CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

TESTO UNIFICATO N. 5-52-59/A


Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica
e l'esercizio della caccia in Sardegna)

Approvato dalla Quinta Commissione nella seduta dell'8 settembre 2010

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RELAZIONE DELLA QUINTA COMMISSIONE PERMANENTE AGRICOLTURA - FORESTAZIONE PRODUTTIVA - BONIFICA - ACQUACOLTURA - CACCIA E PESCA - PESCA INDUSTRIALE E MARITTIMA - ALIMENTAZIONE - TUTELA DELL'AMBIENTE - FORESTAZIONE AMBIENTALE - RECUPERO AMBIENTALE - PARCHI E RISERVE NATURALI - DIFESA DEL SUOLO

composta dai consiglieri

CONTU Mariano Ignazio, Presidente - COCCO Daniele Secondo, Vice presidente - COCCO Pietro, Segretario - MULA, Segretario - ARTIZZU, relatore di maggioranza - CAPPAI - GRECO - LOTTO, relatore di minoranza - PLANETTA - PIRAS - SANNA Paolo Terzo - SOLINAS Antonio - ZUNCHEDDU

Relazione di maggioranza

On. Artizzu

pervenuta il 16 settembre 2010

La Quinta Commissione ha approvato il testo unificato nella seduta dell'8 settembre.

Da alcuni anni, da parte del mondo venatorio sardo, è stata manifestata l'esigenza di una revisione organica della disciplina della attività venatoria in Sardegna, con la partecipazione, il confronto e la condivisione degli agricoltori e degli ambientalisti.

Nel corso dell'istruttoria, la Commissione ha ritenuto opportuno audire sulle proposte di legge in esame i rappresentanti delle associazioni ambientaliste, delle associazioni venatorie e delle associazioni agricole maggiormente rappresentative presenti sul territorio regionale.

Il testo approvato scaturisce da uno studio approfondito e dalla sintesi di tre proposte di legge (PL n. 5, PL n. 52 e PL n. 59) tutte dirette a modificare il testo vigente della legge regionale n. 23 del 1998, rendendolo maggiormente aderente alle attuali esigenze del territorio regionale.

Una caccia moderna, responsabile, strettamente collegata alla scienza è ciò che la legge sarda dovrà, negli anni a venire, delineare e garantire, a tutela di una attività che è allo stesso tempo un significativo motore economico e un patrimonio di millenarie tradizioni che costituiscono a pieno titolo una parte della cultura del nostro popolo e nel riconoscimento della caccia come attività non solo non dannosa, ma anzi necessaria per una corretta gestione ambientale e per la salvaguardia della fauna selvatica.

Si è avviato questo lavoro di revisione perseguendo alcuni principali obiettivi:
- chiarificazione del corpo normativo al fine di dare il più possibile "certezza del diritto" alla caccia e agli operatori del settore, al mondo ambientalista e naturalistico;
- possibilità per i cacciatori sardi di svolgere l'attività venatoria all'interno dell'intero ambito regionale a prescindere dalla provincia di residenza;
- definizione di una durata del periodo di caccia adeguata alle specificità del territorio;
- contenimento dei costi della gestione attraverso la razionalizzazione e la riduzione del numero di organismi deputati alla programmazione e gestione della caccia;
- potenziamento degli organi regionali di studio e consulenza in materia venatoria;
- maggiore coinvolgimento e responsabilizzazione dei soggetti interessati al bene ambiente.

Tra le numerose novità introdotte, assumono particolare rilievo quelle di seguito riportate.

- È istituito l'Ambito unico territoriale di caccia, attraverso il quale sarà possibile effettuare una più razionale gestione della programmazione faunistica e dell'attività venatoria su tutto il territorio regionale e si consentirà ai cacciatori sardi, muniti di tesserino venatorio, di spostarsi liberamente all'interno della Regione senza barriere e complicazioni burocratiche e senza tasse aggiuntive, e, quindi, di esercitare l'attività venatoria nei luoghi ai quali ciascun cacciatore si sente più legato.
- Nell'ottica di una razionalizzazione e concentrazione delle competenze in materia faunistica, viene trasferita al Comitato regionale faunistico, che svolge già numerose, importanti funzioni di tipo deliberativo, consultivo e propositivo, la competenza alla gestione dell'Ambito unico territoriale di caccia, con particolare riferimento alla programmazione faunistica e all'organizzazione dell'esercizio venatorio al suo interno.

- È disposta un'estensione del periodo di caccia a tutto il mese di febbraio, nella convinzione che, stante le peculiarità faunistiche, climatiche e territoriali della Regione Sardegna, tale scelta rappresenti un equo contemperamento tra le esigenze di tutela dell'ambiente e lo svolgimento dell'attività venatoria. Contestualmente, al fine di adeguare la normativa regionale a quanto disposto dalla legge quadro nazionale, si estende a tre giornate settimanali il limite entro il quale l'attività venatoria può essere consentita durante il periodo di apertura della caccia.

- Al fine di pervenire ad una disciplina compiuta della materia, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria, viene introdotta una regolamentazione puntuale dell'istituto dei "prelievi in deroga" con una precisa individuazione dei presupposti e delle modalità di attuazione.

- Vengono attribuite all'IRFS diverse importanti competenze consistenti essenzialmente nell'emissione di pareri vincolanti ed indispensabili per la pianificazione faunistico-venatoria, in sostituzione di quelli fino ad ora resi dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

- Al fine di assicurare un più razionale utilizzo delle risorse disponibili per la gestione faunistica nonché lo snellimento delle procedure tecniche istruttorie di competenza delle province, è disposta la soppressione dei comitati provinciali faunistici. La modifica consentirà di destinare maggiori risorse ad attività quali il ripopolamento e i miglioramenti ambientali.

- Per quanto riguarda le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, si prevede che le stesse possano essere istituite esclusivamente in zone a protezione speciale (ZPS) all'interno di aree demaniali, così da evitare che, attraverso il moltiplicarsi di zone tutelate di varia natura, venga sottratta all'esercizio dell'attività venatoria una porzione troppo ampia del territorio regionale.

- È disposta l'istituzione presso ogni comune dell'anagrafe dei cacciatori residenti e la loro costituzione in comitati, i quali collaboreranno con i comuni nella realizzazione di interventi di tutela ed incremento delle fauna selvatica.

- Viene parzialmente rivista e aggiornata la normativa concernente l'attività venatoria nelle aziende agri-turistico-venatorie e l'abbattimento della fauna all'interno delle zone di addestramento e allenamento cani.
In considerazione della fondamentale importanza dell'attività di vigilanza svolta dalle guardie venatorie volontarie, è modificata la disciplina prevista per l'ottenimento della qualifica, così da semplificare la procedura e permettere un incremento del numero delle guardie venatorie presenti sul territorio.

- Si prevede l'introduzione della obbligatorietà della frequentazione di corsi di formazione, propedeutici all'esame di abilitazione venatoria, da parte degli aspiranti cacciatori.

- Sono presenti anche significative modifiche agli articoli che regolamentano gli strumenti e i mezzi utilizzabili per l'attività venatoria, in maniera tale da consentire la facoltà di utilizzare i fucili con la canna rigata, la munizione spezzata per la caccia al cinghiale, il falco, l'arco e la balestra.

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Relazione di minoranza

On. Lotto

pervenuta il 20 settembre 2010

La Quinta Commissione ha voluto dedicare parte importante della prima fase della legislatura in corso alla discussione del testo unificato in oggetto che prevede la revisione della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23. Una scelta che non abbiamo condiviso, sia per la grave situazione che attraversa l'agricoltura isolana cui si sarebbe dovuto prestare maggiore attenzione, sia per l'urgenza e la particolare attualità di altri temi (vedi energie rinnovabili, smaltimento RSU, ecc.), sia per il taglio di attacco frontale ai capisaldi della legislazione vigente che i promotori hanno voluto dare alla proposta di legge. È proprio vero che se dovesse andare in porto così come è uscito dalla Commissione, il testo di legge ci riporterebbe indietro di decine di anni, mettendo definitivamente in soffitta concetti come la caccia programmata, secondo cui la presenza dei cacciatori va predeterminata in unità territoriali di gestione ed il prelievo deve essere programmato e commisurato alle risorse faunistiche effettivamente presenti. Concetto questo alla base della legge n. 157 del 1992 e recepito dalla legge regionale n. 23 del 1998.

Una legge, quest'ultima, che noi consideriamo una buona legge, non ancora pienamente applicata e che, al fine di esplicare appieno il suo carattere innovatore, necessita di alcune modifiche di segno opposto a quanto previsto dal testo di legge in esame. Le modifiche di cui, a nostro avviso, necessita la legge regionale n. 23 del 1998, sono contenute nella proposta di legge n. 69, da noi presentata, e sono tese in particolare a superare i motivi sia della mancata istituzione degli ambiti territoriali di caccia (ATC), sia della mancata predisposizione del Piano faunistico regionale. Con il mancato superamento di questi limiti infatti, sono venuti meno i principali capisaldi su cui si basa l'impianto legislativo della legge regionale n. 23 del 1998. Questa, approvata quando la Sardegna era suddivisa in 4 province, prevede infatti la istituzione di un numero tra 8 e 16 ATC sub provinciali. La delimitazione degli ATC non è stata mai definita per molteplici difficoltà e riteniamo che, approvando una norma che facesse corrispondere i confini degli ATC con i limiti delle attuali 8 province, posto che quando è stata approvata la legge regionale n. 23 del 1998, la Sardegna era suddivisa in 4 province, si renderebbe finalmente applicabile la norma vigente relativamente ad uno dei punti più qualificanti della stessa.

Nella presente relazione vogliamo evidenziare, indipendentemente dall'ordine di trattazione, i punti a nostro avviso più significativi, con particolare riferimento a quelle misure che, se venissero approvate, lungi dal migliorare l'operatività della legge nei suoi obiettivi di fondo, peggiorerebbero notevolmente la qualità della legislazione regionale ed esporrebbero la stessa, come in altri casi è già avvenuto, a giudizi di illegittimità. Più opportuno sarebbe intervenire su quei punti della legge regionale n. 23 del 1998 che hanno fino ad oggi ostacolato la piena applicabilità della stessa.

Un primo aspetto non condivisibile della proposta in esame, è rappresentato dalla inclusione tra le specie non tutelate del piccione selvatico (Columbus livia) dato che è indistinguibile dalla forma rinselvatichita del piccione domestico, che all'articolo 1, comma 1, viene escluso dalle specie tutelate. Anche la tortora dal collare, secondo quanto previsto dal successivo articolo 30, comma 1, lettera c), viene inclusa tra le specie da abbattere assieme alla tortora selvatica (Streptopeia turtur).

Un aspetto importante e controverso della proposta è rappresentato dall'eccessiva concentrazione di funzioni nel Comitato faunistico regionale, a cui vengono assegnati, unica Regione in Italia, poteri deliberativi in sostituzione della Giunta regionale come previsto all'articolo 9, comma 1, in materia di adozione della carta faunistica regionale, all'articolo 10, comma 1, lettera c), in materia di approvazione del piano regionale faunistico-venatorio, all'articolo 15, comma 1, lettere d) ed e), in materia di rotazione territoriale e durata delle zone di ripopolamento e di cattura e all'articolo 37, comma 1, in materia di autorizzazione all'immissione di fauna selvatica estranea alla fauna indigena, nonché i compiti di gestione dell'Ambito unico territoriale di caccia.

La stessa ubicazione delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura esclusivamente in zone a protezione speciale (ZPS) all'interno di aree demaniali, così come previsto all'articolo 13, comma 1, lettera a), non è condivisibile. Escludendo a priori la possibilità di comprendere nelle oasi aree non demaniali, si limita le possibilità di una razionale delimitazione per la impossibilità di coinvolgimento di aree eventualmente funzionali allo scopo, ma non demaniali. All'articolo 15, comma 1, lettera b), alle stesse oasi, peraltro, non viene più riconosciuto il carattere preminente di interesse pubblico.

Riteniamo condivisibile il contenuto dell'articolo 21, comma 1, che chiarisce ed evita interpretazioni non sempre univoche su quale tipo di selvaggina può essere cacciato nelle aziende agri-turistico-venatorie.

Non è invece condivisibile il contenuto dell'articolo 22, comma 3, che prevede l'addestramento dei cani su fauna allo stato naturale. Così come appare assolutamente inaccettabile, in materia di esercizio della caccia, il contenuto dell'articolo 24, comma 1, lettera a), ove, introducendo le parole "compiendo atti idonei diretti in modo non equivoco alla", si creano le condizioni affinché il cacciatore di frodo, per essere considerato tale, debba essere individuato nell'atto dell'abbattimento della fauna. Questa scelta appare in tutta evidenza un regalo ai cacciatori di frodo e un ulteriore ostacolo all'opera delle autorità preposte alla vigilanza.

Relativamente ai mezzi per l'esercizio venatorio, articolo 25, comma 1, mentre si considera condivisibile la scelta dell'adeguamento della norma regionale alla legge n. 157 del 1992, relativamente all'uso anche del fucile con canna ad anima rigata, si ritiene inopportuna l'introduzione dell'uso della balestra non contemplato dalla stessa legge nazionale.

Il testo unificato in esame, all'articolo 32, che prevede la sostituzione dell'articolo 52 della legge regionale n. 23 del 1998, rimette in discussione l'istituzione degli ambiti territoriali di caccia, prevedendo, in luogo di questi, l'individuazione di un Ambito unico territoriale di caccia, interessante l'intero territorio dell'Isola. Con questa scelta si rinuncia a recepire il concetto di residenza venatoria e ad assicurare la presenza predeterminata dei cacciatori in unità territoriali ben definite, ove il prelievo venatorio possa essere programmato e commisurato alle risorse faunistiche presenti. Si rinuncia cioè a realizzare l'effettivo legame cacciatore-territorio che anche gli stessi cacciatori ritengono indispensabile per realizzare l'ambizioso obiettivo di contribuire alla gestione e salvaguardia del territorio e del suo prezioso patrimonio faunistico. Appare utile ricordare peraltro che iniziative legislative di altre regioni (legge n. 33 del 1997 della Regione Sicilia) tendenti ad aggirare la prescrizione della istituzione degli ambiti territoriali di caccia, sono state dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con sentenza n. 4 del 2000.

Onde evitare di incorrere in analoghi giudizi di illegittimità, sarebbe opportuno prevedere sia l'istituzione e la concreta delimitazione degli ATC come sopra specificato, sia l'istituzione da parte delle province, di distretti faunistico-venatori. Questi dovrebbero tener conto delle peculiarità e delle esigenze specifiche del territorio, sulla base di valutazioni delle caratteristiche faunistico ambientali dei luoghi, delle consuetudini, delle tradizioni locali e pertanto della pressione venatoria esercitabile sul territorio.

Gran parte dell'impianto legislativo in discussione è legato alla scelta di fondo dell'istituzione dell'AUTC, per cui parte significativa della proposta verrebbe a decadere qualora si rinunciasse a questa scelta che giudichiamo sbagliata sia per gli effetti pratici, sia per i concreti rischi di incostituzionalità a cui si espone la norma.

Altro punto di particolare importanza su cui esprimiamo un giudizio assolutamente negativo, è rappresentato dal contenuto dell'articolo 30 che modifica in misura significativa l'articolo 49 della legge regionale n. 23 del 1998 relativo al periodo di caccia. Viene infatti prevista l'estensione della stagione venatoria all'intero mese di febbraio per tutta la selvaggina e, in particolare, per la selvaggina migratoria, si ammette, oltre all'estensione della chiusura all'ultimo giorno del mese di febbraio, anche l'anticipo dell'apertura al 1° settembre. Una scelta questa, in aperto contrasto con la legge n. 157 del 1992, già contenuta nell'articolo 49, comma 1, lettera b), della legge della Regione Sardegna recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna", riapprovata, a seguito di rinvio governativo, dal Consiglio regionale della Sardegna il 16 dicembre del 1996, e dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 323 del 1998. Stesso giudizio di illegittimità venne espresso sulla legge regionale n. 5 del 2002, recante modifica dell'articolo 49 della legge regionale n. 23 del 1998, concernente il periodo di caccia". Visti questi precedenti, non è difficile prevedere anche per questo provvedimento legislativo, un ennesimo giudizio di illegittimità da parte della Corte costituzionale. Ritengo saggio, per la credibilità dell'opera di questa Assemblea legislativa, evitare un ulteriore pronunciamento di illegittimità sulla stessa materia. A meno che non si voglia sacrificare l'autorevolezza del Consiglio all'esigenza di mandare al "mondo venatorio sardo" un messaggio di impegno in relazione a programmi elettorali da onorare.

Peraltro la stessa legge 4 giugno 2010, n. 96 (Legge comunitaria 2009) all'articolo 42, comma 2, prevede modifiche all'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, ove al comma 2 si aggiunge: "ferme restando le disposizioni per gli ungulati, le regioni possono posticipare, non oltre la 1° decade di febbraio, i termini di cui al presente comma …. e allo scopo sono obbligate ad acquisire preventivo parere espresso dall'ISPRA al quale devono uniformarsi". La legge comunitaria individua la possibilità di una modesta estensione del periodo di caccia, 10 giorni in più a febbraio e nessun anticipo, condizionandola però al parere vincolante dell'ISPRA, mentre la proposta in esame non fa alcun riferimento a pronunciamenti preventivi dell'ISPRA a cui uniformarsi.

Nello stesso articolo 30 peraltro, al comma 1, lettera a), viene introdotta la possibilità di utilizzo della munizione spezzata nella caccia al cinghiale, introducendo così un elemento di oggettivo aumento della pericolosità dell'esercizio di questa specifica attività venatoria. È nota e riconosciuta dalla gran parte dei cacciatori sardi, peraltro da sempre attenti al significato sportivo da loro dato all'esercizio della caccia, la maggiore pericolosità delle munizioni spezzate utilizzate nella caccia al cinghiale. A riguardo, nella nostra proposta di legge, proponiamo il divieto non solo di uso, ma anche di porto della munizione spezzata durante l'esercizio della caccia al cinghiale.

Infine riteniamo di poter concludere riaffermando l'assoluta inopportunità della proposta di legge in esame che, al fine di evitare di stravolgere i capisaldi della legislazione regionale in vigore, specie in materia di ambititi territoriali di caccia e stagione venatoria, andrebbe più semplicemente sostituita con un provvedimento tendente a modificare la legge regionale n. 23 del 1998 in tutti quegli aspetti che ne hanno limitato fino ad oggi la piena applicabilità in sintonia con quanto previsto dalla legislazione nazionale e comunitaria.

Nel corso dell'istruttoria è stato richiesto sul testo in esame, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1, il parere del Consiglio delle autonomie locali, il quale, tuttavia, ha ritenuto di non esprimersi sul punto.

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La Commissione Bilancio, nella seduta del 13 luglio 2010, ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento in oggetto ed ha nominato, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Regolamento, relatore in Aula il Presidente.

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Il parere del Consiglio delle autonomie locali, richiesto ai sensi della legge regionale n. 1 del 2005, con nota n. 7242 del 12 luglio 2010, non è pervenuto.

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TESTO DELLA COMMISSIONE

Titolo: Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e l'esercizio della caccia in Sardegna).

Art. 1
Modifiche all'articolo 5 della legge regionale
n. 23 del 1998 (Specie tutelate)

1. Il comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), è sostituito dal seguente:
"6. Le norme della presente legge non si applicano ai Muridae (ratti e topi), alla Nutria (Myocastor coypus), alle arvicole e alle forme inselvatichite del piccione domestico.".

 

Art. 2
Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale
n. 23 del 1998 (Cattura e abbattimento autorizzati)

1. L'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Cattura e abbattimento autorizzati)
1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, in armonia con i pareri dell'Istituto regionale per la fauna selvatica di cui all'articolo 9 e sentito il parere del Comitato regionale faunistico di cui all'articolo 10, ha la facoltà di:
a) autorizzare in qualsiasi periodo dell'anno, per fini di studio e di ricerca scientifica, zoologi e ricercatori universitari o di altri istituti scientifici, a catturare esemplari appartenenti alle specie incluse nell'elenco di cui al comma 3 dell'articolo 5, alle condizioni stabilite dalla relativa autorizzazione;
b) accordare in ogni tempo agli stessi soggetti di cui alla lettera a), sulla base di precise modalità, permessi a catturare piccoli nati o prendere uova o nidi;
c) autorizzare osservatori ornitologici, istituti di ricerca e singoli ricercatori, che si occupino dello studio delle migrazioni, a effettuare in qualsiasi periodo dell'anno la cattura temporanea di uccelli, anche di specie proibite, a condizioni da stabilirsi volta per volta con la stessa autorizzazione;
d) consentire la cattura di fauna selvatica nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e nelle zone temporanee di ripopolamento e di cattura in caso di particolari necessità tecniche di studio o di ripopolamento di altre località; la fauna catturata per il ripopolamento è subito liberata nelle località da ripopolare;
e) adottare idonei piani di intervento, compresi quelli di abbattimento, per il controllo delle popolazioni di fauna selvatica, anche nelle zone vietate alla caccia per assicurare la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per motivi sanitari, per la tutela del patrimonio storico artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche; il controllo è praticato selettivamente e preferibilmente mediante l'utilizzo di metodi ecologici.
2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata dall'Istituto regionale per la fauna selvatica. Tale attività è svolta secondo lo schema nazionale di inanellamento previsto dall'Unione europea per l'inanellamento (Euring).
3. L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, su parere dell'Istituto regionale per la fauna selvatica e subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione organizzati dallo stesso Istituto e al superamento del relativo esame finale.
4. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto regionale per la fauna selvatica, il quale provvede ad informare l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.".

 

Art. 3
Modifiche all'articolo 7 della
legge regionale n. 23 del 1998 (Organi di tutela)

1. Le lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 23 del 1998 sono soppresse.

 

Art. 4
Modifiche all'articolo 8 della legge regionale
n. 23 del 1998 (Compiti dell'Assessorato della difesa dell'ambiente)

1. Nel comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 23 del 1998, le parole "della Azienda delle foreste demaniali" sono sostituite dalle parole "dell'Ente foreste" e dopo le parole "della Regione" sono aggiunte le parole ", delle province".

 

Art. 5
Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 23 del 1998 (Istituto regionale per la fauna selvatica)

1. All'articolo 9 della legge regionale n. 23 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 3 sono soppresse le parole "attivando le opportune collaborazioni con l'Istituto nazionale per la fauna selvatica";
b) il comma 4 è soppresso;
c) il comma 9 è così sostituito:
"9. Le funzioni di direzione dell'Istituto sono assegnate a personale con la qualifica di dirigente, già in servizio presso la Regione, o da assumersi con contratto a termine di diritto privato con specifico titolo di studio e documentata esperienza in materia di fauna selvatica.".

 

Art. 6
Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 23 del 1998 (Comitato regionale faunistico - Composizione)

1. All'articolo 10 della legge regionale n. 23 del 1998 (Comitato regionale faunistico - Composizione) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo la parola "consultivo" sono inserite le seguenti parole: ", di gestione";
b) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:
1) alle lettere b), c) e d) la parola "rappresentante" è sostituita dalla parola "funzionario";
2) alla lettera e) le parole "due esperti rispettivamente in zoologia e in agricoltura e foreste" sono sostituite dalle seguenti: "tre esperti di cui uno in zoologia e due in agricoltura e foreste";
3) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
"f) un funzionario provinciale competente in materia di gestione della fauna e di conservazione dell'ambiente designato da ciascuna delle province sarde;";
4) la lettera n) è soppressa.
c) il comma 3 è così sostituto:
"3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente appartenente alla categoria D.";
d) al comma 4, dopo la parola "regionale" è aggiunto il seguente periodo: "e cessano dall'incarico alla fine della legislatura";
e) al comma 5, dopo la parola "presenti" è aggiunto il seguente periodo: "in caso di parità dei voti prevale il voto del presidente".

 

Art. 7
Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1998 (Compiti del Comitato regionale faunistico)

1. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1998 è sostituito dal seguente:
"4. Il Comitato regionale faunistico provvede alla gestione faunistica e all'organizzazione dell'esercizio venatorio all'interno dell'AUTC; in particolare promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica e programma gli interventi per il miglioramento degli habitat, sulla base del Piano faunistico regionale, ovvero, nelle more dell'adozione di quest'ultimo, delle indicazioni fornite dalla carta faunistica regionale.".

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1998 è inserito il seguente:
"4 bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4, il Comitato si avvale della collaborazione dei dipendenti dell'Istituto regionale per la fauna selvatica, dei dipendenti dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente e di istituzioni qualificate nelle materie di interesse.".

 

Art. 8
Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 23 del 1998 (Compiti delle province)

1. All'articolo 12 della legge regionale n. 23 del 1998, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è soppresso;
b) al comma 4 le parole "dei Comitati provinciali faunistici di cui all'articolo 13, e" sono soppresse.

 

Art. 9
Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 23 del 1998 (Piano faunistico venatorio regionale - Carta faunistica regionale)

1. Nel comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale n. 23 del 1998, le parole "sentito il parere" sono sostituite dalle parole: "su conforme deliberazione".

 

Art. 10
Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 23 del 1998 (Approvazione revisione del Piano faunistico-venatorio regionale)

1. All'articolo 20 della legge regionale n. 23 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è soppresso;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte delle province, e in ogni caso trascorso il termine di cui al comma 2, elabora, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica e del Comitato faunistico regionale, la proposta di Piano regionale faunistico venatorio.";
c) al comma 5 le parole "previa deliberazione della Giunta medesima" sono sostituite dalla parole: "previa deliberazione del Comitato faunistico regionale";
d) al comma 7 il numero "3" è soppresso.

 

Art. 11
Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 23 del 1998 (Contenuto del Piano faunistico-venatorio regionale)

1. All'articolo 21 della legge regionale n. 23 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il punto 4) della lettera b) del comma 1 è soppresso;
b) la lettera c) del comma 1 è soppressa;
c) alla lettera d) del comma 1 sono apportate le seguenti modifiche: le parole "degli ATC" sono sostituite dalle parole "dell'AUTC".

 

Art. 12
Integrazioni all'articolo 22 della legge regionale n. 23 del 1998 (Limiti di estensione delle zone di protezione della fauna selvatica e delle aziende venatorie)

1. Nel comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale n. 23 del 1998, dopo le parole "agri-turistico-venatorie" sono aggiunte le parole: ", delle zone per l'addestramento dei cani".

 

Art. 13
Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 23 del 1998 (Finalità e dimensioni delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura)

1. All'articolo 23 della legge regionale n. 23 del 1998, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 2 le parole "in zone preferibilmente demaniali" sono sostituite dalle seguenti: "in zone a protezione speciale (ZPS) all'interno di aree demaniali";
b) nel comma 5 le parole ", di norma," sono soppresse.

 

Art. 14
Integrazioni all'articolo 24 della legge regionale n. 23 del 1998 (Zone temporanee di ripopolamento e
di cattura)

1. Al comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale n. 23 del 1998, dopo la parola "rinnovo" è aggiunto il seguente periodo:
". A tal proposito ogni comune, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua, sentito il parere del Corpo forestale, una porzione del suo territorio comunale non inferiore al 5 per cento del territorio complessivo, da destinare a zona temporanea di ripopolamento e cattura".

 

Art. 15
Modifiche all'articolo 25 della legge regionale n.23 del 1998 (Costituzione e durata delle oasi permanenti
e delle zone temporanee)

1. All'articolo 25 della legge regionale n. 23 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole "sentito il" sono sostituite dalle parole "previa conforme deliberazione del";
b) al comma 3 le parole "delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e" sono soppresse;
c) al comma 4 le parole "oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle" sono soppresse;
d) al comma 5, dopo le parole "decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente," sono aggiunte le seguenti: "previa conforme deliberazione del Comitato regionale faunistico,";
e) al comma 6, dopo le parole "decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente," sono aggiunte le seguenti: "previa conforme deliberazione del Comitato regionale faunistico,".

 

Art. 16
Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 23 del 1998 (Gestione delle oasi di protezione e cattura e delle zone di ripopolamento e cattura)

1. Al comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale n. 23 del 1998 è apportata la seguente modifica: le parole "Azienda delle foreste demaniali" sono sostituite dalle parole "Ente foreste della Sardegna" e la parola "autorizzata" è sostituita dalla parola "autorizzato".

 

Art. 17
Modifiche all'articolo 28 della legge regionale n. 23 del 1998 (Utilizzo dei terreni dell'Azienda regionale delle foreste demaniali)

1. Al titolo e al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale n. 23 del 1998 è apportata la seguente modifica: le parole "Azienda regionale delle foreste demaniali" sono sostituite dalle parole "Ente foreste della Sardegna".

 

Art. 18
Modifiche all'articolo 32 della legge regionale n. 23 del 1998 (Istituzione e esercizio venatorio nelle aziende faunistico-venatorie)

1. Al comma 5 dell'articolo 32 della legge regionale n. 23 del 1998 le parole "comma 6" sono sostituite dalle parole "comma 5".

 

Art. 19
Modifiche all'articolo 33 della legge regionale n. 23 del 1998 (Centri faunistici attrezzati)

1. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale n. 23 del 1998 la parola "preferibilmente" è sostituita con la parola "esclusivamente".

 

Art. 20
Integrazioni all'articolo 34 della legge regionale n. 23 del 1998 (Istituzione delle aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 34, comma 1, della legge regionale n. 23 del 1998 dopo le parole "difesa dell'ambiente" sono aggiunte le parole ", su conforme parere dell'Istituto regionale per la fauna selvatica".

 

Art. 21
Sostituzione dell'articolo 36 della legge regionale n. 23 del 1998 (Attività venatoria nelle aziende agri-turistico-venatorie)

1. L'articolo 36 della legge regionale n. 23 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 36 (Attività venatoria nelle aziende agri-turistico-venatorie)
1. Nell'ambito delle aziende agri-turistico-venatorie è consentita l'attività venatoria controllata e a pagamento secondo le disposizioni contenute nel regolamento aziendale. L'attività venatoria nei confronti della fauna selvatica può essere esercitata da cacciatori muniti di autorizzazione regionale ed è ammessa, in base al regolamento aziendale, nei giorni e con le limitazioni previste dalla presente legge e dal calendario venatorio.
2. Ogni azienda agri-turistico-venatoria può istituire, all'interno della relativa superficie, una zona permanente di addestramento cani con anche abbattimento di fauna allevata dalle aziende di cui all'articolo 30 della presente legge senza l'autorizzazione prevista dal comma 1 dell'articolo 38.".

 

Art. 22
Sostituzione dell'articolo 38 della legge regionale n. 23 del 1998 (Addestramento e allenamento cani)

1. L'articolo 38 della legge regionale n. 23 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 38 (Addestramento e allenamento cani)
1. La provincia, su richiesta delle associazioni venatorie e cinofile riconosciute o del Comitato dei cacciatori del comune interessato per territorio, previo assenso scritto dei proprietari o dei conduttori dei fondi rustici direttamente interessati, in attuazione del Piano faunistico venatorio, autorizza l'istituzione e regola la gestione dei campi per l'addestramento e l'allenamento dei cani in aree delimitate.
2. Nelle aree destinate all'addestramento e all'allenamento dei cani e per consentirne l'addestramento, è consentito il lancio e l'abbattimento della sola selvaggina allevata e prelevata dalle aziende di allevamento della fauna selvatica di cui all'articolo 30, comma 1, e nelle giornate autorizzate, con il controllo diretto e la sorveglianza del Corpo forestale, e la presenza di due rappresentati del Comitato comunale dei cacciatori.
3. Nelle zone destinate all'addestramento dei cani su fauna allo stato naturale, sono vietati l'immissione e l'abbattimento di fauna allevata.
4. Nelle aziende faunistico-venatorie è vietata l'istituzione di zone destinate all'addestramento dei cani su fauna allevata e il relativo abbattimento.".

 

Art. 23
Modifiche all'articolo 39 della legge regionale n. 23 del 1998 (Tabelle segnaletiche)

1. Nel comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale n. 23 del 1998 le parole ", degli ATC" sono soppresse.

 

Art. 24
Modifiche all'articolo 40 della legge regionale n. 23 del 1998 (Esercizio di caccia)

1. All'articolo 40 della legge regionale n. 23 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole "o in attitudine di" sono sostituite dalle parole "compiendo atti idonei diretti in modo non equivoco alla";
b) al comma 3, dopo le parole "forza maggiore" è aggiunto il seguente periodo "o per atti comunque non imputabili al soggetto agente".

 

Art. 25
Modifiche all'articolo 41 della legge regionale n. 23 del 1998 (Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria)

1. Il comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale n. 23 del 1998 è sostituito dal seguente:
"1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, oltre a quella in canna, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40 dotato esclusivamente del caricatore omologato o catalogato. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato) di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 e una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso del falco, dell'arco e della balestra.".

 

Art. 26
Sostituzione dell'articolo 43 della legge regionale n. 23 del 1998 (Commissione per l'abilitazione all'esercizio della caccia)

1. L'articolo 43 della legge regionale n. 23 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 43 (Commissione per l'abilitazione all'esercizio della caccia - Esame di abilitazione)
1. L'abilitazione all'esercizio della caccia è conseguita a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita Commissione, presieduta dal dirigente dell'Assessorato provinciale competente per materia, o suo sostituto, e composta dal presidente e da cinque membri di cui:
a) un laureato in giurisprudenza con esperienza in legislazione venatoria;
b) un laureato in scienze biologiche o medicina veterinaria con esperienza in vertebrati omeotermi;
c) un laureato in scienze agrarie o naturali con esperienza in tutela della natura e delle produzioni agricole;
d) un laureato in medicina con esperienza in procedure di pronto soccorso;
e) un esperto nell'uso delle armi da caccia e nella relativa legislazione.

2. L'esame consiste in:
a) una prova orale sulle seguenti materie:
l) legislazione venatoria;
2) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole;
3) norme di pronto soccorso;
4) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
b) una prova pratica sulle seguenti materie:
1) zoologia applicata alla caccia, con prove di riconoscimento delle specie cacciabili e non cacciabili;
2) uso di armi e munizioni da caccia.

3. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutte e sei le prove elencate nel comma 2. Il candidato giudicato inidoneo è ammesso a ripetere l'esame, previa domanda, non prima che siano trascorsi tre mesi dalla data del precedente esame.

4. Per sostenere l'esame il candidato deve essere munito di certificato medico di idoneità e di un attestato comprovante la frequenza con esito positivo di un corso di formazione sulle materie d'esame rilasciato da una delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi della presente legge.

5. La domanda per sostenere l'esame è presentata alla Commissione nel cui ambito territoriale il candidato risiede.

6. Con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente sono pubblicati e aggiornati il programma delle materie d'esame, le modalità di svolgimento delle prove e le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 4.

7. L'abilitazione all'esercizio della caccia prevista dalla legge regionale n. 32 del 1978 equivale all'abilitazione all'esercizio della caccia disciplinata dai precedenti commi.".

 

Art. 27
Modifiche all'articolo 44 della legge regionale n. 23 del 1998 (Nomina e durata della commissione)

1. Il comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale n. 23 del 1998 è così sostituito:
"1. La commissione di cui all'articolo 43 è nominata per ciascuna provincia dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente su designazione, da parte delle province, di una terna di professionisti per ognuna delle professionalità previste dall'articolo 43 e rimane in carica per la durata della legislatura.".

 

Art. 28
Modifiche all'articolo 46 della legge regionale n. 23 del 1998 (Contenuti e modalità di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della caccia)

1. Al comma 7 dell'articolo 46 della legge regionale n. 23 del 1998 le parole ", tramite l'ATC di appartenenza," sono soppresse.

 

Art. 29
Comitato comunale cacciatori

1. Dopo l'articolo 46 della legge regionale n. 23 del 1998 è inserito il seguente:
"Art. 46 bis (Comitato comunale cacciatori)
1. È fatto obbligo a ogni comune di tenere l'anagrafe comunale annuale aggiornata dei cacciatori residenti, che si costituiscono in associazione denominata: "Comitato comunale cacciatori di …". Il Comitato comunale cacciatori, entro il 30 marzo di ogni anno, anche con la collaborazione diretta del comune e dei soci delle autogestite sia nelle zone temporanee di ripopolamento e cattura, che nelle zone autogestite, promuove interventi atti a consentire la tutela la conservazione, la sopravivenza e l'incremento della fauna selvatica ivi presente.".

 

Art. 30
Sostituzione dell'articolo 49 della legge regionale n. 23 del 1998 (Periodo di caccia)

1. L'articolo 49 della legge regionale n. 23 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 49 (Periodo di caccia)
1. Ai fini dell'attività venatoria nel territorio della Sardegna è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica di cui all'articolo 48, nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e l'ultimo giorno di febbraio dell'anno successivo con le seguenti eccezioni:
a) cinghiale (Sus scrofa) dal 1° novembre al 31 gennaio dell'anno successivo, anche con il sistema della battuta e anche con l'uso della munizione spezzata;
b) selvaggina migratoria dal 1°settembre all'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo;
c) tortora selvatica (Streptopeia turtur) e tortora dal collare dal primo giorno di settembre per un massimo di due giornate.
2. L'attività venatoria può essere consentita per un massimo di tre giornate la settimana, compresa la domenica e le altre giornate festive infrasettimanali, con esclusione del martedì e del venerdì.
3. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino a un'ora dopo il tramonto. Al momento della emanazione del calendario venatorio è redatto un elenco delle effemeridi per i giorni di caccia previsti dallo stesso calendario.
4. Nei giorni di caccia è consentito recarsi presso il punto di caccia o di rientro, purché con il fucile scarico, in orari antecedenti o successivi a quelli previsti nel comma 3.".

 

Art. 31
Modifiche all'articolo 50 della legge regionale n. 23 del 1998 (Calendario venatorio)

1. All'articolo 50 della legge regionale n. 23 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 2 le parole ", sentiti i comitati provinciali faunistici e i comitati direttivi degli ATC," sono soppresse;
b) la lettera a) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
"a) le specie cacciabili e le giornate di caccia nell'ambito dei periodi complessivi e degli orari indicati nell'articolo 49;".

 

Art. 32
Sostituzione dell'articolo 52 della legge regionale n. 23 del 1998 (Istituzione dell'Ambito territoriale di caccia programmata)

1. L'articolo 52 della legge regionale n. 23 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 52 (Istituzione dell'Ambito unico territoriale di caccia programmata - AUTC)
1. Nel territorio regionale destinato all'attività di caccia è istituito l'Ambito unico territoriale di caccia programmata (AUTC).".

 

Art. 33
Modifiche all'articolo 53 della legge regionale n. 23 del 1998 (Gestione dell'ATC)

1. All'articolo 53 della legge regionale n. 23 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel titolo la parola "ATC" è sostituita dalla parola "AUTC";
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'Ambito unico territoriale di caccia (AUTC), è gestito dal Comitato regionale faunistico di cui all'articolo 10.";
c) al comma 2 le parole "degli ambiti territoriali di caccia" sono sostituite dalle parole "dell'Ambito unico territoriale di caccia";
d) al comma 3 le parole "il Comitato direttivo" sono sostituite dalle parole "il Comitato regionale faunistico" e le parole "degli ATC" sono sostitute dalle parole "dell'AUTC";
e) al comma 4 le parole "il Comitato direttivo dell'ATC" sono sostituite dalle parole "il Comitato regionale faunistico";
f) il comma 5 è così sostituito:
"5. Il Comitato regionale faunistico trasmette le proposte di cui al comma 4 all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente per la loro approvazione. L'Assessore della difesa dell'ambiente delibera con proprio decreto.".

Art. 34
Modifiche all'articolo 58 della legge regionale n. 23 del 1998 (Divieto di caccia nei fondi rustici)

1. All'articolo 58 della legge regionale n. 23 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è così sostituito:
"1. Il proprietario o conduttore che intenda vietare la caccia nel proprio fondo rustico presenta all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente richiesta motivata, entro il 30 giugno di ogni anno";
b) al comma 2 le parole "all'ATC" sono sostituite dalle seguenti: "alla provincia";
c) al comma 6 le parole "dai comitati direttivi degli ATC" sono sostituite dalle seguenti: "dal Comitato regionale faunistico".

 

Art. 35
Modifiche all'articolo 59 della legge regionale n. 23 del 1998 (Istituzione dell'Ambito territoriale di caccia programmata)

1. All'articolo 59 della legge regionale n. 23 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole "negli ATC" sono sostituite dalle seguenti: "nell'AUTC";
b) Il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Fa carico ai rispettivi titolari o agli organismi preposti alla gestione il risarcimento dei danni provocati nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agri-turistico-venatorie e nelle zone di addestramento per i cani e per le gare degli stessi.".

 

Art. 36
Sostituzione dell'articolo 61 della legge regionale n. 23 del 1998 (Divieti)

1. L'articolo 61 della legge regionale n. 23 del 1998 è così sostituito:
"Art. 61 (Divieti)
1. È vietato a chiunque:
a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;
b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali, salve eventuali deroghe disposte dalle leggi istitutive delle aree protette;
c) l'esercizio venatorio nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e nelle zone temporanee di ripopolamento e cattura, nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale nonché nelle foreste demaniali istituite in oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura;
d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato e ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle recanti la scritta: "ZONA MILITARE – DIVIETO DI CACCIA" – "MONUMENTO … – DIVIETO DI CACCIA";
e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di 150 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali;
f) sparare da distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali e interpoderali; di funivie, filovie e altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti e altre aree delimitate destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;
g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;
h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;
i) cacciare sparando da veicoli di ogni genere e da natanti spinti da motore o da aeromobili;
j) cacciare a distanza inferiore a 150 metri da macchine operatrici agricole in funzione;
k) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve;
l) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;
m) detenere o commerciare esemplari di mammiferi, di uccelli, di rettili e anfibi catturati con mezzi non consentiti dalla presente legge;
n) la caccia alla folaga, ai palmipedi e ai conigli selvatici col sistema della battuta;
o) l'esercizio della caccia nei fondi chiusi da muro, rete metallica o altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,80 o da corsi e specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di metri 1,50 e la larghezza di almeno metri 3; in detti fondi la cattura della fauna selvatica può essere effettuata a cura del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, su parere dell'Istituto regionale per la fauna selvatica, soltanto ai fini della protezione delle colture; la fauna selvatica stanziale catturata deve essere destinata al ripopolamento di altra località;
p) cacciare o catturare qualsiasi specie di selvaggina da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole, salvi i casi previsti dall'articolo 6;
q) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi, uccelli, anfibi e rettili appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 6, o nelle zone temporanee di ripopolamento e di cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale e nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente autorità di vigilanza;
r) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 6;
s) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;
t) usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette, usare armi impostate con scatto provocato dalla preda;
u) l'uso di armi corte, di armi ad aria compressa e a gas;
v) l'uso di armi munite di silenziatore;
w) l'uso di mezzi elettrici, di lanterne e di insidie notturne;
x) l'uso del furetto;
y) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellagione;
z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica, fatte salve le utilizzazioni per fini scientifici autorizzate dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente;
aa) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimanti apposte ai sensi della presente legge a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del Codice penale;
bb) usare il parapendio, il deltaplano o veicoli similari nelle oasi di protezione faunistica e nelle zone a protezione speciale (ZPS) durante il periodo di riproduzione della fauna selvatica, in particolare delle specie incluse nell'allegato II della Convenzione di Berna;
cc) disturbare con mezzi luminosi e acustici la fauna selvatica, in particolare quella inclusa nell'allegato II della Convenzione di Berna e con particolare riguardo alla fascia costiera.
2. Nel novero delle armi da fuoco il cui uso è proibito non sono compresi congegni non pericolosi destinati esclusivamente a segnale d'allarme.".
Art. 37

Modifiche all'articolo 63 della legge regionale n. 23 del 1998 (Immissione di fauna selvatica estranea)
1. Al comma 1 dell'articolo 63 della legge regionale n. 23 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche: le parole "sentito il parere" sono sostituite dalle parole "emessa in conformità del deliberato".

 

Art. 38
Modifiche all'articolo 65 della legge regionale n. 23 del 1998 (Imbalsamazione e conciatura)

1. Il comma 3 dell'articolo 65 della legge regionale n. 23 del 1998 è così sostituito:
"3. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente disciplina con direttiva l'attività di tassidermia e di imbalsamazione.".

 

Art. 39
Modifiche all'articolo 71 della legge regionale n. 23 del 1998 (Addestramento cani nel periodo
di divieto di caccia)

1. All'articolo 71 della legge regionale n. 23 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole "devono essere autorizzati dall'ATC competente per territorio" sono sostituite dalle seguenti: "sono autorizzati dal Comitato regionale faunistico";
b) il comma 2 è soppresso.

 

Art. 40
Esercizio delle deroghe

1. Dopo l'articolo 71 della legge regionale n. 23 del 1998 è inserito il seguente:
"Art. 71 bis (Esercizio delle deroghe)
1. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente autorizza le deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva n. 2009/147/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, per le seguenti ragioni:
a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica;
b) nell'interesse della sicurezza aerea;
c) per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque;
d) per la protezione della flora e della fauna;
e) ai fini della ricerca, dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione, nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;
f) per consentire, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinate specie in piccole quantità.
2. Le deroghe di cui al comma 1 sono consentite solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, hanno una durata temporale non superiore ai tre mesi e sono adottate sentito il parere del Comitato regionale faunistico di cui all'articolo 10 e in armonia con il parere dell'Istituto regionale per la fauna selvatica di cui all'articolo 9 ovvero, se questo non è ancora stato istituito, in armonia con il parere di un comitato tecnico composto da:
a) un esperto in materia di ambiente e fauna selvatica, nominato dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente;
b) un esperto in materia di coltivazioni agricole, nominato dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale;
c) un esperto in materia di salute pubblica, nominato dall'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
3. L'atto di deroga individua:
a) i presupposti e le condizioni di fatto che ne giustificano l'emanazione;
b) il piano di intervento e, se necessario, il piano di abbattimento;
c) le specie che ne formano oggetto;
d) il numero dei capi prelevabili complessivamente nell'intero periodo in relazione alla consistenza delle popolazioni di ogni singola specie;
e) i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è assoggettato;
f) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo di applicazione;
g) i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura, di detenzione, di rilascio e di abbattimento utilizzabili nonché i soggetti a ciò autorizzati.
4. Possono essere autorizzati all'attuazione dei prelievi con abbattimento i seguenti soggetti:
a) il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale;
b) le guardie volontarie di cui all'articolo 72, comma 1, lettera b);
c) i titolari di regolare porto d'arma per uso di caccia in possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio della caccia di cui all'articolo 46.
5. I prelievi con abbattimento sono realizzati da appostamento fisso, temporaneo e in forma vagante e con l'utilizzo di mezzi, attrezzi e ausili di cui all'articolo 41, salvo quanto diversamente disposto dall'atto di deroga.
6. Le deroghe di cui al presente articolo non possono essere attivate per le specie per le quali sia stata accertata una grave diminuzione della consistenza numerica.
7. Le deroghe motivate ai sensi del comma 1, lettere e) ed f), sono regolamentate, per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, dalla disciplina generale sulla cattura e abbattimento autorizzati di cui all'articolo 6.
8. In attuazione di quanto prescritto dall'articolo 19 bis della legge n.157 del 1992, la Regione trasmette, entro il 30 giugno di ogni anno, al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, nonché all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo predisposta dall'Istituto regionale per la fauna selvatica; detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari.".

 

Art. 41
Modifiche all'articolo 72 della legge regionale n. 23 del 1998 (Vigilanza)

1. All'articolo 72 della legge regionale n. 23 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 dell'articolo 72 è sostituito dal seguente:
"3. L'attestato di idoneità per l'ottenimento della qualifica di guardia volontaria previsto dall'articolo 27, comma 4, della legge n. 157 del 1992, è rilasciato dalla commissione di cui all'articolo 43, integrata da due componenti nominati dall'Assessore della difesa dell'ambiente, scelti tra gli iscritti all'albo degli avvocati esperti in materie penali con almeno dieci anni di iscrizione.";
b) il comma 4 è soppresso.

 

Art. 42
Modifiche all'articolo 74 della legge regionale n. 23 del 1998 (Sanzioni)

1. All'articolo 74 della legge regionale n. 23 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 1 le parole "da lire 10.000.000 a lire 20.000.000" sono sostituite dalle parole "da euro 5.000 a euro 10.000";
b) nel comma 2 le parole "da lire 500.000 a lire 3.000.000" sono sostituite dalle parole "da euro 250 a euro 1.500" e le parole "da lire 1.000.000 a lire 6.000.000" sono sostituite dalle parole "da euro 500 a euro 3.000";
c) nel comma 3 le parole "lire 50.000" sono sostituite dalle parole "euro 25", le parole "lire 500.000" sono sostituite dalle parole "euro 250" e le parole "lire 1.000.000" sono sostituite dalle parole "euro 500";
d) nel comma 5 le parole "da lire 100.000 a lire 1.000.000" sono sostituite dalle parole "da euro 50 a euro 500".

 

Art. 43
Modifiche all'articolo 75 della legge regionale n. 23 del 1998 (Tabellazione irregolare)

1. Nel comma 1 dell'articolo 75 della legge regionale n. 23 del 1998 le parole "da lire 1.000.000 a lire 10.000.000" sono sostituite dalle parole "da euro 500 a euro 5.000".

 

Art. 44
Modifiche all'articolo 85 della legge regionale n. 23 del 1998 (Sanzioni per il mancato pagamento della tassa di concessione)

1. Nel comma 2 dell'articolo 85 della legge regionale n. 23 del 1998 le parole "da lire 5.000 a lire 50.000" sono sostituite dalle parole "da euro 2,50 a euro 25".

 

Art. 45
Modifiche all'articolo 87 della legge regionale n. 23 del 1998 (Importi delle tasse)

1. Nel comma 1 dell'articolo 87 della legge regionale n. 23 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella lettera c) le parole "lire 500.000" sono sostituite dalle parole "euro 250", le parole "lire 2.000" sono sostituite dalle parole "euro 1" e le parole "lire 500.000" sono sostituite dalle parole "euro 250";
b) nella lettera d) le parole "lire 300.000" sono sostituite dalle parole "euro 150", le parole "lire 2.000" sono sostituite dalle parole "euro 1" e le parole "lire 300.000" sono sostituite dalle parole "euro 150";
c) nella lettera e) le parole "lire 600.000" sono sostituite dalle parole "euro 300".

 

Art. 46
Sostituzione dell'articolo 96 della legge regionale n. 23 del 1998 (Applicazione transitoria della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32)

1. L'articolo 96 della legge regionale n. 23 del 1998 è così sostituito:
"Art. 96 (Norme transitorie)
1. Fino alla attivazione degli istituti previsti nel Piano regionale faunistico-venatorio e nei termini in esso indicati continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali vigenti relativamente alla istituzione e alla gestione delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, delle zone di ripopolamento e cattura, delle zone pubbliche o private per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e di ripopolamento e delle zone di addestramento per i cani e per le gare degli stessi.
2. Fino all'entrata in vigore del Piano regionale faunistico-venatorio sono prorogate, su richiesta, le aziende agri-turistico-venatorie già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L'Amministrazione regionale, anche prima dell'entrata in vigore del Piano regionale faunistico-venatorio autorizza, su richiesta, la trasformazione in aziende faunistico-venatorie delle zone autogestite e delle aziende agri-turistico-venatorie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il rilascio di nuove autorizzazioni all'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie è sospeso fino all'attivazione del Piano regionale faunistico-venatorio.".

 

Art. 47
Modifiche all'articolo 98 della legge regionale n. 23 del 1998 (Sospensione delle nuove autorizzazioni)

1. Il comma 2 dell'articolo 98 della legge regionale n. 23 del 1998 è sostituito dal seguente:
"2. Il rilascio di nuove autorizzazioni per l'esercizio della caccia, o il rinnovo di quelle scadute a favore dei cacciatori non residenti in Sardegna, è sospeso fino all'attivazione del Piano regionale faunistico-venatorio.".

 

Art. 48
Modifiche all'articolo 104 della legge regionale n. 23 del 1998 (Regolamento di attuazione)

1. Al comma 1 dell'articolo 104 della legge regionale n. 23 del 1998 le parole ", che viene adottato contestualmente al piano faunistico-venatorio regionale" sono soppresse.

 

Art. 49
Nuova decorrenza del termine di cui all'articolo 105 della legge regionale n. 23 del 1998 (Sanatoria per la detenzione di trofei di animali selvatici)

1. Il termine di sessanta giorni per la presentazione della denuncia di cui al comma 1 dell'articolo 105 della legge regionale n. 23 del 1998 decorre ex novo dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 50
Abrogazioni

1. È abrogata la legge regionale 13 febbraio 2004, n. 2 (Norme in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio in Sardegna, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221).

2. Sono abrogate, inoltre, le seguenti disposizioni della legge regionale n. 23 del 1998: articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 54, 55, 56, 57, 99 e 100.

 

Art. 51
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con i rispettivi stanziamenti iscritti nelle UPB del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2010-2013 e in quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6 si provvede con le disponibilità recate nell'UPB S01.03.003 - Funzionamento organismi d'interesse regionale - SC01.0481 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2010-2013.

 

Art. 52
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).