CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

TESTO UNIFICATO N. 343-354(parte II)/A


Norme in materia di province e modifiche alla legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4 (Norme in materia di enti locali e sulla dispersione ed affidamento delle ceneri funerarie)

Approvato dalla Prima Commissione nella seduta del 29 marzo 2012

***************

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE

composta dai consiglieri

MANINCHEDDA, Presidente - COCCO Pietro, Vice Presidente - MELONI Francesco, Segretario - AGUS, Segretario - CAMPUS - CAPELLI, relatore - CONTU Mariano Ignazio - CUCCUREDDU - GRECO - PITEA - SORU - STERI - TOCCO

pervenuta il 12 aprile 2012

La Prima Commissione, nella seduta antimeridiana del 29 marzo 2012, ha licenziato a maggioranza il testo unificato n. 343-354 parte II.

La Commissione, dopo aver stabilito di procedere all'esame congiunto del disegno di legge n. 343 e della proposta di legge n. 354, nella seduta del 31 gennaio 2012 ha deciso di stralciare la parte relativa alle province, divenuta, dunque, testo unificato n. 343-354 parte II. Nella seduta del 15 febbraio 2012 ha completato l'esame degli articoli, sospendendo la votazione finale del testo in attesa del parere del Consiglio delle autonomie locali, secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale n. 1 del 2005.

L'esigenza di una riforma delle province, già avvertita in ambito regionale, si è resa ancor più pressante in seguito all'adozione della legislazione statale che modifica la composizione, le modalità di elezione e le funzioni dell'ente trasformando la provincia in un organo eletto dai rappresentanti dei comuni ricadenti nel proprio territorio, dotata di sole funzioni di indirizzo e coordinamento (articolo 23 del decreto legge n. 201 del 2011). Detta normativa statale prevede che anche le regioni speciali si adeguino alla nuova disciplina, nel rispetto degli statuti speciali.

Fin dai primi dibattiti in Commissione è emersa con evidenza la necessità di avviare un percorso di riforma dell'attuale assetto delle province esistenti nel territorio regionale. Un primo progetto inizialmente discusso in Commissione prevedeva una riforma organica che, anche attraverso una proposta di modifica dello Statuto speciale (articolo 43), avrebbe comportato la soppressione delle attuali province e la distribuzione delle relative funzioni alla Regione, ai comuni e, soprattutto, a nuove unioni di comuni (di numero inferiore rispetto alle attuali) risultanti da un ridimensionamento degli ambiti ottimali.

Per quanto in materia di enti locali lo Statuto speciale attribuisca alla Regione una competenza cosiddetta "primaria", alcune perplessità di fondo (da un lato, i limiti alla competenza regionale e i conseguenti dubbi di legittimità costituzionale di una legge regionale che avrebbe dovuto disciplinare la soppressione di enti specificamente previsti in Costituzione e nello Statuto speciale; dall'altro lato, le differenti opzioni sul modo di configurare le procedure e l'assetto successivo alla soppressione totale o parziale delle province, l'opportunità di prevedere una complessiva e organica riforma dell'ordinamento degli enti locali sardi, nonché le incertezze relative alle scelte da assumere per la Provincia di Cagliari in seguito allo scioglimento del Consiglio provinciale), hanno indotto la Commissione a formulare l'attuale testo che, in via transitoria, dispone l'applicazione della riforma statale, in attesa dell'adozione di una legge regionale sull'ordinamento delle autonomie locali.

La Commissione auspica che in Aula si apra un confronto costruttivo che possa favorire l'adozione di scelte condivise.

Il testo licenziato dalla Commissione si compone di due articoli.

L'articolo 1 è suddiviso in due commi: nel primo comma si prevede l'applicazione della riforma statale (l'articolo 23 del decreto legge n. 201 del 2011) successivamente alla scadenza ordinaria della durata in carica delle province esistenti (prevista per il 2015); nel secondo comma si conferisce alla Giunta regionale il mandato a presentare un disegno di legge al Consiglio al fine di disciplinare il trasferimento delle funzioni attualmente attribuite alle province che, conformemente a quanto previsto dalla normativa statale, devono essere trasferite ai comuni e alla Regione.

L'articolo 2, composto da un unico comma, prevede una modifica di carattere tecnico alla legge regionale n. 4 del 2012 (Norme in materia di enti locali e sulla dispersione ed affidamento delle ceneri funea¬rie) che, al fine di determinare il numero di abitanti dei comuni sardi, prende come riferi¬mento un dato ISTAT maggiormente consolidato rispetto a quello attualmente indicato dalla disciplina citata.

***************

PARERE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

pervenuto il 5 marzo 2012

Il Consiglio delle autonomie locali, vista la proposta di legge n. 354, parte seconda, dal titolo "Norme in materia di province", visto il documento presentato dall'Unione delle province sarde agli atti della seduta, esprime il proprio parere in senso contrario ai sensi dell'articolo 9, della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1, per i motivi appresso illustrati.

L'articolo 57 dello Statuto speciale della Sardegna prevede che "nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali, si applicano le leggi dello Stato". Perciò quanto stabilito dalla legge statale negli ambiti materiali che lo Statuto riserva alla competenza della Regione sarda fintantoché il legislatore sardo rimane inerte trova diretta applicazione.

Ne consegue che quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del testo approvato dalla Commissione "fino all'approvazione di una organica disciplina regionale sull'ordinamento degli enti locali (...), in Sardegna si applic(hi)no le disposizioni di cui ai commi da 14 a 17 e 20 dell'articolo 23 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201" non si ritiene indispensabile perché in forza del succitato articolo 57 dello Statuto sardo la disciplina statale richiamata troverebbe applicazione comunque senza che il legislatore lo debba espressamente prevedere.

l legislatore sardo può invece sostituire la disciplina statale con la propria legislazione autonoma.

Il comma 2 dell'articolo 1 (Riforma delle province) del testo esitato dalla Commissione prevede che "entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale present(i) un disegno di legge che disciplina il trasferimento ai comuni e alla Regione, entro il 31 dicembre 2012, delle funzioni amministrative attualmente attribuite dalla normativa regionale vigente alle province e il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite".

Tali norme sono ripetitive di quanto già previsto dai commi 18 e 19 dell'articolo 23 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Occorre altresì rilevare che il testo approvato dalla Commissione consiliare non è condivisibile anche sotto il profilo metodologico. Difatti, è appiattito sulle proposte governative di riforma dell'assetto provinciale, quasi ignorando le potenzialità innovative che derivano dalla titolarità di una competenza legislativa piena e primaria in materia di ordinamento locale.

Peraltro va rilevato che nel frattempo il Governo ha predisposto un disegno di legge sulle "Modalità di elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della provincia, a norma dell'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto legge n. 201 del 2011", con ciò dimostrando di voler abbandonare le linee di riforma contenute nel decreto "Salva Italia" (linee che - come si è detto - costituiscono il "cuore" della riforma proposta dalla Commissione consiliare).

Pertanto occorre, a nostro avviso, assumere un'autonoma iniziativa di riforma organica e coerente dell'ordinamento locale nel doveroso dialogo e confronto con il sistema sardo delle autonomie territoriali.

***************

TESTO DELLA COMMISSIONE

Titolo: Norme in materia di province e modifiche alla legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4 (Norme in materia di enti locali e sulla dispersione ed affidamento delle ceneri funerarie).

Art. 1
Riforma delle province

1. Fino all'approvazione di una organica disciplina regionale sull'ordinamento degli enti locali di cui all'articolo 10, comma 5, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), e successive modifiche e integrazioni, successivamente alla scadenza ordinaria della durata in carica delle province esistenti, in Sardegna si applicano le disposizioni di cui ai commi da 14 a 17 e 20 dell'articolo 23 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Fatte salve le funzioni di cui al comma 14 del decreto legge n. 201 del 2011, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta un disegno di legge che disciplina il trasferimento ai comuni e alla Regione, entro il 31 dicembre 2012, delle funzioni amministrative attualmente attribuite dalla normativa regionale vigente alle province e il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite.

 

Art. 2
Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2012

1. Nella legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4 (Norme in materia di enti locali e sulla dispersione ed affidamento delle ceneri funerarie) il comma 5 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"5. Per il calcolo dei consiglieri di cui al comma 1 il numero degli abitanti è determinato in base ai dati dell'ISTAT relativi alla popolazione residente calcolata al 31 dicembre del penultimo anno precedente la data di convocazione dei comizi elettorali.".