CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 86
presentata dai Consiglieri regionali
CUCCUREDDU - FLORIS Mario - MULAS - STERI - CAMPUS - PITTALIS -
MELONI Francesco - ZEDDA Alessandral'11 novembre 2009
Disciplina delle pet therapy in Sardegna
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
Il termine anglosassone pet indica come sostantivo l'animale domestico, come aggettivo ha il significato di "prediletto", come verbo "vezzeggiare", "coccolare", "viziare"; tutti questi etimi, in un certo senso, evocano una sensazione di piacevolezza, di dolcezza, di rispetto reciproco che assume un'importanza determinante nella relazione e comunicazione interpersonale e interspecifica tra essere umano e animale.
Il termine pet therapy e la sua simbologia-semeiologia trovano riferimento per la prima volta nel 1961 nella pubblicazione di "The dog as co-therapist" di Boris Levinson il neuropsichiatra infantile che per primo si occupò scientificamente degli effetti benefici degli animali nei programmi terapeutici, divenendo l'antesignano di tutti gli studi e ricerche scientifiche successive.
Egli pensava che gli animali non avessero una funzione terapeutica vera e propria, ma che agissero avviando e stimolando nei bambini dei contatti sociali non minacciosi, per cui successivamente era possibile per il medico intraprendere il lavoro di tipo psicoterapeutico (Levinson, 1969).
Il significato più diffuso riferito al termine pet therapy indica il beneficio che l'uomo riceve da un punto di vista assistenziale e terapeutico nelle diverse situazioni di interazione con l'animale.
Questa definizione in realtà non è del tutto esatta proprio per il fatto che troppo generica e quindi specifica poco le attività che possono a giusto titolo essere definite pet therapy; non bisogna confondere il beneficio spontaneo che può scaturire dal possedere un animale, da quello che può derivare da una precisa relazione, da specifiche valenze affettive, cognitive e comunicative che possono essere incentivate dalla presenza dell'animale.
L'intuizione del valore terapeutico degli animali, che risale all'antichità e nel corso dei secoli ha assunto sempre più importanza, trova oggi una strutturazione metodologica e impieghi mirati a specifiche patologie.
La dimensione della relazione uomo-animale ha assunto nel tempo connotazioni diverse fino a rappresentare oggi il valore aggiunto dei programmi di attività assistite dagli animali e terapie assistite dagli animali, che si inseriscono con tutto rispetto nel panorama di co-terapie dolci da affiancare alle tradizionali tecniche di recupero per soggetti che vivono una qualche forma di difficoltà.
Tra le potenzialità, spesso co-operative e sinergiche le une con le altre, dimostrate in questi anni di ricerche attribuibili alla relazione zooantropologica (uomo-animale) nei contesti terapeutici e assistenziali citiamo alcune delle principali capacità:
- dare supporto sociale e facilitare la relazione;
- stimolare e facilitare la comunicazione;
- indurre stati di rilassamento e calma;
- ridurre la sensibilità allo stress, e quindi l'ansia e la depressione, oltrechè i disturbi psicosomatici legati a queste situazioni;
- migliorare l'umore e le sensazioni di benessere;
- aumentare l'autostima e la fiducia in se stessi;
- aumentare la motivazione, l'interesse e l'attenzione;
- migliorare la stabilità emozionale e affettiva.Ben si evince dunque il motivo per cui il rapporto con gli animali sia in grado di assolvere appieno il suo mandato co-terapeutico e assistenziale in tutti quegli ambiti nei quali sia presente:
- una penalizzazione delle dinamiche di relazione;
- una frattura nella sfera emotiva;
- una disarmonia dell'equilibrio emozionale.Trova perciò logica e coerente applicazione il corretto inserimento di questo legame e delle sue valenze nelle situazioni di isolamento e impoverimento sociale come quelle che caratterizzano:
- la vecchiaia;
- le malattie croniche ed invalidanti;
- i ricoveri prolungati in strutture di cura e assistenza;
- la reclusione forzata (riformatori, carceri, OPG);
- le situazioni di perturbazione della componente emozionale;
- le situazioni di tensione psicologica;
- le patologie psichiatriche;
- la depressione;
- i disturbi del comportamento;
- l'autismo.In Italia la prima proposta di legge su questo argomento risale al febbraio 1997, presentata alla Camera dei deputati e della quale furono firmatari 41 deputati. Essa fu descritta in occasione del "1° Convegno internazionale pet therapy, curarsi con gli animali", tenutosi a Padova il 2 marzo 1997.
Tale proposta di legge si prefiggeva lo scopo di portare al riconoscimento anche in Italia della pet therapy quale strumento terapeutico di supporto ad una pluralità di patologie, attraverso un approccio multidisciplinare, in cui vengono impegnate diverse professionalità.
Successivamente sono state presentate altre due proposte di legge relative allo stesso argomento.
Il decreto del Presidente del Consiglio dell'8 febbraio 2003, recepisce l'accordo tra il Ministero della salute, le regioni e le province autonome, in materia di benessere degli animali da compagnia e pet therapy.
L'accordo inserisce gli animali che partecipano a programmi di pet therapy tra gli animali da compagnia, stabilisce che l'addestramento di animali da compagnia per disabili o per la pet therapy debba essere effettuato solo da parte di persone con specifiche competenze; prevede che le regioni e le province autonome valutino l'adozione di iniziative, finalizzate ad agevolare il mantenimento del contatto delle persone con animali da compagnia, tanto di proprietà quanto utilizzabili per la pet therapy.
Dalle tre proposte nasce il testo unificato di Mancuso finalizzato alla disciplina delle attività e delle terapie assistite dagli animali. Diverse regioni, fra le quali il Veneto nel 2003, la Puglia nel 2008, hanno disciplinato ed incentivato le pet therapy.
L'attenzione prestata a livello legislativo conferisce anche in Italia alle attività e terapie assistite dagli animali dignità scientifica e procedurale; il tentativo di regolamentare a livello nazionale i programmi di pet therapy, inoltre, svincola l'erogazione di tale forma di servizio dall'anonimato e dal "fai da te" che per molto tempo ha caratterizzato la natura delle attività svolte, contribuendo spesso a sminuirne l'autentico valore o ad essere fonte di pericolo e/o danno per lo stesso fruitore.
Quanto all'articolato, la presente proposta si compone di 9 articoli.
L'articolo 1 riassume le finalità fondamentali della legge e, inoltre, suddivide e definisce le attività di pet therapy in attività assistenziali e terapie effettuate con l'ausilio di animali.
L'articolo 2 individua quali animali possano partecipare a programmi di pet therapy.
L'articolo 3 dispone che le attività e le terapie assistite dagli animali siano svolte da gruppi di lavoro interdisciplinari comprendenti figure formate per specifiche professionalità.
L'articolo 4 prevede che la Regione promuova dei percorsi di formazione e aggiornamento professionale per il conseguimento delle finalità previste dalla legge e dunque per la promozione dell'attività di pet therapy.
L'articolo 5 individua le strutture presso le quali può essere svolta l'attività di pet therapy.
L'articolo 6 prevede l'istituzione di un centro regionale con compiti di coordinamento e ricerca.
L'articolo 7 prevede che l'Amministrazione regionale emani annualmente un bando per la presentazione di progetti di pet therapy, anche di carattere sperimentale, cui possono partecipare le strutture certificate.
L'articolo 8 contiene la norma finanziaria.
L'articolo 9 prevede che il Consiglio regionale possa valutare l'efficacia della norma.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. La Regione Sardegna, con la presente legge, intende promuovere la conoscenza, lo studio e l'utilizzo di nuovi trattamenti di supporto e integrazione delle cure clinico-terapeutiche quali le attività e terapie assistite dagli animali, cosiddette pet therapy. La presente legge sancisce gli ambiti applicativi e le modalità di intervento e stabilisce i parametri da adottare per assicurare il benessere psico-fisico dei fruitori dell'intervento terapeutico e la salute e il benessere degli animali coinvolti.
2. Ai fini della presente legge si intendono per pet therapy le attività che prevedano l'ausilio degli animali in affiancamento alle terapie della medicina tradizionale nella fase terapeutica, quale strumento di promozione della riabilitazione nei confronti della disabilità fisica, psichica, psichiatrica e di socializzazione. La pet therapy si divide in:
a) interventi di attività assistita di tipo educativo o ricreativo finalizzati ad informare, educare o migliorare la qualità della vita; in questo tipo di intervento può essere utilizzata anche solo la referenza animale senza il suo coinvolgimento diretto;
b) interventi di terapia assistita di tipo terapeutico rivolti a persone con problemi psico-sociali, neuro-motori, cognitivi o psichiatrici ed hanno la finalità di ridurre la differenza tra il livello reale di capacità produttiva del sistema lesionato e il livello potenziale di capacità operativa.
Art. 2
Scelta degli animali ammessi
a programmi di pet therapy1. Possono essere ammessi a programmi di pet therapy solo animali appartenenti a specie domestiche (cani, gatti, equini, suini, bovini, ovi-caprini, conigli), che siano sottoposti regolarmente a un programma sanitario che ne attesti costantemente lo stato di buona salute attraverso trattamenti antiparassitari per endo ed ectoparassiti, trattamenti vaccinali, controlli specifici in funzione delle caratteristiche ed esigenze di specie.
2. Per quanto concerne i cani, considerando la più ampia diffusione degli stessi e il maggior loro coinvolgimento come co-terapeuti, possono essere coinvolti cani adulti di canile o cani residenti in canile, solo dopo una specifica visita comportamentale e valutazione attitudinale.
Art. 3
Gruppi di lavoro1. Le pet therapy devono essere svolte da gruppi di lavoro interdisciplinari, che partecipano sia alla progettazione che allo svolgimento delle attività e delle terapie.
2. Possono far parte del gruppo di lavoro un medico, uno psicologo, un pedagogista, un fisioterapista, un veterinario, un operatore di attività e terapie assistite dagli animali dotati di specifica competenza e qualificata e documentata esperienza.
3. Tutte le coppie operatore-animale devono essere in possesso di un curriculum che ne attesti la certificazione secondo i principi della Carta di Modena del 2002. Tali requisiti devono essere rivalutati periodicamente da una Commissione di esperti per accertarsi che gli standard psicofisici richiesti rimangano inalterati al fine di garantire il benessere degli animali e dei fruitori degli interventi.
Art. 4
Formazione e aggiornamento
degli operatori1. La Regione per il conseguimento delle finalità della presente legge, promuove la formazione e l'aggiornamento professionale del personale medico e non medico, delle unità operative delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere o con esse operanti in regime di convenzione, ovvero del personale delle organizzazioni del privato sociale e delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale.
Art. 5
Strutture in cui si svolgono le pet therapy,
pianificazione degli interventi1. Le attività di assistenza e le terapie assistite dagli animali possono essere praticate esclusivamente presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie certificate ai sensi della presente legge.
Art. 6
Centro regionale di pet therapy1. È istituito il Centro regionale di pet therapy, presso la Facoltà di medicina veterinaria di Sassari; ad esso collaborano l'Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari e Cagliari l'Unità operativa di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza (UONPIA) e l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna, al fine di promuovere, coordinare e svolgere programmi di ricerca sulle pet therapy e al fine di valutare gli effetti derivanti dalla relazione uomo-animale.
Art. 7
Progetti e attività di pet therapy1. L'Amministrazione regionale emana annualmente un bando per il finanziamento di progetti di pet therapy, a cui possono partecipare le strutture certificate in base alla disciplina della presente legge. Entro i limiti stabiliti annualmente dalla Giunta regionale, i progetti sono finanziati previa valutazione di conformità stabilita da una apposita commissione, costituita con decreto dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale e della quale fanno parte medici, veterinari e psicologi, tutti con specifica esperienza nel campo delle pet therapy, nonché rappresentanti delle associazioni di volontariato o di familiari degli utenti impegnati nelle attività e nelle terapie assistite dagli animali.
Art. 8
Norma finanziaria1. Per l'attuazione della presente legge gli oneri finanziari sono valutati in euro 300.000 per ciascuno degli anni 2010-2011-2012-2013. Alla relativa spesa si fa fronte con quota parte delle maggiori entrate, come risultanti dalla modifica del titolo III dello Statuto speciale della Regione Sardegna.
Art. 9
Clausola valutativa1. La Giunta regionale presenta annualmente alla competente Commissione del Consiglio regionale una relazione illustrativa al fine di verificare i risultati e l'efficacia della presente legge.