CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 319

presentata dai Consiglieri regionali
CUGUSI - SECHI - URAS - ZUNCHEDDU

il 19 ottobre 2011

Norme per il riordino delle funzioni e della qualità dell'attività motoria e sportiva

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

Lo sport e le attività motorie, per unanime riconoscimento, contribuiscono al benessere psico-fisico dell'individuo, sono indispensabili per il mantenimento della salute e per la prevenzione e la cura di molte malattie, tanto da essere inserite, a pieno titolo, nei piani sanitari nazionali.

Pertanto, appare necessario eliminare il pericolo dell'allenamento delle discipline in questione ad opera di personale non adeguatamente formato su conoscenze fisiologiche e patologiche, nonché tutelare gli utenti dello sport e dell'attività motoria sia preventiva che adattata alle disabilità, al fine di garantirne il diritto, come cittadini europei, e quindi anche italiani e sardi, alla corretta pratica motorio-sportiva (vedi risoluzione n. 41/76 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa "Carta europea dello sport per tutti").

Nella maggior parte delle regioni d'Italia (tra le quali Lombardia, Toscana, Emilia Romagna e Marche) esiste, già da diverso tempo, una legislazione regionale che regolamenta le attività relative alla professione dei tecnici sportivi, degli insegnanti di educazione motoria e dei gestori delle palestre private, riservandone l'esercizio ai diplomati Isef ed ai laureati in scienze motorie.

Nell'ambito formativo è necessario ricordare che dall'anno 1998 (articolo 2 del decreto legge 8 maggio 1998, n. 178), sono stati istituiti i corsi di laurea triennale (4.500 ore complessive di attività formativa corrispondente a 180 CFU) e magistrale e/o specialistica (1.500 ore complessive di attività formativa corrispondente a 120 CFU in Scienze delle attività motorie e sportive), nei quali gli studenti acquisiscono competenze e contenuti mirati alla gestione e all'organizzazione delle attività motorie e sportive a carattere educativo, sportivo, ricreativo, ludico, preventivo e adattato ecc., pertanto, anche nella nostra Regione, esistono già da diverso tempo, numerosi laureati nelle suddette discipline.

Purtroppo, in Sardegna, in controcorrente rispetto alle sopra citate regioni italiane, non esiste alcuna normativa che tuteli l'esercizio dell'attività professionale riservata ai diplomati Isef ed ai laureati in Scienze motorie, con la diretta conseguenza che a chiunque è sufficiente partecipare ad un generico corso per istruttore motorio-sportivo di due/tre giornate, per improvvisarsi tecnico, allenatore o insegnante di educazione motoria.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità

1. La presente legge detta norme per la tutela degli utenti dell'attività motoria e dello sport e disciplina lo sport e l'attività motoria, sia preventiva che adattata alle disabilità, al fine di garantire ai cittadini la corretta pratica motorio-sportiva in conformità alla risoluzione n.41/76 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa "Carta europea dello sport per tutti".

 

Art. 2
Tutela del praticante

1. Nelle strutture pubbliche e/o private che svolgano attività motorie e sportive esercitano la professione di allenatore, tecnico sportivo, insegnante di educazione motoria esclusivamente coloro i quali risultino muniti di almeno uno fra i seguenti titoli accademici:
a) diploma ISEF;
b) laurea triennale in scienze motorie e sportive;
c) laurea magistrale e/o specialistica in scienze e tecnica dello sport;
d) laurea magistrale e/o specialistica in scienze e tecnica delle attività motorie preventive e adattate;
e) laurea magistrale c/o specialistica in management delle attività motorie e sportive.

 

Art. 3
Contratto di lavoro

1. I titolari di strutture pubbliche e/o private che svolgono attività motorie e sportive stipulano con le figure professionali di cui all'articolo 2 un regolare contratto di lavoro retribuito nelle forme previste dalla legislazione vigente.

 

Art. 4
Responsabile generale delle attività motorie e sportive

1. Nelle strutture pubbliche e/o private ove si svolgono attività motorie e sportive è obbligatoria la presenza di almeno un laureato magistrale e/o specialistico per ogni cento iscritti/tesserati, in qualità di responsabile generale delle attività stesse, e sotto la cui diretta responsabilità devono operare le figure professionali di cui agli articoli 2 e 5.

 

Art. 5
Noma transitoria

1. I tecnici appartenenti alle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI che, da almeno un anno dall'entrata in vigore della presente legge, abbiano stipulato con i titolari della struttura pubblica e/o privata un regolare contratto di lavoro subordinato e/o di collaborazione a progetto, possono proseguire l'esercizio della professione di allenatore e tecnico sportivo limitatamente alla disciplina motorio-sportiva per la quale si è acquisita la qualifica e, improrogabilmente, fino al termine dell'adempimento contrattuale.

 

Art. 6
Contributi ai comuni per lo svolgimento delle attività motorie preventive e adattate

1. Per le finalità previste dalla presente legge l'Amministrazione regionale eroga contributi ai comuni per la stipula di convenzioni con i titolari di strutture pubbliche e/o private per lo svolgimento di attività motorie e sportive sia preventive che adattate alle patologie stabilizzate e alla disabilità.

2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, predispone, a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. l (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione), il programma degli interventi.

 

Art. 7
Norma finanziaria

1. Alle spese previste per l'attuazione della presente legge si provvede, con la legge finanziaria, a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23).