CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURATESTO UNIFICATO N. 33-86/A
Disciplina degli interventi assistiti dagli animaliApprovato dalla Settima Commissione nella seduta del 12 gennaio 2012
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RELAZIONE DELLA SETTIMA COMMISSIONE SANITÀ - IGIENE PUBBLICA - MEDICINA SOCIALE - EDILIZIA OSPEDALIERA - SERVIZI SANITARI E SOCIALI - ASSISTENZA - IGIENE VETERINARIA - PERSONALE DELLE UU.SS.LL.
composta dai consiglieri
CONTU Felice, Presidente - MARIANI, Vice Presidente - PETRINI, Segretario - CORDA, Segretario BARRACCIU - CAMPUS - CUCCUREDDU, relatore - ESPA - GALLUS - LAI - LOCCI - MULA - OBINU
pervenuta il 25 gennaio 2012
La Settima Commissione nella seduta del 12 gennaio 2012 ha approvato all'unanimità il presente testo unificato recante norme relative alla "Disciplina degli interventi assistiti dagli animali".
Nel 1961 nella pubblicazione "The dog as co-therapist" del neuropsichiatra americano Boris Levinson viene usato per la prima volta il termine pet therapy per descrivere gli effetti benefici degli animali nei programmi terapeutici, divenendo l'antesignano di tutti gli studi e ricerche scientifiche successive.
Gli interventi assistiti dagli animali (pet therapy) sono considerati l'espressione più moderna e qualificata dell'interazione uomo-animale. Essi si fondano sul ruolo dell'animale come "mediatore" e "catalizzatore" di un processo di relazione con l'essere umano, volto a favorirne il benessere e la socializzazione, ma anche la cura e la riabilitazione in alcune patologie o disabilità. L'appropriatezza di tali interventi va quindi opportunamente valutata in relazione agli obiettivi perseguiti. La diffusione in diversi ambiti di applicazione, sia pubblici che privati, di interventi assistiti dagli animali ha aperto uno spazio di riflessione non solo etico, ma anche giuridico.
Nel 1987 la pet therapy, oggi rinominata "interventi assistiti dagli animali", ha fatto la sua comparsa in Italia, ma il suo avvento e la sua diffusione sono avvenuti in assenza di una apposita copertura normativa; l'attività, pertanto, è stata spesso delegata all'iniziativa di pochi volontari non sempre muniti della competenza professionale necessaria o, peggio, è stata oggetto di improvvisazione con il rischio di gravi danni per gli animali e/o per gli utilizzatori. Di qui l'esigenza di regolamentare compiutamente la materia, con interventi normativi in grado di disciplinare la relazione uomo-animale, di salvaguardare il benessere degli animali co-terapeuti e di tutelare i pazienti.
In Italia la prima proposta di legge su questo argomento risale al febbraio 1997, presentata alla Camera dei deputati e della quale sono stati firmatari 41 deputati; la proposta è stata illustrata in occasione del 1° Convegno internazionale "Pet therapy, curarsi con gli animali", tenutosi a Padova il 2 marzo 1997.
La normativa nazionale in materia di benessere degli animali da compagnia e pet therapy sancisce, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2003, il ruolo affettivo che un animale può avere nella vita di una persona nonché la valenza terapeutica degli animali domestici. Inoltre, il Comitato nazionale per la bioetica, con documento approvato il 21 ottobre 2005, evidenzia come la pet therapy comporti "la necessità di un approfondito giudizio morale che implichi non solo il rispetto che è oggettivamente dovuto a ogni essere senziente, ma soprattutto il tentativo di realizzare una particolare forma di alleanza terapeutica, nella quale l'uomo rappresenta la parte più forte e quindi maggiormente responsabile.
Diverse regioni, tra le quali il Veneto nel 2003, la Puglia nel 2008 e il Piemonte nel 2011, hanno disciplinato e incentivato gli interventi assistiti dagli animali. Nel novembre 2011 sono state presentate a Verona le linee guida nazionali in materia di interventi assistiti dagli animali, redatte da una apposita commissione istituita dal Ministero della salute con l'Istituto superiore di sanità.
Secondo tali linee guida si definiscono Interventi assistiti dagli animali (IAA) le prestazioni a valenza terapeutica, riabilitativa, educativa, didattica e ricreativa che prevedono il coinvolgimento di animali, rivolte sia a persone normodotate sia affette da disturbi della sfera fisica, neuromotoria e mentale, inclusi gli aspetti affettivi e relazionali, dipendenti da qualunque causa, ai sensi degli articoli 14, terzo comma, lettera m), 26 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
Il presente testo unificato nasce dall'esame abbinato delle proposte di legge n. 33 e n. 86 accomunate dal medesimo oggetto e dalle stesse finalità. La Commissione, dopo aver preso in carico le due proposte e averne deliberato l'esame congiunto, ha nominato al suo interno una sottocommissione, specificamente incaricata della redazione di un testo unificato.
Il testo unificato elaborato dalla sottocommissione è stato ampiamente condiviso dalla Commissione che lo ha assunto come base della discussione, senza per altro apportarvi significative modifiche.
Il testo unificato si compone di 10 articoli.
L'articolo 1 riassume le finalità fondamentali della legge e, inoltre, suddivide e definisce gli interventi assistiti dagli animali in attività assistenziali, educative e terapeutiche.
L' articolo 2 individua quali animali possono essere inseriti in interventi assistiti da animali.
L'articolo 3 dispone che gli interventi assistiti dagli animali siano svolti da gruppi di lavoro interdisciplinari comprendenti figure formate per specifiche professionalità.
L'articolo 4 prevede che la Regione promuova dei percorsi di formazione e aggiornamento professionale per il conseguimento delle finalità previste dalla legge e per la promozione degli interventi assistiti dagli animali.
L'articolo 5 individua le strutture presso le quali possono essere svolti gli interventi assistiti dagli animali e pone il principio della pianificazione individuale degli stessi.
L'articolo 6 prevede l'istituzione di un centro regionale per gli interventi assistiti dagli animali con compiti di coordinamento e ricerca.
L'articolo 7 dispone la stesura delle linee guida regionali riguardo agli interventi assistiti dagli animali.
L'articolo 8 prevede che la commissione del Consiglio regionale possa verificare i risultati e l'efficacia della presente legge.
L'articolo 9 contiene la norma finanziaria.
L'articolo 10 decreta l'entrata in vigore della legge nel giorno della sua pubblicazione nel BURAS.
I proponenti auspicano che, data l'assenza di una normativa specifica e l'importanza della materia trattata, la presente proposta di legge sia esaminata al più presto dall'Aula
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La Commissione Bilancio, nella seduta del 20 settembre 2011, ha espresso a maggioranza parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento, ed ha nominato, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Regolamento, relatore in Aula il Presidente..
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TESTO DELLA COMMISSIONE
Titolo: Disciplina degli interventi assistiti dagli animali.
Art. 1
Finalità1. La Regione autonoma della Sardegna, con la presente legge, intende promuovere la conoscenza, lo studio e l'utilizzo di nuovi trattamenti di supporto e integrazione delle cure clinico-terapeutiche quali gli interventi assistiti dagli animali, ne sancisce gli ambiti applicativi e le modalità d'intervento e stabilisce i parametri da adottare per assicurare il benessere psico-fisico dei fruitori dell'intervento terapeutico e la salute e il benessere degli animali coinvolti.
2. Ai fini della presente legge, per interventi assistiti dagli animali si intendono le attività che prevedono il coinvolgimento degli animali a valenza terapeutica, riabilitativa, educativa e ricreativo-culturale rivolte prevalentemente alle persone affette da disturbi della sfera fisica, neuromotoria e mentale, inclusi gli aspetti affettivi e relazionali, di qualunque origine. In particolare gli interventi assistiti dagli animali comprendono:
a) attività assistita dagli animali: interventi di tipo ludico, ricreativo, culturale, didattico a carattere occasionale con animali domestici idonei e formati; in questo tipo di interventi può essere utilizzata anche solo la referenza animale senza il suo coinvolgimento diretto;
b) educazione assistita dagli animali: interventi di tipo educativo e di supporto psico-relazionale con animali domestici idonei e adeguatamente preparati;
c) terapia assistita dagli animali: interventi individuali di tipo terapeutico per la cura delle patologie da cui è affetto l'utente con animali domestici idonei e adeguatamente preparati.
Art. 2
Scelta degli animali ammessi ai programmi1. Sono ammessi ai programmi d'interventi assistiti dagli animali solo gli animali appartenenti a specie domestiche (cani, gatti, equini, suini, bovini, ovi-caprini, conigli) che sono regolarmente sottoposti a un programma sanitario che ne attesti costantemente lo stato di buona salute attraverso controlli specifici in funzione delle caratteristiche ed esigenze di specie.
2. I cani residenti in canile sono coinvolti solo dopo una specifica visita comportamentale e valutazione attitudinale.
Art. 3
Gruppi di lavoro1. Gli interventi assistiti dagli animali sono svolti da gruppi di lavoro interdisciplinari che partecipano sia alla progettazione sia allo svolgimento delle attività e delle terapie.
2. Il gruppo di lavoro è composto da diverse professionalità in relazione alla tipologia d'intervento; del gruppo di lavoro fanno parte un medico, uno psicologo, un pedagogista, un fisioterapista, un veterinario, un operatore d'interventi assistiti dagli animali dotati di specifica competenza e qualificata e documentata esperienza.
3. Il referente del progetto per la parte umana è sempre un medico o uno psicologo o un terapista della riabilitazione o, se si tratta di un intervento di educazione assistita, un educatore professionale. Il referente del progetto per la parte animale è sempre un medico veterinario con un'adeguata formazione in materia d'interventi assistiti dagli animali.
4. Le coppie operatore-animale sono in possesso di un curriculum che ne attesti la certificazione secondo i principi della Carta di Modena del 2002. Tali requisiti sono valutati periodicamente da una commissione di esperti istituita presso il Centro previsto dall'articolo 6, per accertare che gli standard psico-fisici richiesti rimangano inalterati al fine di garantire il benessere degli animali e dei fruitori degli interventi.
Art. 4
Formazione e aggiornamento degli operatori1. La Giunta regionale, per il conseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 e nel rispetto dei principi enunciati nelle linee guida previste nell'articolo 7, promuove la formazione e l'aggiornamento professionale del personale medico e non medico delle unità operative delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere o dei soggetti con esse operanti in regime di convenzione, ovvero del personale delle organizzazioni del privato sociale e delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale.
Art. 5
Strutture e pianificazione degli interventi1. Gli interventi assistiti dagli animali sono praticati esclusivamente nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie in possesso dei requisiti prescritti dalle linee guida previste all'articolo 7.
2. Gli interventi assistiti dagli animali sono pianificati tenendo conto degli obiettivi che si intendono raggiungere e dei criteri indicati nelle linee guida previste all'articolo 7.
Art. 6
Centro regionale per gli interventi assistiti dagli animali1. È istituito il Centro regionale per gli interventi assistiti dagli animali presso la Facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Sassari; con il centro collaborano le Aziende ospedaliero-universitarie di Sassari e Cagliari, le Unità operative di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza (UONPIA) e l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna.
2. Il Centro partecipa alla redazione delle linee guida previste nell'articolo 7, promuove, coordina e svolge programmi di ricerca sugli interventi assistiti dagli animali e valuta gli effetti derivanti dalla relazione uomo-animale.
3. Presso il Centro regionale per gli interventi assistiti dagli animali sono istituiti la Commissione di esperti prevista dall'articolo 3, comma 4, e un comitato etico-scientifico per la valutazione dei progetti e dei risultati inerenti alla materia della presente legge.
Art. 7
Linee guida regionali1. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, sentito il parere della competente Commissione consiliare, sono adottate linee guida regionali contenenti tra l'altro:
a) i requisiti e le procedure per l'individuazione dei soggetti abilitati a effettuare gli interventi assistiti dagli animali;
b) le procedure per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale che opera nell'ambito degli enti e delle associazioni che erogano il servizio;
c) i criteri per la progettazione e la realizzazione dei programmi degli interventi assistiti dagli animali;
d) i criteri e le caratteristiche minime per la predisposizione delle strutture nelle quali sono praticati gli interventi assistiti dagli animali e degli spazi destinati ad accogliere gli animali impiegati nell'ambito degli interventi.2. Per la predisposizione della proposta di linee guida l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale collabora con il Centro regionale previsto nell'articolo 6 e, senza che da ciò derivino nuovi e maggiori oneri per la finanza regionale, può istituire gruppi di lavoro, tavoli tecnici o avvalersi di consulenti dotati di specifica competenza nel settore degli interventi assistiti dagli animali.
Art. 8
Clausola valutativa1. La Giunta regionale presenta annualmente alla competente Commissione del Consiglio regionale una relazione illustrativa al fine di verificare i risultati e l'efficacia della presente legge.
Art. 9
Norma finanziaria1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 200.000 annui a decorrere dal 2012.
2. Nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2012-2014 sono apportate le seguenti modifiche:
in diminuzione
UPB S08.01.002
Fondo per i nuovi oneri legislativi di parte corrente
2012 euro 200.000
2013 euro 200.000
2014 euro 200.000
mediante riduzione di pari importo della voce 1) della tabella A allegata alla legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011);
in aumento
UPB S02.04.010
Programmi di ricerca e prevenzione nel settore sanitario
2012 euro 200.000
2013 euro 200.000
2014 euro 200.0003. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sulle suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2012-2014 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 10
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).