 31 dicembre 2020 delle concessioni demaniali ai fini di pesca e acquacoltura, al duplice scopo di adeguare la normativa regionale a quanto previsto a livello statale e di assicurare un arco temporale e una prospettiva adeguati ad affrontare correttamente le questioni relative al miglior sfruttamento nelle lagune e negli stagni costieri e quelle relative all'acquacoltura.

Il testo approvato prevede, inoltre, in conformità a quanto disposto sia dal disegno di legge n. 40 che dalla proposta di legge n. 32, che l'Amministrazione regionale provveda a revocare le procedure a evidenza pubblica già avviate ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 12 ottobre 2012, n. 19, e relative alle concessioni ai fini di pesca e acquacoltura ora interessate dalla proroga al 31 dicembre 2020.

La proroga al 31 dicembre 2020 che si intende introdurre con il presente testo unificato non interessa le concessioni di specchi acquei ai fini di pesca e acquacoltura nel mare territoriale del Golfo interno di Olbia, la cui gestione amministrativa si svolge nel rispetto delle funzioni proprie della competente Autorità portuale.

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TESTO DELLA COMMISSIONE

Titolo: Disposizioni in materia di concessioni demaniali ai fini di pesca e acquacoltura e modifiche alla legge regionale 12 ottobre 2012, n. 19.

Art. 1
Disposizioni in materia di concessioni demaniali ai fini di pesca e acquacoltura

1. Al fine di armonizzare la disciplina regionale con le previsioni del legislatore statale in materia di concessioni demaniali ai fini di pesca e acquacoltura, in coerenza con l'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 ottobre 2012, n. 19 (Norme per la continuità delle concessioni demaniali ai fini di pesca e acquacoltura), come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 40 (Norme urgenti in materia di agricoltura, di previdenza integrativa del comparto regionale e disposizioni varie), le parole "al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2020".

2. Tenuto conto del termine di durata delle concessioni stabilito al comma 1, l'Amministrazione regionale revoca in autotutela le procedure a evidenza pubblica già avviate ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale n. 19 del 2012, relative a concessioni ai fini di pesca e acquacoltura prorogate dalla presente legge.

3. La norma di cui al comma 1 non si applica per le concessioni di specchi acquei ai fini di pesca e acquacoltura nel mare territoriale del Golfo interno di Olbia, la cui gestione amministrativa si svolge nel rispetto delle funzioni proprie della competente Autorità portuale.

 

Art. 2
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).