CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURATESTO UNIFICATO N. 75-319-366-370/A
Disciplina delle figure professionali nelle attività motorie e sportive
e norme per la tutela degli atleti e dei praticantiApprovato dalla Ottava Commissione nella seduta del 14 giugno 2012
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RELAZIONE DELLA OTTAVA COMMISSIONE PERMANENTE DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLE MATERNE - EDILIZIA SCOLASTICA - CULTURA - MUSEI - BIBLIOTECHE E ARCHIVI STORICI - SPORT E SPETTACOLO - RICERCA SCIENTIFICA - FORMAZIONE PROFESSIONALE
composta dai consiglieri
SANJUST, Presidente - SECHI, Vice Presidente - CONTU Mariano Ignazio, Segretario - ESPA, Segretario - AMADU - BIANCAREDDU - BRUNO - CUCCU - DEDONI - RODIN
Relazione dell'On. PORCU
pervenuta il 18 luglio 2012
Il testo in oggetto è stato approvato all'unanimità dall'Ottava Commissione consiliare nella seduta antimeridiana del 14 giugno 2012. La discussione è stata avviata in Commissione nel mese di marzo 2012.
Il testo esitato è frutto dell'unificazione di 4 diverse proposte di legge di gruppi politici di maggioranza e di minoranza che, pur con diverse impostazioni, avevano in comune l'esigenza di promuovere la tutela della salute dei praticanti di attività motorie e sportive attraverso una più moderna disciplina delle figure professionali idonee ad operare nel settore.
L'ampia condivisione politica delle finalità della legge ha consentito un iter accelerato, ma molto approfondito, del provvedimento, durante il quale sono stati auditi i Rettori delle Università di Sassari e Cagliari, il presidente del Corso di laurea in scienze motorie e sportive, il CONI e le principali organizzazioni del mondo sportivo oltre che i rappresentanti dei laureati e degli studenti di scienze motorie.
L'approvazione di questo testo unificato che riguarda le scienze motorie, ma più in generale la salvaguardia della salute tramite l'attività motoria, fisica e sportiva, metterà la Sardegna tra le regioni più avanzate nella regolamentazione del settore.
Lo sport e le attività motorie, per unanime riconoscimento, contribuiscono al benessere psico-fisico dell'individuo, sono indispensabili per il mantenimento della salute e per la prevenzione e la cura di molte malattie, tanto da essere inserite, a pieno titolo, nei piani sanitari nazionali.
Questo aspetto è confortato da una straordinaria quantità di prove scientifiche a favore degli effetti positivi prodotti dalla pratica regolare e strutturata dello sport e dell'attività fisica. I benefici sono particolarmente evidenti nella prevenzione di diverse patologie croniche, tra cui emergono le malattie cardiovascolari, il diabete, il cancro, l'ipertensione, l'obesità, la depressione e l'osteoporosi. In tale contesto risulta evidente il ruolo potenziale assunto dall'esercizio fisico strutturato nella riduzione significativa della spesa sanitaria pubblica. Gli effetti positivi di una diffusa attività fisica a livello di comunità sono evidenti anche dal punto di vista economico e sociale. La collettività ne trae giovamento non solo in termini di riduzione dei costi della sanità pubblica, di aumento della produttività, di miglior efficienza nelle scuole, di una riduzione dell'assenteismo sul lavoro, ma anche per un aumento della partecipazione ad attività ricreative e relazionali.
Perché l'esercizio fisico e lo sport producano degli effetti positivi sull'organismo umano è essenziale che tali attività vengano svolte sotto stretto controllo di soggetti provvisti di adeguate competenze scientifiche. Viceversa, come evidenziato dalla comunità scientifica internazionale, la pratica scorretta dell'attività fisica e dello sport, e la sedentarietà, possono produrre danni gravi e irreparabili alla salute e all'integrità fisica degli utenti.
Tali considerazioni impongono la necessità di tutelare gli utenti dello sport e dell'attività motoria al fine di garantirne il diritto, come cittadini europei, e quindi anche italiani e sardi, alla corretta pratica sportiva, in conformità alla risoluzione n. 41/76 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa "Carta europea dello sport per tutti".
Lo sviluppo di strategie che portino a un aumento della diffusione dell'attività fisica, attraverso l'attivazione di interventi di dimostrata efficacia, dovrebbe essere un obiettivo di sanità pubblica da raggiungere attraverso politiche sanitarie mirate. L'auspicio è che adeguati programmi di promozione ed educazione sui benefici dell'attività fisica possano trovare sempre maggiore spazio nelle attività di pianificazione sanitaria regionale.
In ogni caso la crescita di una maggiore consapevolezza dei benefici dell'attività fisica ha portato, anche in Sardegna, uno sviluppo della domanda di attività motoria e sportiva a cui è corrisposta una crescita dell'offerta di corsi e programmi di attività fisica, variamente organizzati, proposti da associazioni e società in spazi delimitati (palestre, piscine, ecc.) e anche in ambienti naturali (parchi, spazi all'aperto, mare, ecc.). A questa crescita dell'offerta di attività fisica, diretta al mantenimento della salute alla prevenzione primaria, non è seguito un adeguato livello di controllo e di tutela dei praticanti.
Tale esigenza, universalmente avvertita, ha indotto diverse altre regioni italiane (tra cui la Lombardia, la Toscana, l'Emilia Romagna, le Marche) ad intervenire in tale settore con propria attività legislativa.
Appare infatti necessario che qualsiasi attività fisica motoria, a qualunque età anagrafica, qualunque sia il suo fine complessivo per la persona, debba essere seguita, programmata e modulata da operatori che abbiano piena competenza nella materia e siano in grado di progettare programmi di attività collettivi e individuali studiati sulle necessità del singolo.
Le attività di tipo organizzato sono infatti attualmente realizzate da personale che, spesso, non possiede i necessari requisiti di qualità che possano da un lato favorire l'accesso alla professione dei laureati che afferiscono a tali attività né, dall'altro, garantire al personale medico-sanitario, o medico dello sport, la naturale interfaccia per l'attuazione dei programmi motori richiesti o prescritti.
La legge 1° febbraio 2006, n. 43, all'articolo 1, comma 2, stabilisce inoltre la competenza delle regioni nell'individuazione di profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie, ed il laureato in scienze motorie ha tali caratteristiche, peraltro definite dal MIUR.
Il nostro ordinamento universitario, con decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, ha istituito all'articolo 2, comma 2, quattro indirizzi di applicazione della laurea in Scienze motorie e, con il decreto ministeriale n. 270 del 2004, ha istituito i corsi di laurea magistrali con l'obiettivo di fornire contenuti mirati alla gestione e all'organizzazione delle attività motorie e sportive a carattere educativo, sportivo, ricreativo, ludico, preventivo e adattato, ecc.
L'Università degli studi di Cagliari ha attivato fin dall'attuazione del citato decreto legislativo e del decreto ministeriale i corsi di laurea triennali e magistrali in Scienza e tecnica dello sport e preventiva e adattata garantendo una formazione di qualità ed un numero di laureati che possono, anche in Sardegna, garantire la qualità del servizio e la corretta pratica motoria e sportiva.
La Regione è quindi nella necessità di intervenire a tutela dei praticanti le attività motorie e sportive con una propria normativa legislativa, con l'obiettivo di garantire che le attività motorie e sportive possano essere programmate ed attuate da personale qualificato nell'individuare correttamente le esigenze anche del singolo utente e di rispondere efficacemente a quanto tracciato dalle linee guida scientifiche internazionali.
Il testo approvato dall'Ottava Commissione punta a qualificare il laureato in Scienze motorie per il suo giusto inquadramento in tutte le strutture, private o pubbliche, dove l'attività motoria è alla base del mantenimento della salute.
L'approvazione di questa proposta di legge porterà innovazioni importanti che agiranno a tutti i livelli, alcune con effetti immediati mentre altre creeranno la base per una duratura crescita delle professionalità del settore nel corso negli anni. Ecco le principali:
a) Divisione delle attività. Dire attività motoria è diverso da attività fisica e ancor di più dall'attività sportiva agonistica. Diversi gli obiettivi, le competenze e le modalità di applicazione mentre i luoghi di svolgimento possono anche essere assimilabili. Anche il personal trainer sarà oggetto di maggiore professionalità di base;
b) Registro professionale. Un nuovo strumento, pubblico ed esposto al pubblico, dove sarà necessario dichiarare le professionalità che operano nelle strutture, con qualifiche universitarie chiare che partono dalla laurea triennale in Scienze motorie (incluso l'ex ISEF) fino alle lauree specialistiche e al dottorato di ricerca;
c) Nuove figure professionali. Il laureato specialista sarà il direttore tecnico ed avrà il coordinamento, e la responsabilità, su tutte le attività dell'organizzazione sportiva. Il laureato triennale sarà il responsabile tecnico ed avrà il compito di dare la forma attuativa all'attività motoria con le giuste modalità di esecuzione nel rispetto della salute del praticante;
d) La prescrizione dell'esercizio fisico. Questo è un aspetto innovativo e vedrà la Sardegna tra le prime regioni che intervengono a normare il collegamento tra professioni sanitarie e professioni non sanitarie dell'ambito motorio e sportivo. La prevenzione primaria, ma anche secondaria o successive, possono attualmente avere dei benefici, accertati da evidenze scientifiche, con l'utilizzo di attività fisica eseguita correttamente e verificata costantemente. Il mondo della medicina avrà quindi un nuovo collegamento con l'area motoria, il direttore tecnico, con il quale portare avanti la prescrizione dell'esercizio fisico per i propri pazienti;
e) I contratti di lavoro. Le nuove figure professionali saranno tutelate dalla legge con contratti di lavoro disciplinati dalla legislazione vigente;
f) Albo regionale. Tutte le organizzazioni sportive dovranno indicare il nome dei principali professionisti operanti nella propria struttura nell'albo previsto dalla legge regionale n. 17 del 1999.
g) Qualifiche tecnico-sportive e aggiornamento. Un passo importante per l'effettiva integrazione del laureato in scienze motorie e il mondo dello sport che, tra federazioni riconosciute dal CONI e singole specialità, offre oltre 200 diverse attività sportive, estremamente diverse tra loro, che hanno bisogno di professionisti preparati ed aggiornati per la crescita nelle metodologie di preparazione fisica ed allenamento. Con questo programma si qualificano gli studenti direttamente dentro le federazioni e si aggiornano i laureati con programmi di ricerca scientifica applicata agli sport;
h) Controlli e sanzioni. Anche questo aspetto è ben individuato permettendo alla Regione, ed ai comuni, di esercitare un controllo costante sulla qualità ed il rispetto della legge.Insomma un testo articolato che parte dalla salvaguardia della salute e dalla prevenzione per arrivare alla qualificazione di figure professionali moderne di cui c'è grande bisogno nell'ambito sportivo e più in generale delle attività motorie.
La proposta di legge consta di 12 articoli.
Nell'articolo 1 vengono definite le finalità e l'ambito di applicazione; la responsabilità della tutela dei cittadini ricade sulle società, associazioni ed enti che organizzano i corsi e i programmi di attività motoria. Anche nel caso di più organizzazioni che operino all'interno di una stessa struttura sportiva è necessario che ogni singola organizzazione sia in grado di certificare e documentare l'adeguato livello professionale dei propri istruttori.
Nell'articolo 2 si definiscono i soggetti coinvolti nell'applicazione di quanto previsto: Regione, comuni, istituzioni scolastiche, istituzioni sportive.
Nell'articolo 3 si inserisce la fondamentale suddivisione tra le quattro attività regolate. Tra le attività non agonistiche sono ricomprese sia quelle di tipo motorio-ricreativo a scopo preventivo e/o riabilitativo, sia quelle di tipo fisico-sportivo con lo scopo di migliorare la condizione psico-fisica dell'utente attraverso lo sport. Vengono definite le attività di tipo sportivo agonistico, sotto l'egida del CONI, e le attività di tipo personalizzato a cura di personal trainers.
Nell'articolo 4 si istituisce il registro delle organizzazioni sportive articolato in quattro diversi livelli con i relativi percorsi formativi.
Nell'articolo 5 si identificano le tutele per i praticanti delle attività non agonistiche definite nell'articolo 3. Ogni società o associazione sportiva è tenuta a inserire nel proprio organico un direttore tecnico, con laurea specialistica in Scienze motorie, ed un numero di responsabili tecnici (istruttori abilitati), con laurea triennale in Scienze motorie, proporzionale al numero di iscritti, su base mensile, nelle attività ricomprese tra quelle non agonistiche.
L'articolo 6 richiama la necessità che il personale specializzato sopra definito sia legato in maniera non occasionale alla organizzazione sportiva attraverso un regolare contratto di lavoro.
L'articolo 7 vincola l'iscrizione all'Albo regionale delle società sportive e l'accesso ai contributi pubblici di qualsiasi natura al rispetto delle previsioni introdotte.
L'articolo 8 consente a CONI ed università di contribuire attivamente ed in sinergia verso programmi di formazione ed aggiornamento rivolti sia agli studenti che ai laureati in Scienze motorie in modo da prevedere un processo di formazione continua per un più efficace ingresso nel mondo del lavoro.
Gli articoli 9-12 individuano i soggetti responsabili della vigilanza e le sanzioni, la norma finanziaria, le norme transitorie e l'entrata in vigore.
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La Commissione Bilancio, nella seduta del 6 giugno 2012, ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento, ed ha nominato, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Regolamento, relatore in Aula il Presidente.
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TESTO DELLA COMMISSIONE
Titolo: Disciplina delle figure professionali nelle attività motorie e sportive e norme per la tutela degli atleti e dei praticanti.
Art. 1
Finalità e ambito di applicazione1. La presente legge detta norme per la tutela dei cittadini nella pratica di attività motorie e sportive, al fine di promuovere, attraverso una corretta pratica dell'attività fisica, la salute generale delle persone. Si applica a tutte le società, associazioni o enti comunque denominati, di seguito definite organizzazioni sportive che, all'interno di strutture pubbliche e private, svolgano, a qualsiasi titolo, attività motorie e sportive organizzate.
2. Per strutture pubbliche e private si intendono le palestre, le piscine, gli impianti sportivi, i centri sportivi polivalenti, i centri socio-educativi, le strutture alberghiere, turistiche e termali, i centri per il benessere e, in genere, gli spazi pubblici all'aperto, in cui sono effettuati lezioni o corsi, individuali o collettivi, di attività motorie, di promozione dello sviluppo della salute, turistico-ricreative, ludico-educative e psico-motorie, rivolte a bambini, adulti, anziani e disabili e attività motorie e sportive finalizzate al recupero dell'efficienza psico-fisica.
3. La legge persegue la finalità di garantire ai cittadini il soddisfacimento dei criteri di qualità nella corretta pratica dell'attività motorio-sportiva, in conformità alla risoluzione n. 41/76 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa "Carta europea dello sport per tutti".
Art. 2
Soggetti coinvolti1. La Regione persegue le finalità di cui all'articolo 1 direttamente, anche attraverso le strutture sanitarie regionali, o indirettamente con la collaborazione delle università, del CONI, delle federazioni sportive, degli enti di promozione sportiva, delle società e associazioni sportive dilettantistiche e delle istituzioni scolastiche.
Art. 3
Definizioni1. Ai fini della presente legge:
a) per "attività motoria-ricreativa" si intendono quelle svolte dalle organizzazioni sportive, rivolte alla generalità della popolazione, che perseguono l'obiettivo della promozione della salute del cittadino attraverso la rieducazione, l'educazione alla pratica motoria e la prevenzione;
b) per "attività fisico-sportive" si intendono quelle svolte dalle organizzazioni sportive rivolte alla popolazione, che perseguono, oltre gli obiettivi generali di cui alla lettera a), il raggiungimento di una migliore condizione psico-fisica attraverso lo sport;
c) per "attività sportive agonistiche" si intendono quelle organizzate dalle federazioni sportive riconosciute dal CONI che perseguono obiettivi agonistici, ovvero finalizzate alla partecipazione a manifestazioni sportive di livello regionale, nazionale, internazionale come da decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15 (Modifiche e integrazioni al D. Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, recante "Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI", ai sensi dell'articolo 1 della L. 6 luglio 2002, n. 137);
d) per "attività con personal trainer" si intendono quelle organizzate, anche in ambiente naturale, che prevedano protocolli di allenamento, di gruppo o personalizzati e che si pongano l'obiettivo di un miglioramento delle condizioni psico-fisiche, di potenziamento o di miglioramento delle prestazioni di una persona.
Art. 4
Registro professionale delle organizzazioni sportive1. Le organizzazioni sportive istituiscono e aggiornano il "Registro dei professionisti delle attività motorie e sportive" che operano all'interno della propria organizzazione, di seguito denominato registro, a disposizione del pubblico e consultabile, a richiesta degli interessati, per le attività di cui all'articolo 3, completo di curriculum vitae e recante i corsi tecnici e di aggiornamento professionale conseguiti.
2. Il registro è articolato in quattro livelli:
a) primo livello: possono esservi iscritti i soggetti in possesso di un dottorato di ricerca in discipline attinenti le attività motorie e sportive e della salute, purché in possesso dei requisiti di cui al secondo livello;
b) secondo livello: possono esservi iscritti i soggetti, operanti nell'organizzazione sportiva, in possesso di una laurea di livello magistrale o specialistico conseguita al termine dei corsi quadriennali istituiti ai sensi del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della L. 15 maggio 1997, n. 127), e successive modifiche, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 15 gennaio 1999, o una delle lauree specialistiche afferenti alle classi 53/S, 75/S e 76/S di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, o una delle lauree magistrali afferenti alle classi LM/47, LM/67, LM/68 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007; i soggetti provenienti da tutte le predette classi di laurea specialistica devono possedere i requisiti di cui al terzo livello;
c) terzo livello: possono esservi iscritti i soggetti, operanti nell'organizzazione sportiva, in possesso di una laurea di primo livello in scienze delle attività motorie e sportive afferente alla classe 33 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000 (Determinazione delle classi delle lauree universitarie), ovvero afferenti alla classe L/22 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 16 marzo 2007, o titolo equipollente;
d) quarto livello: possono esservi iscritti i Maestri dello sport del CONI, i tecnici appartenenti alle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI, i tecnici degli enti di promozione con brevetto in corso di validità.
Art. 5
Figure professionali per la tutela dei praticanti1. I profili professionali operanti nelle strutture di cui al all'articolo 1, comma 2, sono definiti come segue:
a) Direttore tecnico delle attività motorie e sportive; è un professionista qualificato, in possesso dei requisiti richiesti per l'appartenenza al primo o secondo livello del registro, indicati nelle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 4 di cui le organizzazioni sportive, per le attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), si avvalgono per la supervisione tecnica; egli sovrintende alle attività previste nell'articolo 3, comma 1, lettere a), b); ha la responsabilità dell'applicazione dei programmi di attività motoria e della verifica della regolarità della certificazione sanitaria per tutti gli iscritti ai sensi della normativa vigente; ha la competenza esclusiva per attuare i programmi di prevenzione, ivi compresa la prescrizione dell'esercizio fisico, di competenza medica, per il quale è unico referente per l'organizzazione sportiva, quale operatore di interesse sanitario non riconducibile alle professioni sanitarie; è indicato in ogni comunicazione di tipo informativo e tecnico verso l'utenza, a cura delle organizzazioni sportive;
b) Responsabile tecnico delle attività motorie e sportive; è un professionista laureato di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), con un rapporto di uno ogni 400 iscritti su base mensile, di cui il direttore tecnico si avvale, sotto la propria responsabilità; il responsabile tecnico, per l'attuazione dei programmi e delle attività di sua competenza si avvale, sotto il proprio coordinamento, di personale tecnico di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), oltre che di studenti al terzo anno del corso di laurea in Scienze motorie e sportive ai fini del tirocinio formativo; nelle organizzazioni sportive con un numero di utenti inferiore a 400 iscritti su base mensile, il responsabile tecnico può operare anche in assenza del direttore tecnico, con l'esclusione delle competenze di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);
c) Tecnici delle attività sportive; sono coloro che operano nelle organizzazioni sportive che svolgono esclusivamente attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), si attengono alle disposizioni e regolamenti delle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI, ivi comprese le disposizioni per la tutela sanitaria in ambito sportivo; se operano in tutti i settori di cui all'articolo 3 si attengono, per il numero di iscritti eccedente tali attività, alle disposizioni dell'articolo 4 e articolo 5, comma 1;
d) Personal trainer; sono i professionisti in possesso almeno dei requisiti equivalenti a quelli del responsabile tecnico che erogano i servizi di personal training, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d); le organizzazioni sportive, all'interno di strutture da esse gestite o locate anche in parte, sono responsabili all'interno degli spazi di propria gestione per l'accertamento che tali servizi di personal training siano offerti nel rispetto della presente legge.
Art. 6
Contratti di lavoro1. I rapporti di lavoro tra le figure professionali e tecniche di cui all'articolo 5 e le organizzazioni sportive sono disciplinati nelle forme previste dalla legislazione vigente.
Art. 7
Albo regionale delle società e associazioni sportive e contributi pubblici1. Le società e le associazioni sportive che svolgono le attività di cui all'articolo 3, seguono le modalità di registrazione all'albo regionale delle società sportive istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna).
2. Le società e associazioni sportive che svolgono le attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e d), all'atto dell'iscrizione all'Albo di cui al comma 1 comunicano le generalità del proprio direttore tecnico e attestano il rispetto di quanto previsto agli articoli 4 e 5.
3. L'Assessorato regionale competente verifica e controlla l'assolvimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 e apporta eventuali variazioni all'Albo regionale delle società sportive dandone pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.
Art. 8
Contributi per acquisizione di qualifiche tecniche riconosciute dal CONI e per l'aggiornamento professionale e di ricerca1. Per le finalità previste dalla presente legge l'Amministrazione regionale eroga contributi al fine di favorire l'acquisizione delle qualifiche tecniche riconosciute dal CONI da parte dei laureati, degli studenti iscritti ai corsi di laurea in Scienze motorie e per il relativo aggiornamento professionale.
2. Il CONI e l'università stipulano un protocollo d'intesa triennale che definisce:
a) le esigenze formative del mondo dello sport, le relative qualifiche tecniche conseguibili, il numero dei partecipanti, le modalità organizzative delle attività;
b) l'organizzazione di attività finalizzate all'aggiornamento professionale dei laureati di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b) e c), secondo i migliori standard internazionali che comprenda anche attività di ricerca finalizzate a pubblicazioni scientifiche internazionali per i settori di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c).3. L'Assessorato regionale competente sulla base delle proposte di attività e delle disponibilità di cui all'articolo 10, approva annualmente il relativo programma di interventi.
Art. 9
Vigilanza, controllo e sanzioni1. Le violazioni degli obblighi di cui agli articoli 4, 5 e 6 comportano l'applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 20.000 euro, la pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale, a carico del gestore dell'attività, la sospensione per un periodo di due anni dall'accesso a qualsiasi forma di contribuzione pubblica alle proprie attività. Violazioni ripetute comportano la revoca delle autorizzazioni all'attività, ove necessarie, o la revoca delle autorizzazioni all'utilizzo di impianti pubblici.
2. Salve le competenze della Regione per i programmi di propria diretta emanazione, la vigilanza sulle attività di cui alla presente legge e l'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 1 sono di competenza dei comuni.
Art. 10
Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2012, fanno carico all'UPB S05.04.001 del bilancio della Regione per gli anni 2012-2014 e a quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 11
Norme transitorie1. Le organizzazioni sportive di nuova costituzione, apertura o nuova unità si adeguano alle disposizioni della presente legge a far data dall'inizio attività.
2. Le organizzazioni sportive già operanti all'entrata in vigore della presente legge, si adeguano alle prescrizioni ivi previste entro ventiquattro mesi.
Art. 12
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).