CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 40
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, FALCHIil 27 maggio 2014
Disposizioni in materia di concessioni demaniali ai fini di pesca e acquacoltura
e modifiche alla legge regionale n. 19 del 2012***************
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
L'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014) ha disposto la proroga al 31 dicembre 2020 delle concessioni demaniali ai fini di pesca e acquacoltura, allineandone la scadenza a quanto già previsto per le concessioni demaniali a uso diverso, in primis per le concessioni con finalità turistico-ricreativa.
In particolare, la proroga è disposta nelle more del procedimento di revisione del quadro normativa in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative, a uso pesca, acquacoltura e attività produttive a essa connesse, e sportive, nonché quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, che è conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonché in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui all'articolo 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione.
Contestualmente, l'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 40 (Norme urgenti in materia di agricoltura, di previdenza integrativa del comparto regionale e disposizioni varie), modificando la legge regionale 12 ottobre 2012, n. 19 (Norme per la continuità delle concessioni demaniali ai fini di pesca e acquacoltura), ha disposto la proroga delle medesime concessioni demaniali ai fini di pesca e acquacoltura solamente al 31 dicembre 2014.
Il disegno di legge è finalizzato a garantire l'attuazione in Sardegna di quanto già disposto dalla richiamata legge 27 dicembre 2013, n. 147 in merito alla proroga al 2020 delle concessioni demaniali ai fini di pesca e acquacoltura, uniformando la normativa regionale con le previsioni del legislatore statale e assicurando la coerenza del quadro normativa complessivo, al fine di evitare ogni disparità di trattamento tra gli operatori della pesca e dell'acquacoltura della Sardegna e quanti operano nel resto del territorio nazionale.
La proposta di legge persegue non solo ragioni di equità, ma è volta soprattutto a consentire un arco temporale e una prospettiva adeguati ad affrontare correttamente in Sardegna le questioni relative al miglior sfruttamento nelle lagune e negli stagni costieri e quelle relative all'acquacoltura.
Tenuto conto del numero e dell'importanza delle concessioni in scadenza, il termine del 31 dicembre 2014 non consentirebbe il completamento di tutte le complesse procedure amministrative da porre in essere, vanificando l'obiettivo della continuità delle concessioni demaniali perseguito dalla legge regionale 12 ottobre 2012, n. 19.
Inoltre, il comparto ha risentito della situazione di incertezza che dura da anni legata al rinnovo delle concessioni, che non ha consentito alle imprese di pensare a qualsivoglia processo di investimento e di miglioramento dell'attività. In particolare, la proroga di un solo anno determinerebbe l'impossibilità per le imprese di garantire il rispetto dei vincoli di destinazione d'uso previsti per i finanziamenti del fondo europeo per la pesca, e dunque l'accesso ai finanziamenti stessi, con la perdita di risorse che rivestono un'importanza strategica per il settore.
Avuto riguardo nel nuovo termine proposto di durata delle concessioni, il disegno di legge prevede inoltre che l'Amministrazione regionale provveda a revocare in autotutela le procedure a evidenza pubblica già avviate ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 12 ottobre 2012, n. 19, relative alle concessioni ai fini di pesca e acquacoltura ora interessate dalla proroga al 31 dicembre 2020.
Il disegno di legge non interessa le concessioni di specchi acquei ai fini di pesca e acquacoltura nel mare territoriale del Golfo interno di Olbia, la cui gestione amministrativa si svolge nel rispetto delle funzioni proprie della competente Autorità portuale.
In particolare, nell'ambito della giurisdizione territoriale dell'Autorità portuale, le procedure relative all'affidamento delle concessioni demaniali marittime per fini di pesca e acquacoltura devono necessariamente tener conto delle competenze proprie dell'Autorità in materia di programmazione e regolamentazione dell'uso degli spazi portuali. Con specifico riferimento al Golfo interno di Olbia, compreso nella circoscrizione dell'Autorità portuale del nord Sardegna, tale Autorità ha già espresso il proprio parere circa le condizioni per il rilascio, ivi compresa la durata, delle concessioni demaniali marittime di specchi acquei per fini di pesca e acquacoltura, tenuto conto dei diversi interessi concorrenti nell'area.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Disposizioni in materia di concessioni demaniali ai fini di pesca e acquacoltura1. Al fine di armonizzare la disciplina regionale con le previsioni del legislatore statale in materia di concessioni demaniali ai fini di pesca e acquacoltura, in coerenza con l'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 ottobre 2012, n. 19 (Norme per la continuità delle concessioni demaniali ai fini di pesca e acquacoltura), come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 40 (Norme urgenti in materia di agricoltura, di previdenza integrativa del comparto regionale e disposizioni varie), le parole "al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".
2. Tenuto conto del termine di durata delle concessioni stabilito al comma 1, l'Amministrazione regionale revoca in autotutela le procedure a evidenza pubblica già avviate ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 12 ottobre 2012 n. 19, relative a concessioni ai fini di pesca e acquacoltura prorogate dalla presente legge.
3. La norma di cui al comma 1 non trova applicazione per le concessioni di specchi acquei ai fini di pesca e acquacoltura nel mare territoriale del Golfo interno di Olbia, la cui gestione amministrativa si svolge nel rispetto delle funzioni proprie della competente Autorità portuale.
Art. 2
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).