CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 354

presentata dal Consigliere regionale
CUCCUREDDU

il 18 gennaio 2012

Norme transitorie e urgenti in materia di composizione degli organi degli enti locali della Sardegna

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

L'articolo 3 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, così come integrato dall'articolo 4 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, alla lettera b) attribuisce potestà legislativa primaria, con i soli limiti dettati dal "rispetto degli obblighi internazionali, degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico sociali della Repubblica", in materia di ordinamento degli enti locali.

La Regione non ha però approvato, a differenza di altre regioni a statuto speciale, alcuna organica disciplina sull'ordinamento degli enti locali, creando così non pochi dubbi interpretativi sulla diretta applicabilità delle norme statali, introdotte dopo il riconoscimento (23 settembre 1993) della potestà legislativa in capo alla Regione.

Con la legge regionale 18 marzo 2011, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), si è intervenuti per colmare il vuoto legislativo o, quantomeno, per evitare di lasciare i numerosi interpreti (in primis i segretari comunali) nell'incertezza circa l'applicazione della normativa statale o quella previgente regionale. Si è così disposto di continuare ad applicare agli enti locali sardi, per quanto attiene alla composizione dei consigli, la disciplina di cui alla legge regionale 1° luglio 2002, n. 10, prevedendo al contempo che tale disposizione avesse efficacia applicativa "limitatamente al turno delle elezioni amministrative del 2011". Questa disposizione, contenuta nell'articolo 1, comma 2, ha di fatto creato nuova incertezza interpretativa circa la composizione dei consigli comunali per il turno elettorale in programma nel 2012, anche perché appare non coordinata neppure con la norma di cui al primo comma dello stesso articolo, che testualmente recita: "Fino all'approvazione di una legge regionale di riforma organica dell'ordinamento degli enti locali ...".

Nell'agosto scorso il Governo è nuovamente intervenuto sulla composizione dei consigli comunali con il decreto n. 138 del 13 agosto 2011, convertito dal Parlamento nella legge 16 settembre 2011, n. 148, che prevede per i comuni sino a 3.000 abitanti un consiglio comunale composto dal sindaco e da sei consiglieri, per i comuni oltre i 3.000 e fino a 5.000 abitanti sette consiglieri oltre al sindaco; dieci consiglieri oltre al sindaco sono, invece, previsti nei comuni con popolazione compresa fra i 5.001 ed i 10.000 abitanti, mentre per i comuni più grandi continua a trovare applicazione la norma contenuta nell'articolo 2, comma 184, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010).

Inoltre, con la recente manovra cosiddetta "Salva Italia", contenuta nel decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, si è intervenuti sulle modalità di composizione dei consigli provinciali, oltreché sulle funzioni delle province, demandando però alle regioni a statuto speciale l'organica disciplina degli enti intermedi e della complessiva architettura istituzionale.

Tali ulteriori recenti norme hanno ancor di più creato confusione e dubbi circa le norme applicabili, incertezza del diritto amplificata dal fatto che i numerosissimi interpreti nel territorio, i segretari comunali appunto, si stanno orientando in maniera tutt'altro che uniforme in questa fase pre-elettorale nella quale partiti, movimenti, liste civiche non hanno alcuna certezza circa il numero delle persone che dovranno comporre le liste per il consiglio comunale.

Infine la recente decadenza del Presidente della Provincia di Cagliari, con il conseguente scioglimento del consiglio provinciale, crea ulteriori dubbi circa le modalità di elezione del nuovo consiglio provinciale.

Pertanto nelle more di un'organica riforma del sistema degli enti locali della Sardegna, che dovrà, necessariamente, discendere dalle scelte contenute nella legge statutaria, circa l'architettura istituzionale ed il federalismo interno, si rende necessario ed urgente provvedere all'emanazione di norme transitorie che diano certezza del diritto circa la composizione degli organi assembleari e di quelli esecutivi dei comuni e delle province interessati dal turno elettorale della primavera 2012.

L'articolo 1 si propone di fare chiarezza circa la composizione dei consigli comunali, prevedendo una riduzione del 20 per cento dei componenti le assemblee civiche.

L'articolo 2 determina la composizione dei consigli provinciali, le modalità di elezione del presidente e del consiglio e, soprattutto, prevede che la riforma degli enti intermedi, con la diversa natura o la soppressione delle province, entri in vigore contestualmente in tutta la Sardegna a partire dal 1° luglio 2015. Ciò anche al fine di evitare il protrarsi di collegi imperfetti (oggi il Consiglio provinciale di Cagliari è formato da 30 componenti e non più 31) oltre il tempo strettamente necessario per il rinnovo degli organi elettivi, o peggio consentire il formarsi di asimmetrie e disequilibri nelle rappresentanze di secondo grado: Consiglio delle autonomie, Unione province sarde, Conferenza Regione - enti locali, ecc.

L'articolo 3 disciplina la composizione delle giunte, confermando, se ve ne fosse bisogno, la vigenza della norma contenuta nell'articolo l, comma 3, della legge regionale n. 10 del 2011.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Composizione dei consigli comunali

1. Nelle more dell'approvazione della legge statutaria e di una organica disciplina per il funzionamento degli enti locali della Sardegna, per la composizione dei consigli comunali si applica la riduzione del 20 per cento, con arrotondamento aritmetico, alle previsioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 10 luglio 2002, n. 10 (Adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4).

 

Art. 2
Composizione dei consigli provinciali, modalità di elezione del presidente e del consiglio
e durata in carica

1. Nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale ai principi contenuti nell'articolo 23 della legge 22 dicembre 2011 n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), per l'elezione del consiglio provinciale, si applica:
a) l'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), per determinare la composizione dei consigli provinciali;
b) l'articolo 74 del decreto legislativo n. 267 del 2000 per le modalità di elezione del presidente della provincia;
c) l'articolo 75 del decreto legislativo n. 267 del 2000 per l'elezione del consiglio provinciale

2. In deroga all'articolo 51 del decreto legislativo n. 267 del 2000, i consigli provinciali eletti dopo l'entrata in vigore della presente legge durano in carica fino al 30 giugno 2015.

 

Art. 3
Composizione delle giunte comunali
e provinciali

1. Nelle more della riforma di cui all'articolo 1, per la composizione delle giunte comunali e provinciali si applica l'articolo 1, comma 3, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali).

 

Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).