CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURATESTO UNIFICATO N. 9-31-37/A
Norme per la promozione della qualità dei prodotti della Sardegna, della concorrenza e della tutela ambientale e modifiche alla legge regionale 23 giugno 1998, n. 18 (Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale)Approvato dalla Quinta e Sesta Commissione nella seduta congiunta
del 10 settembre 2009***************
RELAZIONE DELLA QUINTA COMMISSIONE PERMANENTE AGRICOLTURA - FORESTAZIONE PRODUTTIVA - BONIFICA - ACQUACOLTURA - CACCIA E PESCA - PESCA INDUSTRIALE E MARITTIMA - ALIMENTAZIONE - TUTELA DELL'AMBIENTE - FORESTAZIONE AMBIENTALE - RECUPERO AMBIENTALE - PARCHI E RISERVE NATURALI - DIFESA DEL SUOLO
composta dai consiglieri
CONTU Mariano Ignazio, Presidente - COCCO Daniele Secondo, Vice presidente - COCCO Pietro, Segretario - MULA, Segretario - ARTIZZU - CAPPAI - GRECO - LOTTO - PLANETTA - PIRAS - SANNA Paolo Terzo - SOLINAS Antonio - ZUNCHEDDU
RELAZIONE DELLA SESTA COMMISSIONE PERMANENTE INDUSTRIA - MINIERE - CAVE E TORBIERE - ARTIGIANATO - COOPERAZIONE - LAVORO E OCCUPAZIONE - TURISMO - COMMERCIO - FIERE E MERCATI - RISORSE ENERGETICHE - FONTI ALTERNATIVE DI ENERGIAcomposta dai consiglieri
RASSU, Presidente - MELONI Marco, Vice presidente - TOCCO, Segretario - DIANA Giampaolo, Segretario - COCCO Pietro - DESSÌ - FOIS - MULAS - OPPI - PITEA - RODIN - ZEDDA Alessandra
pervenuta l'11 settembre 2009
Relatore On.le Maninchedda
La Quinta e la Sesta Commissione hanno esaminato in seduta congiunta la proposta di legge n. 9 "Norme per la promozione dei prodotti della Sardegna, della concorrenza e della tutela ambientale", la proposta di legge n. 31 "Norme per sostenere il consumo dei prodotti agricoli della Regione Sardegna" e la proposta di legge n. 37 "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali" e, trattandosi di proposte normative vertenti su materie omogenee, hanno ritenuto opportuno pervenire alla predisposizione di un testo unificato che colga lo spirito comune alle proposte in esame e che, vista l'importanza della materia trattata, sia condiviso sia dalla maggioranza che dall'opposizione.
La Quinta e la Sesta Commissione hanno approvato il testo unificato delle tre proposte di legge dopo una lunga istruttoria ed un ampio dibattito che ha visto emergere la volontà, da parte di tutte le forze politiche, di pervenire alla predisposizione di una normativa che, così come esplicitato all'articolo 1, concorra a promuovere il consumo di prodotti agro-alimentari locali e di qualità, l'informazione ai consumatori sull'origine dei prodotti, la promozione della libertà dell'offerta e l'incremento della vendita diretta dei prodotti agricoli regionali.
L'articolo 2 è diretto a favorire il consumo di prodotti tipici e di qualità nei servizi di ristorazione collettiva e, in particolare, prevede che, nell'espletamento delle gare d'appalto per l'acquisto di derrate alimentari o per l'affido di servizi di ristorazione collettiva, le pubbliche amministrazioni debbano dare un congruo rilievo alla qualità dei prodotti offerti.
Con l'articolo 3 si introducono alcuni importanti correttivi alla legge regionale 23 giugno 1998 n.18 (Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale), al fine di incoraggiare l'utilizzo di prodotti tipici e di qualità e di evitare che l'attività di agriturismo si risolva, di fatto, nello svolgimento di un'attività del tutto equiparabile a quella di ristorazione. In particolare, è istituito l'elenco regionale dei produttori e trasformatori operanti sul territorio regionale a cui le aziende agrituristiche si dovranno rivolgere per l'acquisto di quanto non prodotto direttamente, sono raddoppiati gli importi delle sanzioni amministrative e viene introdotto l'obbligo a carico dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale di predisporre annualmente un piano di controllo a campione che assicuri, nel corso del primo triennio, il controllo del 100 per cento delle aziende agrituristiche presenti in Sardegna e, a regime, un controllo del 5 per cento annuo su scala provinciale. Si prevede, inoltre, l'attribuzione anche al Corpo forestale e di vigilanza ambientale del compito di vigilare sul rispetto delle norme che regolamentano l'esercizio dell'attività di agriturismo.
L'articolo 4 prevede lo svolgimento di attività di educazione alimentare di vario genere rivolte prevalentemente al mondo della scuola.
L'articolo 5 è diretto ad incentivare lo sviluppo dell'istituto della vendita diretta, sia attraverso la creazione di mercati appositi in cui i produttori possano vendere i prodotti delle loro aziende sia attraverso la riserva a loro favore di una quota di posteggi nei mercati al dettaglio già esistenti nelle aree pubbliche.
L'articolo 6 mira a sensibilizzare gli imprenditori che operano nel settore della ristorazione sull'importanza dell'utilizzo delle produzioni regionali attraverso l'istituzione, presso l'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, di un elenco regionale delle imprese sostenitrici dei prodotti locali in cui potranno essere iscritte le imprese che si impegnino ad approvvigionarsi per almeno il 50 per cento di prodotti agro-alimentari di origine regionale.
Sempre al fine di incentivare l'offerta ed il consumo dei prodotti locali, l'articolo 7 prevede, al comma 1, la possibilità di incrementare del 30 per cento la superficie di vendita degli esercizi commerciali di vicinato che destinino una quota non inferiore al 50 per cento della propria superficie di vendita ai prodotti di origine regionale e, al comma 2, la possibilità di dare contributi ai comuni per l'acquisto o la locazione di spazi commerciali presso le medie e le grandi strutture di vendita da dare in gestione ai produttori ed ai commercianti singoli e associati per la vendita di prodotti locali.
Il comma 4 dell'articolo 7 prevede che la Giunta regionale proceda all'erogazione di contributi finanziari agli esercizi commerciali che adottano procedure di riduzione della produzione di rifiuti e degli imballaggi o effettuano la distribuzione gratuita e filantropica dei prodotti alimentari ritirati dalla vendita per l'approssimarsi della data di scadenza.
L'articolo 8, infine, mira a assicurare e promuovere la libertà dell'offerta attraverso l'istituzione di un Osservatorio regionale della concorrenza avente il compito di vigilare sul rispetto di quanto previsto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e di abuso di posizione dominante e di segnalare eventuali violazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'adozione delle relative sanzioni.
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La Commissione Bilancio, nella seduta del 3 settembre 2009, ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento in oggetto ed ha nominato, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Regolamento, relatore in Aula il Presidente.
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TESTO DELLA COMMISSIONE
Titolo: Norme per la promozione della qualità dei prodotti della Sardegna, della concorrenza e della tutela ambientale e modifiche alla legge regionale 23 giugno 1998, n. 18 (Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale).
Art. 1
Finalità1. Ai sensi della presente legge la Regione promuove:
a) il consumo dei prodotti agroalimentari di qualità, locali e a filiera corta nell'ambito della ristorazione collettiva, dell'attività agrituristica e del turismo rurale, in un'ottica di riduzione degli impatti ambientali;
b) l'incremento dell'offerta di prodotti agricoli di origine regionale da parte della distribuzione e degli esercenti attività di ristorazione nell'ambito del territorio regionale;
c) l'informazione ai consumatori sull'origine e le specificità dei prodotti agricoli regionali;
d) la tutela del consumatore attraverso la promozione della libertà dell'offerta;
e) l'incremento della vendita diretta dei prodotti agricoli regionali da parte degli imprenditori agricoli;
f) il consumo di alimenti privi di organismi geneticamente modificati (OGM).
Art. 2
Qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva - forniture e loro aggiudicazione1. La Regione favorisce il consumo di prodotti tipici, DOP e IGP, prodotti provenienti da agricoltura biologica e/o integrata, prodotti tradizionali, prodotti locali e a filiera corta all'interno dei servizi di ristorazione collettiva, dando priorità a quelli di cui si garantisca l'assenza di organismi geneticamente modificati.
2. Ai sensi della presente legge, s'intendono servizi di ristorazione collettiva i servizi di ristorazione prescolastica, scolastica, universitaria, ospedaliera, delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani e di altre categorie svantaggiate gestiti da enti pubblici o da soggetti privati in regime di convenzione.
3. La Regione promuove la conclusione di accordi tra gli enti pubblici titolari dei servizi di ristorazione collettiva e gli altri soggetti interessati, con cui vengono disciplinate le modalità operative per favorire il consumo dei prodotti di cui al comma 1.
4. La Regione promuove percorsi formativi, informativi e di aggiornamento rivolti ai titolari di aziende agrituristiche e agli operatori dei servizi di ristorazione collettiva a vario titolo coinvolti, appartenenti agli stessi enti pubblici o a soggetti privati in regime di convenzione; prevede incontri per lo scambio delle migliori pratiche tra i soggetti interessati e incontri di sensibilizzazione con gli insegnanti, i genitori, ovvero con i fruitori dei pasti in genere.
5. In conformità a quanto disposto dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), articolo 59, comma 4, e secondo l'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), le pubbliche amministrazioni, quando procedono all'acquisto di derrate alimentari per i servizi di ristorazione direttamente gestiti o predispongono capitolati per servizi di ristorazione collettiva aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, devono subordinare l'economicità a criteri di qualità, nonché alla tutela della salute e difesa dell'ambiente, ad esigenze sociali e alla promozione dello sviluppo sostenibile, con l'introduzione dei prodotti di cui all'articolo 1. Devono inoltre predisporre menù che tengano conto della stagionalità delle produzioni.
6. Per le finalità di cui al presente articolo la Giunta regionale promuove anche appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni civili e militari dello Stato.
Art. 3
Modifiche alla legge regionale 23 giugno 1998, n. 18 (Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo e
del turismo rurale)1. All'articolo 6, comma 3 le parole "80 coperti per pasto" sono sostituite con le seguenti: "1800 coperti mensili".
2. All''articolo 10, comma 1 dopo la lettera g) è inserita la seguente lettera:
"h) approvvigionarsi, per la quota parte non prodotta direttamente in azienda, esclusivamente dai fornitori iscritti all'Elenco regionale dei fornitori degli agriturismo di cui al successivo articolo 10 bis'".
3. Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
"Art. 10 bis (Istituzione dell'Elenco regionale dei fornitori delle aziende agrituristiche)
1. Al fine di completare l'offerta dei prodotti non disponibili nell'azienda agrituristica, è istituito l'Elenco regionale dei fornitori delle aziende agrituristiche, costituito dai produttori e dai trasformatori operanti nel territorio regionale che manifestano l'interesse a fornire tali prodotti. La Giunta regionale definisce, con successiva delibera, le modalità di istituzione e tenuta del suddetto elenco.".4. L'articolo 12 è così sostituito:
"Art. 12 (Vigilanza, controllo e sanzioni amministrative pecuniarie)
1. La vigilanza e il controllo sull'applicazione delle disposizioni della presente legge sono esercitati dagli organi di polizia municipale, dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione e dai servizi di igiene delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, oltre che dagli altri soggetti indicati dalle norme vigenti.
2. Chiunque trasgredisce le disposizioni di cui all'articolo 4, utilizzando illegittimamente i termini "agriturismo" o "agrituristico", è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria variante da euro 1.500 a euro 4.000.
3. Chiunque intraprende o svolge in forma continuativa od occasionale le attività agrituristiche essendo sprovvisto dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 e senza essere iscritto all'elenco regionale di cui all'articolo 9, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria variante da euro 2.500 a euro 10.000. Il sindaco, con propria ordinanza, dispone la chiusura dell'esercizio illegalmente aperto, e l'autorizzazione non può essere rilasciata per il periodo di un anno dal provvedimento di chiusura.
4. Il titolare di impresa agrituristica, che utilizza i locali e gli spazi destinati all'alloggio o alla ristorazione degli ospiti per un numero superiore a quello autorizzato, è soggetto - oltre che ai provvedimenti di sospensione previsti dal comma 1 dell'articolo 11 - anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria variante da euro 300 a euro 3.000.
5. Il titolare di impresa agrituristica è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria variante da euro 200 a euro 2.000, nei seguenti casi:
a) attribuzione al proprio esercizio, con scritti, stampati ovvero pubblicazione con qualsiasi altro mezzo, di attrezzature qualitativamente o quantitativamente superiori a quelle esistenti;
b) mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione comunale, dell'attestato di iscrizione all'elenco regionale e delle tariffe praticate;
c) violazioni dell'articolo 2 comma 2, lettera b).".5. Dopo l'articolo 12 è inserito:
"Art. 12 bis (Controlli sull'attività agrituristica)
1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale elabora annualmente un piano di controlli a campione per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.
2. Nel primo triennio di applicazione della presente legge il controllo è effettuato sul 100 per cento delle aziende iscritte all'elenco regionale degli operatori agrituristici della Sardegna; a regime è previsto un controllo del 5 per cento annuo su scala provinciale delle aziende iscritte all'elenco suddetto.
3. I controlli di cui al presente articolo sono eseguiti dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione che provvede all'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 12 per le violazioni accertate nell'attuazione del piano.
4. L'Amministrazione regionale destina gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie al conseguimento delle finalità di cui alla presente legge.".
Art. 4
Interventi di educazione alimentare1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale promuove, anche in collaborazione con le province e i comuni, eventi, scambi e gemellaggi, progetti educativi, concorsi, laboratori e percorsi di educazione alimentare diretti prevalentemente al mondo della scuola, in particolare attraverso le fattorie didattiche iscritte all'Albo regionale delle fattorie didattiche della Sardegna.
Art. 5
Interventi riservati all'esercizio della vendita diretta1. Ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale dello Stato), articolo 1, comma 1065, e dal decreto ministeriale 20 novembre 2007 (Attuazione dell'art. 1, comma 1065 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli), per incoraggiare i consumatori all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione, la Regione promuove la vendita diretta con la realizzazione di aree attrezzate, attraverso l'erogazione di finanziamenti a favore dei comuni.
2. La Giunta regionale definisce le modalità di attuazione dell'intervento di cui al comma 1 e i relativi controlli.
3. I comuni riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli regionali almeno il 30 per cento del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio in aree pubbliche e possono istituirne di nuovi fino al raggiungimento di tale percentuale.
4. Per la realizzazione delle iniziative di cui ai commi 1 e 3 è autorizzata, a decorrere dal 2010, la spesa annua di euro 1 milione.
Art. 6
Elenco delle imprese sostenitrici dei prodotti locali1. È istituito, presso l'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, l'Elenco regionale delle imprese sostenitrici dei prodotti locali.
2. Nell'elenco regionale sono iscritte, a richiesta, le imprese esercenti attività di ristorazione o di vendita al pubblico operanti nel territorio regionale che, nell'ambito degli acquisti di prodotti agro-alimentari effettuati nel corso dell'anno, si impegnano ad approvvigionarsi per almeno il 50 per cento, in termini di valore di prodotti agro-alimentari di origine regionale.
3. L'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio cura l'istruttoria delle domande, provvede all'iscrizione nell'elenco ed al rilascio del relativo attestato di iscrizione.
4. L'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 2, nella percentuale ivi indicata, deve essere documentato nelle fatture di acquisto, che devono riportare l'indicazione dell'origine, natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati.
5. La Giunta regionale definisce il procedimento di iscrizione all'elenco di cui al comma 1, le modalità di verifica del rispetto dell'impegno di cui al comma 2 e delle prescrizioni di cui al comma 4 e la procedura di revoca dell'iscrizione in caso di accertata violazione.
6. Le imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 sono inserite in un apposito circuito regionale veicolato nell'ambito delle attività promozionali della Regione Sardegna.
Art. 7
Promozione dell'offerta di prodotti agricoli
di origine regionale1. Agli esercizi di vicinato che destinino una quota non inferiore al 50 per cento della superficie di vendita ai prodotti di origine regionale, è riconosciuto un incremento del 30 per cento della superficie massima di vendita di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali).
2. L'Amministrazione regionale finanzia i comuni fino al 50 per cento della spesa per l'acquisto o la locazione di appositi spazi commerciali presso le medie e le grandi strutture di vendita di cui alla legge regionale n. 5 del 2006, articolo 4, commi 3 e 5, che esplicitino nello scontrino fiscale rilasciato al consumatore la percentuale di spesa relativa all'acquisto di prodotti di origine regionale. I comuni assegnano tali spazi in gestione ai produttori e ai commercianti singoli o associati per la vendita di prodotti di origine regionale. La Giunta regionale definisce i criteri di selezione delle richieste e le modalità di accesso al finanziamento da parte dei comuni.
3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata, a decorrere dal 2010, la spesa annua di euro 1 milione.
4. L'Amministrazione regionale concede un contributo fino alla misura massima delle spese sostenute agli esercizi commerciali che adottano opportune misure di riduzione della produzione dei rifiuti e degli imballaggi o effettuano, di intesa con i servizi sociali comunali, la distribuzione gratuita e filantropica dei prodotti alimentari ritirati dalla vendita per l'approssimarsi della data di scadenza nei paesi e città cui insistono gli stessi esercizi.
5. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata, a decorrere dal 2010, la spesa annua di euro 500.000.
6. I programmi annuali di attuazione del presente articolo sono approvati con deliberazione della Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente, da rendersi entro trenta giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito.
Art. 8
Promozione della libertà dell'offerta1. É istituito, presso l'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, l'Osservatorio regionale della concorrenza.
2. L'Osservatorio regionale della concorrenza è composto da cinque membri, compreso il presidente, dotati di documentata esperienza in materia di concorrenza, di cui almeno tre con anche una documentata esperienza in materia agro-alimentare.
3. I membri dell'Osservatorio regionale della concorrenza sono eletti dal Consiglio regionale, mediante votazione a scrutinio segreto, da liste di esperti formate a seguito di apposita procedura pubblica, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.
4. La Giunta regionale disciplina il funzionamento dell'Osservatorio; le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio.
5. L'Osservatorio elabora annualmente il rapporto sul mercato interno della Sardegna e vigila, all'interno del territorio regionale, sul rispetto di quanto previsto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), articoli 2 e 3, in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e di abuso di posizione dominante. Qualora riscontri la sussistenza di possibili infrazioni, ne effettua immediata comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge n. 287 del 1990, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
6. La Regione informa i cittadini, con capillari campagne di informazione, delle sanzioni applicate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato a seguito delle segnalazioni di cui al comma 4.
7. I componenti dell'Osservatorio durano in carica cinque anni e hanno diritto al trattamento economico stabilito dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 (Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati, commissioni ed altri consessi operatiti presso l'Amministrazione regionale).
8. I componenti dell'Osservatorio sono soggetti alle seguenti incompatibilità:
a) componente del Parlamento europeo o nazionale, del Governo, di un consiglio o di una giunta regionale o provinciale, componente di un consiglio o di una giunta di un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, presidente della Regione, sindaco, presidente della provincia;
b) titolare di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti e movimenti politici, a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale;
c) presidente, componente di organismi direttivi o direttore di un ente pubblico o di società a prevalente capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali e comunali.
9. Le cause di incompatibilità previste dal comma 8 non hanno effetto se l'interessato provvede, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione dell'elezione, a dichiarare l'accettazione dell'incarico e a dare atto dell'avvenuta rimozione di ogni causa di incompatibilità.
Art. 9
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in complessivi euro 2.500.000 annui a decorrere dall'anno 2010, si fa fronte con le risorse proprie della Regione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), dello Statuto speciale per la Sardegna.