CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 59

presentata dal Consigliere regionale

RASSU

il 24 agosto 2009

Nuove norme sull'attività venatoria in Sardegna. Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 23

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

La caccia affonda le sue radici nella cultura di tutte le nazioni. In Sardegna ha da sempre fatto parte integrante della cultura del nostro popolo. La nostra tradizione venatoria si è sempre contraddistinta per equilibrio, rispetto, e per la salvaguardia dell'ambiente naturale: a ciò ha contribuito nei secoli e contribuisce tuttora la nostra fondante cultura agro-pastorale.

È cognizione comune che l'esercizio della caccia, se operato nel rispetto della norma e secondo le modalità da essa consentite e con vero spirito venatorio e sportivo non solo non è dannoso, ma concorre all'equilibrio ed alla salvaguardia dell'ambiente stesso.

Il rapporto tra cacciatore ed ambiente è sempre stato, ma lo deve essere ancora di più, un rapporto di rispetto reciproco.

Quale cacciatore, ad esempio, vorrebbe o permetterebbe l'incendio dei nostri territori, vera causa di distruzione di massa di molte specie animali e dell'intero ambiente naturale, quali boschi, colture, fauna e quant'altro un incendio divora, per non parlare dei gravi danni apportati dai pesticidi utilizzati in agricoltura.

Si rende comunque indispensabile adeguare l'esercizio della caccia ai cambiamenti, non solo ambientali, ma anche sociali avvenuti in questi ultimi venti anni, dotandolo di una norma rispondente alle attuali esigenze. Il prelievo venatorio, esercitato con la dovuta moderatezza e rispetto, concorre in maniera notevole alla gestione equilibrata dell'ambiente, identificando nel cacciatore uno dei soggetti attivi per la salvaguardia dello stesso. Da ciò l'esigenza di una modernizzazione, o per meglio dire di una attualizzazione dell'esercizio della caccia che deve, tra l'altro, tener conto anche dell'antropizzazione di interi territori, sino a poco tempo fa dominio assoluto della natura, con il conseguente loro impoverimento.

L'esercizio della caccia deve concorrere al mantenimento dell'equilibrio del nostro ecosistema, ed evitare di compromettere la sopravvivenza del nostro patrimonio faunistico che ancora, malgrado l'incidenza negativa dei fattori sopra citati, è abbastanza presente in Sardegna, seppure la nobile stanziale, la lepre e la pernice sarda, non goda di buona salute, in quanto quasi del tutto scomparse o drasticamente diminuite in vaste zone dell'Isola dove sino a qualche lustro fa era ben presente e numerosa.

Si ritiene indispensabile quindi intervenire sulla materia, facendo tesoro delle esperienze vissute e attuali, interpretando la caccia non come un'esercitazione al tiro o un assalto alla natura, ma come vera attività sportiva, capace di dare all'uomo momenti esaltanti ed irripetibili, nel rispetto dell'ambiente naturale.

È con questo spirito che si vuole dare un contributo serio con l'articolato che segue all'attività venatoria intesa, quale di fatto è, come vera disciplina sportiva.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Modifiche alla
legge regionale 29 luglio 1998, n. 23

1. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna) sono aggiunti i seguenti:
"3 bis. Per evitare l'irreversibile e pericolosa diminuzione ed impoverimento della specie, in tutto il territorio regionale è proibita la caccia alla lepre sarda ed alla pernice sarda per le annate venatorie 2009/2010 e 2010/2011. Nel contempo, nei territori ove la presenza della specie in parola, lepre sarda e pernice sarda, è sufficientemente presente, vengono fatti prelievi equilibrati per incrementare i territori laddove le medesime specie hanno avuto drastica diminuzione o siano scomparse. I prelievi possono essere effettuati anche dalle zone temporanee di ripopolamento e cattura e dalle zone di protezione faunistica e cattura.
3 ter. Per consentire la rigenerazione dell'habitat naturale con il ripopolamento della fauna selvatica, la caccia viene sospesa per almeno tre anni consecutivi nei comuni interessati da incendio per oltre il 60 per cento del loro territorio.".

2. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale n. 23 del 1998, dopo le parole "naturali" si aggiunge il seguente periodo: "A tal proposito ogni comune, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua con delibera del consiglio comunale, sentito il parere del Corpo forestale, una porzione del suo territorio comunale non inferiore al 5 per cento del territorio complessivo, da destinare a "zona temporanea di ripopolamento e cattura". È fatto obbligo ad ogni comune di tenere l'anagrafe comunale annuale aggiornata dei cacciatori residenti, che si costituiscono in associazione denominata: "Comitato comunale cacciatori di _______". Il Comitato comunale cacciatori, entro il 30 marzo di ogni anno, anche con la collaborazione diretta del comune e dei soci delle autogestite sia nelle zone temporanee di ripopolamento e cattura, che nelle zone autogestite, promuove interventi atti a consentire la tutela la conservazione, la sopravivenza e l'incremento della fauna selvatica ivi presente.".

3. I commi 1 e 2 dell'articolo 38 della legge regionale n. 23 del 1998 sono sostituiti dai seguenti:
"1. La provincia, su richiesta delle associazioni venatorie e cinofile riconosciute o del Comitato dei cacciatori del comune interessato per territorio, previo assenso scritto dei proprietari o dei conduttori dei fondi rustici direttamente interessati, in attuazione del Piano faunistico venatorio, autorizza l'istituzione e regola la gestione dei campi per addestramento e l'allenamento dei cani in aree delimitate.
2. Nelle aree destinate all'addestramento ed all'allenamento dei cani e per consentirne l'addestramento, è consentito il lancio e l'abbattimento della sola selvaggina allevata e prelevata dalle aziende di allevamento della fauna selvatica di cui all'articolo 30, comma 1, e nelle giornate autorizzate, con il controllo diretto e la sorveglianza del Corpo forestale, e la presenza di due rappresentati del Comitato comunale dei cacciatori.".

4. Il comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale n. 23 del 1998 è sostituito dal seguente:
"1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, oltre a quella in canna, di calibro non superiore a millimetri 12, nonché con fucile ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.".

5. Il comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale n. 23 del 1998 è sostituito come segue:
"1. Ai fini dell'attività venatoria nel territorio della Sardegna è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica di cui all'articolo 48 nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio dell'anno successivo.".

6. Dopo il comma 1 del dell'articolo 49 della legge regionale n. 23 del 1998 è inserito il seguente:
"1 bis. Acquisito, entro il 6 gennaio di ogni anno, il parere favorevole dell'Istituto regionale per la fauna selvatica, dopo aver verificato ed accertato che il prolungamento del periodo di attività venatoria non coincide, o non compromette, o tantomeno pregiudica in alcun modo, la riproduzione o il ritorno ai luoghi di nidificazione delle specie cacciabili migratorie, tenuto conto anche della condizione della stessa specie e delle condizioni climatiche ed ambientali, ed in sintonia con la sentenza della Corte costituzionale n. 536 del 27 dicembre 2002, e della direttiva del Consiglio della Comunità europea del 2 aprile 1979, nonché del dettato della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950 per la protezione degli uccelli, in deroga a quanto stabilito dal comma 1, è autorizzato, per la sola specie migratoria, il prolungamento del periodo per l'esercizio dell'attività venatoria oltre il 31 gennaio e non oltre il mese di febbraio di ogni anno.".