CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 31
presentata dai Consiglieri regionali
CUCCU - COCCO Pietro - LOTTO - SOLINAS Antonio
il 24 giugno 2009
Norme per sostenere il consumo dei prodotti agricoli della Regione Sardegna
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
La proposta di legge ha lo scopo di promuovere e sostenere l'agricoltura sarda favorendo, anche sulla base di adeguati programmi di promozione, la commercializzazione e il consumo di prodotti agroalimentari regionali.
Appare opportuna, infatti, l'introduzione di norme atte a fronteggiare l'invasione nei mercati locali di prodotti provenienti da paesi stranieri che non sempre si caratterizzano per gli standard qualitativi riconosciuti propri del patrimonio enogastronomico italiano, mettendo invece a dura prova una parte importante del tessuto socio-economico delle singole realtà territoriali.
Far conoscere le peculiarità dei prodotti agricoli locali e sostenerne il consumo, attraverso l'adozione di adeguate misure volte a favorire un rapporto diretto tra produttori e consumatori e una maggiore offerta di tali prodotti nell'ambito della rete commerciale e di ristorazione della Sardegna, rappresenta anche un elemento di riequilibrio del mercato a vantaggio del consumatore. La filiera corta, infatti, con l'eliminazione degli intermediari, evita l'incremento dei prezzi dalla produzione al consumo.
La proposta di legge, traendo spunto dalle esperienze recenti di altre due regioni italiane, il Veneto e la Calabria, mira a dotare la Sardegna di norme tese a favorire il consumo e la commercializzazione di prodotti cosiddetti "a chilometri zero".
L'obiettivo è quello di porre un freno al caro vita e di rilanciare l'economia locale, accorciando la distanza che separa il consumatore dal produttore, abbattendo i costi legati al trasporto dei prodotti, sia quelli che incidono sul prezzo finale, sia quelli sociali causati dall'inquinamento.
I proponenti mirano anche a favorire la diffusione dei mercati contadini (i cosiddetti farmers markets): mercati in cui i produttori vendono direttamente i prodotti delle loro aziende agricole, come avviene da decenni in Germania e negli Stati Uniti, e dei quali qualche esperienza si è avuta di recente anche nella nostra Regione.
L'idea è anche quella di aprire i mercati contadini alle "agricolture di fatto", cioè ai piccolissimi produttori (si pensi a chi coltiva per l'autoconsumo o a chi gestisce agriturismo) che periodicamente si trovano con eccedenze che vorrebbero vendere.
La proposta di legge consta di 9 articoli.
L'articolo 1 individua le finalità della legge.
L'articolo 2, al comma 1, detta disposizioni in materia di vendita diretta da parte degli imprenditori esercenti vendita diretta di prodotti agricoli sardi, ai quali i comuni riservano almeno il 20 per cento del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio in aree pubbliche. Lo stesso articolo, al comma 2, stabilisce che i comuni destinano aree alla realizzazione di mercati contadini.
L'articolo 3 stabilisce che nelle grandi e medie strutture di vendita, siano ubicati appositi spazi destinati alla vendita di prodotti agricoli regionali.
L'articolo 4 promuove l'utilizzo dei prodotti agricoli di origine regionale nei servizi di ristorazione collettiva affidata ad enti pubblici.
L'articolo 5 vieta ai soggetti gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica di somministrare cibi e bevande contenenti organismi geneticamente modificati nonché alimenti ottenuti da animali nutriti con mangimi contenenti tali organismi.
L'articolo 6 mira a promuovere la valorizzazione e la diffusione dei prodotti agricoli regionali mediante la previsione, per le imprese esercenti attività di ristorazione o di vendita al pubblico che si approvvigionino per almeno il 30 per cento di prodotti agricoli di origine regionale, di un apposito contrassegno con lo stemma della Regione, e di un circuito regionale veicolato nell'ambito delle attività promozionali della Regione.
L'articolo 7 affida a Regione, province e comuni i controlli sul rispetto delle disposizioni della legge, mentre l'articolo 8 prevede il necessario parere comunitario di compatibilità.
Infine, l'articolo 9 contiene la norma finanziaria.
Vista l'importanza delle esigenze rappresentate nella presente proposta di legge, i proponenti ne auspicano un rapido esame presso la competente Commissione consiliare in sede referente e una conseguente approvazione in tempi brevi da parte dell'Assemblea.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità della legge1. La Regione promuove la valorizzazione delle produzioni agricole regionali, favorendo il consumo e la commercializzazione dei prodotti provenienti dalle aziende agricole locali, garantendo ai consumatori una maggiore trasparenza dei prezzi e assicurando un'adeguata informazione sull'origine e le specificità di tali prodotti.
2. A tal fine, la Regione disciplina interventi per:
a) favorire l'incremento della vendita diretta dei prodotti agricoli regionali da parte degli imprenditori agricoli;
b) favorire l'incremento della vendita di prodotti agricoli regionali da parte della distribuzione;
c) sostenere l'acquisto di prodotti agricoli di origine regionale da parte delle imprese esercenti attività di ristorazione o ospitalità nell'ambito del territorio regionale;
d) incentivare l'impiego, da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica, di prodotti agricoli di origine regionale nella preparazione dei pasti;
e) assicurare un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e le specificità dei prodotti agricoli regionali;
f) vietare la somministrazione di alimenti contenenti organismi geneticamente modificati da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica, nel rispetto del principio di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
Art. 2
Vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli1. I comuni riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli sardi almeno il 20 per cento del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio in aree pubbliche.
2. I comuni sono autorizzati all'istituzione di nuovi posteggi, fino al raggiungimento di tale percentuale.
3. Al fine di favorire l'acquisto dei prodotti agricoli regionali e di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e sulle specificità degli stessi prodotti, i comuni, nell'ambito del proprio territorio e del proprio piano per il commercio, destinano aree per la realizzazione di mercati contadini riservati agli imprenditori agricoli e ai piccoli produttori.
4. Per la realizzazione delle iniziative di cui ai commi 2 e 3 è autorizzata, a decorrere dal 2009, la spesa annua di euro 1.000.000 (UPB S06.03.011 (NI) - Contributi ai comuni per lo sviluppo del commercio dei prodotti agricoli regionali).
Art. 3
Commercio di prodotti agricoli di origine regionale1. Nelle strutture di vendita di cui alla legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina delle attività commerciali) ad esclusione degli esercizi di vicinato, sono previsti appositi ed esclusivi spazi destinati alla vendita di prodotti agricoli regionali.
2. Per le strutture di cui al comma 1, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, l'obbligo decorre dal 1 ° gennaio 2010.
Art. 4
Utilizzo dei prodotti agricoli regionali nei servizi di ristorazione collettiva affidata a enti pubblici1. I servizi di ristorazione collettiva affidati a enti pubblici devono garantire che nella preparazione dei pasti siano utilizzati prodotti agricoli di origine regionale in misura non inferiore al 50 per cento, in termini di valore, dei prodotti agricoli, anche trasformati, complessivamente utilizzati su base annua.
2. Negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari ed agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva costituisce titolo preferenziale per l'aggiudicazione, l'utilizzo di prodotti agricoli di origine regionale in misura superiore alla percentuale di cui al comma 1. Sono fatti salvi i contratti in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge, fino alla loro scadenza.
3. L'utilizzazione di prodotti agricoli di origine regionale nella preparazione dei pasti forniti dai gestori dei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici deve risultare espressamente attraverso l'impiego di idonei strumenti di informazione agli utenti dei servizi.
4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 comporta la risoluzione di fatto del contratto.
Art. 5
Divieto di somministrazione di alimenti contenenti organismi geneticamente modificati1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera f), è fatto divieto ai soggetti gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica di somministrare cibi e bevande contenenti organismi geneticamente modificati nonché alimenti ottenuti da animali nutriti con mangimi contenenti organismi geneticamente modificati.
2. La violazione del divieto di cui al comma 1 è considerata grave inadempimento e comporta la risoluzione del contratto di appalto del servizio di ristorazione.
Art. 6
Promozione dei prodotti agricoli di origine regionale1. La Regione promuove la valorizzazione dei prodotti agricoli di origine regionale e favorisce una migliore conoscenza delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari regionali da parte dei consumatori.
2. Alle imprese esercenti attività di ristorazione o di vendita al pubblico ed operanti nel territorio regionale che, nell'ambito degli acquisti di prodotti agricoli effettuati nel corso dell'anno, si approvvigionino per almeno il 30 per cento, in termini di valore, di prodotti agricoli di origine regionale, é assegnato, al fine di pubblicizzarne l'attività, un apposito contrassegno con lo stemma della Regione le cui caratteristiche sono determinate con delibera della Giunta regionale.
3. L'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 2, nella percentuale ivi indicata, è documentato nelle fatture di acquisto che riportano l'indicazione dell'origine, natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati.
4. Le imprese di cui al comma 2 sono inserite in un apposito circuito regionale veicolato nell'ambito delle attività promozionali della Regione Sardegna.
5. La Giunta regionale entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge approva, con propria deliberazione, le modalità di utilizzo del marchio e il programma di valorizzazione del circuito.
Art. 7
Attività di controllo1. La Regione, le province e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni alle disposizioni di cui alla presente legge.
2. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, le amministrazioni competenti si avvalgono degli organi di polizia amministrativa locale.
Art. 8
Parere comunitario di compatibilità1. Gli effetti della presente legge sono subordinati all'acquisizione del parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna.
Art. 9
Norma finanziaria1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono determinate in euro 1.500.000 per gli anni 2009 e seguenti.
2. Al bilancio della Regione per gli anni 2009-2012, di cui alla legge regionale 14 maggio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti variazioni:
in aumento
UPB S06.04.015
Tutela, valorizzazione e marketing dei prodotti agricoli - Spese correnti
2009 euro ---
2010 euro 500.000
2011 euro 500.000
2012 euro 500.000
UPB S06.03.011 (NI)
Contributi ai comuni per lo sviluppo del commercio dei prodotti agricoli regionali
2009 euro ---
2010 euro 1.000.000
2011 euro 1.000.000
2012 euro 1.000.000
in diminuzione
UPB S08.01.002
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente
2009 euro ---
2010 euro 1.500.000
2011 euro 1.500.000
2012 euro 1.500.000
mediante riduzione della voce 5) della tabella A allegata alla legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009).